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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 febbraio 2006, RI
1, nato il __________ 1972, disoccupato dal 2 maggio 2005 ed allora attivo sul
cantiere __________ per uno stage, ha subìto alle ore 9.00 un infortunio
professionale, allorquando un foglio di rete non bene assicurato, cadendo, gli
ha perforato il piede sinistro (cfr. doc. 1; STCA 32.2015.77 dell'11 aprile
2016, pag. 11, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
L’Istituto assicuratore (in casu: l'CO 1) ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile al lavoro, ha iniziato
un’attività presso la __________ quale macchinista/minatore, ma il 9 giugno
2006 ha subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto. Dal mese
di aprile 2007 ha lavorato per la __________ e dal 1° ottobre 2007 è stato
assunto quale minatore dalla __________, la quale il 29 luglio 2008 ha
nuovamente annunciato una ricaduta dell’infortunio. Dal mese di marzo 2010 ha
poi iniziato l’attività presso il __________ quale caposquadra, nonostante la
presenza di alcuni fastidi al piede infortunato. Quest’ultima attività è stata
esercitata malgrado abbia dovuto recarsi in numerose occasioni da alcuni
specialisti a causa di continui dolori al piede ed è stata infine abbandonata
nel corso del mese di luglio 2011 STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, pag. 11,
cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità anche per le ricadute, corrispondendo
regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione del 6
novembre 2012 l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un'IMI del 20% (cfr. doc. 280).
L'opposizione inoltrata il 7 dicembre 2012 dall'avv. RA 1, per conto
dell'assicurato, avverso la precitata decisione (cfr. doc. 292), è stata
ritirata dal predetto legale in data 19 settembre 2013 (cfr. doc. 316).
1.2. Nel frattempo in ambito AI, RI 1 ha inoltrato il 9 settembre 2008 una richiesta di prestazioni AI che è stata respinta con decisione del 7 giugno 2010, poiché non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% e perché aveva ricominciato un’attività a tempo pieno dal 1° marzo 2010 presso il __________ di __________. Il 13 ottobre 2011 RI 1, da ultimo fuochista e specialista in esplosivo, ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni. Dopo aver eseguito dapprima un accertamento professionale presso il __________ di __________ dall’8 ottobre al 6 novembre 2012, aver contattato alcune ditte per una formazione breve nel settore professionale in cui l’interessato era attivo, aver effettuato un periodo formativo/di valutazione presso il __________ di __________ per una eventuale riqualifica quale disegnatore edile, aver effettuato un accertamento professionale quale operatore in logistica e montatore di linee aeree presso __________ e quale assistente studio architettura/disegnatore presso uno studio di architettura, dopo un ulteriore colloquio tenutosi il 24 ottobre 2014 (STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 1.1 e 1.2, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016), l’UAI con progetto di decisione del 13 novembre 2014 ha comunicato all'assicurato che avrebbe rifiutato qualsiasi prestazione poiché il grado d’invalidità era del 23% (a fronte di un reddito "da valido" di fr. 74'510.- e da un reddito "da invalido" di fr. 57'420.60, determinato sulla base della TA1 2012, attività semplici e ripetitive, valore mediano, ridotto dell'8% per attività leggere; cfr. doc. 335).
Il 24 novembre 2014 l'CO 1 ha chiesto all'UAI di "rivedere il calcolo"
prendendo quale riferimento l'attività di disegnatore - professione che l'UAI
aveva precedentemente ritenuto idonea ed esigibile - ed il cui (nuovo) percorso
professionale era stato purtroppo rifiutato dall'assicurato (cfr. doc. 335)
Con decisione del 18 marzo 2015 (cfr. doc. 337), preavvisata dal progetto del
25 novembre 2014 che ha annullato e sostituito quello del 13 novembre 2014
(doc. 335), l'UAI ha quindi rifiutato qualsiasi prestazione poiché il grado
d’invalidità era del 6% [a fronte di un reddito "da valido" di fr.
74'510.- e da un reddito "da invalido" di fr. 76'429.-, determinato
sulla base della TA1 2012, divisione economica 74 (attività professionali scientifiche
e tecniche) con livello di qualifica 3 (conoscenze professionali e
specializzate), ridotto dell'8% per attività leggere; cfr. doc. 335].
Il ricorso presentato il 5 maggio 2015 dall'avv. RA 1, per conto
dell'assicurato, avverso la precitata decisione, è stato respinto con STCA
32.2015.77 dell'11 aprile 2016, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del
7 dicembre 2016.
In quell'occasione il TCA ha lasciato aperta la questione di sapere se, quale
reddito "da invalido", invece di quello evinto dalle
tabelle RSS relativo alle attività semplici e ripetitive non andasse invece
utilizzato il reddito più elevato, dedotto dalle medesime tabelle, ma relativo
all’attività di disegnatore edile, formazione che, secondo l’UAI, l’interessato
avrebbe potuto e dovuto portare a termine, visto che, anche utilizzando il
reddito "da invalido" fatto valere dal ricorrente, ossia quello a lui
più favorevole (determinato sulla base della TA1 2010, attività semplici
e ripetitive, valore mediano, aggiornato al 2012 e ridotto del 10% per attività
leggere), non vi era alcun diritto ad una rendita AI a fronte di
un grado di invalidità del 25% (reddito da valido di fr. 74'510.-).
1.3. In ambito LAINF, con
decisione del 27 gennaio 2017 l’Istituto assicuratore ha negato all'assicurato
una rendita poiché il grado d’invalidità era nullo [a fronte di un reddito
"da valido" di fr. 74'510.-, confermato sia dal TCA sia dal TF in ambito
AI nelle già citate sentenze, e da un reddito "da invalido" di fr.
76'036.-, determinato sulla base della TA1 2014 -anno in cui sono finite le
prestazioni IG dell'AI - rami economici 69-71/att. legali e di gestione,
contabilità architettura e ingegneria, livello 2 (uomini); cfr. doc. 354].
A seguito dell’opposizione interposta il 27 febbraio 2017 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 359), focalizzata sulla contestazione del reddito "da invalido", l’CO 1 in data 10 marzo 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 363).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27
aprile 2017 l'avv. RA 1, per conto di RI 1, ha postulato l’annullamento della
decisione impugnata ed il riconoscimento in favore del suo assistito di una
"rendita di invalidità del 25%, posto come il guadagno assicurato sia
quello da ultimo percepito" dal suo cliente (doc. I pag., 6).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta il calcolo economico e, segnatamente,
il reddito "da invalido" ritenuto dall'CO 1. A sua mente, anche in
questa sede, deve essere infatti riconosciuto il calcolo fatto proprio dal TCA (e
confermato dal TF) in ambito AI e, quindi, un grado di invalidità dal 25%, che
apre il diritto ad una rendita infortunistica di pari entità.
1.5. Nella risposta dell'8 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6 e STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2).
2.4. In concreto, oggetto del
contendere è unicamente il reddito "da invalido" utilizzato dall'CO 1
per il calcolo del grado di invalidità del ricorrente.
Anche questa sede è difatti pacifica ed incontestata la circostanza che
l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di
fuochista e di specialista in esplosivo dal 26 luglio 2011, mentre in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute, dopo essere stato inabile al
lavoro dal 26 luglio 2011 al 23 luglio 2012, dal 24 luglio 2012 ha una capacità
di lavoro completa, come emerge dalla visita di chiusura della __________ del
24 luglio 2012 (cfr. STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 2.2.,
cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
2.5. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione (per il
reddito "da invalido"), i dati del 2014, ritenuto che
le prestazioni indennità giornaliere d'attesa dell'UAI sono terminate il 6
ottobre 2014 (doc. 335) .
2.6. Per quanto concerne il reddito
da valido, l'importo di fr. 74'510.- - desunto dalla STCA 32.2015.77
dell'11 aprile 2016, pag. 12, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7
dicembre 2016 e non contestato dal patrocinatore del ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte, dopo aggiornamento
a fr. 76'631.80 per il 2014 (+ 0.7% nel 2013, + 0.8% nel
2014).
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014
del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al
consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,
l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso
concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ -
il corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).
Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile
la precitata prassi dell’CO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è
soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un
caso concreto.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso
solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in
cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.8. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato
in fr. 76'036.- il reddito "da invalido",
applicando la tabella TA1 2014, rami economici 69-71/att. legali e di
gestione, contabilità architettura e ingegneria, livello 2, uomini, senza
applicare alcuna deduzione sociale (doc. 363), considerato che il ricorrente
avrebbe rifiutato la riformazione professionale nell'attività - idonea ed
esigibile - di "disegnatore edile".
Il patrocinatore del ricorrente contesta il dato ritenuto dall’Istituto
assicuratore, innanzitutto nella misura in cui è troppo elevato, dato che parte
dal presupposto - errato - che il suo cliente avrebbe concluso con successo il
percorso di riqualifica in ambito LAI.
2.9. Il TCA osserva che il ricorrente dopo aver assolto le scuole dell’obbligo in __________ ed aver seguito, senza concluderlo, un corso per diventare geometra, ha ottenuto il diploma di meccanico di veicoli. In seguito ha lavorato come autista ed operaio tuttofare all’estero e nel 2000 è giunto in Svizzera dove ha lavorato quale operaio addetto ai cantieri del sottosuolo ad __________ fino al 2002, quale autista di veicoli pesanti da cantieri dal 2002 al 2003 e quale operaio addetto ai cantieri di sottosuolo dal 2003 al 2011, con numerose interruzioni. Nel 2008 ha seguito un corso di brillamento delle mine. Non va poi dimenticato che l’insorgente ha subito l’infortunio al piede, che lo ha reso completamente inabile al lavoro quale fuochista e specialista in esplosivo, nel corso del mese di febbraio 2006 e che l’attività da ultimo iniziata nel corso del mese di marzo 2010 ha dovuto essere abbandonata proprio a causa delle conseguenze dell’infortunio. L’interessato al momento dell’infortunio si trovava in disoccupazione, ma era stato inviato sul cantiere __________ per uno stage e l’ultima attività lavorativa stabile prima dell’infortunio era stata esercitata presso la __________ di __________ quale “Mineur und Guniteur im Schichtbetrieb des TBM-Vortriebes sowie im Ausbau”. In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile al lavoro, ha iniziato un’attività presso la __________ quale macchinista/minatore, ma il 9 giugno 2006 ha subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto. Dal mese di aprile 2007 ha lavorato per la __________ e dal 1° ottobre 2007 è stato assunto quale minatore dalla __________, la quale il 29 luglio 2008 ha nuovamente annunciato una ricaduta dell’infortunio. Dal mese di marzo 2010 ha poi iniziato l’attività presso il __________ quale caposquadra, nonostante la presenza di alcuni fastidi al piede infortunato. Quest’ultima attività è stata esercitata malgrado abbia dovuto recarsi in numerose occasioni da alcuni specialisti a causa di continui dolori al piede ed è stata infine abbandonata nel corso del mese di luglio 2011. Ne segue che le attività intraprese dall’assicurato dopo l'infortunio e che hanno portato a varie ricadute non erano più esigibili in maniera completa (cfr. STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 2.6, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato ha eseguito un accertamento
professionale presso il __________ di __________ dall'8 ottobre al 6 novembre
2012, al termine del quale è emerso quanto segue:
"(…) Tutto il periodo è stato caratterizzato da una
certa indecisione dell'A. nel definire con convinzione e una certa concretezza
un possibile percorso di reinserimento professionale. Fatica ancora parecchio
ad accettare il distacco da una professione che amava particolarmente e che lo
aveva portato ad un'elevata capacità di guadagno. (…).
Persona concreta e responsabile, l'A. ha dimostrato discreto impegno e
applicazione nella riflessione volta a valutare le possibilità di reinserimento
professionale. Ancora parecchio legato all'ultima professione esercitata, per
la quale ha dichiarato un interesse e una passione considerevoli, ha faticato
ad elaborare delle alternative concrete: si ha l'impressione che viva un
momento di forte indecisione sul procedere in vista del reinserimento
lavorativo: da una parte sembra considerare la possibilità di una riformazione
professionale o di un complemento formativo (con però numerosi dubbi riguardo
ai settori d'attività, alla volontà d'implicazione scolastica, alle possibilità
di recupero dell'elevata capacità di guadagno), dall'altra sembra prendere in
considerazione una ripresa lavorativa diretta, sfruttando le conoscenze e
competenze maturate nei trascorsi lavorativi e senza particolari investimenti
in termini di tempo e di preparazione scolastica. (…).
L'A. è in possesso di una qualifica professionale praticamente mai sfruttata
nello specifico campo di competenza avendo, durante il suo percorso
professionale, esercitato attività a carattere pratico manuale principalmente
nei settori agricolo e del sottosuolo. Gli è quindi stata proposta una batteria
di test attitudinali con lo scopo di valutare le capacità di ragionamento
logico, numerico, verbale e spaziale in vista di una possibile riqualifica
professionale. Esito di tale valutazione sono dei risultati che, paragonati a
quelli conseguiti dalla popolazione di riferimento, si situano generalmente
nella zona media o medio-superiore. Ha dimostrato in particolare delle buone
risorse nel ragionamento basato su supporto numerico (logica numerica e
applicazione di regole matematiche); qualche difficoltà è invece emersa nella
prova di attenzione e concentrazione in un periodo di tempo limitato. In
funzione di tali risultati si ritiene che l'A. abbia il potenziale cognitivo
per affrontare un percorso di riqualifica professionale; con la dovuta
preparazione scolastica sarebbe anche in grado di intraprendere un tirocinio
scolasticamente e concettualmente medio-difficile. (…).
Riguardo all'orientamento professionale, l'A. sembra fortemente indeciso in
merito alla possibilità di intraprendere un nuovo percorso formativo che
implichi una parte scolastica. Da una parte è ancora parecchio coinvolto nel
settore professionale da ultimo esercitato, in cui ha maturato una solida
esperienza lavorativa e che rispecchia i suoi interessi professionali e le sue
attitudini personali. Dall'altra cosciente che anche intraprendendo una
riformazione difficilmente riuscirebbe a raggiungere l'elevata capacità di
guadagno precedente il danno alla salute. Vi sono inoltre altri due aspetti che
sono fonte di preoccupazione e che non lo aiutano nella presa di decisione: il
problema di salute, che rappresenta un limite importante per le attività che
meglio corrispondono alla sua persona (concrete, artigianali, pratico-manuali),
e il doversi confrontare con la parte scolastica (da tempo non è confrontato
con l'acquisizione di nozioni prettamente concettuali; le stesse non sembrano
inoltre corrispondere alle sue attitudini personali). (…).
Conclusioni
A livello orientativo si
possono di conseguenza esprimere le seguenti considerazioni:
- l'A ha il potenziale per intraprendere una riqualifica professionale a
tirocinio anche di una certa difficoltà (nel qual caso bisogna prevedere una ,
preparazione scolastica mirata); a tal proposito l'A. ha manifestato un certo
interesse di principio verso professioni tecniche (ad esempio nell'ambito della
meccanica) che però sono difficilmente compatibili con il danno alla salute (a
meno di indirizzarsi verso la progettazione), oppure verso l'ambito della
logistica (potrebbe sfruttare le patenti del camion, ma necessiterebbe il
cambio automatico)
- vi sono maggiori dubbi riguardo alla possibilità di frequentare una scuola superiore
(a __________ esiste un centro di formazione in ambito edile con delle
specializzazioni nel campo del sottosuolo, mirate ad esempio a compiti più
organizzativi, di pianificazione e conduzione); i dubbi riguardano il
potenziale d'acquisizione di nozioni puramente concettuali (per frequentare una
scuola di grado terziario sono necessari un impegno ed una motivazione non
indifferenti), le concrete possibilità d'ammissione (non disponendo l'A. di un
AFC nel settore specifico o della maturità professionale), la durata della
preparazione scolastica necessaria (qualora fosse possibile un'ammissione su
dossier), la realizzabilità pratica dell'attività (quanto il danno alla salute
condizionerebbe un'attività simile?)
- durante l'accertamento l'A. non ha dimostrato grande implicazione in vista di
definire concretamente un percorso formativo classico (che sia di grado
secondario Il o di grado terziario), è apparso indeciso e si ha l'impressione
necessiti un ulteriore periodo di riflessione.
- probabilmente in questo momento un percorso d'inserimento diretto nel mercato
del lavoro, che sfrutti almeno in parte le competenze acquisite e che preveda
una formazione ad hoc (corsi specifici, formazione sul posto di lavoro),
sarebbe la soluzione più praticabile.
(…)". (pag. 252, 255 e
256).
2.9.1. Il 5 novembre 2012 il
consulente IP - ritenuto che: 1) l'assicurato aveva svolto il percorso di
accertamento professionale presso il __________ con profitto solo parziale nel
senso che non era ancora deciso sulla svolta che voleva dare alla sua carriera
professionale e formativa; 2) il __________ aveva comunque evidenziato come la
sua capacità di svolgere un apprendistato fosse garantita e che era pure in
grado di portare a termine con successo una formazione con ottenimento di AFC
in professioni con grado di difficoltà medio-alta; 3) non era ipotizzabile per
l'assicurato una formazione superiore come ad esempio quella di assistente
edile - ha deciso di lasciargli un periodo di riflessione di quasi un mese, chiarendogli
in ogni caso che "qualora decidesse di non seguire un provvedimento
professionale, seguendo il principio dell'obbligo di collaborare, egli sarà
considerato come se avesse portato a termine una formazione" (pag.
247).
Dopo che l'assicurato ha manifestato la sua intenzione di non svolgere una
riqualifica professionale con ottenimento dell'AFC (pag. 280) ma ha mostrato
interesse a riqualificarsi nel suo settore di provenienza (lavori sotterranei)
quale assistente edile di sottosuolo frequentando la Scuola __________ di __________,
ovvero l'unica in cui si svolge tale formazione, il consulente IP si è
informato al riguardo (pag. 281, 288 e 289). Dopo aver appurato che
l'assicurato non disponeva delle possibilità formative per frequentare, come
auspicato, la scuola di Sursee, non essendo già in possesso di un attestato
federale di capacità (pag. 289 e 294), il consulente IP, all'incontro del 1°
febbraio 2013, ha spiegato all'assicurato "la situazione a livello
formativo e l'impossibilità di procedere oltre a livello di scuola di __________
", chiarendogli che da parte dell'UAI "la sua esigibilità definita
a livello di __________ parla di una possibilità di svolgere un apprendistato
tecnico quale ad esempio disegnatore edile " prendendo tuttavia atto
che l'assicurato non desiderava portare avanti un tale progetto (pag. 294). A
questo punto il consulente IP, dopo essersi consultato con il __________ della CO
1, ha contattato la ditta __________ per proporre una formazione su misura
quale assistente di cantiere per lavori sotterranei (pag. 294). All'incontro
del 20 febbraio 2013 con i responsabili di tale ditta, il consulente IP ha
chiarito le misura che si sarebbero potute mettere in atto, segnatamente che
l'assicurato avrebbe potuto svolgere una formazione SUPSI di direttore di
lavori oppure svolgere la funzione di capocantiere o di operatore di macchine
con formazioni di mulettista e di guida gru (pag. 295). Il 25 febbraio 2013 il
direttore generale della ditta in questione, ha informato il consulente IP che,
dopo verifica interna, non era in grado di dar seguito alla richiesta di
inquadrare l'assicurato negli organici nell'ambito di un programma di
reintegrazione professionale, in quanto confrontati in quel contingente momento
"con una situazione di esubero del personale a causa della progressiva
chiusura di importanti commesse in ambito di __________ tali da compromettere
anche un'assunzione alle favorevoli condizioni" spiegate dal
consulente IP (pag. 296). Il 15 marzo 2013 il sostituto di direzione della __________
/__________, nel frattempo pure contattata dal consulente IP, ha risposto a
quest'ultimo che non potevano dar seguito alla richiesta di riqualifica
professionale dell'assicurato come tecnico di cantiere perché non avevano
individuato una posizione tale da poterlo inserire nell'impresa, "inoltre
la formazione attuale del sig. RI 1, come pure la sua esperienza professionale
nell'edilizia la consideriamo insufficiente per un impiego quale tecnico di
cantiere (mancanza di una qualifica o titolo scolastico, esperienza professionale
unicamente nello scavo di gallerie) e di conseguenza una sua formazione sarebbe
per la nostra impresa troppo impegnativa, anche considerando il vostro sostegno
finanziario" (pag. 298).
Dopo aver "nuovamente affrontato la questione dell'obbligo di ridurre
il danno attraverso i provvedimenti professionali. In particolare, si è
rispiegato come, se l'assicurato non dovesse affrontare il percorso di
riqualifica proposto, si verrebbe recapitare una diffida a collaborare, pena la
possibilità per l'AI di chiudere il caso con assicurato reintegrato attraverso
il percorso previsto (vedi disegnatore edile)", il 29 marzo 2013 il
consulente IP ha concluso quanto segue "(…) ci si è dati tempo fino a
metà maggio. Se non dovessero essere risvolti positivi con una reintegrazione
su misura, si indirizzerebbe la pratica sulla riqualifica tipo disegnatore
edile" (pag. 299).
Il 17 aprile 2013 il responsabile del personale della __________, nel frattempo
pure contattato dal consulente IP, ha risposto a quest'ultimo che "(…)
zu diesem Zeitpunkt bei uns keine passende Stelle offen ist" (pag.
302).
Il 18 aprile 2013 il direttore della __________, parimenti contattato dal
consulente IP, ha informato il consulente IP che le possibilità per
l'assicurato di essere da loro sostenuto nella formazione erano praticamente
nulle visto che, tra l'altro, non aveva lasciato un buon segno in azienda ove
aveva già lavorato per 25 giorni (pag. 303).
Il 29 aprile 2013 il responsabile del personale della __________, anche contattato
dal consulente IP, ha risposto a quest'ultimo che "(…) La
reintegrazione nel settore costruzione è già abbastanza difficile e i pochi
posti di lavoro a disposizione per la reintegrazione che abbiamo, sono
riservati ai nostri impiegati " (pag. 304).
Il 17 maggio 2013 si è tenuto l'incontro con il responsabile delle risorse
umane delle __________ a __________, nel frattempo parimenti contattato
dall'UAI, durante il quale - dopo che il consulente IP ha spiegato le
possibilità di reintegrazione offerte dall'AI, in particolare le formazioni
brevi e le formazioni classiche (tipo AFC), chiarendo che per l'assicurato le
possibilità di reintegrazione in azienda avrebbero potuto indirizzarsi verso
una formazione a breve in quanto l'unica altra opportunità, quella di tecnico
edile, era formalmente esclusa a causa dell'assenza di un diploma professionale
e che, pertanto, avrebbe potuto essere reintegrato in una professione di
supporto al capocantiere, evitando che l'assicurato stesso svolgesse lavori in
cantiere che richiedessero il superamento dei limiti funzionali - è emerso
quanto segue:
"Il datore di lavoro chiarisce già in
entrata che le mansioni previste dall'assicurato prima dell'inizio della nuova
inabilità lavorativa erano legate esclusivamente alla preparazione di esplosivi
e alla volata. Tali attività non richiedono spostamenti importanti né capacità
particolari di camminare. Si tratta perlopiù di un'attività leggera.
Esattamente come già indicato dal datore di lavoro nel suo questionario
inviatoci in data 20.12.2011.
Per quanto riguarda invece la mansione di caposciolta, essa richiede:
- esperienza di cantiere/lavori in galleria;
- capacità di leggere i piani di lavoro;
- capacità di lavorare in gruppo;
- capacità di comunicazione.
Ora,
per ciò che attiene la possibilità di permettere all'assicurato di svolgere la
formazione di caposciolta presso di loro, il signor __________ esclude tale
possibilità. Infatti, per lui il problema è l'affidabilità dell'assicurato.
Infatti, da quando è stato posto alle sue dipendenze, non si sarebbe comportato
al meglio. Non da ultimo nella comunicazione di infortunio. Da agosto 2011 in
avanti l'assicurato non si è presentato in azienda a causa dell'operazione;
tuttavia, non avrebbe comunicato nulla al datore di lavoro il quale, da un
giorno all'altro si sarebbe trovato senza un fuochino in squadra. Senza contare
che da ultimo l'avrebbe visto correre nei rifugi Alptransit senza le dichiarate
difficoltà... Per il signor __________, non vi sono dunque delle premesse
valide per una collaborazione" (pag. 305 e 306).
In siffatta occasione il consulente IP ha quindi concluso quanto segue: "Visto che non si sono trovate delle aziende con cui
collaborare, a questo punto, come discusso anche con l'assicurato, si procede ad
una nuova convocazione e proporre all'assicurato la riformazione professionale
in qualità di disegnatore edile" (pag. 306).
2.9.2. All'incontro del 24 maggio
2013 l'assicurato ha informato il consulente IP di aver ricevuto le risposte
negative da tre aziende (__________, __________ e __________. Nella medesima
occasione il consulente IP, dopo aver spiegato all'assicurato che si era
arrivati alla fine dei tempi che si erano dati e che bisognava quindi decidere
sul da farsi, gli ha chiesto di comunicare se era interessato allo svolgimento
di una riqualifica come disegnatore edile e lui gli ha chiarito che al 90% gli
avrebbe detto di no, in quanto ritenuta inutile per le possibilità di guadagno
e di lavoro (pag. 307).
All'incontro del 13 giugno 2013 "Il
rappresentante legale, fatta una valutazione economica dell'investimento,
dichiara come in realtà, calcolando per l'assicurato la possibilità di
beneficiare di quarto di rendita per i quasi 30 anni successivi all'inizio del
danno alla salute, l'investimento della formazione non sia adeguato
all'obiettivo in quanto i costi in fatto di IG e spese connesse alla formazione
sarebbero ben superiori.
A questo proposito, si è chiarito alle parti che il provvedimento professionale
ha il compito di ridurre il grado di invalidità e che l'opportunità di una
riqualifica va visto sul lungo termine; anche immaginando un peggioramento
dello stato di salute con conseguente possibile aumento dell'incapacità al
guadagno. Inoltre, si è chiarito che il compito principe dell'Al non è quello
di versare una rendita di invalidità ma di permettere all'assicurato di
recuperare una capacità di guadagno. Nel caso specifico con un provvedimento
professionale atto a migliorare la spendibilità sul mercato dell'assicurato.
L'assicurato contesta anche la possibilità che lui riesce a seguire una
formazione trovandosi in una classe di allievi provenienti dalla scuola media e
che possa recuperare le competenze per affrontare il percorso. Inoltre non è
convinto che alla fine del percorso riuscirà effettivamente a trovare lavoro.
Sui
primi due punti, si è spiegato all'assicurato che non è la prima volta che
accade che un assicurato quarantenne si trovi in una classe di giovani… per il
secondo punto, come da valutazione __________, si è indicato che per
l'assicurato bisogna comunque prevedere un percorso di reintroduzione con
frequentazione di corsi di recupero. Per il terzo punto, si è risposto che la
formazione di disegnatore edile ha un mercato in Ticino e che le possibilità di
assunzione non sono ridotte. Si è comunque accennato che il successo di una
integrazione dipende anche dalla motivazione dell'assicurato"
(pag. 308). In quell'occasione, su precisa richiesta del consulente IP,
l'assicurato ed il suo rappresentante legale non si sono espressi in modo
definitivo circa l'intenzione del ricorrente di seguire un provvedimento
professionale. Il consulente IP ha quindi deciso di attendere fino al 19 giugno
2013 prima di procedere all'invio di una diffida, puntualizzando quanto segue:
"Se l'assicurato decidesse di non
sottoporsi a provvedimenti professionale, si è già chiarito alle parti che vi
sarà la definizione del grado di invalidità come se egli avesse svolto
effettivamente il percorso. Si è anche anticipato che in questo caso non vi
sarebbe diritto a rendita di invalidità
" (pag. 309).
Scaduto infruttuoso il termine anzidetto, il 24 giugno 2013 l'UAI ha inviato per
raccomandata una diffida del seguente tenore:
"Egregio Signor Avvocato,
dopo che si è dovuta abbandonare una possibilità di formazione breve nel
settore professionale in cui il signor RI 1 era attivo e come da risultanze del
percorso di accertamento professionale (8.10.2012-6.11.2012), si è deciso di
sottoporre l'assicurato ad un percorso di qualifica professionale ex art. 17 LAI
che permettesse all'assicurato di recuperare la propria capacità al guadagno.
Nel caso concreto, si richiama quanto contenuto nel rapporto __________ a
pagina 8 e 9 in cui si dichiara come:
Esito di tale valutazione sono dei
risultati che, paragonati a quelli conseguiti dalla popolazione di riferimento,
si situano generalmente nella zona media o medio-superiore. Ha dimostrato in
particolare delle buone risorse nel ragionamento basato su supporto numerico
(logica numerica e applicazione di regole matematiche); qualche difficoltà è
invece emersa nella prova di attenzione e concentrazione in un periodo di tempo
limite). ln funzione di tali risultati si ritiene che l'A. abbia il potenziale
cognitivo per affrontare un percorso di riqualifica professionale; con la
dovuta preparazione scolastica sarebbe anche in grado di intraprendere un
tirocinio scolasticamente e concettualmente medio-difficile.
l'A ha il potenziale per intraprendere una riqualifica professionale a
tirocinio anche di una cella difficoltà (nel qual caso bisogna prevedere una
preparazione scolastica mirata)
In
questo senso, si è proposto al signor RI 1 di procedere ad una fase di
preparazione in vista di affrontare una qualifica di disegnatore edile, che
potrebbe partire nell'autunno 2014.
Nell'incontro avuto il 13 giugno
u.s., con il consulente Al è stata discussa tale opportunità e si era deciso di
lasciare un tempo di riflessione al signor RI 1. Il termine era stato fissato
al 19 giugno 2013.
Non avendo ricevuto comunicazioni da parte del signor RI 1, come da accordi, si
procede all'invio della presente diffida.
A questo proposito viene richiamato l'art. 21, cpv. 4 della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale
cita:
" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte
o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi
le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di
guadagno".
Le intimiamo quindi:
- di sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato.
Con la presente assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se
il signor RI 1 intende sottoporsi al provvedimento ordinato, ritornando,
debitamente firmata, la dichiarazione allegata.
Se non intende sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato, deve
indicarci in modo esaustivo i motivi.
Trascorso infruttuoso il termine, emaneremo un progetto di decisione con le
sanzioni indicate nell'articolo 21 LPGA.
In particolare, come da colloquio in data 13.6.2013, si considererà la
capacità di guadagno del signor RI 1 come se egli avesse concluso con successo
il percorso di qualifica professionale nella categoria NOGA 2008 di riferimento
(74.3).
(…)" (pag.
310 e 311; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
Il 5 luglio 2013 il rappresentante legale dell'assicurato ha comunicato all'UAI
che il suo cliente "si sottoponeva senza discussione di
sorta" alle misure di reintegrazione prospettate e discusse"
(pag. 313).
2.9.3. Al fine di accertare
l'interesse verso la professione, l'UAI ha predisposto un percorso di
accertamento pratico dal 23 settembre al 20 dicembre 2013 presso il __________
di __________ (pag. 318 e 319 - pag. 330 e 331).
Il 28 novembre 2013 il responsabile del servizio orientamento del __________ ha
informato il consulente IP che "(…) dal
punto di vista scolastico, parlando con __________, RI 1 sta recuperando bene e
si impegna, ci tiene. __________ invece mi dice che in informatica sta
diventando quasi insostenibile: RI 1 non riesce a stare a lungo seduto al pc,
lo "odia", e più volte, anche a me, ha detto che lo farebbe volare
dalla finestra (il pc, non __________). Non sembra motivato all'utilizzo
intensivo di questo strumento e nemmeno al progetto formativo di diventare un
disegnatore del genio civile. Anche l'anno di scuola a tempo pieno ci chiediamo
come possa sopportarlo (6/8 ore di scuola ogni giorno, per un anno, questo
"sclera"). Da parte mia l'ho visto tre o quattro volte: gli ho
proposto di organizzargli un giorno a scuola a __________ per vedere come sono
le lezioni, un incontro con il capo area del disegno alla __________ per
discutere dei contenuti della scuola, uno stage presso uno studio di
ingegneria. RI 1 ha per il momento declinato le mie proposte perché è ancora
intenzionato a voler acquisire la qualifica di muratore tramite l'art. 33, in
vista di frequentare dei corsi a __________. Li l'ho visto motivato, ha preso
contatto con l'__________ e mi ha portato della documentazione, chiedendomi
anche se potevo approfondire io alcune informazioni. Il suo progetto formativo
mi sembra quello, ma non so se è già stato scartato da voi o no e eventualmente
per quale motivo. A questo punto, visto anche che la scadenza del suo periodo
si avvicina, ci sembra molto importante poterci incontrare a breve per un
incontro e poter decidere cosa fare, visto che la formazione di disegnatore non
sembra essere fattibile. Approfondire la fattibilità del suo progetto e
eventualmente accompagnarlo, se per voi fosse fattibile, lo potremmo
naturalmente fare." (pag. 337).
Il 18 dicembre 2013 i maestri di lavoro del __________ hanno rilevato che
l'assicurato dispone di discrete capacità di apprendimento, ha avuto buoni
rapporti con tutti e tenuto un comportamento corretto. Dopo aver puntualizzato che
"ha detto subito di non essere motivato
per una riqualifica quale disegnatore e di essere in difficoltà a rimanere in
uno spazio chiuso, seduto ad un tavolo per più ore", essi hanno
concluso/proposto quanto segue: "M. non
ha alcun interesse e motivazione nel progetto di riqualifica quale
"disegnatore del genio civile". Non ha piacere, abitudine e
attitudine a rimanere seduto davanti ad uno schermo di pc per una giornata
intera. Infatti non è mai riuscito a superare le 4 ore di presenza giornaliera.
E' opportuno ripensare un progetto formativo nel quale RI 1 possa
riconoscersi, trovare la giusta motivazione e coinvolgimento personale. " (pag. 346; n.d.r.: solo il corsivo e
le sottolineature sono della redattrice).
Dal canto suo, nel rapporto del 20 dicembre 2013 la psicologa del __________ ha
rilevato quanto segue: "Il seguente
rapporto è stato redatto in base a tre colloqui avvenuti durante il periodo
d'accertamento/preparazione a un percorso formativo concesso dall'AI. Lo scopo
di tale accertamento (colloquio d'ammissione del 12.09.2013), era di
approfondire gli aspetti scolastici e attitudinali partendo dal settore
base dell'informatica; questo in vista di un eventuale percorso formativo come
disegnatore del genio civile (1 anno di preparazione scolastica e poi quattro
anni di frequenza scolastica con un primo anno a tempo pieno a scuola).
Già durante il colloquio d'ammissione l'assicurato è apparso dubbioso e scettico
rispetto a tale progetto. Faticava a esprimere quali dubbi lo preoccupassero.
Sollecitato a riflettere .... ha verbalizzato la lunga durata del percorso e
pure il timore della scuola e dello studio. (…).
Si tratta di un uomo di quarantuno anni (…). Il comportamento è corretto e
rispettoso nei vari contesti. (…). I contenuti ruotano soprattutto attorno ad
un eventuale percorso formativo. L'assicurato esprime dubbi, ha timore della
scuola e dello studio ("non sono abituato"). Egli esprime difficoltà
a restare seduto per molto tempo al PC, dichiarando che la concentrazione è
debole. Aggiunge che "a stare li fermo.. .poi scoppio...". Ammette un
certo "nervosismo" e forse teme di perdere il controllo e avere
reazioni inadeguate. Non insiste sul danno alla salute, esprime una certa
sofferenza a causa delle limitazioni dovute alle molte operazioni chirurgiche
subite al piede sinistro ("i medici mi hanno rovinato..."). (…). Ammette
di aver avuto momenti di grande sconforto e sofferenza negli ultimi anni, in
attesa tra un'operazione e l'altra e sempre con l'idea di continuare la propria
attività che lo appassionava tanto (operaio del sottosuolo). Spiega che si
sentiva bene in galleria ("c'era adrenalina...") e fatica molto a
immaginarsi in un'altra professione. Gli piacerebbe rientrare nel contesto
professionale precedente con altre funzioni (pianificazione, organizzazione
lavori, conduzione). Non riesce a vedersi tutta la giornata seduto a una
scrivania, ipotizza una situazione di lavoro più variata con momenti
"amministrativi" (circa una mezza giornata) e altri di spostamenti nel
cantiere (sottosuolo, gallerie).
In effetti, gli unici momenti in cui l'assicurato si anima e appare ben
coinvolto, è quando racconta la propria esperienza lavorativa passata. (…).
A livello di personalità, l'assicurato è (…), poco propenso alla negoziazione
("o bianco o nero"), con tratti di nervosismo e aspetti emotivi
difficilmente verbalizzabili. (…). Caratterialmente dimostra una certa rigidità
(poco aperto a idee alternative) e scarsa adattabilità a situazioni di novità.
(…). In modo trasparente, ammette i propri punti deboli: il timore e la
disabitudine allo studio, le proprie insicurezze rispetto a un progetto
formativo a lungo termine ("mi chiedo se ce la farei....").
A mio giudizio l'assicurato ha mostrato sempre buon impegno durante l'accertamento.
Il suo coinvolgimento non è stato totale proprio per la difficoltà a
immaginarsi in un' attività come disegnatore del genio civile fin dall'inizio.
Ha mostrato poca evoluzione nel suo approccio verso l'accertamento,
mantenendosi sulle proprie posizioni (quattro ore al giorno in informatica,
senza nessun tentativo di aumentare la presenza). L'assicurato è apparso
maggiormente coinvolto nei compiti di scuola (vedi rapporto docenti
informatica), più concreti (non al PC), dimostrando discrete capacità d'apprendimento.
Già durante l'accertamento presso il __________ nel 2012, si sono
evidenziati i limiti nel mantenimento della posizione statica seduta (
"persona piuttosto irrequieta e poco a suo agio in ambienti chiusi"),
con una capacità d'astrazione abbastanza buona.
A mio avviso permangono dubbi quanto all'attuazione di un progetto
professionale con una frequenza scolastica e alla capacità dell'assicurato di
adattarsi ad attività sedentarie, di concentrazione e riflessione cui non è mai
stato abituato. Credo però che se ben sostenuto e accompagnato e con un
progetto in cui si riconoscerebbe maggiormente (legato alla professione
precedente, compiti più organizzativi e di pianificazione), l'assicurato
potrebbe attivarsi e trovare stimoli che lo motivano. Il percorso non sarebbe
facile e implicherebbe un grande impegno, resistenza (non su quattro anni; con
tempi più brevi e accettabili per l'assicurato) e uno sforzo di adattabilità.
Sarebbe quindi utile, nonostante i dubbi, dare la possibilità all'assicurato di
"calarsi" nel ruolo di studente per i prossimi mesi, in modo da
mettersi realmente in situazione con lo scopo di confrontarsi e verificare la
fattibilità di tale progetto formativo." (pag. 348; n.d.r.: le
sottolineature sono della sottoscritta).
Nel rapporto finale del 10 gennaio 2014, il responsabile del servizio
orientamento del __________ ha rilevato quanto segue:
"Durante i tre mesi di osservazione (…)
sulla professione di disegnatore, ingegneria civile (…). (…) abbiamo proposto, (…)
, di organizzare uno stage pratico presso uno studio di ingegneria, una
giornata in qualità di uditore presso la __________ di __________ e un
colloquio con un docente capo area. Queste proposte sono state tenute in un
primo tempo in sospeso, e in seguito non sono state concretizzate, vista la
poca motivazione e fattibilità di questa formazione. Con lui abbiamo
anche valutato l'andamento dell'osservazione in informatica e del recupero in
matematica. (…). Le considerazioni che possiamo esprimere alla luce degli
incontri svolti sono le seguenti:
• il signor RI 1 ha seguito con impegno e costanza, ottenendo buoni risultati,
il recupero scolastico svolto dal nostro docente;
• l'A. sembra essere una persona molto pratica, con grande necessità di
movimento. L'abbiamo visto molto irrequieto e incapace di sostenere un lavoro
sedentario al PC;
• non sembra motivato all'utilizzo intensivo del PC e nemmeno al progetto
formativo relativo alla professione di disegnatore, ingegneria civile;
• una formazione di 4 anni, di cui 1 anno di scuola a tempo pieno, non
sembra essere proponibile; abbiamo potuto constatare che l'A. non reggerebbe
alle richieste;
• Sembra più motivato per una formazione più breve, e probabilmente meno
impegnativa, quale l'ottenimento della qualifica quale muratore sottostruttura
tramite l'art. 33 e in seguito un corso di capo cantiere presso il centro __________
di __________. Il tutto con un eventuale supporto sia scolastico, sia per
quanto riguarda la lingua tedesca.
• Riteniamo che il signor RI 1 sia una persona con la quale qualsiasi proposta
formativa vada costruita e condivisa da subito e nei minimi dettagli,
altrimenti rischia di essere vanificata. (…). " (pag. 350-351; le sottolineature sono della sottoscritta).
Il 22 gennaio 2014 si è tenuto un colloquio tra l'assicurato ed il consulente
IP al fine di discutere sul suo futuro professionale/ scolastico alla luce
dello stage d'osservazione a cui aveva partecipato al __________. Dal relativo
rapporto emerge quanto segue:
"(…) Purtroppo l'esito di questo stage
NON è positivo, anzi emerge difatti che l'assicurato non riesce a star
concentrato a lungo, non riesce a star seduto a lungo, dimostra scarso
interesse.
Dimostra infine discrete capacità di apprendimento, non sufficienti per
affrontare un percorso formativo del livello da lui scelto (disegnatore del
genio civile 1 anno di preparazione e 4 anni scuola effettiva, oltretutto nella
Svizzera interna). Da considerare pure che l'assicurato parla pochissimo
tedesco (tedesco imparato in cantiere ma mai andato a scuola).
Considerati i punti sovraesposti e quelli esposti nel rapporto di osservazione
allestito il 20.12.2013, coinvolgendo direttamente l'assicurato nella
riflessione, lo stesso ammette che la formazione in questione non fa al caso
suo." (pag. 352; la sottolineatura è della sottoscritta).
2.9.4. Durante l'incontro del 12
marzo 2014 l'avv. RA 1 ha chiesto al consulente IP che fosse data al suo
cliente - che in quel momento non aveva alcuna idea sua quale mestiere svolgere
- la possibilità di fare degli stage, il primo nell'ambito della logistica, il
secondo sempre nell'ambito della costruzione, al fine di valutare in quale
campo perfezionarsi/riformarsi rispettivamente in quale professione
reinserirsi. In tale occasione sono state riattivate le IG d'attesa con effetto
al 20 dicembre 2013 sino al 30 aprile 2014 (pag. 368, 369, 371, 374 e 375).
Al fine di valutare la sua idoneità ad una riformazione professionale, il 2
aprile 2014 il consulente IP ha quindi concesso all'assicurato un accertamento
professionale suddiviso in due parti [a) montatore di linee dal 14 al 30 aprile
2014 e b) operatore in logistica dal 5 al 23 maggio 2014] presso la __________
di __________, puntualizzando che "eventuali
assenze sono da notificare al suo referente e al sottoscritto"
(pag. 379-381 e 386-387)
All'incontro del 6 giugno 2014, tra il consulente IP - l'assicurato - datore di
stage - allo scopo di fare un feedback dell'accertamento che l'assicurato ha
svolto dal 14.4.2014 al 6.6.2014 nelle professioni di "montatore di linee
aeree" e "operatore in logistica" è emerso in particolare che:
"(…) - per entrambe le attività
sottoposte ad accertamento, l'assicurato non ha dimostrato interesse
- l'assicurato non ha ancora fatto click e rimane con la testa all'attività che
svolgeva al momento del danno alla salute, sebbene quest'ultima non possa più
essere esercitata
- a volte poco rispettoso di __________ e del suo direttore, signor __________.
Esempi: - mancato avviso che non si presentava in azienda,
adducendo a scuse varie, tra le quali per esempio che il figlio gli aveva
sottratto il telefonino o altro di simile
- "sono stufo, il lavoro non mi interessa, vado a casa" quando il
lavoro non gli si era ancora stato mostrato
- non ha nemmeno valutato determinate chances che il Direttore gli proponeva
circa il suo reinserimento professionale
- persona sicuramente valida, ma
che non valuta altre possibilità professionali all'infuori dall'attività
precedente (in galleria __________)
- infine dice di aver avuto spesso male al piede anche se il Direttore ha
osservato che più volte scendeva dal camion con destrezza ed agilità che
nemmeno lui ha, e invece il dolore al piede emergeva quando - ripetutamente -
quando non voleva svolgere un'attività
- infine il direttore - signor __________ - afferma che dei tanti assicurati Al
passati da lui per un accertamento, il signor RI 1 è quello che ha dato il
peggio e che lui non lo assumerebbe mai! (…)" (pag. 422 e 423).
In quell'occasione l'assicurato ha puntualizzato che entrambe le professioni
non facevano, la prima (linee aeree) in quanto aveva paura della corrente
elettrica, la seconda (magazziniere) che lo annoiava (pag. 423). Sempre in
quell'occasione il consulente IP - dopo aver puntualizzato che l'assicurato non
aveva mostrato interesse alle precitate due attività, ma neppure ad altre che
il direttore dell'azienda gli mostrava, nonostante persona competente - si è
dichiarato disposto, su richiesta del patrocinatore dell'assicurato, di
valutare un accertamento in uno studio ingegneristico (pag. 423).
Al fine di valutare la sua idoneità alla professione, il 17 luglio 2014 il
consulente IP ha quindi concesso all'assicurato un accertamento professionale
dal 19 al 29 agosto 2014 presso lo studio __________ di __________ (pag. 432 e
433; 440-441). Sono state riconosciute le IG d'attesa dal 7 giugno al 18 agosto
2014 (pag. 438 e 439).
Nella valutazione del 28 agosto 2014 il responsabile di stage della ditta in
questione, dopo aver elencato le attività svolte (in particolare: disegno tecnico,
modelli costruttivi, "studio" di capitolati, analisi liquidazioni e
visite cantiere), ha osservato che l'assicurato denotava una certa
resistenza/insofferenza al tipo di lavoro e che doveva "staccare
spesso" a causa della stanchezza degli occhi, che aveva pure grosse
difficoltà per un lavoro d'ufficio/difficoltà con lavori di tipo
"burocratico" oltre al mancato utilizzo del PC (pag. 448 e 449).
All'incontro del 28 agosto 2014, tra il consulente IP - l'assicurato - datore
di stage (arch. __________) - allo scopo di fare un feedback del precitato accertamento
è emerso in particolare che:
"(…) - (…) non à molto motivato
- (…) a lui non piace stare in ufficio o in un ambiente chiuso
- avrebbe buone potenzialità ma non le vuole sfruttare (conosce bene la materia,
ma non sfrutta le conoscenze - tutto sempre legato al fatto di non volere e non
di non sapere)
- buone conoscenze di disegno a mano libera ma non con il computer. Non vuole
proprio utilizzare il PC
- possiede una buona manualità
- quando è in cantiere si trova a suo agio
- con i capitolati, di per sé li capisce, ma non si impegna in quanto essi
vengono controllati in ufficio
- capacità di lavorare in team limitata. Non ama particolarmente dover
dipendere
- capacità di stare/lavorare in ufficio molto limitata (…)"
(pag. 451).
Nella medesima occasione è parimenti emerso che "L'architetto, che è pure professore presso la ____________________,
ha provato ad indirizzare l'assicurato verso questa professione. Purtroppo
manca una solida base scolastica ed anche in questa occasione manca di
motivazione/flessibilità". (…)" (pag. 452).
Il consulente IP ha quindi concluso che "E' (…) molto difficile trovare delle soluzioni quando da parte
dell'assicurato non c'è collaborazione. Questo è stato confermato sia dall'arch.
__________ che dal suo assistente"
(pag. 452).
RI 1, che ha ricevuto le IG d'attesa dal 30 agosto al 6 ottobre 2014, è in
disoccupazione dal 7 ottobre 2014 (doc. 467-469).
All'incontro del 24 ottobre 2014, tra il consulente IP ed il Capo
servizio - l'assicurato e il suo patrocinatore, allo scopo di fare il punto
della situazione e valutare come procedere, è emerso in particolare che:
" (…) RI 1 inizia con il dire che
l'accertamento presso Lineltel quale addetto alle linee aeree troppo pesante. Ne
consegue una spiegazione dell'attività di __________ dove spiega che si
trattava perlopiù di un lavoro di programmazione e non di fissazione dei pali
nel terreno come ribadito dall'assicurato. A questo punto interviene __________
il quale pone l'ago verso gli altri due accertamenti, ossia di magazziniere
risp. disegnatore edile. Per la prima attività (magazziniere) RI 1 dice
apertamente che non fa per lui e che si tratta di attività "noiosa".
Per la seconda attività (disegnatore) dice che non ce la fa a stare al chiuso
tutto il giorno, anche se ci è lecito pensare che il lavoro che svolgeva in
galleria era pure al chiuso. L'avvocato a questo punto dice che non è evidente
per una persona che ha sempre lavorato "fuori", iniziare un lavoro in
ufficio chiuso tra 4 pareti. (…). L'assicurato a questo punto
"accetta" l'aiuto al collocamento a condizione che non sia
un'attività da impiegato (…)". (pag.
473 e 474).
2.9.5. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti riassunta ai
precedenti considerandi (cfr., in particolare, pag. 346, 348, 350-352 e 448-449),
questo Tribunale, - pur non ignorando il comportamento del ricorrente che, a
tratti, appare criticabile nell'ottica della collaborazione e dell'obbligo di riduzione
del danno a cui è tenuto (e che ha pure portato alla diffida di cui al
considerando 2.9.2) - ritiene, secondo il
grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, per un verso, la formazione di
disegnatore edile non fosse ragionevolmente esigibile da lui (a causa dei suoi
limiti attitudinali; le riserve al riguardo espresse in particolare dai maestri
di lavoro e dalla psicologa del __________, trovano difatti conferma nella
valutazione dell'arch. __________ al termine dello stage d'accertamento presso
il suo studio) e , per altro verso, che egli non era soggettivamente idoneo (a
causa del suo comportamento poco collaborativo e poco flessibile) alle attività
di "addetto alle linee aeree" e di "magazziniere" presso la
__________, che erano invece ragionevolmente esigibili da lui in quanto
rispettose delle limitazioni al piede derivanti dal danno alla salute
infortunistico di cui è portatore.
In siffatte circostanze, questo Tribunale non può confermare il reddito
"da invalido" di fr. 76'036.- determinato dall'CO 1 nella decisione
del 27 gennaio 2017 sulla base della TA1 2014 - rami economici 69-71/att.
legali e di gestione, contabilità architettura e ingegneria, livello 2
(uomini).
Del resto, non può essere ignorata la ancor giovane età dell’in-sorgente (nato
nel 1972) e il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento a una
nuova professione (cfr. SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b).
Stante quanto precede,
accertato in particolare che le attività di "addetto alle linee
aeree" e di "magazziniere" presso la __________ erano ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, gli atti vanno rinviati all'CO 1 affinché determini
nuovamente il reddito "da invalido" di RI 1.
2.10. Per le ragioni già esposte al considerando 2.9.5, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, dopo aver ri-determinato il reddito "da invalido" dell'assicurato, definisca nuovamente il diritto alle prestazioni di RI 1, emanando una nuova decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti