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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 ottobre 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 giugno 2016 il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato alla CO 1 che RI 1, nata nel 1952, di professione docente, in data 11 giugno 2016, mentre stava rientrando a casa, “a causa del cedimento del ginocchio destro sono caduta sulla carreggiata”, riportando lesioni alle ginocchia e alla mano sinistra (cfr. doc. Z1).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del 13 giugno 2017 l’assicuratore infortuni - basandosi su quanto valutato dal proprio medico consulente, dr. Andreoli (cfr. doc. ZM-21) - ha riconosciuto all’assicurata le prestazioni per le indennità giornaliere fino al 3 agosto 2016 compreso (posto che dal 4 agosto 2016 l’interessata ha ritrovato una piena capacità lavorativa) e ha, nel contempo, posto termine all’assunzione delle spese di cura a partire dall’11 giugno 2017 - reputando che a distanza di oltre un anno dall’evento infortunistico fosse ormai stato raggiunto lo status quo sine – e negato il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. A2).
1.2. Con opposizione dell’11 luglio 2017 l’assicurata, per il tramite del RA 1, ha chiesto all’assicuratore LAINF il ripristino delle prestazioni per le cure mediche tenuto conto del fatto che ella continua ad accusare dolori rotulei ed infrarotulei ad entrambe le ginocchia e l’attribuzione, una volta stabilizzato lo stato di salute, di un’IMI (doc. A3).
L’assicurata ha ritenuto che i dolori ancora accusati alle ginocchia continuino ad essere in relazione causale con l’infortunio dell’11 giugno 2016 e, pure, con quelli da ella subiti nel 2013 e nel 2014, interessanti tutti, quale parte del corpo lesa, le ginocchia (cfr. doc. A3).
1.3. Con decisione su opposizione del 13 ottobre 2017, la CO 1 - dopo avere sottolineato che oggetto della vertenza è unicamente l’infortunio annunciato dell’11 giugno 2016 e le sue eventuali conseguenze, mentre le presunte cadute del 2013 e del 2014, mai annunciate, esulano dall’oggetto litigioso - ha ribadito che, a giusta ragione, dopo il 10 giugno 2017, l’assicuratore infortuni ha sospeso l’assunzione delle spese di cura, essendo ormai stato raggiunto lo status quo sine, e rifiutato la corresponsione di un’IMI, così come valutato dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. A1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14 novembre 2017 l’assicurata, sempre rappresentata dal RA 1, ha postulato nuovamente di essere messa al beneficio da parte dell’assicuratore LAINF delle prestazioni per cure mediche anche dopo il 10 giugno 2017 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) “da valutare eventualmente a stabilizzazione dei disturbi accusati” (doc. I).
A sostegno delle proprie pretese, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che ancora oggi RI 1 continua ad accusare disturbi alle ginocchia da ritenersi conseguenza dell’infortunio dell’11 giugno 2016, per i quali l’assicuratore LAINF deve essere tenuto a riconoscere il diritto alle spese di cura.
A suo parere, inoltre, i disturbi in questione avrebbero dovuto essere valutati dall’assicuratore LAINF anche con riferimento ai precedenti infortuni subiti dall’interessata il 5 aprile 2013, il 27 novembre 2013 e il 3 agosto 2014, allorquando ella era caduta battendo, anche, le ginocchia.
Al riguardo, la rappresentante della ricorrente ha rilevato che l’infortunio del 2013, per un errore dell’assicurata, è stato notificato alla cassa malati, mentre quello del 2014 è stato annunciato alla CO 1, la quale ha regolarmente riconosciuto delle prestazioni.
A suo modo di vedere, essendo tali infortuni stati causati dal cedimento degli arti inferiori, l’infortunio del giugno 2016 potrebbe essere considerato una ricaduta dei precedenti eventi infortunistici.
Per tali ragioni, la rappresentante dell’assicurata ha concluso che “lo stato attuale delle ginocchia bilaterali sia dovuto in maniera preponderante ai vari infortuni subiti, di pertinenza della CO 1, e non ad uno stato degenerativo preesistente” (cfr. doc. I).
1.5. Con risposta del 1° dicembre 2017, la CO 1 - dopo avere ribadito che gli eventi del 2013 (mai annunciati) e quello del 2014 (annunciato, ma per il quale l’assicurata ha chiesto unicamente il rimborso delle spese relative ad una lesione dentaria, senza produrre alcuna documentazione medica relativa ad altre problematiche interessanti gli arti inferiori) non sono oggetto della presente procedura – ha nuovamente confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata, con la quale ha posto termine all’assunzione delle spese di cura e rifiutato l’attribuzione di un’IMI (cfr. doc. III).
1.6. In data 13 dicembre 2017, la rappresentante della ricorrente ha nuovamente rilevato che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto, a suo parere, verificare l’incidenza sui disturbi dell’assicurata anche degli eventi del 2013 e del 2014, sebbene notificati in maniera tardiva, ma tramite documentazione medica attestante i disturbi a livello delle ginocchia.
La rappresentante della ricorrente ha giustificato il fatto di non avere prodotto documentazione medica relativa ad altre problematiche, oltre alla lesione dentale, per l’infortunio del 2014, con il fatto che lo stesso si è verificato in Italia e che quindi lei non ha mai ricevuto le fatture mediche, rimborsate tramite procedure internazionali tra enti assicuratori.
Infine, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________ del 15 novembre 2017, attestante lo stato attuale di entrambe le ginocchia e, in particolare, la compatibilità con un trauma della lesione meniscale presentata dall’assicurata al ginocchio destro. Ella ha inoltre attirato l’attenzione sul fatto che una rottura complessa del menisco mediale destro appariva già nella RM del 5 aprile 2016, antecedente all’infortunio dell’11 giugno 2016.
La rappresentante dell’interessata ha quindi concluso che “si ritiene che lo stato attuale delle ginocchia ed i disturbi accusati siano dovuti in maniera preponderante ai vari infortuni subiti, e di pertinenza della CO 1, e non dovuti ad uno stato degenerativo preesistente” (doc. V + B1-7).
1.7. Con osservazioni del 20 dicembre 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito che l’evento del 5 aprile 2013, notificato all’assicuratore malattia, il quale ha preso a carico le spese di cura, non è di pertinenza dell’assicuratore infortuni.
Quanto all’evento del 2014, CO 1 ha rilevato di non avere mai corrisposto spese di cura per lesioni alle ginocchia, neppure per prestazioni avvenute all’estero.
L’assicuratore LAINF ha poi rilevato che l’esistenza di un nesso di causalità tra l’evento dell’11 giungo 2016 e le cadute avvenute nel 2013 e nel 2014 non è stato dimostrato oltre il grado della probabilità preponderante.
Infine, a proposito del referto del dr. __________, l’assicuratore infortuni ha osservato, da una parte, che i medici curanti asseriscono piuttosto a favore dei propri pazienti e, dall’altro, che quale evento infortunistico (traumatico) il medico si limita ad indicare unicamente quello dell’11 giugno 2016 e non altri eventi del passato (doc. VII).
Queste considerazioni dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 10 giugno 2017 l’obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso in data 11 giugno 2016, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.). L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Il TCA constata che, secondo l’amministrazione, l’estinzione della causalità naturale con l’infortunio dell’11 giugno 2016, si fonderebbe sui referti relativi alle visite fiduciarie di controllo.
Dalle carte processuali emerge, in effetti, che l’assicurata è stata visitata a due riprese dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e medico consulente dell’assicuratore LAINF.
In occasione della visita medica del 14 novembre 2016, il dr. __________ ha posto la diagnosi infortunistica di “in data 11.06.2016 in cedimento improvviso ginocchio destro trauma contusivo delle ginocchia e mano sinistra con: 1. mano sinistra: frattura trasversale completa e composta a carico del III distale del V metacarpo in conservati rapporti articolari; trattamento conservativo, sviluppo di sintomatica algodistrofia in lenta progressione; persistente limitazione della funzionalità attiva in miglioramento; 2. Ginocchia bilaterali: edema da impatto osseo della porzione distale dei condili femorali e tibia prossimale; trattamento conservativo in persistente algia e progressivo miglioramento funzionale”, mentre quali diagnosi non attuali ha indicato quelle di: “iniziale gonartrosi bilaterale; esiti di meniscectomia mediale al ginocchio destro (recte: sinistro) nel 2014; achillodinia bilaterale già indagata il 25.02.2016 con sonografia; esiti di rottura della cuffia rotatoria della spalla destra dominante il 09.01.2015 e ricostruzione artroscopica il 09.09.2015” (cfr. doc. ZM-15.4).
Il dr. __________, dopo avere constatato che vi è un “progressivo miglioramento funzionale ancora possibile in regolare ergoterapia alla mano e fisioterapia alle ginocchia”, ha ritenuto che “a sei mesi da ora probabile stabilizzazione clinica per le problematiche di stretta pertinenza infortunistica” (doc. ZM-15.5).
Conformemente a quanto indicato in occasione della precedente visita medica del 14 novembre 2016, a distanza di sei mesi - e meglio il 6 giugno 2017 - l’assicurata è stata nuovamente visitata dal medico consulente dell’assicuratore LAINF.
In tale occasione, il dr. __________, dopo avere rilevato che in data 4 agosto 2016 l’assicurata ha potuto riprendere la propria attività, ha valutato che “a distanza di ormai un anno e per le problematiche di stretta pertinenza infortunistica lo status quo sine è ragionevolmente da considerare raggiunto”.
Rispondendo, poi, alla domanda volta a sapere se “a suo avviso, i disturbi attualmente patiti dalla signora RI 1 sono ancora in nesso causale con l’evento infortunistico dell’11.06.2016?”, il dr. Andreoli ha risposto negativamente, rilevando che “l’evento traumatico ha solo transitoriamente esacerbato uno stato premorboso degenerativo per il quale la paziente era già in trattamento reumatologico da tempo in gonartrosi bilaterale con meniscopatia mediale di cui da un lato già trattata chirurgicamente nel passato. Ora a un anno dall’evento lo status quo sine si può ragionevolmente considerare come raggiunto” (doc. ZM-21 pag. 6).
Quali ulteriori provvedimenti medici possibili, il dr. Andreoli ha indicato “fisioterapia oltre a rinforzo muscolare regolare a carico Lamal” (doc. ZM-21 pag. 6).
Il dr. __________ ha, infine, considerato che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un’IMI (doc. ZM-21 pag. 6).
L’assicurata, tramite il RA 1, ha contestato questa valutazione del medico consulente dell’assicuratore infortuni, a suo avviso in contrasto con il parere del 14 giugno 2017 del dr. __________ della Clinica __________, il quale alla visita del 29 maggio 2017 ha constatato un peggioramento dei sintomi accusati dall’interessata, con dolori accentuati alla palpazione della rotula e del menisco mediale per il ginocchio destro, dolori presenti alla palpazione della rima mediale e alla rotazione del ginocchio sinistro nella deambulazione con difficoltà nei movimenti (doc. A3).
La rappresentante dell’assicurata ha, inoltre, chiesto che l’amministrazione sia tenuta al riconoscimento del diritto alle cure mediche considerando che i disturbi ancora lamentati da RI 1 siano in relazione causale, oltre che con l’infortunio dell’11 giugno 2016, anche con le cadute da ella subite nel 2013 e nel 2014 (cfr. doc. A3).
Con la decisione su opposizione l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l’assicurata non abbia apportato in sede di opposizione elementi tali da mettere in dubbio la validità dell’apprezzamento del dr. __________, rilevando che “al contrario, la presenza di moderate alterazioni di significato degenerativo diffuso erano già state accertate sia durante l’esame RX del 13 giugno 2016 (doc. ZM-2.1) che nella valutazione del dr. __________ del 14 ottobre 2016, il quale aveva attestato che i dolori accusati fossero di natura degenerativa (doc. ZM-14)” (cfr. doc. A1).
In sede ricorsuale, la rappresentante della ricorrente ha nuovamente affermato che “lo stato attuale delle ginocchia bilaterali sia dovuto in maniera preponderante ai vari infortuni subiti, di pertinenza della CO 1, e non ad uno stato degenerativo preesistente” (doc. I).
A motivazione di tali pretese, la rappresentante dell’assicurata ha ritenuto non concludenti le valutazioni del dr. __________ in quanto, innanzitutto, i disturbi alle ginocchia non erano affatto stabilizzati, ma erano in peggioramento, come constatato dal dr. __________, il quale ha quindi chiesto un secondo parere al dr. __________.
Inoltre, la rappresentante legale ha nuovamente rilevato che i disturbi alle ginocchia dell’assicurata avrebbero dovuto essere valutati tenendo conto anche dei precedenti infortuni subiti dalla stessa sempre agli arti inferiori nel 2013 (evento notificato per errore alla cassa malati) e nel 2014 (regolarmente annunciato alla CO 1) (doc. I).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, con la quale ha concluso che l’evento traumatico dell’11 giugno 2016 “ha solo transitoriamente esacerbato uno stato premorboso degenerativo per il quale la paziente era già in trattamento reumatologico da tempo in gonartrosi bilaterale con meniscopatia mediale di cui da un lato già trattata chirurgicamente nel passato. Ora a un anno dall’evento lo status quo sine si può ragionevolmente considerare come raggiunto” (doc. ZM - 21 pag. 6).
Innanzitutto, il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che il dr. __________ non avrebbe tenuto conto del fatto che, come constatato dal dr. __________ in occasione della visita del 29 maggio 2017, i disturbi accusati dall’assicurata alle ginocchia erano ben lungi dall’essere stabilizzati, essendo ancora presenti e anzi in peggioramento, tanto da richiedere un secondo parere al dr. __________ (cfr. doc. I).
Al riguardo, va rilevato che il fatto che i disturbi alle ginocchia continuino ad essere presenti, come sottolineato dalla ricorrente, risulta del tutto ininfluente nella presente vertenza, avendo l’assicuratore infortuni posto termine alle cure mediche per raggiungimento, come valutato dal dr. __________, dello status quo sine ed essendo quindi venuto a mancare il nesso di causalità con l’evento dell’11 giugno 2016.
In tale prospettiva va ricordato che lo “status quo sine” corrisponde, infatti, allo stato di salute che, secondo l’evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l’infortunio (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance- accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., p. 865 n. 80).
Pertanto, il fatto che RI 1 continui a lamentare disturbi alle ginocchia anche trascorso il termine di un anno dall’evento infortunistico indicato dal dr. __________, non è, di per sé, suscettibile di mettere in discussione l’accertato raggiungimento dello status quo sine. Ciò significa semplicemente che l’effetto causale dell’infortunio si è definitivamente estinto trascorso il periodo di tempo indicato dal dr. __________ e che i disturbi ancora presenti sono ormai imputabili a cause extra-infortunistiche (stato morboso preesistente).
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure tenuto conto di quanto attestato dal dr. __________ nel referto del 15 novembre 2017 (doc. B5).
Lo specialista in chirurgia ortopedica, difatti, nel suo referto, non ha espresso alcun tipo di considerazione a proposito della valutazione del dr. __________ e, in particolare, sul raggiungimento dello status quo sine.
Il dr. __________ ha, per contro, consigliato all’assicurata, alla luce di quanto evidenziato a livello delle due ginocchia, di effettuare della fisiokinesiterapia, spiegando alla paziente che verosimilmente la lesione meniscale a carico del ginocchio destro è compatibile con un trauma. Solo in caso di insuccesso della terapia consigliata, il dr. __________ ha indicato la possibilità di eventualmente procedere con un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva, con tutte le conseguenze del caso (doc. B5).
Il TCA non vede, quindi, motivo per distanziarsi dalla valutazione del medico consulente dell’assicuratore LAINF a proposito del raggiungimento dello status quo sine a distanza di un anno dall’evento infortunistico dell’11 giugno 2016.
Su quest’ultimo aspetto, va rilevato che la conclusione del dr. Andreoli appare tanto più corretta, ritenuto che in una STF 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, l’Alta Corte ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di regola raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane dall’infortunio medesimo.
Alla ricorrente che pretende sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico del giugno 2016 anche dopo il 10 giugno 2017, per il semplice fatto che, posteriormente a tale sinistro, ella ha manifestato un peggioramento dei disturbi, va segnalato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
La rappresentante della ricorrente non può essere seguita neppure laddove pretende che “lo stato attuale delle ginocchia bilaterali sia dovuto in maniera preponderante ai vari infortuni subiti, di pertinenza della CO 1, e non ad uno stato degenerativo preesistente” (doc. I).
Da una parte, infatti, questo Tribunale rileva che l’assicuratore LAINF non ha negato il fatto che l’evento dell’11 giugno 2016 abbia giocato un ruolo causale sui disturbi dell’assicurata, ma ha solo considerato che, come valutato dal dr. __________, a distanza di un anno dall’infortunio, l’effetto causale dello stesso si è definitivamente estinto.
Dall’altra, il TCA non può che constatare l’indubbia esistenza, nel caso dell’assicurata, di uno stato morboso degenerativo preesistente.
Dagli atti, infatti, emerge la presenza di moderate alterazioni di significato degenerativo diffuso, evidenziate già nella rx ginocchia bilaterali del 13 giugno 2016 (doc. ZM-2) e riscontrate pure dal dr. __________, il quale, nel referto del 14 ottobre 2016, ha rilevato che “a livello meniscale non è indicata l’artroscopia con meniscectomia, anche perché le lesioni meniscali risulterebbero minime ed in più degenerative” (doc. ZM-14.1).
Inoltre, come rilevato dal dr. __________, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata era già stata in passato in trattamento reumatologico (segnatamente presso il dr. __________, dal 25 novembre 2015 al 31 maggio 2016, cfr. doc. ZM-16) a seguito delle diagnosi, tra le altre, di “gonartrosi a destra in rottura complessa del menisco mediale, esiti di meniscectomia nel 2014” (cfr. doc. ZM-16, sottolineatura della redattrice).
Inoltre, come del resto rilevato dall’insorgente nelle osservazioni del 13 dicembre 2017 (cfr. doc. V), il TCA evidenzia che una rottura complessa del menisco mediale destro con estensione alla giunzione menisco-capsulare appariva già nella RM ginocchio destro nativa del 5 aprile 2016, antecedente all’infortunio dell’11 giugno 2016 (cfr. doc. B3, sottolineatura della redattrice).
Quanto sostenuto dal consulente medico dell’assicuratore infortuni trova, del resto, piena conferma in letteratura specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle volte si tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.), Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff (ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40, www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée associée ou non à une certaine rotation externe forcée. La position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci. (…). Lors de lésions du ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive, sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent de lésions très périphériques réalisant une désinsertion capsulo-méniscale.” e www.clinique-arthrose.fr, in cui si legge tra l’altro che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi).
Infine, il TCA non reputa condivisibile nemmeno la pretesa della rappresentante legale di valutare i disturbi alle ginocchia dell’assicurata, alla luce delle precedenti cadute di cui è rimasta vittima nel 2013 e nel 2014, le quali avrebbero interessato sempre gli arti inferiori (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale concorda con l’assicuratore LAINF nel ritenere che gli eventi del 2013 e del 2014 non possano entrare in linea di conto nella presente vertenza.
In effetti, l’evento del 3 agosto 2014 è stato sì annunciato alla CO 1 (cfr. doc. A4, A6), chiedendo tuttavia delle prestazioni unicamente in relazione ad una lesione dentale (precisamente per la rottura della corona dell’incisivo superiore dx, cfr. doc. B4/1), senza pretendere alcunché con riferimento ad altri eventuali disturbi a livello delle ginocchia (cfr. doc. 3.2-3.5).
Al contrario, le radiografie al ginocchio destro e sinistro effettuate il 3 agosto 2014 presso il PS dell’Ospedale di __________ non hanno rilevato la presenza di fratture (cfr. doc. A5).
Quanto agli eventi del 2013, gli stessi non sono stati annunciati alla CO 1: quello del 5 aprile 2013 è stato infatti annunciato alla cassa malati dell’assicurata, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni per le spese di cura del caso, mentre un ulteriore evento, che sarebbe occorso in data 27 novembre 2013, non è stato annunciato alla CO 1.
Il TCA concorda con l’assicuratore LAINF nel ritenere che questi eventi accaduti nel 2013 e nel 2014 non possano essere posti ora in nesso causale con i disturbi dell’assicurata.
È vero che, con referto del 15 novembre 2017, il dr. __________ ha indicato che “verosimilmente la lesione meniscale evidenziata, a carico del ginocchio destro, è compatibile con un trauma” (cfr. doc. B5) e che, dalla RM del ginocchio destro del 5 aprile 2016 emerge l’esistenza di una rottura complessa del menisco prima dell’infortunio dell’11 giugno 2016 qui in discussione (cfr. doc. B3).
Ciò non è tuttavia sufficiente per stabilire, a posteriori, un nesso causale tra i disturbi attuali dell’interessata e una caduta avvenuta in passato, non avendo il dr. __________ individuato in maniera precisa a quale trauma ricondurre la rottura meniscale constatata.
Da notare, inoltre, che anche altri fattori diversi da un evento traumatico possono nel caso concreto avere portato all’insorgenza di lesioni meniscali.
Nel “modulo di informazione sull’intervento chirurgico previsto” (vale a dire l’intervento di artroscopia ginocchio sinistro con meniscectomia mediale eseguito il 31 marzo 2014, cfr. doc. A9), infatti, il dr. __________ aveva indicato, quali rischi, quello di una “ri-rottura meniscale” (cfr.doc. B6).
In aggiunta, poi, secondo l’esperienza medica, anche l’età dell’assicurata (nata del 1952) depone a favore dell’insorgenza di lesioni degenerative a livello meniscale.
In una sentenza 35.2017.38 del 26 febbraio 2018, infatti, questo Tribunale, chiamato ad esprimersi, fra le altre cose, in merito all’eziologia dei disturbi risentiti da un’assicurata al ginocchio, ha rilevato come il perito reumatologo incaricato di esaminare il caso, ha dichiarato che “lesioni su base degenerativa del corno posteriore del menisco mediale siano reperti estremamente comuni in soggetti oltre i 50 anni” (sentenza citata, sottolineatura della redattrice).
Occorre pertanto concludere che le obiezioni sollevate da RI 1 non sono atte a sminuire il valore probatorio riconosciuto al parere del dr. __________.
In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio dell’11 giugno 2016 ha aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato delle ginocchia, con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (10 giugno 2017), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto a contare dal 10 giugno 2017 il diritto alle prestazioni dipendente dal sinistro del giugno 2016 (e dunque anche quello alla cura medica e all’IMI), deve dunque di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti