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Raccomandata |
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Incarto
n.
cr |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 2015, la __________ ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro gli infortuni, che il proprio dipendente, RI 1, il 14 aprile 2015 “trasportando una cassa di documentazione cartacea mi sono slogato una spalla” (cfr. doc. Z1).
All’assicurato è stata diagnosticata in data 30 luglio 2015 da parte del dr. __________ dell’__________ una spalla congelata (capsulite retrattile) (cfr. doc. ZM2).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 agosto 2015, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z8). L’assicuratore LAINF ha puntualizzato che le precisazioni riguardo alla dinamica dell’infortunio fornite dall’interessato attraverso il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2015 “contraddicono la sua prima versione del 14.06.2015” (cfr. doc. Z8 pag. 2).
L’opposizione interposta personalmente da parte dell’assicurato in data 21 settembre 2015 (cfr. doc. Z12), è stata respinta il 30 marzo 2016 (doc. Z19).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 maggio 2016, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere l’evento del 14 aprile 2015.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere la non correttezza del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della prima ora” applicato dall’amministrazione, posto che, nel caso di specie, non ci si troverebbe confrontati con delle versioni contrastanti fornite dall’interessato, ma piuttosto con una completazione della descrizione, del tutto sintetica, da egli fornita in un primo tempo e, oltretutto, rispondendo ad un “formulario generico” (cfr. doc. I pag. 1, nel quale l’interessato ha spiegato che: “Prima dell’infortunio in questione non ne avevo mai subiti e nel rispondere alle domande sono stato molto sintetico. Avendo letto la decisione capisco che le mie risposte non fossero sufficienti per determinare che si trattasse di un infortunio, ma nemmeno per escludere che lo fosse. L’assicurazione ha rifiutato l’infortunio basandosi sul fatto che alla domanda “in occasione dell’evento del 14.04.2015 qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali” io abbia risposto “no”. E che alla domanda “aveva già svolto in precedenza un’attività simile? Se sì con quale frequenza?” io abbia risposto “Sì, settimanalmente”. Alla prima domanda io ho risposto no in quanto i miei movimenti sono stati gli stessi che avrei fatto alzando un normale cartone con dei fogli dentro da 4 o 5 kg, non sapendo che in realtà il cartone pesava molto di più. Quello che è seguito non è stato controllato dai miei movimenti, ma bensì da un fattore esterno. Per analogia, se scendendo le scale fossi scivolato su una buccia di banana e mi fossi rotto una gamba, alle domande avrei risposto allo stesso modo: “No, stavo scendendo le scale normalmente ed è un’attività che faccio molte volte al giorno”).
Il ricorrente ha quindi sostenuto che quanto verificatosi il 14 aprile 2015 costituisce un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, essendo “evidente” l’intervento di un fattore esterno, rappresentato “dal fatto che la scatola fosse estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con ruote, che scivolata ha portato alla caduta della scatola che mi ha procurato lo strappo alla spalla” (cfr. doc. I).
Altrettanto scontato, secondo il ricorrente, il requisito della natura straordinaria/pericolo accresciuto dell’evento occorso, ritenuto, da una parte, il peso “anomalo” della scatola di documenti e, dall’altra, lo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia sulla quale quest’ultima era posizionata (cfr. doc. I pag. 1: “sono un __________ e lavoro come revisore contabile, dunque per quanto debba a volte maneggiare della documentazione non mi capita mai di dovere spostare delle casse da 15-20 kg e combinandolo allo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia, mi sembra ben lontano da un’attività quotidiana o abituale” (…) “ritengo inoltre che contrariamente a quanto suggerito dall’assicuratore al punto B6 la situazione in questione rappresenti anche una fattispecie di pericolo accresciuto. Inoltre il movimento derivato dalla caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile. Dalla mia descrizione dei fatti riportata al punto A5, “a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola si è concentrato sul braccio destro”).
Infine, il ricorrente ritiene che la responsabilità dell’amministrazione sarebbe comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, aggiungendo che “l’assicuratore ritiene che il riscontro radiologico sia richiesto dalla giurisprudenza, ma da quando ho annunciato l’infortunio non mi ha mai chiesto di presentarne una” (cfr. doc. I, pag. 2).
Infine, l’assicurato ha evidenziato che “il dr. __________, noto esperto di infortuni alla spalla, mi ha chiaramente confermato che la condizione è assolutamente dovuta all’infortunio. Egli ha anche espresso chiaramente questa diagnosi nella sua lettera all’assicuratore dell’8.9.2015”, indicando che “il quadro clinico di capsulite retrattile è chiarametne post-traumatico” (cfr. doc. I pag. 2).
1.4. L’Istituto resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 22 giugno 2016, il ricorrente ha contestato la risposta di causa dell’amministrazione, rilevando che “mi sembra evidente che la dinamica dei fatti non sia ancora chiara all’assicurazione”, dichiarandosi “a completa disposizione della Corte per dimostrare la dinamica dei fatti durante una simulazione al fine di fugare ogni dubbio”.
Egli ha poi ribadito che “nel caso in questione ravviso sicuramente sia lo sforzo eccessivo che i movimenti scoordinati, una scatola di 15-20 kg in cadua libera da una sedia ha generato una energia di impatto sulla mia spalla molto superiore al peso stesso della scatola”, puntualizzando che “a mio avviso la caduta della scatola che mi trascina il braccio equivale ad un impatto” (cfr. doc. VII).
1.6. L’assicuratore infortuni, con osservazioni del 18 luglio 2016, ha ribadito la propria posizione, evidenziando che “le ultime dichiarazioni del ricorrente nello scritto del 22 giugno 2016, che la cassa di documenti era in caduta libera dalla sedia, si trova in contrasto con le altre dichiarazioni. La differenza se la scatola era in caduta libera o se gli è soltanto sfuggita dalla mano sinistra ed accentrato sul braccio destro non è certo senza importanza”, rilevando nuovamente che “in presenza di versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche”.
Quanto al parere del dr. __________, l’amministrazione ha posto l’accento sul fatto che “secondo giurisprudenza non è lecito partire dal danno alla salute presentato per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile”. L’assicuratore LAINF ha comunque concluso che “la questione di sapere se l’assicurato ha riportato una delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (doc. X).
1.7. Con scritto del 9 settembre 2016, il ricorrente ha ribadito che, essendo la dinamica dell’incidente ancora non chiara o messa in discussione da parte dell’assicuratore, posto che “non trovo nessuna inconsistenza nelle mie dichiarazioni, se è necessario sono sicuramente disponibile per darvi una dimostrazione di come si è svolto l’infortunio o, se mi fornite un indirizzo e-mail, posso mandarvi un video” (doc. XIII).
Questo scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la spalla destra, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 27 maggio 2015 è stato indicato che l’assicurato mentre stava “trasportando una cassa di documentazione cartacea” si è slogato una spalla (cfr. doc. Z1, sottolineatura della redattrice).
Chiamato dall’amministrazione a compilare un formulario concernente la dinamica dei fatti, il 14 giugno 2015 RI 1, rispondendo alla domanda “dinamica dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, ha dichiarato che “sollevando una cassa di documenti ho sentito uno strappo alla spalla destra” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).
Nel certificato del 30 luglio 2015, il dr. __________, consultato dall’assicurato il 28 luglio 2015, ha indicato che “il 14.04.2015, mentre spostava pesanti scatole di documenti, ha sofferto un trauma distorsivo della spalla giudicato inizialmente banale” (doc. ZM2, sottolineatura della redattrice).
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27 maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente una specifica richiesta di descrizione dettagliata dell’evento e confermata nel certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e ZM2, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).
Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento – il quale deve essere descritto “in modo preciso completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo quali modalità - precisando se “qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?” (cfr. doc. ZM1, domanda 3).
A tali dichiarazioni, fornite personalmente dall’assicurato in data 14 giugno 2015 e che confermano quanto già riportato nell’annuncio di infortunio compilato in data 27 maggio 2015 dal datore di lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato indicato, in un secondo tempo e solo una volta ricevuta la comunicazione del 20 agosto 2015 con la quale l’assicuratore LAINF rifiutava di prendere a carico l’evento, nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2015 (cfr. doc. Z7), rispettivamente, poi, nell’opposizione del 21 settembre 2015 contro la decisione del 31 agosto 2015 (cfr. doc. Z12) e, ancora, in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2015, l’assicurato ha, infatti, rilevato quanto segue:
" (…)
La descrizione dell’infortunio nella vostra lettera è corretta ma è molto sintetica, vorrei riportare dunque qualche dettaglio ulteriore sulla dinamica.
A fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote.
Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra. (…).” (Doc. Z7)
Con l’opposizione, l’assicurato ha ritenuto “scorretto e poco professionale parlare di versioni contrastanti” come fatto dall’assicuratore LAINF, ribadendo che “forse le mie prime descrizioni sono un po’ troppo succinte però essendo il primo infortunio che ho subito ed essendo la situazione molto chiara, non mi sono dilungato”, aggiungendo di avere “sollevato la scatola normalmente, senza pensarci, facendo gli stessi movimenti abituali che avrei fatto per sollevare una scatola da 4 o 5 kg, purtroppo la scatola era molto più pesante del previsto ed era appoggiata su un elemento instabile e questo mi ha causato l’infortunio alla spalla del quale soffro ancora oggi le conseguenze” (cfr. doc. Z12).
Ancora, in sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto di non avere fornito versioni contrastanti, ma solo di avere risposto in modo “molto sintetico” alle domande poste su un “formulario generico”, senza neppure ricevere da parte dell’assicuratore infortuni alcun tipo di richiesta di chiarimenti in merito alla dinamica dell’infortunio.
Egli ha quindi ancora una volta ribadito che la scatola di documenti era “estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con ruote, che scivolando ha portato alla caduta della scatola che mi ha causato lo strappo alla spalla” (doc. I).
Contrariamente a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dell’infortunio fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 20 agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia caduta.
In questo ordine di idee, è a torto che l’assicurato pretende che quanto da lui dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione e non la contraddica.
In effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente l’interessato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato l’intero peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore risentito “sollevando una cassa di documenti” (cfr. doc. ZM1), rispettivamente “mentre spostava pesanti scatole di documenti” (cfr. doc. ZM2).
Il ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito dell’episodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una descrizione dell’infortunio “molto sintetica” (cfr. doc. Z7 e doc. I) e “un po’ troppo succinta” (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava all’assicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.
Questa Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite dall’assicurato.
Al di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel momento in cui un assicurato è per la prima volta chiamato a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, compilando il questionario “dinamica dei fatti” – il quale, come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare, rispondendo alla precisa domanda: “2. Dinamica dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, che il dolore alla spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: “sollevando una cassa di documenti”, sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa – è asserire, in un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. Z7: “a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra”, sottolineatura della redattrice).
Questa fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo tener conto del fatto che era la prima volta che l’interessato si trovava confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle domande del questionario dell’assicuratore LAINF.
Questo tanto più che, secondo le affermazioni stesse dell’assicurato, egli non si sarebbe dilungato nell’esposizione dei fatti essendo la “situazione molto chiara” (cfr. doc. Z12).
Ora, alla luce della chiarezza della situazione addotta dall’interessato stesso, quest’ultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA, omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dell’evento e, come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare “come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).
Alla luce del maggiore affidamento che, per i motivi sopra esposti, il TCA ritiene debba essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora rispetto a quanto indicato dall’assicurato in un secondo momento, questo Tribunale non reputa necessario chiarire oltre i fatti, come richiesto dall’interessato, dichiaratosi disposto a fornire una dimostrazione di come si è svolto l’evento nel corso di una “simulazione al fine di fugare ogni dubbio” (cfr. doc. VII e doc. XIII).
L’assicurato ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura post-traumatica e generata dall’infortunio subito, come del resto attestato dal dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. Z12 e doc. I).
A sostegno di tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso il referto dell’8 settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che “il paziente mi riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico” (doc. A3).
A tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.
2.9. Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
Come motivatamente esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite dall’assicurato circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio d’infortunio del 27 maggio 2015, nel formulario concernente la “dinamica dei fatti” compilato in data 14 giugno 2015 e nel referto del 30 luglio 2015 del dr. __________ - può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta nel formulario concernente la “dinamica dei fatti” compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1, nel quale alla domanda 2.1 “in occasione dell’evento del 14.4.2015 qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì, cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?”, la risposta è stata: “No”).
Si tratta quindi di valutare se il danno alla spalla destra subito dall’assicurato sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può essere negata a priori, ritenuto che anche volendo seguire la tesi sostenuta in un secondo tempo dall’assicurato a proposito del fatto che egli abbia dovuto sollevare una scatola non del peso consueto di 4-5 kg, ma di 15-20 kg (stima dell’interessato) – ribadito che comunque, come visto al considerando precedente, va qui data la priorità alle dichiarazioni della prima ora – il TCA ritiene che non sia ravvisabile, per un uomo adulto, di giovane età (nato nel 1981) e quindi nel pieno delle proprie forze e di sana costituzione (cfr. doc. ZM1), uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Ora, questo Tribunale non può certo considerare che il fatto di sollevare una scatola di documenti del peso di una quindicina-ventina di chili possa rappresentare, per un giovane uomo in piena salute, uno sforzo eccessivo e questo pur tenendo conto del fatto che l’assicurato, come da lui sottolineato, svolga un lavoro d’ufficio e non di magazziniere (cfr. doc. I).
Nello stesso senso, cfr. STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha considerato che per una persona adulta (nel caso di specie una donna), il sollevamento di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).
Ad un’analoga conclusione è giunto il TF in una STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012, nella quale ha considerato che il sollevamento di un compressore del peso di 25 chili da parte di un assicurato al fine di metterlo su un carrello non costituiva uno sforzo eccessivo, oltre il normale, per un uomo di 45 anni, ossia nel pieno delle forze, impiegato come tuttofare. Vedi pure STF 8C_867/2009 del 17 marzo 2010 consid. 3.3, 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2 e 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3..
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.10. Bisogna infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’assicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 sia costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha, a tale proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).
In ogni caso, comunque, l’assicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se sussistesse un’affezione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’esistenza di un evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo “difetto l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto” (cfr. doc. A1 pag. 4).
In sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che “la questione di sapere se l’assicurato ha riportato una lesione enumerata all’art. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (cfr. doc. V pag. 5).
L’assicuratore LAINF ha, infatti, ritenuto che “sollevare una cassa pesante di documentazione cartacea non ha sollecitato il corpo dell’assicurato in una misura che va oltre ciò che è abituale per un revisore contabile, il quale settimanalmente deve maneggiare pesante documentazione cartacea (cfr. doc. ZM1), ovvero il movimento non è stato incontrollabile. L’attività in questione non ha pertanto presentato il potenziale di pericolo accresciuto e di conseguenza l’assicurato non ha subito una lesione equiparata ad un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF” (cfr. doc. V pag. 6).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte concorda con l’opinione dell’assicuratore LAINF.
Può quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dell’assicurato rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di potenziale pericolo accresciuto.
Nello stesso senso, vedi STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3., riguardante un’assicurata, attiva in ambito amministrativo, la quale aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra nel sollevare una valigia pesante, di circa 20 kg. In quel caso, l’Alta Corte ha negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando l’assenza di una situazione di pericolo accresciuto.
Analoga soluzione è stata adottata dal TF nella sentenza U 205/06 del 6 ottobre 2006, nella quale è stata negata l’esistenza di un fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che nel sollevare una pesante padella aveva riportato la rottura del tendine della spalla sinistra.
Del resto, neppure l’assicurato sostiene il contrario.
Il ricorrente, infatti, ha individuato la situazione di pericolo accresciuto nel fatto che la scatola di documenti, molto più pesante dell’ordinario, posizionata su una sedia d’ufficio con rotelle, sia improvvisamente caduta, sottolineando come “il movimento derivato dalla caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile” (cfr. doc. I, sottolineatura della redattrice).
Tale dinamica, tuttavia, come motivatamente illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.8.) non risulta conforme alle dichiarazioni della prima ora rese dall’assicurato e, di conseguenza, non può essere tenuta in considerazione.
In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti