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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 agosto 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 giugno 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2010, RI 1, dipendente dell’agenzia di lavoro interinale __________ in qualità di falegname e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 22 luglio 2013, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% dal 1° giugno 2013 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (cfr. doc. 264 e doc. 269).
1.3. Con sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso dell’assicurato, nel senso che la decisione su opposizione impugnata è stata annullata nella misura in cui era stata assegnata una rendita d’invalidità del 20% e gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
1.4. Esperito l’accertamento ordinato dal TCA, con decisione formale del 12 maggio 2016, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità del 100%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 51'176 (cfr. doc. 399).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 407), in data 23 giugno 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 412).
1.5. Con tempestivo ricorso del 24 agosto 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’assicuratore convenuto affinché il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità venga determinato tenendo conto di un salario orario netto di fr. 39.90, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
La CO 1 correttamente osserva che “determinante ai fini della conversione è la durata normale dell’attività che può essere stabilita in funzione della precedente o della futura evoluzione dei rapporti di lavoro.
A mente del ricorrente andrebbe pertanto considerato il salario che la __________ ha versato a __________. Quello è il valore determinante in un’ottica futura.
Andrebbe in ogni caso preso come riferimento il minimo stabilito dalla CCL.” (doc. I, p. 2)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità assegnata all’insorgente.
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
2.3. Dalle carte processuali emerge che, al momento dell’infortunio, l’assicurato si trovava (dal 4 ottobre 2010) alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ in qualità di falegname, la quale lo aveva prestato alla ditta __________ di __________.
Dal contratto di fornitura di personale a prestito stipulato tra la __________ e la __________, si evince segnatamente che la tariffa oraria netta richiesta da quest’ultima era di fr. 39.90 (cfr. doc. 409, p. 1).
Il contratto di missione tra la __________ e RI 1 prevedeva invece un salario orario lordo di fr. 24.50 (fr. 20.05/ora quale salario base, più indennità giorni festivi, indennità ferie e quota tredicesima mensilità) (cfr. doc. 7, p. 3).
L’istituto assicuratore resistente ha quantificato il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, in applicazione dell’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF, posto che il rapporto di lavoro non era durato un anno intero (il ricorrente ha lavorato in Svizzera limitatamente al periodo 4 – 13 ottobre 2010). Concretamente, l’amministrazione ha moltiplicato il salario orario pagato dal datore di lavoro (fr. 20.05) per il numero di ore svolte in un anno secondo il Contratto collettivo di lavoro (2313), aggiungendo infine gli assegni familiari (fr. 200 x 2 x 12 mesi) (cfr. doc. 412, p. 3).
Il ricorrente contesta l’agire dell’CO 1 nella misura in cui pretende che venga preso in considerazione il salario orario pagato dalla ditta __________ alla __________ (fr. 39.90) oppure, perlomeno, quello minimo previsto dal CCL per un lavoratore qualificato (cfr. doc. I).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che uno dei principi cardine dell’assicurazione contro gli infortuni è il cosiddetto principio dell’equivalenza, secondo il quale per la determinazione del guadagno assicurato su cui calcolare le prestazioni in contanti, ci si deve fondare sui medesimi fattori che costituiscono la base per il calcolo dei premi. Questo principio trova il proprio riscontro a livello legislativo negli articoli 92 cpv. 1 LAINF e 115 cpv. 1 OAINF (cfr. STF U 540/06 dell’11 ottobre 2007 consid. 3.3; si veda pure A.P. Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, SZS 2010, p. 207).
Nel caso di specie, dal contratto di missione del 18 ottobre 2010 risulta che i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali (ma lo stesso vale per quelli dell’assicurazione contro gli infortuni professionali, posto che entrambi i premi sono fissati sulla medesima base – cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF), sono stati calcolati sul salario lordo di fr. 24.50/ora (cfr. doc. 7, p. 3).
Ora, in virtù del principio dell’equivalenza, l’amministrazione era legittimata a determinare il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, partendo dal salario lordo effettivamente percepito dal ricorrente presso la SWAG (fr. 24.50/ora), convertito poi in pieno salario annuo in applicazione della norma di cui all’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF.
Il TCA non può seguire l’insorgente allorquando sostiene che il guadagno assicurato andrebbe determinato in base al salario orario di fr. 39.90. In effetti, oltre a non essere compatibile con il principio dell’equivalenza, tale pretesa misconosce il fatto che l’importo appena indicato comprende anche il prezzo chiesto alla ditta utilizzatrice (la __________) per il servizio resole dall’agenzia di lavoro interinale.
D’altro canto, non incombeva all’assicuratore di verificare se la retribuzione riconosciuta a RI 1 dalla __________ (salario orario base di fr. 20.05), fosse o meno conforme ai salari minimi previsti dal CCL applicabile. Sarebbe semmai spettato all’assicurato medesimo convenire in giudizio il proprio datore di lavoro davanti al giudice civile (in tema di rapporti tra giudice civile e giudice delle assicurazioni sociali, si veda la STF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015).
In esito a quanto precede, l’agire dell’CO 1, il quale ha moltiplicato il salario orario base di fr. 20.05 per l’orario di lavoro annuale convenuto mediante contratto collettivo (2313 ore, già comprensive delle festività infrasettimanali, delle vacanze e della tredicesima mensilità) e al totale (fr. 46'375.65) ha aggiunto gli assegni familiari, non presta il fianco a critiche.
La decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti