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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 giugno 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 agosto 2012, RI 1,
nato il __________ 1967, dipendente della società __________ di __________ dal
1° giugno 2012, in qualità di "lavoratore edile" con qualifica di
"impiegato-operaio" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, mentre stava lavorando in un cantiere in __________ a __________,
è stato colpito dalla benna di un escavatore che si è ribaltato ed ha subito un
trauma da schiacciamento, riportando la frattura della diafisi del femore
sinistro AO 32-B1, la frattura dell'ala iliaca sinistra del ramo ischio pubico
sinistro, la frattura della testa della fibula di destra con lesione del nervo
peroniero comune, la frattura del corpo di T10 senza interessamento del muro
posteriore, la frattura dei processi trasversi bilateralmente di L1 e L2, la
frattura del processo trasverso di L3, la frattura dell'arco e del peduncolo di
L5, fratture costali bilaterali con emotorace bilaterale, la rottura
sottocapsulare della milza e la deformazione del rene sinistro.
Dopo essere stato trasportato con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'__________,
RI 1 è stato ricoverato presso il reparto di medicina intensiva dell'Ospedale __________
di __________ dal 31 agosto al 14 settembre 2012 rispettivamente presso
l'Ospedale __________ di __________ dal 14 settembre al 22 settembre 2012 nel
reparto di neurochirurgia e dal 22 settembre al 24 ottobre 2012 nel servizio di
chirurgia ortopedica e traumatologia. Durante il soggiorno nel nosocomio, l'assicurato
ha presentato un'infezione alla ferita del fissatore esterno al femore
sinistro, una polmonite bilaterale, delle lesioni da decubito al dorso, la
paralisi dell'arto destro e una polmonite bibasale. Il 24 ottobre 2012 il
paziente è stato trasferito alla Clinica di __________ dove è stato degente
fino al 30 novembre 2012. RI 1 è stato nuovamente ricoverato all'Ospedale __________
di __________ dal 17 al 25 maggio 2013 e dal 31 maggio (data in cui è stato
sottoposto ad un intervento di re-osteosintesi del femore sinistro) al 5 giugno
2013. Da ultimo, l'assicurato è stato degente dal 25 marzo al 29 aprile 2014
presso la Clinique __________ di __________ (doc. 1, 3, 7, 18, 27, 32, 33, 36,
43, 69, 72, 79, 100, 110 e 125; inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A decorrere dal 31 agosto 2012 RI 1 non ha più svolto alcuna attività
lavorativa. Nel frattempo la società __________ di __________ è fallita ed è
stata radiata dall'albo in data 14 agosto 2015 (doc. 157, 205 e 213).
1.2. Preso atto dei risultati
della visita medica __________ di chiusura del 24 luglio 2015, eseguita dal dr.ssa
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, che ha ritenuto l'assicurato abile "nella
misura dell'esigibilità da subito al 100%" in un'attività lavorativa compatibile
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito (doc. 193),
il 25 agosto 2015 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione dal 1° novembre
2015 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come,
in base alla documentazione medica agli atti, il "medico __________ è
del parere che a dipendenza dell'infortunio in oggetto le risorse mediche per
un ulteriore sensibile miglioramento del suo stato di salute siano da ritenersi
praticamente esaurite"; nella medesima occasione esso ha pure
puntualizzato che veniva considerato abile al lavoro "nella misura
massima possibile" a decorrere dalla precitata data (doc. 198).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici
e amministrativi del caso (doc. 204-221), con decisione del 15 marzo 2016 l’CO
1 ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del 13% (determinando
il reddito "da invalido" mediante la TA1 2012,
operando una deduzione sociale del 15%) dal 1° novembre 2015
oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (doc. 222).
A seguito dell’opposizione parziale (poiché oggetto di contestazione era
unicamente la valutazione della rendita di invalidità) interposta dall'avv. RA
1, per conto dell’assicurato, volta all'ottenimento di una rendita di
invalidità di almeno il 23% (doc. 236 e 239), l’CO 1 in data 6 giugno 2016 ha
riconosciuto all'assicurato una rendita d’invalidità del 17% (determinando il reddito
"da invalido" mediante la TA1 2014,
operando una deduzione sociale del 20%) dal 1° novembre 2015
(doc. 241).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5
luglio 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a favore del suo
assistito di "una rendita equivalente ad un'invalidità del 23%"
(doc. I).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta innanzitutto l'esigibilità lavorativa
fissata dal medico __________, lamentando in particolare una carenza di
accertamenti medici in merito alla possibilità oggettiva per il suo cliente di
lavorare sull'arco della giornata con resa completa, a motivo della gravità del
politrauma patito. Il rappresentante del ricorrente stigmatizza inoltre
l'operato del medico di fiducia dell'CO 1 per non aver valutato, nel corso
della visita medica di chiusura, la possibilità di un rallentamento e di
disporre delle pause durante il lavoro da parte del suo assistito
rispettivamente per non aver determinato l'incidenza dei dolori accusati
dall'assicurato durante una possibile attività lavorativa di lunga durata,
ovvero sull'arco di un'intera giornata. L'avv. RA 1 puntualizza inoltre come
gli specialisti della Clinica __________ di __________ hanno ritenuto che lo
svolgimento di un'attività a tempo pieno da parte di RI 1 risultava difficoltoso
e fortemente ridotto "dans le activités nécessitant de l'endurance, de
la constance e des position de travail non alternées".
Da ultimo, l'avvocato dell'assicurato ribadisce anche in questa sede la
contestazione relativa al mancato utilizzo da parte dell'Istituto assicuratore
delle DPL per il raffronto ipotetico dei redditi "da valido" e
"da invalido" al fine della determinazione del grado di
incapacità al guadagno per i postumi infortunistici. A questo proposito osserva
che non può essere lasciato al libero arbitrio dell'autorità decidere se
applicare le DPL o i dati statistici, permettendole delle manifeste
diseguaglianze, con conseguente palese violazione del principio di uguaglianza
di trattamento.
Da ultimo, puntualizza che, nel caso di specie, applicando le DPL, si giungerebbe
ad un tasso di invalidità che si situa al 23%.
1.5. Nella risposta del 17 agosto 2016 l'CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 19 agosto 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV).
Su istanza del 1° settembre 2016 dell'avv. RA 1, in quel momento
"in attesa di ricevere il riscontro relativo a nuovi accertamenti
medici svolti dal signor RI 1" (doc. V), in data 2 settembre 2016 il
TCA ha prorogato sino al 16 settembre 2016 il suddetto termine (doc. VI).
A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 25%.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nel caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, al termine della visita medica __________ del 24 luglio 2015, giusta la quale:
"(…) Esigibilità del lavoro.
Molto spesso possibile sollevare e portare pesi leggeri fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza del petto. Talvolta possibile
sollevare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi. Di rado possibile
sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Mai più sollevare e
portare pesi medi oltre i 10 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza
del petto. Molto spesso possibile il maneggio di attrezzi leggeri/di
precisione, vista la limitazione dalla posizione seduta/in piedi che deve
essere cambiata spesso. Tale posizione di lunga durata è possibile spesso sia
per la posizione seduta sia per la posizione in piedi, sempre con spessi
cambiamenti della posizione. Molto spesso possibile la posizione a libera
scelta. Nello stesso modo molto spesso possibile il maneggio di attrezzi
medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti.
Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Spesso possibile lavori sopra
la testa, posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta possibile la rotazione
del tronco. Di rado possibile la flessione delle ginocchia. Mai più possibile
la posizione inginocchiata. Molto spesso possibile camminare fino e oltre i 50
m, camminare per lunghi tratti. Di rado possibile camminare su terreno
accidentato. Di rado a talvolta possibile salire le scale. Mai più possibile
salire su scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile senza limitazione.
Equilibrio e stare in equilibrio possibile senza limitazione. Da evitare
esposizione al caldo e al freddo. (…)" (doc. 193; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della
redattrice).
L'istituto assicuratore ha
fatto capo anche alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna, pneumologia e medicina del lavoro, il 10
febbraio 2016, giusta la quale:
"(…)
Die Lungenfunktion vom 05.02.2015 zeigte eine leichte Restriktion (TLC 74%),
keine Hinweise für eine Obstruktion. Die Diffusionskapazität war normal. In der
Ergospirometrie zeigte der Versicherte eine normale Leistungsfähigkeit; die
ventilatorischen Reserven wurden aber vollständig ausgeschöpft und hinsichtlich
der Blutgase war ein signifikanter Abfall des paO2 festzustellen.
(…).
Aus rein pneumologischer Sicht sollte dem Versicherten körperliche
Schwerarbeit nicht mehr zugemutet werden.
Leicht und mittelschwer belastende körperliche Tätigkeiten hingegen könnten dem
Versicherten aus rein pneumologischer Sicht ganztägig zugemutet werden
(…)" (doc. 216; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature
sono della redattrice).
Tenuto conto di tali
indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava
considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc.
222), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr. 62'950.-
e "da invalido" di fr. 54'628.- (applicando la
tabella TA1 2012 ed operando una decurtazione del 3.34% a titolo di gap
salariale e del 15% quale deduzione sociale), l’CO 1 ha
attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità del 13% rispettivamente con
decisione su opposizione del 6 giugno 2016 (doc. 241), a fronte di un guadagno
nel 2015 "da valido" di fr. 62'950.- e "da invalido"
di fr. 51'939.- (applicando la tabella TA1 2014 ed operando
una decurtazione del 2.69% a titolo di gap salariale e del 20%
quale deduzione sociale), l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurato una
rendita d’invalidità del 17% dal 1° novembre 2015.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in particolare, doc. 18, 26, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 65, 68, 77, 79, 83, 84, 87, 89, 94, 95, 98, 100, 125-134, 152, 174, 182, 187 e 204), questo Tribunale ritiene che i pareri espressi dalla dr.ssa med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, specialiste nella materie che qui ci occupano e che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di un consulto "neurologico e reumatologico, oltre che ortopedico, al fine di accertare l'esigibilità funzionale dell'assicurato, segnatamente in punto a sapere se sia o meno esigibile un'attività a tempo pieno", così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I a pag. 6).
Del resto, le valutazioni delle specialiste dell'CO 1 non sono state smentite
da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo
attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non
è. In particolare, le contestazioni
(segnatamente, circa la possibilità di disporre di un rallentamento e di pause
durante il lavoro, la possibilità oggettiva di lavorare sull'arco di un'intera
giornata con una resa completa) mosse dal rappresentante del ricorrente nel
gravame all'esigibilità lavorativa del suo assistito determinata dal medico __________,
dr.ssa med. __________, non trovano fondamento in alcun rapporto medico,
tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice
dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.
Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dall'avv. RA 1 (doc. I, pag. 4) e
come rettamente osservato dall'CO 1 (doc. III, pag. 4), durante il soggiorno presso
la __________ di __________, il ricorrente è stato sottoposto ad un
accertamento professionale (doc. 125-134) al termine del quale sono state
fornite delle indicazioni relative all'esigibilità compatibili con quelle del
medico fiduciario (doc. 125). La valutazione dell'esigibilità lavorativa
espressa dalla dr.ssa med. __________ risulta plausibile anche alla luce del parere
espresso dalla dr.ssa med. __________.
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata
alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di
esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un
numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare
la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con
limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha
interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
È peraltro utile aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di magazziniere).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel
mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la
interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.7. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2015.
2.7.1. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe
guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 62'950.- sulla base del guadagno
annuale assicurato ex art. 22 cpv. 4 OAINF (ovvero fr. 4'799.- nel 2012, moltiplicandolo
per 13 mensilità), tenendo conto degli aumenti generali previsti dal CCL
dell'edilizia (+ 0.5% nel 2013, + 0.4% nel 2014 e nessun aumento nel 2015).
Questo dato, desunto dal CCL dell'edilizia e
non contestato dal ricorrente (doc. 218 e 219), può senz’altro essere fatto
proprio da questa Corte.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,
l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso
concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante
gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il
corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).
Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile
la precitata prassi dell’CO1, secondo cui il requisito di rappresentatività è
soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un
caso concreto.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso
solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.7.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'718.93 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2015, operando successivamente una decurtazione del 2.69% (ovvero della parte percentuale che supera la soglia del 5%) a titolo di gap salariale e del 20% quale deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 51'939.- (doc. 240).
L’assicurato
contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, innanzitutto nella misura
in cui quest’ultimo ha fatto capo ai dati salariali statistici, che a suo dire sarebbero
peraltro più sfavorevoli rispetto a quelli risultanti dalle DPL (cfr. doc. I,
p. 5 e 6).
Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente
rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il
numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità
lavorativa tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al
doc. 220) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il
mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già citata STCA 35.2014.20
del 28 luglio 2014 consid. 2.7.,
cresciuta incontestata in giudicato).
Del resto, a proposito dell’anzidetta affermazione ricorsuale
secondo la quale l’ISS darebbe risultati più svantaggiosi per
l’assicurato, quand’anche oggetto di riduzioni sociali, il TCA osserva che,
nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte aveva verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO1, che il salario medio risultante dalle
DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Utilizzando i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5'312.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr.
66'718.93.
L’assicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzato nel 2015 un
reddito annuo di fr. 62'950.-- per un’occupazione a
tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per
un'attività equivalente (cioè fr. 68'197.34; cfr. Tabella TA 1 2014, ramo
economico 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini:
fr. 5'507.- riportato su 41.4 ore/settimana x 12 mesi = fr. 68'396.94 e
aggiornato al 2015; 102.8 per il 2014 e 102.5 per il 2015).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 3.2 in fine, il reddito statistico da
invalido (fr. 66'718.93) va ridotto del 2.69%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la
soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'924.19 (risultato intermedio).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare
le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido (doc. 240). Il patrocinatore del ricorrente non ha contestato questa riduzione in sede di ricorso (doc. I).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 51'939.--.
2.7.4. In conclusione, il grado di
invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'939.-- al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 62'950.-- - risulta essere del
17.49%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.8. Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 17% dal 1° novembre 2015 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; cfr. doc. 193 e 198) a tempo indeterminato (cfr. doc. 241), essa merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti