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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 marzo 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 aprile 2016, la società __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nel novembre 2015, era rimasto vittima di un violento ritorno in cuffia dell’audio, ciò che gli aveva causato degli acufeni bilaterali con perdita dell’udito (cfr. doc. 1).
Con certificazione del 28 giugno 2016, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha diagnosticato un’ipoacusia percettiva altofrequente di grado moderato con tinnito cronico bilaterale associato (cfr. doc. 6/1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 gennaio 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo che non si sarebbe in presenza nè di un infortunio ai sensi di legge, nè di una malattia professionale (cfr. doc. 10).
A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 11), in data 9 marzo 2017, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 12).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 marzo 2017, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio e nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Nella contestata decisione della CO 1, questa afferma: “Vi è in primo luogo da chiedersi se una tale straordinarietà sia data nel caso concreto e dunque se gli episodi di feedback acustici subiti a più riprese durante la sua attività professionale dall’assicurato (cfr. rapporti del dr. med. __________ del 28.06.2016) possano essere considerati straordinari.”. È come se si dicesse che un incidente stradale sono la norma un camionista. Nel nostro caso, il ricorrente ha sempre affermato che il danno sia avvenuto perchè la cuffia non era a norma e ha mal funzionato, pertanto il minimo che si poteva chiedere alla __________ era quello non solo di visitare il paziente ma anche di “sequestrare” la cuffia incriminata e partendo da qui, fare i diversi test, che in seguito pretendono vendere come se fosse la Bibbia pur limitandosi a test virtuali e per niente verificabili con la cuffia incriminata. Per cui prima di addentrarsi in questa disamina, pur non negando il principio di cui sopra, occorre comunque rilevare che indipendentemente dall’esito di questa procedura la CO 1 resistente deve motu proprio dare inizio ad una seconda procedura di riconsiderazione in virtù delle risultanze mediche riferite nel presente memoriale di ricorso.
Occorre poi rilevare che proprio in virtù di quanto asserito dall’assicuratore: “Nel caso in esame gli esperti della __________ hanno eseguito una precisa valutazione dell’esposizione al suono, chiarendo che il feedback acustico può aver portato ad un’esposizione massima di 130 dB, per 4 secondi. Questo valore è ben al di sotto dei valori summenzionati e al di sotto del valore soglia indicato nel rapporto __________, di 135 dB, e in quanto tali non può essere considerato straordinario.”. Ma si capisce la precisa valutazione, sempre in forma ipotetica perchè a quanto pare, la __________ non aveva il tempo o forse nemmeno la voglia di valutare la cuffia in questione, quella probabilmente difettata per l’uso. Chi ci dice che i valori ipotetici siano quelli che corrispondono ai dB veramente sopportati dall’udito del ricorrente?
La perizia giudiziaria che viene richiesta in questa sede dovrà pertanto forzatamente fornire esaurienti risposte sull’infortunio.
D’acchito occorre rilevare che l’Assicuratore non contesta l’infortunio ma a tutela dei propri interessi cerca di diminuire il danno senza portare una perizia seria con tanto di visita medica e dei test fatti sull’apparecchio difettoso …” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica, il rappresentante ha in sostanza riportato alcune considerazioni espresse dal proprio patrocinato, e meglio: “- Il danno all’udito è certo! (Certificato dagli esami medici). Si è sempre parlato di infortunio perchè l’acufene (fischio alle orecchie), si è presentato immediatamente dopo i fatti segnalati. I parametri cui fanno riferimento i tecnici __________ si riferiscono a un apparato uditivo sano … Non sarebbe possibile che il larsen segnalato sia andato a scatenare dei danni arrecati precedentemente da altri episodi simili e apparentemente assorbiti? In altre parole non è possibile che il mio udito fosse già compromesso e quest’ultimo episodio l’abbia irrimediabilmente danneggiato? In questo caso, allora, si potrebbe forse parlare di malattia professionale. Al di là degli episodi di larsen segnalati aggiungerei che quarantun anni di lavoro nel mondo della radio, con utilizzo costante e protratto per più ore al giorno delle cuffie, potrebbe aver procurato danni all’udito, scatenati poi dall’ultimo episodio. (…).” (doc. V).
L’istituto assicuratore si è pronunciato al riguardo in data 17 maggio 2017 (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi dell’udito lamentati dall’assicurato, oppure no.
Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato che l’episodio di feedback acustico di cui il ricorrente è rimasto vittima nel novembre/dicembre 2015, è costitutivo di un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. 12).
Nel caso di specie, il TCA rileva che può essere esclusa a priori l’esistenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, posto come nessuno pretenda - e del resto ciò nemmeno risulta dalla documentazione medica agli atti (in questo senso, si veda in particolare il rapporto 28 giugno 2016 del dott. __________, spec. FMH in ORL – doc. 6: “L’esame ORL è normale, i timpani sono differenziati, le prove con il diapason fisiologiche.”) - che RI 1 avrebbe riportato una lesione del timpano ai sensi della lett. h della disposizione d’ordinanza appena citata.
2.2. Evento del novembre/dicembre 2015 costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA?
2.2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.2.2. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.2.4. Trattandosi dei danni all’udito provocati da rumori, questo Tribunale segnala che, in una sentenza 8C_317/2010 del 3 agosto 2010, riguardante un assicurato che pretendeva che il proprio udito fosse stato danneggiato da un suono acuto prodotto da un dispositivo “anti-martore” installato sul fondo del vicino, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore esterno straordinario (e, pertanto, di un infortunio ex art. 4 LPGA), in quanto dalle misurazioni eseguite dagli esperti dell’INSAI era risultato che l’apparecchio in questione era in grado di produrre valori massimi di 108 (sulla frequenza di 8 kHz), rispettivamente di 113 dB (sulla frequenza di 16 kHz) (“Vor allem aufgrund der von dieser festgestellten Schallemissionen kann beurteilt werden, ob der unbestritten plötzlich aufgetretene Lärmpegel ungewöhnlich im Sinne der Rechtsprechung zum Unfallbegriff gewesen war. Der Beschwerdegegner übersieht zum einen, dass die __________ seine Einwände in Bezug auf die Messmethode mit Stellungnahme vom 17. Dezember 2008 unter Beantwortung aller Fragen entkräftet hat. Insgesamt ist daher mit der Zürich festzuhalten, dass sich am 28. Juli 2007 nichts Ungewöhnliches im Sinne des Unfallbegriffs nach Art. 4 ATSG ereignet hat.“). L’Alta Corte ha sottolineato che, secondo il parere degli esperti, entrano in linea di conto soltanto dei traumi acustici con valori massimi tra i 160 ed i 190 dB (“Vielmehr verhält es sich hier wie im Fall 8C_280/2010 (Urteil vom 21. Mai 2010 E. 3.2.1), wo bei einem maximalen Schallpegel von 111 dB die Grenzwerte für eine Gehörgefährdung bei Schallexposition durch ein Marderschutzgerät deutlich unterschritten wurde. Der in jenem Fall von der __________ beigezogene Experte stellte klar, dass aus fachmedizinischer Sicht nur Knalltraumata mit Spitzenwerten zwischen 160 bis 190 dB in Betracht fallen.“).
2.2.5. In concreto, dal questionario compilato dall’insorgente in data 2 dicembre 2016 si evince che, nel mese di novembre/dicembre 2015, egli ha avuto “… un forte ritorno in cuffia (effetto Larsen) che mi ha causato un forte fischio a entrambe le orecchie. Dopo alcuni mesi mi sono rivolto al medico lamentando, oltre al fischio, una importante perdita uditiva.” (doc. 8, p. 2).
Per chiarire la fattispecie, la CO 1 ha interpellato la Divisione di medicina del lavoro dell’__________ e, più precisamente, la dott.ssa __________, spec. FMH in ORL e medicina del lavoro (cfr. doc. 7), la quale, a sua volta, ha fatto capo alle risultanze di una valutazione tecnica effettuata dagli esperti del team di acustica (cfr. doc. 9/5).
Con apprezzamento dell’11 gennaio 2017 (cfr. doc. 9), la dott.ssa __________ ha osservato che, secondo quanto dichiarato dall’assicurato stesso nel corso di un colloquio telefonico con i tecnici del team di acustica, in occasione del sinistro egli utilizzava una cuffia Sony MDR-7506. Al momento del feedback acustico si è immediatamente tolto la cuffia, cosicché è stato esposto al rumore soltanto 2, massimo 4 secondi.
Presso il laboratorio di acustica dell’__________ si è proceduto a delle simulazioni su due mixer e con cuffie diverse, misurando un livello di rumore tra i 115 (minimo) ed i 127 dB (massimo). Secondo gli specialisti del team di acustica, può essere ammesso che i livelli di rumore sperimentali hanno raggiunto dei valori paragonabili a quelli relativi alla cuffia utilizzata dal ricorrente, la quale presenta un’impedenza di 63 ohm.
Partendo da una durata d’esposizione di 4 secondi, si è quindi ottenuto un livello di esposizione al rumore tra 121 e 133 dB, con un valore più verosimile di circa 130 dB. Posto che il rumore legato al feedback acustico può però presentare un’accresciuta nocività, i valori appena citati sono stati corretti. Nonostante ciò, l’evento occorso all’insorgente non ha potuto essere qualificato quale rumore impulsivo (“Impulslärm”) suscettibile di danneggiare l’udito, siccome esso non ha raggiunto o superato un livello di rumore di picco di 135 dB. Anche la durata di esposizione di massimo 4 secondi non era tale da giustificare un superamento del criterio impulsivo (“Impulskriterium”).
La specialista interpellata dalla CO 1 è pertanto giunta alla conclusione che, nel caso di specie, non si è in presenza di un infortunio (“Ein Unfallereignis liegt ebenfalls nicht vor.”).
2.2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.7. Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento espresso dalla specialista della Divisione di medicina del lavoro dell’__________, secondo la quale, in occasione del noto episodio di feedback acustico, RI 1 non è stato esposto a un rumore impulsivo in grado di danneggiarne l’udito.
In queste condizioni, il TCA deve dunque concludere che nella concreta evenienza, così come in quella di cui alla pronunzia federale citata al considerando 2.5., difetta la straordinarietà del fattore esterno e, di conseguenza, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge.
Questa Corte non può seguire l’insorgente allorquando rimprovera all’amministrazione di aver omesso di esaminare la cuffia da lui utilizzata in quell’occasione, ritenuta difettosa (cfr. doc. I).
In effetti, da una parte, dal rapporto 20 dicembre 2016 del team di acustica si evince che è stato impossibile procedere a una ricostruzione diretta dell’evento siccome lo __________ è stato nel frattempo ristrutturato e l’attrezzatura allora utilizzata non è più in funzione (cfr. doc. 9, p. 5).
D’altra parte, i tecnici hanno sottolineato che anche qualora le misurazioni fossero state effettuate con la cuffia usata dall’assicurato, esse avrebbero fornito dei valori paragonabili a quelli ottenuti con le quattro cuffie testate (cfr. doc. 9, p. 6).
Infine, il fatto che la cuffia utilizzata da RI 1 sarebbe stata difettosa, è una mera dichiarazione di parte, non suffragata da alcun mezzo di prova.
In esito a tutto quanto precede, l’istituto assicuratore resistente era dunque legittimato a negare l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
In sede di replica, il ricorrente ha ipotizzato che l’episodio di Larsen del novembre/dicembre 2015 possa aver scatenato dei danni uditivi latenti, provocati da episodi simili accaduti nel passato (cfr. doc. V, p. 4). Ora, a prescindere dal fatto che non è dimostrato che l’assicurato sia stato effettivamente vittima di plurimi episodi di feedback acustico (anche perché nel questionario compilato il 2 dicembre 2016, egli ha indicato esclusivamente l’episodio occorsogli nel novembre/dicembre 2015, momento in cui è insorto il danno alla salute – cfr. doc. 8), si tratta qui di un aspetto riguardante la causalità naturale, aspetto che può rimanere aperto visto che è stata esclusa l’insorgenza di un infortunio.
Il TCA deve quindi ancora esaminare se i disturbi uditivi di cui soffre il ricorrente, possano essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto a titolo di malattia professionale.
2.3. Disturbi uditivi costitutivi di una malattia professionale?
2.3.1. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447 ss. consid. 1b; Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 67 ss.).
2.3.2. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge prevede, dunque, che, affinchè nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Secondo la giurisprudenza, sapere se una patologia costituisce una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è prima di tutto una questione probatoria riferita a un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto dimostrato dalla scienza medica che, in ragione della natura di una particolare affezione, non è possibile provare che essa è imputabile all’esercizio di un’attività professionale, è fuori questione di portare la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 126 V 183).
2.3.3. Nella concreta evenienza, dalla risposta di causa emerge che la CO 1 ha negato l’esistenza di una malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF, facendo capo alle considerazioni contenute nell’apprezzamento 11 gennaio 2017 dell’otorinolaringoiatra dott.ssa __________ (cfr. doc. III, p. 5).
In quel documento, l’esperta consultata dall’amministrazione ha innanzitutto precisato che la valutazione tecnica dell’esposizione professionale al rumore eseguita dal team di acustica di __________ risulta fondata sul contenuto dei colloqui telefonici del 14 e 20 dicembre 2016 intercorsi con l’assicurato, sui valori risultanti dalla banca dati dell’__________, sull’anamnesi professionale e sul questionario d’infortunio del 2 dicembre 2016, documenti entrambi compilati dallo stesso ricorrente.
Ella ha quindi espresso la seguente valutazione:
" (…).
Von 1976 bis 2016 lag über einen Zeitraum von 40 Jahren während der Tätigkeit beim __________ in __________ und bei __________ in __________ keine berufliche Lärmbelastung im gehörschädigenden Bereich vor. Der durchschnittliche Lärmbelastungspegel Lex lag über die genannten 40 Jahre bei 75 dB(A) im 100%-Pensum. Möglicherweise lag an einzelnen Tagen die Lärmbelastung Lex über 85 dB(A), z.B. bei Anwesenheit von __________ im __________ oder __________, während der gesamten Beruftätigkeit von 40 Jahren lag jedoch die Jahreslärmbelastung Lex,2000h unter 85 dB(A).
Der von Dr. __________ dokumentierte Hochtoninnenohrhörschaden mit einem binauralen Gesamthörverlust von etwa 40% ist bei der genannten Lärmexposition nicht zu erwarten. Trotz symmetrischer Hochtoninnenohrhörschaden beidseits ist die beschriebene Hörschädigung wegen nicht erreichter gehörschädigender Lärmexpositionspegel nachweislich nicht überwiegend beruflich verursacht, sondern es ist davon auszugehen, dass endogene Faktoren bzw. berufsfremder Lärm die Störung ausgelöst haben. In diesem Sinne kann die Schwerhörigkeit nicht als Berufserkrankung anerkannt werden.” (doc. 9, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Basandosi sulle risultanze della valutazione tecnica, la quale ha dimostrato che RI 1 non è stato professionalmente esposto a rumori in grado di causare un danno uditivo quale quello di cui egli ora soffre, la dott.ssa __________ ha dunque escluso l’esistenza di una malattia professionale giusta l’art. 9 cpv. 1 LAINF (l’applicabilità del cpv. 2 dell’art. 9 LAINF è a maggior ragione da escludere, visto che questa disposizione pone delle esigenze probatorie più severe – cfr. supra, consid. 2.3.2.).
Chiamato ora a pronunciarsi, vista l’assenza di elementi atti a generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento della dott.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, il TCA ritiene che esso possa validamente costituire da base al proprio giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (segnatamente alla richiesta perizia giudiziaria).
Sulla scorta di quanto precede, i disturbi uditivi presentati da RI 1 non possono essere posti a carico dell’istituto resistente nemmeno a titolo di malattia professionale.
In questo contesto, è utile segnalare che la malattia professionale presuppone l’esposizione di una certa durata a un rischio professionale tipico o inerente, un avvenimento unico e, di conseguenza, un semplice rapporto di simultaneità non basta (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., n. 112).
L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo legato al ricorso (cfr. doc. I, p. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti