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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 marzo 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 febbraio 2013, RI 1,
nato il __________ 1968, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di impiegato/operaio addetto alla vendita ed all'allestimento del
negozio __________ di __________, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
al 100% dal 25 agosto 2010, ed assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, verso
le ore 15:00, mentre stava mettendo a posto del materiale, nel momento che era
inginocchiato, gli stavano per cadere sul ginocchio delle altre mensole e, per
evitare il pericolo, ha compiuto una torsione-rotazione del corpo accusando un
dolore al ginocchio sinistro (cfr. doc. z-1, zm-1, zm-2, zm-3, zm-4 e z-172).
La RMN del ginocchio sinistro del 26 febbraio 2013 ha messo in evidenza un
versamento endoarticolare soprattutto in sede retropatellare con lesione del
corno posteriore del menisco mediale ed ispessimento del crociato anteriore,
senza aree di edema osseo (zm-11).
Il 15 marzo 2013 RI 1 si è sottoposto ad un intervento artroscopico con
meniscectomia parziale e mediale posteriore e shaving cartilagineo, ad opera
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (zm-14).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro il
28 febbraio 2013 con effetto al 30 aprile 2013 (doc. z-9).
A causa dei dolori accusati dopo l'infortunio, l'assicurato ha effettuato svariate
indagini che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche e di immagine radiologica come pure numerose visite mediche
specialistiche (sia in Svizzera sia in Italia) rispettivamente si è sottoposto a
parecchie sedute di fisioterapia.
1.2. Dopo aver sentito il parere dell'11 aprile 2014 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM (doc. z-44), il 28 aprile 2014 la CO 1 ha comunicato a RI 1 che una componente causale naturale come pure adeguata poteva essere ammessa al massimo fino al 31 maggio 2014, che dal 1° maggio 2014 l’assicurato veniva ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% e dal 1° giugno 2014 in modo completo e che l'infortunato aveva diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità fisica pari al 10% di fr. 126'000.-, ossia fr. 12'600.- (doc. z-107).
A seguito dell'opposizione
dell'assicurato (doc. z-121 e z-125) e dopo aver esperito ulteriori
accertamenti medici, il 25 febbraio 2015 la CO 1 ha incaricato il dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia, per una perizia (doc. z-156). La CO
1 ha quindi raccolto agli atti la valutazione peritale del 6 marzo 2015 (doc.
zm-55) ed il complemento peritale del 19 maggio 2015 (doc. zm-56) del precitato
perito.
1.3. In seguito, a causa del
persistere dei dolori, l'assicurato è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________
il 29 marzo 2016 (doc. zm-57).
La RMN del ginocchio sinistro del 31 marzo 2016 ha messo in mostra una discreta
artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale, dopo resezione parziale del
menisco; una condropatia di grado 3-4 sia sul condilo femorale che sul piatto
tibiale mediale; minime lesioni degenerative del compartimento femoro-tibiale
laterale e femoro-rotuleo (zm-60).
La radiografia del ginocchio sinistro del 13 giugno 2016 ha mostrato un
importante assottigliamento dello spazio articolare femoro-tibiale mediale;
spazio articolare femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo conservato, con
rotula ben centrata (zm-60).
Su indicazione del perito, il 28 giugno 2016 RI 1 si è sottoposto ad un
intervento di posa di una protesi monocompartimentale mediale del ginocchio
sinistro, ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica della Clinica __________ di __________ (zm-62).
Durante l'incapacità lavorativa provvisoria dal 27 giugno al 31 ottobre 2016,
la CO 1 ha versato le indennità giornaliere (doc. zm-66, z-106, 107 e 188).
1.4. Fondandosi sul parere del 14 aprile 2016 del perito, il quale, sulla base della documentazione medica agli atti, ha concluso che l'assicurato era abile al 100% in un'attività confacente dal giugno 2014 (doc. zm-57), il 15 marzo 2017 la CO 1 ha deciso quanto segue:
" 1. L'opposizione è parzialmente accolta.
2. Le decisione del 28 aprile 2014 è modificata quanto segue:
a) Lo stato di salute si è stabilizzato a far tempo dal 30 gennaio 2017.
b) Le prestazioni per il trattamento medico sono riconosciute fino al 30 gennaio 2017.
c) Le prestazioni per l'indennità giornaliera sono riconosciute fino al 31 maggio 2014 e dal 26 giugno 2016 al 31 ottobre 2016.
3. Il resto della decisione del 28 aprile 2014 rimane invariato (diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità fisica pari al 10% di CHF 126'000, ossia CHF 12'600)." (n.d.r.: il corsivo non è della redattrice; doc. z-188)
1.5. Con tempestivo ricorso del 3
maggio 2017 RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha postulato il
riconoscimento ininterrotto delle prestazioni per il trattamento medico e per
l'indennità giornaliera sino al 30 gennaio 2017 (doc. I, pag. 11).
Il patrocinatore del ricorrente puntualizza che l'oggetto della lite riguarda la
presa a carico dell'indennità giornaliera d'infortunio nel periodo da aprile
2014, il primo mese al 50%, poi al 100% fino al 26 giugno 2016, quando l'indennità
è stata ripristinata in seguito all'intervento chirurgico. A ciò vengono ad
aggiungersi i costi medici, di tipo diagnostico e di trattamento, sostenuti
direttamente dall'assicurato, in parte in Italia e in parte in Svizzera, sempre
nel periodo citato, ossia dopo la decisione del 2014 e fino all'intervento del
28 giugno 2016. In assenza di uno stato di salute stabilizzato del suo
assistito, che è stato raggiunto il 30 gennaio 2017 (dopo avere effettuato
l'intervento di posa della protesi monocompartimentale), la CO 1 è tenuta a
versare le indennità richieste anche nel lasso di tempo intercorrente tra
aprile 2014 e giugno 2016.
Il rappresentante dell'insorgente mette in evidenza che se ad aprile 2014 il
suo cliente avesse potuto effettivamente lavorare in un altro settore, la CO 1
avrebbe dovuto accordargli una rendita di invalidità LAINF. Ma così non è
stato, visto che lo stesso assicuratore LAINF riconosce nella decisione
avversata che lo stato di salute si è stabilizzato solo il 31 gennaio 2017. Ciò
che è peraltro incontestato.
Il patrocinatore del ricorrente precisa che il suo assistito è sempre rimasto
inabile al lavoro con un quadro medico instabile e non in grado di annunciarsi
alla disoccupazione. Del resto l'assicurato, non si è mai trovato in uno stato
di disoccupazione vera e propria perché la relazione contrattuale rimaneva
formalmente in essere. Comunque, se avesse voluto iscriversi alla disoccupazione
italiana, in quanto frontaliere, non avrebbe potuto farlo per ragioni formali e
sostanziali. Secondo la normativa italiana occorre infatti la piena capacità
lavorativa ed avrebbe dovuto sollecitare la disdetta del rapporto di lavoro,
cosa che non ha voluto fare perché inabile. Pertanto la disdetta, se
sollecitata, non sarebbe servita siccome dalla disoccupazione italiana non
avrebbe avuto alcun diritto. Se fosse valida l'ipotesi della CO 1 che al 1°
maggio 2013 RI 1 si trovava in disoccupazione, egli avrebbe dovuto iscriversi
in quel momento (si consideri che la CO 1 ha versato indennità fino ad aprile
2014), per avvalersi del diritto nei 30 giorni seguenti la fine del rapporto di
impiego.
Il rappresentante dell'insorgente rileva che, dal profilo medico, pur tralasciando
i medici curanti del suo cliente, quest'ultimo è stato dichiarato inabile al
lavoro al 100% dal dr. med. __________ nella relazione del 6 aprile 2015, ove
consigliava un intervento di osteotomia valgizzante. Il patrocinatore del
ricorrente critica l'operato della CO 1 che, nonostante la chiara presa di
posizione del perito, ci ha impiegato un altro anno per determinarsi,
rimandando di nuovo il suo assistito dal precitato specialista. Anche in questa
ulteriore circostanza il perito ha espresso i medesimi concetti, tranne il
fatto che l'intervento proposto era diverso, proprio perché nel frattempo erano
intervenuti dei danni e degli sviluppi artrosici. Il rappresentante dell'insorgente
stigmatizza il colpevole ritardo della CO 1 nel disporre gli accertamenti e
rendere una decisione molto più tempestivamente con danni minori e con una
proiezione futura diversa. L'assicuratore deve quindi pagare le indennità
richieste anche per il periodo intercorrente tra maggio 2014 e giugno 2016.
1.6. Nella risposta
del 19 giugno 2017, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti,
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). Nella
medesima occasione ha pure puntualizzato che la misura del cambio d'occupazione
in ambito di assicurazione malattia è applicabile per analogia per
giurisprudenza (cfr. DTF 114 v 283 e STCA 35.2012.69 del 13 marzo 2013) anche
all'assicurazioni infortuni rispettivamente che a partire dal 1° maggio 2013 il
ricorrente si trovava senza lavoro e senza stipendio con la consapevolezza di
doversi trovare prima o poi un'altra occupazione (e, quindi, poco importa ai
fini del giudizio che la disdetta è nulla e che non si è mai trovato in stato
di disoccupazione vero e proprio) e, da ultimo, che, a fronte di un reddito
"da valido" di fr. 45'670.50 (determinato in base a quanto
comunicato dal datore di lavoro nell'annuncio di infortunio e aggiornato al
2014) e "da invalido" di fr. 66'453.00 (fissato in base alla TA1
2014, attività semplici e ripetitive, uomini) nel 2014 il danno residuo del
ricorrente era pari allo 0%.
1.7. L'11 luglio 2017 (doc. VII) il patrocinatore dell'assicurato ha postulato
l'accoglimento del gravame puntualizzando che la STCA 35.2012.69 non è
applicabile alla presente fattispecie, poiché riguarda una casistica molto
diversa e, quindi, non può essere oggetto di confronto. Lo stato di salute del
suo cliente non è mai stato tale ed adeguato da permettere l'esercizio
dell'attività di venditore ed è migliorato solo con l'intervento del 28 giugno
2016. Lo stato di disoccupazione è subordinato allo stato medico. In caso
contrario si scaricherebbero i costi sull'assicurazione disoccupazione quando
di tutta evidenza appartengono alla LAINF. L'assicurazione LAINF è prioritaria
rispetto all'assicurazione disoccupazione. Per il cambio di occupazione deve
inoltre essere riconosciuto un periodo da 3 a 5 mesi. Il rappresentante
dell'insorgente stigmatizza l'operato della CO 1 dal momento che ha iniziato a
parlare di misure per cambiare l'occupazione solo a posteriori, dato che
durante l'iter dell'opposizione si era sempre attenuta alla linea
dell'interruzione della causalità. Divenuto caduco questo presupposto
essenziale, l'assicuratore LAINF ha invocato tutta un'altra serie di argomenti
che prima non erano mai stati presenti. Il patrocinatore dell'assicurato non
vede come ciò sia possibile. Lo stesso ragionamento viene invocato per il confronto
dei redditi, laddove la CO 1 pretende di "sanare" un errore di forma.
1.8. Nelle osservazioni del 12 marzo 2017, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI). Nella medesima occasione ha pure puntualizzato che in ambito LAINF non vale il principio della priorità dell'assicurazione infortuni rispetto all'assicurazione disoccupazione, dato che a norma dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 e 3 LADI, l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione è contestata da parte dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF 136 V 95).
1.9. L'11 giugno 2018 il
rappresentante dell'insorgente ha informato il TCA che, per quanto concerne le
spese mediche, resta da assumere una somma di ca. fr. 1'500.- che il suo
cliente ha pagato di tasca propria senza ricevere il rimborso dalla CO 1, come
da singole fatture allegate allo scritto (doc. XIV+1/9).
1.10. Il 23 luglio 2018 la CO 1 ha comunicato a questa Corte che, dopo aver esaminato le singole fatture allegate, le fatture risultavano effettivamente non ancora rimborsate e che la somma di fr. 1'700.- era stata nel frattempo versato sul conto dell'assicurato, come da copia dell'ordine di versamento allegata allo scritto, e che, pertanto, non risultava più essere oggetto litigioso della controversia (doc. XVI+1).
1.11. Il 21 agosto 2018 il
rappresentante dell'insorgente ha informato il TCA che il suo assistito ha
ricevuto l'accredito di fr. 1'700.- e "ne
consegue che la posta riguardante l'assunzione dei costi sanitari (…) è saldata
sia nella richiesta generica sia nella sua composizione" (doc. XX).
Il doc. XX è stato trasmesso per conoscenza alla CO 1 (doc. XXI).
in diritto
in ordine
2.1. Il patrocinatore dell'assicurato contesta l'operato dell'istituto assicuratore, in quanto la decisione del 28 aprile 2014 è stata motivata in modo differente (raggiungimento dello status quo sine dal 1° giugno 2014) rispetto alla decisione su opposizione del 15 marzo 2017 (capacità lavorativa al 100% in un lavoro confacente, esigibile ex art. 6, seconda frase, LPGA) come pure per il calcolo del danno residuo effettuato dalla CO 1 solamente in questa sede nell'allegato di risposta, lamentando sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2 e STCA 32.2017.69 del 13
novembre 2017, consid. 2.1).
Il TCA rileva che la decisione del 28 aprile 2014 è stata motivata con
il raggiungimento dello dello status quo sine dal 1° giugno 2014 mentre
la decisione su opposizione del 15 marzo 2017 con la raggiunta capacità
lavorativa al 100% in un lavoro confacente, esigibile dopo un periodo di
inabilità lavorativa nell'attività abituale di 15 mesi ed un periodo di
disoccupazione di 13 mesi ex art. 6, seconda frase, LPGA. La decisione
avversata tocca ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per
l'esito della vertenza. L'assicurato, per il tramite del proprio
rappresentante, ha inoltre impugnato la decisione avversata in modo congruo e
completo, dimostrando di aver perfettamente compreso le motivazioni poste a suo
fondamento e di non aver subito alcun pregiudizio ai propri diritti
processuali. Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata
pertanto sanata in questa sede, ove l'insorgente ha avuto la possibilità di
prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere
cognitivo. Parimenti dicasi per il calcolo del danno residuo effettuato dalla CO
1 solamente in questa sede nell'allegato di risposta.
La censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la CO 1 ha negato il diritto dell'assicurato all'indennità giornaliera durante il periodo 1° giugno 2014 - 25 giugno 2016 e dal 1° novembre 2016 al 30 gennaio 2017.
Preliminarmente il TCA osserva che nella decisione avversata la CO 1 ha riconosciuto il diritto dell'assicurato alle prestazioni per il trattamento medico fino al 30 gennaio 2017. Essa ha, pertanto, sancito solamente il "principio" della rifusione delle spese mediche fino alla data indicata. Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la domanda di rifusione di ca. fr. 1'500.- di fatture non ancora rimborsate dalla CO 1 che costituisce una "concretizzazione" del principio poc'anzi detto, sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile (cfr. doc. I e doc. VII). Da notare comunque che, nel frattempo, la CO 1 ha versato all'assicurato l'importo di fr. 1'700.-, a titolo di rimborso per il pagamento di fatture mediche (cfr. doc. XVI+1 e doc. XX).
Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il riconoscimento di un’IMI del 10% di fr. 126'000.-, pari a fr. 12'600.-, come pure il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute (successivamente all'intervento del 28 giugno 2016) al 30 gennaio 2017.
2.3. Diritto all’indennità giornaliera durante il periodo 1° giugno 2014 - 25 giugno 2016 e dal 1° novembre 2016 al 30 gennaio 2017.
Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91; STCA 35.2012.69 del 13 marzo 2013, consid. 2.1.1 e STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008, consid. 2.3.1).
2.4. Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui, in virtù del principio della riduzione del danno, è esigibile che la persona assicurata cambi professione (cfr. art. 6 ultima frase LPGA), deve esserle concesso un termine adeguato - di regola dai 3 ai 5 mesi - per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova occupazione, termine durante il quale l’assicuratore è tenuto a corrispondere l’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012; DTF 114 V 289 consid. 5b; STFA U 194/03 del 14 giugno 2004, consid. 5.3).
Trascorso tale termine, il grado di incapacità lavorativa determinante per la fissazione dell’indennità giornaliera, corrisponde alla differenza tra il reddito che l’assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua precedente professione senza l’infortunio, e il reddito che egli potrebbe conseguire in un’attività adeguata (DTF 114 V 286 consid. 3c; RAMI 1994 K 935, p. 115 consid. 1).
Il termine nel quale l’assicurato deve cercare un’attività lavorativa in un altro ambito o settore professionale deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso concreto. Secondo la giurisprudenza in ambito di assicurazione malattia – applicabile per analogia all’assicurazione infortuni - l’obbligo di sfruttare la capacità lavorativa residua in un’altra professione si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153). Tuttavia però, secondo questi autori “l’application par analogie d’un tel délai est discutable: il paraît trop court dans le système de prestations de l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent amenée à être remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité journalière s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une rente, naissance qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de santé de la personne assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger de celle-ci qu’elle change de profession avant que son état de santé ne soit stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153; STCA 35.2012.69 del 13 marzo 2013, consid. 2.1.2 e STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008, consid. 2.3.4).
2.5. Con la decisione formale del
24 aprile 2014, l’amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal
medico __________ in occasione della visita di controllo del 26 marzo 2014
(doc. zm-44.4), ha riconosciuto una componente causale naturale ed adeguata
sino al massimo il 31 maggio 2014, essendo stato raggiunto la status quo
sine dal 1° giugno 2014 (doc. z-107).
Nella sua decisione su opposizione del 15 marzo 2017, la CO 1, sulla base della
valutazione del 6 marzo 2015 (doc. zm-55), del complemento peritale del 19
maggio 2015 (doc. zm-56) e della valutazione del 14 aprile 2016 (doc. zm-57)
del perito dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia,
ha fatto valere che RI 1 era stato ritenuto abile al 100% in un lavoro
confacente (ciò che gli era stato comunicato al più tardi con la decisione del
28 aprile 2014) e che, pertanto, a partire dal 1° giugno 2014, dopo un periodo
di inabilità lavorativa nell'attività abituale di 15 mesi ed un periodo di
disoccupazione di 13 mesi, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurato
era cessato ex art. 6, secondo frase, LPGA (doc. z-188).
Con la propria impugnativa, l’insorgente ribadisce di essere
sempre rimasto inabile al lavoro in qualsiasi attività con un quadro medico
instabile sino all'intervento del 28 giugno 2016 e che lo stato di salute si è
stabilizzato, ciò che è peraltro incontestato, solo al 31 gennaio 2017, donde
il diritto di beneficiare di indennità giornaliere corrispondenti ad una totale
incapacità lavorativa anche nel periodo dal 1° giugno 2014 al 27 giugno 2016
(doc. I).
2.6. Nella presente fattispecie, l’infortunio dell’assicurato è avvenuto in data 5 febbraio 2013. È incontestato che l’incapacità al lavoro di RI 1, nella sua professione, sia di lunga durata.
Occorre quindi esaminare in primis da quando l’amministrazione era legittimata - ai sensi dell’art. 6 LPGA - a prendere in considerazione anche le mansioni esigibili in altre attività.
Alla luce della
documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che lo stato di salute
dell’assicurato al momento della decisione del 24 aprile 2014 (cfr. consid.
1.2.) era sostanzialmente stabile.
Già il 12 dicembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia, dopo aver visitato l'assicurato nel suo studio a __________,
è giunto alla conclusione che "Dal punto di
vista amministrativo il paziente non ha più il posto di lavoro in qualità di
commesso in un negozio di jeans. Il paziente inoltre non ha alcun diploma. La valutazione
della capacità lavorativa deve essere fatta quindi nell'ambito del mercato
generale del lavoro. Ritengo il paziente per un'attività lavorativa impegnativa
dove debba stare in piedi tutto il giorno, portare pesi, spostarsi sulle scale
e su terreni sconnessi ed eventualmente stare in posizione inginocchiata o
accovacciata attualmente non risulta abile al lavoro. Per attività peraltro
parzialmente sedentarie il paziente potrebbe essere giudicato sicuramente abile."
(doc. zm-40.1).
Il 15 gennaio 2014 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna
e malattie reumatiche, dopo aver visitato l'assicurato nel suo studio a __________,
è giunto alla conclusione che "nell'ambito
di un'attività di venditore dove è costantemente in piedi il paziente è inabile
al lavoro al 100%, in un'attività seduta è abile già da ora al 100%"
(doc. zm-41.1). Il 24 febbraio 2014 il medesimo specialista ha osservato che
"personalmente lo (n.d.r.: RI 1) ritengo
abile al 50% dal 01.03.2014 al 15.03.2014 ed in seguito probabilmente al 100%.
Questa mia decisione sul momento non è accettata dal paziente che ritiene di
non riuscire a stare in piedi per più di 2 ore. Personalmente al momento non
trovo limitazioni tali da giustificare l'inabilità lavorativa al 50% oltre il
01.03.2014." (doc. zm-43).
Il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna
e medico perito assicurativo certificato SIM, nella valutazione del 14 aprile
2014, ha rilevato quanto segue: "L'inabilità
lavorativa è giustificata al 100% nell'attività svolta sempre in piedi sino al
1.05.2014, viene ritenuto abile al 50% dal 1.05.2014 al 1.06.2014 ed in seguito
si giustifica una ripresa lavorativa totale. Tale decisione è attualmente poco
accettata dal paziente che asserisce che non riesce a stare in piedi più di
alcune ore e che attualmente non possiede un'attività regolare nel ramo di vendita
come prima. Dal 11.04.2014 (data del attuale rapporto) si giustifica in ogni
caso una piena abilità lavorativa in attività confacente dove si possa cambiare
posizione al bisogno, non si debba restare sempre in piedi senza poter cambiare
posizione ortostatica, non si debba portare pesi superiori ai 20 kg
regolarmente e dove non si debba salire/scendere scale specialmente se a pioli
regolarmente o camminare oltre 100 m specialmente su terreno accidentato."
(doc. zm-44.4).
Il 17 giugno 2014 il dr. med. __________ della Clinica __________, dopo aver
visitato l'assicurato, ha concluso che "Al
paziente, per ovvi motivi, è sconsigliata un'attività lavorativa in
ortostatismo o che richieda prolungati tempi in ortostatismo in deambulazione"
(doc. zm-49). Il 10 luglio ed il 4 settembre 2014 il medesimo specialista ha
continuato ad attestare l'inabilità lavorativa dell'assicurato (doc. zm-50 e
54).
Il 6 marzo 2015 il perito dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e
traumatologia, dopo aver visitato l'assicurato, ha concluso che "In percentuale la sua incapacità lavorativa risulta
essere al 100% in questo momento considerando l'ultima attività svolta dall'A."
(doc. zm-55). Il 14 aprile 2016 il medesimo specialista ha rivisto l'assicurato
nel suo studio a __________ il 29 marzo 2016 e, dopo aver posto la diagnosi di
"Esiti di meniscectomia sub-totale del menisco
mediale post-trauma esitata in una associata riduzione della rima articolare
femoro-tibiale mediale del ginocchio sinistro" ed aver puntualizzato
che "Ad oggi (…) non si è ancora raggiunto
uno "stato quo sine vel ante"", ha osservato che "Sicuramente nell'ambito di una attività confacente,
ovvero attività lavorative che non impongano all'A. periodi prolungati in
stazione eretta né eventuali cambi di posizione, questa attività lavorativa
poteva essere svolta dall'assicurato appieno delle proprie capacità quindi al
100%, tenendo conto delle limitazioni qui riferite. Naturalmente bisogna
considerare l'avanzamento nel corso dei mesi del quadro di degenerazione ossea."
e che "Considerati i rapporti scritti,
ritengo sia da prendere in considerazione da giugno del 2014 laddove il Dr. __________
segnalava una problematica mantenuta in ortostatismo e in deambulazione
dall'Assicurato". Il perito ha inoltre rilevato che "Considererei un 100% di inabilità, tenuto conto che in
una professione come quella di venditore di abbigliamento, l'A. deve mantenere
una posizione in ortostatismo prolungata associata al cammino per lunghi
periodi" e che "Come riferito
prima, considererei una abilità al 100% in una attività che permetta all'A. di
alternare fasi dell'attività lavorativa in posizione seduta a fasi di attività
lavorativa in posizione eretta, liberamente a scelta dell'A." (doc. zm-57).
Secondo questa Corte, RI 1, già a partire dal mese di giugno 2014, sarebbe stato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa, semplice e ripetitiva, adeguata, ovvero un’attività da svolgere a livello del tavolo, in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevamento/trasporto di pesi. L’esercizio di una simile attività sarebbe stata senz’altro esigibile malgrado il danno infortunistico all'arto inferiore sinistro.
Da notare che, al più tardi con la decisione del 28 aprile 2014, la CO 1 ha informato l'assicurato di ritenerlo abile al lavoro nella misura del 50% dal 1° maggio 2014 e in modo completo dal 1° giugno 2014.
Per quanto riguarda la questione del termine adeguato che l’assicuratore deve concedere all’assicurato per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova occupazione, il TCA rileva quanto segue.
Nella decisione su opposizione del 15 marzo 2017 la CO 1 ha fatto valere che RI 1 era stato ritenuto abile al 100% in un lavoro confacente (ciò che gli era stato comunicato al più tardi con la decisione del 28 aprile 2014) e che, pertanto, a partire dal 1° giugno 2014, dopo un periodo di inabilità lavorativa nell'attività abituale di 15 mesi ed un periodo di disoccupazione di 13 mesi, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurato era cessato ex art. 6, secondo frase, LPGA (doc. z-188). A suffragio del proprio modo di procedere ha rilevato che "(…) Secondo giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui l'assicurato che è ritenuto abile in un'altra professione si trova in disoccupazione, l'assicurazione per poter giudicarlo secondo l'attività professionale che potrebbe esercitare, non è tenuta ad informarlo sul suo obbligo di cercarsi un'altra professione e non gli deve quindi neanche assegnare un termine per procedere al cambiamento di professione (DTF 8C_838/2012 del 19 aprile 2013; DTF 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015). (…)".
Il TCA osserva che nell'appena citata STF 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015 l'Alta Corte ha richiamato la giurisprudenza sul citato art. 6 LPGA, rilevando segnatamente quanto segue:
" (…)
3.2. Arbeitsunfähigkeit ist gemäss Art. 6 ATSG die durch eine
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder
Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die
zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt
(BGE 135 V 287
E. 3.1 S. 288 f.). Steht fest, dass die versicherte Person unter dem
Blickwinkel der Schadenminderungspflicht einen Berufswechsel vorzunehmen hat,
so hat der Versicherungsträger sie dazu aufzufordern und ihr zur Anpassung an
die veränderten Verhältnisse sowie zur Stellensuche eine angemessene
Übergangsfrist einzuräumen, während welcher das bisherige Taggeld geschuldet
bleibt (RKUV 2000 Nr. KV 112 S. 122, K 14/99 E. 3a). Diese Übergangsfrist
bemisst sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles und ist in der
Regel auf drei bis fünf Monate festzulegen (BGE 114 V 281
E. 5b S. 289; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 358, K 42/05 E. 1.3; Urteil 8C_803/2010
vom 17. Dezember 2010 E. 3.1.2). Nach deren Ablauf entspricht der für die
Bemessung des Taggeldes massgebende Arbeitsunfähigkeitsgrad der Differenz
zwischen dem Einkommen, das ohne Unfall im bisherigen Beruf verdient werden
könnte, und dem Einkommen, das im neuen Beruf zumutbarerweise zu erzielen wäre
(BGE 114 V 281
E. 3c S. 286; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 26 zu Art. 6
ATSG). Diese Grundsätze gelten (unter Vorbehalt der Bestimmungen über die
Koordination mit den Taggeldern der Arbeitslosenversicherung) auch für
arbeitslose Versicherte (vgl. RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99 E. 4; Urteile
U 108/05 vom 28. August 2008 E. 2.4; U 194/03 vom 14. Juni 2004 E. 5.3; U
213/00 vom 28. August 2003 E. 3.1).
3.3. Ist die versicherte Person, die Taggeldleistungen bezieht,
arbeitslos, so erbringt die Unfallversicherung gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV die
ganze Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit mehr als 50 Prozent beträgt, und
die halbe Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit mehr als 25, aber höchstens 50
Prozent beträgt. Bei einer Arbeitsunfähigkeit von 25 und weniger Prozent
besteht kein Taggeldanspruch. Bei dieser Norm handelt es sich um eine
Koordinationsbestimmung zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung.
Deren Anwendung setzt das Zusammentreffen von Taggeldern der Unfallversicherung
mit solchen der Arbeitslosenversicherung voraus (Urteil 8C_173/2008 vom 20.
August 2008 E. 2.2, in: Plädoyer, 3/2009, S. 76; vgl. auch Urteil 8C_188/2010
vom 22. November 2010 E. 3.1). (…)".
Nella medesima sentenza il TF ha tuttavia pure rilevato quanto segue:
" (…)
4.3. Streitig ist weiter die dem Beschwerdeführer von der Vorinstanz zugestandene Übergangsfrist bis 31. März 2012.
4.3.1. Die Vorinstanz hat erwogen, die Übergangsfrist beginne in dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem die versicherte Person von der sich abzeichnenden Notwendigkeit der Aufgabe ihres bisherigen Berufes von ärztlicher Seite Kenntnis erhalte, ohne dass es dafür einer expliziten Aufforderung durch den Unfallversicherer bedürfe. Der Beschwerdeführer habe von der Notwendigkeit eines Berufswechsels mit hinreichender Bestimmtheit erstmals im Rahmen der Beurteilung des Kreisarztes vom 28. Dezember 2011 erfahren. Unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung geforderten, minimalen Anpassungsfrist von drei Monaten und des Umstandes, dass der Versicherte bereits vorher arbeitslos war, setzte sie die Übergangsfrist bis 31. März 2012 fest.
4.3.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, er hätte von der SUVA vor Erlass der Verfügung vom 7. Januar 2013 unter Ansetzung einer angemessenen Übergangsfrist dazu aufgefordert werden müssen, sich eine Arbeit in einer seinem Leiden angepassten Tätigkeit zu suchen. Da der Unfallversicherer nicht in diesem Sinne vorgegangen sei, sei der Grad der Arbeitsunfähigkeit weiterhin aufgrund seiner angestammten Tätigkeit als Gastronom zu bestimmen. Diese Ausführungen sind zwar grundsätzlich richtig. Der Beschwerdeführer war jedoch arbeitslos, weshalb eine besondere Aufforderung, sich eine neue Stelle zu suchen, entbehrlich war (vgl. Urteil 8C_838/2012 vom 19. April 2013 E. 4.2.2). Gemäss Bericht der kreisärztlichen Untersuchung vom 28. Dezember 2011 hat Dr. med. C.________ dem Versicherten die erhobenen Befunde und die daraus zu ziehenden Folgerungen erläutert. Der Beschwerdeführer konnte daher zu diesem Zeitpunkt erkennen, dass von ihm zumutbarerweise verlangt werden durfte, die Arbeitsfähigkeit in einem leidensange-passten Beruf zu verwerten. Er war daher gehalten, eine leidensangepasste Tätigkeit zu suchen. Den gegebenen Verhältnissen ist eine Anpassungsfrist von drei Monaten angemessen, welche nach dem Gesagten Ende März 2012 ablief. (…)"
Contrariamente a quando indicato dalla CO 1 nella decisione avversata, anche un disoccupato ha diritto a vedersi riconosciuto un termine da tre a cinque mesi per procedere al cambiamento di professione.
Secondo l'art 25 cpv. 3
OAINF "L'assicurazione contro gli infortuni
fornisce l'intera prestazione se l'incapacità lavorativa di un assicurato
disoccupato supera il 50 per cento e metà della prestazione se l'incapacità
lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento.
Non v'è alcun diritto all'indennità giornaliera se l'incapacità lavorativa è
del 25% per cento o inferiore".
Si tratta di una norma di coordinamento tra l'assicurazione LAINF e quella LADI. L'applicazione di questa norma presuppone il concorso dell'indennità giornaliera dell'assicurazione LAINF con quella dell'assicurazione LADI (cfr. la già citata STF 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.3. in fine e rinvii ivi citati). Si tratta di una disciplina che trova spazio solo quando l'assicurato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_173/2008 del 20 agosto 2008, consid. 2.2. in fine e rinvii ivi citati). Tale annuncio è il presupposto per l'applicazione dell'art. 25 cpv. 3 OAINF (cfr. Ueli Kieser, Die Taggeldkoordination im Sozialversicherungsrecht, AJP, 2000, pag. 255 e 256: "In der Praxis stellen sich sodann dort Probleme, wo die verunfallte Person, welche ihre bisherige Arbeitsstelle verloren hat, eine Teilarbeitsfähigkeit wiedererlangt, ohne sich in diesem Zeitpunkt formell bei der Arbeitslosenversicherung zum Bezug von Leistungen zu melden; weil Art. 25 Abs. 3 UVV eine mit Art. 28 Abs. 4 AVIG offensichtlich koordinierte Bestimmung ist, muss davon ausgegangen werden, dass die Anwendung von Art. 25 Abs. 3 UVV voraussetzt, dass i.S. von Art. 10 Abs. 3 AVIG eine Meldung bei der Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsvermittlung erfolgt ist.").
Dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 non si è annunciato alla disoccupazione. Al caso di specie non trova quindi applicazione l'art. 25 cpv. 3 OAINF.
Va pure rilevato che
l'art. 70 LPGA, rubricato "prestazione anticipata", il cui cpv. 2 lett.
b ("Sono tenute a versare prestazioni anticipate per
le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la
disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione
contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata:
l'assicurazione contro la disoccupazione") è stato invocato
dalla CO 1 a suffragio delle proprie argomentazioni, è una norma potestativa
(cfr. cpv. 1: "L'avente diritto può chiedere di
riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto
a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al
debitore delle suddette prestazioni").
Al caso di specie non trovano applicazione nemmeno gli art. 15 cpv. 2 e 3 LADI,
già solo per il fatto che l'assicurato è frontaliere e, quindi, soggetto in
materia di disoccupazione alla legislazione italiana.
Nella concreta evenienza, in ossequio alla giurisprudenza appena citata, l’assicuratore LAINF convenuto è tenuto a versare all’assicurato indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità del 100% durante il periodo 1° giugno - 31 agosto 2014 (periodo d’adattamento di tre mesi).
Quindi, siccome un
cambiamento d’attività lavorativa si impone dal punto di vista dell’obbligo di
ridurre il danno, il diritto all’indennità giornaliera si determina, a contare
dal 1° settembre 2014 (e sino al 25 giugno 2016), in funzione dell’entità del
danno residuo (cfr. consid. 2.3).
Quale “reddito da valido”, l’amministrazione ha considerato l’importo di fr.
45'670.50, corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013
(fr. 45'188.-) svolgendo a tempo pieno l’attività di impiegato/operaio addetto
alla vendita ed all'allestimento del negozio __________ di __________,
aggiornato al 2014 (fr. 45'188.- : 103 x 104.1), nell’ipotesi in cui non fosse
rimasto vittima del noto infortunio, sulla base di quanto indicato dal datore
di lavoro nell'annuncio di infortunio (cfr. doc. V).
Questo dato, basato su quanto indicato dal datore di lavoro nell'annuncio di
infortunio (e non contestato), può essere fatto proprio da questa Corte.
Per quanto riguarda il “reddito da invalido”, questo Tribunale ha precedentemente
assodato che il danno alla salute non avrebbe impedito all’assicurato di
svolgere un’attività alternativa, semplice e ripetitiva, adeguata a tempo pieno
e con un rendimento completo.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1,
l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche
inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per
l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel
2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica
1) nel settore del commercio al dettaglio (settore 47), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'697.-. Riportando
questo dato su 41.8 ore, esso ammonta a fr. 4'908.36 mensili
oppure a fr. 58'900.32 per l'intero anno (fr. 4'908.36 x 12).
Considerato che l'assicurato, quale venditore, avrebbe realizzato nel 2014 un
reddito annuo di fr. 45'670.50 per un'occupazione a tempo pieno che si situava
sotto la media dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 58'900.32, il
reddito da statistico da invalido (fr. 66'453.12) va
ridotto del 7,9%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte
percentuale che supera il 5%) ed è pertanto fissato in fr. 61'203.32 (risultato
intermedio).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente
fattispecie, l’unico fattore di riduzione che può entrare in linea di conto, è
quello relativo al fatto che sono le limitazioni addebitabile al danno alla
salute.
Esse giustificano una decurtazione massima del 10%.
Confrontando il reddito di fr. 55'082.98 (fr. 61'203.32 ridotto del 10%), al
reddito che il ricorrente avrebbe guadagnato nel 2014 in qualità di persona
sana (fr. 45'670.50), non risulta alcun danno residuo.
Nel periodo litigioso dal 1° giugno 2014 al 25 giugno 2016 RI 1 deve quindi
essere indennizzato solamente fino al 31 agosto 2014.
Da notare che il dato stabilito dal TCA applicando il gap salariale risulta
essere l'ipotesi maggiormente favorevole all'assicurato.
Va pure rilevato che il 13 giugno 2016 il dr. med. __________ della Clinica __________
di __________, che ha operato l'assicurato il 28 giugno 2016 - sulla base della
risonanza magnetica del 31 marzo 2016 (che aveva messo in mostra una discreta
artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale, dopo resezione parziale del
menisco; una condropatia di grado 3-4 sia sul condilo femorale che sul piatto
tibiale mediale; minime lesioni degenerative del compartimento femoro-tibiale
laterale e femoro-rotuleo) e della radiografia del 13 giugno 2016 (che aveva
mostrato un importante assottigliamento dello spazio articolare femoro-tibiale
mediale; spazio articolare femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo conservato,
con rotula ben centrata) - ha rilevato quanto segue: "Valutazione & procedere: Si tratta quindi di una
gonartrosi prevalentemente femoro-tibiale mediale sinistra progrediente, in
paziente con esiti di artroscopia con resezione parziale del menisco mediale,
ed abrasione cartilaginea del condilo femorale mediale, eseguita circa 3 anni
fa. Il paziente riferisce dolori persistenti ed è molto limitato nelle proprie
attività. Non pratica più attività sportive. Inabile al lavoro al 100% da circa
2 anni. A questo punto naturalmente è sempre difficile stabilire se è già
arrivato il momento di procedere ad un intervento chirurgico, oppure se si può
ancora aspettare. Il paziente riferisce di una qualità di vita ridotta. A
questo punto ci sono 2 possibilità: aspettare e riprendere il lavoro; oppure
procedere all'intervento chirurgico, con lo scopo di riprendere il lavoro dopo
circa 3 mesi. Il paziente preferirebbe la seconda opzione. Ho comunque ripetuto
più volte al paziente, durante la visita, che lo scopo dell'operazione è quella
di riprendere il lavoro al 100% dopo circa 3-4 mesi. Dal punto di vista
chirurgico ci sono 2 possibilità, cioè: l'osteotomia di valgizzazione della
tibia prossimale; oppure l'impianto di una protesi monocompartimentale mediale.
L'osteotomia di valgizzazione è sicuramente ancora un'opzione valida ma,
rispetto all'impianto della protesi monocompartimentale mediale, la
riabilitazione più lunga ed a volte il fatto di trovarsi con un ginocchio valgo
disturba il paziente. I risultati a lungo termine, tra l'osteotomia di
valgizzazione e la protesi monocompartimentale mediale, sono più o meno simili.
Il paziente comunque è più propenso verso la protesi monocompartimentale
mediale del ginocchio sinistro. Durante la visita odierna ho informato
dettagliatamente il paziente sulla tecnica operatoria e sulla riabilitazione,
sottolineando come lo scopo dell'intervento è quello di riprendere entro circa
3 mesi il lavoro. Con il benestare della CO 1, l'operazione verrà eseguita il
28 giugno 2016." (cfr. zm-60). In siffatte circostanze il TCA
ritiene che il modo di procedere dell'assicurazione nel disporre gli
accertamenti (con particolare riferimento a quelli del perito medico, dr. med. __________),
pur non essendo scevro da critiche in merito alla tempistica, non è stato
pregiudizievole per lo stato di salute dell'assicurato, così come più volte
sostenuto dal suo rappresentante.
Nel periodo litigioso dal 1° novembre 2016 al 30 gennaio 2017 è a ragione che la CO 1 non ha versato prestazioni per l'indennità giornaliera. In effetti, non è contestato il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute (successivamente all'intervento del 28 giugno 2016) al 30 gennaio 2017, periodo durante il quale la CO 1 ha corrisposto regolarmente le prestazioni per il trattamento medico. Le prestazioni per l'indennità giornaliera sono state invece correttamente versate solo sino al 31 ottobre 2016, ritenuto che il 29 agosto 2016 il dr. med. __________ della Clinica __________ di __________, sulla base della visita medica dell'assicurato e del decorso soddisfacente a due mesi dalla posta dell'impianto della protesi come pure della radiografia del 29 agosto 2016, ha attestato un'abilità lavorativa completa a partire dal 31 ottobre 2016 (doc. zm-66 e 67).
2.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che le prestazioni per l'indennità giornaliera sono riconosciute fino al 31 agosto 2014. Per il resto, rimane invariata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 15 marzo 2017 della CO 1 è riformata, nel senso che le prestazioni per l'indennità giornaliera sono riconosciute fino al 31 agosto 2014. Per il resto, rimane invariata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti