Incarto n.
35.2017.119

 

mm

Lugano

7 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2017 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 settembre 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 15 agosto 2014, RI 1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità di ingegnere elettrotecnico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio in bicicletta sul __________, riportando un politrauma.

                                         A causa di questo sinistro, egli è portatore di una tetraplegia ASIA A.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                                         L’assicurato è stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio a far tempo dal 1° novembre 2015 (cfr. doc. 169) e di una rendita d’invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 2016 (cfr. doc. 186).

 

                               1.2.   Con decisione formale dell’11 agosto 2017 - accertato un fabbisogno giornaliero pari a 12.57 minuti (= 6.37 ore/mese) per esami e cure ex art. 7 cpv. 2 lett. b OPre -, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che, per il periodo 1° novembre 2015 – 31 marzo 2017, avrebbe riconosciuto un importo mensile di fr. 417.-- a titolo di spese di cura, importo aumentato (in ragione della modifica della tariffa oraria SPITEX) a fr. 529/mese a contare dal 1° aprile 2017 (cfr. doc. 223).

                                         Nella decisione formale relativa all’AGI l’istituto assicuratore ha precisato che “… le spese complessive derivanti dall’associazione __________ inerenti le cure di base e cure mediche” sarebbero state prese a carico fino al 31 ottobre 2015 (doc. 169, p. 2).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ (cfr. doc. 230), in data 20 settembre 2017, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 233).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 ottobre 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un importo corrispondente a un fabbisogno mensile di assistenza e cure domiciliari pari a 26 ore.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente sostiene innanzitutto che nel caso di specie troverebbe applicazione il nuovo art. 18 OAINF, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 (doc. I, p. 6 s.). D’altra parte, applicato l’art. 18 OAINF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017, facendo capo alle risultanze di una valutazione eseguita dal __________ di __________ nell’ottobre 2017, l’assicurato pretende che l’assicuratore convenuto indennizzi 26 ore/mese a titolo di assistenza e cure a domicilio (doc. I, p. 8).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   In data 9 marzo 2018, il TCA ha chiesto alla rappresentante dell’CO 1 di fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo del fabbisogno di cure a domicilio (cfr. doc. VII).

 

                                         La risposta è pervenuta in data 26 marzo 2018 (doc. X + allegati).

 

                                         Il ricorrente ha formulato le proprie osservazioni in merito il 7 maggio 2018 (doc. XIV + allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

                                         a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;

                                         b. ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;

                                         c. alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;

                                         d. alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;

                                         e. ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

 

                                         Il diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF). Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:

                                         a. è affetto da malattia professionale;

                                         b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;

                                         c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;

                                         d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

 

                                         Le condizioni del diritto all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa.

 

                               2.2.   Come risulta dal succitato art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la sua residua capacità di guadagno. La disposizione si riferisce dunque agli assicurati parzialmente invalidi che necessitano di trattamento e cure per conservare la loro restante capacità lucrativa (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 384).

 

                                         Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione il fatto che l’assicurato soddisfi le condizioni previste dall'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 10 cpv. 3 LAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità. Facendo uso di tale delega, il Consiglio federale ha emanato in particolare l'art. 18 OAINF che disciplina le cure a domicilio. Giusta tale disposto, sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, l'assicurato ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli art. 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (cpv. 1). Eccezionalmente l'assicuratore può concedere anche contributi per le spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate (cpv. 2).

 

                                         Nella DTF 116 V 41, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato il senso di "cure a domicilio" secondo le succitate disposizioni.

                                         In tale nozione rientrano innanzitutto le cure mediche dispensate a domicilio a scopo terapeutico, applicate o prescritte da un medico.

                                         Essa comprende parimenti le cure mediche nel senso di cure infermieristiche, senza azione terapeutica, ma tuttavia indispensabili per il mantenimento dello stato di salute dell'assicurato. Si tratta in particolare dei provvedimenti medici nel senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF che mantengono, sostengono, assicurano o sostituiscono le funzioni organiche vitali.

                                         Una terza forma di cure a domicilio è costituita dalle cure non mediche, ossia l'aiuto personale fornito all'interessato per compiere gli atti ordinari della vita (farsi la pulizia personale quotidiana, cibarsi), come pure l'aiuto relativo all'ambiente in cui vive (ad esempio la tenuta dell'economia domestica: DTF 116 V 41 consid. 5a).

 

                                         Gli assicuratori sociali non devono assumere tutte le cure a domicilio bensì unicamente quelle per le quali la legge o l'ordinanza ha istituito un obbligo di prestazione. In materia di assicurazione contro gli infortuni, l'obbligo prestativo dell'assicuratore per cure a domicilio è disciplinato in modo chiaro dall'art. 18 OAINF (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016). Questa norma obbliga l'assicuratore al versamento di prestazioni per "cure a domicilio prescritte dal medico" (cpv. 1). Ne discende che l'obbligo prestativo è limitato al trattamento terapeutico e alle cure mediche. Si può in effetti parlare di prescrizione medica soltanto se si tratta di misure aventi carattere medico; le cure non mediche non sono, per natura, subordinate a un‘indicazione medica. Una prescrizione medica formale non è tuttavia necessaria; è sufficiente che le misure mediche da applicare a domicilio siano indicate dal profilo medico (DTF 116 V 45 consid. 5b e 5c).

                                         Ne consegue che l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta a prestare solo nella misura in cui si tratta di un trattamento medico o di cure mediche ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAINF, ossia per le cure a domicilio nel senso delle prime due categorie succitate.

 

                                         È inoltre utile segnalare che, in una sentenza 8C_332/2012 del 18 aprile 2013 consid. 3.3, riguardante un assicurato che, in quanto totalmente dipendente, pretendeva che l’assicuratore gli rimborsasse anche i costi legati all’aiuto per compiere gli atti ordinari della vita, il TF ha confermato che, contrariamente alla situazione vigente in materia di assicurazione contro le malattie dove le cure di base vengono prese a carico (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere alle condizioni degli articoli 21 cpv. 1 LAINF e 18 OAINF, soltanto le cure propriamente mediche ed infermieristiche.

 

                               2.4.   Il 1° gennaio 2017, è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), nel cui contesto sono state modificate anche le disposizioni che disciplinano l’assunzione delle cure a domicilio.

 

                                         Il nuovo art. 10 cpv. 3 LAINF ha il seguente tenore:

 

" Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio.”

 

                                         Nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 30 maggio 2008, il Consiglio federale si è espresso al riguardo nei seguenti termini:

 

" (…) Attualmente il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni e in che misura l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari. Questa disposizione tuttavia è contraria agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera. Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) e alla Convenzione n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente le norme minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL n. 102), le cure mediche comprendono infatti le cure infermieristiche, a prescindere dal fatto che vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un altro istituto medico. In virtù di questo accordo, le cure a domicilio devono essere assunte senza che l’assicurato debba partecipare alle spese (cfr. art. 10 cpv. 3).” (FF 2008 4719)

 

                                         Il nuovo art. 18 OAINF, che il Consiglio federale ha emanato in base alla delega di cui all’art. 10 cpv. 3 seconda frase LAINF, anch’esso in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, prevede quanto segue:

 

" (…).

¹ L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie.

 

² L'assicuratore assegna un contributo per:

a.

un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale;

b.

un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26.”

 

                                         Per quanto qui d’interesse, trattandosi della lettera b dell’art. 18 cpv. 2 OAINF, nel suo rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) dell’ottobre 2016, allegato al comunicato stampa del Consiglio federale del 9 novembre 2016, l’UFSP ha precisato che con la norma in questione “… viene sancito il diritto a un contributo per un’assistenza non medica a domicilio se questa non è già rimborsata da un assegno per grandi invalidi …” (rapporto esplicativo, p. 7).

 

                                         Secondo la raccomandazione n. 7/90 della Commissione ad hoc sinistri LAINF, rivista il 23 giugno 2017, l’assicuratore LAINF è tenuto a partecipare alle spese risultanti dall’aiuto domiciliare non medico (dunque alle cure di base ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), a condizione che esse non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi o fintanto che una decisione in proposito non è stata presa. Nella medesima raccomandazione si precisa inoltre che fintanto e sempre che la persona assicurata ha diritto a un assegno per grandi invalidi, essa non ha diritto, nel quadro dell’aiuto domiciliare non medico, ad alcuna partecipazione dell’assicuratore LAINF per gli atti ordinari della vita.

 

                                         Sulla modifica legislativa e d’ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2017, si veda pure H. Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, in Pflegerecht 2017, p. 130 ss., in particolare p. 136 s. e D. Ionta, Révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents: résumé et commentaires des modifications plus importantes, in Jusletter 30 gennaio 2017, p. 9 ss..

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, controversa è innanzitutto la questione di sapere se torna applicabile il vecchio o il nuovo diritto.

 

                                         Secondo l’amministrazione, applicabile in concreto sarebbe in vecchio diritto, siccome “giusta il primo paragrafo delle disposizioni transitorie le prestazioni assicurative per gli infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica e per le malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore. A differenza di quanto preteso con l’opposizione le disposizioni transitorie si applicano anche alle prestazioni di lunga durata. Se ciò non fosse il caso il legislatore non avrebbe previsto al secondo paragrafo delle disposizioni specifiche in materia di rendita d’invalidità. In ogni caso il quesito sollevato dalla patrocinatrice in concreto ha valenza puramente accademica dato che il diritto al contributo per le cure a domicilio è insorto con l’1.11.2015 e quindi più di un anno prima dell’entrata in vigore della revisione della LAINF.” (doc. 233, p. 2).

 

                                         Il ricorrente fa invece valere la tesi opposta, sostenendo che la presente fattispecie configurerebbe “… un caso di retroattività impropria. Se è vero che l’evento dannoso si è prodotto prima dell’entrata in vigore della modifica della LAINF, è altrettanto vero che gli effetti sull’assicurato sono duraturi, necessitando egli durevolmente di assistenza e di cure a domicilio, ben oltre il 31 dicembre 2016. (…). L’applicazione del nuovo art. 18 OAINF si impone anche per il fatto che la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016 era contraria agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera.” (doc. I, p. 4 ss.).

 

                                         La questione del diritto applicabile al caso di specie può essere lasciata aperta. Infatti, anche volendo applicare il nuovo diritto (più favorevole all’assicurato, nella misura in cui prevede il diritto a un contributo per le cure di base ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica l’insorgente, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

 

                               2.6.   Questo Tribunale constata che agli atti di causa figura un “piano d’intervento” elaborato il 13 giugno 2017 dal __________, partendo dal quale l’istituto assicuratore convenuto ha determinato l’entità delle proprie prestazioni.

                                         Da questo documento risulta che RI 1 necessita di esami e cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre (consistenti nella misurazione della pressione arteriosa, nel controllo del polso, nello svuotamento manuale dell’ampolla rettale, nella somministrazione di medicamenti [applicazione supposta] e in frizioni [applicazione crema per emorroidi]) in ragione di 8.5 ore mensili.

                                         D’altro canto, per quanto concerne invece le cure di base ex art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (consistenti nell’igiene corporale completa, nella rasatura, nel taglio delle unghie mano e piede, nell’aiuto nel vestirsi/svestirsi e nell’aiuto ad alzarsi/sdraiarsi) secondo la valutazione in questione, il fabbisogno ammonta a 25 ore mensili (cfr. doc. 218).

 

                                         Dal documento denominato “Calcolo delle prestazioni di cura ai sensi dell’art. 18 OAINF”, allegato alla decisione formale dell’11 agosto 2017, si evince che l’amministrazione ha riconosciuto un fabbisogno in termini di esami e cure ex art. 7 cpv. 2 lett. b OPre di 6.37 ore mensili. Essa non ha per contro assegnato alcun contributo in relazione alle cure di base fornite al ricorrente (cfr. doc. 219).

 

                                         Per quanto riguarda innanzitutto le cure di base prestate a domicilio, va rilevato che RI 1 si trova al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado medio per un ammontare mensile di fr. 1'384 dal 1° novembre 2015, rispettivamente di fr. 1'624 dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 169, p. 1). L’assicurato è stato riconosciuto grande invalido di grado medio in quanto necessitante dell’aiuto di terzi per vestirsi e svestirsi, per alzarsi, sedersi e sdraiarsi, per l’igiene del corpo e per le necessità corporali, il tutto conformemente a quanto indicato dal suo patrocinatore con l’opposizione dell’11 dicembre 2015 (cfr. doc. 165, p. 4).

 

                                         Ora, ricordato che il diritto al contributo per le cure di base previsto dal nuovo art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF è di natura sussidiaria nel senso che sussiste soltanto nella misura in cui le prestazioni d’assistenza non medica non sono coperte dall’AGI (cfr. il consid. 2.4.) e constatato che, nella presente fattispecie, l’AGI che percepisce l’assicurato copre le cure di base fornite dal __________ sia dal profilo della natura dell’aiuto prestato che da quello delle spese generate (dalle fatture prodotte dall’CO 1 sub doc. X 1-14 risulta in effetti che, nel periodo considerato [gennaio 2017 – febbraio 2018], i costi legati alle sole cure di base sono ammontati, mediamente, a fr. 843.05), secondo questa Corte, la decisione impugnata merita conferma, almeno nella misura in cui all’insorgente è stato negato il diritto a un contributo per l’aiuto domiciliare non medico fornito all’assicurato.

 

                                         Per quanto riguarda invece le cure mediche a domicilio, riconoscendo un fabbisogno mensile pari a 6.37 ore, l’assicuratore LAINF si è scostato dai dati contenuti nel “piano d’intervento” del __________ (in quel documento il fabbisogno in termini di cure mediche è stato quantificato in 8.5 ore mensili – cfr. doc. 218), e ciò nella misura in cui esso ha quantificato in 2 minuti/mese il tempo necessario per la misurazione della PA e per il controllo del polso (10 minuti/mese secondo la valutazione del __________) e in 3.5 volte/settimana la frequenza necessaria per i massaggi/frizioni terapeutici e l’evacuazione manuale delle feci (4 volte/settimana secondo la valutazione del __________) (cfr. doc. 219).

 

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’istituto di “… interpellare il competente servizio dell’CO 1 affinché chiarisca puntualmente in base a quali considerazioni ha ritenuto giustificato scostarsi dai dati indicati dal succitato servizio di aiuto a domicilio.” (cfr. doc. VII).

 

                                         Questo il tenore della risposta fornita dall’avv. RA 2 il 26 marzo 2018:

 

" (…).

Misurazione PA e controllo del polso

Per misurare tutti i parametri vitali (polso, circolazione respiro, temperatura) ci vogliono 5 minuti. Nella fattispecie vengono misurati solo due parametri e da esperienza empirica delle infermiere FSCMA 2 minuti sono sufficienti in quanto la misurazione viene effettuata con lo stesso apparecchio.

 

Massaggi/frizioni terapeutici e evacuazione manuale delle feci

Spitex indica che l’evacuazione manuale delle feci va effettuata 4 giorni a settimana e ci vogliono 20 minuti. Tale operazione viene effettuata a giorni alterni dunque è corretto indicare 3.5 giorni perché la settimana ha 7 giorni e non 8. Per i massaggi/frizioni terapeutici, ossia l’applicazione della crema per le emorroidi, vale lo stesso principio.” (doc. X)

 

                                         La rappresentante dell’assicuratore ha pure prodotto copia delle fatture emesse dal __________ durante il periodo gennaio 2017 – febbraio 2018, rilevando in proposito che “in questi 14 mesi sono stati fatturati in totale CHF 6'202.--, con una media mensile di CHF 443.--. Dal 1. aprile 2017 la Parte convenuta versa mensilmente all’assicurato CHF 529.--. Tale cifra è dunque ampiamente sufficiente a coprire i costi per esami e cure.” (doc. X).

 

                                         Invitato dal Tribunale a formulare delle osservazioni, il rappresentante dell’insorgente non ha sollevato alcuna specifica obiezione circa le precisazioni fornite dall’amministrazione in merito alla misurazione della PA e al controllo del polso, nonché ai massaggi/frizioni terapeutici e all’evacuazione manuale delle feci. D’altro canto, egli ha rilevato che se l’importo riconosciuto dall’assicuratore basta a coprire i costi delle cure mediche fornite dal __________, è perché le tariffe applicate da quest’ultimo servizio divergono da quelle utilizzate dall’CO 1. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, i tempi fatturati dal __________ sono sempre stati maggiori rispetto a quelli calcolati dall’istituto assicuratore (cfr. doc. XIV).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata anche per quanto riguarda l’importo riconosciuto dall’amministrazione a titolo di cure mediche a domicilio, e ciò considerato che quanto corrisposto dall’CO 1 è bastato, globalmente, a coprire i costi fatturati dal servizio di aiuto domiciliare (in questo senso, si veda la tabella riassuntiva elaborata dal ricorrente stesso, dalla quale risulta che le cure mediche hanno avuto un costo medio di fr. 329.73 nel 2015, di fr. 326.55 nel 2016, di fr. 438.-- nel 2017 e di fr. 468.70 per i primi due mesi del 2018 – cfr. doc. XIV 1), di modo che l’assicurato è ora malvenuto a pretendere più ampie prestazioni (per un caso in cui un assicuratore LAINF è stato ritenuto in diritto di limitare le prestazioni di cura domiciliare all’ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate dalla persona assicurata al personale che l’assisteva, si veda la STCA 35.2008.26 del 21 settembre 2009, confermata dal TF con sentenza 8C_896/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.1).

 

                                         In questo senso, è irrilevante la circostanza che il __________ fatturi le proprie prestazioni con una tariffa diversa da quella utilizzata dall’amministrazione, come pure che il fabbisogno di cure in termini di tempo calcolato dal servizio è sempre stato maggiore rispetto a quello riconosciuto dall’CO 1.

 

                                         A prescindere da quanto precede, va infine rilevato che, unitamente al proprio ricorso, l’assicurato ha prodotto una valutazione delle cure, datata 5 ottobre 2017, del __________ di __________ (cfr. doc. A 2).

                                         Da questo documento si evince che RI 1 abbisogna di cure a domicilio in ragione di 26 ore mensili (14.2 ore di cure mediche e 11.8 ore di cure di base). Rispetto al piano d’intervento del __________, i sanitari di __________ hanno segnatamente indicato, per quanto riguarda gli esami e cure, che l’assicurato necessita di aiuto anche per lo svuotamento della sacca urinaria (14 minuti/settimana) e, per quanto concerne le cure di base, che egli deve essere aiutato nel mangiare e nel bere (28 minuti/settimana).

                                         In proposito, questa Corte non ritiene di poter attribuire alla valutazione del __________ di __________ un sufficiente valore probatorio, già per il motivo che sono contemplate delle prestazioni che non vengono concretamente fornite dagli operatori che si recano al domicilio dell’assicurato. Del resto, non può neppure essere ignorato che il patrocinatore stesso dell’assicurato, nell’opporsi alla decisione formale riguardante l’AGI, aveva dichiarato che quest’ultimo non necessita dell’aiuto di terzi per nutrirsi (cfr. doc. 165, p. 4). Inoltre, in merito al preteso svuotamento della sacca urinaria, il TCA osserva che dalla documentazione medica agli atti emerge che lo svuotamento della vescica avviene in realtà tramite auto-cateterismo (cfr., ad esempio, i doc. 209, p. 1 e 215, p. 1).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti