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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 11 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 marzo 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1,
nato il __________ 1972, dipendente della ditta __________, in qualità di
"autista tiratubi" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, è stato colpito da un ramo caduto a causa del vento
dal tetto della sua cascina riportando un trauma contusivo bulbare (cfr. doc.
1, 14, inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A causa dell'infortunio, RI 1
è stato sottoposto il 25 agosto 2013 ad un'ispezione chirurgica che ha
evidenziato un'ampia rottura sclerale posteriore con prolasso di materiale
uveale non suturabile (doc. 8), il 24 settembre 2013 ad un'operazione di
rimozione del corpo vitreo, facoframmentazioni ed aspirazione di cataratta per
via pars plana (doc. 11) ed il 15 novembre 2013 ad una vitrectomia (doc. 12).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare dopo
aver sentito il parere dei propri medici di fiducia, specialisti FMH in
oftalmologia, segnatamente della dr.ssa med. __________ [in data 3 settembre
2014 (doc. 57), 5 novembre 2015 (doc. 81) e 15 dicembre 2015 (doc. 86)] e della
dr.ssa med. __________ [il 16 giugno 2015 (doc. 75)] -
il 13 gennaio 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle
prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1°
febbraio 2016, ritenuto che, in base alla documentazione medica agli atti, il
suo stato di salute era ormai da considerare stabilizzato; nella medesima
occasione esso ha pure puntualizzato che avrebbe continuato ad assumere i costi
dei controlli medici ancora necessari e previsti (doc. 90).
1.3. Con la decisione del 17 febbraio 2016 l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo indeterminato oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 97).
A seguito dell’opposizione parziale interposta dallo studio legale RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 104), l’CO 1 in data 18 marzo 2016 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 108).
1.4. Con tempestivo ricorso
dell'11 aprile 2016 RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo
favore di una rendita per incapacità lavorativa definitiva del 24% per un
importo di fr. 1'071.40 mensili a partire dal 1° febbraio 2016 a tempo
indeterminato (doc. I).
In sostanza l'assicurato contesta il riconoscimento di una rendita degressiva
ed in particolare la riduzione del grado di incapacità lavorativa dal 24%
all'11% e ,quindi, anche della rendita d'invalidità dopo 18 mesi
dall'infortunio subito, malgrado il suo stato di salute sia ormai stabilizzato
e possa sin d'ora escludersi, in base alla documentazione medica agli atti, un
qualsivoglia miglioramento futuro della vista. Tanto più che ritiene -
contrariamente a quanto attestato dalla specialista di fiducia dell'CO 1
(dr.ssa med. __________) - che non ci si possa abituare al mancato
coordinamento dell'acuità dei due occhi. A questo proposito puntualizza inoltre
che il parametro di 18 mesi fissato dall'Istituto assicuratore è stato ripreso
da una sentenza del Tribunale federale (8C_626/2012) che ha tuttavia per
oggetto la perdita totale di capacità visiva all'occhio destro, ovvero una
fattispecie differente dalla presente, ove il ricorrente continua (e continuerà
vita natural durante) a percepire in modo distorto e sfuocato il
contatto con l'esterno e gli stimoli.
L'insorgente osserva inoltre che non è dato di sapere se "sono
necessari e/o sufficienti i menzionati 18 mesi (dal 1° febbraio 2016 al 31
luglio 2016)" per assuefarsi al proprio stato rispettivamente se, nel
caso in cui "dovesse trovare un impiego unicamente quasi alla scadenza
del termine fissato, l'automatismo richiamato nella decisione impugnata resta
valido". Puntualizza che tali quesiti non sono chiariti né dalla
giurisprudenza citata dall'CO 1 né da quest'ultimo.
Da ultimo, rileva che "non è chiaro" come il termine
transitorio di 18 mesi fissato dall'Istituto assicuratore "potrebbe
essere considerato oltre che legittimo anche sufficiente data la situazione in
cui versa", "nato il 31 dicembre 1972, che è professionalmente
inattivo dal giorno dell'infortunio e che per 24 anni ha lavorato unicamente
come autista (patente C per camion) presso la stessa società". Tanto
più che "dovrà esercitare attività che non richiedono un'elevata
visione binoculare e che non implicano mansioni da eseguire sui ponteggi sopra
l'altezza delle spalle né un ritmo lavorativo predeterminato. A ciò si aggiunge
la necessità di misure di reinserimento professionale". In siffatte
circostanze neppure è dato di sapere quali sono le sue "prospettive di
impiego (…), dato che tutto quello che ha imparato in oltre 20 anni di attività
lavorativa non gli serve più a nulla".
1.5. Nella risposta del 3 maggio 2016 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 6 maggio 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.7. In data 19 maggio 2016 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA (doc. V) il rapporto del 18 maggio 2016 del dr. med. __________, oculista FMH attivo presso il Centro oculistico __________, relativo alla valutazione oculistica effettuata il 12 e 17 maggio 2016 (doc. S).
1.8. In data 31 maggio 2016 l’CO 1 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
1.9. In data 7 giugno 2016 la
rappresentante del ricorrente ha ribadito che "non si comprende (…)
come ad un'accertata stabilizzazione della vista per la quale ogni tipo di
guarigione o progresso è negato (prognosi di insanabilità), l'CO 1 faccia
corrispondere un aumento della capacità lavorativa". A comprova di ciò
chiede l'allestimento di una "perizia al fine di escludere
l'assuefazione e/o l'adattamento per giustificare la diminuzione delle ripercussioni
dei postumi infortunistici sulla capacità di guadagno" del suo
cliente. Da ultimo, ha nuovamente postulato il riconoscimento a favore di
quest'ultimo di una rendita d'invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 e a tempo
indeterminato (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato all'istituto assicuratore per conoscenza (doc. X).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità e alla durata della rendita di invalidità spettante all'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza il riconoscimento di un’IMI del 20%.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI 1993 U 173 p. 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 135).
Trattandosi, in particolare,
delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza che ha
stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita
dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura
grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente
(in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della
capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato
fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla
situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età
dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per
tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione
di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA
del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita).
Questi principi sono stati applicati da questa Corte in una sentenza 35.2012.7
del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre
2012 ai consid. 2 e 3.
2.5. Nella concreta evenienza, a seguito del sinistro del 24 agosto 2013, RI 1 ha riportato un "trauma bulbare con rottura posteriore del bulbo" e "afachia" all’occhio destro (cfr.: doc. 8, 74 e 81).
L'Istituto assicuratore resistente l'ha posto al beneficio di una rendita d'invalidità degressiva (del 24% per 18 mesi ridotta all'11% in seguito), facendo riferimento all'esperienza sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia (cfr. consid. 2.4.) e basandosi sul parere espresso il 3 settembre 2014 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, consultata dall’CO 1 proprio per chiarire la questione dell’esigibilità lavorativa:
" (…).
Zumutbarkeit: Es gilt die Monokelsituation folgende Einschränkungen sind gegeben. Alle Arbeiten, die eine erhöhte Stereopsis verlangen sind nicht mehr möglich. Alle Arbeiten, die über Schulterhöhe und auf ungesicherten Gerüsten zu erholgen haben, ebenfalls nicht. Arbeiten, bei denen das Tempo angegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder ähnlich, sind ebenfalls nicht mehr zumutbar. Alle anderen Arbeiten, die obige Eingrenzungen erfüllen, sind möglich. Müsste der Patient eine neue Arbeit lernen, so ist eine Leistungseinbusse möglich. Die beträgt in der Regel 10-20% terminiert auf 1-2 Jahren. (…)”
(doc. 57; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Successivamente a tale valutazione, l'assicurato è stato visitato il 15 giugno 2015 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, sempre per conto dell'CO 1, al fine di valutare il decorso, il procedere terapeutico e fornire le sue osservazioni in merito (doc. 73). Nel proprio rapporto del 16 giugno 2015, la specialista ha osservato quanto segue:
" (…) L'esame dell'apparato visivo ha evidenziato
OD afachia chirurgica, iridectomia chirurgica ad ore VII circa
OS di norma
OOT 16 mmHg
ODV con LAC 0.1 con ricerca
OSV 1.2 naturali
L'esame del fondo oculare dopo dilatazione della pupilla ha riscontrato in OD esiti d'intervento chirurgico di vitrectomia con retina aderente ed asciutta al polo posteriore ed in periferia, esiti di retinotomia, presenza di PVR. In OS retina di norma.
Il paziente riferisce che negli ultimi tempi si trova in grosse difficoltà nello scendere le scale ed in particolare alla guida (ha più volte urtato la macchina durante le manovre). Ha sempre la sensazione che l'occhio destro disturbi e confonda l'occhio sinistro.
Ho eseguito un esame del campo visivo che ha evidenziato una grave alterazione della sensibilità retinica in OD mentre in OS è risultata di norma.
Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in OS ritengo che non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo confonda e lo condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane (…)" (doc. 74; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Il dossier è stato quindi sottoposto nuovamente alla dr.ssa __________, la quale nel proprio rapporto del 5 novembre 2015 ha rilevato quanto segue:
" (…) Zusammenfassung der relevanten Ereignisse und Befunde:
Der Versicherte wurde durch einen Ast am rechten Auge getroffen und erlitt eine Contusio bulbi mit intraorbitaler und intraocularer Blutung sowie Orbitafraktur. Trotz diversen Eingriffen ist eine Steigerung der Sehkraft kaum zu erwarten. Es besteht eine Aphakie, der Visus beträgt 0.2 mit einer Korrektur von +11 sph, +1.0 cyl in 140°. Das andere Auge weist einen vollen Visus auf.
Diagnose:
Posteriore Bulbusruptur rechts mit Aphakie und konsekutiver funktioneller Monokelsituation.
(…)
Integritätsschaden: 20%.
Begründung: Die reine Tatsache der einseitigen Aphakie gäbe 18 % Integritätsschaden, da der Visus mit entsprechender Korrektur die theoretisch verordnet werden könnte, jedoch noch 0.2 beträgt,
richtet sich der Integritätsschaden nach dem bestkorrigiertem Visus und dies ergibt 20%. (…)" (doc. 81)
La medesima
specialista ha puntualizzato il 15 dicembre 2015 che: "(…) Der Fall ist stabil, die
Zumutbarkeitsbeurteilung ist nach wie vor gültig, Lebenslängliche Kontrollen
sin von der Versicherung aber weiter zu übernehmen (…)" (doc. 86).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF, da una parte, ha ritenuto non più esigibile la precedente attività lavorativa alle dipendenze della ditta __________ (al riguardo, cfr. il doc. 57 in fine) e, dall’altra, si è riferito al mercato generale del lavoro e, attraverso il raffronto dei redditi, ha fissato al 24% il grado di invalidità del ricorrente per i primi 18 mesi rispettivamente all'11% in seguito (doc. 96).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa __________ - conforme all’esperienza
medica (cfr. consid. 2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va
dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si
riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare,
alla richiesta perizia giudiziaria - cfr. doc. IX).
Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, a
prescindere dal fatto che il rapporto del 18 giugno 2016 - relativo alla
valutazione oculistica effettuata il 12 e 17 maggio 2016 - non è stato sottoscritto
dal dr. med. __________ (oculista FMH attivo presso il Centro oculistico __________),
va comunque osservato che tale specialista, dopo aver rilevato che "l'occhio destro è da considerare legalmente
cieco", ed aver puntualizzato che "come autista di veicoli pesanti,
il paziente rimane 100% inabile al lavoro, permanente", ha comunque
ritenuto che "una riabilitazione del paziente nel lavoro, è possibile
solo tramite un passaggio ad un'altra professione" (doc. S - il
corsivo è della redattrice). Non si è per contro espresso in merito all'assuefazione
visiva di monocolo e relativo adattamento.
Ora, a prescindere dal fatto che l’affermazione del ricorrente secondo cui non
ci si può abituare al mancato coordinamento dell'acuità dei due occhi ovvero ad
una percezione distorta e sfuocata del mondo esterno e degli stimoli ecc., non
trova quindi fondamento in alcun rapporto medico specialistico e ha pertanto il
valore di una semplice dichiarazione di parte, il TCA rileva che la fattispecie
è stata valutata in modo esaustivo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1, la
quale - preso atto del fatto che, secondo la dr.ssa med. __________ nel proprio
rapporto del 16 giugno 2015, l'assicurato "(…)
Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in OS ritengo che
non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo confonda e lo
condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane (…)" (doc. 74)
- ha ribadito il 15 dicembre 2015 (doc. 86) l'esigibilità già espressa il 3
settembre 2014 (doc. 57), riconoscendo un discapito di rendimento (limitato nel
tempo a 1-2 anni) del 10-20% per tenere conto del necessario adattamento alla
situazione monoculare.
In siffatte circostanze le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame
all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato la giurisprudenza di
cui alla STF 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3, non possono
essere condivise dal TCA.
Nel caso di
specie, va inoltre considerata l’età ancora relativamente giovane
dell’insorgente (nato nel 1972), fattore questo che, secondo l’esperienza,
nell’ipotesi di perdita del visus di un occhio incide favorevolmente sulla
facoltà di adattamento e, quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U
3, consid. 3a; STFA U 62/92 del 15 dicembre 1992).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che,
nonostante il suo stato di monocolo funzionale, RI 1 sarebbe in grado di
svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un discapito di
rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi. Adeguata
sarebbe un’attività che non necessita di un’elevata visione binoculare, non
implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non
protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso (ad
esempio, alla catena di montaggio).
Il ricorrente osserva che non è dato di sapere se "sono necessari e/o
sufficienti i menzionati 18 mesi (dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016)"
per assuefarsi al proprio stato rispettivamente se, nel caso in cui "dovesse
trovare un impiego unicamente quasi alla scadenza del termine fissato,
l'automatismo richiamato nella decisione impugnata resta valido". A
questo proposito giova ribadire quanto già espresso in precedenza, ovvero che
al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto
- in casu il 1° agosto 2017 - è ancora possibile verificare l'esattezza
delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di
una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato
di una domanda di revisione (cfr. considerando 2.4).
Da ultimo, val qui comunque la pena di puntualizzare che - trascorso il
periodo di adattamento di 18 mesi e tenuto conto dell'età ancora relativamente
giovane dell'insorgente, nato come detto nel 1972 - alla luce del principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali per il quale
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) -
sarebbe in ogni caso ragionevolmente esigibile che egli facesse uso
all'occorrenza, ed in particolare durante l'orario lavorativo, di una benda o
di altro mezzo simile sull'occhio infortunato.
Il ricorrente rileva altresì che "non è chiaro" come il
termine transitorio di 18 mesi fissato dall'Istituto assicuratore "potrebbe
essere considerato oltre che legittimo anche sufficiente data la situazione in
cui versa", "nato il 31 dicembre 1972, che è professionalmente
inattivo dal giorno dell'infortunio e che per 24 anni ha lavorato unicamente
come autista (patente C per camion) presso la stessa società". Tanto
più che "dovrà esercitare attività che non richiedono un'elevata visione
binoculare e che non implicano mansioni da eseguire sui ponteggi sopra
l'altezza delle spalle né un ritmo lavorativo predeterminato. A ciò si aggiunge
la necessità di misure di reinserimento professionale". In siffatte
circostanze neppure è dato di sapere quali sono le sue "prospettive di
impiego (…), dato che tutto quello che ha imparato in oltre 20 anni di attività
lavorativa non gli serve più a nulla".
Fermo quanto poc'anzi esposto (ovvero che il ricorrente è ancora relativamente
giovane e in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno,
con un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media
di 18 mesi), è vero che la ricerca di un posto di
lavoro adatto alle capacità dell'interessato può apparire difficoltosa, vista
in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato
del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa
e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Giova in ogni caso ricordare all'assicurato che eventuali misure di
riformazione o accompagnamento professionale - che notoriamente non rientrano
nel novero delle prestazioni LAINF - possono essere richieste, se del caso (in
particolare, ricorrendone i requisiti di legge), all'UAI.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 66'963.- (cfr. doc. 91 e 96).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 92)
e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa
Corte.
2.8.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.8.3. A proposito del
rapporto tra i DPL e i salari statistici trattandosi, in particolare,
delle lesioni oculari, l'Alta Corte ha stabilito, nella sentenza U 303/00
del 24 ottobre 2002 al consid. 3.1, che "Entgegen der Vorinstanz kann vorliegend für
die Bestimmung des Invalideneinkommens nicht ohne weiteres auf die von der SUVA
als trotz unfallbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigung noch zumutbar
bezeichneten Tätigkeiten gemäss DAP-Blätter Nr. 708, 957, 1264, 1279 und 1339
abgestellt werden. Vorab trifft zu, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
sinngemäss zu Recht geltend gemacht wird, dass das in diesem Zusammenhang
verwendete Standardformular «Zumutbarer Arbeitsplatz» nach den körperlichen
Anforderungen (wie Heben und Tragen, Hantieren mit Werkzeugen,
Haltung/Beweglichkeit, längerdauernde Haltung und Fortbewegung) einer
bestimmten Tätigkeit fragt, so ob beispielsweise Arbeiten über Kopfhöhe
nie/selten/manchmal/oft/sehr oft auszuführen sind. Hingegen wird nicht nach
den Anforderungen an die Sinnesorgane, insbesondere die Augen, differenziert.
Sehbehinderungen werden vom Anforderungsprofil her lediglich insofern erfasst,
als nach der Häufigkeit des Gehens auf unebenem Gelände, des Treppensteigens
sowie Besteigens von Leitern gefragt wird. Dass insoweit die fraglichen
Tätigkeiten zumutbar sind, steht ausser Diskussion. Anderseits ist unklar,
ob damit allen wesentlichen arbeitsmässigen Einschränkungen Rechnung getragen
wird, welche sich aus dem Augendefekt, insbesondere dem fehlenden stereokopischen
Sehen, ergeben. Unter der Rubrik «Arbeitsplatzbeschrieb» auf den dem
Einspracheentscheid vom 10. August 1999 beigelegten DAP-Blättern werden
lediglich die hauptsächlichen Verrichtungen genannt, welche die betreffende
Tätigkeit umfasst. Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmass allfällige
Beeinträchtigungen des Sehvermögens sich auf bestimmte dieser Arbeiten,
insbesondere wo es um Überwachungsaufgaben geht, auswirken, lässt sich daraus
nicht entnehmen." (n.d.r.:
il corsivo è della redattrice).
Questa Corte, a fronte di una lesione oculare, nella sentenza 35.2012.7 del 18
giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012, ha
così determinato il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato applicando i
dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.8.4 Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'821.64 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione del 0.45% per il gap salariale, del 15% per la riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'889.00 (doc. 96).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12), ), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013, + 0,8% per il 2014, + 0,5% per il 2015 e + 0,5%, ultima stima trimestrale a disposizione per il 2016), si ottiene, per il 2016 un reddito annuo di fr. 66'821.64.
L’assicurato, quale "autista tiratubi", avrebbe realizzato nel 2016 un reddito annuo di fr. 66'963.- per un’occupazione a
tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per
un'attività equivalente (cioè fr. 70'828.36; cfr. Tabella TA1 2012, ramo
economico 49-52 "trasporti e magazzinaggio", livello di qualifica 1,
uomini: fr. 5'513.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana = fr. 5'843.78 x 12 mesi = fr.
70'125.36 e aggiornato al 2016).
In casu, in applicazione della giurisprudenza
citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'821.64)
va ridotto del 0,45%, percentuale corrispondente al gap salariale (per
la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr.
66'520.95.
Visto che nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata
l’assicurato presenta un discapito di rendimento (medio) del 15% per un arco
temporale di 18 mesi (cfr. consid. 2.7 in fine) il reddito da invalido
deve essere ridotto in proporzione per tale periodo.
Esso corrisponde perciò a fr. 56'542.81 dal 1° febbraio 2016 (data di sospensione
dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute da considerarsi
ormai stabilizzato; doc. 90) fino al 31 luglio 2017 (ovvero per i primi 18
mesi) rispettivamente a fr. 66'520.95
a partire dal 1° agosto 2017 (risultato intermedio).
2.8.5. Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 96). Il ricorrente non ha contestato questa riduzione.
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr. 56'542.81 per i primi 18 mesi
rispettivamente di 66'520.95 successivamente
a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammontano dunque a fr.
50'889.00 rispettivamente a fr. 59'869.00.
2.9. Il grado di invalidità del
ricorrente per i primi 18 mesi - stabilito confrontando i fr. 50'889.00 annui
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno
alla salute, e cioè fr. 66'963.- annui (cfr. consid. 2.8.1.) - è del 24%.
Il grado di invalidità del ricorrente per il periodo successivo - stabilito
confrontando i fr. 59'869.00 annui al predetto reddito senza invalidità di fr.
66'963.- annui - è del 10,59% arrotondato all'11% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata
riconosciuta una rendita di invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 al 31
luglio 2017 (ovvero per 18 mesi dalla stabilizzazione dello stato di salute) e
dell'11% dal 1° agosto 2017 (trascorso il precitato periodo di adattamento) a
tempo indeterminato (cfr. doc. 97), essa merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti