|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 settembre 2015 RI 1 di professione portiere ai piani, mentre era intento a tagliare una pianta, nel tempo libero, insieme ad un’altra persona, è caduto da un’altezza di circa cinque metri (cfr. doc. 2) ed ha riportato gravissime lesioni.
L’assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2017, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha confermato la precedente decisione del 30 agosto 2016 con la quale aveva ridotto del 10% le prestazioni in contanti, rilevando in particolare:
" (…)
1. In data 2 settembre 2015 l'opponente ha eseguito lavori nel giardino della proprietà dei signori __________ assieme al signor __________ quando, mentre stava trattenendo un ramo durante il taglio, il ramo si è staccato e l'opponente ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 5 metri riportando politrauma con trauma cranico lieve, trauma toracico e trauma addominale, rimanendo paraplegico.
2. Si desume dagli atti di polizia e specificatamente dal verbale di interrogatorio del signor __________ che il lavoro da eseguire consisteva nel disboscamento di un terrazzo di alcune piante da eseguire con la motosega manovrata dal signor __________ mentre, a valle, l'opponente toglieva i rami e li gettava sopra il tetto del garage sottostante. Nel rapporto di polizia si legge che l'abitazione dei signori __________ si trova a ridosso della strada cantonale, alle pendici della montagna, ed il terreno attorno è principalmente in pendenza e non vi sono grandi aree pianeggianti. Fra il tetto del garage e l'entrata vi è un piccolo giardino in leggera pendenza in cui vi è la siepe oggetto dell'intervento, definita "imponente" nel rapporto stesso siccome nel corso degli anni era cresciuta in modo importante. L'altezza fra la zona della siepe, dove si trovava l'opponente, e la base delle scale supera i 5 metri ed è sovrastata da un muro di sostegno verticale senza protezione.
3. __________ è stato interrogato dalla polizia anche in merito all'equipaggiamento utilizzato da lui e dall'opponente per l'esecuzione dei lavori ed è apparso che quest'ultimo portava pantaloni lunghi tipo jeans, scarponi ed una maglietta a maniche corte. Entrambi non portavano né il casco né i guanti; RI 1 portava gli occhiali da vista. Nessuno dei due portava una imbracatura di sicurezza né erano legati con le corde e non era stato posato nemmeno un ponteggio di protezione; tutto ciò perché avevano ritenuto che non ci fosse bisogno di protezioni.
Quanto alle condizioni meteo, prima del lavoro aveva piovuto, ma poi la pioggia si era diradata e quindi aveva smesso di cadere, per ricominciare ad infortunio avvenuto. Al momento dell'infortunio però secondo le dichiarazioni non pioveva più. Inizialmente il sig. __________ aveva pensato di non eseguire il lavoro se avesse continuato a piovere ma, il sig. RI 1 ha preferito iniziare visto che erano sul posto.
(…)
5. Appare evidente che l'opponente, così come il suo collega, hanno sottovalutato la pericolosità dell'intervento e che non hanno preso nessuna misura di sicurezza. Già il solo fatto di lavorare in un posto adiacente un muro verticale di oltre 5 metri avrebbe imposto a qualsiasi persona ragionevole di adottare le misure minime ed elementari che l'attività e il posto imponevano e che avrebbero permesso di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il normale corso degli eventi (v. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016, consid. 2.2.). Risulta infatti evidente che anche l'equipaggiamento personale era nettamente carente perché nessuno dei due portava casco, guanti, pantaloni e calzature adeguate, che non v'era un'imbracatura e che l'opponente non era allacciato con una corda di sicurezza, per cui era facilmente immaginabile anche ad un profano quale sarebbe stata la conseguenza di una perdita d'equilibrio e quindi di una caduta, come poi effettivamente avvenuto.
Si rileva quindi che da parte dell'opponente c'è stata negligenza grave e che essa è stata senza dubbio causale con il verificarsi dell'evento e con le conseguenze riportate nella caduta.
6. L'opponente ritiene che le direttive SUVA non tornerebbero applicabili perchè non si trattava di un cantiere e che quindi le misure di sicurezza non erano necessarie.
Questa argomentazione non può essere accettata. Risulta infatti evidente anche ad un profano la pericolosità del luogo e dei lavori da eseguirvi, per cui qualsiasi persona ragionevole avrebbe dovuto adottare un minimo di misure elementari di sicurezza già soltanto per la natura stessa del lavoro ma a maggior ragione visto il posto, cosa che qui non è affatto avvenuta. In pratica, qui si è lavorato ignorando la pericolosità ed assumendo rischi importanti che hanno portato al tragico epilogo. Il fatto poi che l'opponente stesse a valle e quindi in prossimità del muro con l'incarico di gettare in basso i rami tagliati con la motosega dal collega doveva imporgli un'attenzione particolare e quindi l'adozione di quei provvedimenti di sicurezza che qualsiasi persona un minimo consapevole avrebbe adottato, come l'imbracatura e l'equipaggiamento completo, o l'assicurarsi con le corde, il porto del casco. Tanto più in quanto il terreno era in pendenza, senza alcuna ringhiera né ponteggio e bagnato (tanto è vero che il collega dell'opponente aveva pensato di rinunciare al lavoro se non avesse smesso di piovere), ciò che accresceva il
rischio d'infortunio in modo evidente.
7. La negligenza dell'opponente è perciò senza dubbio da considerare grave ed è sicuramente causale con l'accaduto.
Bisogna precisare che la riduzione delle prestazioni che essa per legge comporta non è una punizione per l'assicurato, ma serve per tutelare i contribuenti dei premi. La comunità dei pagatori dei premi non deve sopportare integralmente le conseguenze di un evento quando i rischi sono, come in questo caso, causati rispettivamente aggravati da un comportamento fondamentalmente errato. La riduzione delle prestazioni per colpa trova giustificazione nel principio della mutualità che è caratteristica strutturale della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144 seg.).
Visto che non può essere una sanzione di natura penale, può essere sanzionata con una riduzione soltanto la colpa che ha provocato effettivamente il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (ibidem; v. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016, consid. 2.1).
8. La riduzione del 10% delle prestazioni appare quindi il minimo applicabile nel caso concreto per i motivi indicati e perciò più che adeguato, per non dire di favore. La decisione presa perciò da confermare integralmente. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore ritiene che non debba essere applicata nessuna riduzione alle prestazioni in contanti, vista l’assenza di una grave negligenza.
Egli ha così descritto le circostanze dell’incidente:
" (…)
Dal rapporto di constatazione allestito dalla Polizia cantonale il 24 dicembre 2015 emerge che l'infortunio si è verificato nel giardino all'interno della 15, proprietà privata dei signori __________ a __________. Al capitolo "Breve descrizione della zona di lavoro" si evince che fra il tetto del garage e l'entrata, aggirata dalle scale, vi è un piccolo giardino in leggera pendenza su cui vi una siepe oggetto dei lavori di pulizia, taglio e disboscamento del verde. L'altezza fra la zona della siepe e la base delle scale è di oltre 5 metri e il dislivello è contenuto da un muro di sostegno verticale.
La dinamica dell'evento emerge in dettaglio dalla deposizione di __________, il quale ha riferito di avere iniziato i lavori di disboscamento alle ore 8,45 del 2 settembre 2015 con l'attrezzatura di proprietà dei signori __________: una motosega, una sega a mano e una forbice per la potatura, visibili nella foto allegata al rapporto di constatazione del 24 dicembre 2015 allegata sub doc. A).
__________ si occupava di tagliare le piante con la motosega, mentre l'assicurato tagliava i rami e li buttava sopra il tetto del garage.
Per amore di precisione la dinamica dell'incidente viene riportata utilizzando le parole di __________:
A taglio della pianta che cerchio nell'allegato "B" con il numero 1, io mi trovavo sul lato sinistro posizione 2, invece RI 1 si trovava proprio sotto la pianta posizione 3. RI 1 con una mano sopra la sua testa teneva il ramo, con l'altra era aggrappato o appoggiato ad un altro tronco, mentre io con la motosega tagliavo. Lui si trovava con i piedi sul terrazzo a circa 1.5/2 metri dalla fine del muro. La sua schiena era rivolta verso valle, mentre lo sguardo era diretto verso il lato montagna.
E' stato lui che si è messo in quella posizione, non ho idea del perché, a mio modo di vedere non c'era nulla di sbagliato, io tagliavo e lui spostava i rami o piante.
A taglio netto, il ramo si è liberato e RI 1 è stato investito cadendo poi all'indietro per appunto un paio di metri. Posso dire che RI 1 non è stato colpito direttamente, ma il peso del ramo probabilmente lo ha sorpreso facendogli perdere l'equilibrio.
Ricordo che RI 1 era riuscito, con una mano, a far passare il ramo sopra la sua testa facendo cadere di sotto prima di lui, infatti RI 1 seguiva il ramo e ci cadeva sopra.
lo non ho visto il momento dell'impatto al suolo, ma solamente il momento della caduta dal muro, e dopo, quando io l'ho raggiunto di sotto passando dagli scalini.
Lo trovavo a terra con la faccia rivolta sul pavimento del penultimo scalino allegato "B" posizione 4. Il ramo si trovava sotto di lui (...).
Dalla descrizione dei luoghi e della dinamica emerge innanzitutto che il terreno era solo in leggera pendenza, lo spazio era abbastanza ampio per girare e lavorare e il cammino non era difficoltoso.
Inoltre, l'assicurato si trovava ad una distanza di circa 1.5/2 metri dal muro, e non sul ciglio; viene pertanto contestata l'affermazione della CO 1 secondo cui i due operai stavano lavorando in un posto "adiacente" a un muro verticale di oltre 5 metri di altezza. In italiano adiacente significa infatti "vicino, limitrofo, contiguo" (vedasi Dizionario Zingarelli). La distanza di 1,5/2 metri esclude l'adiacenza al ciglio del muro.
Le condizioni meteo erano favorevoli: quando erano arrivati verso le 8,45 pioveva leggermente, ma aveva subito smesso, di modo che il terreno era rimasto asciutto, come anche le piante.
Vista la distanza di sicurezza dal muro (circa 1,5/2 metri), il terreno asciutto e la scarsa pendenza, né __________ né l'assicurato avevano messo un'imbracatura di sicurezza o erano legati con la corda, visto che la posizione di lavoro non era pericolosa.
A tal proposito, si contesta l'affermazione contenuta nel rapporto di constatazione del 24 dicembre 2015 secondo cui "il terreno su cui operavano era abbastanza instabile con diverse radici sporgenti".
Tale allegazione è contraddetta dalla testimonianza del __________.
Dalla dinamica descritta dal testimone emerge che il signor RI 1 si trovava, come detto, ad una distanza di sicurezza dal ciglio del muro con la schiena rivolta a valle.
A taglio netto il ramo si è liberato e l'assicurato è stato investito cadendo all'indietro per un paio di metri. L'assicurato non è stato colpito direttamente, ma probabilmente il peso del ramo lo ha sorpreso facendogli perdere l'equilibrio.
__________ afferma che né lui né l'assicurato avevano ritenuto la zona dove veniva effettuato il taglio una zona pericolosa dato che, come detto, entrambi si trovavano ad una distanza di sicurezza dal ciglio del muro e che lo spazio di lavoro era abbastanza ampio per girare e lavorare.
Questa presa di posizione è stata nuovamente ribadita dal __________ nel secondo interrogatorio del 9 settembre 2015, laddove riconferma che "ancora oggi siamo convinti che non era un lavoro pericoloso e che non eravamo sull'orlo del muro in posizione pericolosa".
Di medesimo avviso è pure il signor __________, il quale ha fatto notare che circa 4 anni prima aveva lui stesso eseguito il lavoro senza osservare alcuna misura di sicurezza particolare; pertanto non riesce a spiegarsi come abbia potuto prodursi un simile risultato. (…)” (Doc. I pag. 5-7)
Il patrocinatore del ricorrente ha poi sostenuto che l’assicurato ha commesso solo una lieve negligenza e al riguardo rileva:
" (…)
Nel nostro caso, per le ragioni enunciate sopra, siamo al cospetto di un apprezzamento sbagliato di un pericolo, che in quanto tale si configura come una negligenza leggera e non sanzionabile.
La valutazione sarebbe stata diversa se i due operai stessero lavorando al taglio della siepe sul ciglio del muro. In quel caso, il fatto di non avere preso alcuna misura di sicurezza sarebbe stato costitutivo di una negligenza grave vista la pericolosità della posizione in cui veniva svolto il lavoro.
La circostanza poi di non portare casco, guanti, pantaloni e calzature adeguati non avrebbe certo impedito l'evento e non è causale con l'evento, vista la dinamica descritta dal testimone.
Per questa ragione la decisione su opposizione della CO 1, qui impugnata, va annullata.” (Doc. I pag. 7-8)
1.3. Nella sua risposta del 22 marzo 2017, il patrocinatore della CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva in particolare quanto segue:
" (…)
C. Il ricorrente argomenta l'impugnativa asserendo non essere stato a ridosso del muro bensì ad una distanza di 1.5-2 metri e che quindi non si sarebbe trovato in una posizione di pericolo.
L'assunto è recisamente contestato.
Mette dapprima conto di rilevare che la definizione della distanza dal muro come pretesa dalla controparte non smentisce in alcun modo il fatto che egli si trovasse accanto al muro. Che siano stati 1.5 -2 metri o 50 cm. poco importa: essenziale - e la circostanza è incontestata - è che egli ha lavorato senza alcuna protezione né personale né del luogo, che ha perso l'equilibrio ed è quindi caduto nel vuoto. D'altro canto, la definizione di "adiacente" non è definita in centimetri né dallo Zingarelli né dal Grande Dizionario Battaglia ma va interpretata in base alle concrete circostanze. La distanza tenuta dall'interessato può quindi essere definita come è stato fatto dalla CO 1, anche perché egli doveva buttare i rami di sotto e quindi non poteva trovarsi lontano dal muro. La disquisizione del ricorrente sul termine <adiacente> è quindi di lana caprina.
D'altro canto, le foto agli atti dimostrano inequivocabilmente l'esiguità del posto e come il terreno fosse in pendenza e quindi l'evidente pericolosità del luogo.
D. La controparte dimentica che non è tanto la distanza dal muro ad essere essenziale o pericolosa, quanto piuttosto l'opera eseguita in quella posizione: il ricorrente doveva infatti arraffare i rami e gettarli di sotto: non fa dubbio che eseguendo questa manovra ci si può sbilanciare facilmente, soprattutto se un ramo magari fa un po' di resistenza quando lo si tira, per cui operando senza alcuna protezione è facilmente immaginabile una caduta per perdita d'equilibrio. Se dietro la persona vi fosse stato uno spiazzo, una caduta del genere sarebbe stata di un'assoluta banalità; peccato invece che dietro c'era il vuoto e che quindi egli sia caduto da 5 metri.
Il fatto di aver operato in quel luogo senza alcuna protezione e senza equipaggiamento configura, a non averne dubbio alcuno, una negligenza grave che impone una riduzione delle prestazioni.
E. Asserisce il ricorrente che le condizioni meteo erano pressoché normali. Anche questo assunto è contestato.
In effetti, se effettivamente così fosse stato, mal si comprende perché prima di iniziare i due interessati avessero preso in considerazione l'ipotesi di rinviare l'opera se non avesse smesso di piovere. Se effettivamente le condizioni erano quelle pretese dal ricorrente, la preoccupazione non avrebbe avuto alcun senso. Ma questo è un altro elemento che dimostra l'assunzione dei rischi senza alcuna precauzione.
Al contrario di quanto asserito, si deve presupporre che il terreno fosse bagnato e che pure le piante lo fossero, per cui il rischio di scivolare (si ricorda che il fondo è in pendenza, come anche il ricorrente deve ammettere), rispettivamente che un ramo sfuggisse dalle mani facendo perdere l'equilibrio accresceva notevolmente il rischio d'incidente.
Dice il ricorrente che probabilmente il "peso del ramo" che stava tirando l'avrebbe sorpreso facendogli perdere l'equilibrio. Può darsi, ma alla luce del fatto che non si trattava di levare qualche rametto di una siepe, bensì di tagliare piante con la motosega siccome errano diventate imponenti, era un altro elemento che doveva imporre l'adozione di misure di sicurezza elementari.
Qualsiasi persona ragionevole e con un filo di prudenza avrebbe quindi agito in modo ben diverso e come minimo avrebbe preso quelle precauzioni che le circostanze imponevano, cosa che nel caso concreto non è avvenuta.
F. II ricorrente non contesta più il riferimento alle misure indicate dalla SUVA per eseguire in sicurezza opere del genere. A ragione, perché il riferimento può senza ombra di dubbio essere fatto: il risultato dimostra quanto grave è stata la leggerezza del ricorrente.
Contrariamente a quanto egli asserisce, se fossero stati adottati i provvedimenti di sicurezza imposti dalla circostanze - come ad esempio l'equipaggiamento personale, l'imbracatura e la messa in sicurezza del luogo -, l'incidente non sarebbe capitato.
Le circostanze tutte del caso, qui brevemente riassunte, fanno si che si possa rimproverare al ricorrente una grave negligenza che è stata causale con le conseguenze. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 31 marzo 2017, eseguendo quanto richiesto dal TCA (doc. doc. IV), il patrocinatore della CO 1 ha ritrasmesso l’incarto dell’amministrazione debitamente numerato (cfr. doc. V),
1.5. Il 4 aprile 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. J. M. Frésard, “L'assurance-accidents obligatoire (avec des aspects de l'assurance-militaire)” in SBVR 2016 pag. 1018 n. 396).
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144s.).
Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.
2.2. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
In una sentenza 35.2007.3 del 13 giugno 2007, il TCA ha confermato la riduzione del 10% delle prestazioni in contanti inflitta a un assicurato che era stato urtato da un’autovettura, ciò che gli aveva procurato una frattura a livello della tibia della gamba sinistra, mentre usciva da un supermercato e attraversato la strada con il carrello della spesa.
Questo Tribunale ha così motivato la propria decisione:
" (…).
Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.
Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".
L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".
Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).
Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del caso.
In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle quali circolano i veicoli.
Vi è dunque stato un uso improprio del carrello della spesa.
Inoltre il punto nel quale la strada è stata attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al Doc. E).
Infine, la strada in quel punto è anche in salita, ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della spesa colmo" di merce.
Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.
In simili condizioni questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”
In un’altra sentenza 35.2016.58 del 5 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto che un’assicurata investita da un’auto aveva commesso una lieve negligenza ed ha annullato una riduzione delle prestazioni in contanti, argomentando:
" (…)
Il TCA ritiene che, analogamente alle due sentenze federali citate e riprodotte al considerando 2.3., nel caso concreto l’assicurata abbia commesso una disattenzione isolata in presenza di particolari condizioni della strada (assenza di passaggi pedonali nelle immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con illuminazione e visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la visuale) (cfr. doc. 5).
L’auto proveniente dalla sua sinistra si è fermata per farla attraversare, mentre è stata inflitta una contravvenzione al conducente del veicolo investitore per non essersi attenuto alla normativa del Codice della strada che impone di consentire ai pedoni l’attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali.
Inoltre, stando alle dichiarazioni dell’investitore, l’assicurata “è rimasta bloccata con un tacco nei binari del tram”. (…)”
In una sentenza U 195/01 del 6 maggio 2002 l’Alta Corte ha ammesso la grave negligenza e la riduzione del 20% delle indennità giornaliere nel caso del passeggero di una barca che viaggiava a grande velocità, che era seduto a prua, senza nessuna misura di sicurezza, e che cadendo è stato ferito dall’elica della barca.
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l’autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell’ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2. e 3.3.), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
2.4. Nella presente fattispecie, le circostanze della caduta sono state descritte ai considerandi precedenti (cfr. consid. 1.1. e 1.2.).
A ciò va aggiunto che nel Verbale d’interrogatorio del 9 settembre 2016 __________ ha sottolineato quanto segue:
" (…)
Mi vedo ancora davanti agli occhi, e me lo sogno di notte, RI 1 che tiene il ramo anche dopo che io l’ho tagliato e liberato.
Sicuramente non ha pensato al peso e alle dimensioni di questo ramo che quando si è liberato l’ha praticamente trascinato verso il vuoto facendolo cadere dal muro.
Sono ancora convinto oggi che non era un lavoro pericoloso e che non eravamo sull’orlo del muro in una posizione pericolosa.
Sono convinto che RI 1 ha sottovalutato il peso del ramo e si è fatto trascinare verso il basso rimanendo attaccato al ramo senza lasciare la presa di quando lo teneva mentre io lo tagliavo. (…)” (doc. 41)
Alla luce degli elementi esposti ed esaminata inoltre la documentazione fotografica contenuta nell’incarto (cfr. doc. 30 - doc. 32 e doc. 76 - doc. 81), questo Tribunale ritiene effettivamente, come sostenuto dall’amministrazione, che il fatto che l’assicurato e il suo collega stessero eseguendo il lavoro di disboscamento di una siepe foltissima con la motosega, ciò che implicava necessariamente per il ricorrente di effettuare degli strappi per liberare i rami e i tronchi (non si trattava infatti solo di fogliame), prima di gettarli sul tetto del garage, in un punto situato nelle immediate vicinanze del bordo di un muro alto cinque metri e, dopo che aveva piovuto, senza adottare nessun provvedimento di sicurezza (imbracatura, equipaggiamento completo o corde di sicurezza), configuri una violazione delle regole elementari di prudenza, tanto più che il ricorrente lavorava con la schiena rivolta verso valle.
A giusta ragione la CO 1 ha dunque concluso che ci troviamo in presenza di una grave negligenza ed ha ridotto del 10% le indennità giornaliere sulla base dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.
La decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 deve così essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti