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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 agosto 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 marzo 2016, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 19 marzo 2016, salendo le scale era scivolato e aveva riportato “uno strappo e contusione alla schiena e alla spalla e una torsione e slogatura al ginocchio destro.” (doc. 1).
La RMN del ginocchio destro eseguita nel mese di aprile 2016 ha segnatamente evidenziato la presenza di una rottura verticale della parte intermedia del menisco mediale (cfr. doc. 7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 giugno 2016, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne il danno al ginocchio destro, ritenendo che esso non sia stato causato né da un infortunio ai sensi di legge né da un evento parificabile a infortunio. Per contro, la CO 1 ha ammesso la propria responsabilità per i disturbi interessanti la schiena e la spalla destra, versando indennità giornaliere del 100% per una settimana e del 50% per un’ulteriore settimana (cfr. doc. 12).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 13), in data 26 luglio 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 15).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 agosto 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata ad “… accettare integralmente il caso d’infortunio del 19 marzo 2016 per tutta la durata dell’incapacità lavorativa dell’infortunato con il pagamento della perdita di guadagno e delle cure mediche”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
La dinamica descritta non è come vuol far credere l’assicurazione, che dichiara nella decisione dell’8 giugno 2016, che l’evento infortunistico non è eccezionale ma rientra nella quotidianità e quindi non parificabile ai postumi d’infortunio.
Salire le scale è sì un atto normale della vita ma la rottura verticale del menisco non può essere causata salendo normalmente le scale ma richiede una torsione del ginocchio e a causa di ciò ho perso l’equilibrio cadendo rovinosamente non avendo potuto prevedere l’accaduto.
Cadendo dalla scala ho battuto la schiena e la spalla con disturbi muscolari e dolori frequenti che precedentemente non ho mai conosciuto e il fatto come sostiene l’assicurazione che vi sono delle precedenti problematiche degenerative, normali per l’età, non inficia assolutamente il danno da infortunio.
Quindi in prima battuta, l’8 giugno 2016 CO 1 sostiene semplicemente che il danno da contusione per caduta è riconosciuto parzialmente come infortunio, mentre il danno al ginocchio non è riconosciuto in quanto non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario, poi in seconda battuta il 26 luglio 2016 cambia versione sostenendo che vi erano, per schiena e spalla dei precedenti degenerativi e che la lesione al menisco del ginocchio destro non è sufficientemente provata per il nesso di causalità.
Si presuppone comunque che nel caso di una caduta una persona non possa verificare tutti i dettagli precisi e temporanei e in più magari fornire la prova della caduta e magari anche i testimoni.” (doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA dovrà esaminare se - tenuto conto dei soli disturbi localizzati alla schiena e alla spalla destra - l’assicurato poteva essere dichiarato abile al lavoro in misura del 50% trascorsa una settimana dopo l’evento infortunistico e totalmente abile a far tempo dal 2 aprile 2016.
2.2. Danno al ginocchio destro a carico della CO 1?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.2.2. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.2.4. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
2.2.5. Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi al ginocchio destro – secondo il referto della RMN del 19 aprile 2016, si è trattato di una rottura della parte intermedia del menisco mediale (cfr. doc. 7) – per il motivo che quanto accaduto nella prima fase del sinistro in questione, non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 12, p. 2: “Nella fattispecie, per quanto riguarda la rotazione con conseguente cedimento del ginocchio, non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario che abbia avuto un influsso dannoso sul suo corpo, … (…). Nel suo caso non è stata diagnosticata una lesione parificabile secondo l’art. 9 OAINF. Inoltre, una rotazione salendo le scale, come da lei descritto, rappresenta un atto ordinario della vita che non adempie ai prerequisiti per un evento parificabile a infortunio.”).
L’insorgente contesta la posizione assunta dall’amministrazione.
2.2.6. Nel caso di specie, dall’annuncio d’infortunio del 21 marzo 2016 risulta la seguente dinamica del sinistro del 19 marzo 2016:
" (…).
Salendo le scale scivolava cadendo procurandosi uno strappo e contusione alla schiena e alla spalla e una torsione e slogatura al ginocchio destro.” (doc. 1)
Invitato dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti, l’insorgente ha dichiarato che stava “… salendo la scala interna nella casa di mia figlia quando girandomi probabilmente il ginocchio dx ha subito una rotazione innaturale che ha fatto cedere il ginocchio dx e sono caduto all’indietro battendo sul pavimento spalla e schiena (dal 2° scalino).”. D’altro canto, egli ha indicato che si è trattato di un’attività per lui abituale, svoltasi in condizioni di normalità. Infine, alla domanda se fosse successo qualcosa di particolare (scivolare, cadere, sbattere, ecc.), l’assicurato ha risposto affermativamente, precisando “cedimento del ginocchio e conseguente caduta” (cfr. doc. 5).
Da quanto precede si evince chiaramente che i disturbi al ginocchio destro sono insorti in una prima fase, ovvero allorquando l’insorgente, girandosi mentre stava salendo la scala, ha avvertito un movimento innaturale di torsione che ha finalmente provocato il cedimento dell’articolazione. In una seconda fase, RI 1 ha invece perso l’equilibrio, è caduto all’indietro e ha battuto a terra la spalla destra e la schiena.
Fatta questa premessa e interessandosi a quanto accaduto nella prima fase del sinistro, il TCA osserva che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: i disturbi al ginocchio destro si sono, infatti, manifestati senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.2.3. e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.).
In esito alle considerazioni che precedono, si deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.2.7. Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.
Sebbene la diagnosi del danno alla salute lamentato dal ricorrente rientri nell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (lacerazioni meniscali - art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF), ciò non basta per ammettere l’obbligo a prestazioni della CO 1. In effetti, sarebbe ancora necessario che all’origine del danno alla salute vi fosse stato un evento assimilabile ad infortunio.
Ora, il TCA ritiene che il semplice fatto di girarsi, quindi di ruotare il corpo, mentre si sta salendo una scala, non costituisce un fattore lesivo esterno ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (in questo senso, cfr. la STF 8C_22/2010 del 28 settembre 2010, riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione meniscale al ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una brocca d’acqua in cucina e la STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 consid. 2.10, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un falegname che, trasportando un armadio a muro unitamente a un collega, in un tratto ad angolo retto della scala, nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, aveva avvertito il ginocchio cedere con una fitta di dolore; si veda pure la STCA 35.2015.121 del 16 agosto 2016 consid. 2.2.5., cresciuta in giudicato).
È vero che, in una sentenza U 5/02 del 21 ottobre 2002, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ammesso l’intervento di un fattore esterno, nel caso di un’assicurata che, mentre stava cucinando, si era voltata bruscamente per prendere qualcosa dal frigorifero e aveva così riportato una lacerazione del menisco. È però altrettanto vero che, successivamente, l’Alta Corte ha precisato che, sebbene si fosse trattato di un gesto ordinario della vita, in quella fattispecie era intervenuto un elemento esterno sotto forma di “bruschezza” (“Brüskheit”), che aveva finalmente comportato l’incontrollabilità del gesto (cfr. STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3).
Ora, nel caso sub judice, dalla descrizione dell’accaduto non risulta che nel movimento di rotazione del corpo, sarebbe intervenuto un elemento esterno, così come definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è trattato in effetti di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di gesto brusco, forzato o violento). Per quanto concerne il riferito movimento di “rotazione innaturale” del ginocchio - diversamente dal caso di cui alla succitata STFA U 5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto stesso (il voltarsi bruscamente) – nella presente fattispecie la torsione del ginocchio appare piuttosto come la conseguenza di un gesto insignificante (il girarsi) e, come tale, non giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di pericolo accresciuto.
Per quanto riguarda il danno al ginocchio destro, un obbligo a prestazioni non può dunque essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Pertanto, qui di seguito, dovrà essere esaminato se l’istituto convenuto era legittimato a dichiarare il ricorrente abile al lavoro in misura del 50% trascorsa una settimana dopo il sinistro e in misura completa dal 2 aprile 2016, e ciò a dipendenza dei soli disturbi alla schiena e alla spalla destra.
Al riguardo, il TCA prende atto del fatto che, secondo la CO 1, trattandosi della seconda fase del sinistro (perdita dell’equilibrio, caduta e urto a terra di schiena e spalla destra), “… il concetto d’infortunio secondo l’art. 4 LPGA risulta soddisfatto, …” (doc. 12, p. 2).
2.3. Capacità lavorativa del 50% dal 25 marzo 2016 e del 100% dal 2 aprile 2016?
2.3.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.2. Dalle carte processuali risulta che la decisione dell’amministrazione di dichiarare il ricorrente abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura completa dal 2 aprile 2016, è fondata sul parere espresso dal proprio consulente medico (cfr. doc. 12, p. 2: “In base alla valutazione del nostro medico consulente, …”).
In effetti, fondandosi sulla sola documentazione a sua disposizione, con nota datata 18 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo aver diagnosticato una contusione della spalla e della schiena senza danni strutturali di natura traumatica agli esami radiologici, ha indicato le seguenti percentuali d’incapacità lavorativa: “1 settimana al 100% e una settimana al 50%” (cfr. doc. 10).
Da parte sua, il medico curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha invece certificato un’inabilità lavorativa del 100% sino al 15 maggio 2016 e del 50% sino al 12 giugno 2016 (cfr. doc. 11). Con rapporto del 13 maggio 2016, egli ha attestato la persistenza di “… forti dolori alla colonna cervicale e dorso-lombare con irradiazione agli arti inferiori e dolori al ginocchio destro.” (doc. 9).
2.3.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.4. Chiamata ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la laconica nota del dott. __________, elaborata in base a una scarna documentazione, non consenta di concludere con la necessaria tranquillità che, tenuto conto delle sequele infortunistiche interessanti la spalla destra e la schiena, RI 1 abbia effettivamente ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dal fiduciario.
L’assicuratore LAINF convenuto ha pertanto omesso di accertare in modo appropriato fatti giuridicamente rilevanti, violando in tal modo il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
2.3.5. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui, a dipendenza dei postumi infortunistici interessanti la schiena e la spalla destra, il ricorrente è stato dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura completa dal 2 aprile 2016, e il rinvio degli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché disponga un approfondimento peritale volto a determinare il grado di capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo dal 25 marzo 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui, a dipendenza dei postumi infortunistici interessanti la schiena e la spalla destra, il ricorrente è stato dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura completa dal 2 aprile 2016.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti