Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.43

 

PC/sc

Lugano

22 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 aprile 2016 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 27 luglio 2010, RI 1, nato il 27 settembre 1957, dipendente della __________ di __________ dal 1° luglio 2010, in qualità di "__________" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio è caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare (cfr. doc. 1, 8 e 9; inf. no. __________).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         A seguito dell'infortunio RI 1 si è sottoposto il 22 dicembre 2010 ad un intervento di "sutura della cuffia rotatoria e decompressione sottoacromiale", con decorso post-operatorio privo di complicanze, ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 35, 37, 38, 43 e 50), a cui è seguita nel corso dell'autunno 2011 una re-rottura del sovraspinato (doc. 101 e 103) rispettivamente il 20 aprile 2012 ad un intervento di "ricostruzione artroscopia di re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra", con decorso post-operatorio privo di complicanze, ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________ (doc. 131, 141, 153-155).

 

                               1.2.   Il 15 dicembre 2012 RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio, allorquando, mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a __________, è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalle destra (cfr. doc. 197, 203 e 204; inf. no. __________: cfr. doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A seguito dell'infortunio RI 1 si è sottoposto il 1° marzo 2013 ad un intervento di "ricostruzione artroscopica della cuffia dei rotatori della spalla destra" ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________ (doc. 211) rispettivamente il 4 febbraio 2015 ad un intervento di "artroscopia diagnostica spalla destra, reinserzione aperta dei tendini sovra- e infraspinato, acromioplastica e resezione articolazione acromio-clavicolare " ad opera del prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore del __________ di __________ (doc. 263).

                               1.3.   Nel frattempo, in ambito LAI, ritenuto come dalla documenta-zione acquisita all'incarto in fase di istruttoria non erano emerse patologie extra-infortunistiche e che pertanto non vi erano motivi di distanziarsi dalle valutazioni effettuate dall'assicuratore CO 1 (in particolare, dalla visita medica di chiusura del 27 maggio 2014 e dalla visita medica circondariale del 6 ottobre 2014, ambedue ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano; doc. 241 e 254), dopo aver riconosciuto svariati periodi di incapacità lavorativa (segnatamente: 100% dal 20 luglio 2010, 50% dall'11 aprile 2011, 75% dal 27 aprile 2011, 50% dal 5 settembre 2011, 75% dal 1° dicembre 2011, 100% dal 20 aprile 2012, 75% dal 17 settembre 2012, 50% dal 17 ottobre 2012, 100% dal 15 dicembre 2012, 50% dal 25 dicembre 2012, 100% dal 28 febbraio 2012 e 0% dal 2 giugno 2014) in qualsiasi attività professionale, ha attribuito a RI 1 il diritto ad una rendita intera, con grado AI pari al 75% dal 1° febbraio 2012 (ovvero trascorso l'anno di attesa, 1° luglio 2011, ex art. 28 LAI e tenuto conto del termine di sei mesi dall'inoltro della richiesta di prestazioni, avvenuto il 19 agosto 2011, ex art. 29 LAI) al 30 giugno 2012 e con grado AI pari al 100% dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2014, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute oggettivato da giugno 2014 (art. 88a OAI; doc. 245, 257 e 262).

                               1.4.   Preso atto dei risultati della visita medica circondariale di chiusura del 20 novembre 2015, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano (doc. 264), il 23 dicembre 2015 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione con effetto immediato delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, veniva considerato abile nella misura massima possibile (doc. 265).

 

                               1.5.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso - in particolare dopo aver raccolto dal datore di lavoro la documentazione attestante l'evoluzione salariale 2012-2016 di RI 1  come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie (doc. 268, 269 e 275), con decisione del 4 marzo 2016 l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016 oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% (doc. 278).

                                         A seguito dell’opposizione parziale (poiché oggetto di contestazione è unicamente la valutazione della rendita di invalidità) interposta dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 286), l’CO 1 in data 25 aprile 2016 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 288).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 25 maggio 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato, in ogni caso, l’annullamento della decisione impugnata ma limitatamente all'attribuzione di una rendita d’invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016 e, in via principale, il riconoscimento a suo favore di una rendita per incapacità lavorativa definitiva dell'83% per un importo di fr. 4'505.20 (per dodici mensilità) a partire dal 1° gennaio 2016 a tempo indeterminato rispettivamente, in via subordinata, che venga fatto ordine all'Istituto convenuto di esperire un accertamento peritale tramite il Centro CO 1 di __________ o altro centro simile, al fine di stabilire la capacità reddituale residua dell'assicurato (doc. I, pag. 9).

Il rappresentante dell'insorgente contesta innanzitutto l'esigibilità lavorativa determinata dal medico di circondario nel corso della la visita di chiusura del 20 novembre 2015 e su cui si fonda la decisione avversata. Sottolinea nuovamente che il suo cliente gode unicamente di un'abilità al lavoro, quale taxista, al 20% a decorrere dal 15 agosto 2015, puntualizzando che effettua attualmente lavori d'ufficio in tale misura. Critica l'operato dello specialista fiduciario anche per non aver preso in considerazione le conseguenze dell’assenza di sonno o di sonno fortemente disturbato dai dolori che affliggono regolarmente il suo assistito durante il ciclo notturno. Secondariamente il patrocinatore del ricorrente stigmatizza l'utilizzo da parte dell'Istituto assicuratore delle DPL per il raffronto ipotetico dei redditi da valido e invalido al fine della determinazione del grado di incapacità al guadagno per i postumi infortunistici. Le cinque attività lavorative indicate (segnatamente: raffilatore, impiegato di cinema, addetto alla confezione di cioccolata, impiegato ricezionista o programmatore di macchine CNC) sarebbero infatti fantasiose e irrealistiche, anche facendo astrazione dalle capacità residue del suo assistito secondo la (contestata) visione della CO 1.

Da ultimo, a fronte delle lacune nella valutazione del 20 novembre 2015 del medico __________, che sarebbero evidenziate dal rapporto medico del 23 maggio 2016 del dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica dell'__________ di __________) prodotto in sede ricorsuale a suffragio di tale asserzione, il rappresentante dell'insorgente chiede che il suo assistito venga sottoposto ad una perizia/ secondo parere tramite il Centro CO 1 di __________ o altro centro simile.__________

                               1.7.   Nella risposta del 22 giugno 2016 l'CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.8.   In data 22 giugno 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.

 

                                         in diritto

                                        

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità della rendita d’invalidità spettante all'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 30%.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, come riportato in narrativa, RI 1 è stato operato alla spalla sinistra il 22 dicembre 2010 (sutura cuffia rotatoria con decompressione sub-acromiale) e il 22 aprile 2012 (ri-sutura cuffia rotatoria e ricostruzione tendine sovraspinato) per i postumi infortunistici del 27 gennaio 2010 rispettivamente alla spalla destra il 1° marzo 2013 (ricostruzione tendine sovraspinato con decompressione sub-acromiale) e il 4 febbraio 2015 (reinserzione aperta dei tendini sovra - e infraspinato, acromioplastica e resezione acromio-clavicolare) per le sequele infortunistiche del 15 dicembre 2012.

Dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla visita medica circondariale di chiusura del 20 novembre 2015, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, giusta il quale:

" Apprezzamento

(…)
Reperti oggettivi

Importante limitazione funzionale dolorosa alle due spalle.


Proposte diagnostiche e terapeutiche

Cura di fisioterapia su ordine del prof. __________ nel frattempo terminata per mancanza di beneficio. L'assicurato assume antinfiammatori al bisogno. Per il momento non sono più previsti controlli ulteriori dal prof. __________.


Aspetti medico-assicurativi

                                         Assicurato __________, padrone della propria ditta __________ incluso attività di ufficio che sono stimate al 20%. Al momento attuale __________. L'assicurato non può più svolgere tutte le mansioni, riesce a guidare solo raramente in sostituzione di qualche suo dipendente. In base alla stabilizzazione della situazione ed alla visita medica odierna si fissa un'esigibilità lavorativa e sulla base di questa una capacità lavorativa nella misura massima possibile a partire dal 01.01.2016.

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare pesi:

l'assicurato pub sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi spesso, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi di raro, pesi medi fra i 10 e i 25 kg, pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai. Fino all'altezza del petto pesi mas-simi fino a 2 kg e non oltre.

Maneggio di attrezzi:

lavoro leggero di precisione, senza limitazione, medio talvolta, molto pesante mai, rotazione delle due mani spesso.

Posizione e mobilità:

lavori sopra la testa mai più possibili, rotazione del tronco posizione seduta/inclinata in avanti e in piedi/inclinata in avanti senza limitazione, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia tal-volta. Posizione di lunga durata seduta/in piedi o a libera scelta senza limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m per lunghi tratti su terreno accidentato senza limitazione, salire le scale spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le limitazioni citate, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.

(doc. 264; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice)

 

                                         Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero (quali, ad es., raffilatore, impiegato di cinema, addetto alla confezione di cioccolata, impiegato ricezionista o programmatore di macchine CNC) e, quindi, con decisione formale del 4 marzo 2016 (doc. 278), poi confermata in sede di opposizione il 25 aprile 2016 (doc. 288), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr. 65'000.- e "da invalido" di fr. 54'688.-, l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.6.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 25, 35, 37, 43, 50, 57, 76, 89, 95, 101, 103, 112, 118, 121, 141, 145, 153, 166, 173, 183, 197, 203, 208, 211, 216, 219, 224, 235, 247), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una perizia/secondo parere tramite il Centro CO 1 di __________ o altro centro simile, così come postulato dal rappresentante della ricorrente nel gravame: cfr. doc. I a pag. 7 e 8).


Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, il rapporto del 23 maggio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica dell'__________ di __________ versato agli atti con il gravame, non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal dr. med. __________ con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliata-mente vagliata dal precitato medico fiduciario che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Il rapporto del 23 maggio 2016 del dr. med. __________ non contiene inoltre alcuna indicazione in merito all'esigibilità lavorativa e, quindi, anche sotto questo aspetto, non appare suscettibile, di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.


Dal canto loro, le contestazioni mosse dal rappresentante del ricorrente nel gravame all'esigibilità lavorativa (in particolare, "sollevare e portare pesi", "maneggio di attrezzi" e "posizione e mobilità") del suo assistito determinata dal medico di circondario (anche per non aver preso in considerazione le conseguenze dell'assenza di sonno o di sonno fortemente disturbato dai dolori che affliggono regolarmente il suo assistito durante il ciclo notturno) non trovano fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.


Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

 

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.


Da ultimo, va osservato che l'assicurato non trae alcun giovamento dell'argomentazione ricorsuale giusta la quale godrebbe unicamente di un'abilità al lavoro, quale taxista, al 20% a decorrere dal 15 agosto 2015, e che quindi effettuerebbe attualmente lavori d'ufficio in tale misura, poiché essa è ininfluente ai fini del giudizio alla luce delle considerazioni che precedono.

 

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                            2.7.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo pari a fr. 65'000.- (cfr. doc. 274).

 

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 268) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

                            2.7.2.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

 

                                         Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

                               2.8.   Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

 

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso la __________ di __________, l'impiegato di cinema presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________, l'impiegato ricezionista presso il __________ di __________ e, infine, il programmatore di macchine CNC presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 54'687.40 (cfr. doc. 275, p. 1).

 

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 275, si evince che sono 38 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 37'777.- e a fr. 74'522, e infine che quello medio è di fr. 52'051.-

 

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'687.40) è solo leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 52'051.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.


Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (i quali, come ha peraltro rettamente e dettagliatamente indicato l'Istituto convenuto a pag. 6 della decisione su opposizione qui avversata, risultano più leggeri rispetto a quanto valutato dal medico di circondario; in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 275, p. 4-23) come pure la formazione dell'assicurato (cfr .i profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 275, p. 4-23).


In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere condivise dal TCA.


Detto questo, è vero che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il il 27 settembre 1957) può apparire difficoltosa, vista in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.


In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr. 54'687.40.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

                               2.9.   Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 54'687.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'000.-, risulta essere del 15.87%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

 

                             2.10.   Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 16% dal 1° gennaio 2016 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; cfr. doc. 265) a tempo indeterminato (cfr. doc. 288), essa merita conferma.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti