Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.77

 

 

PC

Lugano

9 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 agosto 2016 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 20 ottobre 2015, RI 1, nata il __________, dipendente della __________, in qualità di "aiuto cucina", allorquando si trovava nella mensa aziendale della ditta __________ di __________, verso le 11.00, mentre "era vicino al lavello per il lavaggio dell'insalata, ha perso l'equilibrio sbattendo violentemente braccio e spalla sinistra", riportando "una contusione all'omero sin." (doc. 14, 15, 37 e 42; inf. no. __________)

L’Istituto assicuratore (in casu: CO 1; di seguito: CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Preso atto dei risultati della visita dell'11 gennaio 2016 eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito SIM (doc. 11), il 29 gennaio 2016 la CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione dall'11 gennaio 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il proprio medico di fiducia riteneva "che, in assenza di alterazioni strutturali documentate attribuibili all'infortunio del 20.10.2015, ai termini della verosimiglianza preponderante i suoi disturbi alla spalla sinistra non sono più in nesso di causalità con l'infortunio del 20.10.2015" e che l'assicurata avesse "raggiunto lo status quo sine al momento della visita dell'11.01.2016"; nella medesima occasione l'Istituto assicuratore ha informato RI 1 di essere "disposti, a esplicita richiesta entro 30 giorni, a comunicare la nostra presa di posizione con decisione formale suscettibile di ricorso"(doc. 6).

 

                               1.3.   Preso atto dello scritto del 31 gennaio 2016 con cui l'assicurata ha contestato le conclusioni a cui è giunto l'Istituto assicuratore, asserendo di non aver mai avuto problemi all'omero sinistro prima dell'infortunio in questione (doc. 5), come pure del referto del 12 febbraio 2016 dell'Artro-RM della spalla sinistra eseguita il medesimo giorno dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in radiologia, che ha posto la diagnosi di "rottura completa del tendine del sottoscapolare, del sovraspinato e dell'infraspinato con retrazione dei relativi monconi tendinei ed atrofia di III-V dei ventri muscolari" (doc. 10), la CO 1 - dopo aver raccolto agli atti anche la perizia medica del 18 marzo 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM (doc. 7) - con decisione formale del 27 aprile 2016, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dall'11 gennaio 2016, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, anche il secondo medico di fiducia consultato riteneva "non dato un nesso di causalità naturale preponderante tra l'accaduto del 20.10.2015 e quanto evidenziato in sede radiologica. Ciò principalmente per il fatto che le indagini radiologiche hanno documentato un importante stato degenerativo e il meccanismo dell'infortunio da lei descritto non è idoneo a causare le lesioni documentate tramite risonanza magnetica del 12.02.2016" (doc. 4).

                               1.4.   A seguito dell’opposizione interposta dall'assicurata (doc. 3), in data 9 agosto 2016 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua precedente decisione, sulla base delle già citate convergenti valutazioni mediche dell'11 gennaio e del 18 marzo  2016 dei propri medici consulenti, "non essendo stato provato, con il necessario grado probatorio della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità tra l'infortunio e le problematiche riscontrate alla spalla sinistra, essendo queste riconducibili ad uno stato degenerativo pregresso" (doc. 2).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2016, RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, ribadendo anche in questa sede che i disturbi di cui soffre sono comparsi a seguito dell'infortunio del 20 ottobre 2015 e contestando recisamente le conclusioni a cui sono giunti i medici fiduciari dell'Istituto assicuratore (doc. I e II)

 

                               1.6.   Nella risposta del 5 ottobre 2016 l'CO 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

 

                               1.7.   In data 5 ottobre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VIII).

 

                               1.8.   In data 7 ottobre 2016 il rappresentante dell'Istituto resistente ha comunicato al TCA di non aver ulteriori mezzi di prova da notificare (doc. IX).

                                         Il doc. IX è stato inviato alla ricorrente per conoscenza (doc. X).

 

                               1.9.   In data 10 ottobre 2016 la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto rilasciato il 12 febbraio 2016 dal dr.ssa med. __________ (allegato B; doc. 10). L'insorgente ha inoltre chiesto che venga "fatta una perizia da Medici Specialisti Neutrali all'assicurazione CO 1 onde stabilire cosa sia successo a causare la rottura dei tendini".

 

                             1.10.   In data 11 ottobre 2016 il TCA ha assegnato al patrocinatore dell'Istituto assicuratore un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XI (doc. XII).

 

                             1.11.   In data 14 ottobre 2016 il rappresentante dell'Istituto assicuratore si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa e si è opposto all'esperimento di una nuova perizia con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, puntualizzando inoltre che "il rapporto medico della Dr.ssa __________ allegato allo scritto della ricorrente è già stato preso in considerazione sia dai medici periti, che dall'assicurazione, in quanto già presente agli atti" (doc. XIII).

                                         Il doc. XIII è stato inviato al ricorrente per conoscenza (doc. XIV).

 

                             1.12.   In data 25 ottobre 2016 la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande come pure nella richiesta di esperimento di una perizia medica specialistica, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dall'11gennaio 2016 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 20 ottobre 2015.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dall'11 gennaio 2016, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla sinistra dell'assicurata, "non essendo stato provato, con il necessario grado probatorio della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità tra l'infortunio e le problematiche riscontrate alla spalla sinistra, essendo queste riconducibili ad uno stato degenerativo pregresso" (doc. 2; cfr. altresì doc. 4), sulla base degli apprezzamenti medici dell'11 gennaio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito SIM (doc. 11) e del 18 marzo 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM (doc. 7).

Da parte sua, la ricorrente fa valere, fondandosi sul già citato referto del 12 febbraio 2016 dell'Artro-RM eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in radiologia, che i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 20 ottobre 2015, posto in particolare che, primo di esso, non ha mai accusato alcun dolore all'arto superiore sinistro (doc. II).


A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                               2.7.   Il TCA constata innanzitutto che l'assicurata è stata visitata il 20 ottobre 2015, giorno in cui ha subito l'infortunio, in consultazione privata dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, che ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% a partire da detta data, per una contusione dell'omero sinistro, in assenza di fratture, e prescrivendo antidolorifici e della fisioterapia (cfr. rapporto medico iniziale del 3 novembre 2015 di cui al doc. 14 e certificato medico del 20 ottobre 2015 di cui al doc. 112).

In seguito, il 5 gennaio 2016, l'assicurata è stata sottoposta ad un'ecografia della spalla sinistra, sulla base della quale, il dr. med. __________, specialista FMH in radiologia medica, - dopo aver riscontrato un tendine sovraspinato ispessito con una piccola lesione ed irregolarità alla superficie esterna, oltre ad una moderata artrosi con lieve osteofisi e attrito in retropulsione dell'articolazione acromio-claveare ed una borsa sottoacromiale e sottodeltoide con pareti ispessite, senza significativo versamento - è giunto alla conclusione che l'assicurata presentava una "lesione della superficie esterna del sovra spinato con attrito sottoacromiale" (doc. 12).

L'11 gennaio 2016 RI 1 è stata visitata dal dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito SIM, il quale - dopo aver diagnosticato uno stato dopo trauma diretto contusivo della spalla sinistra, con presenza di periartropatia omero-scapolare sinistra con sofferenza della cuffia dei rotatori e una sindrome da attrito sotto-acromiale e un'incidente artrosi acromio-claveare, oltre ad uno stato dopo trauma contusivo diretto della spalla sinistra risalente ad una caduta occorsale due anni prima, per la quale non erano stati eseguiti accertamenti particolari - è giunto alla conclusione che "le patologie riscontrate a carico della spalla sx sono di natura morbosa e non conseguenti all'infortunio del 20.10.2015. Per le conseguenze del trauma contusivo del 20.10.2015, al momento della mia visita è stato raggiunto lo status quo sine." (doc. 11).

Il 12 febbraio 2016 l'assicurata è stata sottoposta ad un'Artro-RM della spalla sinistra, sulla base della quale la dr.ssa med. __________, specialista FMH in radiologia, - dopo aver riscontrato, tra l'altro, un impegno degenerativo acromion-claveare moderato ed un aspetto risalto della testa omerale con segni degenerativi in corrispondenza del tubercolo omerale maggiore e minore - è giunta alla conclusione che la paziente presentava una "rottura completa del tendine sottoscapolare, del sovraspinato e dell'infraspinato con retrazione dei relativi monconi tendinei ed atrofia di grado III-IV dei ventri muscolari " (doc. 10).

Il 17 febbraio 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, - che ha visitato la ricorrente il 4 e il 16 febbraio 2016 - sulla base delle già citate ecografia del 5 gennaio 2016 e Artro-RM del 12 febbraio 2016, dopo aver diagnosticato uno "stato da contusione spalla sinistra il 20.10.2015, sindrome d'attrito sottoacromiale spalla sx, rottura completa cuffia spalla sx", ha concluso il proprio referto con una "prevista acromioplastica con ricostruzione della cuffia della spalla sx il 04.03.2016" (doc. 9).

Il 18 marzo 2016 RI 1 è stata visitata dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM, il quale - dopo aver diagnosticato "disturbi funzionali della spalla sinistra su base d'una rottura completa a tutti i muscoli della cuffia rotatoria sinistra, st. dopo contusione della spalla sinistra il 20.10.2015, disturbi funzionali della mobilità della spalla sinistra (valore di malattia)" ed attestato un'"importante diminuzione della mobilità della spalla sinistra senza segni di risparmio" - è giunto alla conclusione che "ai termini della verosimiglianza preponderante la lesione documentata non è dovuta all'infortunio del 20.10.2015. La lesione è preesistente dovuta ad una degenerazione della cuffia rotatoria sinistra. Biomeccanicamente non è possibile che una semplice contusione dell'omero della spalla sinistra ad un lavandino possa causare una rottura di tutti i muscoli della cuffia rotatoria sinistra. Si tratta con grande probabilità d'una vecchia rottura della cuffia rotatoria su base degenerativa come anche d'un artrosi acromio-claveare sinistra. La misura delle circonferenze non ha fatto vedere un risparmio del braccio sinistro da una paziente destrimane. Questo è da interpretare nel senso che la paziente per lavori sotto l'orizzontale della spalla, ha ben usato fino adesso il braccio sinistro". Nella medesima occasione il perito ha inoltre puntualizzato che "l'avvenimento del 20.10.2015 non ha portato a un peggioramento direzionale della situazione alla spalla sinistra. La situazione alla spalla sinistra è d'origine morbosa come già costatato dal dottor __________ all'occasione del suo esame del 11.01.2016" rispettivamente ha attestato che uno "stato quo sine raggiunto per quello che concerne l'avvenimento del 20.10.2015 il 11.01.2016" (doc. 7: n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice).

Val qui la pena di puntualizzare che i disturbi alla spalla sinistra di cui soffre RI 1, è stato approfonditamente indagato, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

                               2.8.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.7), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico perito SIM (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurata), - che coincide, peraltro, con quello espresso dal dr. med. __________ (specialista FMH in medicina interna e pure medico perito SIM) - risulta essere dettagliato e approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6); ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può valida-mente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una perizia medica specialistica eseguita da "Medici Specialisti Neutrali all'assicurazione CO 1 onde stabilire cosa sia successo a causare la rottura dei tendini", così come postulato dalla ricorrente negli scritti del 10 e 25 ottobre 2016; cfr. doc. XI e doc. XV).


Del resto, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere dell'assicurata che medico non è. Quest'ultima, in particolare, ha ribadito anche in questa sede - fondandosi sempre sul referto del 12 febbraio 2016 dell'Artro-RM eseguita dalla dr.ssa med. __________ - che i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 20 ottobre 2015. Ora, tale affermazione non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico (ritenuto come il precitato referto riporta la ormai nota ed incontestata diagnosi, senza tuttavia riferire alcunché in merito all'eziologia dei dolori in disamina), ed ha pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte. Non può quindi essere condivisa dal TCA.

D'altra parte, la tempistica (2 mesi e 21 giorni: 20 ottobre 2015-11 gennaio 2016) con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione subita dall’interessata alla spalla sinistra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale.

                                         In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica. 

 

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 20 ottobre 2015 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa lamentati alla spalla sinistra a far tempo dall'11 gennaio 2016.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti