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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 settembre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 ottobre 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato e ha battuto a terra i gomiti (subendo in tal modo un contraccolpo al collo e alla spalla destra) e la regione lombo-sacrale (cfr. doc. 2 e 40 p. 1).
Il dott. __________, consultato dall’assicurato il 31 ottobre 2014, ha diagnosticato una contusione del gomito destro e una distorsione cervicale in presenza di cervicartrosi (cfr. doc. 12).
L’esame di RMN della spalla destra del 6 febbraio 2015 ha evidenziato la presenza di un attrito sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e borsite sottoacromiale (doc. 45). Quello del rachide cervicale eseguito il 3 marzo 2015, una stenosi dei neuroforami C5-C6 e C6-C7 bilateralmente, nonché una moderata cervico-uncoartrosi, in particolare ai livelli C5-C6 e C6-C7 (doc. 51).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 giugno 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 20 luglio 2015, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale con il sinistro dell’ottobre 2014 (cfr. doc. 110).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 111), in data 13 settembre 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 116).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 ottobre 2016, RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti a una totale incapacità lavorativa per il periodo 20 luglio – 31 ottobre 2015 e, in via subordinata, il rinvio degli atti per complemento istruttorio, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
In data 13 settembre 2016, la CO 1 emana dunque la decisione su opposizione ivi contestata fondandosi in buona sostanza sulle conclusioni mediche del Dr. __________ al momento della visita medica di __________ dell’8 luglio 2015, ossia che il nesso causale fra i disturbi lamentati dall’assicurato alla spalla destra e alla colonna cervicale non è più data non essendo in presenza di lesioni traumatiche o post-traumatiche.
Si noti che tra gli elementi medici presi in conto dalla CO 1 al momento dell’emanazione della decisione su opposizione non sono state valutate, benché in loro possesso, le conclusioni del Dr. __________, ortopedico, il quale, su richiesta della __________, ha redatto una valutazione medica, dove, in buona sostanza, conclude alla responsabilità assicurativa della CO 1, ossia al mantenimento del nesso causale fino al raggiungimento dello “status quo sine” in data 31 ottobre 2016 (recte: 2015, n.d.r.).
Con corrispondenza del 20 settembre 2016 indirizzata alla __________, la CO 1 giustifica il fatto che il rapporto del Dr. __________ non sia stato sottoposto al vaglio del loro medico fiduciario sostenendo che in ogni qual modo quest’ultimo non avrebbe comunque modificato le loro conclusioni.
Ora la diatriba tra la CO 1 e la __________ sembra essere giunta al termine, entrambe le assicurazioni, ciascuna facendo valere i pareri dei propri medici di fiducia, rifiutano il versamento delle indennità giornaliere in favore dell’assicurato per il periodo tra il 20 luglio 2015 e il 31 ottobre 2015.
L’assicurato, per questo lasso di tempo, è stato dichiarato completamente inabile al lavoro dal Dr. __________. La fondatezza dell’inabilità lavorativa, indipendentemente dalle cause, non è stata formalmente contestata da nessuna delle due assicurazioni.
Vittima non solo di un infortunio ma anche dei meccanismi amministrativi, giuridici e assicurativi, il signor RI 1 è dunque restato senza riscontro finanziario per il periodo dal 20 luglio 2015 al 31 ottobre 2015.
A far data dal 1. novembre 2015 egli ha ripreso la sua abituale attività professionale, ad oggi senza ulteriori periodi d’inabilità lavorativa.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, l’RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre e si è quindi riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a dichiarare estinto a far tempo dal 20 luglio 2015 il diritto alle prestazioni dipendente dal sinistro del 29 ottobre 2014, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che per decidere circa la persistenza del proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso il 29 ottobre 2014, nel mese di giugno 2015, l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una visita fiduciaria di controllo.
In data 8 luglio 2015, RI 1 è così stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e generale. Dal relativo referto risulta che il fiduciario appena citato, tenuto conto degli esiti delle indagini radiologiche e dell’esame clinico, ha dichiarato estinto a contare dal 20 luglio 2015 il nesso causale naturale tra l’evento traumatico assicurato e i disturbi interessanti la spalla destra, il rachide lombare e quello cervicale, precisato che a livello dei gomiti non vi era più alcun problema (cfr. doc. 80).
Sulla valutazione del medico __________ si sono pronunciati sia il medico curante specialista del ricorrente, sia i consulenti medici della __________.
In data 13 novembre 2015, interpellato dall’assicuratore contro le malattie di RI 1, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto che scemato l’effetto dell’infortunio, è rimasta la problematica di base, posto che il sinistro ha solo peggiorato una situazione preesistente (cfr. doc. 118, p. 14).
Sempre nel mese di novembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha condiviso l’opinione del dott. __________, consigliando alla __________ di negare il proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 118, p. 12; da notare che, in data 29 ottobre 2015, lo stesso medico fiduciario aveva invece definito corretta la decisione dell’CO 1 fondata sul parere del dott. __________ – cfr. doc. 118, p. 18)
Con apprezzamento del 31 marzo 2016, il chirurgo ortopedico dott. __________, anch’egli fiduciario della __________, ha dichiarato di condividere di principio il fatto che l’evento dell’ottobre 2014 abbia comportato un peggioramento solo transitorio dello stato preesistente. Tuttavia, a suo avviso, lo status quo sine non è stato raggiunto già il 19 luglio 2015 ma soltanto a fine ottobre 2015, allorquando l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura completa. Il dott. __________ ha osservato che spetta del resto all’CO 1 dimostrare che il 19 luglio 2015 tutte le conseguenze dell’infortunio erano guarite e che i preesistenti disturbi di origine morbosa – che di per sé non hanno mai causato inabilità lavorativa – hanno determinato un’ulteriore incapacità di tre mesi e mezzo, prima che subentrasse di nuovo una piena abilità lavorativa (doc. 105).
Con la certificazione del 15 aprile 2016, il dott. __________ ha riferito di aver inizialmente diagnosticato una contusione del tendine causata dalla caduta e, quindi, “… consigliato un trattamento conservativo con fisioterapia e avevo anche effettuato un’infiltrazione sottoacromiale. Con questo trattamento la situazione è gradualmente migliorata e il 01.11.2015 il paziente ha potuto riprendere il lavoro al 100%. Attualmente lavora senza particolari problemi come macchinista della ferrovia. Credo che non sussista alcun dubbio che l’intera inabilità lavorativa dal 28.10.2014 al 01.11.2015 sia stata la conseguenza dell’infortunio in questione. Ritengo pure che lo “status quo sine” sia stato raggiunto solo con la ripresa del lavoro il 01.11.2015.” (doc. 104).
L’istituto assicuratore ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale si è espresso nei seguenti termini:
" (…).
Dalla documentazione agli atti la posizione del dott. med. __________ appare sostenibile. In particolare dopo adeguato periodo trascorso dal trauma contusivo e dopo adeguata terapia ed in assenza di dati obbiettivi di lesioni post-traumatiche appare ragionevole considerare che gli effetti del trauma siano conclusi. Dal punto di vista puramente medico quindi possiamo ritenere che la posizione del dott. med. __________ sia sostenibile. Inoltre in presenza di elementi di carattere degenerativo preesistente appare altrettanto possibile che l’assicurato possa soffrire di disturbi che con probabilità preponderante sono imputabili a elementi preesistenti.
L’argomentazione, posta a posteriori, secondo cui la regressione dei disturbi alla ripresa del lavoro avvenuta nei successivi 4 mesi, sia da intendersi come segno indiretto del persistente ruolo svolto dal trauma in questione sul quadro clinico presentato dall’assicurato al momento della chiusura del caso da parte del dott. med. __________, non sembra poggiare su elementi di certezza.
Non vengono infatti forniti elementi oggettivi a sostegno di tale tesi che seppur possibile non appare per nulla certa. Basandosi su criteri di probabilità preponderante è possibile considerare sostanzialmente corretta e maggiormente probabile la posizione espressa a suo tempo dal dott. med. __________. D’altro canto non è possibile escludere con assoluta certezza che una residua influenza possa essere stata esercitata dal trauma in questione fino a ottobre 2015.
Resta comunque inteso che dalla documentazione agli atti, la chiusura del caso con estinzione del nesso causale appare corretta sia qualora si voglia datarla a luglio 2015, sia qualora si voglia propendere per una chiusura datata ottobre 2015.” (doc. 107, p. 3 s.; si veda pure il doc. 113, con cui lo stesso medico __________ ha ribadito la propria valutazione della fattispecie)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nel caso di specie, tutto ben considerato, non può essere confermata la decisione dell’amministrazione di considerare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata già dal 20 luglio 2015. In effetti, se i pareri medici risultano univoci in merito al fatto che il trauma subito il 28 ottobre 2014 ha aggravato il preesistente stato di salute soltanto in maniera transitoria, riguardo alla questione di sapere a quale causa imputare i disturbi denunciati dall’insorgente, segnatamente quelli interessanti la sua spalla destra, durante il periodo 20 luglio – 31 ottobre 2015, agli atti di causa figurano invece certificazioni specialistiche contraddittorie che non consentono a questa Corte di decidere con la necessaria tranquillità.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei propri medici __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi denunciati dall’insorgente a decorrere dal 20 luglio 2015, segnatamente quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio occorsogli nell’ottobre 2014. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire il diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti