Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2016.99

 

mm

Lugano

14 dicembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 ottobre 2016 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 21 maggio 2013, RI 1, assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la CO 1, ha riportato un’ustione al III. distale dell’avambraccio sinistro.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 19 febbraio 2016, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità giornaliera per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015 (cfr. doc. Z 4).

 

                                         In data 10 marzo 2016, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposta al provvedimento appena citato (cfr. doc. Z 5).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che il patrocinatore dell’assicurata ha sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione il 3 giugno (cfr. doc. Z 7), il 18 agosto (cfr. doc. Z 9) e il 30 settembre 2016 (cfr. doc. Z 15, p. 2).

 

                               1.3.   Il 5 settembre 2016, la CO 1 ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha in particolare dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 luglio 2016 con la conseguente cessazione del diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. Z 14).

 

                                         L’assicurata ha interposto opposizione anche contro questo provvedimento (cfr. doc. Z 15).

 

                               1.4.   Con ricorso del 21 ottobre 2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia a carico della CO 1 (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti ulteriore documentazione (doc. III + allegati).

 

                               1.6.   In data 29 novembre 2016, l’assicuratore LAINF convenuto ha emanato la propria decisione sull’opposizione 10 marzo 2016 dell’assicurata (allegato al doc. V).

                                         Esso ha quindi chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto (cfr. doc. V).

 

                                         Copia della decisione su opposizione del 29 novembre 2016 è stata inviata al Tribunale anche dal patrocinatore dell’assicurata (doc. VI + allegato).

 

                               1.7.   Il 4 dicembre 2016, a questa Corte è pervenuta copia della decisione su opposizione del 12 dicembre 2016, mediante la quale l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta contro la decisione formale del 5 settembre 2016 (allegato al doc. VII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nella concreta evenienza, questa Corte constata che, pendente causa, la CO 1 ha rilasciato le decisioni su opposizione richieste dall’assicurata (cfr. allegati ai doc. V e VII).

 

                                         La causa può quindi venir stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015).

 

                               2.3.   Il TCA osserva che, con il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 ottobre 2016, l’avv. RA 1 ha postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 8).

 

                                         Ora, per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

 

                               2.5.   In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva che il rappresentante dell’assicurata ha interposto opposizione contro la decisione formale mediante la quale è stato negato il diritto all’indennità giornaliera per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015, in data 10 marzo 2016 (cfr. doc. Z 5).

 

                                         Quindi, tra il momento in cui è stata presentata l’opposizione e quello in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice, sono trascorsi oltre sette mesi.

                                         Ora, posto che il determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha richiesto l’esecuzione di alcun atto istruttorio da parte dell’assicuratore infortuni resistente e che quest’ultimo si è limitato in sostanza a sviluppare quegli aspetti già affrontati nella decisione formale, questa Corte ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).

 

                                         Tale conclusione non s’impone invece per la procedura dipendente dall’opposizione alla decisione formale del 5 settembre 2016, posto che tra l’inoltro dell’atto di opposizione (30 settembre 2016) e il ricorso per denegata/ritardata giustizia sono trascorsi poco più di tre mesi.

 

                                         Risultando fondato il ricorso per denegata/ritardata giustizia da lei inoltrato (nella misura in cui ha per oggetto l’evasione dell’opposizione alla decisione formale del 19 febbraio 2016), l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti