Incarto n.
35.2017.151

 

cr

Lugano

2 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 novembre 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 1° giugno 2016 RI 1, nato nel 1988, dipendente in qualità di autista di camion per la ditta __________, mentre stava camminando su un viale, è caduto a terra sbattendo il sedere (doc. 1).

 

                                         La TAC effettuata il giorno stesso presso l’Ospedale di __________ ha escluso l’esistenza di fratture vertebrali, mettendo invece in luce una spondilolisi bilaterale a carico di L5 (doc. 39).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 5 ottobre 2017, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 15 ottobre 2017, in quanto a partire da tale data i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 1° giugno 2016, ma sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 69/1-3).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, per il tramite dell’RA 1 (doc. 74) – con la quale è stato chiesto di riconoscere l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi ancora accusati dall’interessato (di natura somatica e psichica) e l’evento infortunistico e, di conseguenza, di attribuire una rendita e un’IMI - in data 14 novembre 2017 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, considerando raggiunto lo status quo sine con il 15 ottobre 2017 e negando la causalità tra infortunio e disturbi psichici (doc. A2).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 dicembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha contestato che nel caso dell’assicurato sia stato raggiunto lo status quo ante, chiedendo che l’CO 1 sia tenuto a corrispondere le indennità giornaliere dal 15 ottobre 2017 fino al 28 dicembre 2017, dopodiché “dovrà effettuare una valutazione per un eventuale riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) ed una rendita” (doc. I).

 

                                         A sostegno di tali pretese, la rappresentante del ricorrente ha evidenziato che, contrariamente a quanto valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, lo stato di salute fisico dell’assicurato “non è assolutamente simile a quello che esisteva prima dell’infortunio” e che il presunto peggioramento transitorio della situazione pregressa per al massimo tre mesi è smentita dall’esistenza di ampia documentazione medica di senso contrario.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha inoltre contestato la mancata presa in considerazione dei disturbi psichici, rilevando che “l’esistenza del nesso causale adeguato è evidente”, aggiungendo che “in caso di dubbio si chiede a codesto Tribunale di volere autorizzare una perizia arbitrale, secondo la ricorrente giurisprudenza in materia” (doc. I).

 

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.5.   Con scritto del 31 gennaio 2018, la rappresentante del ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, a suo parere “superficiale e di parte, in quanto lo stato di salute del nostro assistito andrebbe valutato in concreto e non secondo linee guida generali e prefissate (elencate al punto 7.1. della risposta della CO 1) quale risulta essere l’affermazione “normalmente si risolve nel giro di tre mesi”.”

                                         A comprova di quanto addotto, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, attestante una totale inabilità lavorativa a causa del trauma lombosacrale e al bacino accorso a RI 1 il 1° giugno 2016, con conseguente spondilolistesi L4-L5.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha pure ribadito che le problematiche psichiche lamentate dall’interessato sono in nesso causale con l’infortunio, rilevando “che è risaputo che ognuno reagisce in maniera diversa alle varie vicissitudini della vita e come spiega bene il dr. __________ la completa inabilità e l’impossibilità di condurre una vita priva di disagi, persino per le azioni quotidiane, rendono il signor RI 1 particolarmente vulnerabile” (doc. V + A24).

                                        

                               1.6.   Con osservazioni del 12 febbraio 2018, l’Istituto assicuratore ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso, considerando che “lo scritto di controparte e il documento medico menzionato non apportano alcun elemento nuovo che possa porre in discussione la posizione sin qui sostenuta dalla convenuta” (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 15 ottobre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 1° giugno 2016.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di porre termine al proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi lombosacrali ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017, sulla base del rapporto medico del 24 maggio 2017 concernente la visita medica circondariale eseguita dalla dr.ssa med. __________, spec. FMH in chirurgia, nonché medico di circondario dell’amministrazione.

                                        

                                         La specialista ha rilevato quanto segue:

 

" (…)

Beurteilung

Der Versicherte erlitt im Rahmen eines Sturzes am 01.06.2016 eine Kontusion lumbosakral. Die notfallmässig durchgeführten Abklärungen im Spital __________ zeigten radiologisch keine Anhaltspunkte

für ossäre Läsionen. Im notallmässig durchgeführten CT zeigte sich hingegen eine Spondylolyse beidseits auf Höhe L5. Bei Persistenz der Beschwerden wurde die Bildgebung durch ein MRI der

LWS ergänzt, welches die Spondylolyse beidseits auf Höhe L5 sowie eine leichte anteriore Listhese des L5 zu S1 mit Pseudoprotrusion der Bandscheibe bestätigte.

 

Die Spondylolisthese bezeichnet das sogenannte Wirbelgleiten. Diese Krankheit tritt meistens an der Lendenwirbelsäule auf, kommt entweder im Alter aufgrund starker Degeneration (Abnutzung)

oder im jüngeren Alter durch einen angeborenen Defekt der Verknöcherung der Wirbelsäulenstrukturen (Spondylolyse) zustande. Das Gleiten kann zu einer Einengung des Nervenkanals der Wirbelsäule und zu einer Kompression der Nervenfasern führen. Darüber hinaus kommt es zu einer schmerzhaften Überbeanspruchung der Facettengelenke. Die Symptome der Spondylolisthese aufgrund einer Spondylolyse bestehen hauptsächlich aus Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich

sowie ausstrahlende Schmerzen im Bereich beider Beine in Belastungssituationen. Bei ausgeprägten Befunden kann es jedoch auch zu Gefühlsstörungen und Lähmungserscheinungen kommen.

 

Beim Versicherten liegt eine angeborene Spondylolyse mit leichter Spondylolisthese auf Höhe L5 vor. Die Beschwerden waren - gemäss Aussendienstbericht vom 28.09.2016 - auch schon vor dem

Sturz zeitweise vorhanden.

 

Im Rahmen des Sturzes hat der Versicherte eine Kontusion erlitten. Weder im CT, noch im MRI der LWS sind strukturelle Läsionen nachzuweisen, die unfallcausal wären.

Eine vorübergehende Verschlimmerung durch die Kontusion beim Sturzereignis vom 1.6.2016 ist nach maximal 3 Monaten abgelungen. Die vom Versicherten jetzt noch geklagten Beschwerden sind mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die vorbestehende angeborene Spondylolyse mit geringgradiger Spondylolisthese zurückzuführen. (Doc. 61)

 

                                         L’assicurato ha contestato tale valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, criticando che il peggioramento dello stato fisico di salute sia perdurato unicamente per tre mesi, come ritenuto dalla dr.ssa __________ (doc. I).

                                         A comprova delle proprie lamentele, il ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso una serie di referti medici attestanti la persistenza dei dolori lombosciatalgici anche dopo la data indicata dall’Istituto assicuratore (cfr. referto del 13 ottobre 2017 del dr. __________, medico chirurgo-reumatologo di __________, doc. A20; referto del 17 ottobre 2017 del dr. __________, direttore di ortopedia e traumatologia dell’azienda sanitaria provinciale di __________, doc. A21; referti del 28 novembre 2017 e del 28 gennaio 2018 del dr. __________, medico chirurgo di __________, doc. A22 e doc. A24).

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dalla dr.ssa __________, medico specialista in chirurgia e traumatologia e, quindi, proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale i disturbi lombari lamentati da RI 1 hanno solo transitoriamente peggiorato uno stato morboso preesistente, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

 

                                         Innanzitutto, il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che la dr.ssa __________ non avrebbe tenuto conto del fatto che, come attestato dai medici curanti, l’assicurato continua a presentare disturbi a livello lombosacrale anche al di là del termine di tre mesi considerato dal medico di fiducia dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo, va rilevato che il fatto che i disturbi lombosciatalgici continuino ad essere presenti, come sottolineato dalla rappresentante del ricorrente, risulta del tutto ininfluente nella presente vertenza, avendo l’assicuratore infortuni posto termine alle cure mediche per raggiungimento, come valutato dalla dr.ssa __________, dello status quo sine ed essendo quindi venuto a mancare il nesso di causalità con l’evento del 1° giugno 2016.

                                         In tale prospettiva va ricordato che lo “status quo sine” corrisponde, infatti, allo stato di salute che, secondo l’evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l’infortunio (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance- accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., p. 865 n. 80).

                                         Pertanto, il fatto che RI 1 continui a lamentare disturbi a livello lombosacrale anche trascorso il termine di tre mesi dall’evento infortunistico indicato dalla dr.ssa __________, non è, di per sé, suscettibile di mettere in discussione l’accertato raggiungimento dello status quo sine. Ciò significa semplicemente che l’effetto causale dell’infortunio si è definitivamente estinto trascorso il periodo di tempo indicato dal medico fiduciario dell’CO 1 e che i disturbi ancora presenti sono ormai imputabili a cause extra-infortunistiche (stato morboso preesistente).

 

                                         Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure tenuto conto dei vari referti medici prodotti in sede ricorsuale, attestanti l’esistenza di disturbi post-traumatici a livello lombare anche oltre la data indicata dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A20-A24).

                                         Nei referti prodotti unitamente al ricorso, infatti, i medici consultati dall’assicurato non hanno espresso alcun tipo di considerazione a proposito della valutazione della dr.ssa __________ e, in particolare, sul raggiungimento dello status quo sine.

                                         Il dr. __________, reumatologo, si è limitato ad indicare che a seguito dei disturbi lombosciatalgici presentati, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 55% (cfr. doc. A20); il dr. __________, ortopedico, dal canto suo, ha consigliato all’assicurato, alla luce di quanto evidenziato a livello lombare, di effettuare una “rieducazione motoria rachide lombare e arti inferiori, stretching catene muscolari posteriori arti inferiori, potenziamento addominali, paravertebrali e muscoli arti inferiori” (cfr. doc. A21); mentre il dr. __________, chirurgo, ha infine attestato un’inabilità lavorativa del 100% avendo subito l’assicurato “un trauma lombosacrale e bacino con conseguente spondilolistesi L4-L5 mentre si recava al lavoro” (cfr. doc. A22 e doc. A24).

                                         La rappresentante del ricorrente non può essere seguita neppure laddove pretende che la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 sia “superficiale e di parte, in quanto lo stato di salute del nostro assistito andrebbe valutato in concreto e non secondo linee guida generali e prefissate (elencate al punto 7.1 della risposta della CO 1) quale risulta essere l’affermazione “normalmente si risolve nel giro di tre mesi”, ritenendo che “sarebbe stata necessaria da parte della CO 1, un’indagine più approfondita sullo stato di salute del signor RI 1 e sulle rispettive cause” (doc. V).

 

                                         Contrariamente a quanto addotto in sede ricorsuale, il TCA constata che lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente indagato successivamente al trauma, tramite la messa in atto, in data 1° giugno 2016, di esami radiografici a livello della colonna lombosacrale e del bacino e delle articolazioni sacro-iliache – dalle quali è risultata una “millimetrica antero-listesi di L4 su L5; non si osservano cedimenti vertebrali o altre fratture delle ossa del bacino; regolare l’ampiezza delle sincondrosi sacroiliache e la sinfisi pubica” (doc. 41) – e di una TAC lombosacrale senza MDC - dalla quale è emersa l’assenza di fratture vertebrali e l’esistenza di una spondilolisi bilaterale a carico di L5 (cfr. doc. 39).

                                         Successivamente, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un esame RM lombosacrale del 3 settembre 2016, dal quale è emersa l’esistenza di lieve listesi anteriore di L5 su S1 in sospetta presenza di spondilolisi bilaterale di L5 e pseudo-protrusione discale con impronta sul sacco durale (doc. A7).

                                       

                                         La dr.ssa __________ ha ritenuto che, nel caso di specie, l’assicurato presenta una spondilolisi congenita con spondilolistesi lieve a livello L5, spiegando che la spondilolistesi è un’affezione che può sopraggiungere sia in tarda età a causa dell’usura, sia in giovane età per un difetto congenito (doc. 61).

 

                                         Il TCA concorda con queste considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore, senza che si rendano necessarie ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia arbitrale.

                                         Al proposito, occorre osservare come nessun sanitario (neppure quelli consultati dall’assicurato) pretendano che le alterazioni presentate dall’assicurato siano state causate (in senso stretto) dall’evento infortunistico del 1° giugno 2016.

                                         Gli esami strumentali predisposti il giorno stesso dell’infortunio hanno, infatti, escluso la presenza di fratture vertebrali (doc. 39).

                                         Del resto, va sottolineato che l’assicurato stesso, in occasione del colloquio del 28 settembre 2016, dopo essere stato informato dal funzionario incaricato dell’CO 1 che “dalla risonanza magnetica sono emerse diverse lesioni di natura degenerativa”, ha espressamente indicato di non esserne stato al corrente in quanto non aveva mai avuto in passato infortuni o malattie particolari, riconoscendo, tuttavia, di avere già avuto in passato dolori alla regione lombosacrale, i quali regredivano poi spontaneamente senza il ricorso a cure mediche. Egli ha pure rilevato che in data 24 maggio 2016 (e quindi prima dell’infortunio oggetto della presente vertenza) “avevo avuto un dolore spontaneo alla regione lombosacrale, causato da uno sforzo che avevo dovuto eseguire durante la giornata lavorativa. Non mi era successo assolutamente nulla di particolare per causare il dolore”, aggiungendo che “dal dolore che avevo la parte bassa della schiena era completamente bloccata”, motivo per il quale egli non si era potuto recare al lavoro il giorno successivo e aveva dovuto assumere dei farmaci antidolorifici che avevano reso sopportabili i dolori senza tuttavia farli sparire del tutto (cfr. doc. 34).

                                         Tale circostanza emerge pure dal verbale del Pronto Soccorso di __________ del 1° giugno 2016, nel quale è stato indicato che l’interessato ha avuto “recente lombalgia per cui ha assunto terapia antalgica al domicilio” (doc. A4).

                                         L’infortunio in discussione, così come ha sottolineato la dr.ssa __________ nel suo rapporto del 24 maggio 2017, non appare neppure idoneo ad avere causato delle lesioni strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce della dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                     

                                         In concreto, dalla documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato morfologicamente lo stato preesistente nel senso richiesto dall’Alta Corte e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa 35.1998.78 concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione, in particolare, del rachide lombo-sacrale.

                                         In sintesi, a mente del perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli, ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:

 

" Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab.

(…).

Beim zweiten Unfall vom 06.03.1997 muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar, dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen anfänglich sogar eher im Hintergrund.

Ein solches Wirbelsäulentrauma, das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet, eine definitive Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht geeignet, eine vorbestehende, degenerativ veränderte Bandscheibe in richtunggebender Weise zu verschlechtern."

 

                                         Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.

                                         Pertanto, avendo l’CO 1 riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di ottobre 2017, l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena menzionata.

 

                                         Al ricorrente che pretende sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico del giugno 2016 anche dopo il 15 ottobre 2017, per il semplice fatto che, posteriormente a tale sinistro, egli ha manifestato un peggioramento dei disturbi che non sono poi mai migliorati (cfr. doc. V), va segnalato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

 

                                         Del resto, non si può neppure ignorare che lo stato clinico è stato condizionato negativamente, e continua a esserlo, dalla presenza di una problematica psichica, tale da impedire all’assicurato di compiere persino le normali azioni quotidiane, secondo quanto indicato dallo studio di psicologia e psicoterapia di __________ del dr. __________, nel referto del  30 ottobre 2017 (cfr. doc. A23 riportato per esteso al consid. 2.8.).

 

                                         Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017 non costituivano più una naturale conseguenza del sinistro assicurato.

                                        

                               2.8.   Dagli atti di causa si evince che RI 1 presenta pure dei disturbi psichici.

 

                                         In data 13 gennaio 2017, l’assicurato è stato visitato presso il centro di salute mentale di __________, avendo manifestato “una sintomatologia ascrivibile ad una diagnosi di riferita insonnia” (doc. 49).

                                         Successivamente, egli ha iniziato una presa a carico presso lo studio di psicologia e psicoterapia del dr. __________, il quale, con referto del 13 giugno 2017, ha attestato che l’assicurato presenta “umore depresso (probabile distimia) e disturbo del sonno” (doc. A14).

                                         Con ulteriore referto del 30 ottobre 2017, il dr. __________ ha ribadito che “la sintomatologia presentata dal signor RI 1 è di persistente umore depresso con disturbi del sonno”, aggiungendo che “lo stato di prostrazione in cui versa, originato dalle proprie condizioni fisiche (lombosciatalgia cronica post-traumatica ed altre patologie ortopedico-reumatologiche già attestate da documentazione relativa a settembre 2016), procura un’inazione generalizzata che lo rende inabile al 100% a compiere qualsiasi tipo di lavoro; sentimento spesso mortificato dal disagio provocato dalla forzata inoperosità, che portato ad esacerbazione rende difficile (compromettendole) persino le normali azioni quotidiane, come la cura personale o recarsi presso il mio studio; infatti anche le funzioni cognitive principali (ragionamento, attenzione, percezione) risentono dello stato di salute generale, risultandone anch’esse parecchio depotenziate” (doc. A23).

 

                                         In sede di decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto di poter lasciare aperta la questione a sapere se esiste un nesso di causalità naturale fra la problematica psichica e l’infortunio subito dall’assicurato, in quanto, quand’anche fosse presente, farebbe comunque difetto l’adeguatezza (cfr. doc. A2).

 

                                         La rappresentante del ricorrente si è, dal canto suo, limitata a rilevare che un nesso causale è “evidente” (cfr. doc. I), ritenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a negare l’esistenza di un nesso causale sulla base di criteri generali, ma avrebbe dovuto approfondire lo stato di salute dell’interessato.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha, infatti, rilevato che “è risaputo che ogni persona reagisce in maniera diversa alle diverse vicissitudini della vita e come spiega bene il dr. __________, la completa inabilità e l’impossibilità di condurre una vita priva di disagi, persino per le azioni quotidiane, rendono il signor RI 1 particolarmente vulnerabile” (cfr. doc. V).

 

                                         Il TCA concorda con quanto deciso dall’amministrazione, ritenuto che, a prescindere dall’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici e l’infortunio assicurato – questione che può effettivamente restare aperta - in ogni caso, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.10.), va comunque negata a priori l’adeguatezza del nesso causale.

 

                               2.9.   Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).

 

                             2.10.   Nel caso di specie, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

                                         Quest’ultimo ha comportato unicamente una caduta a terra dell’assicurato mentre camminava per andare al lavoro, riportando un trauma lombo-sacrale (doc. A4).

                                         Ora, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

                                                                               

                                         Posto quanto precede, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 1° giugno 2016.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti