|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2016 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 ottobre 2014 RI 1, attivo in qualità di __________ presso la ditta __________ di __________ – e per questo assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 – ha subìto, secondo quanto riportato nella notifica di sinistro LAINF del 21 ottobre 2014, un “incidente in moto” (doc. 1), riportando “un politrauma, fratture maxilofacciali, escoriazioni varie e la frattura del bacino” (doc. 3).
Rispondendo in data 31 ottobre 2014 al “Questionario: infortunio con motocicletta” dell’assicuratore infortuni, l’assicurato ha spiegato che “stava circolando regolarmente sulla strada cantonale quando un’auto che proveniva dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra provocando la collisione”. Nel questionario figura pure l’indicazione che “il signor RI 1 non ricorda bene la dinamica in quanto ha subito uno shock con relativa perdita della memoria” (doc. 13).
L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con decisione su opposizione del 25 agosto 2016, CO 1 ha confermato la precedente decisione del 13 luglio 2016 (doc. 46) con la quale aveva ridotto del 30% le prestazioni in contanti, ritenuto che dall’incarto ottenuto dal Ministero Pubblico e, in particolare, dal decreto di accusa del 9 febbraio 2015 emesso dal Procuratore pubblico competente nei confronti di RI 1, è risultato che quest’ultimo è stato ritenuto colpevole di una grave infrazione delle norme della circolazione, per aver circolato con il motoveicolo __________, effettuando due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare il veicolo.
1.2. Contro questa decisione l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e che gli venga riconosciuto il pieno diritto a prestazioni in contanti, senza alcuna decurtazione.
Il patrocinatore dell’assicurato sostiene che l’esclusiva colpa dell’incidente è dell’automobilista (__________) il quale, mentre svoltava a sinistra in preselezione, l’ha investito.
Egli ricorda che quando ha ricevuto il decreto d’accusa del 9 febbraio 2015 il ricorrente era malato e non ha potuto ritirare l’invio raccomandato e che con un decreto del 21 agosto 2015 il Presidente della Pretura penale ha pronunciato per soli motivi formali l’irricevibilità dell’opposizione per tardività contro il decreto d’accusa ed ha pure respinto l’istanza di restituzione del termine.
Allo stesso risultato è poi giunta la Corte dei reclami penali, con sentenza del 26 ottobre 2015. Il 21 gennaio 2016 anche la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un’istanza di revisione.
Il patrocinatore dell’assicurato ritiene che decisive, nella presente fattispecie, siano le conclusioni di una perizia prodotta davanti alla Corte dei reclami penali:
" (…)
Già in quella sede ha presentato la relazione peritale 21 luglio 2015 dello __________ di __________ (allegato D alle osservazioni 5 agosto 2016 inviate a CO 1), fatta allestire di comune accordo tra il sottoscritto legale e il signor __________ della spettabile __________ (compagnia di assicurazione responsabilità civile dell'altro protagonista dell'incidente della circolazione, signor __________) che ha formalmente conferito il relativo mandato.
Dalla perizia commissionata dalla controparte emerge inequivocabilmente che al momento dell'impatto la motocicletta viaggiava ad una velocità di 53-62 km/h (56-78 km/h in fase di avvicinamento), che - tenuto conto del margine di tolleranza - non comporterebbe neppure l'inflizione di una semplice multa disciplinare al signor RI 1.
In sostanza gli accertamenti riportati nel rapporto di polizia si sono rivelati assolutamente errati e fuorvianti e le conclusioni cui è giunto il Procuratore pubblico sono destituite di ogni fondamento.
(…)
Si precisa che la perizia è stata commissionata dalla controparte, segnatamente dal signor __________ della __________ (compagnia di assicurazione responsabilità civile dell'altro protagonista dell'incidente della circolazione, signor __________) che ha formalmente conferito il relativo mandato.
Non si tratta quindi semplicemente di una perizia di parte, ma di una "perizia di controparte".
Come già detto, il responso della perizia dell'__________ (allegato D alle osservazioni 5 agosto 2016 inviate a CO 1), successivo al decreto d'accusa ma riferito a fatti antecedenti l'emanazione del decreto d'accusa, non era noto all'istante e per questo motivo non era stato possibile sottoporlo al Procuratore pubblico prima del 9 febbraio 2015 e non lo sarebbe stato neppure con l'opposizione.
In sostanza gli accertamenti riportati nel rapporto di polizia, che sono stati posti alla base del decreto d'accusa, si sono rivelati assolutamente errati e fuorvianti e le conclusioni cui è giunto il Procuratore pubblico sono destituite di ogni fondamento. Giova rilevare che il decreto d'accusa nei confronti del signor RI 1 è stato emanato senza che sia stata ordinata una perizia giudiziaria, quando le circostanze, ovverossia la gravità dell'incidente (lesioni gravi), lo avrebbero imposto.
La perizia dell'ing. __________ (il massimo esperto in ambito di incidenti della circolazione stradale in Ticino) è un mezzo di prova importante, significativo e risolutivo, che ha stabilito che al signor RI 1 non è imputabile alcuna colpa.
Prova ne è che, come già detto, la __________ ha proceduto all'INTEGRALE liquidazione del sinistro a favore del signor RI 1 (allegato G alle osservazioni 5 agosto 2016 inviate a CO 1).
Contrariamente a quanto sostenuto PER LA PRIMA VOLTA da CO 1, non corrisponde al vero che sarebbe "altresì pacifico che al conducente dell'autovettura non possa essere contestata qualsivoglia infrazione" (decisione impugnata, pag. 6, consid. 15.4.). Infatti nei confronti del signor __________ è stato emanato un decreto d'accusa per infrazione alle norme della circolazione (doc. F), a dimostrazione e conferma del fatto che nel suo agire è stata ravvisata una chiara negligenza di rilevanza penale, che nella perizia allestita dall'Ingegner __________ si è poi rivelata essere l'unica causa dell'incidente.
Ne consegue che la riduzione del 30% delle prestazioni in contanti effettuata da CO 1 è ingiustificata ed arbitraria.” (Doc. I pag. 3 e 6)
1.3. Nella sua risposta del 4 ottobre 2016, l’CO 1 ha proposto di respingere integralmente il ricorso, ribadendo che l’assicurato ha violato le elementari regole di prudenza, circostanza non smentita dalla perizia __________ e che esiste un nesso di causalità tra il comportamento del motociclista e l’incidente:
" (…)
Ora, dalla perizia dell'ing. __________, appare come "... L'automobile ha subito un'introflessione sul fianco destro all'altezza del montante B, con un maggiore interessamento della portiera anteriore … Sulla base della conformazione dei danni, l'angolo tra i veicoli al momento della collisione era di circa 50° - 60° ..." (cfr. perizia 21 luglio 2015, pag. 4). Pure interessante osservare, sempre a mente del citato perito, che "... al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h mentre la Mercedes procedeva a circa 17-20 km/h ..." (cfr. perizia 21 luglio 2015, pag. 8). A dette risultanze necessita ritenere la conformazione della strada percorsa dalla moto, cioè un chiaro rettifilo nonché le condizioni in essere sul teatro dell'incidente per così affermare che il signor RI 1 avrebbe avuto l'opportunità di riconoscere un'evidente situazione di pericolo così da concretizzare una condotta adeguata tesa ad evitarla: la perentoria conclusione cui giunge il signor RI 1 appare dunque discutibile e di certo non può essere, assolutamente, condivisa. Del resto, a prescindere dalla critica fondata sul decreto d'accusa emanato nei confronti del signor __________, di certo, viste le oggettive risultanze del referto peritale, il signor RI 1 non ha provato, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante, che l'incidente avrebbe comunque avuto luogo causa la condotta del detentore dell'autovettura. Il signor RI 1 non ha neppure indicato quali manovre avrebbe messo in essere per evitare l'impatto con l'autovettura. Pure l'argomentazione del ricorrente relativa al risarcimento riconosciuto dall'assicuratore RC del conducente dell'autoveicolo, di cui a doc. G allegato all'opposizione 5 agosto 2016, necessita una precisazione di fondo e meglio, il doc. G non è altro che una liquidazione proposta a tacitazione di qualsivoglia pretesa e, come tale, trattasi di una proposta d'accordo che – a differenza di quanto il ricorrente sostenga – è ben lungi dal poter essere equiparato ad un riconoscimento di responsabilità esclusiva a carico del signor __________ per l'incidente in narrativa poiché l'essenza dell'accordo è, solo ed esclusivamente, di natura pecuniaria, cioè una semplice transazione ove le parti rinunciano, volontariamente, a ricercare le reciproche effettive responsabilità prediligendo una spedita e celere "liquidazione" del sinistro.
10.3.
Per quanto concerne la fondatezza o meno del principio della riduzione delle prestazioni in contanti. A mente di parte convenuta, tutto lascia concludere all'esistenza di un chiaro nesso di causalità tra la guida del signor RI 1 e la realizzazione dell'incidente (e relative conseguenze): su detto aspetto trova giustificazione la riduzione delle prestazioni pecuniarie. Riassumendo, a prescindere dalle considerazioni espresse dal signor RI 1 circa il succitato Decreto, la presente fattispecie è, indiscutibilmente, caratterizzata dalla presenza di una serie di circostanze univoche che lasciano trasparire, a carico del signor RI 1, una violazione intrinseca delle più elementari norme di condotta e meglio l'art. 26 cpv. 1 LCStr che prevede come "ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite"; l'art. 31 cpv. 1 LCStr. che dispone come "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza"; pure calzante l'art. 32 LCStr, prima frase, che prevede come "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità". (…)” (Doc. III pag. 7 e 8)
1.4. Il 18 ottobre 2016 il patrocinatore dell’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha innanzitutto sottolineato che “se il Procuratore pubblico fosse stato a conoscenza del responso della perizia dell’ing. __________, non avrebbe sicuramente emanato il decreto d’accusa 9 febbraio 2015 nei suoi confronti” (doc. I, pag. 2).
Egli ha poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore contro gli infortuni, dalla perizia __________ emerge senza ombra di dubbio che il ricorrente il 21 ottobre 2014 non ha commesso nessuna negligenza:
" (…)
i. "(...) al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h mentre la __________ procedeva circa 17-20 km/h" (perizia, pag. 9);
ii. "(...) la velocità d'impatto (53-62 km/h) può essere considerata corrispondente alla velocità di avvicinamento" (perizia, pag. 10)
iii. "In tal caso un secondo prima della collisione la motocicletta si sarebbe trovata a 15/17 metri dal punto di impatto" (perizia, pag. 10);
iv. "Ritenuta la partenza da fermo operata dal protagonista __________ e le modalità d'accelerazione considerate al capitolo precedente, un secondo prima della collisione la vettura aveva percorso circa 3 metri e, con una velocità di 11 km/h si trova nella posizione riportata di seguito" (perizia, pag. 10);
v. "La situazione di pericolo - in tale circostanza - va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo materiale il motociclista per mettere in opera la frenata di emergenza". (perizia, pag. 10).
Detto in altre parole, il perito afferma inequivocabilmente che in siffatte circostanze, pur procedendo regolarmente il motociclista non ha avuto alcuna possibilità di evitare l'impatto.
È evidente che il signor RI 1 ha avuto l'opportunità di riconoscere la situazione di pericolo solo nel momento in cui il signor __________ ha improvvisamente e inaspettatamente deciso di tagliargli la strada e che l'incidente ha avuto luogo unicamente a causa della condotta del conducente dell'autovettura.
Cosa poteva fare il signor RI 1 per evitare l'impatto con l'autovettura? Assolutamente niente!!! (…)” (Doc. V pag. 3 e 4)
Il patrocinatore dell’assicurato ha poi rilevato che la __________ ha risarcito il danno proprio perché la perizia __________ ha stabilito che ad RI 1 non è imputabile alcuna responsabilità per l’incidente ed ha affermato che il fatto che “la moto abbia “incocciato nella vettura condotta dal signor __________ (…) in zona centrale del veicolo” è semplicemente la conseguenza del fatto che quest’ultimo ha “tagliato la strada” al signor RI 1” (doc. V pag. 5).
1.5. Il 25 ottobre 2016 il patrocinatore dell’assicuratore contro gli infortuni ha confermato le precedenti conclusioni, che risulterebbero anzi rafforzate, rilevando che:
" (…)
In buona sostanza, rifacendosi alle risultanze della perizia, il ricorrente cerca di motivare la propria tesi. Di certo, dal referto peritale, si deduce che la velocità del signor RI 1 fosse di 53-62 km/h e che la velocità d'impatto stimata fosse tra i 53-62 km/h. Pure ricordata la partenza da fermo del conducente del veicolo e la circostanza che ad una velocità di 11 km/h detto veicolo aveva percorso 3 metri (cioè una buona parte della carreggiata).
Dal verbale d'interrogatorio del signor RI 1, oggettivamente, si deduce che il limite di velocità su quel tratto di strada è di 50 km/h, che prima dell'impatto il ricorrente aveva percorso 150 metri di strada perfettamente dritta (dall'uscita della rotonda al luogo dell'incidente) e da ultimo che la visibilità in quel momento era perfetta. Certo, in detto verbale, il signor RI 1 specifica che i ricordi dell'incidente erano frammentari ... ma che avrebbe fatto l'impossibile per "schivare il veicolo".
Procediamo ora ad una stringata ed oggettiva disamina dei dati a disposizione. Di certo, si può affermare che il signor RI 1 circolava a velocità inadeguata. Pure pacifico che la differenza di velocità tra quella consentita (50 km/h) e quella stimata (53-62 km/h) comporta un più ampio spazio di frenata. Interessante è pure rilevare che dall'uscita della rotonda – cioè a 150 metri dal luogo dell'impatto – il signor RI 1 non abbia né visto il veicolo fermo, né abbia avuto il tempo di rallentare (velocità d'impatto stimata tra i 53-62 km/h). Quest'ultima considerazione rapportata alla testimonianza della signora __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 23 dicembre 2014) lascia planare il legittimo dubbio che le velocità stimate lo siano state "per difetto". Ma non solo. Circa le condizioni della moto è interessante rilevare, sempre dagli atti disponibili, che il signor RI 1 abbia ricevuto un avviso di contravvenzione per "Guida di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso (art. 58 cpv. 4 OETV)". L'art. 58 cpv. 4 OETV prevede che "La tela degli pneumatici a pressione d'aria non deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità". Certo, può sicuramente succedere di "viaggiare sulla tela" ma ciò lascia pure supporre un uso piuttosto intenso del mezzo meccanico nonché una certa trascuratezza. (…)” (Doc. VII)
1.6. Il 4 novembre 2016 il patrocinatore del ricorrente ha rilevato:
" (…)
a) “Di certo, si può affermare che signor RI 1 circolava a velocità inadeguata".
Con questa affermazione mette in dubbio il responso della perizia dell'ing. __________, senza però indicare sulla base di quali dati tecnici e oggettivi sia giunta a questa conclusione.
b) “Pure pacifico che la differenza di velocità tra quella consentita (50 km/h) e quella stimata (53-62 km/h) comporta un più ampio spazio di frenata".
Premesso che in caso di dubbio la velocità massima effettiva (senza contare il margine di tolleranza) che si può imputare al signor RI 1 sarebbe quella di 53 km/h, CO 1 dovrebbe vergognarsi quando afferma che per 3 km/h in più del consentito lo spazio di frenata sarebbe stato maggiore, ravvisando in questo modo una negligenza da parte del motociclista.
Il perito ha spiegato molto bene quali sono state le circostanze dell'incidente ed ha anche spiegato perché il motociclista non ha potuto evitare la collisione, giungendo alla conclusione che
“la situazione di pericolo – in tale circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo materiale al motociclista per mettere in opera la frenata di emergenza".
Si ribadisce per l'ennesima volta che il signor RI 1 procedeva a velocità adeguata e deve sicuramente avere visto l'automobile del signor __________ davanti a sé, ma mai e poi mai si sarebbe immaginato che questi gli avrebbe tagliato la strada invadendo la sua corsia di marcia.
c) “Quest'ultima considerazione rapportata alla testimonianza della signora __________ (cfr. Verbale d'interrogatorio 23 dicembre 2014) lascia planare il legittimo dubbio che le velocità stimate lo siano state per difetto”. Ma non solo. Circa le condizioni della moto è interessante rilevare, sempre dagli atti disponibili, che il signor RI 1 abbia ricevuto un avviso di contravvenzione per “Guida di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso (...)".
Ci scusi se si fa un po' di ironia, ma con questa affermazione l'unica cosa che plana sono la correttezza e la credibilità di __________.
In primo luogo la signora __________ non è un testimone oculare, per cui la sua dichiarazione non ha alcun valore probatorio.
Nell'interrogatorio del 23 dicembre 2014 la signora ha affermato che “voglio precisare che prima dell'incidente, sentivo tutti i giorni tra le ore 6:30 alle 7:00, un motoveicolo passare a forte velocità impennando, sullo stesso tracciato di strada. Dopo l'incidente non ho più avuto modo di sentire il motoveicolo impennare".
In realtà è stato chiarito che di regola per recarsi al lavoro il signor RI 1 transitava su quel tratto di strada tutte le mattine poco prima delle 08:00. È pertanto impossibile che egli fosse il motociclista cui fa riferimento la signora __________.
È invece strano il fatto che con tutti i veicoli che hanno transitato quel mattino su quella tratta, non si sia potuto rintracciare un solo testimone oculare e che la polizia sia riuscita a raccogliere esclusivamente la testimonianza di una cameriera che al momento dell'incidente lavorava in un bar a 150 m dal luogo del sinistro e che non ha visto nulla. Ma come è arrivata la polizia alla signora __________? Forse su indicazione del signor __________?
Si ribadisce che la perizia è stata commissionata dalla compagnia d'assicurazione del signor __________, la __________, che non aveva sicuramente nessun interesse a minimizzare eventuali negligenze del signor RI 1: __________ che non ha avuto alcuna esitazione nel riconoscere l'esclusiva responsabilità dell'incidente nella persona del proprio assicurato.
Lo pneumatico consunto non ha giocato alcun ruolo nell'incidente, per cui l'affermazione di CO 1 al riguardo ha esclusivamente carattere capzioso e tendenzioso, come traspare inequivocabilmente dall'affermazione in calce alla prima pagina delle osservazioni, dove è scritto che “certo, può sicuramente succedere di viaggiare sulla tela ma ciò lascia pure supporre un uso piuttosto intenso del mezzo meccanico nonché una certa trascuratezza".” (Doc. IX)
1.7. L’11 novembre 2016 CO 1 ha così replicato:
" (…)
Ora, a prescindere dalle profonde esternazioni di controparte, la perizia dell'ing. __________ – inteso come mezzo di prova di controparte – indica, a pagina 11, tra l'altro che "... di una decelerazione compatibile con l'assenza di tracce di frenata, la velocità accertabile per la motocicletta era compresa tra 56 e 78 km/h. ..." (il ricorrente cita "... 53 km/h ...") ciò che, oggettivamente, ha una maggiore influenza sullo spazio di reazione/frenata necessario per evitare l'impatto.
Ma non solo.
La frase conclusiva della perizia dell'ing. __________ (cfr. pag. 12) e cioè: "... La tipologia di manovra di svolta operata dal protagonista __________ rientra nei canoni di una manovra mediamente compiuta dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando l'automobilista ha deciso di dare inizio alla sua manovra di svolta, la motocicletta si trovava a 61 – 92 metri da lui ..." sintetizza la situazione e cioè che il signor RI 1 si trovava ad una distanza di 61 – 92 metri da "una manovra mediamente compiuta dagli automobilisti "che, giocoforza, comporta dei rischi insiti nell'uso in un veicoli a motore.
Quest'ultima affermazione, rapportata a quanto indicato nella perizia circa la "fase pre-collisione motocicletta", e cioè che "... La situazione di pericolo – in tale circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; ma manca tuttavia il tempo materiale a/ motociclista per mettere in opera la frenata d'emergenza. ..."(cfr. pag. 10) lascia concludere che la tesi del ricorrente è inconsistente, non solo, a causa dello stato dei pneumatici (con dei pneumatici in tale stato una frenata d'emergenza sarebbe stata inefficace); ma pure, perché detto referto omette di analizzare se l'impossibilità di "mettere in opera /a frenata d'emergenza" era già presente ad una velocità di km/h 56, oppure, sicuramente data ad una velocità di km/h 78 e ciò, ovviamente, tenendo conto della distanza, rispettivamente, 61 metri, oppure, di 92 metri dalla vettura del signor __________.
In altre parole, dalle risultanze della perizia non sia arriva a dedurre, oggettivamente e nelle migliori delle ipotesi, per quale motivo il signor RI 1 non avrebbe potuto reagire con una frenata d'emergenza 0 un cambio di direzione della propria motocicletta se egli avesse circolato ad una velocità di km/h 56, allorquando, si trovava ad una distanza di 92 metri dalla vettura del signor __________. (…)” (Doc. XI)
1.8. Il 20 gennaio 2017 il TCA, richiamato un passaggio dell’opposizione (cfr. doc. E pag. 4), ha chiesto al rappresentante dell’assicurato se la procedura presso la Sezione della circolazione è ancora pendente o se nel frattempo è stata emanata una decisione (cfr. doc. XIII).
Il 26 gennaio 2017 l’avv. RA 1 ha comunicato che la Sezione della circolazione non ha ancora emanato alcuna decisione (doc. doc. XIV).
Il 10 febbraio 2017 l’avv. RA 1 ha inviato al TCA una copia della risoluzione 3 febbraio 2017 della Sezione della circolazione, del seguente tenore:
" (…)
Esaminati il rapporto 30.12.2014 redatto dalla Polizia Reparto mobile __________ ed il Decreto d'accusa 09.02.2015 emesso dal Ministero Pubblico di __________, nonché il rapporto di polizia 30.06.2016 redatto dalla Polizia __________ stradale ed il Decreto d'accusa 26.08.2016 emesso dall'Ufficio Giuridico di Camorino, concernenti RI 1, (rappr. dall'Avv. RA 1, __________);
considerato che:
o in data 21.10.2014, verso le ore 06:50, in territorio di __________, alla guida del motoveicolo targato __________, avente lo pneumatico anteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti, ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui per aver in particolare effettuato due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da far impennare il veicolo, facendolo poi cozzare violentemente contro la fiancata destra dell'autovettura __________ targata __________ condotta da __________ che, in fase di preselezione, stava svoltando sulla sua sinistra e veniva pertanto sorpreso dall'imprevedibile manovra del motociclista che gli ha quindi precluso la possibilità concreta di evitare lo scontro (LCStr art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1; ONC art. 4 cpv. 1; OETV art. 58 cpv. 4);
o per i fatti sopraevocati all'interessato è stata inflitta una sanzione penale cresciuta in giudicato (Decreto d'accusa 09.02.2015) e alla luce degli atti la scrivente autorità ritiene di non avere motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale;
o parimenti, il 28.06.2016, verso le ore 17.10, ha circolato alla guida del motoveicolo targato __________ avente lo pneumatico anteriore e Io pneumatico posteriore privi di sufficienti rilievi antiscivolanti (LCStr art. 29, OETV art. 58 cpv. 4);
o nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS, art. 104b LCStr, Ordinanza sul registro ADMAS) a carico dell'interessato figurano le seguenti iscrizioni:
|
Data decisione |
Misura |
Scadenza |
Gravità dell’infrazione |
|
25.11.2008 |
Revoca di 1 mese |
08.02.2009 |
Medio-grave |
|
04.09.2009 |
Revoca di 2 mesi |
04.12.2009 |
Lieve |
viste le osservazioni presentate;
ritenuto che nella specie, per la grave e la medio grave infrazione commessa, si impone una misura amministrativa secondo gli art. 16c cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. a LCStr; 33 cpv. 1 OAC;
Vista la Legge federale sulla circolazione stradale del 19.12.1958 (LCStr, RS 741.01), le relative ordinanze d'esecuzione, in particolare l'Ordinanza sulle norme della circolazione (ONC, RS 741.11) l'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51), l'Ordinanza sul registro ADMAS (RS 741.55) e la Convenzione internazionale del 08.11.1968 nonché la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985 (LACS, RL 7.4.2.1), il relativo Regolamento del 02.03.1999 (RLACS, RL 7.4.2.1.1) e la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm RL 3.3.1.1);
risolve:
1. A RI 1, __________, domiciliato a __________, Via __________, è revocata la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 4 mesi.
1.1 II periodo dovrà essere effettuato dal 04.04.2017 al 03.08.2017 inclusi. (…)” (Doc. XVI/1)
Nello scritto accompagnatorio il patrocinatore del ricorrente si è così espresso:
" (…)
Al riguardo le comunico che il signor RI 1 ha deciso di non opporvisi. Infatti, ancorché ritenga che la perizia dell'ing. __________ abbia chiaramente stabilito la dinamica dell'incidente e che non gli possa pertanto essere rimproverato alcunché, intende chiudere una volta per tutte questa spiacevole vicenda, deluso dal fatto che le autorità penali e amministrative hanno sino ad oggi considerato solo gli aspetti formali senza chinarsi sul merito della vicenda.
Ciò premesso, alla luce di quanto esposto nel ricorso del 16 settembre 2016, ed in particolare tenuto conto della perizia dell'Ingegner __________ e della giurisprudenza richiamata, si chiede l'emanazione della sentenza.” (Doc. XVI)
Il 16 febbraio 2017 l’CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso e ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
In buona sostanza parte convenuta prende atto della risoluzione 3 febbraio 2017 dell’ufficio giuridico della Sezione della circolazione in Camorino che oltre ai fatti che riguardano la procedura in essere, riporta (inaspettatamente) la presenza di infrazioni precedenti, rispettivamente, posteriori all’incidente che ci occupa. (…)” (Doc. XVIII)
Al riguardo il patrocinatore del ricorrente il 22 febbraio 2017 ha rilevato:
" … il signor RI 1 tiene a sottolineare che questo Tribunale è stato chiamato a decidere esclusivamente in merito alle conseguenze assicurative dei fatti del 21 ottobre 2014, e che quanto accaduto in circostanze antecedenti e posteriori a tale data - le iscrizioni nel registro ADMAS riportate nella decisione del 3 febbraio 2017 della Sezione della circolazione non danno peraltro indicazioni sui motivi della gravita delle infrazioni - non ha e non deve avere alcuna influenza ai fini del giudizio.
Si stigmatizza il fatto che CO 1 tenti di strumentalizzare questi eventi, che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della procedura.” (Doc. XX)
in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se a giusta ragione oppure a torto la CO 1 ha deciso di diminuire le prestazioni in contanti ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.
Dopodiché, nell’affermativa, occorrerà verificare se l’entità della diminuzione stabilita da CO 1, nella percentuale del 30%, sia corretta oppure no.
Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144 ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144 s.).
Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% delle indennità giornaliere.
2.2. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:
" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."
In una sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato, titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli da circa un mese e mezzo, che aveva commesso un eccesso di velocità.
In un’altra sentenza 35.2015.85 del 3 febbraio 2016, nella quale ha confermato la riduzione del 40% delle prestazioni in contanti decisa dall’amministrazione, questa Corte ha rilevato:
" (…)
Il TCA ricorda che il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").
Pertanto, il superamento del limite di velocità da parte dell’assicurato non può essere considerato “al massimo un’infrazione lieve” come preteso dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, punto 12, pag. 6), ma è già, di per sé, sufficiente per configurare una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
(…)
Viaggiando ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti e, per di più, in stato di ebrezza, l’assicurato ha poi deciso di procedere ad un doppio sorpasso, con un’unica manovra, dei due veicoli che lo precedevano, assumendosi quindi un ulteriore rischio.
Ora, il TCA ritiene che l’insieme degli elementi appena elencati (alcolemia compresa fra un minimo di 1.17 e un massimo di 1.76 grammi per mille; velocità compresa fra 78 km/h e 90 km/h, ben superiore al consentito; manovra di doppio sorpasso) non consentisse all’assicurato di padroneggiare a dovere il proprio veicolo e di disporre dei riflessi necessari per prontamente e costantemente fare fronte alle situazioni di pericolo che si presentano con frequenza sulla strada, in modo tale da non costituire un pericolo per gli altri utenti della strada, come prescritto invece dalle norme che regolano la circolazione stradale.
Va qui ricordato che l’art. 26 cpv. 1 LCStr prevede che “ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”; l'art. 31 cpv. 1 LCStr, dal canto suo, dispone che "il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza"; l’art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità" e l’art. 35 cpv. 3 LCStr, regolando la materia “Incrocio e sorpasso”, prescrive che “chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. (…)”
2.3. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).
Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).
Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cpv. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cpv. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200).
D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).
Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).
Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr.la STFA U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.
Nella già citata sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005 questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle prestazioni non andasse invece fondata sull’art. 37 cpv. 3 LAINF visto che, considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza di una colpa grave giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr e dunque di un delitto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 CP:
" (…)
A titolo abbondanziale, questa Corte rileva comunque che dalle tavole processuali emergono alcuni elementi – in particolare la testimonianza di X (raccolta dalla Polizia soltanto mezz'ora dopo il sinistro), il quale, sotto la comminatoria di cui all'art. 307 CPS, ha dichiarato che l'insorgente, ripartendo dal semaforo di _________, aveva compiuto, citiamo: "una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale sulla corsia più a destra a velocità incredibile" (doc. 59) - che potrebbe permettere di concludere che la velocità di marcia della motocicletta di X era, con buona verosimiglianza, superiore a quella minima (80 km/h) indicata, in seconda battuta, dall’ing. Y.
In proposito, va sottolineato che, essendosi trovato fermo ai semafori appaiato alla moto, il teste in questione era in una posizione privilegiata per giudicare il comportamento del centauro alla ripartenza. In questo senso, se è vero che non è facile per un terzo valutare con esattezza la velocità di un veicolo, nel caso di specie, è certamente con cognizione di causa che il ___________ ha potuto affermare che l'assicurato aveva impresso alla propria motocicletta una violenta accelerazione, ciò che è stato peraltro confermato anche dalla seconda testimone oculare, Y (cfr. doc. 59: "La moto era secondo me in piena accelerazione e non ho visto se prima dell'urto ha tentato di frenare" – la sottolineatura è del redattore).
Del resto, quanto dichiarato dal teste ___________ appare tanto più plausibile se si considera che X, trovandosi in sella ad una moto di grossa cilindrata (748cc), era in grado di raggiungere una velocità elevata in pochi secondi (al riguardo, il TCA ha accertato che la ___________ passa da 0 a 100 km/h in 4.19 secondi; http:// ___________).
Secondo la giurisprudenza federale sviluppata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della modifica della LCStr, gli eccessi di velocità vanno sanzionati secondo le seguenti soglie schematiche:
- colui che supera di 25 km/h o più il limite massimo di velocità di 50 km/h, autorizzato all'interno delle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2a, DTF 124 II 97 consid. 2b, DTF 123 II 37);
- colui che supera di 30 km/h o più il limite massimo di velocità di 80 km/h, autorizzato fuori dalle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, DTF 124 II 259 consid. 2c);
- colui che supera di 35 km/h o più il limite massimo di velocità autorizzato sulle autostrade, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 97 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a, DTF 123 II 106 consid. 2c).
Occorre ancora segnalare che, siccome è stato ammesso che le disposizioni di cui agli artt. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, devono essere ritenute uguali a tutti gli effetti (cfr. DTF 123 II 106 consid. 2a, DTF 120 Ib 285 consid. 1), i casi gravi appena citati generalmente comportano pure una condanna penale per colpa grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero per un delitto iscritto al casellario giudiziale.
In effetti, colui che supera in modo considerevole la velocità autorizzata agisce di principio con intenzione oppure, perlomeno, commette una negligenza grave (cfr. DTF 126 II 202 consid. 1b, DTF 122 IV 173 consid. 2e, DTF 121 IV 230 consid. 2c).
Nel caso sub judice, dal rapporto di polizia del 4 giugno 2003 (cfr. doc. 59, p. 1) si evince che il tratto di strada in discussione è situato all'interno della località (art. 1 cpv. 4 OSStr).
La velocità massima consentita, debitamente segnalata (cfr. doc. 59, p. 1), è stata fissata a 10 km/h in più del limite massimo di velocità autorizzato all'interno delle località (50 km/h; cfr. art. 4a cpv. 1 lett. a ONC), giusta gli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr.
In una sentenza del 25 agosto 2004 nella causa X., inc. 6S.99/2004, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha precisato che ci si trova all'interno di una località, non soltanto quando vige la velocità massima generale di 50 km/h, ma anche quando, in applicazione delle disposizioni appena citate (ossia degli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr), i segnali indicano una velocità massima superiore oppure inferiore.
Pertanto, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, se si ammettesse che la velocità di marcia della motocicletta guidata dall'assicurato era effettivamente superiore agli 85 km/h, si sarebbe in presenza di una grave violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.
Ora, il fatto di avere commesso una colpa grave secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr costituirebbe un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, giustificante una riduzione delle prestazioni assicurative in forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Questa questione non merita tuttavia di ulteriori approfondimenti visto che una riduzione delle prestazioni si impone già sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
2.5. Nella presente fattispecie tra gli atti dell’incarto figura il Rapporto del 30 dicembre 2014 degli agenti del Reparto Mobile __________ della Polizia Cantonale relativo all’incidente avvenuto martedì 21 ottobre 2014 alle ore 6:50, a __________, all’intersezione tra __________ e __________, in un tracciato della strada pianeggiante e in uno stato asciutto, in una zona con velocità massima consentita di 50 Km/h.
Il Rapporto di polizia contiene le seguenti indicazioni:
" (…)
Sulla scorta delle nostre constatazioni nonché in base a quanto dichiarato dai protagonisti a verbale di interrogatorio la dinamica dell’incidente può così essere descritta:
il protagonista RI 1 circolava, alla guida del motoveicolo __________ targato __________, su via __________ in territorio di __________. Proveniva da __________ e si dirigeva verso __________. Nel contempo sulla medesima via ma in senso opposto circolava il protagonista __________ al volante dell’autovettura __________ targata __________.
__________ proveniva da __________ ed era intenzionato a raggiungere via __________, una laterale di __________.
Giunto all’altezza dell’intersezione tra __________ e via __________, __________ si spostava sulla corsia di preselezione e, non avvedendosi del sopraggiungere del motoveicolo RI 1, iniziava una manovra di svolta a sinistra con l’intenzione di raggiungere via __________.
Nel frangente sopraggiungeva quindi il protagonista RI 1 che trovandosi la traiettoria ostruita dal veicolo __________ tentava invano una scansata a sinistra. L’urto avveniva tra la parte anteriore del motoveicolo e la fiancata destra della vettura.
Nel sinistro RI 1 riportava ferite giudicate gravi mentre __________ rimaneva illeso. Entrambi i veicolo riportavano danni ingenti.
I conducenti venivano sottoposti alla prova preliminare dell’alito che dava esito negativo.
OSSERVAZIONI
Presso la vicina stazione di servizio __________, alla ricerca di eventuali testimoni, si prendeva contatto con la commessa __________. La stessa dichiarava che alcuni clienti, rimasti sconosciuti ai nostri servizi poiché già allontanatisi, le avevano confidato di aver assistito al sinistro. Questi clienti raccontavano inoltre di aver visto il motoveicolo lasciare la rotonda sita 150 metri prima del luogo del sinistro ad una velocità inappropriata ed effettuando due forti accelerazioni tali da impennare il motoveicolo per poi impattare violentemente contro l’autovettura __________ in fase di svolta.
Questo racconto collima con la versione del protagonista __________ che ha dichiarato di aver notato il motoveicolo uscire dalla rotonda, ad una distanza da lui di circa 150 metri, motivo per il quale decideva di effettuare la manovra di svolta. Mentre iniziava la manovra udiva due forti accelerazioni per poi accusare il colpo dell’impatto della moto contro il suo veicolo.” (Doc. 44)
Il 23 ottobre 2014 la Polizia Cantonale ha sentito __________, il quale ha in particolare affermato:
" (…)
Giunto su __________ a __________, poco prima della preselezione, mettevo l'indicatore di direzione sinistro e mi spostavo sulla corsia di preselezione per svoltare su Via __________.
Mi fermavo all'altezza della riga per svoltare a sinistra, guardavo davanti a me, sulla corsia di destra delle vetture che rallentavano della rotonda di __________, mentre sulla corsia in senso opposto non sporgevo alcun veicolo sulla strada.
Tengo a precisare che davanti a me vedevo nella rotonda di __________ (intersezione con Via __________), un faro di un motoveicolo che si stava immettendo sul rettilineo di __________, in direzione opposta alla mia e circolava ad una velocità regolare. Indicativamente il motoveicolo si trovava a 150 metri di distanza da me.
Considerando lo spazio a disposizione per fare la mia manovra di svolta a sinistra, avendo già inserita la prima marcia, lasciavo il pedale della frizione e iniziavo la manovra di svolta per immettermi su Via __________.
Quindi posizionavo il mio veicolo nella direzione di detta via, mentre il mio sguardo era rivolto nella direzione di marcia, udivo dalla parte destra del mio veicolo due rumori di accelerazione forti e senza aver il tempo di girare la testa a destra, avveniva un terzo rumore violento d'impatto.
Preciso che a seguito dell'impatto giravo di scatto la testa verso destra di 120 gradi, allo scopo di capire cos'era quel violento rumore al mio veicolo.
In uno stato d'agitazione, toglievo la cintura di sicurezza e uscivo dall'abitacolo perché avevo compreso dal rumore forte che si trattava di una cosa grave. Quindi una volta fuori dall'auto vedevo il conducente del motoveicolo per terra dietro la mia auto sul fianco sinistro.
A quel punto mi sono avvicinato al ragazzo che indossava ancora il casco di protezione e constatavo che era immobile al suolo. Prendevo subito il telefonino cellulare per chiedere i soccorsi, ma mi accorgevo che era scarico della batteria.
Nel frattempo si fermavano altri passanti e chiedevo loro di aiutarmi chiamando l'ambulanza. Un signore vicino a me si metteva in contatto con l'ambulanza e si identificava come samaritano.
Il ragazzo a terra si riprendeva lamentandosi di dolori sparsi e diceva di non vedere più, perchè aveva gli occhi pieni di sangue. Mi chiedeva di pulirgli gl'occhi e tirargli via il casco. lo correvo a prendere uno straccio in macchina per pulirgli gl’occhi e gli dicevo che non potevo toglierli il casco perchè aveva delle ferite e usciva del sangue. Dopodiché in uno stato confusionale il motociclista mi dichiarava le sue generalità, come nome e cognome ed età, per poi chiedermi in fine dove si trovava.
(…)
D5: Quando era fermo alla preselezione per svoltare sinistra, la strada era illuminata a sufficienza?
R5: Si, soprattutto perché oltre all'illuminazione stradale, c’era il distributore di benzina con le luci esterne accese.
D6: Dove si trovava lei con la vettura al momento dell'urto?
R6: Secondo me mi trovavo a metà delle corsia senso opposto, la quale stavo attraversando.
D7: Per quale motivo ha spostato l'auto in avanti?
R7: Non ho spostato l’auto in avanti volontariamente, ma seguito della collisione ho perso il controllo sui comandi.
D8: Lei è sicuro che il veicolo si trovava alla distanza dichiarata di 150 metri?
R8: Sì.
D9: Secondo il suo parere per quale motivo si è arrivati al sinistro?
R9: Secondo me, il conducente il motociclista è uscito ad una velocità normale, dopodiché ha dato due forti accelerazione tipiche di un'impennata e poi senza accorgersi che avevo iniziato la manovra di attraversamento, quando è sceso dall'impennata, era già troppo tardi per evitare la collisione con la mia vettura.
D10: Lei, ha visto il motociclista com'è caduto dalla moto?
R10: No, non ho visto niente.
D11: altro da aggiungere?
R11: Voglio ancora precisare che i tre rumori, ovvero due di accelerazione e uno di collisione, gli ho uditi attaccati tra loro in un breve lasso di tempo (2 secondi). (…)” (Doc. 44)
Il ricorrente RI 1 è invece stato sentito dalla Polizia Cantonale il 13 novembre 2014.
Dal relativo verbale emerge in particolare quanto segue:
" (…)
Informo l'agente interrogante che i miei ricordi inerenti quanto capitato negli istanti prima del sinistro sono frammentari e non precisi. Questo è riconducibile, anche a parere dei medici, al trauma da me riportato nell’incidente.
Detto questo preciso che anche quanto appena dichiarato, e cioè la strada percorsa e i dettagli su come io abbia affrontato la rotonda, sono frutto di una ricostruzione mentale da me effettuata nei giorni dopo il sinistro. Di fatto, come avevo immediatamente dichiarato agli agenti mentre mi trovavo presso il pronto soccorso dell'ospedale __________ di __________, non ho molti ricordi di quanto accaduto.
Sicuramente, dopo aver lasciato la rotonda succitata percorrevo __________ in direzione di __________. Percorsi circa 150 metri su detta via incappavo nell'incidente oggetto del presente verbale. Non sono in grado di fornire altri dettagli.
D: Non ricorda assolutamente nulla sulla dinamica del sinistro?
R: Ho solo qualche flash. Ricordo che ad un tratto, giunto in prossimità dell'intersezione tra __________ e via __________, mi sono trovato un veicolo in fase di svolta sulla traiettoria. A quel punto, di reazione, tentavo di schivare l'ostacolo sulla sinistra ma non riuscivo nel mio intento.
D: Ha provato a effettuare una frenata di emergenza?
R: No. Di istinto ho provato una schivata. Sono convinto che vista la poca distanza dal veicolo in fase di svolta io abbia pensato che non sarei riuscito a frenare e quindi tentavo di schivarlo, senza però riuscirci.
D: Ricorda la sua velocità nel percorrere __________ prima dell'urto?
R: No, non sono in grado di ricordare la velocità del mio veicolo. Preciso però che assolutamente non ero di fretta e quindi non avrei avuto nessun motivo per andare troppo forte. Inoltre conosco quel tratto di strada e so che a quell'ora, visto il traffico sostenuto, vi sono parecchi pericoli.
D: La sua guida era in qualche modo distratta?
R: Come detto non ho ricordi precisi. Però mi sento di escludere che una mia distrazione possa essere la causa del sinistro.
D: Mentre lei percorreva __________, dopo essere uscito dalla rotonda, ha notato il veicolo sulla corsia di preselezione presente sulla corsia di marcia opposta alla sua?
R: Non credo di averlo notato. Sicuramente non ho capito che vi era un veicolo intenzionato a svoltare tagliandomi la strada. In merito dichiaro che secondo me il veicolo che mi ha tagliato la strada, al momento che si trovava sulla corsia di preselezione, non aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro. Se lo avesse fatto Io avrei notato e avrei sicuramente rallentato ulteriormente e questo a titolo preventivo poiché alla guida della moto adotto sempre uno stile di guida preventivo.
D: Come fa a ricordare i particolari relativi all'utilizzo dell'indicatore di direzione avendo asserito poco fa che dell'incidente ha pochi e confusi ricordi?
R: Anche questa è stata una mia deduzione. Ritengo che se avessi visto l'indicatore di direzione del veicolo avrei capito che stava per svoltare e avrei, come appena detto, rallentato ulteriormente.
Preciso però che non ho nessuna sicurezza sulla presenza o meno dell'indicatore di direzione. È solo una mia deduzione logica.
(…)
L'agente interrogante mi informa che l'altro conducente ha dichiarato che prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra tagliandomi la strada avrebbe controllato la presenza di veicoli che circolavano in un senso opposto senza però vedere nessun mezzo in arrivo. Ricorda di aver visto la mia moto che usciva dalla rotonda ma che trovandosi ancora lontano (circa 150 metri) decideva di effettuare la svolta.
Durante la manovra di svolta poteva però udire due diversi rumori riconducibili a due forti "gasate" seguite pochi istanti dopo dal violento impatto della mia moto contro la fiancata della propria auto.
D: Cosa ha da dire in merito?
R: Come detto non ho grandi ricordi. Mi sembra poco verosimile poiché se così fosse, la mia velocità sarebbe stata davvero troppo alta. Un impatto ad velocità tale da percorrere 150 metri nei pochi secondi che l'automobile avrebbe impiegato per effettuare la svolta avrebbe causato danni ai veicoli e probabilmente anche alla mia persona ben più gravi di quelli che si sono verificati.
D: Secondo lei i danni ai veicoli sono riconducibili ad una sua velocità di massimo 50 km/h, limite posto su quel tratto di strada?
R: Non so rispondere a detta domanda. Probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono convinto che la mia velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h. Questo poiché conosco i pericoli di quella strada.
L'agente interrogante mi informa che una dipendente del distributore __________, ha sentito alcuni clienti affermare che vi era appena stato un incidente con coinvolti una moto e un'autovettura. A detta di tali clienti il motoveicolo sarebbe uscito dalla rotonda effettuando due diverse brusche accelerazioni.
Tali accelerazioni sarebbero state tanto importanti da impennare il motoveicolo che al termine della seconda impennata sarebbe andato a urtare con parecchia violenza contro un'autovettura in fase di svolta.
D: Cosa ha da dire in merito?
R: Anche in questo caso ritengo poco probabile che io possa aver adottato uno stile di guida così pericoloso. Non rientra nei miei canoni di comportamento e per questo motivo risento di poter escludere che queste dichiarazioni possano essere veritiere.
D: Lo stile di guida raccontato dei, clienti del bar giustificherebbe però il fatto che lei non abbia visto per tempo il veicolo che effettuava la manovra di svolta. Non ritiene verosimile che lei abbia effettuato tali accelerazioni in uscita dalla rotonde?
R: Non posso rispondere. Ricordando solo pochi particolari non posso ne avvalorare ne escludere queste deposizioni. Mi sembra comunque strano che io possa aver corso tali rischi poiché non avevo alcuna fretta e perchè, come detto, conosco bene la strada e i pericoli che ne derivano in quell'orario.
Al momento della costatazione dell'incidente l'agente interrogante ha costatato che la gomma anteriore del mio motoveicolo si presentava usurata oltre i limiti di legge. In merito mi è stata comminata una multa di CHF 100.00 che provvederò a pagare non appena mi verrà spedita dall'agente interrogante e questo poiché al momento non ho con me denaro a sufficienza. (…)” (Doc. 44)
Infine, il 23 dicembre 2014 la Polizia Cantonale ha sentito, in qualità di persona informata sui fatti, __________, commessa presso il negozio __________ di __________, la quale ha dichiarato:
" (…)
Mentre fumavo una sigaretta, sentivo parlare due ragazzi davanti a me che erano intenti a guardare su __________ in direzione di __________, dicevano che era appena successo un incidente della circolazione stradale
Uno di questi due ragazzi, di cui non conosco il nome, diceva di aver visto una motocicletta che faceva un paio di impennate e poi in tempo zero, si schiantava contro un'autovettura.
Dopo un attimo rientravano all'interno del bar e uno di loro, mentre passava accanto a me, mi diceva che testimoniava per quanto accaduto. Infatti secondo lui, l'impennata a quell'ora del mattino, dove è ancora buio, è una manovra molto pericolosa.
Purtroppo questo ragazzo, in seguito ai fatti, non si è più presentato in negozio e non conosco il suo nome o dove abita.
Voglio precisare che prima dell'incidente, sentivo tutti i giorni tra le ore 06:30 e le 07:00, un motoveicolo passare a forte velocità impennando, sullo stesso tracciato di strada. Dopo l'incidente non ho più avuto modo di sentire il motoveicolo impennare.
D1: Mi può indicare i connotati del testimone?
R1: Un uomo, di età apparente 30-35 anni, carnagione chiara, altezza 1,65-1,70 m, capelli corti colore castano, e vestiva da lavoro con jeans e giacchetta.
D2: Lei conosce i due protagonisti del sinistro o gli ha mai visti di persona?
R2: No, non so dire chi siano.
D3: Lei quando si è accorta che era successo l'incidente della circolazione stradale?
R3: Dopo 20 minuti che era successo il sinistro.
D4: Ha altro da aggiungere?
R4: No. (…)” (Doc. 44)
Con decreto di accusa DA 628/2015 del 9 febbraio 2015, il Procuratore Pubblico __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di
" (…).
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato __________, effettuato due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da far impennare il veicolo, facendolo poi cozzare violentemente contro la fiancata destra dell’autovettura __________ targata __________ condotta da __________ che, in fase di preselezione, stava svoltando sulla sinistra e veniva pertanto sorpreso dall’imprevedibile manovra del motociclista che gli ha quindi precluso la possibilità concreta di evitare lo scontro;
fatti avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;
reato previsto dell’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr., 4 cpv. 1 ONC”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e una multa di fr. 500.-. (cfr. doc. 47c)
Il 3 febbraio 2017 la Sezione della circolazione per questo e per un altro episodio avvenuto il 28 giugno 2016 (circolava con pneumatici anteriore e posteriore privi di sufficienti rilievi anti scivolanti) e tenuto pure conto di due precedenti revoche della licenza di condurre (1 mese nel 2008 e 2 mesi nel 2009), ha inflitto ad RI 1 una revoca di 4 mesi della licenza di condurre veicoli a motore per il periodo 4 aprile al 3 agosto 2017 (cfr. consid. 1.8.).
Con Decreto di accusa DA 627/2015 del 9 febbraio 2015 il Procuratore Pubblico __________ ha ritenuto __________ colpevole di:
" (…).
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata __________, nell’atto di svoltare a sinistra in fase di preselezione, negligentemente omesso di avvistare per tempo il motoveicolo __________ targato __________ condotto da RI 1 sopraggiungente sulla sua sinistra, contribuendo in tal modo a cagionare la collisione fra i rispettivi veicoli,
fatti avvenuti a __________ il 21.10.2014;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 3 LCStr., 3 cpv. 1, 13 cpv. 2, 14 cpv. 1 ONC; (…)” (Doc. F)
Chiamato ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che confermare l’operato di CO 1, la quale, dopo avere constatato che si è in presenza di un delitto ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, ha ridotto le prestazioni in contanti sulla base dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.
In occasione dell’incidente del 21 ottobre 2014, RI 1 ha infatti effettuato “due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare il veicolo ciò che costituisce una grave violazione delle regole della circolazione stradale” (cfr. consid. 2.3.).
Contrariamente all’opinione del rappresentante dell’assicurato – il quale sostiene che sarebbe stato __________ ad investire RI 1 non avendolo visto mentre effettuava una manovra a sinistra in preselezione (cfr. doc. H e consid. 1.4) – la perizia dell’ingegner __________ del 21 luglio 2015 (cfr. doc. D) non contiene nessun elemento atto a smentire la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Cantonale e dal Procuratore Pubblico, sulla base delle dichiarazioni dei testi, a proposito della doppia accelerazione con impennata effettuata dal ricorrente (cfr. consid. 1.4.).
Riguardo alla velocità del motoveicolo va anzi sottolineato che, sebbene il limite massimo fosse di 50 km/h, lo stesso assicurato ha dichiarato alla Polizia che “probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono convinto che la mia velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h”, mentre l’ing. __________ ha concluso che “al momento dell’impatto la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h, mentre l’automobile procedeva a 17-20 km/h. Tenuto conto delle modalità di percezione della situazione di pericolo, nel caso in esame la velocità accertabile per la motocicletta in fase di avvicinamento è di 56-78 km/h. La tipologia di manovra di svolta operata dal protagonista __________ rientra nei canoni di una manovra mediamente compiuta dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando l’automobilista ha deciso di dare inizio alla sua manovra di svolta, la motocicletta si trovava a 61-92 metri da lui.” (doc. D, pag. 12).
È vero che nella perizia si afferma che “la situazione di pericolo – in tale circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo materiale al motociclista per mettere in opera la frenata d’emergenza” (doc. D, pag. 10), è però altrettanto vero che il perito non dice nulla sui motivi per i quali l’assicurato si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare la frenata d’emergenza.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che l’assicurato, nato nel 1982, ha già subìto in passato due revoche della licenza di circolazione (cfr. consid. 1.8.).
Va ancora aggiunto che il comportamento dell’altra persona coinvolta nell’incidente della circolazione, che pure è stata sanzionata con una multa di fr. 300.-- (cfr. consid. 2.4.), non è tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente e l’incidente (cfr. STF 8C_465/2013 del 4 marzo 2014; STCA 35.2015. 85 del 3 febbraio 2016; per un diverso caso, cfr. la STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010).
2.6. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi della valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. STCA 35.2013.42 del 9 ottobre 2013; STF 8C_881/2014 del 12 maggio 2015; DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).
Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 30%.
Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicuratore contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. STFA U 349/04 del 20 dicembre 2005 e U 31/02 del 17 marzo 2003; STCA 35.2015.85 del 3 febbraio 2016, 35.2014.115 del 28 maggio 2015 e 35.2013.79 del 26 febbraio 2014, nella quale questo Tribunale ha confermato una riduzione del 30% nel caso di un assicurato che aveva superato i limiti di velocità e si era distratto girandosi verso il suo passeggero per chiedere una sigaretta).
La decisione su opposizione del 25 agosto 2016 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti