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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 marzo 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 2015 RI 1, nato nel 1983, educatore sociale diplomato, da ultimo impiegato d’ufficio presso il __________ di __________, ma al momento dell’infortunio iscritto in disoccupazione, mentre stava scendendo le scale esterne del palazzo nel quale abita, trasportando due confezioni di acqua minerale, ha perso l’equilibrio a seguito di un cedimento del ginocchio sinistro ed è caduto all’indietro, sbattendo la colonna lombo-sacrale sul bordo di sasso di uno scalino (doc. 1, doc. 10, doc. 11 e doc. 25).
Dall’esame MRI della colonna lombare eseguito in data 30 gennaio 2015 è emersa la presenza di una sofferenza delle articolazioni interapofisarie nel tratto L4-L5 e L5-S1 (doc. 27). L’elettromiografia del 3 agosto 2015 è risultata senza particolarità (doc. 42).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 novembre 2015, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 12 ottobre 2015, in quanto “in base alla valutazione del medico __________ i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia” (doc. 54).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 56), in data 3 aprile 2016 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando che la lacerazione del labbro acetabolare che risulta dalla RM dell’anca sinistra e che secondo il medico curante dell’interessato, dr. __________, sarebbe di origine post-infortunistica non può essere considerata tale, come evidenziato dalla dr.ssa __________, in assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile risultante dalla RM del bacino dell’8 aprile 2015 (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 aprile 2016, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 12 ottobre 2015 e fino al 29 marzo 2016 (cfr. doc. I).
Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione di negare la natura post-traumatica dei disturbi accusati nella zona lombare-sacrale-gluteale e, in particolare, dell’anca sinistra, ribadendo che il proprio medico curante, dr. __________, che lo conosce in modo approfondito, “ha attestato chiaramente e senza ombra di dubbio che durante le visite precedenti alle quali si era sottoposto il paziente per altre problematiche in svariate occasioni non gli era mai stato riferito di problemi precedenti a livello lombare o gluteale, cosa che non risulta nemmeno dal questionario di anamnesi che viene stilato prima della consultazione”.
Né l’assicurato ha mai riportato in precedenza dolori a livello inguinale o gluteale, né tantomeno traumi nella regione infortunata. Ciò a dimostrazione, secondo il patrocinatore del ricorrente, del fatto che “siffatte patologie si sono appalesate soltanto successivamente”.
L’avv. RA 1 ha aggiunto che “anche l’esame più specifico scaturito dalle analisi radiologiche e dalla risonanza magnetica certificano una lacerazione del labbro acetabolare, ovvero di una lesione in possibile correlazione con l’evento infortunistico segnalato dal ricorrente”.
Infine, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto che, “vista la totale divergenza dei referti medici esistenti, si impone di conseguenza, pur tenendo conto dei principi giurisprudenziali citati dalla CO 1, la commissione di una perizia giudiziaria atta a fare chiarezza nella fattispecie” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha chiesto all’CO 1 di produrre il referto della RM del bacino dell’8 aprile 2015, posta dalla dr.ssa __________ alla base della motivazione con la quale è stata negata la natura post-traumatica della patologia accusata dall’assicurato all’anca sinistra, ma non presente all’incarto.
L’assicuratore LAINF ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto in data 5 agosto 2016 (cfr. doc. VII + 1).
Tali documenti sono stati immediatamente trasmessi all’assicurato, per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 12 ottobre 2015 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 12 gennaio 2015.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 12 ottobre 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi interessanti la zona lombare, sacrale e gluteale sinistra, sulla base delle valutazioni eseguite dai propri medici fiduciari, dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, dapprima, e dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, poi.
In occasione della visita medica __________ del 22 settembre 2015 il dr. __________ ha stabilito l’estinzione del nesso causale tra i disturbi ancora accusati dall’assicurato e l’infortunio del 12 gennaio 2015, fornendo la seguente motivazione:
" (…)
Aspetti medico-assicurativi
Assicurato diplomato educatore sociale, a partire da marzo - aprile 2015 ha aperto un'attività in proprio di ufficio di consulenza nel luganese, dipendente unico. Dalla valutazione medico clinica
odierna e alla valutazione degli esami neurologici, in particolare RM colonna vertebrale lombare succitata non si sono rilevati esiti traumatici o post-traumatici, dal punto di vista neurologico lo
studio elettro-neuromiografico risultava normale in particolare non segni di radicolopatia L4/L5 oppure S1 a sinistra. Si passa perciò all’estinzione del nesso causale con l'infortunio del 12.01.2015
questo a partire dal 01.10.2015. L’assicurato è stato dettagliatamente informato in tal senso e si annuncerà alla sua Cassa Malati privata __________. Dal 01.10.2015 quindi soppressione delle prestazioni
CO 1 LAINF.” (Doc. 48 pag. 4)
L’assicurato ha contestato queste conclusioni del dr. __________, producendo, in sede di opposizione, il seguente referto, datato 16 novembre 2015, del dr. __________, spec. FMH in medicina generale-interna:
" (…)
Si certifica che il summenzionato paziente ha riportato anamnesticamente una scivolata il 12.01.2015 portando delle casse e avvertendo un forte dolore alla schiena. Da allora accusa dolori nella regione lombare, sacrale e gluteale a sinistra, resistente a tutti i trattamenti conservativi finora proposti. Seguo il paziente dal 13.08.2010 per altre problematiche e l'avevo visto numerose volte
per un problema infortunistico al ginocchio sinistro. Durante le visite non mi aveva mai riferito problemi precedenti a livello lombare o gluteale. Tali problematiche non erano nemmeno riportate
al questionario di anamnesi che ha compilato all’inizio della prima consultazione.
Le indagini radiologiche hanno evidenziato alla colonna una sofferenza delle articolazioni interapofisarie L4-L5 ed L5-S1 bilateralmente.
Una risonanza magnetica all'anca sinistra ha evidenziato una lacerazione del labbro acetabolare.
Questa lesione è in possibile correlazione con l'evento infortunistico evocato precedentemente. Da notare che anche in questo caso il paziente non aveva mai riportato dolori a livello inguinale o
gluteale precedentemente, come pure traumi avvenuti in questa regione.” (Doc. 57)
Con apprezzamento medico dell’8 gennaio 2016, la dr.ssa __________ ha confermato il parere precedentemente espresso dal dr. __________, reputando che non vi sia alcuna lesione post-traumatica oggettivabile, sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Apprezzamento
Nella risonanza, ribadisco non artro-risonanza, del bacino dell’08.04.2015, non si evince nessun versamento endoarticolare, nessuna lesione della muscolatura gluteale e nessun ematoma. Ora
siamo in presenza di un trauma contusivo - secondo l'assicurato – in sede della colonna lombare.
L'assicurato descrive bene la caduta all'indietro, sentendo una fitta violenta che dalla regione lombare si irradiava sino alla natica sinistra. Questo fatto conferma che non è probabile che si tratti di
una lesione post-traumatica a livello endo-articolare dell'anca sinistra, che dovrebbe ora a distanza di quasi un anno essere messa in relazione con l'infortunio secondo il dott. med. __________. Da parte
medica non è documentato un impingement né dalla dott.ssa med. Raimondi né dal dott. med. __________, né dolori alla rotazione interna ed esterna o all'esame del periforme.
In assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile confermo la relazione effettuata da parte del dott. med. __________ il 22.09.2015.” (Doc. 59)
In sede ricorsuale, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso un nuovo referto, datato 29 marzo 2016, con il quale il dr. __________, dopo avere integralmente e letteralmente ribadito quanto già indicato nel referto del 16 novembre 2015, confermando che la lesione acetabolare è in possibile relazione con l’infortunio, ha aggiunto che:
" (…)
Il paziente era stato sottoposto ad un’infiltrazione faccettaria il 13.02.2015 con anestetico locale e un corticosteroide, con tuttavia un peggioramento della sintomatologia. Nemmeno i trattamenti fisioterapici in diverse modalità avevano permesso di migliorare la situazione.
A partire dal 17.11.2015 avevo pertanto deciso di eseguire una serie di infiltrazioni a livello paravertebrale e in prossimità delle faccette articolari con anestetico locale e a lunga durata d’azione (terapia neurale). Questo trattamento ha permesso di ottenere un miglioramento importante dei dolori con scomparsa quasi completa degli stessi che persistono attualmente in modo parziale.” (Doc. C)
Al riguardo, nella risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato che tale referto del dr. __________ “è per tre quarti un semplice copia/incolla dello scritto del 16 novembre 2015 che era stato sottoposto all’attenzione della dr.ssa __________ nel solco della redazione della decisione su opposizione”, concludendo che “il rapporto del 29.03.2016 del dr. __________ non apporta quindi palesemente alcun nuovo elemento di carattere medico suscettibile di modificare la posizione sin qua sostenuta dagli specialisti della convenuta. Non solo; lo stesso non si confronta in alcun modo con il parere del dr. __________ e __________ criticati dalla controparte e non spiega per quale ragione gli stessi non andrebbero seguiti come pure non smentisce le considerazioni della dr.ssa __________ sul rapporto 16.11.2015 del dr. __________” (doc. III).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le valutazioni formulate dai medici __________ dell’CO 1, per le ragioni qui di seguito esposte.
Innanzitutto il TCA rileva che l’opinione espressa dal dr. __________ si è basata esclusivamente sull’esame della RM della colonna vertebrale lombare del 30 gennaio 2015, mentre non ha preso minimamente in considerazione la RM dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015, che, anzi, neppure viene citata dal medico fiduciario tra i diversi documenti elencati nel “decorso secondo gli atti” (cfr. doc. 48).
Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che il parere della dr.ssa __________ ha sì tenuto in considerazione il referto della RM dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015, ma ha concluso per l’assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile, per il fatto che “da parte medica non è documentato un impingement né dalla dott.ssa med. __________ né dal dott. med. __________” (cfr. doc. 59, sottolineatura della redattrice).
Ora, tale motivazione della dr.ssa __________ è in aperta e palese contraddizione con quanto riportato sia nello scritto del 14 aprile 2015 inviato dal dr. __________ alla dr.ssa __________ (cfr. doc. 36), sia nella successiva risposta del 3 agosto 2015 della dr.ssa __________ al dr. __________ (doc. 42).
Da entrambi questi referti emerge, infatti, che in data 25 febbraio 2015 l’assicurato è stato visitato, su richiesta del dr. __________, dal dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, secondo quanto indicato dal dr. __________ nel proprio referto, “aveva riscontrato la presenza di un impingement femoro-acetabolare a sinistra e aveva sospettato una problematica a livello dell’anca. La successiva risonanza magnetica aveva effettivamente evidenziato una lesione del labbro acetabolare” (cfr. doc. 36, sottolineatura della redattrice), circostanza poi ribadita dalla dr.ssa __________, la quale ha indicato che l’interessato “veniva visto dal dr. __________ che, nel sospetto di un impingement dell’anca sinistra, indicava l’esecuzione di una RM dell’anca. Quest’ultima veniva eseguita in data 08.04.2015 con riscontro di una lacerazione del labbro acetabolare a livello dell’anca sinistra, dato che poco correla con la clinica del paziente” (doc. 42, sottolineatura della redattrice).
Pur non disponendo, nella documentazione agli atti, del citato referto del dr. __________, il TCA ritiene che quanto riportato nei rispettivi referti sia dal dr. __________, che dalla dr.ssa __________ sia sufficiente per quantomeno mettere in discussione le argomentazioni sviluppate dalla dr.ssa __________ a sostegno della correttezza della valutazione del dr. __________.
Spetterà quindi all’amministrazione provvedere ad integrare il referto del dr. __________ nella documentazione medica che l’assicuratore LAINF dovrà, come verrà illustrato qui di seguito, trasmettere per complemento istruttorio ad un perito esterno, il quale dovrà approfondire e chiarire la natura dei disturbi a livello lombare-gluteale-sacrale e dell’anca sinistra presentati dall’assicurato.
Questo Tribunale rileva che parimenti assente dalla documentazione all’incarto era pure il referto della RM dell’anca sinistra dell’8 aprile 2015, il quale è poi stato trasmesso al TCA dall’CO 1, ma solo dopo esplicita richiesta da parte di questa Corte (cfr. doc. VII + 1).
Da tale referto emerge, tra l’altro, che “nell’articolazione coxofemorale sinistra aumentata quantità di liquido rispetto al lato destro con tasche infero-mediale e sopra-trocanterica ma non versamento massiccio” (cfr. doc. VII/1, sottolineatura della redattrice).
Tale indicazione sembrerebbe contraddire un’altra argomentazione addotta dalla dr.ssa __________ per rifiutare l’ulteriore corresponsione di prestazioni, osservando che dall’esame RM in questione “non si evince nessun versamento endoarticolare” (cfr. doc. 59 pag. 2, sottolineatura della redattrice).
Alla luce delle carenze e delle contraddizioni nelle valutazioni dei medici fiduciari dell’CO 1 appena illustrate, il TCA ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, escludere, come invece fatto dall’amministrazione, che la tesi sostenuta dal curante dell’assicurato, dr. __________ – vale a dire il fatto che la lacerazione del labbro acetabolare accertata con la RM dell’anca sinistra sia da considerare in relazione con l’evento infortunistico – vada scartata in quanto non condivisibile.
Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ dr.ssa __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di una perizia esterna specialistica, al fine di stabilire la natura post-traumatica o meno dei disturbi interessanti la zona lombo-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra dell’assicurato.
2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione su opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per tali ragioni non si giustifica quindi, contrariamente a quanto richiesto in sede ricorsuale, la messa in atto di una perizia giudiziaria, ma spetterà all’amministrazione provvedere al complemento istruttorio di natura peritale necessario al fine di chiarire la questione litigiosa.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno volto a chiarire se i disturbi fatti valere dall’interessato nella zona lombare-sacrale-gluteale e dell’anca sinistra siano di natura post-infortunistica oppure no.
In quell’ambito, spetterà anche al perito - al quale l’CO 1, come già ricordato in precedenza, dovrà trasmettere un incarto completo, comprendente tutti i rapporti medici concernenti l’assicurato - chiarire se corrisponde al vero oppure no l’affermazione, riportata dal funzionario competente nel rapporto concernente il colloquio con l’assicurato del 12 giugno 2015 tenutosi presso gli uffici della CO 1 di __________ (ma che non trova riscontro nella documentazione medica agli atti dell’incarto), secondo la quale “circa due mesi fa sono stato visitato dal dr. __________ presso la __________ di __________, su richiesta del dr. __________, per cercare di chiarire il motivo per il quale avevo forti dolori anche all’anca sinistra. Il dr. __________ mi aveva fatto poi eseguire una risonanza magnetica presso l’Ospedale __________ di __________. Dalla stessa è emersa una frattura di vecchia data all’acetabolo. A detta del medico questa frattura potrebbe essere stata causata nella caduta con gli sci del 6.3.2010” (cfr. doc. 25 pagg. 3-4).
Sulla base delle relative risultanze peritali, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 12 ottobre 2015.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti