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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 dicembre 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 ottobre 2013, RI 1, nato nel 1959, dipendente in qualità di autista/assistente di __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, mentre era a bordo della propria motocicletta, è stato urtato da un’automobile ed è caduto a terra. Il giorno seguente si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI-VII costa a sinistra e un trauma cranico non commotivo (cfr. doc. M 1).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4 giugno 2015, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a far tempo dal 25 dicembre 2013, difettando il presupposto del nesso causale tra l’infortunio subito e i disturbi lamentati (cfr. doc. 58).
1.3. A seguito dell’opposizione del 1° luglio 2015 interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ (cfr. doc. 62), l’assicuratore, con decisione su opposizione del 10 dicembre 2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1 ad I).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25 gennaio 2016, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino delle prestazioni a dipendenza dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, così come di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, egli ha, in particolare, fatto valere quanto segue:
" (…).
Nel caso di specie al signor RI 1 solo dopo il sinistro stradale del 25.10.2013 è stato diagnosticato la presenza degli acufeni bilaterali di origine post-traumatica con calo dell’udito. In precedenza egli non aveva mai sofferto di una simile patologia.
Dalle perizie e dagli esami medici a cui il ricorrente si è sottoposto appare pertanto evidente come vi sia un nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno alla salute riportato da quest’ultimo e di conseguenza anche il nesso di causalità adeguata.
Alla luce dei certificati medici e delle relazioni prodotte si contesta integralmente la decisione su opposizione adottata dall’Assicurazione CO 1 in data 10 dicembre 2015 (cfr. doc. I) di rifiutare le prestazioni sostenendo che non vi sia un rapporto di causalità tra il sinistro de quo e i disturbi lamentati dal signor RI 1.
Ad ogni modo, vista la mancanza di chiarezza esistente ed allo scopo di definire quali siano le effettive patologie sofferte a seguito del sinistro de quo dal signor RI 1, si chiede a codesta Lodevole Autorità di procedere ad una perizia medica giudiziaria atta a comprovare l’origine degli acufeni di cui soffre tutt’ora il ricorrente
(…).
Nel caso di specie il nesso di causalità tra il sinistro de quo e i disturbi sofferti dal signor RI 1 sono stati riconosciuti come conseguenza diretta del trauma cranico da due specialisti in diverse sedute (cfr. docc. E-F). Infatti il signor RI 1 si è sottoposto a visita specialistica nella quale sono stati riscontrati gli acufeni bilateri (recte: bilaterali, ndr) come conseguenza del sinistro de quo. Lo stesso come sempre ha ripetuto nelle visite alle quali si è sottoposto di non aver mai sofferto di tale disturbo. L’accentuarsi di tale disturbo ha avuto una ripercussione negativa sulla vita dello stesso in quanto soffre tutt’oggi di questo problema agli acufeni bilaterali. Lo stato di persistente malessere gli ha causato dei problemi nella ricerca di un impiego, ed attualmente egli è disoccupato (…).
Data la situazione economica del signor RI 1 che ha perso e non ha più trovato un lavoro a seguito del sinistro de quo, lo stesso soddisfa i requisiti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ha già inoltrato la relativa domanda per il parere al proprio Comune di domicilio.” (cfr. doc. I)
1.5. L’assicurazione convenuta, con risposta del 16 febbraio 2016, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto del 22 febbraio 2016, l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. L’oggetto del contendere è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 25 dicembre 2013, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. Dagli atti processuali risulta che, in data 18 giugno 2014, RI 1 ha annunciato all’assicuratore convenuto di aver subito, il 25 ottobre 2013, un incidente alla guida della propria motocicletta, essendo stato urtato da un’automobile e cadendo successivamente a terra.
Il giorno successivo (il 26 ottobre 2013), egli si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI e VII costa a sinistra e un trauma cranico non commotivo. La TAC cerebrale eseguita in quell’occasione è risultata priva di particolarità (cfr. doc. M 1).
Alla luce delle risultanze dell’angio-RMN cerebrale eseguita il 3 gennaio 2014 presso l’Ospedale __________ di __________ e dell’esame clinico, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, con rapporto del 29 gennaio 2014, ha dichiarato perfettamente normali “lo stato neurologico e neuropsicologico, la MRI cerebrale con Angio-MR arteriosa e venosa intracranica e infine l’elettroencefalogramma ...” (cfr. doc. M 5.1).
Con valutazione datata 4 aprile 2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, ha riferito che l’assicurato presentava “… degli acufeni bilaterali verosimilmente d’origine post-traumatica, con inoltre calo uditivo più accentuato a sinistra di natura percettiva sulle frequenze a partrire da 2000 Hz che potrebbe anch’esso essere d’origine post-traumatica.“ (cfr. doc. M 5.3).
A margine della valutazione neuropsicologica effettuata il 7 maggio 2014, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che “le difficoltà cognitive rilevate ai test e descritte soggettivamente dal paziente, nonché le persistenti alterazioni affettivo-comportamentali appaiono tutte riconducibili al trauma cranico frontale sinistro e rispondono a una compromissione lieve-media secondo i criteri Suva.” (cfr. doc. M 3.1).
L’assicuratore convenuto ha proceduto a interpellare lo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha indicato che l’assicurato soffriva di un “trauma cranico frontale sinistro; Episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica.” (cfr. doc. M 3).
In data 2 ottobre 2014, l’assicurato è stato visitato dal medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale. Dal relativo referto risulta in particolare che, a suo avviso, “la angio-risonanza magnetica cerebrale eseguita il 3.1.2004 (recte: 3.1.2014) ha escluso qualsivoglia tipo di problema post- traumatico rilevando, per contro, aree di gliosi aspecifica in prima ipotesi di eventi ischemici, nella sostanza bianca di entrambe gli emisferi verebrali nonché ipoplasia del seno trasverso a sinistra senza significato post-traumatico e/o patologico. (…). Acufeni bilaterali e calo uditivo più accentuato a sinistra verosimilmente di origine post-traumatica secondo il parere specialistico. Gli specialisti neuropsicologico, psichiatra e ORL classificano le diagnosi poste nel contesto di conseguenza post-traumatica.” (cfr. doc. M 8).
Il 12 dicembre 2014, il dott. __________, neurologo interpellato dall’amministrazione, ha osservato in particolare che “all’esame somatico nessun riscontro oggettivo neurologico correlabile a esiti di trauma. (…). Dunque assenza di dimostrato contesto infortunistico, ed assenza di riscontri clinici o strumentali a sostegno di ev. sequele post-traumatiche da dover considerare dei danni organici residuali. (…). Non vi sono oggi riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un ev. trauma cranico-cerebrale moderato o severo. La sintomatologia lamentata non appare neppure oggi ormai più riconducibile a ev. esiti di un trauma cranico minore, ma risulta almeno sospetta per un ev. sintomatologia di tipo conversivo reattiva all’evento vissuto che andrà definita in ambito psichiatrico.” (cfr. doc. M 9.1).
Sempre consultato dall’assicuratore convenuto, con rapporto del 19 dicembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente reattiva ad una difficile situazione socio-esistenziale (F33.1) non in relazione causale naturale, con verosimiglianza preponderante, con l’evento infortunistico del 25.10.2013. Sospetta elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicosociali (F 68.0.). Pronunciandosi in merito all’eziologia dei disturbi, egli ha sostenuto che, da un punto di vista medico-psichiatrico, “… non ci siano, con verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici attribuibili, di per sé, all’evento infortunistico in questione. Il quadro depressivo ricorrente descritto sopra è molto probabilmente legato alla dificile condizione socio-esistenziale, preesistente all’infortunio in questione.” (cfr. doc. M 9.2).
Con un ulteriore apprezzamento datato 19 gennaio 2015, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che “… tutte le indagini radio strumentali eseguite hanno escluso qualsivoglia componente di natura post-traumatica a livello cranio-cerebrale: in particolare non sono state rilevate lesioni parenchimatose compatibili con edema cerebrale o con contusione cerebrale sia dall’indagine TAC che dalla risonanza magnetica cerebrale con angio-risonanza magnetica arteriosa-venosa intracranica. L’esame neurologico ha escluso riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un eventuale trauma cranico-cerebrale moderato o severo. Conseguentemente i disturbi neuropsicologici descritti e imputati all’evento in causa non possono essere posti in relazione ai postumi infortunistici in assenza di lesioni morfologico strutturali accertate alle indagini radio strumentali e ritenuto, per altro, quanto conosciuto sulla dinamica dell’incidente avvenuto a bassa velocità e in assenza di un trauma cranico effettivo. La valutazione psichiatrica non ha accertato segni psicopatologici attribuibili all’evento infortunistico in questione con verosimiglianza preponderante concludendo, per contro, per patologie psichiatriche di natura extra-infortunistiche. A fronte dei soli postumi infortunistici derivanti dall’incidente in causa non è possibile pertanto riconoscere una causalità naturale certa o con verosimiglianza preponderante fra i disturbi della sfera neuropsicologica e psichiatrica lamentati dal paziente ed i postumi infortunistici.” (cfr. doc. M 9).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente considerando - in particolare dai referti degli neurologi dottori __________ (cfr. doc. M 5.1) e __________ (cfr. doc. M 9.1) -, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1 non correla con un danno infortunistico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Per quanto concerne, poi, il tinnitus, nel caso di specie diagnosticato dal dott. __________, va rilevato che, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica.
Riportando l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi. Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.
In proposito, la documentazione agli atti testimonia che le cure applicate nel caso concreto erano volte piuttosto a controllare la sintomatologia (e non a migliorarla notevolmente), rispettivamente, nel caso della psicoterapia, non erano riferite a un danno alla salute organico (e, in questo senso, non rappresentano un ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto, in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non commotivo, di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui l’assicurato è rimasta vittima il 25 ottobre 2013.
Dal rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si evince la seguente dinamica dell’incidente:
" (…).
Riferisce incidente della circolazione mentre era alla guida dello scooter, una macchina lo avrebbe investito a bassa velocità con ricezione all’emisoma sinistro. Successivamente riferisce di essersi alzato da solo e di essere andato a casa in quanto inizialmente si sentiva bene. Casco non rotto. Non riferisce altri disturbi particolari.” (cfr. doc. M 1).
Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla descrizione suesposta.
Tenuto conto della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
A titolo di confronto, questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5).
Pure di grado medio, e non al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.).
Dello stesso grado di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice, l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.
Nell’infortunio del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo, egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia ansioso-depressiva.
A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Il TCA ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Nella presente fattispecie, dalla documentazione a disposizione emerge che le cure prestate all’insorgente sono essenzialmente consistite nella somministrazione di farmaci antidolorifici e antidepressivi, in regolari sedute ambulatoriali di psicoterapia e in visite di controllo presso il medico curante (non risulta invece che l’assicurato si sia mai sottoposto alla riabilitazione neuropsicologica, auspicata dai medici del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________).
Del resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente, annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25 ottobre 2013.
Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).
2.12. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Tutto ben considerato, secondo il TCA, al patrocinatore di RI 1 non doveva sfuggire che, in presenza di disturbi non oggettivabili (aspetto che emergeva chiaramente dalla documentazione medica a disposizione), determinante è l’esame della causalità adeguata e che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pubblicati sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, essa non era data, ragione per la quale il rischio di perdere il processo doveva apparirgli palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo.
Il requisito della probabilità di esito favorevole va dunque giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti