Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.55

 

mm

Lugano

30 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 30 luglio 2015, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 23 luglio 2015, era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale alla guida della propria autovettura (cfr. doc. 1).

                                         I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato degli esiti di policontusione con dolori dorsali su verosimile contrattura muscolare reattiva e una contusione al ginocchio destro (cfr. doc. 5).

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         Nel mese di settembre 2015, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia mediale al ginocchio destro (doc. 16).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 marzo 2016, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra l’evento infortunistico del 23 luglio 2015 e l’artroscopia del 7 settembre 2015 (doc. 35).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 40), in data 25 maggio 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 44).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv., ha chiesto, in via principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio e l’artroscopia, rispettivamente la relativa inabilità lavorativa, nonché il ripristino del diritto alle prestazioni a decorrere dalla data di sospensione e, in via subordinata, sempre l’accertamento della causalità naturale e la riapertura dell’istruttoria.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente fa in particolare valere che “…, la lesione del menisco mediale a decorso radiale ed orizzontale e l’impatto cartilagineo del polo superiore della rotula (diagnosi che ha reso necessario un intervento in artroscopia) configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della lettera c) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”) così come l’incidente della circolazione occorso in data 21 luglio 2015 è indubbiamente un fattore esterno straordinario, come previsto dalla normativa e dalla prassi. È pacifico, tra l’altro, che se non fosse avvenuto l’incidente della circolazione del 21 luglio 2015, l’intervento chirurgico al ginocchio del 7 settembre 2015 non avrebbe mai avuto luogo: non vi è alcun documento medico, invece, che riporti tale operazione chirurgica a pregresse malattie, (…). Infatti, se la causa dell’operazione al ginocchio destro fosse stata di natura congenita o derivante da pregressa malattia, sintomi dell’usura della cartilagine o del menisco sarebbero dovuti comparire anche sul ginocchio della gamba sinistra, circostanza che nessun medico ha finora verificato. Come recente giurisprudenza conferma, il fatto che l’infortunato presenti un preesistente stato patologico è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini dell’assimilazione delle affezioni sopra menzionate ad infortunio (…). Va comunque evidenziato che l’apprezzamento medico dell’8 febbraio 2016, allegato alla decisione CO 1 del 17 marzo 2016, ha segnalato solo alcune informazioni mediche aggiuntive dello scrivente legale e non anche quelle in cui era chiaramente indicato il trauma anteriore della rotula contro il cruscotto (cit. doc. G), rispettivamente l’importante edema da impatto cartilagineo (cit. doc. H): quindi atti medici che evidenziano il nesso di causalità tra l’incidente della circolazione e l’infortunio.” (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In data 5 agosto 2016, l’insorgente ha domandato l’audizione testimoniale del dott. __________ e della dott.ssa __________ (doc. VI).

 

                                         L’amministrazione si è pronunciata in proposito in data 11 agosto 2016 (doc. VIII).

 

                               1.6.   Sempre in corso di causa, il TCA ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, al quale è stato chiesto di precisare se l’evento traumatico assicurato avesse reso manifesto la diagnosticata lesione meniscale a destra (cfr. doc. X).

 

                                         La risposta del dott. __________ è pervenuta il 16 novembre 2016 (allegato al doc. XI).

 

                                         Alle parti è stato concesso di formulare le loro rispettive osservazioni (cfr. doc. XIII e doc. XIV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3  e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito dell’intervento artroscopico del settembre 2015 e della relativa incapacità lavorativa, oppure no.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

 

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.6.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

                                         Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

 

                                         In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

                                         A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                         Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

 

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

 

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f.  lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

 

                                         Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

 

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).

 

                                         Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

                                         Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).

                                         In questo contesto, deve ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’istituto resistente ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro che hanno determinato la necessità di sottoporsi alla nota artroscopia, ritenuta l’assenza di un legame causale naturale con il sinistro del luglio 2015.

                                         In effetti, invitato dall’amministrazione a pronunciarsi sulla questione di sapere se l’artroscopia del settembre 2015 fosse in relazione causale naturale con l’evento del 21 luglio 2015, con nota del 23 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato “no, la lesione del menisco è degenerativa. Ha subito una contusione della rotula.” (doc. 17).

                                         Successivamente, con apprezzamento dell’8 febbraio 2016, la dott.ssa __________, anch’ella specialista in chirurgia ortopedica, ha rilevato che, tenuto conto “… dei referti medici, dell’infortunio e della sua descrizione ma pure delle immagini e del referto operatorio”, nel caso di specie, non si è in presenza di una “… probabile relazione tra la meniscopatia mediale con il suo intervento di meniscectomia mediale parziale effettuata il 07.09.2015 e l’infortunio del 23.07.2015. Si tratta di una lesione degenerativa, in esiti di meniscectomia parziale precedente e in base a una gonartrosi tricompartimentale.” (doc. 31, p. 3).

                                         Sempre la dott.ssa __________, prendendo posizione sulle obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato in sede di opposizione, ha precisato, da una parte, che nel caso concreto non torna applicabile l’art. 9 cpv. 2 OAINF siccome RI 1 è rimasto vittima di un infortunio e, dall’altra, che quanto refertato intraoperativamente esclude l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio del 23 luglio 2015 (cfr. doc. 43).

 

                                         Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata che, con certificazione del 14 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in particolare rilevato che, a seguito del trauma contusivo interessante il ginocchio destro, l’insorgente ha denunciato “dolori anteriori specialmente al carico e salire e scendere le scale.”. Egli ha inoltre segnalato che la RMN eseguita nel frattempo, ha evidenziato “… una lesione del menisco mediale a decorso radiale e orizzontale e un impatto cartilagineo del polo superiore della rotula.” (doc. 14).

                                         Dal rapporto operatorio del 7 settembre 2015 si evince che il dott. __________ ha in particolare refertato la presenza di una lesione verticale e orizzontale del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro (doc. 16).

 

                                         Come tale, una lesione meniscale, quale quella diagnosticata al ricorrente, ricade sotto la lettera c dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”). Non è inoltre in discussione il fatto che il sinistro occorso il 23 luglio 2015 soddisfi le condizioni di cui all’art. 4 LPGA e, pertanto, anche quelle di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF (fattore esterno, repentinità e involontarietà).

 

                                         Il TCA non può seguire l’assicuratore resistente allorquando sostiene che “…, a mente dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, solo le lacerazioni del menisco rientrano nel novero delle lesioni corporali parificabili all’infortunio ma non le lesioni.” (doc. 44, p. 4).

                                         In effetti, in una sentenza 35.1998.43 del 15 marzo 1999 - confermata dall’Alta Corte con pronunzia U 128/99 del 28 luglio 1999 inedita - questo Tribunale ha già stabilito che una lesione parziale del menisco del ginocchio ricade sotto la nozione di lacerazione meniscale di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF (in questo senso, si veda pure la STCA 35.1999.32 del 27 gennaio 2000 consid. 2.8., cresciuta incontestata in giudicato, nota all’istituto convenuto).

 

                                         Questa Corte non può seguire nemmeno la dott.ssa Netzer, nella misura in cui ha fatto valere che, adempiendo l’evento del 23 luglio 2015 gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, l’art. 9 cpv. 2 OAINF non troverebbe applicazione (cfr. doc. 43).

                                         Al riguardo, va segnalato che, in una sentenza 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 3.2, il TF ha precisato che se l’influsso di un fattore esterno, repentino e involontario basta a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, quest’ultima specifica regolamentazione deve a maggior ragione trovare applicazione nell’ipotesi in cui si sia in presenza anche di un fattore straordinario. È tuttavia necessario che la lesione (parificata) possa essere imputata all’infortunio in questione poiché, facendo difetto un particolare evento all’origine del danno alla salute, occorre concludere a una lesione esclusivamente morbosa o degenerativa.

 

                                         D’altro canto, il TCA osserva che se i medici di fiducia dell’CO 1 (dott. __________ e dott.ssa __________) hanno escluso che il diagnosticato danno meniscale, vista la sua natura degenerativa, sia stato causato (in senso stretto) dall’infortunio in questione, aspetto riguardo al quale agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti, essi non si sono invece pronunciati in merito all’eventuale ruolo scatenante giocato dallo stesso evento.

 

                                         In corso di causa, questa Corte ha quindi interpellato il medico __________, al quale è stato chiesto di precisare se “… può essere ammesso, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’infortunio abbia reso manifesto il summenzionato danno meniscale. Nella negativa, voglia motivare puntualmente la sua risposta.” (doc. X).

 

                                         Questo il tenore del rapporto 15 novembre 2016 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:

 

 

 

" (…).

Lo stato attuale della documentazione non permette una valutazione esaustiva. La documentazione è carente di un accertamento sullo stato della salute dell’assicurato precedentemente all’infortunio del 23.07.2015 in particolare considerando che l’assicurato era già stato operato di meniscectomia non a carico dell’Istituto CO 1.

Manca la documentazione da cui si può evincere lo stato del menisco al momento del primo infortunio e soprattutto la presenza di sintomi a ponte tra il primo intervento di meniscectomia e l’infortunio del 23.07.2015. Questa problematica non è stata presa in considerazione nelle valutazioni precedenti.

In base a ciò e in base ai dati di cui attualmente sono in possesso mi è impossibile rispondere alla domanda fatta dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni …” (allegato al doc. XI)

 

                                         Alla luce della risposta fornita dal medico __________, il TCA deve concludere che, in violazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, i fatti giuridicamente rilevanti non sono stati completamente accertati, ragione per la quale s’impone un complemento istruttorio.

                                         Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di riconoscere che l’evento abbia reso manifesta la lesione del menisco mediale destro, impedirebbe d’attribuire la stessa ab initio esclusivamente a fenomeni degenerativi (cfr. STF 8C_357/2007 consid. 5 succitata).

 

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), dato che quest’ultima ha accertato la fattispecie giuridicamente rilevante in maniera insufficiente.

 

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà innanzitutto istruire gli aspetti indicati dal dott. __________ nel suo referto del 15 novembre 2016 e, quindi, risottoporre l’incarto così completato al proprio servizio medico fiduciario affinché si pronunci in merito al ruolo causale (eventualmente) giocato dall’evento infortunistico del mese di luglio 2015. Sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni a far tempo dal 6 settembre 2015.

 

                                         Il TCA segnala che, in una sentenza 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.2, riguardante una caduta sugli sci avvenuta nel gennaio 2010 che aveva slatentizzato preesistenti lesioni della cuffia dei rotatori della spalla destra, il Tribunale federale ha stabilito che l’esistenza di una relazione di causa a effetto tra i disturbi scatenati dal sinistro e l’incapacità lavorativa/necessità di cure, non poteva più essere qualificata come probabile dopo il 30 aprile 2010, e ciò considerata l’evoluzione della sintomatologia durante le prime settimane dopo l’evento traumatico (periodo durante il quale l’assicurato aveva ritrovato una completa mobilità dopo un’impotenza funzionale di qualche giorno, ciò che gli aveva consentito di riprendere il lavoro al 50% una settimana dopo il sinistro. È soltanto dopo quattro-sei settimane che erano riapparsi i dolori e un disturbo funzionale).

                                         In un’altra sentenza 8C_565/2015 del 15 giugno 2016 consid. 6, concernente un’assicurata alla quale, successivamente a un incidente stradale (successo l’8 febbraio 2013), era stata diagnosticata una lesione del tendine del muscolo sovraspinato, la Corte federale ha confermato che l’infortunio aveva cessato di espletare i propri effetti al più tardi il 26 aprile 2013, visto l’esito della RMN della spalla destra (preesistente stato degenerativo dell’articolazione acromio-claveare e presenza di un acromion di tipo III) e il fatto che i dolori e l’impotenza funzionale non erano insorti immediatamente dopo l’infortunio, ma progressivamente durante la sua attività lavorativa.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                          §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti