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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione incidentale del 7 luglio 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 dicembre 2013, RI 1, nata nel 1955, alle dipendenze di __________ in qualità di badante e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è stata investita da un’autovettura e ha riportato, secondo il rapporto 30 dicembre 2013 della Clinica di __________, un trauma cranico con ferita lacero-contusa occipitale, fratture a livello del naso, del radio distale destro, dell’articolazione sacroiliaca destra, del ramo ileopubico e ischiopubico, nonché un’ustione di 2° grado al gluteo sinistro (cfr. doc. 3).
Il 5 dicembre 2013, ella è stata sottoposta a interventi chirurgici di riduzione delle fratture.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali si evince che, nel corso della procedura amministrativa, l’assicurata è stata oggetto di diverse valutazioni peritali.
Per quanto qui d’interesse, in data 15 aprile 2014, ella è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, su incarico dalla __________ (assicuratore RC del responsabile) (doc. 44.1).
Le condizioni di salute di RI 1 sono state di nuovo valutate dal dott. __________ il 23 ottobre 2014, sempre su incarico dell’assicuratore RC (cfr. doc. 90.1).
A fronte delle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 93), il dott. __________ si è confermato nelle proprie conclusioni (stato di salute infortunistico stabilizzato, piena capacità lavorativa nelle attività lavorative abituali dell’assicurata e IMI del 12.5%) con complemento del 5 febbraio 2015 (cfr. doc. 97.1).
Il 20 marzo 2015 il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha elaborato un rapporto peritale per conto dell’assicurata (cfr. doc. 103.1).
Il dott. __________ è stato chiamato a pronunciarsi sulle risultanze della perizia di parte del dott. __________. Con complemento del 28 maggio 2015, egli si è nuovamente riconfermato nelle conclusioni contenute nel suo referto 23 ottobre 2014 (cfr. doc. 105.1).
Con referto datato 3 dicembre 2015, i dottori __________ e __________, rispettivamente viceprimario e capoclinica presso il Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, hanno sostenuto che il danno al polso destro impedisce all’assicurata di riprendere l’esercizio al 100% del suo precedente lavoro, mentre ella sarebbe in grado di “… eseguire tutte quelle attività professionali che non comportano un utilizzo costante e regolare del membro superiore di destra, soprattutto dell’avambraccio e del polso di destra e che non comporta portare pesi o eseguire dei movimenti contro resistenza.” (doc. 129.1, p. 3).
Infine, agli atti figura pure la perizia allestita dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, su mandato dell’Ufficio AI, il quale - tenuto conto di “dolori con limitazione funzionale al polso dx in presenza di alterazioni degenerative in stato dopo frattura intra-articolare del radio distale dx lo 03.12.’13, trattato con osteosintesi e ablazione del materiale di osteosintesi il 27.06.’14” e di una “lombo-sacralgia dx in stato dopo frattura dell’articolazione sacro-iliaca dx e ramo ischio-pubico dx con coinvolgimento acetabolare.” - ha segnatamente dichiarato l’assicurata abile in misura del 50% nella sua abituale professione e in misura dell’80% in attività sostitutive adeguate (doc. 156.2).
1.3. In data 21 giugno 2016, la CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1 l’intenzione di sottoporre l’assicurata a una perizia secondo l’art. 44 LPGA presso il dott. __________, affinché si esprimesse sull’esigibilità lavorativa, tenuto conto delle valutazioni agli atti dei dottori __________, __________ e __________ (cfr. doc. 170).
Con scritto del 24 giugno 2016, il patrocinatore di RI 1 ha ricusato il dott. __________, in quanto “… è intervenuto nella fattispecie in qualità di medico consulente e per conto di __________, che è l’assicuratore RC di chi ha causato l’incidente (…). Non si tratta quindi di un medico che possa essere definito imparziale. Senza contare il fatto che il dr. __________ sarebbe chiamato a valutare il proprio precedente (e contestato) operato che ha svolto per __________.”.
Egli ha pure chiesto che i quesiti peritali venissero modificati (cfr. doc. 174).
In data 27 giugno 2016, l’avv. RA 1 ha in particolare proposto che il mandato peritale venga assegnato al dott. __________ (doc. 177).
1.4. Con decisione incidentale del 7 luglio 2016, la CO 1 ha confermato l’incarico peritale al dott. __________, chiamato a stabilire – alla luce “… della documentazione medica e radiologica raccolta posteriormente alla sua perizia del 23.10.2014 (doc. 90.1), in particolar modo del rapporto dei Dottori __________ e __________ del 03.12.2015 (doc. 127.2) e del rapporto del Dr. __________ del 22.09.2015 (doc. 156.2) …” -, “… la capacità lavorativa dell’assicurata in un’attività leggera adeguata, a partire dal 1 novembre 2014, tenendo conto: - delle sole lesioni organiche al polso destro e al bacino (…) – delle lesioni organiche al polso destro e al bacino, nonché della cervicobrachialgia sinistra (…) Al perito va ricordato che la valutazione della capacità lavorativa deve fare astrazione dall’età avanzata dell’assicurata e che fa stato invece la capacità lavorativa di un’assicurata di mezza età (circa 40 anni) che presenta gli stessi postumi infortunistici.” (doc. 181).
1.5. Con tempestivo ricorso del 25 luglio 2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione incidentale impugnata venga riformata nel senso che “a) È ordinato un complemento di perizia medica a cura del dr. __________ (o, in via subordinata, da altro medico, previa decisione formale di nomina). b) Il perito dovrà rispondere al seguente quesito complementare: Dopo avere nuovamente esaminato l’assicurata, e dopo avere preso visione dei rapporti medici del dr. __________ (20.3.2015), del dr. __________ e __________ (3.12.2015), del dr. __________ (22.09.2015 e del dr. __________ – oltre che della documentazione medica e radiologica, dica il perito quali sono state le conseguenze (fisiche) dell’incidente del 3.12.2013. Per le sole conseguenze (fisiche) dell’incidente del 3.12.2013, esiste una incapacità lavorativa della signora RI 1 nella sua precedente attività ed in attività più leggere? In caso positivo, in quali percentuali, a partire dal 3.12.2013?”
A sostegno della propria domanda di ricusa del perito, l’insorgente ha in particolare fatto valere quanto segue:
" (…).
Il dr. __________ era stato a suo tempo incaricato di allestire una perizia non dall’assicuratore LAINF, ma, in quanto perito di parte, dall’assicuratore responsabilità civile – RC (e quindi dalla parte avversa in senso civilistico). Oggettivamente non si tratta quindi di un medico che possa essere definito imparziale. Si tratta di un periti di __________ (parte avversa in ambito RC, che quindi propone le proprie tesi in ambito privato) le cui conclusioni sono poi state fatte proprie (con riserva del successivo punto c) dall’assicuratore LAINF.
(…).
Se è vero che a suo tempo non era stata presentata ricusa contro il dr. __________ è solo per il fatto che, da un lato, in ambito di assicurazione RC, l’istituto della ricusa non è dato (e del resto la parte avversa, in ambito RC, può di principio incaricare chi vuole come perito di parte, senza fra l’altro che nemmeno sia obbligata e chiedere il parere della controparte, la quale potrà eventualmente fare capo ad altro esperto), dall’altro, che, a quel momento, non esistevano comunque motivi di ricusa (che sono invece nati al momento in cui l’assicuratore LAINF ha giustamente, deciso di procedere ad un complemento peritale). (…).
(…).
Il fatto che le conclusioni del dr. __________ non siano mai state accettate è dimostrato dal fatto che la signora RI 1 si era rivolta al dr. __________; fra l’altro, la stessa CO 1 aveva accettato, almeno in parte, le conclusioni del dr. __________ (e quindi non accettando le conclusioni del dr. __________), soprattutto in ambito IMI.
(…).
La perizia del dr. __________ in ambito di AI ha portato nuovi elementi oggettivi, tant’è che lo stesso assicuratore LAINF, sulla base della perizia __________, ha indicato la necessità di un complemento peritale (ciò che la qui ricorrente non contesta né ha mai contestato). Orbene non si ritiene però che il perito, a questo punto, possa essere il dr. __________, del quale di fatto il dr. __________ ne sconfessa le conclusioni. Il dr. __________ (oltretutto medico fiduciario dell’assicuratore RC) in effetti farebbe il perito … di sé stesso, e sarebbe chiamato a valutare il proprio precedente (e contestato) operato che ha svolto per __________.” (doc. I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Il cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
L’art. 44 LPGA stabilisce che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
2.2. Nella DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza inerente la disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per l’invalidità (SAM) e ha stabilito che tale atto debba rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione incidentale impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni, rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. L’Alta Corte ha inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in caso di disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.
Questi principi si applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V 317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2).
Le decisioni incidentali riguardanti, segnatamente, misure di accertamento, non sono soggette a opposizione e sono impugnabili direttamente dinanzi al TCA (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 p. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 p. 660 e ad art. 60 n. 4 p. 749, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Secondo la DTF 137 V 210, l’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi materiali, quali, ad esempio, la censura secondo cui la perizia rappresenterebbe una “seconda opinione” superflua, contro la forma o l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) oppure contro l’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale) (cfr. DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, 138 V 271 consid. 1.1).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che le decisioni incidentali giudiziarie, che statuiscono su decisioni riguardanti la disposizione di perizie mediche, sono impugnabili autonomamente dinanzi al Tribunale federale soltanto se é stata esaminata la ricusa formale di un perito (DTF 138 V 271). Con ciò si devono intendere dei motivi di ricusa legati alla persona, ovvero quelli che sono suscettibili di generare dubbi circa l’imparzialità del perito designato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.2). Per contro, il TF non entra nel merito di ricorsi medianti i quali vengono sollevate delle obiezioni materiali contro la perizia in quanto tale (DTF 138 V 271 consid. 1.1).
Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, la Massima Istanza ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.
2.3. Secondo la giurisprudenza, la ricusa di un perito giudiziario si esamina alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost che garantisce lo svolgimento di un processo equo (cfr. DTF 125 II 541 consid. 4a). Questa disposizione assicura una protezione equivalente a quella dell’art. 30 cpv. 1 Cost, trattandosi delle esigenze d’imparzialità e d’indipendenza richieste dal perito (DTF 127 I 196 consid. 2b).
Le parti hanno il diritto di esigere la ricusa di un perito la cui situazione o il cui comportamento sono suscettibili di far sorgere dubbi circa la sua imparzialità. Questa garanzia mira segnatamente a evitare che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare il giudizio a favore oppure a scapito di una delle parti. Essa non impone la ricusa soltanto qualora una prevenzione effettiva sia stata dimostrata, siccome uno stato interiore dell’esperto non può essere provato. È sufficiente che le circostanze forniscano l’apparenza della prevenzione e facciano dubitare un’attività parziale. Possono essere prese in considerazione soltanto delle circostanze constatate oggettivamente; le impressioni individuali di una delle parti non sono decisive (DTF 134 I 20 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
In una sentenza U 220/99 del 26 settembre 2000, che ha confermato la pronunzia di questa Corte, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che non costituiva motivo di ricusa il fatto che il perito giudiziario svolgesse la propria attività presso un istituto ospedaliero dove praticava pure il medico che tempo prima aveva eseguito sull'assicurata l’intervento chirurgico oggetto della lite. Preso atto che le censure della ricorrente si riducevano “… al timore che il rapporto di collegialità tra medici che operano nello stesso istituto ospedaliero e nella stessa specializzazione, ancorché uno internamente alla struttura quale primario (…) e l’altro come libero professionista esterno (il perito), costituisce motivo di ricusa”, la Corte federale ha concluso che “… siffatta argomentazione, priva di seri riscontri oggettivi, si fonda su elementi soggettivi inidonei a suscitare dubbi, anche dal profilo della semplice apparenza, sull’imparzialità e sull’indipendenza del perito (…), se così non fosse, sarebbe del tutto agevole escludere un perito non gradito e sceglierne un altro, semplicemente facendo capo ad argomentazione speciosa, …”.
In un’altra sentenza U 183/01 dell'8 ottobre 2002, il TFA ha esaminato la questione di sapere se deve essere giudicato parziale il perito giudiziario che è primario di un istituto di cura presso il quale l'assicurato era stato degente nel passato.
La Corte federale ha negato che ciò potesse essere il caso, posto che il trattamento stazionario in discussione era avvenuto sotto la responsabilità del Capo-clinica e del medico assistente. È stata parimenti considerata irrilevante la circostanza che l’esperto giudiziario, nella sua qualità di primario, in occasione di una prima consultazione, avesse disposto una riabilitazione stazionaria presso la sua clinica.
In una successiva sentenza 8C_1058/2010 del 1° giugno 2011, il Tribunale federale ha pure respinto una domanda di ricusa del perito giudiziario fondata sulla circostanza che quest’ultimo condivideva la stessa specializzazione (psichiatria) e faceva parte della stessa équipe del medico che alcuni anni prima aveva elaborato una perizia per conto dell’assicuratore convenuto, di modo che non vi sarebbe stata alcuna garanzia quanto all’imparzialità dell’esperto incaricato dal tribunale.
Per l’Alta Corte, in quella fattispecie, non esistevano in effetti circostanze oggettive sufficienti per creare l’apparenza di prevenzione, precisato inoltre che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato che la sola circostanza che un perito lavori per lo stesso istituto o laboratorio di un collega, il cui parere stava alla base di un atto d’accusa, non basta per dubitare che egli sia in grado di agire con neutralità.
Sempre secondo il TF, da un esperto giudiziario ci si può attendere che proceda a un esame oggettivo della situazione medica del peritando, senza essere influenzato dalle conclusioni precedenti di un collega, e ciò anche se quest’ultimo é attivo nello stesso istituto.
Infine, in una sentenza 8C_448/2015 del 17 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 27, p. 89 s., il Tribunale federale ha ammesso l’oggettiva parzialità di un esperto esterno all’assicurazione, il quale aveva espresso nel suo rapporto considerazioni di natura giuridica, che l’Alta Corte ha giudicato come indizi a favore del fatto che il perito aveva travalicato le proprie competenze e creanti l’apparenza che egli non conoscesse i limiti del proprio mandato. Oltre a ciò, l’esperto era partito da errate circostanze e le relative sue osservazioni erano state considerate discutibili e tendenziose, in ogni caso non oggettive e inopportune. Infine, il perito non aveva richiamato tutti i documenti medici necessari all’elaborazione del suo referto.
2.4. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore LAINF resistente intende conferire un mandato peritale, sulla base dell’art. 44 LPGA, al chirurgo ortopedico dott. __________, essenzialmente per chiarire la questione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. 170 e doc. 181).
La ricorrente si è opposta alla scelta fatta dall’amministrazione, facendo valere che l’esperto incaricato non può essere ritenuto imparziale, posto che, nel passato, aveva già periziato l’assicurata per conto dell’assicuratore RC (cfr. doc. I).
Secondo la giurisprudenza, il fatto che un esperto abbia già avuto modo nel passato di esaminare un assicurato e che abbia formulato delle conclusioni che non andavano nel senso auspicato da quest’ultimo, non esclude a priori che egli possa essere ulteriormente incaricato quale perito (cfr. DTF 132 V 93 consid. 7.2.2 e i riferimenti ivi indicati).
Quale criterio determinante per giudicare in un caso di specie tale questione, il Tribunale federale ritiene che occorra in generale che, nonostante il fatto che l’esperto sia già intervenuto in precedenza, la procedura appaia “aperta” per quanto concerne la fattispecie concreta e i problemi giuridici da decidere e che non susciti l’apparenza della prevenzione. Ci si deve perciò chiedere se l’esito della perizia continui ad apparire “aperto” e non predeterminato. Ciò é ad esempio il caso se l’esperto è chiamato a rispondere ad altri quesiti oppure soltanto a chiarire, spiegare o completare la sua prima perizia, ma non quando egli deve verificare oppure oggettivamente controllare la fondatezza della sua precedente perizia (cfr. SVR 2009 IV Nr. 16 p. 41 ss. e riferimenti ivi menzionati).
Quest’ultima sentenza riguardava un caso nel quale, a seguito di una sentenza federale di rinvio, l’Ufficio AI aveva incaricato lo stesso perito che aveva precedentemente elaborato la perizia psichiatrica (su cui l’amministrazione aveva fondato la propria decisione di negare il diritto alla rendita). Il Tribunale federale ha constatato che compito dell’esperto era principalmente quello di rielaborare la sua prima perizia, tenuto conto delle lacune accertate in sede giudiziaria e di confrontarsi in maniera più approfondita con altri rapporti medici. In effetti, nella sua precedente perizia figuravano delle questioni non affrontate, che non avevano potuto essere esaminate dal tribunale e che dovevano perciò essere sottoposte al precedente perito. L’Alta Corte ha peraltro precisato che nel rispondere ai quesiti sottopostigli, il perito godeva di un ampio margine d’interpretazione, ciò che parlava a favore del fatto che la perizia era da considerare ancora “aperta” (cfr. il consid. 7.2; per un altro caso in cui il TF ha ammesso l’esistenza di un esito ancora “aperto” a proposito di una perizia affidata a un esperto già intervenuto in precedenza, si veda la SVR 2013 IV Nr. 30 p. 87 ss.).
Nel caso concreto, dalla documentazione all’inserto risulta che, interpellato dalla __________, con referto datato 23 ottobre 2014, il dott. __________ ha segnatamente dichiarato RI 1 in grado di riprendere la sua precedente attività lavorativa in misura completa a decorrere dal mese di settembre 2014 (cfr. doc. 90.1, p. 7).
Nel prosieguo, chiamato sempre dall’assicuratore RC a prendere posizione sulle obiezioni sollevate nel frattempo dal patrocinatore dell’assicurata, con rapporto del 5 febbraio 2015, lo specialista in questione ha ribadito che, a suo avviso, “…, in presenza di solo minimo residuo deficit funzionale e disturbo algico al polso destro, e in base all’esame obbiettivo, la ripresa dell’attività lavorativa a distanza di più di un anno e mezzo è esigibile in misura completa.” (doc. 97.1, p. 3).
Infine, il dott. __________ è pervenuto a questa stessa conclusione nel suo rapporto del 28 maggio 2015, allorquando si è pronunciato sulle considerazioni contenute nella perizia di parte elaborata dal dott. __________ il 10 marzo 2015 (cfr. doc. 105.1, p. 2: “Per le sole conseguenze infortunistiche la paziente è da ritenere di nuovo abile al lavoro in misura completa dal 01 settembre 2014.”).
Alla luce di quanto precede, è quindi evidente che il dott. __________ sarebbe chiamato a pronunciarsi su una questione sulla quale ha già più volte preso posizione in passato, segnatamente allorquando è stato incaricato dall’assicuratore RC di confrontarsi con le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 e con la valutazione del dott. __________. È vero che, nei suoi precedenti referti, egli non si è esplicitamente espresso a proposito della capacità in attività lavorative sostitutive (esigibilità lavorativa), ma ciò soltanto perché, a suo avviso, l’assicurata va considerata completamente abile nella sua abituale professione (di modo che, se ciò si rivelasse corretto, sarrebbe in effetti superfluo fare riferimento al mercato generale del lavoro).
In siffatte condizioni, questa Corte ritiene pertanto che, nel caso in cui venisse affidata al dott. __________, l’esito della sua nuova perizia apparirebbe predeterminato ai sensi della giurisprudenza federale citata in precedenza, di modo che sono dati i presupposti per concludere alla fondatezza della domanda di ricusa presentata nei suoi confronti.
L’istituto assicuratore non può peraltro essere seguito allorquando rimprovera all’assicurata di non aver fatto valere alcun motivo di ricusa, né formale né materiale, nei confronti del dott. __________, al momento in cui quest’ultimo era stato incaricato dall’assicuratore RC (cfr. doc. 181, p. 7).
Su questo punto, il TCA condivide quanto fatto valere in proposito dall’insorgente, e meglio che “…, a quel momento, non esistevano comunque motivi di ricusa (che sono invece nati al momento in cui l’assicuratore LAINF ha, giustamente, deciso di procedere ad un complemento peritale).” (doc. I, p. 4).
In esito a tutto quanto precede, la decisione incidentale impugnata deve essere annullata, nella misura in cui la CO 1 ha assegnato il mandato peritale al dott. __________.
La nomina del nuovo perito compete all’amministrazione e non al Tribunale.
2.5. Con la propria impugnativa, RI 1 censura pure la formulazione del quesito peritale proposto dall’amministrazione, in particolare nella misura in cui all’esperto viene chiesto di fare astrazione dall’età avanzata dell’assicurata e di considerare invece la situazione di una persona di mezza età che presenta lo stesso danno alla salute (cfr. doc. I, p. 6).
Preliminarmente, occorre osservare che, nel contesto del rafforzamento dei diritti di partecipazione della persona assicurata in caso di allestimento di perizie, alla medesima è stato riconosciuto il diritto di esprimersi sui quesiti peritali formulati dall’amministrazione (cfr. DTF 138 V 318 consid. 6.1, 137 V 210 consid. 3.4.2.9). Ciò vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 138 V 281).
Dalla decisione incidentale impugnata risulta che l’amministrazione giustifica la propria posizione, facendo valere che, in ambito LAINF, non si può prescindere “… dal chiedere al perito di fare astrazione dall’età avanzata dell’assicurata (nata nel 1955) nella sua valutazione della capacità lavorativa residua, affinché il reddito da invalido possa quindi essere fissato in ossequio a quanto previsto dall’art. 28 cpv. 4 OAINF.” (doc. 181, p. 8).
La questione che si pone è dunque quella di sapere se l’art. 28 cpv. 4 OAINF implichi che il perito, chiamato a valutare dal profilo medico la capacità lavorativa residua (valutazione a cui l’amministrazione farà capo per stabilire il grado dell’invalidità e, quindi, il diritto alla rendita), debba fare astrazione da eventuali alterazioni fisiologiche legate all’età della persona assicurata, oppure no.
Chiamato a pronunciarsi al riguardo, questo Tribunale rileva che, secondo l’opinione di Peter Omlin, ciò non è il caso.
In effetti, a suo avviso, su questo aspetto, la versione francese (“une atteinte de même gravité”) e quella italiana (“un danno alla salute della stessa gravità”) dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (“bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung”), sono più chiare rispetto alla versione tedesca. Di conseguenza, occorre partire da un danno alla salute della stessa gravità (“gleicher Schwere”), ovvero dal danno alla salute effettivamente insorto nel caso concreto dell’assicurato di età avanzata. Una diversa soluzione non sarebbe compatibile con l’art. 36 cpv. 2 LAINF in quanto, secondo questa disposizione, anche fattori morbosi fanno parte, a determinate condizioni, del danno alla salute (si veda la seconda frase del succitato articolo: “Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno”). A fortiori, alterazioni degenerative normalmente legate all’età, suscettibili d’influenzare negativamente i postumi residuali dell’infortunio, vanno considerate (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 257).
In base a tale opinione dottrinale, che il TCA condivide, nel caso di specie, il perito incaricato dall’amministrazione dovrà pertanto valutare la capacità lavorativa residua considerando il danno alla salute effettivamente insorto nel caso concreto della ricorrente.
D’altro canto, constatato che agli atti figurano rapporti medici contrastanti in merito alla questione di sapere se la cervico-brachialgia a sinistra è o meno imputabile all’evento traumatico del dicembre 2013 (cfr., segnatamente, doc. 103, p. 22 e doc. 105.1, p. 3 s.), anziché chiedere all’esperto di valutare l’esigibilità lavorativa con e senza la patologia appena menzionata (cfr. doc. 181, p. 9), appare più corretto che, preliminarmente, egli definisca il danno alla salute infortunistico.
Infine, la RA 1 ha riconosciuto il diritto all’indennità giornaliera sino al 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 100). È quindi corretto che all’esperto venga chiesto di pronunciarsi soltanto sul periodo successivo.
In conclusione, l’istituto resistente dovrà riformulare i quesiti da sottoporre al perito da esso designato, e ciò tenuto conto delle indicazioni appena esposte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione incidentale impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché incarichi un nuovo perito, il quale sarà poi chiamato a rispondere a quesiti formulati tenendo conto delle indicazioni esposte al consid. 2.5.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti