|
redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 16 marzo 2017 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 agosto 2004, RI 1, nato il __________ 1966, dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di gessatore con AFC, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è scivolato nella vasca da bagno ed ha picchiato il gomito destro, riportando la rottura della fibro cartilagine triangolare (cfr. doc. 121 e 130, inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Preso atto dei risultati delle visite mediche __________ di chiusura del 26
luglio 2006 e del 24 aprile 2008, ambedue eseguite dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 82 e 121, inf. no. __________),
il 30 aprile 2008 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle
prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° giugno
2008, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato
di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione
esso ha pure puntualizzato che, a decorrere da detta data, veniva considerato
abile nella misura massima possibile (doc. 122, inf. no. __________).
Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso - in particolare dopo aver raccolto dal datore di
lavoro e dalla Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e
l'intonacatura la documentazione necessaria a determinare l'evoluzione
salariale 2004-2008 di RI 1 come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie
ed il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita (doc.
127-131 inf. no. __________) e dopo aver raccolto la valutazione medica
psichiatrica del 24 luglio 2008 del dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. 137 inf. no. __________), con decisione del 31
luglio 2008 l’Istituto assicuratore - dopo aver puntualizzato che le affezioni
psichiche nel frattempo lamentate dall'assicurato non erano in nesso causale
naturale con l'evento infortunistico in questione - ha attribuito a RI 1 una
rendita d’invalidità del 31% (a fronte di un reddito "da valido" di
fr. 70'470.40 e "da invalido" di fr. 48'383.-) dal 1° giugno 2008
oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 141 inf. no. __________).
L’opposizione interposta il 1° settembre 2008 dall'avv. __________, per conto
dell’assicurato, è stata ritirata dal precitato legale in data 14 novembre 2008
(doc. 145 e 150 inf. no. __________).
In data 28 ottobre 2011 e 14 febbraio 2014 l’CO 1 ha confermato la rendita
d'invalidità del 31% (doc. 159 e 167 inf. no. __________).
1.2. In data 29 settembre 2014, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ dal 1° luglio 2012 (al 31
ottobre 2014), in qualità di gessatore in misura del 69%, e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è caduto verso le 9.30 da uno
sgabello mentre lisciava una parete, riportando un trauma contusivo/distorsivo
della spalla sinistra (con rottura transmurale del sovraspinato) e della
colonna toraco-lombare e sacrale (cfr. doc. 2, 19, 55 e 143, inf. no. 10.52681.14.2).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
A seguito dell'infortunio RI 1 si è sottoposto il 23 gennaio 2015 ad un
intervento di "ricostruzione della cuffia dei rotatori e ad una
decompressione sottoacromiale" ed il 17 febbraio 2016 ad un intervento
di "capsulotomia circonferenziale e prelievi per esame batteriologico",
ambedue ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 36 e
112 inf. no. __________).
1.3. Nel frattempo in data 24
aprile 2016 RI 1 è caduto accidentalmente dalle scale, riportando un trauma
contusivo al rachide lombo-sacrale, senza fratture (doc. 129 e 141 inf. no. __________
riguardanti inf. no. __________).
1.4. Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura dell'8 agosto 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (doc. 143 inf. no. 10.52681.14.2), il 17 agosto 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° ottobre 2016, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere da detta data, veniva considerato abile nella misura massima possibile e che, per quanto riguardava il trauma al rachide lombare la causalità era estinta e pertanto eventuali ulteriori cure future avrebbero dovuto essere annunciate alla cassa malati competente (doc. 146 inf. no. __________).
1.5. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso - in particolare dopo aver raccolto dal datore di
lavoro la documentazione necessaria a determinare l'evoluzione salariale
2014-2016 di RI 1 come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie ed il
riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita (doc. 153,159 e
160 inf. no. __________) e dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 14
settembre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico __________
(doc. 155 inf. no. __________), con decisione dell'11 novembre 2016 l’Istituto
assicuratore - dopo aver puntualizzato che i "disturbi alla colonna
lombare e sacrale non sono da imputare ad alterazioni post-traumatiche. Tali
disturbi non possono più essere messi in relazione causale con gli infortuni da
noi assicurati e la causalità è ritenuta estinta. Ne consegue che, in
particolare per l'infortunio del 24.04.2016 (no. __________), non sussiste più
diritto a prestazioni LAINF" - ha negato a RI 1 il diritto ad una
rendita d'invalidità combinata (a fronte di un grado di invalidità del 23%,
ritenuto un reddito "da valido" di fr. 67'449.00 e "da
invalido" di fr. 51'699.-), confermandogli che avrebbe continuato a
versare la rendita del 31% per l'infortunio del 9 agosto 2004 (inf. no. __________)
e gli ha riconosciuto un'IMI del 25% per la spalla sinistra (da aggiungersi
all'IMI del 5% già versata con decisione del 31 luglio 2008 per il polso
destro). Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure puntualizzato che "Eventuali
disturbi psichici non sono da mettere in relazione causale adeguata con gli
infortuni da noi assicurati. Richieste di prestazioni per tali affezioni, come
pure per quelle summenzionate alla colonna vertebrale, sono da inoltrare
all'assicuratore malattia e/o invalidità competente" (doc. 163 inf.
no. __________).
1.6. Con opposizione del 7
dicembre 2016, completata il 30 gennaio 2017, RI 1, rappresentato dal sindacato
__________ di __________, ha contestato la capacità di lavoro residua ritenuta
dall'Istituto assicuratore, sulla base del certificato medico del 19 gennaio
2017 del dr. med. __________, secondo il quale egli, anche in attività molto
leggere, non presenta un rendimento superiore al 50% (doc. 178, pag. 4 inf. no.
__________), puntualizzando che lo "specialista condivide invece il
grado del 25% di IMI stabilito in sede CO 1" e che per "quel
che concerne l'infortunio del 24.04.2016 che ha coinvolto il rachide lombare.
Il medico di cui sopra concorda con la vostra valutazione, non solleviamo
dunque obiezioni in merito all'estinzione del nesso causale" (doc. 173
e 178, pag. 1 e 2 inf. no. __________).
1.7. Dopo aver raccolto
l'apprezzamento medico del 14 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc. 184 inf.
no. __________), secondo il quale l'"esigibilità lavorativa tiene conto
anche dei postumi dell'infortunio al polso destro così come che l'IMI che
vengono confermati entrambi" e l'"assicurato è idoneo in
misura massima possibile all'attività che tiene conto delle limitazioni
funzionali evidenziate nella visita medico-__________", con decisione
su opposizione del 16 marzo 2017 l’Istituto assicuratore ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 185 inf. no. __________).
1.8. Con tempestivo ricorso del 2
maggio 2017 RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato, in ogni caso,
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di una rendita di invalidità (combinata) del 45% e, in via subordinata,
il rinvio degli atti all'CO 1 al fine di esperire nuovi accertamenti e definire
il suo diritto alle prestazioni LAINF (doc. I, pag. 10).
Il rappresentante del ricorrente contesta innanzitutto le valutazioni mediche
operate dal dr. med. __________, ritenute non chiare e contraddittorie in
riferimento ai problemi al polso. D'altra parte, osserva, con espresso
riferimento alla visita medico-__________ di chiusura dell'8 agosto 2016, che
se al suo cliente sono state poste unicamente domande riferite alla spalla
sinistra, egli non ha evidentemente riferito del polso destro. Il patrocinatore
dell'assicurato ritiene che, nella visita dell'8 agosto 2016, il medico di __________
non ha minimamente valutato i problemi al polso destro nemmeno nel contesto dell'esigibilità,
visto che non si è espresso sull'utilizzo combinato dei due arti superiori, ciò
che avrebbe dovuto fare se avesse considerato i problemi congiunti dei
medesimi. Solo con l'apprezzamento medico successivo all'opposizione il medico
di __________ espone le problematiche al polso destro, senza però attribuire
conseguenze a livello di limitazioni funzionali o di esigibilità lavorativa,
asserendo di aver già valutato le problematiche al posto destro nella
valutazione dell'8 agosto 2016, ciò che con tutta evidenza sarebbe falso. Il
legale ritiene pure che se il medico di __________ non ha posto domande
specifiche in merito al polso destro, concentrandosi unicamente sull'infortunio
del 29 settembre 2014, non può pretendere di aver posto in essere un'anamnesi
corretta e non può di conseguenza trarre alcuna valida considerazione dal fatto
che il leso non avrebbe fatto riferimento ai problemi di cui soffre all'arto
destro. Ciò non significa che i problemi di salute al polso destro siano
risolti, né che siano migliorati rispetto alla precedente decisione. L'avvocato
critica l'operato del medico di __________ per aver relativizzato, anche
nell'apprezzamento medico del 14 febbraio 2017, le problematiche del polso
destro, da lui non indagate, minimizzandone le conseguenze, quantunque - e ne
dà atto - non vi siano stati cambiamenti. Il medico di __________ avrebbe
trascurato il polso destro. Inoltre, neppure si comprende cosa intenda
affermare il medico di __________ quando espone che l'esigibilità descritta in
relazione alla visita medico-__________ dell'8 agosto 2016 "è attuabile
in misura massima possibile, e non certamente e sicuramente al 100%. Tale
esigibilità è chiaro va adattata a un'eventuale mansione che tenga conto di
queste limitazioni anche a parità di qualifica". In particolare, non
si riesce a capire se la capacità lavorativa è del 100% o "solo"
massima esigibile e, in tale caso, a quando assommerebbe. Il patrocinatore
ritiene quindi che il medico di __________ non ha posto in essere una valutazione
complessiva della situazione medico-valetudinaria del suo assistito. Tanto più
che il medico di __________ non ha neppure considerato, né peraltro ha
discusso, il problema generato dal diabete di cui soffre il suo cliente e che,
come rilevato dal dr. med. __________ il 3 agosto 2016, rallenta la risoluzione
delle sindromi infiammatorie o degli esisti chirurgici. Ad avviso del legale,
le considerazioni del medico di __________ non sono compiutamente motivate,
sono piene di contraddizioni e di indizi che fanno dubitare della loro
attendibilità ed esistono particolari circostanze che permettono di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Sussistono fondati dubbi, tutt'altro che lievi, a proposito della correttezza
delle conclusioni contenute in tali rapporti del medico di __________, i cui
apprezzamenti medici sono tutt'altro che completi su temi rilevanti, non si
fondano su esami approfonditi, non tengono conto delle censure sollevate dalla
persona esaminata, non sono stati redatti in piena conoscenza dell'anamnesi,
non sono chiari nella presentazione del contesto medico e le conclusioni
dell'esperto non sono motivate.
Il rappresentante del ricorrente contesta secondariamente anche le valutazioni
di natura economica operate dall'CO 1. Per quanto concerne il reddito "da
valido" puntualizza che il fatto che il suo cliente non abbia ricevuto
aumenti salariali negli anni 2013-2016 è imputabile alle sue ridotte capacità
medico-valetudinarie. In particolare se il suo assistito non avesse subito gli
infortuni del 2004 e del 2014, percepirebbe ora un salario superiore, dato che
avrebbe ricevuto gli usuali aumenti salariali negli ultimi 5 anni e che negli
anni avrebbe potuto assumere un ruolo di maggiore responsabilità, conseguendo
di conseguenza salari più alti. Per quanto concerne il reddito "da
invalido" osserva che le attività delle DPL selezionate non sono esigibili
per i seguenti motivi:
1) orologiaio qualificato incassatura (397096): il suo cliente non è un operaio
qualificato; 2) operaio manovratore (10663419): l'attività non esigibile al
100% a fronte delle limitazioni funzionali; 4) segretario-telefonista (2316):
l'assicurato non può svolgere attività quale segretario a fronte della sua
formazione e del fatto che ha sempre lavorato quale manovale; 5) agente di
sicurezza (4084): le limitazioni agli arti superiori rendono l'attività non
esigibile al 100%; 6) montatore di orologi diplomato (9786): non risulta che il
suo cliente sia diplomato in tal senso; 7) capo-magazziniere (9007): il suo
assistito non ha mai lavorato quale magazziniere e non si può quindi ammettere
che egli possa svolgere l'attività di capo del magazzino; 8) assemblatore
(2933): lavoro selezionato quantunque sia richiesta un'attività non esigibile di
utilizzo di una pressa azionata manualmente con la mano destra mediante una
leva che viene tirata verso il basso.
Ne discende che il numero di attività disponibili scende ad un numero
insufficiente per ammettere la corretta applicabilità dei DPL selezionati dall'CO
1. In applicazione dei diritti procedurali e materiali, tra i quali il diritto
di essere sentito e della parità delle armi (art. 29 Cost. e 6 CEDU), il
legale, chiede all'CO 1 di chiarire i motivi per i quali non ha scelto le
attività di "aiuto operaio di materie plastiche; impiegato di garage;
operaio orologiero; aiuto operaio di materie plastiche" con salari
nettamente inferiori rispetto a quelli selezionati. Il patrocinatore chiede
pure di poter accedere alla banca dati dell'CO 1, laddove non è dato sapere
quali scelte e quali valutazioni siano state operate a livello di selezione
delle attività, puntualizzando che non è nemmeno dato di sapere quali siano le
modalità di acquisizione dei dati presso i potenziali datori di lavoro, non
potendosi ammettere che i salari indicati siano indicativi del livello dei
salari medi applicabili in Ticino.
1.9. Nella risposta del 28 giugno 2017 l'CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto l'apprezzamento ortopedico del 22 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. VII+1).
1.10. In data 8 settembre 2017 il rappresentante
del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie
tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIII).
1.11. Interpellato dal TCA in merito al carattere un po' troppo generico e che può dare adito a dubbi interpretativi della formulazione "in misura massima possibile" utilizzata per descrivere l'esigibilità del ricorrente in occasione della visita medico-__________ dell'8 agosto 2016 ("attuabile in misura massima possibile, e non certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va adattata a un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazione anche a parità di qualifica."), il medico di __________, dr. med. __________, ha versato agli atti l’apprezzamento medico del 9/10 ottobre 2017, puntualizzando che in un'attività rispettosa delle limitazioni funzionali l'esigibilità da lui descritta è attuabile al 100% con un rendimento orario del 100% (doc. XVI+1).
1.12. Il doc. XVI+1 è
stato trasmesso il 12 ottobre 2017 alle parti con un termine fino al 19 ottobre
2017 per presentare osservazioni scritte (doc. XVII).
1.13. Con scritto del
18 ottobre 2017, il patrocinatore dell'assicurato si è riconfermato
nelle proprie tesi e domande, puntualizzando che il suo cliente contesta la
validità delle correzioni e precisazioni formulate dal medico di __________,
rese, così come quelle del dr. med. __________, quando ormai il ricorso era
stato inoltrato e la vertenza era divenuta contenziosa, ciò che rende le
valutazioni mediche "di parte" e pertanto prive del necessario valore
probatorio, non fornendo più alcuna garanzia di oggettività e equidistanza.
Rileva inoltre che il suo assistito non è mai stato visitato dal dr. med. __________,
ciò che ulteriormente rende le sue valutazioni di natura medico-valetudinaria
parziali. Ribadisce che la sindrome dolorosa di cui soffre il suo cliente –
spiegabile dal profilo organico ed oggettivata, come peraltro ammesso dal
medesimo dr. med. __________ - è stata considerata unicamente dallo specialista
curante, dr. med. __________, che ha quindi correttamente attestato una
limitata capacità lavorativa al 50% in attività leggere. Anche in questa
occasione il legale dell'assicurato evidenzia che manca la descrizione dell'attività
lavorativa ritenuta esigibile, oltre che una valutazione attenta e precisa dal
profilo medico della capacità lavorativa residua nelle attività di cui alle
DPL, a più riprese contestate dal suo cliente. Da ultimo, ribadisce la richiesta
di accesso alla banca dati dell'CO 1 in ambito di DPL (doc. XVIII).
1.14. Con scritto del
23 ottobre 2017, l’CO 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande
(doc. XIX).
1.15. I doc. XVIII e XIX sono stati trasmessi il 31 ottobre 2017 alle parti
per conoscenza (doc. XX e XXI).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità della rendita d’invalidità spettante all'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 25%.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4. Nella concreta evenienza,
come riportato in narrativa, a seguito dell'infortunio del 9 agosto 2004 RI 1
ha riportato la rottura della fibro cartilagine triangolare del gomito destro.
Dalle tavole processuali si evince che in quell'occasione, per chiarire la
questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha
fatto capo alle visite mediche __________ di chiusura del 26 luglio 2006 e del 24
aprile 2008, ambedue eseguite dal dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica (doc. 82 e 121, inf. no. __________).
In occasione della prima visita, il medico di __________ - dopo aver posto la
diagnosi di competenza dell'CO 1 di "Stato
da rottura della cartilagine triangolare. Stato da shaving del TFCC e
osteotomia di raccorciamento dell'ulna destra il 4.10.2005. Stato da rimozione
del materiale d'osteosintesi all'ulna destra il 5.4.2006" e la
diagnosi non di competenza dell'CO 1 di "Incipiente degenerazione tra
osso semi lunare e radio distale con alterazioni edematose dell'osso semi
lunato (eventualmente morbo di Kienböck)" - ha determinato la seguente
esigibilità:
"L'assicurato non ha limitazioni nel
portare e sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi dai 5 ai 10 kg, egli può
spesso sollevare pesi dai 10 ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi e non più
pesi superiori ai 25 kg. L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5
kg oltre l'altezza del petto e spesso pesi superiori ai 5 kg. L'assicurato non
ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso
maneggiare attrezzi di media entità talvolta attrezzi pesanti e di rado
attrezzi molto pesanti. L'assicurato può spesso effettuare la rotazione della
mano ma non contro resistenza. L'assicurato non ha limitazioni nell'effettuare
lavori al di sopra della testa e nemmeno nell'effettuare la rotazione del
tronco, l'assicurato non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta o in
piedi e inclinata in avanti e nemmeno nell'assumere la posizione inginocchiata
o nell'effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato non ha limitazioni
nell'assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, l'assicurato non
ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti e nemmeno nel camminare
su terreno accidentato, l'assicurato non ha limitazione nel salire le scale e
può spesso salire su scale a pioli".
Il medico di __________ ha quindi concluso che "Nel limite di questa esigibilità l'assicurato può
essere considerato abile al lavoro al 100% sull'arco della giornata intera."
(doc. 82 inf. no. __________).
In occasione della seconda visita, il medico di __________ - dopo aver posto la
nota diagnosi di competenza dell'CO 1 - ha osservato quanto segue: "Le lamentele soggettive dell'assicurato non si
distanziano sensibilmente da quanto fatto valere in Agenzia in occasione della
visita medica di chiusura del 26.7.2006, anche lo svolgimento della giornata
viene descritto come molto simile. Dal punto di vista dello status
oggettivabile, non vi sono dei cambiamenti di rilievo e non c'è un
peggioramento oggettivabile. La diminuzione della mobilità soprattutto in
pro-supinazione e la diminuzione della forza di prensione della mano destra non
trova riscontro oggettivabile se viene esaminata con più attenzione, infatti
con manovre di sviamento la forza di prensione alla mano destra raggiunge
almeno l'80% di quella della mano sinistra e la pro-supinazione risultano
essere praticamente complete. Anche le circonferenze agli arti superiori sono
paragonabili e in ogni caso non vi è una sostanziale differenza tra la destra e
la sinistra. ". Il medico
di __________ ha quindi concluso che "Alla
luce di questi fatti l'esigibilità espressa in occasione della visita medico-__________
di chiusura del 26.7.2006, non deve essere modificata." (doc. 121,
inf. no. __________).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che
l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% durante l'intera
giornata in un lavoro leggero (quale, ad es., agente __________, operaio in
diversi settori o magazziniere) e, quindi, con decisione formale del 31 luglio
2008 - cresciuta in giudicato - a fronte di un guadagno nel 2008 "da
valido" di fr. 70'470.40 e "da invalido" di fr. 48'383.-,
l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del
31% dal 1° giugno 2008 (doc. 141 inf. no. __________), confermata in data 28
ottobre 2011 e 14 febbraio 2014 (doc. 159 e 167 inf. no. __________).
Sempre come descritto in narrativa, a seguito dell'infortunio del 29 settembre
2014 RI 1 ha riportato un trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra
(con rottura transmurale del sovraspinato) e della colonna toraco-lombare e
sacrale. In questa occasione l'assicurato si è sottoposto il 23 gennaio 2015 ad
un intervento di "ricostruzione della cuffia dei rotatori e ad una
decompressione sottoacromiale" ed il 17 febbraio 2016 ad un intervento
di "capsulotomia circonferenziale e prelievi per esame batteriologico",
ambedue ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________ (doc. 36 e
112 inf. no. __________).
Successivamente, come descritto in narrativa, a seguito dell'infortunio del 24
aprile 2016, RI 1 ha riportato un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale,
senza fratture.
Dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante
l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla visita
medica __________ di chiusura dell'8 agosto 2016, eseguita dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia. In questa occasione il medico di __________ - dopo
aver posto la diagnosi di competenza dell'CO 1 di "Trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra in
data 29.09.2014 con rottura transmurale del sovraspinato. Stato dopo
ricostruzione cuffia rotatoria della spalla sinistra il 23.01.2015. Stato dopo
capsulite adesiva spalla sinistra diagnostica in data 08.06.2015 all'artro-RM.
Stato dopo capsulotomia circonferenziale con biopsie della spalla sinistra in
data 17.02.2016. Stato dopo intensa fisioterapia distrettuale."
e la diagnosi non di competenza dell'CO 1 di "Scoliosi, lieve disallineamento degli ultimi tre segmenti coccigei in
assenza di edema osseo, protrusione erniaria mediana a livello L5/S1 in assenza
di conflitti radicolari."- ha rilevato che: "Nel caso in esame per quanto riguarda la spalla
sinistra appare quindi stabilizzato, nel senso che non appaiono possibili altri
trattamenti. Per quanto riguarda il trauma al rachide lombare, essa appare come
l'esito di una banale contusione locale, e pertanto dopo il citato periodo di
fisioterapia potrà considerarsi estinto. Per quanto riguarda l'esigibilità
lavorativa essa viene definita come segue e per la quale l'assicurato è
ritenuto abile fin da subito in misura del 100%". Ha quindi
concluso determinando la seguente esigibilità: "L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg
fino all'altezza dei fianchi, invece non potrà mai portare nessun tipo di peso
superiore ai 5 kg fino all'altezza dei fianchi, oltre l'altezza del petto.
L'assicurato può effettuare il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione
senza nessun problema, assai di rado può effettuare il maneggio di attrezzi
medi, mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo e molto pesante. La
rotazione della mano è possibile senza nessuna limitazione. Mai potrà
effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione per la rotazione del
tronco, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata
in avanti, posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia. La posizione
seduta, in piedi e di libera scelta non presentano problemi. Può camminare per
lunghi tratti anche più di 50 m e camminare anche su terreno accidentato,
salire e scendere le scale, ma mai potrà salire su scale a pioli. L'uso delle
due mani è possibile mentre invece è possibile a condizione lo stare in
equilibrio", puntualizzando che "Tale esigibilità lavorativa viene effettuata di comune
accordo con l'assicurato" (doc. 143 inf. no. __________).
L'assicurato ha versato agli atti il rapporto medico del 3 agosto 2016 della
dr. med. __________, specialista FMH in med. fis. e riab., giusta il quale:
"(…) paziente Sig. RI 1, portatore di un quadro di
capsulite adesiva spalla sinistra insorto circa due anni orsono. La capsulite
adesiva è una sinovite cronica della capsula anteriore della spalla,
caratterizzata da una rilevante diminuzione del movimento sia attivo che
passivo. (…). Quando un paziente sviluppa la spalla congelata però, la capsula
che avvolge la spalla diventa rigida e forma delle adesioni. In particolare
circa il 10-20% dei pazienti portatori di Sd. diabetica tipo II ed il 35-40%
dei diabetici di tipo I soffrono frequentemente di spalla congelata. (…). Nel
caso del signor RI 1 tutte queste terapie sono state tentate, in ultima anche
un tentativo di pulizia artroscopica eseguito il 17.02.2016 - Dr. __________
esiti di capsulotomia spalla sn. Vista la poca rispondenza
clinico/sintomatologica che il signor RI 1 presenta ho proposto della
Ossigeno-Ozonoterapia. (…) L'aumento della circolazione sanguigna e dell'
ossigenazione, migliora la funzionalità ed il recupero della fibra muscolare e
della porzione tendinea, mediante un meccanismo di riattivazione del
microcircolo venoso, con conseguente riduzione dell'edema e drenaggio delle
sostanze flogogene; ciò porta alla liberazione dei capillari arteriosi, che
possono far affluire di nuovo sangue ossigenato ai muscoli e tendini, ma soprattutto
alle terminazioni nervose, che reagiscono con il sintomo dolore alla mancanza
di ossigeno. L'aumento locale dell'ossigenazione determina un recupero della
funzionalità ed un miglioramento della struttura anatomo-funzionale della fibra
muscolare e della porzione tendinea. Abbiamo tentato un approccio con tre
sedute, sedute che lasciano il signor RI 1 dolente e soprattutto perplesso
sulla reale potenzialità terapeutica. Il signor RI 1 è portatore di Sd.
Diabetica che rallenta notevolmente la risoluzione delle sd. infiammatorie o
degli esiti chirurgici, nel caso specifico si è probabilmente sovrapposta anche
un sd.depressiva - visto il protrarsi della dolenzia e dell'impossibilità a
trovare un mezzo idoneo alla risoluzione sintomatologica. Al momento oltre che
la mobilizzazione passiva, per impedire la retrazione capsulare e tendinea, e
le terapia con ossigeno-ozono per favorire la riossigenazione dei tessuti non
saprei cos'altro proporre" (doc. 144 inf. no. __________).
L'assicurato ha versato agli atti anche il rapporto medico del 19 agosto 2016
del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, giusta il quale:
"(…) con riferimento al suo rapporto del
09.08.16 per la visita medico-__________ di chiusura del 08.08.16 rilevo che
viene considerato solo l'infortunio no. __________ del 29.04.14, però nel
"decorso secondo gli atti" viene citato il mio rapporto del 07.07.16
dove indicavo alcune osservazioni riguardanti la colonna lombo-sacrale che,
come ben evidente in esso, si riferiscono al nuovo infortunio in oggetto del
24.04.16 a voi ben noto in quanto, tra l'altro, con lettera del 20.05.16
richiedevo il benestare per l'esecuzione di una RM lombo-sacrale. Ritengo
pertanto che il suo apprezzamento, segnatamente sotto "aspetti
medico-assicurativi", di estinzione delle conseguenze del trauma al
rachide lombare siano da riferire squisitamente del 29.09.14 ma che rimangano
ancore attive nell'ambito dell'infortunio del 24.04.16." (doc.
150 inf. no. __________).
Interpellato dall'CO 1 in merito alla documentazione medica appena riportata,
il dr. med. __________ ha allestito l'apprezzamento medico del 14 settembre
2016, giusta il quale:
"(…) 1 In risposta alla dott.ssa med. __________
ritengo di conoscere perfettamente ciò che comporta una capsulite di spalla
dopo venticinque anni di ospedale italiano come aiuto-ortopedico, quindi
concordo pienamente con quanto descritto, particolarmente per quanto riguarda
l'ossigeno-ozonoterapia materia che ho insegnato in ambito universitario e che
peraltro pratico da molto tempo. Sicuramente sono pratiche utilissime ma la CO
1 non le rimborsa. Peraltro l'effettuazione di onde d'urto in contemporanea con
le infiltrazioni di ossigeno e ozono due volte alla settimane per quattro settimane,
è indubbiamente un trattamento di prima scelta, ma la presenza di aderenze
locali che non tendono a ritirarsi anche dopo trattamenti chirurgici ripetuti,
non possono comunque garantire un miglioramento della sintomatologia.
Sicuramente anche questa si potrebbe tentare ma non è possibile garantire
nulla. Dal punto di vista squisitamente medico-assicurativo la valutazione che
è stata data non cambia minimamente, in quanto gli esiti sono chiaramente
tabellati.
2 In risposta al dott. med. __________ circa l'infortunio del 24.04.2016,
(infortunio n. __________) vedi benestare per l'esecuzione di una RM
lombosacrale, è presente agli atti una RM della colonna lombare senza mezzo di
contrasto del 25.05.2016 dell'Istituto Radiologico __________ nel cui referto
si legge dalle conclusioni: non fratture e lieve disallineamento degli ultimi
tre segmenti coccigei in assenza di edema osseo. Non cedimenti vertebrali.
Protrusione emirima mediale a livello L5/S1 in assenza di conflitti radicolari.
Tale referto successivo al nuovo evento citato, non mostra conseguenze dirette
del trauma in quanto è assente l'edema osseo che è patognomonico di una
situazione di tipo recente. La protrusione emirima mediale a livello L5/S1 in
assenza di conflitti radicolari non è un evento assimilabile ad infortunio.
Pertanto non vi sono fatti nuovi attribuibili all'infortunio stesso, tali da
poter far riconsiderare la posizione dell'assicurato." (doc.
155 inf. no. __________).
L'assicurato ha versato agli atti anche il certificato medico del 19 gennaio
2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell' Ospedale __________ di __________, giusta il quale:
"(…) Non concordo invece sul fatto che
il signor RI 1 possa ancora svolgere un lavoro molto leggero sotto
l'orizzontale per tutto il giorno. Per le conseguenze dell'infortunio del
29.09.2014 il paziente presenta dei dolori cronici della spalla e dell'arto
superiore sinistro. Tali dolori sono presenti iri maniera continua e rendono
difficoltoso anche il riposo notturno. Ne deriva una ridotta caricabilità e resistenza
allo sforzo. Inoltre l'articolarità è al quanto limitata e anche lavori molto
leggeri vengono svolti con difficoltà. A ciò si aggiunge la difficoltà
nell'utilizzo dell'arto superiore destro dove il paziente presenta una
problematica al polso. Globalmente ritengo dunque che anche per delle attività
molto leggere il paziente non abbia un rendimento superiore al 50%."
(doc. 178 inf. no. __________).
Interpellato dall'CO 1 in merito al certificato medico appena riportato, il dr.
med. __________ ha allestito l'apprezzamento medico del 14 febbraio 2017,
giusta il quale:
"(…) 1 Alla storia clinica non sembra
che vi siano stati rilevanti sintomi a ponte o un aggravamento della situazione
pregressa a carico del polso destro a partire dall'ultima visita medico-__________
del dott. med. __________ in data 24.04.2008 (…). 2 L'assicurato durante la
visita medico-__________ del 08.08.2016 non ha fatto alcuna menzione di dolori
o lamentele circa la situazione del polso che altrimenti sarebbe stata comunque
descritta nella relazione. 3 In occasione della visita medico-__________ del
26.02.2006 è stata attribuita un'IMI minima proprio per la relativa minima
incidenza del danno biologico subito e l'esigibilità lavorativa è stata data,
come sopra riportato esattamente al 100% della stessa e peraltro nell'arco
dell'intera giornata. 4 La valutazione dell'IMI non è stata contesta dal
collega e questa già è comprensiva del danno del polso destro, così come
l'attribuzione dell'IMI che è sommata a quella della spalla sinistra. Non è
mutata quindi la valutazione dell'IMI proprio perché non vi è nessun peggioramento
apprezzabile rispetto alla pregressa esigibilità lavorativa che peraltro era
esigibile al 100% nell'arco della giornata. Se vi fossero state delle
variazioni durante le visite medico-__________, queste non solo si sarebbero
rilevate ma evidentemente anche l'IMI relativa al polso destro con le
conseguenze dell'aggravamento del danno sarebbe stata adeguata. Non si può
quindi dire che non si è considerata la situazione del polso destro in quanto è
stata considerato nell'ambito dell'esigibilità già espressa a suo tempo e mai
negata dall'assicurato e dell'IMI conseguenza a suo tempo già espressa e mai
negata anche attualmente dal consulente di parte.
5 Per quanto riguarda la situazione della spalla sinistra va detto che l'assicurato non ha la perdita di un arto ma una limitazione funzionale che è ben documentata e ben espressa nell'esame obbiettivo effettuato durante la visita medico-__________ del 08.08.2016. In particolare non si è attribuita per esempio la possibilità di alzare pesi superiori a 5 kg fino all'altezza dei fianchi (busta della spesa) mentre invece è evidente che non potrà mai svolgere lavori sopra la testa, in particolare sono stati evitati tutti i lavori che comportano l'uso funzionale della spalla ma è ovvio che può effettuare i piccoli lavori di smontaggio e montaggio su un bancone e usare la tastiera cosa che si verifica usando molto di più l'avambraccio piuttosto che la spalla che viene sollecitata a molto meno di 50° di elevazione. Da ultimo si ricorda che l'esigibilità descritta è attuabile in misura massima possibile, e non certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va adattata a un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazione anche a parità di qualifica.
6 Nell'ambito della valutazione complessiva dell'esigibilità lavorativa inoltre, va considerato che il lavoro esigibile comprende l'uso dei due arti e non di uno solo per cui lavori semplici come quelli citati appaiono esigibili, tenendo presente come ripeto, che l'esigibilità del polso destro consente perfettamente di effettuare lavori ben più pesanti di quelli descritti nell'attuale esigibilità lavorativa.
7
Per quanto riguarda le affermazioni dell'assicurato circa la fisioterapia,
ricordo che esiste la dizione "Dichiarazioni dell'assicurato" proprio
per evidenziare ciò che l'assicurato pensa, le quali tra l'altro non sono
assolutamente vincolanti nel giudizio del medico di __________ che è tenuto a
darne menzione ma che certamente esprime il suo parere indipendentemente dalle
stesse. Sulla necessità di continuare la fisioterapia è stato dato infatti
parere positivo circa l'effettuazione addirittura di due o tre cicli di
fisioterapia all'anno senza peraltro specificarne la durata ed in maniera tale
che possano essere associati anche a congrua terapia farmacologica; quindi,
tale disposizione evidenzia quello che è stata la chiara volontà del medico di __________
circa la prosecuzione della FKT. È stata invece sospesa la FKT relativa al
rachide lombare in quanto il nesso di causalità non era dato.
Conclusioni
A) L'esigibilità lavorativa tiene conto anche dei postumi dell'infortunio
relativo al polso destro così come 'IMI che vengono confermati entrambi.
B) L'assicurato è idoneo in misura massima possibile all'attività che tiene
conto delle limitazioni funzionali evidenziate nella visita medico-__________."
(doc. 184 inf. no. 10.52681.14.2),
Davanti al TCA l'CO 1 ha prodotto l'apprezzamento ortopedico del 22 giugno 2017
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il quale:
"(…) Se possono secondo me sussistere alcune interrogazioni
sull'importanza del deficit funzionale e della sindrome dolorosa alla spalla
sinistra del signor RI 1 in esiti di contusione e d'intervento riparativo alla
cuffia complicato da capsulite retrattile, non si può considerare stesso tempo
che l'importanza del deficit funzionale sia stato sottovalutato dal dott. __________
poiché, basandosi sulla funzionalità clinicamente dimostrata, egli ha (…)
definito un profilo d'esigibilità chiaramente restrittivo in termini di
sollecitazioni fisiche. Nelle attività ritenute esigibili dal dott. __________,
non vedo quali non sarebbero compatibili con i postumi infortunistici alla
spalla di sinistra e non ho trovato nella fattispecie pareri medici contrari
specifici. (…).
L'unico parere medico contrario alle conclusioni del medico di __________ per
quanto riguarda l'esigibilità lavorativa è quello del dott. __________, il
quale stima che, in una attività molto leggera, l'assicurato sarebbe in grado
di lavorare ad un massimo orario del 50 %, giustificando questa diminuzione
della capacità oraria con la sindrome dolorosa, la ridotta caricabilità, la
scarsa articolarità, nonché una "problematica al polso" destro.
Per quanto riguarda la sindrome dolorosa, ritengo che dunque essa sia soltanto
parzialmente spiegabile dallo stato organico, in particolar modo per la sua
intensità e la sua persistenza senza variazione nel corso del tempo. Inoltre
non appare che questi dolori siano ora l'oggetto di una terapia farmacologica
specifica regolare, mentre la presa a carico a lungo termine dei farmaci
antalgici è stata specificata dal medico di __________, insieme a tre cicli di
fisioterapia annui, nonostante l'assenza di beneficio sulla funzionalità
finora. Dato che i dolori non si spiegano completamente in base ai postumi
infortunistici, rispettivamente dallo stato oggettivo, e dato che rimane di
sicuro un margine terapeutico per questi dolori se l'assicurato dovesse
sottoporsi a un trattamento, non risulta dunque che questa sindrome dolorosa
possa giustificare una diminuzione della capacità oraria nei limiti
dell'esigibilità fisica definita. L'argomento della ridotta caricabilità e
dell'articolarità non appare neanche poter giustificare una diminuzione di
capacità lavorativa oraria, poiché il profilo è proprio stato definito tenendo
conto di questi deficit, rispettivamente è stato definito in modo che sia
risparmiata al massimo l'articolazione della spalla.
Rimane ora da valutare se i disturbi al polso destro potrebbero giustificare
una diminuzione complementare della capacità lavorativa definita per la spalla
sinistra.
(…). Se la situazione al polso destro è progressivamente peggiorata nonostante
le terapie instaurate fino ad arrivare ad una situazione invalidante facendo
ritenere, nel 2006 e nel 2008, non più esigibile la professione di gessatore
esercitata al momento dell'infortunio dichiarato, si può stesso tempo costatare
che in seguito il signor RI 1 non ha annunciato una ricaduta per il polso
destro, rispettivamente che non esistono agli atti dal 2008 nozioni di terapie
o d'investigazioni complementari per il polso destro. Allo stesso tempo (…) è
chiaro che al momento del secondo infortunio, egli lavorava come gessatore,
certo con capacità oraria limitata al 69 %, ma quindi con un rendimento
completo, ciò non indica una funzione maggiormente alterata al polso di destra
nel corso degli anni, la professione di gessatore non essendo (…) un'attività
in cui i polsi sono sollecitati di poco. Inoltre, anche se dei disturbi al
polso destro sono stati segnalati dall'assicurato durante il decorso
infortunistico e se degli antecedenti al polso destro sono stati ricordati dal
prof. Hertel e dal dott. __________, non sono stati refertati elementi clinici
patologici in rapporto con questo polso destro né poste nuove diagnosi e il
dott. __________ - che ha curato il signor RI 1 per la spalla sinistra e che
quindi l'ha visitato a numerose riprese - parla soltanto di "una
problematica al polso". In altre parole, non esistono elementi concreti
parlando per un peggioramento dello stato al polso destro dal 2008 in esiti
d'interventi d'osteotomia dell'ulna, di shaving del TFCC e di AMO, mentre
esistono indizi seri per considerare che la situazione al polso destro non era
più così invalidante nel 2014 rispetto a quella medicalmente costata nel 2008.
In queste condizioni, non ci sono motivi per modificare l'esigibilità definita
in precedenza per il polso destro, la quale è perfettamente compatibile con la
nuova esigibilità globale (più restrittiva) definita dal dott. __________.
Poiché finalmente questa esigibilità definisce un quadro d'attività leggera
risparmiando al massimo la spalla sinistra, non si vede per quale motivo il
signor RI 1 dovrebbe "compensare" il deficit funzionale a sinistra
con l'arto superiore destro ad un punto tale che questo provocherebbe un
sovraccarico a livello del polso destro. Ciò che è invece sicuro, è che con i
disturbi supplementari alla spalla sinistra, l'esercizio della professione di
gessatore - già valutata non più esigibile in seguito al problema al polso
destro - non è più da prendere in considerazione.
Conclusioni
Attualmente non esistono
elementi di natura medica che possano far ritenere un peggioramento dello stato
di salute relativo al polso destro dell'assicurato rispetto alla situazione
costatata medicalmente nel 2006 e nel 2008.
L'esigibilità definita dal dott. __________ in seguito alla sua visita medica
dell'otto agosto 2016 appare adatta senza restrizione con i postumi infortunistici
presentati dal signor RI 1 alla spalla sinistra e al polso destro." (doc. VII+1).
Interpellato dal TCA in merito al carattere un po' troppo generico e che può
dare adito a dubbi interpretativi della formulazione "in misura massima
possibile" utilizzata per descrivere l'esigibilità del ricorrente in
occasione della visita medico-__________ dell'8 agosto 2016 ("attuabile in misura massima possibile, e non
certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va adattata a
un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazione anche a parità di
qualifica."), il medico di __________, dr. med. __________,
ha versato agli atti l’apprezzamento medico del 9/10 ottobre 2017,
puntualizzando che:
"(…) 2. Circa l'esigibilità al lavoro, va detto che si
conferma l'esigibilità lavorativa espressa nella visita del 08.08.2016 e
confermata con l'apprezzamento del 14.02.2017, in quanto calzante alla
situazione clinica dell'assicurato nel mercato generale del lavoro.
L'esigibilità stabilita in tale visita stabilisce i limiti funzionali generali
in base ai quali può essere compatibile una qualsivoglia attività. Quindi,
relativamente al mercato generale del lavoro l'esigibilità espressa appare
attuabile in misura del 100% con un rendimento orario del 100% in una attività
ove vengano rispettati i limiti funzionali chiaramente espressi. (…)
3. Relativamente all'attività a suo tempo svolta e assicurata, cioè quelle di
gessatore, è evidente che l'esigibilità "è attuabile in misura massima
possibile ma e non certamente e sicuramente al 100%" ; con tale dizione si
intendeva sottolineare che nella qualifica di gessatore all'interno di una
ditta possono essere adottate mansioni diverse, come quelle di supervisore, al
pari per esempio di quelle di muratore capo con compiti di direzione e
supervisione dei lavori nella qualifica di muratore. Questo dipende dalle
dimensioni dell'azienda e dall'organizzazione del lavoro. Esistono infatti
diversi casi dove questo è possibile. Ove questo non sia possibile va
considerato l'inquadramento in una attività rispettosa delle limitazioni
funzionali adottate dove certamente l'esigibilità data è attuabile al 100% con
un rendimento orario al 100%. Tale considerazione di rendimento appare
oltremodo ribadita anche nella relazione del dott. __________ del 22.06.2017." (doc. XVI+1).
Val qui la pena di puntualizzare che questo Tribunale, se da una parte
concorda con la critica espressa dal patrocinatore del ricorrente a proposito
del carattere un po’ troppo generico e che può dare adito a dubbi
interpretativi della formulazione "è attuabile in misura massima
possibile, e non certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va
adattata a un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazioni anche a
parità di qualifica" utilizzata dal dr. med. __________, d’altra parte
non può ignorare che la questione è stata definitivamente chiarita grazie alla
presa di posizione 9/10 ottobre 2017 del dr. med. __________. Con tale
apprezzamento medico, difatti, il medico consulente dell'amministrazione ha
espressamente osservato che "va
considerato l'inquadramento in una attività rispettosa delle limitazioni
funzionali adottate dove certamente l'esigibilità data è attuabile al 100% con
un rendimento orario al 100%. Tale considerazione di rendimento appare
oltremodo ribadita anche nella relazione del dott. __________ del 22.06.2017." In effetti, tale esigibilità era stata confermata anche nell'apprezzamento
ortopedico del 22 giugno 2017dal dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale ha pure
puntualizzato che "l'esigibilità
definita in precedenza per il polso destro, la quale è perfettamente
compatibile con la nuova esigibilità globale (più restrittiva) definita dal
dott. __________. Poiché finalmente questa esigibilità definisce un quadro
d'attività leggera risparmiando al massimo la spalla sinistra, non si vede per
quale motivo il signor RI 1 dovrebbe "compensare" il deficit
funzionale a sinistra con l'arto superiore destro ad un punto tale che questo
provocherebbe un sovraccarico a livello del polso destro".
Il TCA ritiene, pertanto, che i dubbi sollevati dal patrocinatore del
ricorrente siano stati risolti grazie alle inequivocabili risposte fornite dal
dr. med. __________ e dal dr. med. __________, motivo per il quale non occorre
dilungarsi oltre sull’argomento, se non per puntualizzare che - contrariamente
a quanto ritenuto dal legale del ricorrente - il fatto che tali
delucidazioni/apprezzamenti siano intervenuti nell'ambito della procedura
pendente davanti al TCA, non è atto di per se stesso a far dubitare - neppure
lievemente - della loro imparzialità, oggettività e equidistanza.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, doc. 8, 10, 17, 19, 20, 36, 38, 52, 58, 68, 75, 77, 84, 88, 92,
93, 111, 112, 113, 118, 119, 129, 132, 137, 144, 150, 158, 178 e 188 inf. no. __________),
questo Tribunale ritiene che i pareri espressi dal dr. med. __________ (negli
apprezzamenti medici dell'8 agosto 2016, così come precisato in data 9/10
ottobre 2017, del 14 settembre 2016 e del 14 febbraio 2017), specialista FMH in
chirurgia e dal dr. med. __________ (nell'apprezzamento
ortopedico del 22 giugno 2017), specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore, e quindi nella materia che qui
ci occupa - dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena
forza probante (cfr. consid. 2.5) - possano validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere
a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione unanime degli specialisti dell'CO 1 non è stata
smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In
effetti, il rapporto del 19 gennaio 2017 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________,
non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza dei referti
allestiti dal dr. med. __________ (negli apprezzamenti medici dell'8 agosto
2016, così come precisato in data 9/10 ottobre 2017, del 14 settembre 2016 e
del 14 febbraio 2017) e dell'apprezzamento ortopedico del 22
giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, con
espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici fiduciari, come
pure dell'esigibilità posta dai medesimi specialisti che peraltro vantano
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Non consente di giungere ad una diversa conclusione il fatto che il dr. med. __________ non ha visitato personalmente l'assicurato. In effetti, gioca qui
ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici
(“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)
dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del
13 giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013,
consid. 2.5).
In casu il dr. med.
__________, medico fiduciario, ha potuto confermare, sulla base degli atti
dell’incarto, le valutazioni operate, dal profilo clinico e dell'esigibilità
lavorativa, dal dr. med. __________ (doc. VII+1).
Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli
che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle
spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid.
2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999,
confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario __________
e confermata dal medico fiduciario __________, risulta plausibile anche alla
luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con
irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva
dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo
alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul
ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di
contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia
dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",
che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico,
riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una
frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era
in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale
con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del
IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un
lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione
di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano
destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le
mani contemporaneamente.
In una sentenza
35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che,
nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione
"parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva
riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere
a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più
precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di
flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro
resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva
di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato
completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato
che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con
sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui
l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono
possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno
ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora
eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).
Il TCA precisa infine che il parere del dr. med. __________ merita di essere
seguito anche nella misura in cui ha negato l'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra gli infortuni assicurati (29 settembre 2014: inf. no. __________
e 24 aprile 2016: inf. no. __________). Tanto più che il sindacato __________,
in sede di opposizione, sulla base del certificato medico del 19 gennaio 2017
del dr. med. __________, ha puntualizzato che per "quel che concerne
l'infortunio del 24.04.2016 che ha coinvolto il rachide lombare. Il medico di
cui sopra concorda con la vostra valutazione, non solleviamo dunque obiezioni
in merito all'estinzione del nesso causale" (doc. 173 e 178, pag. 1 e
2 inf. no. 10.52681.14.2). D’altronde, anche se si volesse ammettere che l’uno
o l’altro degli eventi traumatici occorsi a RI 1 ha (tutt’al più) aggravato
transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della colonna
cervicale, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale (la quale
ha ripreso l’opinione della dottrina medica dominante), un aggravamento
post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo
anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di
produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un
anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie.
Da ultimo, il TCA concorda con l'operato dell'Istituto assicuratore giusta il
quale "Eventuali disturbi psichici non sono da mettere in relazione
causale adeguata con gli infortuni da noi assicurati. Richieste di prestazioni
per tali affezioni, (…), sono da inoltrare all'assicuratore malattia e/o
invalidità competente" (doc. 163 inf. no. __________). In effetti,
giova ricordare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133
consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero,
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi
psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita
e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può
in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di
natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine
psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio
2016, consid. 2.7).
Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 29 settembre 2014, mentre stava
lisciando una parete, è caduto da uno sgabello, riportando un trauma
contusivo/distorsivo della spalla sinistra (con rottura transmurale del
sovraspinato) e della colonna toraco-lombare e sacrale (cfr. doc. 2, 19, 55 e
143, inf. no. __________) e che il 24 aprile 2016 l'assicurato è caduto accidentalmente
dalle scale, riportando un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale, senza
fratture (doc. 129 e 141 inf. no. __________ riguardanti inf. no. __________). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute
e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che gli infortuni di
cui è rimasto vittima l’assicurato devono essere classificati nella predetta
categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga,
STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso
di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia
sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2,
riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata
delle contusioni all’anca destra). Di modo che, l’adeguatezza
del nesso di causalità relativa ad eventuali "disturbi psichici" di
cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori sia per l'infortunio del 29
settembre 2014 sia per quello del 24 aprile 2016.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
Questo Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato
equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa, a tempo pieno e con
un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal
patrocinatore dell'assicurato all'operato del medico di __________, motivo per
le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.
2.7. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2016 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1°ottobre 2016; cfr. doc. 146 inf. no. __________).
2.8. Per quanto concerne il
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno
alla salute infortunistico, RI 1 nel 2016, come gessatore al 100%, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 67'449.- (fr. 46'540.- x 100%/69%),
calcolato sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro - __________ di __________
- presso il quale il ricorrente ha lavorato dal 1° luglio 2012 (al 31 ottobre
2014) in misura del 69%, retribuito conformemente al CCL dell'ATMG gessatori,
plafonatori, stuccatori e intonacatori, senza operare alcun aumento salariale
per il periodo 2014-2016 (cfr. doc. 153).
Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene, che il fatto che il suo
cliente non abbia ricevuto aumenti salariali negli anni 2013-2016 è imputabile
alle sue ridotte capacità medico-valetudinarie. In particolare se il suo
assistito non avesse subito gli infortuni del 2004 e del 2014, percepirebbe ora
un salario superiore, dato che avrebbe ricevuto gli usuali aumenti salariali
negli ultimi 5 anni e che negli anni avrebbe potuto assumere un ruolo di
maggiore responsabilità, conseguendo di conseguenza salari più alti.
Il TCA rileva che al momento in cui è occorso il primo infortunio, il 9 agosto
2004, RI 1, era dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di gessatore
con AFC, e conseguiva un reddito "da valido" di fr. 70'470.40,
aggiornato al 1° giugno 2008 (doc. 141 inf. no. __________).
In siffatte circostanze, il fatto che - dopo l'infortunio - il ricorrente abbia
continuato ad esercitare la professione di gessatore - ritenuta non più
esigibile dal medico di __________ a causa dei postumi infortunistici al polso
destro in occasione delle visite medico-__________ del 26 luglio 2006 e del 24
aprile 2008 (doc. 82 e 121 inf. no. __________) - fa sì che non può essere
preso in considerazione nel caso concreto l'importo di fr. 67'449.- (fr.
46'540.- x 100%/69%) ritenuto dall'CO 1, sulla base dei dati forniti dal datore
di lavoro - __________ di __________ - presso il quale il ricorrente ha
lavorato dal 1° luglio 2012 (al 31 ottobre 2014) in misura del 69%, retribuito
conformemente al CCL dell'ATMG gessatori, plafonatori, stuccatori e
intonacatori, senza operare alcun aumento salariale per il periodo 2014-2016
(cfr. doc. 153 inf. no. __________).
Ai fini del giudizio deve, quindi, essere considerato il reddito "da
valido" di fr. 70'470.40 (pari a fr. 30.80x176x13) al 1° giugno 2008 (doc.
141 inf. no. __________), aggiornato al 2016, ovvero fr. 72'644.- (2009: + fr.
0.50 l'ora; 2010, 2011 e 2012: nessun aumento; 2013: + fr. 0.45 l'ora; 2014,
2015 e 2016: nessun aumento: cfr. http://www.cpcedilizia.ch/commissione/
gesso/disposizioni-legali/archivio).
Il patrocinatore dell'assicurato asserisce che il suo cliente avrebbe potuto
assumere negli anni un ruolo di maggiore responsabilità, conseguendo di
conseguenza salari più alti. Sennonché, in assenza di qualsivoglia indizio
concreto in tal senso, la sua risulta essere una mera dichiarazione di parte,
che non viene pertanto condivisa dal TCA. Occorre infatti tenere
conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano
una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Il "reddito da valido" per il 2016
ammonta quindi a fr. 72'644.-.
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
Nella
DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.10. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'assistente amministrativo (impiegato) con funzione di "collaboratore check-in-Cassa" presso la __________ di __________, l'operaio alla fabbricazione di trapani con funzione di "contr. Punte trapani di dentisti" presso la __________ di __________, l'aiuto orologiaio con funzione di assemblatore presso l'__________ di __________, il raffilatore con funzione di affilatore presso la __________ di __________, e, infine, il programmatore di macchine CNC presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2016, un reddito annuo pari a fr. 51'699.- (cfr. doc. 160, p. 4).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 160 (pag. 4-6), si evince che sono 33 i posti di lavoro che
entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 33'149.- e a fr. 82'570, e infine che quello medio è di
fr. 52'691.-
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto
(fr. 51'699.-) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.
52'691.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano
le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in
proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti
dalla relative schede DPL; doc. doc. 160, p. 7-26) come pure la formazione
dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative
schede DPL; doc. 160, p. 7-26).
D'altra parte giova ricordare che all’assicurato può essere richiesto di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,
ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle
attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio
2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il TF ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del
23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003 consid. 4.7).
In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante
dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver
applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere
condivise dal TCA.
Nella misura in cui l'assicuratore, in conformità alla giurisprudenza
suevocata, ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato,
sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio, la richiesta del
patrocinatore dell'assicurato volta ad avere accesso alla banca dati dell'CO 1
in ambito di DPL, deve essere respinta.
In conclusione, il reddito "da invalido" - che è stato
validamente determinato in base alle DPL - ammonta per il 2016 a fr.
51'699.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.11. Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'699.- al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'644.-,
risulta essere del 28.83%, arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che
auspica l’assicurato (aumento del grado dell’invalidità), nemmeno nel caso in
cui si volesse seguire – per mera ipotesi di lavoro - quanto sostenuto dal suo
patrocinatore, ossia che tutti e cinque posti di lavoro considerati
dall’istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da invalido, non
rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla salute
infortunistico oppure non sarebbero esigibili per altri motivi (formazione,
ecc.).
In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati
salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. ad
esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.
Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr.
67'117.65.
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in
una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il
TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da
valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in
quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario
minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo
senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui
la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, il
reddito da valido è stato fissato partendo dal salario orario previsto dal
contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale nel 2004 adeguato,
prima al 2008 e, poi, al 2016 (fr. 31.75/ora nel 2016; ove il salario orario minimo
previsto dal contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale nel 2016
era di fr. 28.30/ora). In queste condizioni, non entra in linea
di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che, mediante una decurtazione del 20%, si tenga adeguatamente e
ampiamente conto delle peculiarità del caso di specie, ovvero degli effetti
legati alle menomazioni infortunistiche.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 53'694.10.
Nell’ipotesi di lavoro considerata, il grado d’invalidità del ricorrente -
stabilito confrontando i fr. 53'694.10 al reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 72'644 - sarebbe del 26.08%, arrotondato al 26%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi
addirittura inferiore a quello accertato in applicazione del metodo delle DPL
(29%).
Nemmeno applicando per pura ipotesi di lavoro la decurtazione massima del 25%,
comunque non giustificata nel caso concreto, l’esito della vertenza non
potrebbe essere quello che auspica l’assicurato (aumento del grado
dell’invalidità). In tal caso il reddito da invalido, tenuto conto di una
decurtazione del 25%, ammonterebbe dunque a fr. 50'388.25. Il grado d’invalidità
del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'388.25 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 72'644 - sarebbe del 30.70%, arrotondato al 31%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi
addirittura inferiore a quello accertato in applicazione del metodo delle DPL
(29%).
2.12. In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è stato confermato il diritto ad una rendita d’invalidità del 31%, deve dunque essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti