Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.58

 

dc/sc

Lugano

5 dicembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 3 ottobre 2015 RI 1, nata nel 1966, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a __________ (cfr. doc. 2) ed ha subìto diverse fratture e un trauma cranico minore (cfr. doc. 3).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.

 

                                         Con decisione su opposizione del 2 giugno 2016, la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 21 marzo 2015 con la quale aveva ridotto del 10% le prestazioni in contanti, rilevando:

 

" (…).

L'opponente evidenzia di non aver utilizzato il passaggio pedonale poiché la strada ne era sprovvista e comunque il posto prescelto per attraversare rappresentava la via più diretta per raggiungere il parcheggio, precisando altresì che la visibilità era sufficiente malgrado piovesse. Dunque, in dette condizioni, a mente dell'opponente, la causa dell'infortunio non è da ascrivere alla sua condotta ma, semmai, al comportamento del conducente dell'auto investitrice atteso come "... ha poi sbalzato la mia mandante di alcuni metri facendola infine cadere rovinosamente a terra. ..." e ciò a differenza dell'autista della vettura che circolava "...da sinistra, ossia, provenendo dalla loro stessa direzione,..." poiché, "... si è arrestato per permettere loro di attraversare la careggiata. ...". In buona sostanza, l'opponente attribuisce la colpa esclusiva di quanta accaduto al conducente investitore.

 

Ora, la circostanza che un veicolo che occupa una corsia della carreggiata si arresti non autorizza certo a concludere che il veicolo circolante sulla corsia di contromano debba lasciare, automaticamente, la precedenza al pedone che attraversa su di una carreggiata sprovvista di passaggio pedonale. In altre parole, su di una carreggiata sprovvista di strisce pedonali, il pedone non dispone di un diritto di precedenza fronte le vetture che circolano sulla corsia che intende attraversare (il discorso potrebbe essere diverso se, sulla corsia in questione, le autovetture sono incolonnate).

 

Dunque riprendendo gli atti a disposizione e rileggendo le diverse dichiarazioni date dall'opponente risulta evidente che i coniugi __________ si siano incamminati; insieme, da un ritrovo pubblico per così raggiungere il proprio veicolo; poi, sempre insieme, abbiano preso il rischio di attraversare in luogo inadeguato verosimilmente "favoriti" dalla circostanza che l'automobilista "... che stava risalendo Via __________ da sinistra, ossia, provenendo dalla loro stessa direzione, si è arrestato per permettere loro di attraversare la careggiata. ...". A questo punto, i coniugi __________ si sono trovati nella scomoda posizione di essere nel bel mezzo della carreggiata (verosimilmente fra due autovetture) nel mentre che pioveva.

 

Dalla descrizione data dall'opponente sia in sede di opposizione, che nello scritto di data 29 gennaio 2016 si desume che il passaggio della carreggiata occupata dalla vettura proveniente da sinistra sia stato effettuato dai due coniugi congiuntamente sicché – visto l'esito dell'impatto – è incomprensibile stabilire il motivo per il quale l'attraversamento della corsia opposta sia stato effettuato dalla sola signora RI 1.

 

Detta oggettiva constatazione lascia ragionevolmente affermare che la signora RI 1 abbia volontariamente preso il rischio di attraversare cioè di completare il passaggio del campo stradale per raggiungere al più presto il parcheggio, verosimilmente, speculando sulla circostanza che l'auto proveniente dalla sua destra (non era in colonna!) si sarebbe fermata tempestivamente anche perché, in quel momento, la strada era frequentata da diversi pedoni. In buona sostanza, l'opponente si è presa il rischio di attraversare la corsia (il marito della signora RI 1 sembra aver rinunciato ad attraversare accanto alla di lui moglie).

 

Orbene, tutto ben considerato, a mente di quest'Istanza, è dunque improprio attribuire la colpa esclusiva di quanto successo al conducente dell'auto investitrice. Vi è dunque una concolpa delle parti interessate rispetto a quanto successo. Ora, poiché l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148), nel casa in esame, appare giustificato concludere alla presenza di un nesso causale fra la con-dotta dell'opponente ed il sopraggiungere dell'infortunio qui in discussione. Pertanto, a mente di quest'Istanza, il principio della riduzione delle prestazioni assicurative di natura pecuniaria pub essere condiviso.

 

Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti. Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale. Nel caso in disamina la riduzione applicata dall'assicuratore LAINF del 10% appare adeguata.” (Doc. C)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice ritiene che non debba essere applicata nessuna riduzione alle prestazioni in contanti, vista l’assenza di una grave negligenza.

                                         Ella ha così descritto le circostanze dell’incidente:

 

" (…).

Ora, come già avuto modo di precisare dallo scrivente studio in data 29 gennaio 2016, la ricorrente si trovava a __________ con il di lei marito. Essi avevano appena terminato di consumare una frugale cenetta presso il ristorante __________, all'altezza dei numeri civici __________ di Via __________, __________ ed erano in Via __________ all'altezza del numero civico __________ proprio per raggiungere la loro autovettura posteggiata dall'altro lato di Via __________.

 

Come emerge dalla relazione di incidente stradale (doc. D) stilato dal Corpo di Polizia Locale di data 04 ottobre 2015, si evince che il fondo stradale era bagnato per pioggia, l'illuminazione sufficiente e che la visibilità era sufficiente.

 

Prove: doc. C e D; documenti; informazioni delle parti; informazioni di terzi; perizia; testimoni; ogni altra ammessa.

 

2.

Sempre dalla suddetta relazione si evince pure che l'incidente è avvenuto nei pressi del numero civico __________, con l'auto che ha investito la mia mandante rivolta verso "__________".

 

Orbene, uscendo dal ristorante, la ricorrente ed il coniuge si sono incamminati in direzione destra, poiché dovevano raggiungere il loro veicolo posteggiato al parcheggio nei pressi del numero civico __________, ma dall'altro lato della strada. Dirimpetto, vi è infatti un parcheggio che è in grado di accogliere circa 40 automobili.

 

Per questo motivo, essi hanno risalito Via __________ sul lato dei numeri civici dispari per arrivare sino al punto in cui essi avevano posteggiato il proprio veicolo alcune ore prima. Tuttavia, nel risalire la via, essi non hanno trovato nessun passaggio pedonale.

Da qui la necessità di attraversare la strada all'altezza del suddetto parcheggio situato dall'altro lato della carreggiata.

D'altra parte, l'unico passaggio pedonale che vi è nei paraggi a quell'altezza, permette solo di attraversare la via perpendicolare a Via __________. Nessuna traccia di passaggi pedonali che permettano l'attraversamento in sicurezza di Via __________ a quell'altezza esiste.

 

Da qui la necessità di attraversare dove possibile, scegliendo in ogni caso con l'attenzione richiesta dalle circostanze, il punto che garantisse loro la maggior visibilità.

 

Inoltre, sempre dal surriferito rapporto di incidente stradale si legge che via Valenza trattasi di strada urbana, con carreggiata a doppio senso, asfaltata, con la particolarità di una curva.

Quella sera, vi erano molti veicoli posteggiati fuori parcheggio, lungo la carreggiata, nei due sensi di marcia.

 

Prove: documenti; informazioni delle parti; informazioni di terzi; perizia; testimoni; ogni altra ammessa.

 

3.

Il veicolo che stava risalendo Via __________ da sinistra, ossia, provenendo dalla loro stessa direzione, si è arrestato per permettere loro di attraversare la carreggiata. La signora è poi stata investita da un'altra auto, ossia quella proveniente da destra che ha poi sbalzato la mia mandante di alcuni metri facendola infine cadere rovinosamente a terra.

Già solo per questo motivo non ricorrono gli estremi per applicare l'articolo 37 cpv. 2 LAINF, come invece sostenuto dalla spett. CO 1 e di cui si dirà meglio in seguito.

 

Si osserva inoltre che la ricorrente aveva pure un ombrello chiaro, motivo per cui ella avrebbe dovuto essere vista senza difficoltà alcuna. Essendo sabato notte vi era il tipico traffico __________.

 

Non ricorrono pertanto i motivi per procedere ad una decurtazione pari al 10% dell'indennità giornaliera. (…)”

(Doc. I, pag. 2-3)

 

                                         La patrocinatrice della ricorrente ha poi sostenuto che, secondo l’art. 134 LDIP, si deve applicare nel caso concreto il diritto italiano e segnatamente l’art. 190 comma 2 del Codice della strada, traendone le seguenti conseguenze:

 

" (…).

Alla luce di questa disposizione è necessario esaminare se la distanza di cento metri a cui si fa accenno è in concreto rispettata.

Ora, dalla fotografia qui allegata (doc. E), la cui istantanea è stata scattata in data 02 maggio 2016, si può notare che vi sono molte auto posteggiate lungo la carreggiata.

 

Da un calcolo approssimativo, posto che per ogni autoveicolo in sosta devono essere calcolati circa 4 metri e circa 50 cm di spazio per le manovre del caso, risulta che il passaggio pedonale, rispetto al punto in cui la ricorrente è stata investita dall'autoveicolo, vi sono almeno 200 metri, poiché dal documento E qui allegato si possono contare circa 40 autoveicoli a contare dal passaggio pedonale all'altezza del punto in cui è avvenuto l'investimento della ricorrente.

 

Di conseguenza, i cento metri di cui alla citata norma sono in concreto ossequiati, motivo per cui la ricorrente sono può essere ritenuta responsabile per aver attraversato Via __________ al di fuori del passaggio pedonale.

D'altra parte, come già avuto modo di considerare in sede di opposizione alla decisone resa dalla spett. CO 1, la ricorrente unitamente al di lei marito si erano recati al ristorante __________, all'altezza del numero civico __________, mentre l'autoveicolo era stato parcheggiato al posteggio di fronte alla via perpendicolare denominata via __________ (cfr. doc. E).

 

Sempre secondo la citata disposizione di legge, il comma 10 prevede che:

 

         " 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99."

 

La norma di legge prevede unicamente una sanzione amministrativa senza tuttavia meglio specificare se trattasi di violazione grave, medio o lieve delle norme della circolazione stradale.

 

Pertanto, si ritiene che, essendo prevista una sanzione amministrativa per al massimo un importo di Euro 99.--, non vi siano gli estremi ed i presupposti per concludere diversamente da quanto sin qui esposto. (…)” (Doc. I, pag. 5-6)

 

                                         La rappresentante dell’assicurata ha poi negato che siamo in presenza di una negligenza grave, ma semmai di una negligenza leggera:

 

" (…).

Nella propria decisione su opposizione qui avversata, la spettabile CO 1 ha ritenuto corretto applicare una riduzione pari al 10% dell'indennità giornaliera, atteso che la qui ricorrente ha attraversato la carreggiata, in casu via __________, al di fuori di un passaggio pedonale.

Come avuto modo di precisare già in sede di opposizione, non vi erano passaggi pedonali nelle immediate vicinanze, trovandosi infatti il ristorante circa a metà di via __________.

 

Ora, non conoscendo la zona, ed in particolare questa via, i signori coniugi si sono incamminati nella stessa direzione da cui alcune ore prima erano arrivati dopo aver posteggiato l'autoveicolo.

 

 

Il mancato attraversamento sul passaggio pedonale è pertanto posto a fondamento della riduzione del 10% dell'indennità giornaliera. In particolare, la motivazione addotta farebbe riferimento, oltre alle puntuali sentenze citate, anche all'abbondante giurisprudenza in ambito di "passaggio pedonale", che tuttavia non viene meglio precisata.

 

Orbene, da un accurato esame di chi scrive, risulta che le citazioni giuridiche e dottrinali riportate (in particolare DTF 114 V 315; DTF 104 V 38; Ghélew/Romelet/Ritter, op. cit. P 148) sono riconducibili a fattispecie non compatibili al caso che qui ci occupa. In particolare la DTF 114 V 315 illustra un ampio catalogo delle riduzioni pari al 10% e al 20% applicate dai tribunali competenti per ogni singola fattispecie. Tuttavia, nessuna di esse tratta di un attraversamento fuori da passaggi pedonali.

Non solo! Le casistiche riportate si riferiscono sempre all'atteggiamento scorretto del conducente e non a quello del pedone. Già solo per questo motivo la giurisprudenza citata non trova applicazione.

 

Prove: documenti; informazioni delle parti; informazioni di terzi; ; perizia; testimoni; ogni altra ammessa.

 

6.

Nella fattispecie che ci occupa, sempre in considerazione della lontananza dell'attraversamento pedonale, occorre esaminare se vi sia un caso di negligenza grave oppure di negligenza leggera.

 

Come avuto modo di illustrare, in nessun riferimento giurisprudenziale riportato dalla spett. CO 1, viene fatto cenno alla problematica di attraversamento di una strada al di fuori di un passaggio pedonale, ad esclusione della sentenza DTF 106 IV 391 che tuttavia non può essere paragonata alla fattispecie in disamina e che pertanto non deve essere considerata.

 

Ora, da un esame della LCStr, la disposizione concernente i pedoni è quella disciplinata dall'art. 49 cpv. 2 che così recita:

 

         " essi (ndr. I pedoni) devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando, se possibile, i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, la non devono accedervi all'improvviso."

 

Ora, da una lettura della disposizione, appare evidente che, a differenza della norma italiana di cui alla disamina ai punti che precedono, non vi sono limitazioni in termini di metri e/o distanze dal passaggio pedonale su cui dovrebbe avvenire un attraversamento. Non vi è neppure una precisa indicazione sulla qualifica del mancato attraversamento, ossia l'indicazione se trattasi di violazione grave, medio grave o lieve come invece espressamente disposto agli articoli 16a, 16b e 16c LCStr.

 

Di conseguenza, non indicando nulla in particolare, non si può concludere sic et simpliciter che trattasi di negligenza grave atta a giustificare una riduzione pari al 10% dell'indennità giornaliera.”

(Doc. I, pag. 6,8)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 luglio 2016, la CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva in particolare quanto segue:

 

" (…).

6.1.   inapplicabilità dell'art. 134 LDIP

A mente della qui convenuta il suggerito rinvio a detta disposizione legale è improponibile poiché il testo di detta disposizione prevede, espressamente, che in ambito di incidenti della circolazione stradale: "Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale." Ora, si fatica a intravvedere come la tematica qui in disamina possa rientrare nel concetto di "... pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale ..." poiché CO 1 non è certo parte al sopraggiunto incidente stradale. Semmai, l'assicuratore LAINF qui convenuto si è determinato, unicamente, fronte la persona assicurata per il tramite di uno specifico contratto assicurativo. In altre parole, lo si ribadisce, poiché CO 1 è un'entità giuridica assolutamente estranea all'incidente stradale in quanto tale, l'art. 134 LDIP è inapplicabile in questo frangente;

 

6.2.   definizione di pedone e concetto di negligenza grave

I pedoni rientrano nel concetto di "altri utenti della strada" ed il tenore dell'art. 49 cpv. 2 LCStr. appare piuttosto cristallino e meglio l'attraversamento della carreggiata deve aver luogo con cautela e per la via più breve ed utilizzando gli appositi passaggi pedonali. In altri termini, pure il pedone è tenuto al rispetto delle più elementari regole di comportamento. Necessita pure ricordare che se un veicolo circolante su di una corsia della carreggiata si arresta, ciò, non autorizza a concludere che un veicolo circolante sulla corsia di contromano debba lasciare, automaticamente, la precedenza al pedone che attraversa su di una carreggiata sprovvista di passaggio pedonale. In altre parole, su di una carreggiata sprovvista di strisce pedonali, il pedone non dispone di un diritto di precedenza fronte le vetture che circolano sulla corsia che intende attraversare (il discorso potrebbe essere diverso se, sulla corsia in questione, le autovetture sono incolonnate). Ora, nel caso di specie ä pacifico che l'attraversamento della careggiata ha avuto luogo al di fuori dell'apposito passaggio pedonale (agli atti non v'è qualsivoglia giustificazione convincente di un tale procedere) sicché non resta che esaminare se l'attraversamento in questione abbia avuto luogo con cautela o meno. Pertanto, riprendendo gli atti a disposizione e rileggendo le diverse dichiarazioni date dall'allora opponente risulta evidente che i coniugi __________ si siano incamminati, insieme, da un ritrovo pubblico per così raggiungere il proprio veicolo; poi, sempre insieme, abbiano preso il rischio (ricordato che la strada era "trafficata", che il fondo stradale della stessa era bagnato per la pioggia e che la pioggia poteva pure intralciare una corretta percezione della situazione e che era buio - cfr. doc. 4) di attraversare in luogo inadeguato, verosimilmente, "favoriti" dalla circostanza che l'automobiliste "... che stava risalendo Via Valenza da sinistra, ossia, provenendo dalla loro stessa direzione, si è arrestato per permettere loro di attraversare la careggiata. ...". (cfr. opposizione §3, pag. 3 – doc. 6). A questo punto, i coniugi __________ si sono trovati nella scomoda posizione di essere nel bel mezzo della carreggiata (verosimilmente fra due autovetture) nel mentre che pioveva.

Dalla descrizione data dall'allora opponente sia in sede di opposizione (doc. 6), che nello scritto di data 29 gennaio 2016 (doc. 4) si desume che il passaggio della carreggiata occupata dalla vettura proveniente da sinistra sia stato effettuato dai due coniugi congiuntamente sicché – visto l'esito dell'impatto cui è rimasta vittima la sola signora – resta da stabilire il motivo per il quale l'attraversamento della corsia opposta sia stato effettuato –  solamente – dalla signora RI 1.

 

Detta oggettiva constatazione lascia ragionevolmente affermare che la signora RI 1 abbia volontariamente preso il rischio di attraversare cioè di completare il passaggio del campo stradale per raggiungere al più presto il parcheggio, verosimilmente, speculando sulla circostanza che l'auto proveniente dalla sua destra (non era in colonna!) si sarebbe fermata tempestivamente anche perché, in quel momento, la strada era frequentata da diversi pedoni. In buona sostanza, la ricorrente si è presa il rischio di attraversare la corsia (il marito della signora RI 1 sembra aver rinunciato ad attraversare accanto alla di lui moglie) rinunciando, volontariamente, a cautelarsi.

 

In quest'ottica si pone il quesito di sapere se l'assicurata abbia concretizzato una negligenza grave. A mente di parte convenuta, la risposta è evidente ed è affermativa.

Allo scopo basta riprendere quanto evidenziato dalla ricorrente: "... D'altra parte, va inoltre osservato che sempre secondo la citata sentenza, che a sua volta riprende quanto sancito dal TF, "la negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure se una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale. ..."(cfr. ricorso, § 6, pag. 7). Ora, dalla descrizione dei fatti, ed assodato che la ricorrente - a differenza del di lei marito - non si sia adeguata alla situazione stradale sicché è evidente che il procedere della ricorrente sia stato caratterizzato da una condotta che può essere, tranquillamente, qualificata di "negligenza grave" poiché l'interessata (a differenza del di lei marito) non ha prestato la giusta prudenza ad una situazione pericolosa per definizione.

(…)

I pedoni, quali utenti della strada, non fanno eccezione e si devono attenere alle usuali regole di prudenza sicché il loro agire farà oggetto di disamina di caso in caso. Pertanto, considerando in modo oggettivo la situazione della fattispecie in esame (traffico veicolare fermo sulla careggiata attraversata ma non su quella da attraversare, pioggia, iniziale attraversamento del campo stradale congiuntamente al marito seguito dall'investimento della sola ricorrente) si può concludere che la signora RI 1 abbia rinunciato a mantenere un comportamento prudente cioè adeguato ad una situazione intrinsecamente pericolosa specie per un pedone intento ad attraversare una strada al di fuori di un passaggio pedonale: non v'è dubbio che il comportamento in questione è caratterizzato da una negligenza grave.

 

7.

7.1.

Per concludere, poiché dagli atti a disposizione appare improprio attribuire la colpa esclusiva di quanto successo al conducente dell'auto investitrice si può affermare che vi sia una concolpa delle parti interessate rispetto a quanto successo. Ora, poiché l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148), nel caso in esame, appare giustificato concludere alla presenza di un nesso causale fra la condotta della ricorrente ed il sopraggiungere dell'infortunio qui in discussione ciò che giustifica il principio della riduzione delle prestazioni assicurative di natura pecuniaria.

 

7.2.

Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti. Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale. Nel caso in disamina la riduzione applicata dall'assicuratore LAINF del 10% appare adeguata.” (doc. III pag. 4-6)

 

                               1.4.   Il 25 agosto 2016 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato al TCA che il 6 settembre 2016 RI 1 dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla (cfr. doc. V).

                                         Al riguardo, la CO 1 il 31 agosto 2016 si è così espressa:

 

" (…)

CO 1 prende atto che la signora RI 1 in data 6 settembre 2016 si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla. Per dovere di precisione CO 1 ha già ricevuto l’usuale “richiesta di garanzia”.

 

Ora CO 1 desidera specificare che la citata presa a carico non è da mettere, assolutamente, in relazione con l’oggetto della procedura in essere poiché la contestazione pendente presso codesto lod. Tribunale è limitata alla riduzione del 10% delle prestazioni pecuniarie (art. 37 LAINF).” (Doc. VII)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

 

                                         L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

                                         Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

 

                                         L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

 

                                         Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

 

                                         Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

                                         La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

                                         p. 144s.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

 

                               2.2.   Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

 

                                         Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

 

                                         L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

 

                                         Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

                                         Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

                                         Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato,      leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr.                              Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

 

 

 

                                         Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:

 

" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

 

                                         In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005, il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che aveva commesso un eccesso di velocità.

                                         In quell'occasione, questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF (considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva infatti essere in presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr e dunque di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP).

 

                                         In un’altra sentenza 35.2013.79 del 26 febbraio 2014, il TCA ha ritenuto che si era in presenza di una negligenza grave ed ha confermato la riduzione del 30% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato che aveva perso la padronanza del veicolo mentre viaggiava a 145 km/h, in quanto si era distratto per chiedere una sigaretta al passeggero che sedeva al suo fianco.

                                         In quell’occasione, il TCA si è così espresso:

 

" (…).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

 

 

 

 

L'art. 26 LCStr prevede del resto che:

 

"1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente

  della strada non si comporti correttamente."

 

Inoltre l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza".

 

Infine l'art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità".

 

A ragione non è dunque contestata nel suo principio una riduzione delle prestazioni. (…)”

 

                                         In una sentenza 35.2010.66 del 23 febbraio 2011, il TCA ha confermato una riduzione delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato che aveva proseguito la marcia nonostante il divieto impostole dalla luce rossa del semaforo, argomentando:

 

" (…).

Anche sulla "Notifica d'infortunio LAINF" del datore di lavoro dell’8 giugno 2010 figura l’indicazione secondo cui "mentre passa un incrocio in macchina un probabile colpo di sonno le causa l’incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da notare che, in questo formulario, viene erroneamente indicato l’orario delle 23:30.

 

Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Il non rispetto del semaforo rosso costituisce infatti una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). Va peraltro rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi, questo comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ("Chiunque violando gravemente le norme della circolazione cagioni un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285 = JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo, op.cit., pag. 174), ciò che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Tale questione può tuttavia restare aperta nel caso presente.

 

Alla stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse considerare che l’assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita da un colpo di sonno. L’essersi messa o l’essere rimasta al volante in condizioni non idonee alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario alle più elementari regole di prudenza (cfr. l’art. 31 LCStr., secondo cui "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicanti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo" (cpv.2)).

 

Infine questo Tribunale non ritiene convincenti le affermazioni del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'incidente sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del tasso di emoglobina cfr. V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati effettuati il 26 giugno 2010, più di un mese dopo l’incidente, e che l’assicurata stessa l’11 giugno 2010 non ha indicato di soffrire di disturbi particolari prima dell’infortunio (cfr. doc. 3 punti 7 e 8).

Del resto e soprattutto nessun certificato medico (neppure quello del dottor X.___________ del 13 giugno 2010, cfr. Doc. 4) attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato di salute dell'assicurata a quel momento.

Significativa è peraltro la circostanza che la ricorrente non ha contestato le sanzioni inflittele dai carabinieri, ciò che avrebbe certamente fatto se l’incidente fosse stato provocato da motivi di salute.

Vista l'ora in cui è avvenuto l'incidente 01:30 è dunque assai verosimile l'ipotesi di una disattenzione o di un colpo di sonno. (…)”

 

                               2.3.   A proposito di pedoni, in una sentenza 35.2007.3 del 13 giugno 2007, il TCA ha confermato la riduzione del 10% delle prestazioni in contanti inflitta a un assicurato che era stato urtato da un’autovettura, ciò che gli aveva procurato una frattura a livello della tibia della gamba sinistra, mentre usciva da un supermercato e attraversato la strada con il carrello della spesa.

                                         Questo Tribunale ha così motivato la propria decisione:

 

" (…).

Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".

 

L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".

 

Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).

 

Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del caso.

 

In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle quali circolano i veicoli.

Vi è dunque stato un uso improprio del carrello della spesa.

 

Inoltre il punto nel quale la strada è stata attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al Doc. E).

Infine, la strada in quel punto è anche in salita, ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della spesa colmo" di merce.

Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.

In simili condizioni questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1987 pag. 322 seg., l'Alta Corte ha stabilito che ha commesso solo una lieve negligenza un assicurato che aveva attraversato la strada subito dopo che era transitata un'auto ed era stato investito da un'altra che arrivava sull'altra corsia, in direzione opposta.

                                         Al riguardo, la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (...).

a)        Die Vorinstanz ging bei der Würdigung des Verhaltens, das zum Unfall führte, unter Hinweis auf Maurer (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 486 f.) von den in Literatur und Praxis für die Abgrenzung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit entwickelten Entscheidungshilfen aus: Leichte Fahrlässigkeit liegt darnach vor, wenn das Verhalten "noch einigermassen verständlich"  ist ("das kann passieren"); grobe Fahrlässigkeit ist demgegenüber gegeben, wenn die fragliche Handlung "schlechthin unverständlich" ist ("das darf nicht passieren"). In Anwendung dieser Kriterien erkannte das kantonale Gericht auf leichte Fahrlässigkeit. Es hielt dem Beschwerdegegner zugute, dass er sich vor Betreten der Fahrbahn auf das von links heranfahrende Auto konzentrierte und dieses passieren liess. Dadurch abgelenkt, habe er der andern Strassenhälfte und dem dort von der andern Seite herannahenden Fahrzeug zu wenig Beachtung geschenkt. Der Motorenlärm des ersten Autos habe zudem die akustische Wahrnehmung des zweiten Wagens erschwert.

Dass er entgegen Art. 47 Abs. 5 VRV dem Auto den Vortritt nicht gewährt habe, stelle keine Verletzung einer elementaren Verkehrsregel und damit keine grobe Fahrlässigkeit dar.

 

Dieser Betrachtungsweise hält die Beschwerdeführerin ein Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 5. Februar 1981 in Sachen B. entgegen, welchem ein ähnlicher Tatbestand Zugrundegelegen hatte. Das Bundesgericht habe in jenem Fall auf grobe Fahrlässigkeit erkannt. Im übrigen habe die Vorinstanz den Alkoholisierungsgrad des Beschwerdegegners bagatellisiert.

 

b) Das EVG hat die Missachtung der Vortrittsregel von Art. 47 Abs. 5 VRV durch eine Fussgängerin im unveröffentlichten Urteil V. vom 6. Februar 1976 als Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift eingestuft und eine von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt aufgrund von Art. 98 Abs. 3 KUVG verfügte Leistungskürzung von 10 % geschützt. Selbst wenn an der Qualifikation  von Art. 47 Abs. 5 VRV als elementare Verkehrsregel im Sinne der Rechtsprechung festgehalten wird, vermag die  Missachtung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit nicht zu begründen. Entscheidend sind vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalles (Erw. 1 am Ende).

 

Der hier zu beurteilende Unfallablauf ist auf einmaliges Versagen, ein momentanes Nachlassen der Aufmerksamkeit, offensichtlich primär durch das erste vorbeifahrende Auto verursacht, zurückzuführen. Der Alkoholisierungsgrad hatte für den Beschwerdegegner als Fussgänger keinen entscheidenden Einfluss auf den Geschehensablauf. Der Auffassung der Vorinstanz, dass das Verhalten des Beschwerdegegners als leichte Fahrlässigkeit zu werten sei, ist demnach beizupflichten. (...)"

 

                                         In un'altra sentenza, pubblicata in Plädoyer 3/05 pag. 85 seg., l’allora TFA è arrivato allo stesso risultato, nel caso di un assicurato che, ad un incrocio con semaforo, aveva attraversato una strada sulle strisce pedonali e, dopo che una prima auto si era fermata per lasciarlo passare, era stato investito da una seconda auto che andava nella stessa direzione della prima.

                                         La nostra Massima Istanza in questa occasione si è così espressa:

 

" Streitig ist, ob der Beschwerdeführerin eine grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist und ihre Taggeldleistungen deswegen zu kürzen sind.

 

2.1  Die Vorinstanz bejahte diese Frage mit der Begründung, es sei überwiegend wahrscheinlich und daher mit dem im Sozialversicherungsrecht erforderlichen Beweisgrad (BGE 126 V 360 Erw. 5b) erstellt, dass die Versicherte den Fussgängerstreifen bei Rotlicht überquert habe, weil der Unfallgegner wie auch ein Fahrzeuglenker, welcher sich hinter dem haltenden Auto befunden

hatte, gemäss ihren Aussagen im Polizeirapport die Kreuzung bei Grünlicht passiert hätten. Diese Begründung hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Der Fussgängerstreifen befindet sich in erheblicher Entfernung vom Lichtsignal und es hatte sich in seinem Bereich eine stehende Kolonne gebildet. Auch wenn die beiden Autofahrer die Ampel bei Grünlicht passiert haben, ist deshalb nicht bewiesen, dass sie für Fussgänger noch immer auf Rot stand. Ob die Beschwerdeführerin die Ampel bei Rotlicht passiert hat, ist damit nicht erstellt, kann indessen - wie in Erw. 2.3 aufzuzeigen ist - ohnehin offen gelassen werden.

 

2.2  Soweit die Vorinstanz sodann ausgeführt hat, die Beschwerdeführerin habe bereits die erste Strassenhälfte bis zur Mittelinsel willentlich und damit unbestrittenermassen vorschriftswidrig bei Rotlicht überquert, steht dies in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Unfall. Dieser Umstand hat daher rechtsprechungsgemäss ausser Betracht zu bleiben (vgl. BGE 118 V 307 Erw. 2b mit Hinweisen).

 

2.3 Selbst wenn die Beschwerdeführerin die Ampel jedoch bei Rotlicht passiert hätte, könnte ihr Verhalten unter den gegebenen Umständen nicht als grobfahrlässig qualifiziert werden. Denn angesichts der Tatsache, dass ein Fahrzeuglenker der Versicherten auf dem Fussgängerstreifen den Vortritt eingeräumt hat und die Verkehrsführung in der Richtung, von welcher das Fahrzeug kam, einspurig ist und erst nach dem Fussgängerstreifen zweispurig

wird, könnte der Beschwerdeführerin auch in diesem Fall einzig vorgeworfen werden, dass sie die Fahrbahn auf das Zeichen des wartenden Fahrzeuglenkers hin betreten und überquert hat, ohne auf allfällige weitere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der zu beurteilende Unfallablauf ist auf ein momentanes Nachlassen der geforderten Aufmerksamkeit zurückzuführen, welches auch durch den haltenden Fahrzeuglenker verursacht wurde. Bei der gegebenen Verkehrsführung musste die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen, dass ein zweites Fahrzeug das stehende Auto, dessen Lenker ihr den Vortritt einräumte, passieren würde. Ihr Verhalten kann daher nicht als grob, sondern bloss als leicht fahrlässig qualifiziert werden (vgl. auch RKUV 1987 Nr. U 20 S. 322).

Die Kürzung der Taggeldleistungen wegen grobfahrlässigen  Verhaltens ist daher zu Unrecht erfolgt."

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, nella Relazione d’incidente stradale allestita dalla Polizia municipale di __________ in relazione all’evento avvenuto il 4 ottobre 2015 alle ore 00:25 che ha coinvolto l’assicurata e un conducente di nazionalità __________ – nato nel 1979 – figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…).

--- Il conducente del veicolo ‘A’ in merito all’accaduto forniva spontaneamente la dichiarazione, verbalizzata su atto separato depositato presso l’archivio del Comando polizia municipale qui di seguito integralmente descritta: “Proveniente da __________, percorrevo a bordo del mio veicolo, la via __________ in direzione periferia. Giunto in prossimità del palo reggifilo n. __________ della via __________, improvvisamente dal marciapiede ivi presente, considerando il mio lato di marcia, una donna si immetteva in careggiata, fuoriuscendo da due autovetture in sosta regolare e correndo verso il marciapiede opposto, dove c’era un uomo che credo conoscesse. La stessa però restava bloccata con un tacco nei binari del tram presenti in careggiata, ed io causa la repentinità dell’evento nonostante marciavo a velocità bassa causa traffico, non riuscivo ad evitare l’urto con la parte anteriore del mio veicolo ed il pedone. La donna di conseguenza, rovinava al suolo sul fianco destro, ed io prontamente chiamavo un’ambulanza. Giova precisare che, nel momento in cui è successo l’incidente, pioveva intensamente e finché il pedone non si era immesso in careggiata fuoriuscendo dalle due autovetture in sosta, non era visibile ed inoltre in luogo non era presente l’attraversamento pedonale”.

Fra gli istanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l’accaduto.

Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti i pneumatici del veicolo investitore. Giova precisare che il veicolo investitore è munito di dispositivo autobloccaggio ruote.

Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d’investimento. Non è stato possibile appurare se al momento dell’investimento il pedone facesse uso dell’ombrello. L’illuminazione pubblica disposta su lanterne a sospensione aerea poste al centro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50. Si precisa che non è stato possibile appurare se nella circostanza il pedone vestisse abiti scuri.

Giova precisare che sul posto veniva richiesto l’ausilio della pattuglia __________, per sottoporre il conducente del veicolo ‘A’ ad alcol test, il cui esito risultava negativo. Il pedone attraversava dal marciapiede posto al lato civici pari verso il marciapiede lato civici dispari. La larghezza della carreggiata è di m. 10.30, mentre quella utile è di m. 6.30.

Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo ‘A’ non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 191/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non consentiva al pedone di ultimare l’attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del V.D.C. n. __________, con indicate le modalità per il pagamento.

Il referente, a complemento dell’intervento, provvedeva al rilievo di anni visibili riportati dal veicolo investitore ed effettuava un parziale scambio delle generalità che veniva completato in tempi e luoghi diversi.

In luogo, giungeva una squadra di Pronto Intervento dell’A.T.M., i cui componenti, provvedevano a fornire foglio fermi di servizio.

L’operante si portava in ospedale, ma il pedone investito non era in grado di riferire e il marito, che in un primo momento aveva fornito i dati della moglie sul luogo del sinistro, si era allontanato dal pronto soccorso.

Successivamente chi scrive provava a contattare la signora tramite l’Agente in servizio presso il suddetto nosocomio, ma veniva a conoscenza che la stessa era stata dimessa per proseguire le cure in una clinica svizzera.

Successivamente perveniva presso questi Uffici referto all’A.G. N° __________, depositato presso l’archivio del Comando, da cui si evinceva che l’infortunata, sig.ra RI 1, dopo le cure del caso, era stata ricoverata con prognosi di gg. 40 s.c.” (Doc. 3)

 

                                         Sul questionario compilato per la CO 1, l’assicurata ha precisato che l’incidente è avvenuto a __________ il 3 ottobre 2015 alle ore 24:00 e ha così descritto l’investimento:

 

" Si trovava in una zona centrale di __________, mentre passeggiava per recarsi alla sua auto ha attraversato la strada e quando si trovava ad un passo dalla sua auto è stata inspiegabilmente travolta da un auto che sopraggiungeva. Aveva attraversato la strada (non pedonale ma molto frequentata dai pedoni) non sulle strisce pedonali. Aveva guardato a destra e sinistra e non c’era nessuno, invece nonostante avesse anche l’ombrello ed era molto visibile è stata investita dall’auto che veniva dalla sua destra.” (Doc. 2)

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie, per le ragioni correttamente esposte nella risposta di causa dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 1.3.) si applicano le disposizioni della LAINF, e non quelle della LDIP, in quanto non si tratta di pretese derivanti da un incidente stradale di carattere civile ma bensì di natura assicurativa sociale.

                                         Questo Tribunale è dunque sostanzialmente chiamato a stabilire se la sera in cui è stata investita da un’auto, RI 1 ha commesso una negligenza grave o una negligenza lieve.

 

 

 

                                         L’art. 49 LCStr prevede che:

 

" Pedoni

1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località.

2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.”

 

                                         Il TCA ritiene che, analogamente alle due sentenze federali citate e riprodotte al considerando 2.3., nel caso concreto l’assicurata abbia commesso una disattenzione isolata in presenza di particolari condizioni della strada (assenza di passaggi pedonali nelle immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con illuminazione e visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la visuale) (cfr. doc. 5).

                                         L’auto proveniente dalla sua sinistra si è fermata per farla attraversare, mentre è stata inflitta una contravvenzione al conducente del veicolo investitore per non essersi attenuto alla normativa del Codice della strada che impone di consentire ai pedoni l’attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali.

                                         Inoltre, stando alle dichiarazioni dell’investitore, l’assicurata “è rimasta bloccata con un tacco nei binari del tram”.

 

                                         Di conseguenza, nel particolare caso concreto, ci troviamo in presenza di una negligenza lieve e non di una negligenza grave, ragione per cui la riduzione delle prestazioni in contanti non è giustificata.

                                         La decisione su opposizione del 2 giugno 2016 è annullata.

                                         La ricorrente ha così diritto alle prestazioni in contanti senza nessuna riduzione e senza interessi (cfr. art. 26 cpv. 2 LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 giugno 2016 è annullata.

                                         § L’assicurata ha diritto alle prestazioni in contanti senza nessuna riduzione e senza interessi.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà a RI 1 l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti