Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.35

 

PC/sc

Lugano

30 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 27 febbraio 2006, RI 1, nato il __________ 1972, disoccupato dal 2 maggio 2005 ed allora attivo sul cantiere __________ per uno stage, ha subìto alle ore 9.00 un infortunio professionale, allorquando un foglio di rete non bene assicurato, cadendo, gli ha perforato il piede sinistro (cfr. doc. 1; STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, pag. 11, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).


L’Istituto assicuratore (in casu: l'CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile al lavoro, ha iniziato un’attività presso la __________ quale macchinista/minatore, ma il 9 giugno 2006 ha subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto. Dal mese di aprile 2007 ha lavorato per la __________ e dal 1° ottobre 2007 è stato assunto quale minatore dalla __________, la quale il 29 luglio 2008 ha nuovamente annunciato una ricaduta dell’infortunio. Dal mese di marzo 2010 ha poi iniziato l’attività presso il __________ quale caposquadra, nonostante la presenza di alcuni fastidi al piede infortunato. Quest’ultima attività è stata esercitata malgrado abbia dovuto recarsi in numerose occasioni da alcuni specialisti a causa di continui dolori al piede ed è stata infine abbandonata nel corso del mese di luglio 2011 STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, pag. 11, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).

L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità anche per le ricadute, corrispondendo regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Con decisione del 6 novembre 2012 l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un'IMI del 20% (cfr. doc. 280). L'opposizione inoltrata il 7 dicembre 2012 dall'avv. RA 1, per conto dell'assicurato, avverso la precitata decisione (cfr. doc. 292), è stata ritirata dal predetto legale in data 19 settembre 2013 (cfr. doc. 316).

                               1.2.   Nel frattempo in ambito AI, RI 1 ha inoltrato il 9 settembre 2008 una richiesta di prestazioni AI che è stata respinta con decisione del 7 giugno 2010, poiché non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% e perché aveva ricominciato un’attività a tempo pieno dal 1° marzo 2010 presso il __________ di __________. Il 13 ottobre 2011 RI 1, da ultimo fuochista e specialista in esplosivo, ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni. Dopo aver eseguito dapprima un accertamento professionale presso il __________ di __________ dall’8 ottobre al 6 novembre 2012, aver contattato alcune ditte per una formazione breve nel settore professionale in cui l’interessato era attivo, aver effettuato un periodo formativo/di valutazione presso il __________ di __________ per una eventuale riqualifica quale disegnatore edile, aver effettuato un accertamento professionale quale operatore in logistica e montatore di linee aeree presso __________ e quale assistente studio architettura/disegnatore presso uno studio di architettura, dopo un ulteriore colloquio tenutosi il 24 ottobre 2014 (STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 1.1 e 1.2, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016), l’UAI con progetto di decisione del 13 novembre 2014 ha comunicato all'assicurato che avrebbe rifiutato qualsiasi prestazione poiché il grado d’invalidità era del 23% (a fronte di un reddito "da valido" di fr. 74'510.- e da un reddito "da invalido" di fr. 57'420.60, determinato sulla base della TA1 2012, attività semplici e ripetitive, valore mediano, ridotto dell'8% per attività leggere; cfr. doc. 335).

 
Il 24 novembre 2014 l'CO 1 ha chiesto all'UAI di "rivedere il calcolo" prendendo quale riferimento l'attività di disegnatore - professione che l'UAI aveva precedentemente ritenuto idonea ed esigibile - ed il cui (nuovo) percorso professionale era stato purtroppo rifiutato dall'assicurato (cfr. doc. 335) 

Con decisione del 18 marzo 2015 (cfr. doc. 337), preavvisata dal progetto del 25 novembre 2014 che ha annullato e sostituito quello del 13 novembre 2014 (doc. 335), l'UAI ha quindi rifiutato qualsiasi prestazione poiché il grado d’invalidità era del 6% [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 74'510.- e da un reddito "da invalido" di fr. 76'429.-, determinato sulla base della TA1 2012, divisione economica 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) con livello di qualifica 3 (conoscenze professionali e specializzate), ridotto dell'8% per attività leggere; cfr. doc. 335].

Il ricorso presentato il 5 maggio 2015 dall'avv. RA 1, per conto dell'assicurato, avverso la precitata decisione, è stato respinto con STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016.
 
In quell'occasione il TCA ha lasciato aperta la questione di sapere se, quale reddito "da invalido", invece di quello evinto dalle tabelle RSS relativo alle attività semplici e ripetitive non andasse invece utilizzato il reddito più elevato, dedotto dalle medesime tabelle, ma relativo all’attività di disegnatore edile, formazione che, secondo l’UAI, l’interessato avrebbe potuto e dovuto portare a termine, visto che, anche utilizzando il reddito "da invalido" fatto valere dal ricorrente, ossia quello a lui più favorevole (determinato sulla base della TA1 2010, attività semplici e ripetitive, valore mediano, aggiornato al 2012 e ridotto del 10% per attività leggere), non vi era alcun diritto ad una rendita AI a fronte di un grado di invalidità del 25% (reddito da valido di fr. 74'510.-).     

 

                               1.3.   In ambito LAINF, con decisione del 27 gennaio 2017 l’Istituto assicuratore ha negato all'assicurato una rendita poiché il grado d’invalidità era nullo [a fronte di un reddito "da valido" di fr. 74'510.-, confermato sia dal TCA sia dal TF in ambito AI nelle già citate sentenze, e da un reddito "da invalido" di fr. 76'036.-, determinato sulla base della TA1 2014 -anno in cui sono finite le prestazioni IG dell'AI - rami economici 69-71/att. legali e di gestione, contabilità architettura e ingegneria, livello 2 (uomini); cfr. doc. 354].

                                         A seguito dell’opposizione interposta il 27 febbraio 2017 sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 359), focalizzata sulla contestazione del reddito "da invalido", l’CO 1 in data 10 marzo 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 363).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 27 aprile 2017 l'avv. RA 1, per conto di  RI 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento in favore del suo assistito di una "rendita di invalidità del 25%, posto come il guadagno assicurato sia quello da ultimo percepito" dal suo cliente (doc. I pag., 6).

Il patrocinatore dell'insorgente contesta il calcolo economico e, segnatamente, il reddito "da invalido" ritenuto dall'CO 1. A sua mente, anche in questa sede, deve essere infatti riconosciuto il calcolo fatto proprio dal TCA (e confermato dal TF) in ambito AI e, quindi, un grado di invalidità dal 25%, che apre il diritto ad una rendita infortunistica di pari entità.

                               1.5.   Nella risposta dell'8 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                               2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

 

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                               2.3.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                         Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                         In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

 

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

 

                                         Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6 e STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2).

 

                               2.4.   In concreto, oggetto del contendere è unicamente il reddito "da invalido" utilizzato dall'CO 1 per il calcolo del grado di invalidità del ricorrente.

Anche questa sede è difatti pacifica ed incontestata la circostanza che l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di fuochista e di specialista in esplosivo dal 26 luglio 2011, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, dopo essere stato inabile al lavoro dal 26 luglio 2011 al 23 luglio 2012, dal 24 luglio 2012 ha una capacità di lavoro completa, come emerge dalla visita di chiusura della __________ del 24 luglio 2012 (cfr. STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 2.2., cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).

                               2.5.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione (per il reddito "da invalido"), i dati del 2014, ritenuto che le prestazioni indennità giornaliere d'attesa dell'UAI sono terminate il 6 ottobre 2014 (doc. 335) .

                               2.6.   Per quanto concerne il reddito da valido, l'importo di fr. 74'510.- - desunto dalla STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, pag. 12, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 e non contestato dal patrocinatore del ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte, dopo aggiornamento a fr. 76'631.80 per il 2014 (+ 0.7% nel 2013, + 0.8% nel 2014).

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è  soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

 

                                         In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014 del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi, l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda
Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).

Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile la precitata prassi dell’CO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un caso concreto.

 

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                        
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

 

                               2.8.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 76'036.- il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, rami economici 69-71/att. legali e di gestione, contabilità architettura e ingegneria, livello 2, uomini, senza applicare alcuna deduzione sociale (doc. 363), considerato che il ricorrente avrebbe rifiutato la riformazione professionale nell'attività - idonea ed esigibile - di "disegnatore edile". 

Il patrocinatore del ricorrente contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, innanzitutto nella misura in cui è troppo elevato, dato che parte dal presupposto - errato - che il suo cliente avrebbe concluso con successo il percorso di riqualifica in ambito LAI. 

                               2.9.   Il TCA osserva che il ricorrente dopo aver assolto le scuole dell’obbligo in __________ ed aver seguito, senza concluderlo, un corso per diventare geometra, ha ottenuto il diploma di meccanico di veicoli. In seguito ha lavorato come autista ed operaio tuttofare all’estero e nel 2000 è giunto in Svizzera dove ha lavorato quale operaio addetto ai cantieri del sottosuolo ad __________ fino al 2002, quale autista di veicoli pesanti da cantieri dal 2002 al 2003 e quale operaio addetto ai cantieri di sottosuolo dal 2003 al 2011, con numerose interruzioni. Nel 2008 ha seguito un corso di brillamento delle mine. Non va poi dimenticato che l’insorgente ha subito l’infortunio al piede, che lo ha reso completamente inabile al lavoro quale fuochista e specialista in esplosivo, nel corso del mese di febbraio 2006 e che l’attività da ultimo iniziata nel corso del mese di marzo 2010 ha dovuto essere abbandonata proprio a causa delle conseguenze dell’infortunio. L’interessato al  momento dell’infortunio si trovava in disoccupazione, ma era stato inviato sul cantiere __________ per uno stage e l’ultima attività lavorativa stabile prima dell’infortunio era stata esercitata presso la __________ di __________ quale “Mineur und Guniteur im Schichtbetrieb des TBM-Vortriebes sowie im Ausbau”. In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile al lavoro, ha iniziato un’attività presso la __________ quale macchinista/minatore, ma il 9 giugno 2006 ha subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto. Dal mese di aprile 2007 ha lavorato per la __________ e dal 1° ottobre 2007 è stato assunto quale minatore dalla __________, la quale il 29 luglio 2008 ha nuovamente annunciato una ricaduta dell’infortunio. Dal mese di marzo 2010 ha poi iniziato l’attività presso il __________ quale caposquadra, nonostante la presenza di alcuni fastidi al piede infortunato. Quest’ultima attività è stata esercitata malgrado abbia dovuto recarsi in numerose occasioni da alcuni specialisti a causa di continui dolori al piede ed è stata infine abbandonata nel corso del mese di luglio 2011. Ne segue che le attività intraprese dall’assicurato dopo l'infortunio e che hanno portato a varie ricadute non erano più esigibili in maniera completa (cfr. STCA 32.2015.77 dell'11 aprile 2016, consid. 2.6, cresciuta in giudicato con STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).


Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato ha eseguito un accertamento professionale presso il __________ di __________ dall'8 ottobre al 6 novembre 2012, al termine del quale è emerso quanto segue:

                                         "(…) Tutto il periodo è stato caratterizzato da una certa indecisione dell'A. nel definire con convinzione e una certa concretezza un possibile percorso di reinserimento professionale. Fatica ancora parecchio ad accettare il distacco da una professione che amava particolarmente e che lo aveva portato ad un'elevata capacità di guadagno. (…).
Persona concreta e responsabile, l'A. ha dimostrato discreto impegno e applicazione nella riflessione volta a valutare le possibilità di reinserimento professionale. Ancora parecchio legato all'ultima professione esercitata, per la quale ha dichiarato un interesse e una passione considerevoli, ha faticato ad elaborare delle alternative concrete: si ha l'impressione che viva un momento di forte indecisione sul procedere in vista del reinserimento lavorativo: da una parte sembra considerare la possibilità di una riformazione professionale o di un complemento formativo (con però numerosi dubbi riguardo ai settori d'attività, alla volontà d'implicazione scolastica, alle possibilità di recupero dell'elevata capacità di guadagno), dall'altra sembra prendere in considerazione una ripresa lavorativa diretta, sfruttando le conoscenze e competenze maturate nei trascorsi lavorativi e senza particolari investimenti in termini di tempo e di preparazione scolastica. (…).
L'A. è in possesso di una qualifica professionale praticamente mai sfruttata nello specifico campo di competenza avendo, durante il suo percorso professionale, esercitato attività a carattere pratico manuale principalmente nei settori agricolo e del sottosuolo. Gli è quindi stata proposta una batteria di test attitudinali con lo scopo di valutare le capacità di ragionamento logico, numerico, verbale e spaziale in vista di una possibile riqualifica professionale. Esito di tale valutazione sono dei risultati che, paragonati a quelli conseguiti dalla popolazione di riferimento, si situano generalmente nella zona media o medio-superiore. Ha dimostrato in particolare delle buone risorse nel ragionamento basato su supporto numerico (logica numerica e applicazione di regole matematiche); qualche difficoltà è invece emersa nella prova di attenzione e concentrazione in un periodo di tempo limitato. In funzione di tali risultati si ritiene che l'A. abbia il potenziale cognitivo per affrontare un percorso di riqualifica professionale; con la dovuta preparazione scolastica sarebbe anche in grado di intraprendere un tirocinio scolasticamente e concettualmente medio-difficile. (…).
Riguardo all'orientamento professionale, l'A. sembra fortemente indeciso in merito alla possibilità di intraprendere un nuovo percorso formativo che implichi una parte scolastica. Da una parte è ancora parecchio coinvolto nel settore professionale da ultimo esercitato, in cui ha maturato una solida esperienza lavorativa e che rispecchia i suoi interessi professionali e le sue attitudini personali. Dall'altra cosciente che anche intraprendendo una riformazione difficilmente riuscirebbe a raggiungere l'elevata capacità di guadagno precedente il danno alla salute. Vi sono inoltre altri due aspetti che sono fonte di preoccupazione e che non lo aiutano nella presa di decisione: il problema di salute, che rappresenta un limite importante per le attività che meglio corrispondono alla sua persona (concrete, artigianali, pratico-manuali), e il doversi confrontare con la parte scolastica (da tempo non è confrontato con l'acquisizione di nozioni prettamente concettuali; le stesse non sembrano inoltre corrispondere alle sue attitudini personali). (…).
Conclusioni
A livello orientativo si possono di conseguenza esprimere le seguenti considerazioni:
- l'A ha il potenziale per intraprendere una riqualifica professionale a tirocinio anche di una certa difficoltà (nel qual caso bisogna prevedere una , preparazione scolastica mirata); a tal proposito l'A. ha manifestato un certo interesse di principio verso professioni tecniche (ad esempio nell'ambito della meccanica) che però sono difficilmente compatibili con il danno alla salute (a meno di indirizzarsi verso la progettazione), oppure verso l'ambito della logistica (potrebbe sfruttare le patenti del camion, ma necessiterebbe il cambio automatico)
- vi sono maggiori dubbi riguardo alla possibilità di frequentare una scuola superiore (a __________ esiste un centro di formazione in ambito edile con delle specializzazioni nel campo del sottosuolo, mirate ad esempio a compiti più organizzativi, di pianificazione e conduzione); i dubbi riguardano il potenziale d'acquisizione di nozioni puramente concettuali (per frequentare una scuola di grado terziario sono necessari un impegno ed una motivazione non indifferenti), le concrete possibilità d'ammissione (non disponendo l'A. di un AFC nel settore specifico o della maturità professionale), la durata della preparazione scolastica necessaria (qualora fosse possibile un'ammissione su dossier), la realizzabilità pratica dell'attività (quanto il danno alla salute condizionerebbe un'attività simile?)
- durante l'accertamento l'A. non ha dimostrato grande implicazione in vista di definire concretamente un percorso formativo classico (che sia di grado secondario Il o di grado terziario), è apparso indeciso e si ha l'impressione necessiti un ulteriore periodo di riflessione.
- probabilmente in questo momento un percorso d'inserimento diretto nel mercato del lavoro, che sfrutti almeno in parte le competenze acquisite e che preveda una formazione ad hoc (corsi specifici, formazione sul posto di lavoro), sarebbe la soluzione più praticabile.
(…)". (pag. 252, 255 e 256).

                            2.9.1.   Il 5 novembre 2012 il consulente IP - ritenuto che: 1) l'assicurato aveva svolto il percorso di accertamento professionale presso il __________ con profitto solo parziale nel senso che non era ancora deciso sulla svolta che voleva dare alla sua carriera professionale e formativa; 2) il __________ aveva comunque evidenziato come la sua capacità di svolgere un apprendistato fosse garantita e che era pure in grado di portare a termine con successo una formazione con ottenimento di AFC in professioni con grado di difficoltà medio-alta; 3) non era ipotizzabile per l'assicurato una formazione superiore come ad esempio quella di assistente edile - ha deciso di lasciargli un periodo di riflessione di quasi un mese, chiarendogli in ogni caso che "qualora decidesse di non seguire un provvedimento professionale, seguendo il principio dell'obbligo di collaborare, egli sarà considerato come se avesse portato a termine una formazione" (pag. 247).       

Dopo che l'assicurato ha manifestato la sua intenzione di non svolgere una riqualifica professionale con ottenimento dell'AFC (pag. 280) ma ha mostrato interesse a riqualificarsi nel suo settore di provenienza (lavori sotterranei) quale assistente edile di sottosuolo frequentando la Scuola __________ di __________, ovvero l'unica in cui si svolge tale formazione, il consulente IP si è informato al riguardo (pag. 281, 288 e 289). Dopo aver appurato che l'assicurato non disponeva delle possibilità formative per frequentare, come auspicato, la scuola di Sursee, non essendo già in possesso di un attestato federale di capacità (pag. 289 e 294), il consulente IP, all'incontro del 1° febbraio 2013, ha spiegato all'assicurato "la situazione a livello formativo e l'impossibilità di procedere oltre a livello di scuola di __________ ", chiarendogli che da parte dell'UAI "la sua esigibilità definita a livello di __________ parla di una possibilità di svolgere un apprendistato tecnico quale ad esempio disegnatore edile " prendendo tuttavia atto che l'assicurato non desiderava portare avanti un tale progetto (pag. 294). A questo punto il consulente IP, dopo essersi consultato con il __________ della CO 1, ha contattato la ditta __________ per proporre una formazione su misura quale assistente di cantiere per lavori sotterranei (pag. 294). All'incontro del 20 febbraio 2013 con i responsabili di tale ditta, il consulente IP ha chiarito le misura che si sarebbero potute mettere in atto, segnatamente che l'assicurato avrebbe potuto svolgere una formazione SUPSI di direttore di lavori oppure svolgere la funzione di capocantiere o di operatore di macchine con formazioni di mulettista e di guida gru (pag. 295). Il 25 febbraio 2013 il direttore generale della ditta in questione, ha informato il consulente IP che, dopo verifica interna, non era in grado di dar seguito alla richiesta di inquadrare l'assicurato negli organici nell'ambito di un programma di reintegrazione professionale, in quanto confrontati in quel contingente momento "con una situazione di esubero del personale a causa della progressiva chiusura di importanti commesse in ambito di __________ tali da compromettere anche un'assunzione alle favorevoli condizioni" spiegate dal consulente IP (pag. 296). Il 15 marzo 2013 il sostituto di direzione della __________ /__________, nel frattempo pure contattata dal consulente IP, ha risposto a quest'ultimo che non potevano dar seguito alla richiesta di riqualifica professionale dell'assicurato come tecnico di cantiere perché non avevano individuato una posizione tale da poterlo inserire nell'impresa, "inoltre la formazione attuale del sig. RI 1, come pure la sua esperienza professionale nell'edilizia la consideriamo insufficiente per un impiego quale tecnico di cantiere (mancanza di una qualifica o titolo scolastico, esperienza professionale unicamente nello scavo di gallerie) e di conseguenza una sua formazione sarebbe per la nostra impresa troppo impegnativa, anche considerando il vostro sostegno finanziario" (pag. 298).   

Dopo aver "nuovamente affrontato la questione dell'obbligo di ridurre il danno attraverso i provvedimenti professionali. In particolare, si è rispiegato come, se l'assicurato non dovesse affrontare il percorso di riqualifica proposto, si verrebbe recapitare una diffida a collaborare, pena la possibilità per l'AI di chiudere il caso con assicurato reintegrato attraverso il percorso previsto (vedi disegnatore edile)", il 29 marzo 2013 il consulente IP ha concluso quanto segue "(…) ci si è dati tempo fino a metà maggio. Se non dovessero essere risvolti positivi con una reintegrazione su misura, si indirizzerebbe la pratica sulla riqualifica tipo disegnatore edile" (pag. 299).

Il 17 aprile 2013 il responsabile del personale della __________, nel frattempo pure contattato dal consulente IP, ha risposto a quest'ultimo che "(…) zu diesem Zeitpunkt bei uns keine passende Stelle offen ist" (pag. 302).   

Il 18 aprile 2013 il direttore della __________, parimenti contattato dal consulente IP, ha informato il consulente IP che le possibilità per l'assicurato di essere da loro sostenuto nella formazione erano praticamente nulle visto che, tra l'altro, non aveva lasciato un buon segno in azienda ove aveva già lavorato per 25 giorni (pag. 303).

Il 29 aprile 2013 il responsabile del personale della __________, anche contattato dal consulente IP, ha risposto a quest'ultimo che "(…) La reintegrazione nel settore costruzione è già abbastanza difficile e i pochi posti di lavoro a disposizione per la reintegrazione che abbiamo, sono riservati ai nostri impiegati " (pag. 304).    

Il 17 maggio 2013 si è tenuto l'incontro con il responsabile delle risorse umane delle __________ a __________, nel frattempo parimenti contattato dall'UAI, durante il quale - dopo che il consulente IP ha spiegato le possibilità di reintegrazione offerte dall'AI, in particolare le formazioni brevi e le formazioni classiche (tipo AFC), chiarendo che per l'assicurato le possibilità di reintegrazione in azienda avrebbero potuto indirizzarsi verso una formazione a breve in quanto l'unica altra opportunità, quella di tecnico edile, era formalmente esclusa a causa dell'assenza di un diploma professionale e che, pertanto, avrebbe potuto essere reintegrato in una professione di supporto al capocantiere, evitando che l'assicurato stesso svolgesse lavori in cantiere che richiedessero il superamento dei limiti funzionali -  è emerso quanto segue:

"Il datore di lavoro chiarisce già in entrata che le mansioni previste dall'assicurato prima dell'inizio della nuova inabilità lavorativa erano legate esclusivamente alla preparazione di esplosivi e alla volata. Tali attività non richiedono spostamenti importanti né capacità particolari di camminare. Si tratta perlopiù di un'attività leggera. Esattamente come già indicato dal datore di lavoro nel suo questionario inviatoci in data 20.12.2011.
Per quanto riguarda invece la mansione di caposciolta, essa richiede:

- esperienza di cantiere/lavori in galleria;

- capacità di leggere i piani di lavoro;

- capacità di lavorare in gruppo;

- capacità di comunicazione.

                                         Ora, per ciò che attiene la possibilità di permettere all'assicurato di svolgere la formazione di caposciolta presso di loro, il signor __________ esclude tale possibilità. Infatti, per lui il problema è l'affidabilità dell'assicurato. Infatti, da quando è stato posto alle sue dipendenze, non si sarebbe comportato al meglio. Non da ultimo nella comunicazione di infortunio. Da agosto 2011 in avanti l'assicurato non si è presentato in azienda a causa dell'operazione; tuttavia, non avrebbe comunicato nulla al datore di lavoro il quale, da un giorno all'altro si sarebbe trovato senza un fuochino in squadra. Senza contare che da ultimo l'avrebbe visto correre nei rifugi Alptransit senza le dichiarate difficoltà... Per il signor __________, non vi sono dunque delle premesse valide per una collaborazione" (pag. 305 e 306).

In siffatta occasione il consulente IP ha quindi concluso quanto segue: "Visto che non si sono trovate delle aziende con cui collaborare, a questo punto, come discusso anche con l'assicurato, si procede ad una nuova convocazione e proporre all'assicurato la riformazione professionale in qualità di disegnatore edile" (pag. 306).   

                            2.9.2.   All'incontro del 24 maggio 2013 l'assicurato ha informato il consulente IP di aver ricevuto le risposte negative da tre aziende (__________, __________ e __________. Nella medesima occasione il consulente IP, dopo aver spiegato all'assicurato che si era arrivati alla fine dei tempi che si erano dati e che bisognava quindi decidere sul da farsi, gli ha chiesto di comunicare se era interessato allo svolgimento di una riqualifica come disegnatore edile e lui gli ha chiarito che al 90% gli avrebbe detto di no, in quanto ritenuta inutile per le possibilità di guadagno e di lavoro (pag. 307).

All'incontro del 13 giugno 2013 "Il rappresentante legale, fatta una valutazione economica dell'investimento, dichiara come in realtà, calcolando per l'assicurato la possibilità di beneficiare di quarto di rendita per i quasi 30 anni successivi all'inizio del danno alla salute, l'investimento della formazione non sia adeguato all'obiettivo in quanto i costi in fatto di IG e spese connesse alla formazione sarebbero ben superiori.
A questo proposito, si è chiarito alle parti che il provvedimento professionale ha il compito di ridurre il grado di invalidità e che l'opportunità di una riqualifica va visto sul lungo termine; anche immaginando un peggioramento dello stato di salute con conseguente possibile aumento dell'incapacità al guadagno. Inoltre, si è chiarito che il compito principe dell'Al non è quello di versare una rendita di invalidità ma di permettere all'assicurato di recuperare una capacità di guadagno. Nel caso specifico con un provvedimento professionale atto a migliorare la spendibilità sul mercato dell'assicurato.
L'assicurato contesta anche la possibilità che lui riesce a seguire una formazione trovandosi in una classe di allievi provenienti dalla scuola media e che possa recuperare le competenze per affrontare il percorso. Inoltre non è convinto che alla fine del percorso riuscirà effettivamente a trovare lavoro.

                                         Sui primi due punti, si è spiegato all'assicurato che non è la prima volta che accade che un assicurato quarantenne si trovi in una classe di giovani… per il secondo punto, come da valutazione __________, si è indicato che per l'assicurato bisogna comunque prevedere un percorso di reintroduzione con frequentazione di corsi di recupero. Per il terzo punto, si è risposto che la formazione di disegnatore edile ha un mercato in Ticino e che le possibilità di assunzione non sono ridotte. Si è comunque accennato che il successo di una integrazione dipende anche dalla motivazione dell'assicurato" (pag. 308). In quell'occasione, su precisa richiesta del consulente IP, l'assicurato ed il suo rappresentante legale non si sono espressi in modo definitivo circa l'intenzione del ricorrente di seguire un provvedimento professionale. Il consulente IP ha quindi deciso di attendere fino al 19 giugno 2013 prima di procedere all'invio di una diffida, puntualizzando quanto segue: "Se l'assicurato decidesse di non sottoporsi a provvedimenti professionale, si è già chiarito alle parti che vi sarà la definizione del grado di invalidità come se egli avesse svolto effettivamente il percorso. Si è anche anticipato che in questo caso non vi sarebbe diritto a rendita di invalidità " (pag. 309).

Scaduto infruttuoso il termine anzidetto, il 24 giugno 2013 l'UAI ha inviato per raccomandata una diffida del seguente tenore:

"Egregio Signor Avvocato,
dopo che si è dovuta abbandonare una possibilità di formazione breve nel settore professionale in cui il signor RI 1 era attivo e come da risultanze del percorso di accertamento professionale (8.10.2012-6.11.2012), si è deciso di sottoporre l'assicurato ad un percorso di qualifica professionale ex art. 17 LAI che permettesse all'assicurato di recuperare la propria capacità al guadagno.
Nel caso concreto, si richiama quanto contenuto nel rapporto __________ a pagina 8 e 9 in cui si dichiara come:
Esito di tale valutazione sono dei risultati che, paragonati a quelli conseguiti dalla popolazione di riferimento, si situano generalmente nella zona media o medio-superiore. Ha dimostrato in particolare delle buone risorse nel ragionamento basato su supporto numerico (logica numerica e applicazione di regole matematiche); qualche difficoltà è invece emersa nella prova di attenzione e concentrazione in un periodo di tempo limite). ln funzione di tali risultati si ritiene che l'A. abbia il potenziale cognitivo per affrontare un percorso di riqualifica professionale; con la dovuta preparazione scolastica sarebbe anche in grado di intraprendere un tirocinio scolasticamente e concettualmente medio-difficile.
l'A ha il potenziale per intraprendere una riqualifica professionale a tirocinio anche di una cella difficoltà (nel qual caso bisogna prevedere una preparazione scolastica mirata)

                                         In questo senso, si è proposto al signor RI 1 di procedere ad una fase di preparazione in vista di affrontare una qualifica di disegnatore edile, che potrebbe partire nell'autunno 2014.
Nell'incontro avuto il 13 giugno u.s., con il consulente Al è stata discussa tale opportunità e si era deciso di lasciare un tempo di riflessione al signor RI 1. Il termine era stato fissato al 19 giugno 2013.
Non avendo ricevuto comunicazioni da parte del signor RI 1, come da accordi, si procede all'invio della presente diffida.
A questo proposito viene richiamato l'art. 21, cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno".
Le intimiamo quindi:
- di sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato.
Con la presente assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se il signor RI 1 intende sottoporsi al provvedimento ordinato, ritornando, debitamente firmata, la dichiarazione allegata.
Se non intende sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato, deve indicarci in modo esaustivo i motivi.
Trascorso infruttuoso il termine, emaneremo un progetto di decisione con le sanzioni indicate nell'articolo 21 LPGA.
In particolare, come da colloquio in data 13.6.2013, si considererà la capacità di guadagno del signor RI 1 come se egli avesse concluso con successo il percorso di qualifica professionale nella categoria NOGA 2008 di riferimento (74.3).
(…)" (pag. 310 e 311; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
 
Il 5 luglio 2013 il rappresentante legale dell'assicurato ha comunicato all'UAI che il suo cliente "si sottoponeva senza discussione di sorta" alle misure di reintegrazione prospettate e discusse" (pag. 313).

 

                            2.9.3.   Al fine di accertare l'interesse verso la professione, l'UAI ha predisposto un percorso di accertamento pratico dal 23 settembre al 20 dicembre 2013 presso il __________ di __________ (pag. 318 e 319 - pag. 330 e 331).

Il 28 novembre 2013 il responsabile del servizio orientamento del __________ ha informato il consulente IP che "(…) dal punto di vista scolastico, parlando con __________, RI 1 sta recuperando bene e si impegna, ci tiene. __________ invece mi dice che in informatica sta diventando quasi insostenibile: RI 1 non riesce a stare a lungo seduto al pc, lo "odia", e più volte, anche a me, ha detto che lo farebbe volare dalla finestra (il pc, non __________). Non sembra motivato all'utilizzo intensivo di questo strumento e nemmeno al progetto formativo di diventare un disegnatore del genio civile. Anche l'anno di scuola a tempo pieno ci chiediamo come possa sopportarlo (6/8 ore di scuola ogni giorno, per un anno, questo "sclera"). Da parte mia l'ho visto tre o quattro volte: gli ho proposto di organizzargli un giorno a scuola a __________ per vedere come sono le lezioni, un incontro con il capo area del disegno alla __________ per discutere dei contenuti della scuola, uno stage presso uno studio di ingegneria. RI 1 ha per il momento declinato le mie proposte perché è ancora intenzionato a voler acquisire la qualifica di muratore tramite l'art. 33, in vista di frequentare dei corsi a __________. Li l'ho visto motivato, ha preso contatto con l'__________ e mi ha portato della documentazione, chiedendomi anche se potevo approfondire io alcune informazioni. Il suo progetto formativo mi sembra quello, ma non so se è già stato scartato da voi o no e eventualmente per quale motivo. A questo punto, visto anche che la scadenza del suo periodo si avvicina, ci sembra molto importante poterci incontrare a breve per un incontro e poter decidere cosa fare, visto che la formazione di disegnatore non sembra essere fattibile. Approfondire la fattibilità del suo progetto e eventualmente accompagnarlo, se per voi fosse fattibile, lo potremmo naturalmente fare." (pag. 337).

Il 18 dicembre 2013 i maestri di lavoro del __________ hanno rilevato che l'assicurato dispone di discrete capacità di apprendimento, ha avuto buoni rapporti con tutti e tenuto un comportamento corretto. Dopo aver puntualizzato che "ha detto subito di non essere motivato per una riqualifica quale disegnatore e di essere in difficoltà a rimanere in uno spazio chiuso, seduto ad un tavolo per più ore", essi hanno concluso/proposto quanto segue: "M. non ha alcun interesse e motivazione nel progetto di riqualifica quale "disegnatore del genio civile". Non ha piacere, abitudine e attitudine a rimanere seduto davanti ad uno schermo di pc per una giornata intera. Infatti non è mai riuscito a superare le 4 ore di presenza giornaliera. E' opportuno ripensare un progetto formativo nel quale RI 1 possa riconoscersi, trovare la giusta motivazione e coinvolgimento personale. " (pag. 346; n.d.r.: solo il corsivo e le sottolineature sono della redattrice). 
 
Dal canto suo, nel rapporto del 20 dicembre 2013 la psicologa del __________ ha rilevato quanto segue: "Il seguente rapporto è stato redatto in base a tre colloqui avvenuti durante il periodo d'accertamento/preparazione a un percorso formativo concesso dall'AI. Lo scopo di tale accertamento (colloquio d'ammissione del 12.09.2013),  era di approfondire gli aspetti scolastici e attitudinali partendo dal settore base dell'informatica; questo in vista di un eventuale percorso formativo come disegnatore del genio civile (1 anno di preparazione scolastica e poi quattro anni di frequenza scolastica con un primo anno a tempo pieno a scuola).
Già durante il colloquio d'ammissione l'assicurato è apparso dubbioso e scettico rispetto a tale progetto. Faticava a esprimere quali dubbi lo preoccupassero. Sollecitato a riflettere .... ha verbalizzato la lunga durata del percorso e pure il timore della scuola e dello studio. (…).
Si tratta di un uomo di quarantuno anni (…). Il comportamento è corretto e rispettoso nei vari contesti. (…). I contenuti ruotano soprattutto attorno ad un eventuale percorso formativo. L'assicurato esprime dubbi, ha timore della scuola e dello studio ("non sono abituato"). Egli esprime difficoltà a restare seduto per molto tempo al PC, dichiarando che la concentrazione è debole. Aggiunge che "a stare li fermo.. .poi scoppio...". Ammette un certo "nervosismo" e forse teme di perdere il controllo e avere reazioni inadeguate. Non insiste sul danno alla salute, esprime una certa sofferenza a causa delle limitazioni dovute alle molte operazioni chirurgiche subite al piede sinistro ("i medici mi hanno rovinato...").  (…). Ammette di aver avuto momenti di grande sconforto e sofferenza negli ultimi anni, in attesa tra un'operazione e l'altra e sempre con l'idea di continuare la propria attività che lo appassionava tanto (operaio del sottosuolo). Spiega che si sentiva bene in galleria ("c'era adrenalina...") e fatica molto a immaginarsi in un'altra professione. Gli piacerebbe rientrare nel contesto professionale precedente con altre funzioni (pianificazione, organizzazione lavori, conduzione).  Non riesce a vedersi tutta la giornata seduto a una scrivania, ipotizza una situazione di lavoro più variata con momenti "amministrativi" (circa una mezza giornata) e altri di spostamenti nel cantiere (sottosuolo, gallerie).
In effetti, gli unici momenti in cui l'assicurato si anima e appare ben coinvolto, è quando racconta la propria esperienza lavorativa passata. (…).
A livello di personalità, l'assicurato è (…), poco propenso alla negoziazione ("o bianco o nero"), con tratti di nervosismo e aspetti emotivi difficilmente verbalizzabili. (…). Caratterialmente dimostra una certa rigidità (poco aperto a idee alternative) e scarsa adattabilità a situazioni di novità. (…). In modo trasparente, ammette i propri punti deboli: il timore e la disabitudine allo studio, le proprie insicurezze rispetto a un progetto formativo a lungo termine ("mi chiedo se ce la farei....").
A mio giudizio l'assicurato ha mostrato sempre buon impegno durante l'accertamento. Il suo coinvolgimento non è stato totale proprio per la difficoltà a immaginarsi in un' attività come disegnatore del genio civile fin dall'inizio. Ha mostrato poca evoluzione nel suo approccio verso l'accertamento, mantenendosi sulle proprie posizioni (quattro ore al giorno in informatica, senza nessun tentativo di aumentare la presenza). L'assicurato è apparso maggiormente coinvolto nei compiti di scuola (vedi rapporto docenti informatica), più concreti (non al PC), dimostrando discrete capacità d'apprendimento. Già durante l'accertamento presso il __________ nel 2012, si sono evidenziati i limiti nel mantenimento della posizione statica seduta ( "persona piuttosto irrequieta e poco a suo agio in ambienti chiusi"), con una capacità d'astrazione abbastanza buona.
A mio avviso permangono dubbi quanto all'attuazione di un progetto professionale con una frequenza scolastica e alla capacità dell'assicurato di adattarsi ad attività sedentarie, di concentrazione e riflessione cui non è mai stato abituato. Credo però che se ben sostenuto e accompagnato e con un progetto in cui si riconoscerebbe maggiormente (legato alla professione  precedente, compiti più organizzativi e di pianificazione), l'assicurato potrebbe attivarsi e trovare stimoli che lo motivano. Il percorso non sarebbe facile e implicherebbe un grande impegno, resistenza (non su quattro anni; con tempi più brevi e accettabili per l'assicurato) e uno sforzo di adattabilità. Sarebbe quindi utile, nonostante i dubbi, dare la possibilità all'assicurato di "calarsi" nel ruolo di studente per i prossimi mesi, in modo da mettersi realmente in situazione con lo scopo di confrontarsi e verificare la fattibilità di tale progetto formativo.
" (pag. 348; n.d.r.: le sottolineature sono della sottoscritta).

Nel rapporto finale del 10 gennaio 2014, il responsabile del servizio orientamento del __________ ha rilevato quanto segue:
"Durante i tre mesi di osservazione (…) sulla professione di disegnatore, ingegneria civile (…). (…) abbiamo proposto, (…) , di organizzare uno stage pratico presso uno studio di ingegneria, una giornata in qualità di uditore presso la __________ di __________ e un colloquio con un docente capo area. Queste proposte sono state tenute in un primo tempo in sospeso, e in seguito non sono state concretizzate, vista la poca motivazione e fattibilità di questa formazione. Con lui abbiamo anche valutato l'andamento dell'osservazione in informatica e del recupero in matematica. (…). Le considerazioni che possiamo esprimere alla luce degli incontri svolti sono le seguenti:
• il signor RI 1 ha seguito con impegno e costanza, ottenendo buoni risultati, il recupero scolastico svolto dal nostro docente;
• l'A. sembra essere una persona molto pratica, con grande necessità di movimento. L'abbiamo visto molto irrequieto e incapace di sostenere un lavoro sedentario al PC;
• non sembra motivato all'utilizzo intensivo del PC e nemmeno al progetto formativo relativo alla professione di disegnatore, ingegneria civile;
• una formazione di 4 anni, di cui 1 anno di scuola a tempo pieno, non sembra essere proponibile; abbiamo potuto constatare che l'A. non reggerebbe alle richieste;
• Sembra più motivato per una formazione più breve, e probabilmente meno impegnativa, quale l'ottenimento della qualifica quale muratore sottostruttura tramite l'art. 33 e in seguito un corso di capo cantiere presso il centro __________ di __________. Il tutto con un eventuale supporto sia scolastico, sia per quanto riguarda la lingua tedesca.
• Riteniamo che il signor RI 1 sia una persona con la quale qualsiasi proposta formativa vada costruita e condivisa da subito e nei minimi dettagli, altrimenti rischia di essere vanificata. (…).
" (pag. 350-351; le sottolineature sono della sottoscritta).

Il 22 gennaio 2014 si è tenuto un colloquio tra l'assicurato ed il consulente IP al fine di discutere sul suo futuro professionale/ scolastico alla luce dello stage d'osservazione a cui aveva partecipato al __________. Dal relativo rapporto emerge quanto segue:
"(…) Purtroppo l'esito di questo stage NON è positivo, anzi emerge difatti che l'assicurato non riesce a star concentrato a lungo, non riesce a star seduto a lungo, dimostra scarso interesse.
Dimostra infine discrete capacità di apprendimento, non sufficienti per affrontare un percorso formativo del livello da lui scelto (disegnatore del genio civile 1 anno di preparazione e 4 anni scuola effettiva, oltretutto nella Svizzera interna). Da considerare pure che l'assicurato parla pochissimo tedesco (tedesco imparato in cantiere ma mai andato a scuola).
Considerati i punti sovraesposti e quelli esposti nel rapporto di osservazione allestito il 20.12.2013, coinvolgendo direttamente l'assicurato nella riflessione, lo stesso ammette che la formazione in questione non fa al caso suo.
" (pag. 352; la sottolineatura è della sottoscritta).

                            2.9.4.   Durante l'incontro del 12 marzo 2014 l'avv. RA 1 ha chiesto al consulente IP che fosse data al suo cliente - che in quel momento non aveva alcuna idea sua quale mestiere svolgere - la possibilità di fare degli stage, il primo nell'ambito della logistica, il secondo sempre nell'ambito della costruzione, al fine di valutare in quale campo perfezionarsi/riformarsi rispettivamente in quale professione reinserirsi. In tale occasione sono state riattivate le IG d'attesa con effetto al 20 dicembre 2013 sino al 30 aprile 2014 (pag. 368, 369, 371, 374 e 375).       

Al fine di valutare la sua idoneità ad una riformazione professionale, il 2 aprile 2014 il consulente IP ha quindi concesso all'assicurato un accertamento professionale suddiviso in due parti [a) montatore di linee dal 14 al 30 aprile 2014 e b) operatore in logistica dal 5 al 23 maggio 2014] presso la __________ di __________, puntualizzando che "eventuali assenze sono da notificare al suo referente e al sottoscritto" (pag. 379-381 e 386-387)

All'incontro del 6 giugno 2014, tra il consulente IP - l'assicurato - datore di stage - allo scopo di fare un feedback dell'accertamento che l'assicurato ha svolto dal 14.4.2014 al 6.6.2014 nelle professioni di "montatore di linee aeree" e "operatore in logistica" è emerso in particolare che:
"(…) - per entrambe le attività sottoposte ad accertamento, l'assicurato non ha dimostrato interesse
- l'assicurato non ha ancora fatto click e rimane con la testa all'attività che svolgeva al momento del danno alla salute, sebbene quest'ultima non possa più essere esercitata
- a volte poco rispettoso di __________ e del suo direttore, signor __________. Esempi:
- mancato avviso che non si presentava in azienda, adducendo a scuse varie, tra le quali per esempio che il figlio gli aveva sottratto il telefonino o altro di simile
- "sono stufo, il lavoro non mi interessa, vado a casa" quando il lavoro non gli si era ancora stato mostrato
- non ha nemmeno valutato determinate chances che il Direttore gli proponeva circa il suo reinserimento professionale
- persona sicuramente valida, ma che non valuta altre possibilità professionali all'infuori dall'attività precedente (in galleria __________)
- infine dice di aver avuto spesso male al piede anche se il Direttore ha osservato che più volte scendeva dal camion con destrezza ed agilità che nemmeno lui ha, e invece il dolore al piede emergeva quando - ripetutamente - quando non voleva svolgere un'attività
- infine il direttore - signor __________ - afferma che dei tanti assicurati Al passati da lui per un accertamento, il signor RI 1 è quello che ha dato il peggio e che lui non lo assumerebbe mai! (…)
" (pag. 422 e 423).

In quell'occasione l'assicurato ha puntualizzato che entrambe le professioni non facevano, la prima (linee aeree) in quanto aveva paura della corrente elettrica, la seconda (magazziniere) che lo annoiava (pag. 423). Sempre in quell'occasione il consulente IP - dopo aver puntualizzato che l'assicurato non aveva mostrato interesse alle precitate due attività, ma neppure ad altre che il direttore dell'azienda gli mostrava, nonostante persona competente - si è dichiarato disposto, su richiesta del patrocinatore dell'assicurato, di valutare un accertamento in uno studio ingegneristico (pag. 423).   

Al fine di valutare la sua idoneità alla professione, il 17 luglio 2014 il consulente IP ha quindi concesso all'assicurato un accertamento professionale dal 19 al 29 agosto 2014 presso lo studio __________ di __________ (pag. 432 e 433; 440-441). Sono state riconosciute le IG d'attesa dal 7 giugno al 18 agosto 2014 (pag. 438 e 439).  

Nella valutazione del 28 agosto 2014 il responsabile di stage della ditta in questione, dopo aver elencato le attività svolte (in particolare: disegno tecnico, modelli costruttivi, "studio" di capitolati, analisi liquidazioni e visite cantiere), ha osservato che l'assicurato denotava una certa resistenza/insofferenza al tipo di lavoro e che doveva "staccare spesso"  a causa della stanchezza degli occhi, che aveva pure grosse difficoltà per un lavoro d'ufficio/difficoltà con lavori di tipo "burocratico" oltre al mancato utilizzo del PC (pag. 448 e 449).

All'incontro del 28 agosto 2014, tra il consulente IP - l'assicurato - datore di stage (arch. __________) - allo scopo di fare un feedback del precitato accertamento è emerso in particolare che:
"(…) - (…) non à molto motivato
- (…) a lui non piace stare in ufficio o in un ambiente chiuso
- avrebbe buone potenzialità ma non le vuole sfruttare (conosce bene la materia, ma non sfrutta le conoscenze - tutto sempre legato al fatto di non volere e non di non sapere)
- buone conoscenze di disegno a mano libera ma non con il computer. Non vuole proprio utilizzare il PC
- possiede una buona manualità
- quando è in cantiere si trova a suo agio
- con i capitolati, di per sé li capisce, ma non si impegna in quanto essi vengono controllati in ufficio
- capacità di lavorare in team limitata. Non ama particolarmente dover dipendere
- capacità di stare/lavorare in ufficio molto limitata (…)
" (pag. 451).

Nella medesima occasione è parimenti emerso che "L'architetto, che è pure professore presso la ____________________, ha provato ad indirizzare l'assicurato verso questa professione. Purtroppo manca una solida base scolastica ed anche in questa occasione manca di motivazione/flessibilità". (…)" (pag. 452).

Il consulente IP ha quindi concluso che "E' (…) molto difficile trovare delle soluzioni quando da parte dell'assicurato non c'è collaborazione. Questo è stato confermato sia dall'arch. __________ che dal suo assistente" (pag. 452).

RI 1, che ha ricevuto le IG d'attesa dal 30 agosto al 6 ottobre 2014, è in disoccupazione dal 7 ottobre 2014 (doc. 467-469).

All'incontro del 24 ottobre 2014, tra il consulente IP ed il Capo servizio - l'assicurato e il suo patrocinatore, allo scopo di fare il punto della situazione e valutare come procedere, è emerso in particolare che:

" (…) RI 1 inizia con il dire che l'accertamento presso Lineltel quale addetto alle linee aeree troppo pesante. Ne consegue una spiegazione dell'attività di __________ dove spiega che si trattava perlopiù di un lavoro di programmazione e non di fissazione dei pali nel terreno come ribadito dall'assicurato. A questo punto interviene __________ il quale pone l'ago verso gli altri due accertamenti, ossia di magazziniere risp. disegnatore edile. Per la prima attività (magazziniere) RI 1 dice apertamente che non fa per lui e che si tratta di attività "noiosa". Per la seconda attività (disegnatore) dice che non ce la fa a stare al chiuso tutto il giorno, anche se ci è lecito pensare che il lavoro che svolgeva in galleria era pure al chiuso. L'avvocato a questo punto dice che non è evidente per una persona che ha sempre lavorato "fuori", iniziare un lavoro in ufficio chiuso tra 4 pareti. (…). L'assicurato a questo punto "accetta" l'aiuto al collocamento a condizione che non sia un'attività da impiegato (…)". (pag. 473 e 474).

 

                            2.9.5.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti riassunta ai precedenti considerandi (cfr., in particolare, pag. 346, 348, 350-352 e 448-449), questo Tribunale, - pur non ignorando il comportamento del ricorrente che, a tratti, appare criticabile nell'ottica della collaborazione e dell'obbligo di riduzione del danno a cui è tenuto (e che ha pure portato alla diffida di cui al considerando 2.9.2) - ritiene, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, per un verso, la formazione di disegnatore edile non fosse ragionevolmente esigibile da lui (a causa dei suoi limiti attitudinali; le riserve al riguardo espresse in particolare dai maestri di lavoro e dalla psicologa del __________, trovano difatti conferma nella valutazione dell'arch. __________ al termine dello stage d'accertamento presso il suo studio) e , per altro verso, che egli non era soggettivamente idoneo (a causa del suo comportamento poco collaborativo e poco flessibile) alle attività di "addetto alle linee aeree" e di "magazziniere" presso la __________, che erano invece ragionevolmente esigibili da lui in quanto rispettose delle limitazioni al piede derivanti dal danno alla salute infortunistico di cui è portatore.  

In siffatte circostanze, questo Tribunale non può confermare il reddito "da invalido" di fr. 76'036.- determinato dall'CO 1 nella decisione del 27 gennaio 2017 sulla base della TA1 2014 - rami economici 69-71/att. legali e di gestione, contabilità architettura e ingegneria, livello 2 (uomini).

Del resto, non può essere ignorata la ancor giovane età dell’in-sorgente (nato nel 1972) e il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento a una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b).

 

                                         Stante quanto precede, accertato in particolare che le attività di "addetto alle linee aeree" e di "magazziniere" presso la __________ erano ragionevolmente esigibili dall'assicurato, gli atti vanno rinviati all'CO 1 affinché determini nuovamente il reddito "da invalido" di RI 1.

                             2.10.   Per le ragioni già esposte al considerando 2.9.5, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, dopo aver ri-determinato il reddito "da invalido" dell'assicurato, definisca nuovamente il diritto alle prestazioni di RI 1, emanando una nuova decisione formale.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti