Incarto n.
35.2017.145

 

mm

Lugano

8 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 novembre 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 11 ottobre 2010, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nell’alzare un grosso masso, è caduto all’indietro, avvertendo una sorta di strappo alla parte esterna sopra al ginocchio destro (cfr. doc. 9).

                                         Gli accertamenti compiuti hanno consentito di diagnosticare, in un primo tempo, un trauma distrattivo alla coscia destra con lesione parziale ed ematoma a livello del muscolo semi-membranoso. Successivamente, la RMN dell’aprile 2011 ha evidenziato la presenza di una lesione del corno anteriore del menisco laterale con un piccolo ganglio (cfr. doc. 60 e 74).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con comunicazione del 23 luglio 2012, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° settembre 2012, ritenendo stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche, riservata la decisione sulle prestazioni di lunga durata terminati i provvedimenti d’integrazione dell’AI (cfr. doc. 114).

 

                               1.3.   Nel corso del mese di febbraio 2015, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico dell’11 ottobre 2010, dipendente da dolori al ginocchio destro insorti il 19 agosto 2014 e dalla relativa inabilità lavorativa (cfr. doc.140).

                                         La RMN del ginocchio destro effettuata il 9 gennaio 2015 ha mostrato una lesione trasversale del corno anteriore del menisco laterale, associata a una piccola cisti meniscale antero-laterale (cfr. doc.144).

 

                               1.4.   Con decisione formale del 23 aprile 2015, l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in un nesso causale naturale con l’infortunio dell’ottobre 2010 (doc. 149).

 

                                         L’opposizione interposta dall’assicurato contro il provvedimento appena citato, è stata dichiarata irricevibile in quanto tardiva (cfr. doc. 157).

 

                               1.5.   In data 30 agosto 2017, RI 1 ha presentato all’CO 1 una domanda di revisione processuale e/o di riconsiderazione della decisione formale del 23 aprile 2015 (cfr. doc. 165).

 

                                         Con decisione formale del 25 settembre 2017, l’istituto assicuratore, da una parte, non è entrato nel merito della domanda di riconsiderazione e, dall’altra, ha ritenuto inadempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale (cfr. doc. 166).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 167), in data 7 novembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 169).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso dell’11 dicembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché “… entri nel merito della richiesta, riammetta la causalità con il trauma del 11.10.2010, e accordi le prestazioni che ne conseguono: dapprima in termini di costi sanitari e poi in termini di prestazioni in contanti.”.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…) A giudizio del Dr. __________ del 21.03.2017, il quadro di dolore attuale è nella sua interezza da collegare alla condizione clinica pregressa, che sussisteva già. Dunque potrebbe trattarsi di postumi tardivi che occorre in ogni caso prendere a carico.

Prima di procedere con il rifiuto di ammettere la revisione, la CO 1 avrebbe perlomeno dovuto effettuare degli accertamenti medici tesi a determinare l’eziologia dei disturbi e determinarne le conseguenze, ossia a quale evento vanno attribuiti. Si tratta del trauma del 2010? Del trauma del 2014? Oppure né l’uno né l’altro e sono dei disturbi di tipo spontaneo, organici, che vanno eventualmente a carico (molto improbabile) dell’assicuratore malattia? Ciò che è certo è che il signor RI 1 ha subito un doppio infortunio, entrambi assicurati Lainf, ed ora si ritrova scoperto da una parte e, dall’altra, con rifiuti d’ordine più formali che sostanziali.

La CO 1 motiva il rifiuto di ammettere la revisione (i confini tra la revisione e i postumi tardivi sono abbastanza sottili), sostenendo che non ci sarebbero nuovi mezzi di prova sconosciuti al momento della decisione rilasciata il 23.04.2015. Ciononostante quella decisione si basava in ogni caso sui disturbi di quel momento, risalenti a settembre 2014, quando in realtà il sinistro era ancora coperto dalla __________. Invece la domanda di revisione è stata avviata nell’estate 2017 e pertanto la CO 1 deve valutare la situazione clinica attuale e odierna per valutare se rifiutare le prestazioni oppure ammetterle. Ci sembra un passaggio piuttosto importante e da questo punto di vista il rapporto del servizio medico dell’__________ (non del proprio medico curante), non può essere sconfessato con semplicità e d’altro canto la CO 1 nemmeno si china sull’aspetto medico.” (doc. I, p. 5)

 

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   In data 12 febbraio 2018, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VII + allegati).

                                         L’amministrazione si è pronunciata in merito il 22 febbraio 2018 (cfr. doc. IX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Questo Tribunale constata che l’CO 1 si è pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro nell’ambito dell’esame dell’annuncio di ricaduta, con la decisione formale del 23 aprile 2015, la quale è nel frattempo cresciuta in giudicato (l’opposizione interposta contro il provvedimento appena citato è infatti stata dichiarata irricevibile).

                                         Se ne deduce pertanto che, nel caso di specie, entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).

 

                                         D’altro canto, il TCA prende atto del fatto che, con la decisione formale del 25 settembre 2017, l’istituto convenuto si è rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale riconsiderazione della propria decisione dell’aprile 2015 (cfr. doc. 166). Per costante giurisprudenza federale (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007), questa Corte non è pertanto legittimata a esaminare questo aspetto.

 

                                         Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale.

 

                                         Contrariamente a quanto pretende l’insorgente, questa Corte non può esaminare liberamente la questione di sapere se si è in presenza di una ricaduta (o di postumi tardivi) dell’evento infortunistico dell’11 ottobre 2010. In presenza di una decisione formale cresciuta in giudicato, il suo angolo di giudizio è in effetti limitato (nel caso di specie) all’esistenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                         L'amministrazione è dunque tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466 consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101 p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15 consid. 3b, p. 79 e 80).

 

                                         Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132).

                                         I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

 

                               2.3.   Nel caso di specie, secondo il ricorrente, il nuovo mezzo di prova che dovrebbe supportare la revisione processuale della decisione formale del 23 aprile 2015, sarebbe costituito dall’apprezzamento 21 marzo 2017 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medico consulente della __________ (cfr. allegato all’istanza di revisione processuale del 30 agosto 2017 - doc. 165, p. 4).

 

                                         Innanzitutto, occorre constatare che la decisione formale dell’CO 1 di cui è ora chiesta la revisione, risulta fondata sul parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale ha negato che i reperti posti in evidenza dall’esame di RMN del 9 gennaio 2015 (in sostanza, una lesione orizzontale del menisco laterale, accompagnata da una cisti gangliare), costituissero ancora una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 11 ottobre 2010 (cfr. doc. 145).

 

                                         Da parte sua, nel referto citato in precedenza, il dott. __________ ha sostenuto che il trauma contusivo al ginocchio destro riportato nell’agosto 2014 è suscettibile di avere temporaneamente peggiorato lo stato preesistente a quel livello - riconducibile “con molta probabilità” all’infortunio del 2010 assicurato presso l’CO 1 -, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di tre mesi al massimo dall’evento medesimo (cfr. doc. M 49).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che il rapporto allestito dal medico fiduciario della __________, non comprende altro che un apprezzamento diverso dello stato del ginocchio destro messo in luce dalla RMN del gennaio 2015 (secondo il dott. __________ si tratta di uno stato imputabile, “con molta probabilità”, all’evento traumatico assicurato dall’CO 1, che l’infortunio del 19 agosto 2014 ha soltanto transitoriamente peggiorato), rispetto a quello espresso a suo tempo dal medico __________ dell’CO 1.

                                         Esso non contiene quindi alcuna nuova circostanza di fatto (entrambi gli specialisti avevano difatti a loro disposizione le risultanze degli accertamenti radiologici compiuti prima e dopo il sinistro del 19 agosto 2014 e su queste hanno basato la loro valutazione), suscettibile di fondare una revisione processuale.

                                         A questo preciso proposito, è utile ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. RAMI 1998 K 990, p. 253 s.; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         In esito a quanto precede, il TCA deve dunque concludere che non è possibile rivedere sulla decisione formale del 23 aprile 2015, nel frattempo cresciuta in giudicato, nemmeno per la via della revisione processuale, cosicché la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 

                                         In queste condizioni, può rimanere aperta la questione di sapere se la domanda di revisione processuale va considerata tempestiva, ciò che l’assicuratore convenuto contesta (cfr. doc. V, p. 10).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti