Incarto n.
35.2017.121

 

mm

Lugano

20 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 emanata da

 

CV 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 20 settembre 2010, RI 1, dipendente della __________ in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha subìto una distorsione al ginocchio destro mentre stava pulendo una cella frigorifera, riportando una lesione meniscale.

 

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Dalle carte processuali si evince che il decorso post-infortunistico è stato segnato da diverse ricadute del trauma iniziale (gennaio 2011, luglio 2012 e gennaio 2013), le quali sono state tutte assunte dall’amministrazione.

 

                               1.3.   Con decisione formale del 10 maggio 2016, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° maggio 2016, la CV 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 32% e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 15%, corrispondente a un capitale di fr. 18’900 (cfr. doc. 125).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 126), in data 19 settembre 2017, la CV 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 139).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, vengano corretti i dati economici relativi al reddito da invalido, che il reddito da invalido venga decurtato del 15% almeno e che gli venga riconosciuto un’IMI del 28.5%.

                                        A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, trattandosi dell’entità del reddito da invalido, l’insorgente rimprovera alla CV 1 di non aver risposto all’obiezione secondo la quale il dato da essa ritenuto sarebbe “… troppo elevato e di tutta evidenza fissato erroneamente.” (doc. I, p. 3).

                                         D’altro canto, per quanto concerne l’entità della riduzione percentuale operata dall’amministrazione sul reddito statistico da invalido (5%), l’assicurato pretende che la medesima ammonterebbe invece almeno al 15%, tenuto conto che egli presenta un danno alla salute rilevante che lo limita in tutte le attività, che la sua capacità lavorativa residua è soltanto parziale e che dispone di un’esperienza professionale in un ambito molto specifico e, perciò, difficilmente sfruttabile in altre attività (cfr. doc. I, p. 6).

                                         Infine, a proposito dell’IMI, il ricorrente fa valere che la relativa valutazione eseguita dall’assicuratore convenuto si baserebbe “… su una constatazione fattuale errata. In effetti, dopo un’attenta lettura dei diversi rapporti medici del Dr. __________ (28 ottobre 2013 e 14 aprile 2015) così come dell’incarto messoci a disposizione dalla CO 1, forza è di constatare che la valutazione dell’IMI fatta dal Dr. __________ concerne unicamente il danno permanente al ginocchio destro e non riguarda minimamente il ginocchio sinistro.” (doc. I, p. 7 s.).

                               1.5.   La CV 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   In data 29 novembre 2017, la patrocinatrice dell’insorgente ha formulato alcune precisazioni in merito alla quantificazione della menomazione dell’integrità (cfr. doc. VII).

 

                                         L’assicuratore resistente si è espresso in proposito il 5 dicembre 2017 (doc. IX).

 

                               1.7.   Il 14 dicembre 2017, la rappresentante dell’assicurato ha invitato il TCA a “… pronunciarsi nel merito del nostro ricorso per quel che riguarda unicamente il danno permanente al ginocchio dx così come valutato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 14 aprile 2015.” (doc. XI – il corsivo è del redattore).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato a dipendenza dell’evento infortunistico occorsogli in data 20 settembre 2010.

 

                               2.2.   Entità della rendita d’invalidità.

 

                            2.2.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                            2.2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

 

 

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

 

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

 

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                            2.2.3.   Nella presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 32%, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita fiduciaria da lui eseguita in data 24 marzo 2015 (e alla sua relativa precisazione del 2 giugno 2015 - cfr. doc. 112, p. 7 e doc. 112.2).

 

                                         Ora, posto come l’aspetto dell’esigibilità non sia stato affatto contestato dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 2), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata nella misura del 67% (corrispondente a una riduzione del tempo lavorativo del 33%).

 

                            2.2.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

 

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2015, avrebbe realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 62'309 (cfr. doc. 124, p. 2).

 

                                         Questo dato – non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.2.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

 

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                            2.2.6.   Nel caso concreto, l’amministrazione ha quantificato in fr. 42'214.20 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1, livello di qualifica 1 (fr. 66'621.52 dopo adeguamento all’indice dei salari nominali), e operando successivamente una riduzione del 33% per tener conto della soltanto parziale capacità lavorativa residua e del 5% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 124, p. 2 s.).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1 (a proposito dell’applicabilità dei dati statistici più attuali disponibili al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata [in casu, il 19 settembre 2017], si veda la STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'319.

 

                                         Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

                                         Nel caso concreto, una riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto collettivo di lavoro e vengono retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.

 

                                         Tenuto conto che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 67% (cfr. supra, consid. 2.2.3.), il reddito statistico da invalido ammonta a fr. 45'103.73 (risultato intermedio).

 

                            2.2.7.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico (doc. 124, p. 3).

 

                                         Da parte sua, RI 1 pretende invece che la deduzione da applicare sarebbe almeno del 15%. In effetti, oltre alle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute infortunistico, occorrerebbe considerare la soltanto parziale capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate e la limitata esperienza professionale (cfr. doc. I).

 

                                         Trattandosi innanzitutto dell’invocata decurtazione in ragione del fattore “grado d'occupazione”, la CV 1 fa valere che, avendo già tenuto conto della capacità lavorativa residua esigibile nella determinazione del reddito da invalido, secondo la giurisprudenza federale, non vi sarebbe più spazio per una “… riduzione riconducibile all’impossibilità di svolgere un’attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” (doc. 139, p. 6).

                                         Il TCA non può seguire la tesi difesa dall’istituto assicuratore.

                                         In effetti, secondo la giurisprudenza federale (e anche le pronunzie citate vanno esattamente in questo senso), una deduzione a titolo di “grado d'occupazione” non entra in linea di conto nel caso in cui la persona assicurata sia in grado di svolgere un’attività alternativa adeguata durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto (cfr., ad esempio, la STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4: “Premessa l'incontestata residua capacità lavorativa di A.________ del 70% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 30%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con riferimento alle sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” – il corsivo è del redattore). Diversa è invece la situazione allorquando è il tempo di lavoro ad essere limitato a causa del danno alla salute. In questo caso, sempre in ossequio alla giurisprudenza federale, si giustifica una decurtazione del reddito statistico da invalido (cfr., per esempio, la STF 9C_980/2008 consid. 3.1.2 e 3.5, menzionata dalla CV 1: “Erfasst werden soll mit diesem Abzug nur die Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Bei letzterer verbietet es sich, regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum Abzugsfaktor "Beschäftigungsgrad" oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen (zum Ganzen Urteil I 69/07 vom 2. November 2007, E. 5.1 - E. 5.3, mit weiteren Hinweisen). (…). Männer mit einem Beschäftigungsgrad von 75% bis 89% werden in Tätigkeiten im Anforderungsniveau 4 überproportional tiefer entlöhnt im Vergleich zu Männern, welche ein Vollzeitpensum ausüben, was rechtsprechungsgemäss die Gewährung eines Abzugs gebietet (vgl. E. 3.1.2 hievor).” – il corsivo è del redattore).

                                         Nella concreta evenienza, dalle considerazioni espresse dal medico consulente dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 112, p. 7) si evince che l’inabilità lavorativa del 33% in attività sostitutive adeguate, corrisponde a una riduzione del tempo di lavoro (e non del rendimento). Secondo questa Corte, ciò giustifica l’applicazione di una deduzione.

 

                                         D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di esperienze professionali limitate alla sola attività di macellaio, va segnalato che l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive e quindi questo non giustifica ulteriori decurtazioni (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

 

                                         Ora, posto che la deduzione percentuale da applicare deve essere il frutto di una valutazione globale dell’incidenza di tutti i fattori che entrano in linea di conto (cfr. SVR 12/2017 UV Nr. 91 consid. 3.3.2.2), il TCA ritiene che, nel caso concreto, considerando i fattori “limitazioni addebitabili al danno alla salute” e “grado di occupazione”, il reddito statistico da invalido vada decurtato del 15%.

 

                                         Tenuto conto di una decurtazione globale del 15%, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 38'338.17.

 

                                         Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'338.17 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 62'309, risulta essere del 38.47%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

 

                                         In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata va riformata, nel senso che all’assicurato deve essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 38% (anziché del 32%).

 

                               2.3.   Entità della menomazione dell’integrità.

 

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

 

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

 

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno

                                         annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la

                                         gravità delle menomazioni.

 

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

 

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

 

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

 

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

 

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

 

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

 

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

 

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

 

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

 

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

 

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.3.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più

                                   serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

 

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

 

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.3.5.   Nella presente fattispecie, la CV 1 ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI del 15% basandosi sul relativo apprezzamento che il dott. __________ ha enunciato a margine della visita fiduciaria del 24 marzo 2015.

 

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 sostiene che, sempre fondandosi sul parere del proprio consulente medico, l’amministrazione avrebbe dovuto in realtà risconoscergli un’IMI del 28.5% (cfr. doc. I, p. 7 s.).

 

                                         Ricordato che litigiosa è l’entità della menomazione dell’integrità dipendente soltanto dall’infortunio del 20 settembre 2010 e constatato che quest’ultimo evento ha interessato esclusivamente il ginocchio destro, questo Tribunale ritiene che la decisione su opposizione impugnata meriti conferma nella misura in cui l’IMI è stata fissata al 15%.

 

                                         In effetti, il TCA constata che, trattandosi dei postumi dell’infortunio del settembre 2010, responsabile di aver peggiorato direzionalmente lo stato preesistente a livello del ginocchio destro (cfr. doc. 112, p. 6: “L’aggravamento causato dall’infortunio del 20 settembre 2010 non è stato sanato e non lo sarà mai. In sostanza non vi sarà mai uno stato quo ante e neppure uno stato quo sine.”), il dott. __________ ha in effetti quantificato in un 15% la corrispondente menomazione dell’integrità (cfr. doc. 112, p. 8).

 

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 deve dunque essere confermata nella misura in cui il ricorrente è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 32%.

                                         §§ La CV 1 è condannata a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 38% a decorrere dal 1° maggio 2016.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CV 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti