Incarto n.
35.2016.62

 

mm

Lugano

23 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2016 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 16 marzo 2015, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di assistente tecnico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato mentre stava percorrendo un sentiero ed è caduto in una scarpata per circa 7 metri, riportando un trauma diretto al dorso (cfr. doc. 1 e doc. 41).

                                         L’esame di RMN lombare del 18 aprile 2015 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale mediale del disco D11-T12, di una protrusione discale L2-L3 con possibile irritazione della radice di L3, di una protusione del disco L3-L4 con possibile irritazione della radice di L4 a sinistra, come pure di segni spondilartrosici da L3 a S1 bilateralmente (cfr. doc. 15).

                                         A margine del consulto del 18 giugno 2015, il neurologo dott. P. Pedrazzi ha quindi diagnosticato una radicolopatia L4(L3) favorita dalla protusione discale esistente a quel livello (cfr. doc. 32).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 gennaio 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2016, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi non si sarebbero più trovati in relazione causale naturale con l’evento traumatico del marzo 2015 (cfr. doc. 89).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 103), in data 2 giugno 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 123).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell’8 luglio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, la riapertura del caso allo scopo di “approfondire eventuali ulteriori cure, in particolare verrà ordinata una perizia specialistica con possibilità per l’assicurato di porre domande complementari” e, in via subordinata, la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscergli una rendita d’invalidità del 100%, nonché un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) d’entità imprecisata.

                                         Dal profilo formale, l’insorgente rimprovera all’amministrazione di aver interpellato durante la procedura di opposizione il proprio medico fiduciario, senza garantirgli il diritto di essere sentito e di quello al contraddittorio, cosicché non sarebbe “… accettabile che CO 1 fondi la sua decisione sul parere del dr. med. __________.” (doc. I, p. 6).

                                         Sul piano materiale, il ricorrente contesta che alla valutazione del dott. __________ possa essere attribuito pieno valore probatorio (“… le valutazioni del dr. med. __________ non possono essere prese per sufficientemente convincenti siccome si presentano incomplete, contraddittorie e, in particolare, da un canto interpretano gli atti sempre e solo a sfavore della tesi dell’assicurato e dall’altro omettono di considerare elementi a favore.”), nella misura in cui il medico __________ ha ritenuto che i disturbi sciatalgici non sarebbero apparsi immediatamente dopo il trauma (e ciò, da una parte, travisando le dichiarazioni contenute nel verbale di audizione 8 luglio 2015 dell’assicurato e, dall’altra, ignorando le indicazioni contenute nella restante documentazione agli atti), che l’evento infortunistico in questione non sarebbe stato idoneo a causare la patologia erniaria lombare e, infine, che vi fosse uno stato patologico sicuramente preesistente all’infortunio del marzo 2015 (cfr. doc. I, p. 7 ss.).

                                         Secondo l’assicurato, un peso probatorio maggiore andrebbe invece riconosciuto alla perizia di parte elaborata dal neurologo dott. __________, il quale “… non nega la presenza di patologie degenerative già presenti all’impatto dell’incidente. Egli sostiene però che tale quadro degenerativo (segni di spondilartrosi da L3 a S1 bilateralmente) fosse perfettamente compatibile per un soggetto sui 50 anni come il paziente. Non vi era quindi alcuna ragione di attendersi in un tempo ragionevole e senza l’intervento di fattori scatenanti, una lesione del disco L3-L4 che è all’origine della sintomatologia post-traumatica (sindrome radicolare acuta su patologia discale) del ricorrente. Ciò premesso e considerata l’immediatezza dell’apparizione della sintomatologia, l’adeguatezza del trauma subito e l’assenza di sintomi al rachide dorsale lombare al momento dell’infortunio, il Dr. med. __________ ha quindi potuto concludere per l’origine traumatica della sindrome radicolare acuta su patologia discale accusata dal paziente successivamente l’evento infortunistico del 16.03.2015.” (doc. I, p. 13 s.).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   In replica, RI 1 ha versato agli atti il rapporto 18 luglio 2016 della Clinica __________ di __________ e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V + allegato).

 

                                         L’istituto assicuratore convenuto si è espresso al riguardo in data 23 settembre 2016 (doc. VII).

 

                               1.6.   In data 16 dicembre 2016, questa Corte ha chiesto al medico curante dell’insorgente di produrre la cartella clinica dell’assicurato relativa al periodo 17 marzo – 24 aprile 2015 (doc. X).

 

                                         La risposta del dott. __________ è pervenuta il 23 dicembre 2016 (doc. XI).

 

                                         Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. XIII, doc. XIV e doc. XVII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sul piano formale, l’insorgente rimprovera all’CO 1 di aver raccolto nell’ambito della procedura di opposizione il parere del proprio medico __________, dott. __________, “… senza interpellare l’assicurato e consentirgli di porre domande complementari prima della decisione.” (doc. I, p. 6 e doc. V, p. 2).

 

                                         L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

                                         Il diritto di essere sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

                                         Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

 

                                         In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto non ha consentito all'assicurato di esprimersi sul rapporto elaborato dal proprio medico fiduciario (e quindi nemmeno di proporre eventuali quesiti complementari), prima che venisse emanata la decisione su opposizione impugnata. Nondimeno, pur volendo ammettere che il diritto di essere sentito di RI 1 sia stato leso, tale lesione é comunque stata sanata con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di piena cognizione. Il rappresentante dell’assicurato – in possesso dell’intero incarto assicurativo da lui stesso richiamato (cfr. doc. 124 e 126) e ottenuti persino dei chiarimenti in merito al contenuto dell’apprezzamento 17 maggio 2016 del dott. __________ (cfr. doc. 128, 130 e 131) - ha in effetti potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia di fatto che di diritto.

 

                               2.2.   Nel merito, oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° gennaio 2016 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 16 marzo 2015, oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

 

                                         Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

 

                                         I criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

                                         In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

 

                                         Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

 

                                         Occorre precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

 

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

 

                                         In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore é tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato).

 

                               2.7.   Secondo la dottrina medica dominante, in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo status quo sine si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale aggravamento direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi da una progressione legata all’età. Il peggioramento traumatico di un preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

 

                               2.8.   Dalle carte tavole processuali, in particolare dal referto relativo alla RMN della colonna lombare del 18 aprile 2015, risulta che l’assicurato è portatore di alcune ernie discali, a livello Th11-12, L2-3, nonché L3-L4 (cfr. doc. 15).

                                         Secondo il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, è probabile che i disturbi invalidanti denunciati dall’insorgente – definiti come una radicolopatia irritativa - correlino con “… l’immagine erniaria in L3-4 (e forse anche il L2-3).” (cfr. doc. 73, p. 2).

                                         Per il dott. __________, spec. FMH in neurologia, non vi sono dubbi “… sulla presenza di una sindrome prevalentemente irritativa L4 e probabilmente L3 a sinistra, ma anche deficitaria con disturbi della sensibilità superficiale e discreta debolezza del m. quadricipite femorale a sinistra (innervazione tramite le radici L3 e L4)”. (doc. 98, p. 13).

 

                                         D’altro canto, questa Corte osserva che l’eziologia dei disturbi presentati dall’assicurato, é stata discussa da diversi specialisti, le cui certificazioni figurano agli atti.

 

                                         A margine della visita di controllo del 19 novembre 2015, il medico __________ dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e generale, ha sostenuto che il nesso di causalità naturale con l’infortunio del marzo 2015 si sarebbe estinto a far tempo dal 1° gennaio 2016, e ciò tenuto conto che gli esami radiologici strumentali eseguiti nel frattempo non avevano evidenziato lesioni traumatiche a livello del rachide lombare e lombosacrale, ma unicamente delle diffuse alterazioni degenerative (cfr. doc. 70, p. 4).

 

                                         Nel rapporto 2 dicembre 2015, indirizzato al medico fiduciario dell’assicuratore, il dott. __________ ha sottolineato - “in assenza di espliciti segnali in risonanza magnetica” – la difficoltà a “… stabilire una relazione di “causa-effetto” tra questi tipi di disturbi degenerativi e la sintomatologia dei pazienti (il concetto di “ernia discale traumatica”, in altre parole, esiste ma viene considerato abbastanza raramente …).” (doc. 73, p. 2).

 

                                         Nel gennaio 2016, RI 1 ha privatamente consultato il neurologo dott. __________.

                                         Dal relativo suo referto risulta che, nel caso di specie, “tre condizioni parlano per l’origine traumatica della sindrome acuta su patologia discale accusata dal paziente a causa dell’incidente del 16.03.2015: l’immediatezza dell’apparizione della sintomatologia, l’adeguatezza del trauma subito e l’assenza di sintomi al rachide dorsale lombare al momento dell’impatto del trauma in questione.” (doc. 98, p. 9).

                                         A suo avviso, quindi, sarebbe “… dato un rapporto di causalità con grado di verosimiglianza preponderante tra l’evento infortunistico del 16.03.2015 e le lesioni del disco L3-L4 a sinistra e del disco L2-L3, che sono all’origine della sindrome radicolare accusata dal paziente.” (doc. 98, p. 11).

 

                                         Sempre nell’ambito della procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una certificazione del dott. __________, il quale, presa visione della valutazione espressa dal dott. __________, ne ha esplicitamente condiviso le conclusioni (doc. 98, p. 17).

 

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora sottoposto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, l’intera documentazione, segnatamente la perizia di parte elaborata dal dott. __________, per una sua presa di posizione.

                                         Con apprezzamento datato 17 maggio 2016, il medico __________ appena citato ha avallato il parere espresso a suo tempo dal dott. __________, ovvero estinzione della causalità naturale a decorrere dal 1° gennaio 2016. A suo avviso, nel caso concreto non sarebbero adempiuti i criteri di Krämer, e meglio “… l’avvenimento infortunistico non è atto a provocare un’ernia discale. L’assicurato è caduto da un’altezza più bassa della propria altezza in quanto si trovava già accovacciato ed è scivolato sulla scarpata. Dal rapporto del dott. med. __________ del 24.06.2016 risulta che l’assicurato presentava dei traumi a livello del dorso con coinvolgimento anche della colonna lombare e rare irradiazioni all’arto inferiore sinistro. Non si tratta quindi verosimilmente di un trauma assiale ma di eventuali ripetuti traumi minori che secondo il mio parere non sono assolutamente atti a provocare un’ernia discale”, “dal resoconto della cartella clinica del dott. med. __________ che ha visitato l’assicurato in data 17.03.2015 risulta chiaramente che non vi era nessun sintomo neurologico. Nel rapporto del 24.04.2016 sempre del dott. med. __________ risulta che vi è un’irradiazione all’arto inferiore sinistro soltanto raramente e dal rapporto ispettivo risulta che la sintomatologia sciatalgica è comparsa soltanto 25 giorni dopo l’infortunio stesso” e, infine, “dalle indagini si sono evidenziate delle patologie morbose sicuramente pre-esistenti all’avvenimento infortunistico.” (doc. 122, p. 3 s.).

 

                               2.9.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene di poter concludere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che le ernie discali in questione non sono state causate (in senso stretto) dall’infortunio del 16 marzo 2015, né che quest’ultimo ha aggravato durevolmente lo stato morboso preesistente, così come sostenuto dagli specialisti interpellati dall’assicuratore resistente.

 

                                         Da un attento esame della documentazione agli atti risulta in effetti che (perlomeno) il criterio dell’apparizione immediata della tipica sintomatologia sciatalgica, non possa essere considerato adempiuto.

 

                                         Dando seguito a una specifica richiesta del TCA, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha fornito in corso di causa i dati anamnestici risultanti dalla cartella clinica del suo paziente, limitatamente al periodo 17 marzo – 24 aprile 2015.

                                         Dal suo rapporto emerge che, in occasione della prima consultazione (17 marzo 2015), egli non aveva rilevato “patologie significative” all’esame clinico (stato cursorio ortopedico e neurologico (cfr. doc. XI, p. 1). In proposito, va sottolineato che, rispondendo all’assicuratore infortuni, lo stesso medico curante ha dichiarato che, sempre in occasione della consultazione del 17 marzo 2015, RI 1 presentava una “forte dolenzia in questa sede [regione dorso-lombare, ndr.], senza segni sospetti per frattura ossea e senza irradiazione neurologica alla visita clinica.” (doc. 117 – il corsivo è del redattore).

                                         Sempre dal doc. XI si evince che disturbi sciatalgici non erano presenti nemmeno in data 23 marzo 2015 (“Consultazione di controllo come concordato. Sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali antalgiche, diminuite soggettivamente.”).

                                         È soltanto in occasione della visita del 31 marzo 2015 che l’insorgente lamentava “una chiara sintomatologia radicolare a sinistra” (doc. XI, p. 2 – il corsivo è del redattore).

 

                                         Dai dati anamnestici forniti dal medico che ha per primo seguito l’assicurato non risulta quindi che i disturbi sciatalgici sarebbero insorti immediatamente dopo l’infortunio, così come richiesto dalla giurisprudenza federale citata al considerando 2.6.. Contrariamente a quanto fa valere il ricorrente (cfr. doc. XIV, p. 1), il doc. I da lui prodotto non consente di giungere a una diversa conclusione, nella misura in cui si tratta di un rapporto che il dott. __________ ha elaborato soltanto nel mese di luglio 2015 (e nel quale non si sostiene affatto che la sintomatologia radicolare sarebbe apparsa senza latenza).

 

                                         Questo Tribunale non ignora che altri medici, in primo luogo il neurologo dott. __________ (cfr. doc. 98, p. 8: “La sintomatologia dolorosa locale lombare e quella irradiante nella gamba sinistra hanno avuto inizio immediato post-traumatico.” e p. 11: “Sì, i sintomi legati alla diagnosi dopo il trauma sono stati immediati: …”), hanno sostenuto il contrario.

                                         Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014).

                                         In ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, questa Corte ritiene dunque che ai rapporti allestiti dagli specialisti che sono stati consultati in un secondo tempo, debba essere attribuita una forza probatoria minore rispetto a quanto refertato dal dott. __________ nella cartella clinica del suo paziente.

 

                                         Che i tipici disturbi legati all’ernia discale sarebbero insorti immediatamente dopo il sinistro, non è stato sostenuto nemmeno dall’assicurato, a margine della sua audizione dell’8 luglio 2015. Dalle sue dichiarazioni, verbalizzate in un rapporto da lui sottoscritto in segno di approvazione, risulta in effetti che, subito dopo la caduta, egli “… aveva dolori e lividi diffusi, che poi sono passati, mentre il dolore alla schiena è rimasto. Inizialmente riferisce che il dolore era diffuso e importante, dopo circa 25 giorni con antinfiammatori (voltaren Retard) il dolore grosso è scomparso, e si è allora reso conto del dolore che dalla zona lombare gli scende fino al ginocchio.” (doc. 41, p. 1).

 

                                         Sempre in questo contesto, è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, il Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha affermato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

 

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del redattore)

 

                                         Dalle carte processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano realizzate nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione medica ha avuto luogo il giorno successivo all’infortunio (17 marzo 2015 – cfr. doc. 1 e doc. 15).

 

                                         Alla luce di tutto quanto precede, occorre dunque concludere che la condizione dell’apparizione immediata della tipica sintomatologia non è adempiuta (trattandosi di condizioni cumulative, può rimanere aperta la questione di sapere se le restanti due, segnatamente quella dell’adeguatezza del trauma subito, siano o meno soddisfatte), di modo che l’infortunio occorso al ricorrente nel mese di marzo 2015, non può essere considerato responsabile né di aver causato (in senso stretto) le lesioni discali che gli sono state diagnosticate nel prosieguo, né, in ossequio alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., di aver provocato un peggioramento duraturo dello stato patologico preesistente.

 

                             2.10.   Questa Corte constata che l’amministrazione ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 dicembre 2015, dunque per oltre nove mesi, data a partire dalla quale ha dichiarato raggiunto lo status quo sine vel ante. Ciò significa che essa ha pure ammesso che l’evento traumatico del 16 marzo 2015 ha aggravato (temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide lombare (in questo senso, cfr. il rapporto 17 maggio 2016 del dott. __________ – doc. 122, p. 4: “Confermo quindi la valutazione del dott. med. __________ nel senso che l’infortunio del 16.03.2015 possa avere temporaneamente peggiorato uno stato morboso pre-esistente anche se silente …”; si veda tuttavia quanto è stato sostenuto nella decisione su opposizione impugnata – doc. 123, p. 6: “Questo [ossia che i disturbi tipici sarebbero insorti a distanza di 25 giorni dal sinistro, ndr.] significa che può essere negato l’effetto scatenante della caduta.”).

 

                                         Tutto ben considerato, il TCA non ha motivo per censurare l’agire dell’assicuratore resistente, ritenuto che esso ha corrisposto le proprie prestazioni per un periodo conforme alla giurisprudenza federale (cfr. il consid. 2.7.).

 

                                         In simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti