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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 agosto 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2012, RI 1, nato nel 1955, di professione metalcostruttore (ma al momento del sinistro privo di attività lucrativa), è rimasto vittima di un infortunio non professionale alla spalla sinistra.
Con sentenza 35.2014.40 del 10 giugno 2015, il TCA ha annullato la decisione su opposizione mediante la quale l’istituto assicuratore aveva negato retroattivamente la propria copertura assicurativa per il sinistro occorso all’assicurato (cfr. doc. 140).
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 28 luglio 2016, l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità del 21% a contare dal 1° luglio 2016 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 193).
A seguito dell’opposizione interposta dagli avvocati RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 197), in data 31 agosto 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 200).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 settembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dagli avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 100% e, in via subordinata, che il TCA abbia a ordinare una perizia medica.
In merito all’esigibilità lavorativa, il ricorrente osserva che le sue “… condizioni di salute non sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica. Come si evince dalla perizia ortopedica del Dr. med. __________ (doc. C), il qui ricorrente è inabile al lavoro nella precedente attività, è stato giudicato inabile al lavoro almeno del 50% in attività professionali adeguate.”
D’altro canto, egli fa valere che, a causa della sua particolare situazione personale e professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, …), si troverebbe “… nella manifesta e oggettiva impossibilità di trovare un’occupazione nel difficile mercato del lavoro nella regione Insubrica poiché non esistono sul mercato generale del lavoro delle attività che l’assicurato in questione potrebbe ancora svolgere.”.
Per quanto concerne gli aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità, trattandosi del reddito da invalido, l’assicurato sostiene che questo valore non sarebbe stato validamente fissato in base alle DPL, in quanto “… l’assicuratore non ha certificato lo stato di salute del qui opponente in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e non ha proposto alcun posto di lavoro che rispetti le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute”. A proposito invece del reddito da valido, facendo riferimento alle norme legali che disciplinano la determinazione del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, RI 1 pretende che il reddito senza invalidità venga fissato in fr. 106'400 (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 10 novembre 2016, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, precisando che il rapporto allestito dal medico di ____________ “… non si esprime minimamente su quella che è la capacità lavorativa residua per attività adeguate e ragionevolmente esigibili con riferimento al ricorrente. Non vi è neppure traccia di esempi di attività che potrebbero essere considerate esigibili per il signor RI 1.” (doc. V).
L’amministrazione si è pronunciata al riguardo il 23 novembre 2016 (doc. VIII).
1.6. Il 23 febbraio 2017, il TCA ha chiesto all’amministrazione di precisare per quale motivo il reddito da invalido non è stato determinato in applicazione del metodo delle DPL (doc. X).
La risposta dell’CO 1 è pervenuta in data 2 marzo 2017 (doc. XI).
L’insorgente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 16 marzo 2017 (doc. XIII).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante al ricorrente.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'assicuratore resistente ha fatto capo alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, a margine della visita di chiusura del 21 dicembre 2015.
Il medico di _____________, dopo aver diagnosticato un deficit funzionale della spalla sinistra non dominante, ha così descritto i limiti funzionali legati a questo danno alla salute:
" (…).
… può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, di rado può sollevare e portare pesi di 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Non può assolutamente sollevare pesi medi, pesanti o molto pesanti da 10 a 45 kg fino all’altezza dei fianchi, non può sollevare l’arto al di sopra dell’altezza dell’orizzontale e quindi non può sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 kg in su oltre l’altezza del petto. Per quanto riguarda il maneggio di attrezzi leggeri di precisione non ha nessuna limitazione. Può effettuare lavoro medio con maneggio di attrezzi talvolta, non può assolutamente effettuare lavoro pesante e molto pesante o lavoro rozzo con attrezzi. Possibile invece la rotazione della mano. Per quanto riguarda la posizione e la mobilità non può assolutamente effettuare lavori sopra la testa mentre invece non ha nessun tipo di limitazione per quanto riguarda la rotazione, posizione seduta/inclinata in avanti e posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione sulle ginocchia. Nessuna limitazione per posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta. Nessun problema per quanto riguarda lo spostamento, il camminare anche a lungo per lunghi tratti e su terreno accidentato. Può salire e scendere le scale, non può invece salire su scale a pioli. Consentito senza limitazioni l’uso delle due mani e lo stare in equilibrio.” (doc. 157, p. 3 s.)
Unitamente all’impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte allestita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia.
Diagnosticato uno stato dopo intervento artroscopico in esiti di trauma contusivo/distorsivo alla spalla sinistra con residui importanti dolori notturni e diurni, con deficit di mobilità e forza, non compensati al 100% mediante la presa di antinfiammatori, infiltrazioni con anestetico locale, blando cortisonico e fisiochinesiterapia, lo specialista privatamente consultato dall’assicurato ha sostenuto che la rendita riconosciuta dall’amministrazione (del 21%) andrebbe “… aumentata, data in particolare l’età del paziente ormai quasi 62enne di almeno al 30-40%. Per quanto concerne la capacità residuale in lavori nel campo edilizio (metalcostruttore, pittore, gessatore, ecc.) questa è sicuramente da valutare in un ambito del 100% di inabilità lavorativa. In particolare al paziente sono permesse, con inabilità lavorativa da definirsi a seconda dell’attività lavorativa propostagli, attività lavorative che non dovranno sovraccaricare l’arto superiore sinistro per più di 5 kg, evitando assolutamente di salire scale a pioli, ecc., per cui da quanto sopra esposto lavori in ambito edilizio sono praticamente preclusi al paziente. Altri lavori esigibili quali per esempio l’autista, custode di stabili, sono permessi in base al carico di lavoro che un’eventuale e futura attività professionale che non dovrà sovraccaricare l’arto superiore sinistro attualmente lesionato, per cui l’inabilità lavorativa residua è da considerarsi di almeno il 50%. Tengo sottolineare che inoltre l’età del paziente e la scolarità dello stesso un reintegro professionale non verrà assolutamente preso in considerazione.” (doc. C).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ (e fatto proprio dall’amministrazione).
Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di ______________ risulta plausibile anche tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
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In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante. |
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In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che aveva subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Infine, con giudizio 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermato dal TF con pronunzia 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, il TCA, nonostante il danno alla spalla sinistra (si trattava di una distorsione acromio-clavicolare sinistra stadio I e impingement sottoacromiale), ha ritenuto un assicurato inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
Alla luce della casistica appena esposta, questo Tribunale non può seguire il parere del dott. __________, secondo il quale il ricorrente presenterebbe una capacità lavorativa limitata (del 50%) anche in attività sostitutive adeguate.
Dal punto di vista medico, occorre dunque ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, senza che si riveli peraltro necessario procedere a ulteriori atti istruttori (ad esempio, a quello chiesto con l’impugnativa – cfr. doc. I, p. 13).
D’altro canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa giurisprudenza è ancora stata recentemente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
2.7. Con il ricorso, l’assicurato fa valere che, a causa della sua età avanzata, un reinserimento nel mondo del lavoro non sia da considerarsi realistico (cfr. doc. I).
Il TCA non ignora che, al momento della decorrenza della rendita d’invalidità (1° luglio 2016), RI 1 aveva compiuto 61 anni e che, di conseguenza, potrebbe incontrare delle difficoltà a reperire sul mercato generale del lavoro un’occupazione in cui mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua. Tuttavia, in materia di assicurazione contro gli infortuni (e non è un caso se tutte le sentenze richiamate nel ricorso, sono state emanate in materia di assicurazione per l’invalidità – cfr. doc. I, p. 8), vige l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. supra, consid. 2.3.), cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2; per un caso analogo, si veda la STF 8C_846/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 2.4).
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 71'844. Ritenuto che, al momento dell’infortunio, l’assicurato era professionalmente inattivo, l’CO 1 ha stabilito il reddito da valido in applicazione dei dati salariali pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. doc. 200, p. 5: “Dall’ultima inchiesta sulla struttura dei salari risulta infatti che un metalcostruttore addetto ai lavori pratici (TA1, ramo 24-25, livello 2) nel 2014 guadagnava mediamente un salario di fr. 71'005.14 (fr. 5'717.-- : 40 ore x 41.4 ore x 12 mesi) che, vista l’evoluzione nominale dei salari, porta ad un ammontare di fr. 71'843.72 nel 2016.”).
Il ricorrente contesta l’entità del reddito senza invalidità considerato dall’amministrazione e pretende, richiamato l’art. 24 cpv. 1 OAINF, che il medesimo venga fissato in fr. 106'400 (cfr. doc. I, p. 5).
Il TCA osserva innanzitutto che l’art. 24 cpv. 1 OAINF regola la determinazione del guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità in taluni casi particolari (“Salario determinante per le rendite in casi speciali”) e non può quindi trovare applicazione allorquando si tratta invece di stabilire il reddito da valido (che costituisce uno dei due termini dal cui raffronto risulta il grado dell’invalidità, cfr. art. 16 LPGA) (per un caso analogo, in cui il ricorrente aveva confuso i concetti di reddito da valido e di guadagno assicurato, si veda la succitata STF 8C_396/2015 consid. 4.2).
D’altro canto, questa Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 e riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316).
Nel caso di specie, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del 28 settembre 2012, RI 1 era privo di attività lucrativa, essendo stato licenziato dalla ditta __________ con effetto al 29 febbraio 2012 (cfr. doc. 1).
In ossequio alla giurisprudenza appena citata, l’istituto resistente era dunque legittimato a fissare il reddito da valido utilizzando i dati salariali statistici, di modo che il TCA può fare proprio l’importo stabilito in tal modo (fr. 71'844).
Sempre in questo contesto, con riferimento a quanto sostenuto nelle osservazioni del 16 marzo 2017 (cfr. doc. XIII, p. 2: “…, l’assicurato ha lavorato per tutta la vita nel settore della metalcostruzione. Al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio in questione, l’assicurato era iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento da soli 5 mesi, ma era in procinto di trovare una nuova collocazione lavorativa, sempre nel medesimo settore, sul territorio ticinese.”), è utile segnalare che l’CO 1 ha stabilito il reddito senza invalidità facendo capo ai dati salariali riferiti proprio al settore della fabbricazione di prodotti in metallo (tabella RSS TA 1, pto. 24-25 – cfr. doc. 190, p. 1).
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.10. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 56'995 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) e operando una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 190, p. 1).
Va in primo luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati dalle DPL, e ciò “al fine di avere dati coerenti tra loro”, posto che il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali statistici (cfr. doc. XI).
Questa Corte condivide l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche nella succitata sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4 (procedura in cui l’CO 1 era parte convenuta), l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1).
Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312 (cfr. doc. 190, p. 4).
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. doc. 190, p. 5), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'117.65.
Nel caso concreto, una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, visto che il reddito da valido è stato stabilito in base ai dati salariali statistici (quindi in base a dei dati nazionali).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In casu, l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico e dello statuto di frontaliere (doc. 200, p. 6).
Da parte sua, l’assicurato non ha sollevato al riguardo alcuna specifica obiezione (cfr. doc. I).
In una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.4, il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata, segnatamente con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
In un’altra sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, l’Alta Corte ha rilevato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione ma che occorre piuttosto procedere a una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’assicuratore resistente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti ampiamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di frontaliere dell’assicurato.
Per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Inoltre, per quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di competenze professionali limitate al solo settore della metalcostruzione, il TF ha già ha avuto modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'050 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 71'844 – risulta essere del 20.59%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 21%, deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti