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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 settembre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 ottobre 1987, RI 1,
nato il __________ 1959, dipendente della __________ dal 22 ottobre 1979, in
qualità di "lattoniere da carrozzeria", e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava giocando una partita
di calcio al campo sportivo di __________, verso le 10.30, ha riportato una
distorsione del ginocchio destro in un contrasto con un avversario (doc. 1-6;
inf. no. __________).
A seguito dell'infortunio RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 4 ottobre
sino al 22 novembre 1987. L'assicurato ha ripreso la propria attività lucrativa
a tempo pieno a far tempo dal 23 novembre 1987 (doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Successivamente RI 1 ha annunciato le seguenti ricadute all'CO 1: 9 giugno 1988
(prima ricaduta: doc. 7-15); 27 giugno 1989 (seconda ricaduta: doc. 16-18); 4
ottobre 1990 (terza ricaduta: doc. 19-24); 8 febbraio 1991 (quarta ricaduta:
doc. 25-33) e 30 luglio 1991 (quinta ricaduta: doc. 33-101).
Anche le precitate ricadute sono state assunte dall'CO 1 che ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto agli atti
il rapporto della visita medica di chiusura del 13 ottobre 1993 (doc. 81) e
l'apprezzamento medico concernete la valutazione della menomazione
all'integrità del 13 ottobre 1993 (doc. 80), ambedue allestiti dal dr. med. __________,
medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia come pure il riassunto
dei dati per la fissazione della rendita del 10 maggio 1994 (doc. 96) e il
rapporto concernente il guadagno annuale assicurato per il periodo 1 maggio
1993-30 aprile 1994 (doc. 98) e dopo aver comunicato il 19 aprile 1994 all’assicurato
la sospensione dal 1° maggio 1994 delle prestazioni (spese di cura e indennità
giornaliera; doc. 94), con decisione formale del 25 maggio 1994, l’CO 1 ha
attribuito a RI 1 - nel frattempo messosi in proprio con la __________ di cui
era socio e azionista maggioritario, svolgendo, in parte, mansioni di dirigenza
(50%) e, in parte, lavori manuali in qualità di lattoniere (50%; doc. 96) -"per
le conseguenze dell'infortunio del 4.10.1987" (a fronte di una stimata
diminuzione di rendimento del 15/20% per il 50% delle attività manuali; doc.
96), una rendita d’invalidità del 10% dal 1° maggio 1994, oltre a un’indennità
per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 101).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Successivamente RI 1, ha
annunciato le seguenti ricadute all'CO 1: 18 settembre 1995 (sesta ricaduta:
doc. 102-109); 11 dicembre 1996 (settima ricaduta: doc. 111-119 e 121-126); 6
maggio 1997 (ottava ricaduta: doc. 127-133).
Anche le precitate ricadute sono state assunte dall'CO 1 che ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto agli atti
il rapporto relativo al colloquio con l'assicurato del 15 maggio 1997 (doc.
128) ed il rapporto dell'esame medico __________ del 2 luglio 1997 del dr. med.
__________, medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia doc.(doc.
131) ed aver chiuso la ricaduta con il 31 agosto 1997 (doc. 133), preso atto
che RI 1 svolgeva in parte, mansioni di dirigenza (25%) e, in parte, lavori
manuali in qualità di lattoniere (75%; doc. 128), con decisione formale del 18 agosto
1997, l’CO 1 ha aumentato la rendita d’invalidità al 20% dal 1° settembre 1997
(a fronte di un'ammessa diminuzione di rendimento del 20%; doc. 134).
Con decisione su opposizione del 18 settembre 1997 l’CO 1 ha respinto
l'opposizione dell'assicurato del 27 agosto 1997, tendente all'ottenimento di
una rendita di invalidità di almeno 30% (doc. 135), e confermato il contenuto
della sua prima decisione, puntualizzando che "la CO 1 ha fondato la propria
decisione sulla situazione concreta in ditta. Questo significa che l'Istituto,
malgrado il fatto che la rendita d'invalidità deve essere valutata considerando
un mercato del lavoro equilibrato, ha ritenuto di voler generosamente prendere
a proprio carico una modifica nella ripartizione del lavoro dovuta
essenzialmente a problematiche congiunturali" (doc. 136).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. In seguito RI 1, ha
annunciato le seguenti ricadute all'CO 1: 11 febbraio 2003 (nona ricaduta: doc.
137-154); 18 luglio 2005 (decima ricaduta: doc. 164-168); 31 ottobre 2008
(undicesima ricaduta: doc. 168-193); 22 aprile 2013 (dodicesima ricaduta: doc.
194-256); 12 settembre 2014 (tredicesima ricaduta: doc. 257-305).
Anche le precitate ricadute sono state assunte dall'CO 1 che ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.6. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 maggio 2015, l’CO 1
- dopo aver rilevato che "secondo l'apprezzamento medico del 29 dicembre
2014 risulta che non è subentrato un notevole peggioramento clinico dei postumi
infortunistici, con influsso sull'esigibilità, rispetto all'apprezzamento del
13 ottobre 1993" e che non essendo subentrato dal lato clinico "un
notevole peggioramento con influsso sull'esigibilità medica lavorativa e, di
conseguenza, sull'incapacità lavorativa e che, il grado di invalidità è
differente di un grado inferiore al 5% rispetto all'attuale rendita del 20%,
quest'ultima dev'essere mantenuta" - ha concluso che "l'interessato
è abile al lavoro nella misura dell'attuale grado di invalidità del 20% sia dal
1° gennaio 2014 che a seguito della chiusura della ricaduta del 12 settembre
2014" (doc. 305).
Il 1° giugno 2015 RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato opposizione
avverso la precitata decisione, postulando il riconoscimento a suo favore di un
maggiore aumento della rendita d'invalidità accordata (doc. 320). In tale
occasione il patrocinatore dell'assicurato ha prodotto la "modifica del
contratto di assunzione - 90%" del suo assistito, che aveva nel
frattempo ceduto la ditta (ora __________) a terzi (doc. 311), con qualifica di
"lattoniere di carrozzeria" (80%) e addetto alle "pubbliche
relazioni" (10%) dal 21 aprile 2015 come pure il rapporto medico del
21 maggio 2015 della __________ di __________ rispettivamente il certificato
medico del 18 maggio 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina
generale, che - dopo aver rilevato che il paziente "-dopo la recente
riorganizzazione della carrozzeria - svolge per l'80% la mansione di lattoniere
di carrozzeria; è quindi costretto a lavorare in posizioni scomode e ad un
carico eccessivo delle ginocchia; da qui il repentino aggravamento dei disturbi"
- ha concluso che "per il momento il Signor RI 1 è da considerare
inabile al lavoro al 100%. Già sin da ora restano seri dubbi sulla reale
possibilità e che in futuro il paziente possa riprendere la sua attività
all'80%." (quattordicesima ricaduta).
In data 26 giugno 2015 l’CO 1 ha accolto parzialmente la precitata opposizione,
rilevando che "Tenuto conto dei dati disponibili alla chiusura
dell'ultima ricaduta la CO 1 ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità
in quanto il discapito dell'assicurato era del 16,5% così come si evince dal
conteggio 4.5.2015 della Divisione prestazioni assicurative noto al
patrocinatore. (…). L'assicurato non contesta la valutazione operata dalla CO 1
ma fa valere un cambiamento della situazione nel senso che è avvenuta una
modifica del contratto di lavoro ed è subentrato un peggioramento del suo stato
di salute tanto che dal 5.5.2015 figura inabilità al lavoro al 100%. Il
18.05.2015 egli ha poi ripreso a lavorare al 25%. (…) La CO 1 __________ non
appena sarà in possesso della documentazione medica necessaria si determinerà
(…) e rilascerà una nuova decisione formale" (doc. 327).
1.7. In data 3 agosto 2015 l’CO 1 -
dopo aver preso atto del parere di medesima data del dr. med. __________,
medico __________ e specialista FMH in chirurgia generale e della mano (doc.
338) - ha comunicato all'assicurato che dopo "valutazione della
documentazione medica agli atti il nostro servizio medico __________ ha
stabilito che secondo il criterio della probabilità preponderante la causalità
tra l'infortunio e la nuova ricaduta è data. Dopo valutazione degli atti, però
lo stesso ritiene che non sia più giustificato il perdurare della sua inabilità
lavorativa. A partire dalla data odierna dunque, riconfermiamo la sua capacità
lavorativa nei limiti della sua rendita. La ricaduta in oggetto, viene dunque
chiusa con la data odierna" (doc. 341).
1.8. A seguito di malattia
(depressione reattiva: cfr. doc. 357), RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100%
dal 9 luglio sino al 28 ottobre 2015 (doc. 335, 343 e 362).
Il rapporto di lavoro presso la __________ è stato disdetto il 28 ottobre 2015,
con un termine di preavviso di 3 mesi, dal datore di lavoro, che ha inoltre
dispensato l'assicurato con effetto immediato dalla prestazione lavorativa
(doc. 362).
1.9. In data 8 dicembre 2015, RI 1,
mentre scendeva le scale in giardino, ha fatto un passo falso, picchiando
spalla e gomito destro (doc. 377; inf. no. 26.47083.15.6).
A seguito dell'infortunio RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dall'8 dicembre
2015 al 20 marzo 2016 (doc. 377).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.10. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 marzo 2016, l’CO 1
- dopo aver rilevato che "dagli accertamenti medici esperiti risulta
che i postumi infortunistici non hanno subito una notevole modificazione. (…).
Dagli accertamenti amministrativi eseguiti è risultato che le modifiche
economiche subentrate, come cambiamento della sua posizione in seno alla ditta,
non sono da mettere in relazione causale ai postumi infortunistici. (…). I
disturbi di natura psichica non sono da mettere in relazione causale
all'infortunio assicurato. - ha concluso che "l'attuale grado di
invalidità del 20% viene mantenuto" (doc. 360).
1.11. Il 28 aprile 2016 RI 1, sempre
rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato opposizione avverso la precitata
decisione, postulando il riconoscimento a suo favore di un maggiore aumento
della rendita d'invalidità accordata come pure di un'IMI del 40%, sulla scorta
dei certificati medici del 29 febbraio e del 27 aprile 2016 del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia (doc. 363).
1.12. In seguito, il 25 maggio 2016,
la Cassa di disoccupazione __________ ha annunciato la quindicesima ricaduta
(doc. 384), in quanto RI 1 era inabile al lavoro al 50% dal 22 aprile 2016, secondo
quanto attestato dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica (doc. 378, 381 e 383).
1.13. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto agli atti
il rapporto della visita medico-__________ di chiusura del 24 maggio 2016 della
dr.ssa med. __________, medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 377) e la "valutazione
del grado d'invalidità e dell'incapacità lavorativa del 22.04.2016"
(doc. 385) - con decisione formale del 14 luglio 2016, l’CO 1 - dopo aver puntualizzato
che "la presente decisione annulla e sostituisce quella del 29.03.2016"
e aver rilevato che "dagli accertamenti medici eseguiti è risultato che
è subentrato un notevole peggioramento dei postumi infortunistici, di
conseguenza i presupposti per procedere alla revisione della rendita, con
decorrenze 01.08.2015, sono dati. A seguito degli stessi, l'attività di
carrozziere non è più esigibile, per contro si può pretendere dal signor RI 1
che svolga un lavoro leggero e parzialmente sedentario al 100%"- ha
confermato il grado di invalidità in vigore (20%) in quanto dal raffronto dei
redditi ("da valido" fr. 69'589.- e "da invalido" fr.
60'426, ovvero fr. 71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione sociale del
15% per tenere conto delle variabili personali e professionali
dell'interessato; ambedue determinati in base alla tabella TA1 2014) risulta un
discapito del 13,17%, ha rifiutato di ripristinare l'indennità giornaliera dato
che l'incapacità lavorativa attestata dal 22 aprile 2016 concerne un'attività -
quella di carrozziere - non più esigibile e confermato il tasso dell'IMI del
20%, a suo tempo accordata. Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure
puntualizzato di non aver "considerato i disturbi psicogeni poiché non
sono in relazione causale adeguata con l'infortunio. I disturbi ad entrambe le
anche non sono da mettere in relazione causale con infortuni da noi assicurati.
Per quanto concerne i disturbi all'arto superiore destro, la causalità, in
particolare con l'infortunio del 8.12.2015 (26.47083.15.6) è estinta. Per tutte
queste affezioni eventuali prestazioni sono da richiedere al competente
assicuratore malattia e invalidità" (doc. 388).
1.14. Il 7 settembre 2016 RI 1,
sempre rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato opposizione avverso la precitata
decisione, postulando il riconoscimento a suo favore di un maggiore aumento
della rendita d'invalidità accordata, sulla scorta del certificato d'infortunio
giusta il quale rimane inabile al lavoro al 50% nella sua professione di "carrozziere"
(doc. 391 e 392), sottolineando che "attualmente è privo di
qualsivoglia attività lucrativa e, alla sua età, riscontra notevoli difficoltà
nella ricerca di un'altra attività confacente al suo stato di salute"
e contestando nel contempo il mancato utilizzo delle DPL per la determinazione
del reddito "da invalido" e di cui chiede l'applicazione nel
caso di specie (doc. 393).
1.15. Con decisione su opposizione
del 14 settembre 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 7 settembre
2016 e confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 397).
1.16. Con tempestivo ricorso del 14
ottobre 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'a RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, conseguentemente, che venga "fatto
ordine a CO 1 di procedere con una descrizione dei posti di lavoro (DPL)
nell'ambito del calcolo del salario da invalido e di concedere una riduzione
sociale del 25%" (doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1 in quanto il
notevole peggioramento dello stato di salute del suo assistito, così come
risulta dalla documentazione medica versata agli atti, giustificherebbe,
insieme alla precarietà della sua situazione finanziaria, un aumento della
rendita.
L'avvocato dell'assicurato ribadisce anche in questa sede la contestazione
relativa al mancato utilizzo da parte dell'Istituto assicuratore delle DPL per
il raffronto ipotetico dei redditi "da valido" e "da
invalido" al fine della determinazione del grado di incapacità al
guadagno per i postumi infortunistici.
Da ultimo, censura la riduzione sociale del 15% operata dall'Istituto
assicuratore, in quanto - tenuto conto del quadro clinico del suo assistito,
della sua età (__________1959) e formazione - dovrebbe ammontare ad almeno
il 25%.
1.17. Nella risposta del 9 novembre 2016 l'CO 1, rappresentato dall'avv. __________, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.18. In data 9 novembre 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV).
1.19. In data 11 novembre 2016 l'CO 1 ha comunicato al Tribunale di non essere più rappresentato dall'avv. __________ (doc. V).
Il doc. V è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VI).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della
rendita d’invalidità in vigore, oppure no (cfr. doc. I).
Nella decisone avversata l'CO 1 ha rifiutato di ripristinare l'indennità
giornaliera dato che l'incapacità lavorativa attestata dal 22 aprile 2016
concerne un'attività - quella di "carrozziere" - non più esigibile e
ha confermato il tasso dell'IMI del 20%, a suo tempo accordata. Nella medesima
occasione l'CO 1 ha pure puntualizzato di non aver "considerato i
disturbi psicogeni poiché non sono in relazione causale adeguata con
l'infortunio. I disturbi ad entrambe le anche non sono da mettere in relazione
causale con infortuni da noi assicurati. Per quanto concerne i disturbi
all'arto superiore destro, la causalità, in particolare con l'infortunio del
8.12.2015 (26.47083.15.6) è estinta. Per tutte queste affezioni eventuali
prestazioni sono da richiedere al competente assicuratore malattia e invalidità"
(doc. 388).
Tutti questi aspetti non sono stati contestati dal rappresentante
dell'assicurato (cfr. doc. I).
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nel caso di specie, al fine
di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito
rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata
fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo alla dr.ssa med. __________,
medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, la quale, dopo averlo visitato personalmente il 24
maggio 2016, è giunta alla conclusione che lo stato del ginocchio destro dell'assicurato
era peggiorato, motivo per il quale ha rivalutato l'esigibilità nei seguenti
termini:
"(…) Esigibilità del lavoro.
Spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza del petto. Di rado possibile
sollevare e portare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi e
oltre l'altezza del petto. Mai più possibile sollevare e portare pesi medi
oltre i 10 kg e quindi anche pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45
kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione se
sono eseguiti in posizione seduta. Talvolta a spesso possibile il maneggio di
attrezzi medi visto che tale attività viene eseguita in piedi. Mai più
possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione
per la rotazione della mano. Talvolta a spesso possibile lavori sopra la testa
visto che tali vengono effettuati in posizione bipodalica. Nessuna limitazione
per la rotazione del tronco, posizione/seduta inclinata in avanti e posizione
seduta di lunga durata. Talvolta possibile la posizione in piedi e inclinata in
avanti. Mai più possibile la posizione inginocchiata e la flessione delle
ginocchia. Talvolta a spesso possibile la posizione in piedi. Molto spesso
possibile la posizione a libera scelta. Spesso possibile camminare fino e oltre
i 50 m. Mai più possibile camminare per lunghi tratti e camminare su terreno
accidentato come pure salire su scale a pioli. Di rado possibile salire le
scale. L'uso delle due mani è possibile senza limitazione. Stare in equilibrio
con limitazione visto che vi sono cedimenti per dolore (anamnesticamente come
all'ultimo infortunio del 08.12.2015)." (doc. 377; n.d.r.: il
corsivo è della redattrice).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'attività
di "carrozziere" non fosse più esigibile e che l'assicurato andava
considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 14 luglio 2016 (doc.
388), confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2016 (doc. 397),
a fronte di un discapito del 13,17% risultato dal raffronto dei redditi (da
valido" fr. 69'589.- e "da invalido" fr. 60'426, ovvero fr.
71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere
conto delle variabili personali e professionali dell'interessato; ambedue
determinati in base alla tabella TA1 2014), ha mantenuto l'attuale grado di
invalidità del 20%.
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in
particolare, doc. 309, 318, 336 e 375), questo Tribunale ritiene che il parere
espresso dalla dr.ssa med. __________, specialista nella materia che qui ci
occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza
probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli
ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
I rapporti del 29 febbraio e del 27 aprile 2016 del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia (doc. 362) e gli apprezzamenti medici del 21
aprile 2016 e del 29 agosto 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 361 e 391), non sono
atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione chiara,
esauriente con argomentazioni diffuse e motivate, sviluppata il 24 maggio 2016
dalla dr.ssa med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 377) avvalorata dalle
indagini strumentali agli atti (in particolare, doc. 309, 318, 336 e 375). Le
considerazioni espresse dagli specialisti ticinesi non appaiono quindi
suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere della dr.ssa
med. __________.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dalla
specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.
In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un
treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado
di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare
in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la
deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a
pioli.
In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la
lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.
metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura
parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un
lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti
frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno
sconnesso.
In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale
alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato
investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare
metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura
peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di
limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al
ginocchio sinistro.
In una sentenza 35.2016.80 del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di cure che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio destro e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento del medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.
Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25
gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi
residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica
sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro,
pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di
Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella
regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha
ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi
interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04
del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le
sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003
consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura
comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato
una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come
un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza
far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro
dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di carrozziere).
Del
resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio
della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.
322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico.
Da ultimo, va osservato che l'assicurato non trae alcun giovamento
dell'argomentazione ricorsuale, fondata sul certificato d'infortunio e
sull'apprezzamento medico del 29 agosto 2016 del dr. med. __________, da lui
consultato privatamente, giusta la quale rimane inabile al lavoro al 50% nella
sua professione di carrozziere (doc. 391 e 392), poiché essa è ininfluente ai
fini del giudizio alla luce delle considerazioni che precedono.
2.10. Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.11. Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2015 (data
di decorrenza della rendita - chiusura della ricaduta il 03.08.2015:
doc. 341), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di
fr. 69'589.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS,
considerato che non era più attivo professionalmente, conformemente alla
giurisprudenza (STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 con riferimenti;
doc. 385, 388 e 397).
Questo importo, desunto
dalla tabella TA1 2014, ramo 45-46 "commercio all'ingrosso,
commercio e riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 2,
uomini, riportato sulle 41.9 ore e aggiornato al 2015 (doc. 385,
388 e 397) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro
essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre
2016 consid. 3.1 con riferimenti).
2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.13. Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione, "dovendo quantificare il
guadagno senza infortunio - peraltro non contestato - sulla base delle
statistiche, anche il guadagno post-infortunistico è stato valutato su basi
statistiche" (cfr. decisione avversata, p.to 7 a pag. 5). L'CO 1 ha
quindi determinato in fr. 71'089.83 il reddito da invalido, applicando la
tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 2, uomini, aggiornato al
2015 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una
decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di
fr. 60'426.35, arrotondato a fr. 60'426.- (doc. 385, 388 e 397).
L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, nella misura
in cui quest’ultimo ha fatto capo ai dati salariali statistici anziché a quelli
risultanti dalle DPL, puntualizzando che "se l'assicurato è senza
attività lavorativa, come nel caso in esame, nulla vieta all'assicuratore
infortuni di procedere con una descrizione dei posti di lavoro (DPL)"
(cfr. doc. I, p. 5 e 6).
Innanzitutto, il TCA osserva che nella STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015,
sulla scorta della quale l'CO 1 ha calcolato il reddito "da valido"
dell'assicurato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, visto che
non era più attivo professionalmente, il reddito "da invalido",
confermato dall'Alta Corte, è stato determinato in base al metodo delle DPL.
Ferma questa doverosa premessa, questa Corte rileva che, come si
vedrà meglio appresso (cfr. consid. 2.16), dal raffronto dei redditi effettuato
applicando i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 2014
anziché le DPL risulta un grado di invalidità del 13%. Ora, visto che -
nella decisione avversata, l’amministrazione ha confermato la rendita del 20%
in vigore, "rinunciando ad esaminare se le condizioni per procedere
alla reformatio in pejus dell'impugnata decisione ex ar. 12 cpv. 1 OPGA"
fossero o meno "adempiute" e che nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2) - questo TCA ritiene
che, in siffatte particolari circostanze, l'operato
dell'Istituto assicuratore, nel caso di specie, pur non essendo esente da
critiche, possa comunque essere avvallato.
Pertanto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5’660.-.
Riportando questo dato su
41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili
oppure a fr. 70'806.60 per l'intero anno (fr. 5'900.55 x 12), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (100.4%), si ottiene,
per il 2015 un reddito annuo di fr. 71'089.83.
Di conseguenza, il reddito da invalido corrisponde a fr.
71'089.83 dal 1° agosto 2015 (data di decorrenza della rendita -
chiusura della ricaduta il 03.08.2015: doc. 341).
2.14. Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto
procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete.
2.15 Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,
una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico
da invalido (doc. 397). Dal canto suo il rappresentante del ricorrente pretende
che venga applicata al suo assistito una deduzione di almeno il 25%,
tenuto conto del quadro clinico, dell'età (24.10.1959) e della formazione del
suo assistito (doc I, pag 6.).
Innanzitutto val qui la
pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra
Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del
caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica
una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth
Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.
100 e segg.).
Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa
Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia
tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale
federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem
massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30
novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF
8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10
giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche
mosse dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per
aver operato una riduzione sociale del 15% né la decurtazione di almeno
il 25% rivendicata dal patrocinatore dell'insorgente.
Il reddito da invalido di fr. 71'089.83 (cfr. consid. 2.13), tenuto
conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 60'426.47,
arrotondato a fr. 60'426.-.
2.16. Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 60'426.- annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr.
fr. 69'589.- annui (cfr. consid. 2.11.) - è del 13,17% arrotondato al 13%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere
respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2015, la rendita del
20% in vigore, "rinunciando ad esaminare se le condizioni per procedere
alla reformatio in pejus dell'impugnata decisione ex ar. 12 cpv. 1 OPGA"
fossero o meno "adempiute", deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti