Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2016 di
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RI 1
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contro
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la decisione su opposizione del 4 maggio 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 gennaio 2016, la ditta __________ di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 15 gennaio 2016, aveva lamentato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro nell’alzare un bidone di 25 kg contenente un prodotto chimico per piscine (cfr. doc. 1).
Il medico curante ha posto la diagnosi di distorsione con versamento articolare (doc. 9). La RMN del 22 gennaio 2016 ha evidenziato in particolare una sospetta fissurazione del corno posteriore del menisco interno con versamento articolare (doc. 8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 marzo 2016, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del gennaio 2016 non configuri né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 20).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 24), in data 4 maggio 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 26).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 maggio 2016, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando segnatamente quanto segue:
" (…).
È stato un chiaro infortunio durante l’esecuzione del mio lavoro.
Scendendo le ripide scale del locale tecnico con un bidone di liquido di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro, ho sentito uno strappo nel ginocchio.
Dal dottore sono andato con menisco lacerato e produzione di liquido nel ginocchio.
Il dottor __________ ha prelevato un alto quantitativo di liquido dal ginocchio e ha fatto eseguire una tac, dalla quale poi il Dr. __________ ha riscontrato la fissurazione del menisco.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 20 giugno 2016, l’insorgente ha precisato che “il lavoro da me svolto fa si parte del mio normale lavoro a parte il fatto che è assolutamente inconsueto il dover scendere delle scale scomode, nei locali tecnici con i liquidi disinfettanti. Inoltre mettendo male il piede scendendo, mi ha causato il forte dolore e lacerazione. Quindi, a mio parere, visto che tocca a me spiegare: con il peso tutto su un solo arto (il piede), con il piede in fallo, scendendo si è provocata una distorsione nel ginocchio con conseguente lacerazione, all’istante.” (doc. VI).
L’assicuratore resistente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione all’evento del 15 gennaio 2016, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
2.7. Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi al ginocchio sinistro insorti il 15 gennaio 2016, per il motivo che quanto accaduto in quella data non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 26, p. 5).
Nell’annuncio d’infortunio del 21 gennaio 2016 figura la seguente descrizione del sinistro occorso il 15 gennaio 2016:
" Beim Hochheben von Schwimmbad-Chemikalien (25kg Bidon) Knie Verdreht. Verdacht auf Meniskus-Schaden, event. nachfolgende Operation.”
(doc. 1)
Invitato dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti, l’insorgente ha dichiarato “eseguendo il mio lavoro di tecnico di servizio dovevo sostituire un bidone disinfettante. Alzando il bidone per travaso è avvenuto il disturbo”. D’altro canto, alla domanda se si fosse verificato un evento particolare (scivolata, caduta, urto, ecc.), l’assicurato ha risposto affermativamente, aggiungendo “alzando il bidone appoggiando sul ginocchio ho sentito il crack e i dolori”.
Infine, egli ha precisato di aver avvertito i dolori per la prima volta il 15 gennaio 2016, “scendendo 6 scale” (cfr. doc. 6).
Dal referto 4 febbraio 2016 del dott. __________ si evince invece che “… sul lavoro il 15.1.16, scendendo le scale con un grosso bidone di cloro di 25 chili percepisce dapprima una fitta al ginocchio sx e nell’alzarsi e piegarsi per travasare questo bidone sente poi un crack con un immediato dolore al ginocchio sx che si gonfia nelle ore successive, …” (doc. 7).
Nel descrivere la fattispecie, in base alle dichiarazioni del paziente, il dott. __________ ha indicato che il “15.1.’16 scendendo le scale con bidone di 25 kg, travasando lo stesso accusa una fitta e un crack ginocchio sx, susseguente gonfiore” (doc. 9).
In sede di ricorso, l’assicurato ha riportato la seguente descrizione dell’evento:
" (…)
Scendendo le ripide scale del locale tecnico con un bidone di liquido di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro, ho sentito uno strappo nel ginocchio.” (doc. I)
2.8. Dalla risposta di causa si evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo che il danno alla salute sarebbe insorto nel compiere il semplice gesto di sollevare un bidone del peso di 25 kg (cfr. doc. 26, p. 5: “Nella concreta evenienza, dagli atti emerge che l’assicurato stava alzando un bidone di disinfettante del peso di circa 25 chili quando ha avvertito il disturbo lamentato.”).
Questa Corte constata che quella ritenuta dall’istituto convenuto è in effetti la dinamica dell’accaduto riportata nell’annuncio d’infortunio del 21 gennaio 2016 (cfr. doc. 1).
Il TCA osserva tuttavia che dai successivi documenti emergono delle versioni contrastanti riguardo a quello che accadde all’insorgente quel 15 gennaio 2016.
In particolare, dal questionario compilato dall’assicurato il 1° febbraio 2016 (doc. 6), risulta segnatamente che i disturbi al ginocchio sinistro sono insorti nel scendere le scale, allorquando “alzando il bidone appoggiando sul ginocchio ho sentito un crack e i dolori” (ciò che potrebbe corrispondere a quanto da lui stesso sostenuto in sede di ricorso (e di replica), ossia che egli ha avvertito uno strappo al ginocchio sinistro “scendendo le ripide scale del locale tecnico con bidone di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro”).
Viste le divergenze nella descrizione del sinistro, il TCA ritiene che l’CO 1 non poteva fondare la propria decisione di rifiuto sulla versione contenuta nell’annuncio d’infortunio ma, al più tardi nell’ambito della procedura di opposizione, avrebbe dovuto procedere all’audizione personale dell’assicurato allo scopo di chiarire la fattispecie, come è del resto sua consuetudine fare.
In questo contesto, va sottolineato che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è generalmente la descrizione fatta dall'assicurato medesimo, rispetto a quanto figura nell’annuncio d'infortunio LAINF compilato dal datore di lavoro (cfr., in questo senso, STCA 35.2010.1 del 1° settembre 2010 consid. 2.9.). Questo Tribunale ha in effetti già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.).
Nell’evenienza concreta, ci si trova dunque confrontati a un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’audizione personale dell’assicurato, il quale dovrà essere confrontato con le diverse descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito, sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge o di una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.8. in fine.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti