Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.10

 

mm

Lugano

22 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 6 agosto 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di collaboratore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha accidentalmente sbattuto l’estremità superiore destra contro la valvola di un estrattore, riportando un trauma contusivo/distorsivo al polso destro (cfr. doc. 28).

 

                                         Il decorso post-infortunistico è stato complicato dallo sviluppo di una CRPS (Complex regional pain syndrome) che ha interessato il braccio destro.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 7 luglio 2016, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 30% a contare dal 1° maggio 2016 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 50%. Essa gli ha per contro negato il diritto all’assegno per grandi invalidi (AGI) (cfr. doc. 198).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 205), in data 23 dicembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione. Per quanto concerne il diritto all’AGI, esso ha precisato che avrebbe disposto ulteriori accertamenti e rilasciato una nuova decisione formale (cfr. doc. 230).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che venga accertata una riduzione della capacità lavorativa del 50% almeno (rispettivamente nella misura stabilita dalla richiesta perizia pluridisciplinare), come pure una menomazione all’integrità dell’80% almeno (rispettivamente nella misura stabilita dalla richiesta perizia pluridisciplinare). Trattandosi dell’AGI, egli ha postulato il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione suscettibile di opposizione.

                                         A sostegno delle proprie richieste, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…).

Dapprima vanno contestati i rilevamenti del medico __________ Dr. __________ che ha chiuso il caso nel mese di marzo 2016, dal momento che il ricorrente non è stato sottoposto a nessun esercizio di forza.

La circostanza è attestata dal referto 25.01.17 del Dr. med. __________, a pag. 2 della stessa.

(…).

La revisione del quadro di capacità lavorativa ha ovvie ripercussioni sulla capacità di guadagno e, di conseguenza, sulla rendita AI ritenuto comunque che nella situazione da invalido, ritenere un reddito potenziale residuo di fr. 47'000 (fr. 4'000 al mese) è di sicuro eccessivo, stante l’attuale mercato del lavoro in Ticino e rilevato che, prima del posto di operaio chimico, il ricorrente percepiva (tramite agenzia di collocamento) uno stipendio di fr. 2'700.- (si rileva, in funzione gerarchicamente superiore, quella di impiegato di logistica).

In sintesi, la necessità di rivedere il caso va comunque estesa all’intero braccio destro, comprensivamente di gomito e spalla, non limitandosi dunque alla sola mano e al polso.

 

La revisione dovrà inoltre essere estesa, contrariamente all’assunto dell’amministrazione, agli aspetti psicologici del caso mediante una perizia equanime da parte di uno specialista esterno.

Tornando al braccio destro, va ribadito che, a differenza dell’assunto CO 1, le prove di sollevamento dell’arto non sono state esperite nella fase iniziale, bensì unicamente all’uscita, come potrà essere attestato dalla moglie.

 

Il dottor __________ d’altronde ha appena attestato che certi sollevamenti sarebbero stati impossibili anche con l’arto sano ossia quello sinistro.

 

(…).

…, il signor RI 1 non ha mai rifiutato uno psicologo (come emerge dagli atti AI) tout court, limitandosi a non contattare uno specialista in Svizzera in ragione dei costi elevati, avendo per contro deciso di rivolgersi in Italia, come in effetti è avvenuto, da ultimo, c/o la Dr. med. __________ di __________, che il 27 gennaio 2017 ha attestato che la presa in cura (iniziata in marzo 2016) continua tutt’ora, in quanto problemi di ansia e depressione “sono ancora presenti in modo disturbante”.

(…).

 

Considerate le conseguenze e i costi elevati (di sicuro eccessivi) l’infortunio non può essere banalizzato in punto al nesso causale naturale e adeguato, che nella fattispecie sono ambedue adempiuti.

Nel prosieguo l’AI valuterà i ritardi nel gestire il caso, la persistenza di forti dolori come pure le diagnosi errate, essendo l’assicurato destinato a rimanere invalido con una progressiva insorgenza di problemi psicologici che altro non fanno se non suffragare l’esistenza cumulativa dei due nessi causali.

I dolori somatoformi, seppur talvolta difficilmente valutabili, andranno oggettivati e ricompresi nel “pacchetto” dei fattori invalidanti.

Complessivamente il quadro d’invalido non è simile a quello di un braccio amputato, attestandosi attorno al 50%.” (doc. I)

 

                               1.4.   In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX + allegati).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

 

                               1.6.   In replica, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XIV + allegati).

 

                                         L’amministrazione si è pronunciata in merito in data 10 aprile 2017 (doc. XVI).

 

                                         Il 17 maggio 2017, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. XX).

 

                               1.7.   In data 18 maggio 2017, RI 1 ha informato il TCA di aver revocato il mandato di patrocinio all’avv. __________ (doc. XIX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità del grado dell’invalidità e a quella della menomazione all’integrità.

 

                                         Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici fatti valere dall’assicurato, oppure no.

 

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.3.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                                         Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.4.   Con la propria impugnativa (e invero già in sede di opposizione), l’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver omesso di prendere in considerazione i disturbi psichici di cui egli soffre.

 

                                         Da parte sua, l’assicuratore convenuto fa valere che “gli atti non permettono di ammettere che l’assicurato lamenta dei disturbi psichici che hanno un’influenza negativa sulla capacità di lavoro già ridotta per motivi fisici. Sintomatico a tal proposito è il fatto che l’assicurato alla dimissione dalla Clinica __________ ha dichiarato che non intende essere seguito da uno specialista.” (cfr. doc. 230, p. 6).

 

                                         Questa Corte osserva che, a margine del consulto dell’11 maggio 2015 presso il Centro __________ di __________, i sanitari non hanno refertato alcun sintomo psicopatologico, precisando tuttavia che qualora i dolori non fossero rientrati entro breve, vi sarebbe stato da attendersi un peggioramento della situazione psichica dell’assicurato (cfr. doc. 91, p. 2).

                                         Nell’ambito della degenza in regime di day hospital presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________ (13 agosto – 10 dicembre 2015), il ricorrente è pure stato sottoposto a una valutazione psicologica. Dal relativo referto, datato 30 dicembre 2015, si evince che, all’uscita, egli presentava ancora “… una importante sindrome ansioso-depressiva per la quale sarebbe indicata la prosecuzione della presa in carico psicologica. Alla dimissione il paziente non desidera essere seguito in Italia e pertanto si resta a disposizione per la prosecuzione dei colloqui qualora ve ne fosse la possibilità e il paziente lo ritenesse ancora opportuno.” (doc. 206, p. 2). Dal rapporto di uscita della Clinica __________ risulta inoltre che all’assicurato è stata prescritta l’assunzione di un antidepressivo triciclico (cfr. doc. 143, p. 6).

                                         Dalle tavole processuali emerge poi che, a decorrere dal mese di marzo 2016, RI 1 è entrato in cura presso la dott.ssa __________, psicologa a __________, con la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (cfr. doc. 240).

                                         Infine, in corso di causa, è stato prodotto il rapporto 23 marzo 2017 dello psichiatra dott. __________, attivo presso l’Unità modulare di psichiatria di __________, il quale ha posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in disturbo somatoforme (cfr. allegato al doc. XIV).

 

                                         Tenuto conto di quanto precede, può essere ritenuto accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il ricorrente soffre effettivamente di turbe psichiche.

                                         Sapere se queste ultime hanno un’incidenza sulla sua capacità lavorativa - aspetto in merito al quale nessuno specialista si è sinora pronunciato -, è una questione che può rimanere aperta, in quanto, così come verrà qui di seguito dimostrato, non può comunque essere ammesso che i disturbi psichici costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico dell’agosto 2014.

 

                                         In data 11 agosto 2014, l’insorgente ha semplicemente urtato la mano destra contro la valvola di un estrattore (cfr. doc. 1 e doc. I, p. 2).

                                         Chiamato a qualificare tale evento, precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che si tratti di un infortunio insignificante o leggero (per un caso analogo, si veda la STCA 35.1998.57 del 21 settembre 2000 consid. 2.8. in fine , confermata dal TFA con pronunzia U 429/00 del 13 marzo 2001, riguardante un’assicurata che aveva battuto la parte bassa del pollice destro contro la base della siringa necessaria alla preparazione dei vermicelles), ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere a priori negata.

 

                                         Stante ciò, l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata, facendo astrazione dalla problematica psichica lamentata dall’assicurato.

                                         Questa conclusione vale del resto anche per l’eventuale sindrome fibromialgica (al riguardo, cfr. il rapporto 23 gennaio 2017 del reumatologo dott. __________, allegato al doc. I: “Si associa iperalgesia diffusa a tutto l’arto destro con limitazione funzionale mano, polso e spalla dx e con positività di tender points. Pertanto si è sovrapposta a questa patologia una sindrome fibromialgica secondaria che peggiora ulteriormente il quadro clinico.”; si veda tuttavia l’apprezzamento 28 febbraio 2017 dei dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e __________, spec. FMH in neurologia, allegato al doc. X, p. 2).

                                         In effetti, secondo la giurisprudenza federale, l’ammissione di un relativo obbligo a prestazioni a carico dell’assicuratore LAINF, dipende (anche) dall’adempimento dei criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) (cfr. STF U 435/06 del 19 giugno 2007 consid. 5.1 e STFA U 58/06 del 2 agosto 2006 consid. 4.9: “Wie es sich mit dem natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und einer psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin verhält - der psychiatrische Gutachter, Dr. med. S.________, diagnostiziert (nach Diskussion mit dem Mitgutachter Dr. med. Z.________) eine somatoforme Schmerzstörung, während der Hausarzt auf eine depressive Entwicklung hinweist -, kann offen gelassen werden, wenn es ohnehin an einem adäquaten Kausalzusammenhang fehlt, was nachstehend zu prüfen ist. Gleiches gilt für eine allfällige Fibromyalgie, die vorliegend, obwohl als rheumatologische Störung klassifiziert (BGE 132 V 68 Erw. 3.2), in Anbetracht ihrer Gemeinsamkeiten mit der als psychische Störung klassifizierten (ICD-10 F45.4) somatoformen Schmerzstörung (BGE 132 V 70 Erw. 4.1) nicht nur in Bezug auf die Frage der Invalidität (BGE 132 V 70 Erw. 4.1), sondern auch hinsichtlich der hier interessierenden Frage der Adäquanz gleich zu behandeln wäre wie eine psychische Krankheit (Urteil S. vom 5. April 2006, U 20/05, Erw. 4.2.2).“ – il corsivo è del redattore).

 

                               2.5.   Entità della rendita d’invalidità spettante al ricorrente.

 

                            2.5.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.5.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

 

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.5.3.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2016, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 29 marzo 2016 (cfr. doc. 230, p. 6).

 

                                         In effetti, in quell’occasione, dopo aver diagnosticato uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che ha portato a esiti tragici in una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro, il medico di circondario ha così descritto i limiti funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico:

 

" (…).

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto con la mano sinistra. Di rado pesi fino a 10 kg ma mai più pesi oltre i 10 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare con la mano sinistra pesi oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, ma mai pesi oltre i 5 kg. L’assicurato può svolgere lavori di precisione ma soltanto con la mano sinistra. Non può mai più svolgere lavori medi, lavori pesanti e molto pesanti. La rotazione del polso destro è impossibile. La rotazione è possibile soltanto con il polso sinistro. Lavori sopra la testa possono essere svolti soltanto con la mano sinistra.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione del busto, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così come la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Molto spesso può assumere la posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione.

Molto spesso può assumere sia la posizione seduta che la posizione in piedi.

Molto spesso può spostarsi per tragitti lunghi e anche molto spesso camminare su terreni accidentati e salire/scendere le scale. Non può mai più salire e scendere le scale a pioli.” (doc. 177, p. 4 s.)

 

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, responsabile del gruppo di neurologia presso il Centro __________ di __________, il quale ha avallato la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________ (cfr. doc. 229, p. 8: “Das neurologische Fachgebiet betreffend liegt keine eigenständige unfallbedingte Verletzung des peripheren Nervensystems vor. Die Schmerzdiagnose eines CRPS Typ I kann aus neurologischer Perspektive grundsätzlich nachvollzogen werden. Das Ausmass der vom Versicherten beklagten Schmerzen ist dem entgegengesetzt nicht zweifellos nachvollziehbar. Grundsätzlich kann aus neurologischer Perspektive an der Zumutbarkeitsbeurteilung und der Schätzung des Integritätschadens durch den Kreisarzt vom 29.03.2016 festgehalten werden. Eine höhergradige Beeinträchtigung der zumutbaren Leistungsfähigkeit ist auch aus neurologischer Perspektive abgestützt auf die zur Verfügung stehen Befunde nicht begründbar.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Nel corso del mese di gennaio 2017, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha sostenuto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa ritenuta dall’CO 1 dovrebbe essere “… assolutamente rivista in quanto il paziente non è stato sottoposto a prove ergonomiche per poter addivenire a tale risultato. Sollevare 5 kg all’altezza del petto penso sia impossibile con un solo braccio. Quindi la valutazione dovrà essere eseguita in ambiente idoneo e con strumentazione idonea.” (doc. 239, p. 2).

 

                            2.5.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                            2.5.5.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________ (e avallato dal neurologo dott. __________), ragione per la quale - tenuto conto del solo danno infortunistico di natura organica -, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

 

                                         Del resto, la valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

 

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

 

                                         Nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

 

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

 

                                         Infine, in una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

 

                                         In queste condizioni - posto che il medico di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa partendo da una situazione paragonabile a quella di un amputato del braccio destro (cfr. doc. 177, p. 4) -, il TCA ritiene che non vi sia necessità di procedere a ulteriori provvedimenti istruttori (nemmeno a quelli auspicati dal dott. Gastaldi).

 

                                         D’altro canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

                                         Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

 

                                         In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

 

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri.

 

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                            2.5.6.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 67'096 (cfr. doc. 195, p. 1).

 

                                         Questo dato - desunto dalle informazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 195, p. 2) e peraltro non contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.5.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

 

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                            2.5.8.   Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 47'061 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (settore 3 - Servizi) e operando una decurtazione del 25% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 196, p. 2).

 

                                         Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dai medici (2 – cfr. estratto di cui al doc. 196, p. 3) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).

 

                                         Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato dei servizi (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347 ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47 ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'971 (cfr. doc. 196, p. 4).

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. doc. 197, p. 7), esso ammonta a fr. 5'182.26 mensili oppure a fr. 62'187.12 per l'intero anno (fr. 5'182.26 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (si veda la relativa tabella pubblicata sul sito dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 62'871.17.

 

                                         L’assicurato, quale collaboratore di produzione presso la __________, avrebbe realizzato nel 2016 un reddito annuo di fr. 67'096 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60'374.95; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 10-11 “Industria alimentari”, livello di qualifica 1: fr. 4'816 riportato su 41.3 ore/settimana = fr. 4'972.52 x 12 mesi = fr. 59'670.24 e aggiornato al 2016).

                                         In queste condizioni, non vi è dunque spazio per una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.

 

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha applicato la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. 196, p. 2), ragione per la quale il suo agire sfugge ad ogni censura.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a fr. 47'153.37.

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'153.37 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 67'096 – risulta essere del 29.72%, arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

 

                                         Nella misura in cui al ricorrente è stata assegnata una rendita d’invalidità proprio del 30%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata almeno su questo punto.

 

                               2.6.   Entità della menomazione all’integrità.

 

                            2.6.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.6.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.6.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.6.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.6.5.   Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

 

                                         Questo il tenore del suo apprezzamento 29 marzo 2016:

 

" (…).

1           Reperti

 

L’assicurato è portatore di postumi di Sudeck dell’arto superiore destro in assicurato destrimane con completo bloccaggio del polso e delle dita della mano. Importanti iperalgie con ipersensibilità. Importantissima limitazione funzionale della spalla con un’adduzione massima a 30° e limitazione anche a livello del gomito che non può essere flesso oltre gli 80°. In pratica il braccio destro è inutilizzabile. Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro dominante.

 

2           Valutazione del danno all’integrità

 

50%

 

3           Motivazione

 

Secondo la tabella 3.7 una amputazione del braccio secondo le figure 46, 47, 48 e 49 viene indennizzata con il 50% indipendentemente che l’amputazione abbia luogo sia a livello della spalla sia a livello del gomito.” (doc. 176, p. 1)

 

                                         Da parte sua, il ricorrente pretende il riconoscimento di un’indennità (minima) dell’80%, senza tuttavia fornire alcuna pertinente motivazione (cfr. doc. I).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, ricordato che l’IMI deve essere valutata considerando esclusivamente il danno alla salute infortunistico (facendo quindi astrazione dalla problematica psichica e dalla (eventuale) sindrome fibromialgica), tenuto conto che il caso dell’assicurato è stato paragonato a quello di una persona che ha subito la totale amputazione del braccio dominante (in questo senso, appare fuori luogo sostenere che la necessità di rivedere il caso andrebbe “& estesa all’intero braccio destro, comprensivamente di gomito e spalla, non limitandosi dunque alla sola mano e al polso.”) e considerato che agli atti non figurano pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene che l’apprezzamento del medico di circondario (avallato dal neurologo dott. __________ – cfr. doc. 229, p. 8) possa validamente costituire da base al giudizio che è chiamato a rendere, senza che si riveli necessario compiere ulteriori passi istruttori.

 

                                         Pertanto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

 

                               2.7.   Per quanto concerne il diritto all’AGI, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto si è impegnato a disporre ulteriori accertamenti e a rilasciare una nuova decisione suscettibile d’opposizione (cfr. doc. 230, p. 9).

 

                                         Questa Corte non è quindi per ora legittimata a pronunciarsi in merito.

 

                               2.8.   Deve ancora essere esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, per il periodo in cui è stato rappresentato da quest’ultimo.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1, coniugato e con due figli a carico (nati, rispettivamente, nel 2006 e nel 2012), può contare su entrate finanziarie mensili pari a fr. 1'548.50 circa (rendita LAINF di fr. 1'349.50/mese + rendita INPS di 184 euro/mese).

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi, a cui occorre ancora aggiungere l’importo di fr. 1'000 per il mantenimento dei figli (fr. 600 + fr. 400), per un ammontare di fr. 2'700.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

 

                                         Ora, pur tenendo conto che il costo della vita in Italia è inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino e già considerando soltanto l’importo base, l’entità dell’ammanco mensile (fr. 1'152) giustifica il riconoscimento dell’indigenza dell’assicurato.

 

                                         Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, per il periodo in cui RI 1 è stato rappresentato dall’avv. __________ di __________, è accolta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti