Incarto n.
35.2017.34

 

mm

Lugano

28 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 marzo 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 14 febbraio 2014, RI 1, dipendente dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in qualità di collaboratore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (prov. __________).

                                         A causa di questo evento, egli ha riportato la frattura bilaterale del calcagno e la frattura articolare scomposta dell’epifisi distale del radio destro (cfr. doc. 16).

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Il 15 marzo 2017 ha avuto luogo la visita di chiusura eseguita dal medico di circondario, dott. __________ (cfr. doc. 474), e una valutazione psichiatrica a cura della dott.ssa __________ (cfr. doc. 498).

 

                                         Quindi, con scritto del 27 marzo 2017, l’amministrazione ha informato l’assicurato che le prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) sarebbero state sospese a decorrere dal 1° maggio 2017. Nel contempo, l’CO 1 avrebbe proceduto alla valutazione dei presupposti per l’assegnazione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + indennità per menomazione all’integrità) (cfr. doc. 478).

 

                               1.3.   Con ricorso del 21 aprile 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione incidentale del 27 marzo 2017, l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata, così come a produrre nei più brevi termini la documentazione che lo riguarda.

                                         Dal profilo procedurale, con riferimento alla comunicazione del 27 marzo 2017, l’insorgente fa valere che “…, il fatto di aver sospeso il pagamento dell’indennità giornaliera per il 1 maggio 2017 a mente del ricorrente non può che essere interpretato quale provvedimento cautelare, motivo per cui, alla luce di quanto indicato, la comunicazione citata in precedenza può essere trattata quale decisione incidentale, impugnabile direttamente al TCA.” (doc. I, p. 2 – il corsivo è del redattore).

                                         Egli rileva inoltre che la situazione infortunistica non era “… matura per una decisione riguardante sia la sospensione delle indennità che la sospensione del trattamento di fisioterapia/ergoterapia. Si fa notare che secondo il parere del fisioterapista che segue l’assicurato vi sono dei progressi e che la continuazione del trattamento è ancora opportuna (doc. E). Non è quindi ammissibile che in procedura di accertamento della fattispecie vengano sospese le prestazioni. La fattispecie sub judice non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali (e cantonali) in cui non è stata confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche nella concreta evenienza, la CO 1 __________ ha inizialmente corrisposto al Signor RI 1 le prestazioni di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza dell’evento infortunistico del 14 febbraio 2014. Pertanto, se si vuole liberare dal proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del diritto non sono (più) adempiuti.” (doc. I, p. 4).

 

                               1.4.   Sempre nel corso del mese di aprile 2017, l’insorgente ha prodotto copia dello scritto 25 aprile 2017 dell’CO 1 (doc. III + allegato).

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).

 

                               1.6.   In replica, il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, rilevando in particolare che “queste “comunicazioni” trasmesse agli assicurati prese ancora durante la fase istruttoria non possono essere trattate come delle semplici informazioni, poiché de facto hanno degli effetti che entrano in forza ancora prima dell’emanazione di una decisione motivata e prima dell’acquisizione di tutti i rapporti medici riguardanti l’assicurato. (…). L’assicurazione ritiene stabilizzata la situazione del signor RI 1. Nel contempo però prescrive ulteriori sessioni di terapia, decide per ulteriori visite mediche e valuta pure l’opportunità di nuovi interventi (AMO ai calcagni).” (doc. VII + allegato).

 

                                         Le osservazioni formulate in proposito dall’amministrazione sono datate 22 giugno 2017 (cfr. doc. XII).

 

                               1.7.   In data 7 giugno 2017, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha rifiutato l’assunzione della problematica psichica (ritenuta non costituire una conseguenza adeguata del sinistro assicurato), nonché, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).

 

                                         Con osservazioni del 9 giugno 2017, l’assicurato ha segnatamente sottolineato come “… il contenuto della decisione cautelare e della nuova decisione siano divergenti. Da una parte, in via cautelare appunto, viene decisa la sospensione di tutta una serie di prestazioni. Dall’altra, con decisione 7 giugno 2017, viene decisa un’indennità per menomazione dell’integrità. Già solo per questo la decisione qui impugnata è da considerarsi quale decisione cautelare. La produzione della decisione concernente l’indennità per menomazione dell’integrità da parte della CO 1 implica la sua soccombenza in quanto tale decisione revoca la precedente decisione cautelare impugnata con il presente ricorso.” (doc. XI).

 

                               1.8.   In data 29 giugno 2017, il ricorrente ha versato agli atti copia del rapporto 22 giugno 2017 della sua psichiatra curante (doc. XV + allegato).

 

                                         L’amministrazione si è espressa in merito il 13 luglio 2017 (doc. XVII).

 

                               1.9.   In data 24 agosto 2017, l’assicurato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione emanata dall’CO 1 in data 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                               2.2.   Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva che il ricorso sub judice è diretto contro la comunicazione del 27 marzo 2017, mediante la quale l’CO 1 ha disposto l’interruzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° maggio 2017, in vista della definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata (cfr. doc. I e doc. 478).

 

                                         Secondo il ricorrente, quanto è stato disposto dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento cautelare (ritenuto che, al momento della sua emanazione, la fattispecie non era ancora stata compiutamente accertata), di modo che la relativa comunicazione andrebbe trattata quale decisione incidentale, impugnabile direttamente con ricorso al TCA.

 

                                         Da parte sua, l’istituto assicuratore resistente contesta la chiave di lettura proposta dall’assicurato e chiede quindi che il ricorso venga dichiarato irricevibile vista l’assenza di una decisione impugnabile ex art. 56 cpv. 1 LPGA (cfr., in particolare, doc. V, p. 6).

 

                               2.3.   Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

 

                                         Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

 

                                         L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

 

                                         Decisioni riguardanti la consultazione degli atti, la sospensione, la ricusa, il gratuito patrocinio oppure provvedimenti riguardanti l’accertamento della fattispecie sono, quali decisioni incidentali, escluse dall’opposizione e possono essere impugnate direttamente con ricorso (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 30 ad art. 52).

 

                               2.4.   I provvedimenti cautelari sono disposizioni che vengono emanate in vista della decisione finale, che valgono soltanto temporaneamente e che decadono con la decisione finale. Essi devono essere emanati nella forma di una decisione incidentale (cfr. U. Müller, Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, § 30 n. 2323 ss.), impugnabile direttamente con ricorso (cfr. consid. 2.3. in fine).

 

                               2.5.   In una sentenza 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.3. cresciuta incontestata in giudicato - riguardante una fattispecie in cui l’assicuratore infortuni aveva sospeso il pagamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere gli esiti di un’inchiesta avviata nei confronti dell’assicurato da parte di un’altra autorità -, questo Tribunale ha stabilito che la sospensione in questione non poteva che essere interpretata quale provvedimento cautelare, ragione per la quale l’atto mediante il quale la sospensione era stata comunicata all’assicurato poteva essere trattata quale decisione incidentale. Sebbene l’amministrazione non l’avesse esplicitamente definita come tale e fosse priva dell’indicazione dei rimedi di diritto, la comunicazione in questione, materialmente, costituiva a tutti gli effetti una decisione, per cui il TCA è entrato nel merito del ricorso.

 

                               2.6.   Nel caso di specie, l’assicuratore resistente ha posto termine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° maggio 2017, in quanto ha ritenuto stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’assicurato, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi sarebbe stato più da attendersi sostanziali miglioramenti, sulla scorta degli esiti della visita circondariale di chiusura eseguita il 15 marzo 2017 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e della valutazione psichiatrica di ugual data effettuata dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 478, p. 1: “Ci riferiamo alle visite mediche effettuate presso la nostra agenzia il 15.3.2017. L’esito delle stesse ha evidenziato che, per quanto riguarda le conseguenze infortunistiche, è ora possibile procedere alla definizione del caso. Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera a decorrere dall’1.5.2017. Da tale data la riteniamo abile al lavoro nella misura massima possibile.”).

 

                                         Secondo il TCA, la situazione giuridica si presenta differente rispetto a quella di cui alla pronunzia citata al precedente considerando.

 

                                         Innanzitutto, va ricordato che, secondo l’art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

                                         D’altro canto, in concreto, l’CO 1 ha interrotto la corresponsione delle prestazioni di corta durata ritenendo, a torto o a ragione, in base alla documentazione a sua disposizione, adempiute le condizioni di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, e non a titolo cautelativo, nell’attesa di conoscere le risultanze di accertamenti ancora da compiere oppure in corso di esecuzione. In questo senso, al provvedimento in questione non può essere attribuita alcuna finalità cautelare, di modo che la relativa comunicazione (quella datata 27 marzo 2017) non può neppure essere trattata alla stregua di una decisione incidentale.

 

                                         Questa Corte non ignora che, sempre con lo scritto del 27 marzo 2017, l’amministrazione si è dichiarata disposta ad assumere ulteriori due cicli di fisioterapia e di ergoterapia, come pure a prendere a carico il costo della consultazione prevista il 29 maggio 2017 presso il medico curante specialista dell’insorgente, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 478). Tale circostanza non giustifica tuttavia una diversa conclusione, nella misura in cui l’assunzione di ulteriori cicli di fisio- ed ergoterapia potrebbe al limite generare dei dubbi circa la decisione di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato (si consideri tuttavia il fatto che, in casu, le prestazioni di corta durata sono state riconosciute sino al 30 aprile 2017), questione di merito che non può essere affrontata in questa sede. Per quanto concerne invece la visita presso il dott. __________, va rilevato che essa non è stata ordinata dall’assicuratore LAINF convenuto, quale misura di accertamento. Del resto, già in occasione della precedente consultazione (16 gennaio 2017), il medico curante specialista si era espresso chiaramente in merito al procedere terapeutico, negando l’indicazione a sottoporre l’assicurato a ulteriori provvedimenti invasivi in considerazione della natura dei disturbi da lui denunciati (cfr. doc. 456, p. 2: “Malgrado la parziale consolidazione dell’artrodesi non vedo l’indicazione per una revisione della stessa, visto che il problema fondamentale del paziente sono i dolori neuropatici. In questo caso purtroppo non ci sono altre soluzioni, se non di aumentare ancora la terapia antalgica. Gli ho di nuovo proposto un consulto presso i nostri colleghi del Centro __________ presso l’Ospedale __________, che avevano già proposto in passato una pompa a livello lombare, ma il paziente la rifiuta categoricamente.”).

 

                                         Con il proprio allegato d’osservazioni del 9 giugno 2017, l’insorgente pretende esservi una contraddizione tra il contenuto della comunicazione del 27 marzo 2017, mediante la quale è stata “decisa la sospensione di tutta una serie di prestazioni”, e quello della decisione formale emanata il 7 giugno 2017, con la quale gli è stata riconosciuta un’IMI (cfr. doc. XI, p. 3).

                                         Da parte sua, il TCA non ravvede alcuna contraddizione di contenuto. In effetti, con la decisione formale del 7 giugno 2017, l’CO 1 ha confermato l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° maggio 2017 in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, quindi, pronunciandosi sul diritto alle prestazioni di lunga durata, ha negato la concessione di una rendita d’invalidità e riconosciuto un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).

 

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter condividere quanto sostenuto dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. V, p. 2 s.), ossia che la comunicazione del 27 marzo 2017 rappresenta una decisione de facto, contestata la quale, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e della giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 145 consid. 5, l’assicuratore è tenuto a emanare una decisione formale, contro la quale è data facoltà di presentare opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA (ciò che l’CO 1 ha in effetti fatto emanando la decisione formale del 2 giugno 2017).

 

                                         In queste condizioni, vista l’assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, il ricorso inoltrato da RI 1 deve essere dichiarato irricevibile in ordine.

 

                                         Questa Corte avrà comunque occasione di pronunciarsi nel merito della fattispecie, trattando il ricorso interposto contro la decisione su opposizione del 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti