Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.85

 

mm

Lugano

21 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2016 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 agosto 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 29 maggio 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di collaboratore di vendita presso il negozio di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha perso l’equilibrio mentre lavorava nel giardino di casa, è caduto dal muretto di cinta e, atterrando in malo modo sul marciapiede sottostante, ha riportato la frattura del malleolo laterale della caviglia sinistra.

                                         Il 3 giugno 2014, egli è stato sottoposto a osteosintesi (cfr. doc. ZM 10).

 

                                         Il decorso è stato complicato dall’insorgenza di una trombosi venosa profonda all’arto interiore sinistro.

 

                                         Nel corso del mese di maggio 2015 ha avuto luogo l’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (cfr. doc. ZM 43).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2015, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 30 giugno 2015 (anche se di fatto le indennità sono state versate sino al 31 luglio 2015) mentre ha continuato a riconoscere quello alla cura medica (cfr. doc. Z 71).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. Z 76), in data 8 agosto 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera dal 1° agosto 2015 e quello alle prestazioni sanitarie dall’8 agosto 2016, ritenuto che l’assicurato avrebbe ritrovato lo status quo ante a partire dal 31 luglio 2015 (cfr. doc. Z 93).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2016, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera e a pronunciarsi sul diritto alla rendita e all’indennità per menomazione all’integrità (IMI), argomentando in particolare quanto segue:

 

" (…).

Alla sezione B punto 4 l’assicuratore scrive “l’assicurato veniva visitato due volte dal nostro medico di fiducia Dr. Med. __________. Quest’ultimo, in data 24 giugno 2015, ha affermato che la CO 1 può prendere a carico l’inabilità lavorativa per massimo 4 settimane dopo l’intervento del 12 maggio 2015”.

 

Il signor RI 1 ha fatto 1 sola visita presso il dr. __________, in data 13 aprile 2015 prima dell’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.

 

È evidente che questa visita fatta prima dell’intervento non può essere esaustiva sulle condizioni di salute dell’assicurato, l’operazione era una conseguenza diretta dell’infortunio.

 

L’assicuratore ha pertanto valutato lo stato di salute solo in base ai referti medici allestiti senza visitare il paziente.

 

Il nostro associato ha fornito certificati medici redatti dal Dr. __________, medico chirurgo e __________, dopo visite nel proprio laboratorio.

 

(…).

 

Ci si chiede pertanto come abbia potuto il medico Dr. __________ durante la visita peritale avvenuta in data 08.04.2016 stabilire l’inabilità lavorativa al 30 giugno 2015.

Durante questa visita il signor RI 1 aveva specificato al medico che aveva forti dolori al tatto e forti dolori continui in occasione di cammino presso aree non pianeggianti, ma di questi particolari non si è tenuto conto.

Questa inabilità dovrebbe pure essere valutata in occasione della decisione in merito alla rendita e prestazioni IMI.” (doc. I)

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.5.   Il 2 novembre 2016, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 1° agosto 2015 (precisato che le prestazioni di cura medica sono comunque state riconosciute sino all’8 agosto 2016, data d’intimazione della decisione su opposizione impugnata), oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che la CO 1 ha fondato la decisione di dichiarare estinto dal 1° agosto 2015 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio occorso nel maggio 2014 e i disturbi interessanti l’estremità inferiore sinistra, sul rapporto 4 maggio 2016 elaborato dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, per conto dell’amministrazione.

 

                                         In occasione del consulto del 12 aprile 2016, il consulente medico appena citato ha refertato, all’esame clinico, una “… caviglia asciutta, ferita chirurgica a margine ben adesi, non secernenti, che presenta una guarigione completa. Mobilizzazione del piede con una tibio-tarsica in flessione dorsale e flessione plantare 20°-0-50°, simmetrico con l’arto contro-laterale. Assenza di deficit neurologici periferici in atto. Cassetto negativo. Assenza di dolore alla presso-palpazione in sede di tutto il malleolo peroneale della metafisi distale dello stesso.”.

                                         Egli ha quindi diagnosticato degli esiti di frattura scomposta al malleolo laterale della caviglia sinistra.

                                         In merito all’aspetto della causalità, il dott. __________ si è espresso nei seguenti termini:

 

" (…).

Attualmente il paziente risulta essere abile al lavoro al 100% dal giorno 30.06.2015 mentre per quanto riguarda l’indennità giornaliera sono state riconosciute al 100% fino al giorno 31.07.2015.

Attualmente abbiamo un riscontro di guarigione completa senza necessità alcuna di proseguire con le terapie mediche.

Ritengo che al momento abbiamo raggiunto uno “status quo ante” e questo dalla natura del caso, l’evoluzione del caso dal giorno 31.07.2015, considerando l’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed il tempo trascorso da tale intervento e le cure ulteriori eseguite che ne sono seguite per la guarigione dei tessuti molli.

Ritengo 30 giorni utili e sufficienti per una guarigione in ambito di tale situazione chirurgica, quale quella alla quale è stato sottoposto il paziente, considerando la data in cui è stato eseguito l’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.” (doc. ZM 52, p. 2)

 

                                         Il ricorrente contesta la posizione assunta dall’assicuratore e, con essa, pure il valore probatorio del referto elaborato dal dott. __________, facendo riferimento essenzialmente alle certificazioni del proprio medico curante (cfr. doc. I e allegato al doc. VIII).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il rapporto agli atti del dott. __________ non consenta di concludere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del 29 maggio 2014 si fosse estinto già a far tempo dal 1° agosto 2015.

 

                                         Secondo il TCA, l’apprezzamento riguardante la causalità espresso dal consulente medico della CO 1, oltre a non essere di facile comprensione, appare pure contraddittorio.

                                         In effetti, da una parte, in occasione della visita peritale del 12 aprile 2016, egli ha refertato una situazione senza particolarità a livello della caviglia sinistra (“Attualmente abbiamo un riscontro di guarigione completa …” – il corsivo è del redattore), ciò che l’ha indotto a dichiarare raggiunto, a quel momento, lo status quo ante a margine dell’evento infortunistico del maggio 2014, tenuto conto della natura dell’intervento, del tempo trascorso da quest’ultimo e delle cure a cui è stato sottoposto nel frattempo l’assicurato (“Ritengo che al momento abbiamo raggiunto uno “status quo ante” …” – il corsivo è del redattore). D’altra parte, il dott. __________ ha però dichiarato che 30 giorni bastano per ottenere la guarigione dopo un intervento di rimozione dei mezzi di osteosintesi, quale quello effettuato sull’insorgente (“Ritengo 30 giorni utili e sufficienti per una guarigione in ambito di tale situazione chirurgica, …”).

 

                                         In questo contesto, deve pure essere segnalato che lo stato di salute infortunistico del ricorrente è stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, nel mese di aprile 2015, quindi prima del noto intervento di AMO, allorquando ha attestato la continuazione di una completa incapacità lavorativa, tenuto conto che l’abituale professione dell’assicurato si svolge per il 70% del tempo in posizione eretta (cfr. doc. ZM 35).

Il medico fiduciario non ha più rivisto personalmente l’insorgente.

Con nota manoscritta del 24 giugno 2015, egli ha finalmente invitato l’amministrazione a riconoscere un’inabilità del 100% per 4 settimane al massimo (cfr. doc. ZM 48: “IL 100% post op max 4 settimane, poi stop.”). Ciò a dimostrazione del fatto che l’affermazione del dott. Lagrotteria, secondo la quale dopo un intervento di AMO bastano 30 giorni per raggiungere la guarigione (e, dunque, lo status quo ante), è di carattere generale, fondata su basi meramente teoriche.

 

                                         In queste condizioni, secondo il TCA, l’assicuratore LAINF convenuto ha omesso d’accertare in modo appropriato fatti giuridicamente rilevanti, violando in tal modo il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

 

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

 

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa non ha fondato la decisione impugnata su una perizia amministrativa esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

 

                                         Si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché disponga un approfondimento peritale volto a determinare l’eziologia dei disturbi alla caviglia sinistra a decorrere dal 1° agosto 2015.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti