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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 maggio 2007, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di capogessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato e ha riportato una frattura trimalleolare alla caviglia destra.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 19 novembre 2010, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° febbraio 2010, frutto di una transazione conclusa in data 19 ottobre 2010 (l’assicurato ha continuato a esercitare la sua abituale professione in misura ridotta), e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 146).
Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Dalle carte processuali emerge che, nel corso del mese di aprile 2015, l’assicurato ha consultato il chirurgo ortopedico dott. __________, a causa dello sviluppo di dolori ingravescenti a livello dell’articolazione tibio-tarsica destra (cfr. doc. 178), imputabili alla presenza di un’artrosi post-traumatica (cfr., ad esempio, il doc. 198).
L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’evento traumatico del maggio 2007 (cfr. doc. 204 e doc. 205). In particolare, a RI 1 sono state versate indennità giornaliere in funzione delle percentuali d’inabilità lavorativa attestate dal medico curante specialista a far tempo dal 12 giugno 2015.
In data 25 maggio 2016, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico d’escissione dell’os trigonum e di debridement del compartimento posteriore (cfr. doc. 251).
1.4. In data 14 settembre 2016, all’CO 1 è pervenuta una telefonata anonima, in base alla quale, proprio in quel periodo, l’assicurato stava cacciando di notte sul __________ (cfr. doc. 265).
Esperiti alcuni accertamenti, il 5 ottobre 2016, l’assicuratore ha comunicato a RI 1 la sospensione immediata delle prestazioni (doc. 274).
1.5. Con decisione formale del 27 gennaio 2017, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro per il periodo 10 agosto 2015 – 24 maggio 2016 e poi ancora a far tempo dal 2 agosto 2016. L’istituto ha quindi preteso la restituzione delle indennità giornaliere indebitamente versate (fr. 48'089.25) (cfr. doc. 303).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 306), in data 21 marzo 2017, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 307).
1.6. Con tempestivo ricorso del 5 maggio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 sia tenuto a erogare/ripristinare le prestazioni di legge a dipendenza del sinistro del maggio 2007, segnatamente le indennità giornaliere sino al 16 dicembre 2016.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere che non sarebbero adempiuti i presupposti per procedere alla revisione processuale della decisione mediante la quale l’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione alla ricaduta della primavera 2015.
In primo luogo, secondo il ricorrente, non si sarebbe in presenza di un fatto nuovo, posto che “…, tutti i fatti su cui si basa la revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA operata dalla CO 1 sono semmai avvenuti posteriormente all’adozione della decisione 22 luglio 2015. Infatti, come emerge chiaramente dai documenti richiamati dalla stessa CO 1 all’Ufficio della caccia e della pesca (…), il ricorrente ha iniziato a recarsi a caccia solamente nel mese di agosto 2015, ovvero dopo l’adozione della decisione 22 luglio 2015.” (doc. I, p. 5).
D’altro canto, l’esistenza di un fatto nuovo sarebbe parimenti da escludere perché l’assicurato, a margine della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe debitamente informato l’amministrazione di praticare ancora la caccia (cfr. doc. I, p. 6: “In ogni caso, è accertato che l’assicurato ha informato la CO 1 di andare ancora a caccia. Nel rapporto non figura assolutamente che l’assicurato abbia indicato alla CO 1 il contrario, ovvero di non andare più a caccia dopo l’infortunio; anzi, da rapporto emerge chiaramente che il ricorrente ha detto alla CO 1 di praticare ancora il proprio hobby della caccia ma di riuscire ora solo a fare ben poco. Spettava a questo punto alla CO 1 semmai approfondire la situazione e chiedere maggiori ragguagli e dettagli all’assicurato.”).
Il ricorrente contesta infine la rilevanza del fatto nuovo ritenuto dall’istituto resistente, nel senso che esso non sarebbe “… di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione del 22 luglio 2015.”. Al riguardo, egli sostiene segnatamente che “… le analisi operate dalla CO 1 e dal medico __________ sono completamente errate, come pure la decisione impugnata (DOC. B). È confermato che l’assicurato, quando andava a caccia, si comportava come se fosse ad uno stand di tiro. Nulla di più, nulla di meno. Di conseguenza, non vi è alcun motivo oggettivo per mettere in discussione i certificati medici e i rapporti degli specialisti della __________ di __________, che hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in misura completa fino al 16 dicembre 2016. Il medico __________ e la CO 1 non avrebbero di certo proceduto come fatto in concreto se l’assicurato, durante gli anni 2015 e 2016, si fosse semplicemente recato ad uno stand di tiro per sparare con il proprio fucile. Una cosa è infatti camminare per 5 minuti e appostarsi in attesa di un animale, ben altra cosa è lavorare per otto ore al giorno quale gessatore.” (doc. I, p.10 s.).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 3 luglio 2017, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, chiesto che il TCA ordini l’esecuzione di una perizia sullo stato clinico della caviglia destra posto che, alla ripresa dell’attività lavorativa, vi è stata una recrudescenza dei disturbi a quel livello, e postulato l’eventuale audizione testimoniale di alcuni suoi compagni di caccia (cfr. doc. VII + allegato).
L’istituto assicuratore si è espresso al riguardo in data 5 luglio 2017 (doc. IX + allegato).
1.9. Il 7 luglio 2017, RI 1 ha presentato un’istanza volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso, sussidiariamente da trattare alla stregua di un ricorso contro la comunicazione 4 luglio 2017 della patrocinatrice dell’CO 1 (cfr. doc. XI + allegati).
L’CO 1 ha chiesto l’integrale reiezione dell’istanza (doc. XIII).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 10 agosto 2015 al 24 maggio 2016 e poi ancora dal 2 agosto 2016 e, quindi, a pretendere la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte in quei periodi, oppure no.
In proposito, il TCA rileva che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
Una diversa soluzione vale in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24 agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione) (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1).
Nel caso di specie, posto che l’assicuratore convenuto pretende la restituzione delle indennità giornaliere pagate (a suo dire) a torto durante i periodi precedentemente indicati, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, occorre esaminare se l’CO 1 disponeva di un valido titolo – riconsiderazione o revisione processuale – per revocare le prestazioni in questione.
2.2. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, secondo l’amministrazione, la circostanza che l’assicurato, nonostante fosse inabile al lavoro, praticasse la caccia, costituirebbe un fatto nuovo atto a fondare una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA (cfr. doc. 307, p. 4).
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Sono “nuovi“ ai sensi di questa disposizione, i fatti che si sono prodotti sino al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti dal richiedente nonostante tutta la sua diligenza. Le prove, da parte loro, devono servire a provare o dei fatti nuovi rilevanti che fondano la revisione, o dei fatti che erano conosciuti nell’ambito della precedente procedura ma che sono rimasti indimostrati a discapito del richiedente. Decisivo è che il mezzo di prova non serva unicamente ad apprezzare dei fatti, ma all’accertamento di questi ultimi. In questo senso, non basta che un nuovo rapporto medico fornisca un diverso apprezzamento dei fatti; sono per contro necessarie delle nuove circostanze di fatto dalle quali risulti che le basi della decisione in questione presentava dei vizi oggettivi. L’apprezzamento inesatto deve essere la conseguenza dell’ignoranza oppure dell’assenza di prove di fatti essenziali per la decisione (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_868/2010 del 6 settembre 2011 consid. 3.2 e 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.1).
2.3. Con la propria impugnativa, RI 1 contesta l’adempimento dei presupposti della revisione processuale da più punti di vista.
Innanzitutto, a suo avviso, l’aver praticato la caccia non costituirebbe un fatto nuovo ai sensi della disposizione legale appena citata, in quanto si tratterebbe di una circostanza accaduta posteriormente al momento in cui è stata emanata la decisione del 22 luglio 2015, mediante la quale l’CO 1 aveva comunicato all’assicurato l’assunzione della ricaduta e l’ammontare dell’indennità giornaliera versata (cfr. doc. 205).
Questa Corte non può fare propria la tesi dell’insorgente. In questo senso, va segnalato che, in una sentenza 8C_434/2001 dell’8 dicembre 2011 consid. 8.2.1, riguardante un’assicurata vittima l’8 gennaio 2008 di un incidente della circolazione stradale, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un nuovo mezzo di prova (materiale relativo alla sorveglianza dell’assicurata nei periodi 25 settembre – 17 dicembre 2008 e 10 - 18 febbraio 2009), rispettivamente di nuovi elementi di fatto (ritrovata piena capacità lavorativa nella sua abituale attività a partire dal 19 febbraio 2009), giustificanti una revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (e, quindi, la restituzione delle indennità giornaliere versate nel periodo 19 febbraio – 31 dicembre 2009), sebbene il fatto nuovo rilevante fosse insorto, come nel caso di specie, posteriormente alla decisione d’assunzione del caso (mediante la quale l’assicurata era stata posta al beneficio, segnatamente, delle indennità giornaliere), nel corso della corresponsione delle prestazioni (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2014.29 del 1° aprile 2015 consid. 2.11, cresciuta incontestata in giudicato).
In secondo luogo, sempre secondo l’assicurato, non ci si troverebbe parimenti in presenza di un fatto nuovo in quanto, in occasione della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe provveduto a debitamente informare la funzionaria dell’CO 1 in merito alla pratica della caccia.
Anche questo secondo argomento è infondato, nella misura in cui dal rapporto allestito in quell’occasione non risulta affatto che l’insorgente avrebbe dichiarato di praticare la caccia (cfr. doc. 221, p. 2: “Prima dell’infortunio andava a caccia, pesca e a cercare funghi. Oggi riesce a fare ben poco. Va a pescare ma dalla barca seduto.”). Stante ciò, non si vede per quale ragione l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere necessario esperire ulteriori accertamenti al riguardo.
L’insorgente contesta infine che l’aver praticato la caccia rappresenti una circostanza idonea a modificare la base fattuale sulla quale l’assicuratore convenuto aveva a suo tempo deciso d’indennizzare l’incapacità lavorativa. Da un canto, egli segnala che il proprio medico curante specialista ha certificato una completa inabilità lavorativa sino al 16 dicembre 2016. Dall’altro, egli fa valere che durante le battute di caccia effettuate nel corso del 2015 e 2016, si comportava come se fosse stato a uno stand di tiro, nel senso che “… giungeva sul posto adibito a tale attività in auto, camminava max. 5/10 minuti su terreni non di certo sconnessi e in pianura (ovvero strade carrabili), dopodiché si appostava e attendeva che i suoi compagni spingessero gli animali verso la sua posizione. L’assicurato sostanzialmente non si muoveva, e doveva solo premere il grilletto quando gli animali erano a tiro. Mai l’assicurato ha portato pesi; l’attrezzatura e le eventuali catture venivano sempre trasportate dai compagni dell’assicurato.” (doc. I, p. 8).
A questo proposito, il TCA rileva che l’amministrazione ha fondato la decisione di revocare, per la via della revisione processuale, le indennità giornaliere corrisposte dal 10 agosto 2015 (data in cui è stata effettuata la prima cattura) al 24 maggio 2016 (giorno precedente quello in cui è avvenuto il ricovero legato all’intervento artroscopico) e poi ancora dal 2 agosto 2016 (data in cui l’assicurato avrebbe ritrovato lo stesso stato di salute esistente il 10 agosto 2015), essenzialmente sui dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca relativi alle catture effettuate da RI 1 durante il biennio 2015-2016 (cfr. doc. 266 e 269), nonché sulla valutazione enunciata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2016 (cfr. doc. 303).
In quell’occasione, il medico __________ ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella sua precedente professione con effetto immediato (cfr. doc. 299, p. 8: “Dal riassunto degli atti e da tutti gli esami si può constatare che il piede è guarito bene e una capacità lavorativa nel suo precedente lavoro, anche pesante, può essere esigibile in misura completa. Valutando la situazione clinica e radiologica odierna con tutti gli esami precedenti ed in assenza di una artrosi o un danno infortunistico (frattura guarita senza danno alla cartilagine oggettivabile), ed in assenza di un conflitto per una attività lavorativa manuale, non è giustificata una rendita. Ho espresso una capacità lavorativa al 100% da subito nel suo precedente lavoro esigibile.”).
Trattandosi invece dei periodi trascorsi, egli si è espresso nei seguenti termini:
" (…).
In base alla situazione secondo gli atti l’assicurato può essere definito abile al lavoro in misura massima possibile in quanto l’attività di cacciatore non sarebbe stata possibile compreso nel 2015. Faccio riferimento alla valutazione del dott. med. __________ del 1 settembre 2015 nella quale non è stata trovata una patologia oggettivabile a parte i dolori soggettivamente lamentati dall’assicurato, quindi una capacità lavorativa almeno nei limiti dell’esigibilità lavorativa espressa era possibile.
Per quanto riguarda la visita del 15 gennaio 2016, l’infiltrazione non ha portato ad un cambiamento della situazione clinica, da notare che la spect-TAC ha mostrato unicamente un sospetto di infiammazione parte talo-calcaneare per la quale sono state proposte le infiltrazioni. Siccome non siamo confrontati con una patologia importante, una capacità lavorativa nei limiti espressi può essere ancora possibile.
Si nota che anche questa infiltrazione non ha portato ad un cambiamento, posso valutare che non siamo confrontati con una infiammazione importante, altrimenti si noterebbe almeno un influsso parziale dopo questa infiltrazione nella localizzazione della valutata infiammazione.
Dal 25 maggio 2016 è stata espressa una inabilità lavorativa completa per nuovo intervento di asportazione dell’osso trigono (osso congenito) attualmente traumatizzato. Alla visita specialistica del 2 agosto 2016 si può esprimere una abilità lavorativa completa in quanto la situazione era guarita e l’assicurato era privo di dolori dopo l’intervento.” (doc. 299, p. 8)
In sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto le dichiarazioni di alcuni suoi compagni di caccia.
Questo il contenuto di quella sottoscritta da __________:
" (…).
1. Durante gli anni 2015 e 2016 ero compagno di caccia del Signor RI 1, e presente, assieme al Signor __________, alla maggior parte delle battute di caccia a cui ha preso parte RI 1, e meglio quelle indicate nell’allegato 1/. alla presente dichiarazione.
2. Il luogo dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto, occorreva al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno necessario camminare.
3. Raggiunto il luogo designato di cui al pto. 2, il Signor RI 1 si appostava e non si muoveva più, mentre il sottoscritto e il Signor __________ si spostavano per spingere le prede verso il luogo dell’appostamento.
4. Quale cacciatore confermo pure che il Signor RI 1, anche a prescindere dalla sua situazione fisica, doveva imperativamente stare fermo, e meglio assolutamente immobile, nel luogo dell’appostamento in modo da non allarmare le prede. Durante le battute di caccia il Signor RI 1, dopo aver raggiunto il luogo dell’appostamento, di fatto non si muoveva più; in sostanza era come se si trovava a uno stand di tiro.
5. Il Signor RI 1 non ha mai portato pesi durante le battute di caccia. Le prede abbattute venivano portate a valle/caricate negli autoveicoli dal sottoscritto, con l’aiuto di altri cacciatori.
Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. E; dello stesso tenore è la dichiarazione sottoscritta da __________)
Qui di seguito quanto ha invece dichiarato __________:
" (…).
1. Durante gli anni 2015 e 2016 nell’ambito di diverse delle catture di cui all’allegato 1/., sono stato chiamato dal Signor RI 1, rispettivamente dai Signori __________ e/o __________ per aiutare a portare le prede uccise ai posti di controllo.
2. Il luogo dell’abbattimento veniva raggiunto praticamente sempre in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto, occorreva semmai al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno necessario camminare.
3. Il Signor RI 1 non ha mai portato pesi, rispettivamente le prede uccise.
Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. F; dello stesso tenore sono le dichiarazioni sottoscritte da __________ e da __________, con la precisazione che quest’ultimo ha partecipato a una sola cattura)
In data 5 luglio 2017, la patrocinatrice dell’istituto assicuratore ha affermato che “le dichiarazioni rilasciate dai compagni di caccia dell’assicurato sono ovviamente contestate e prive di valore probatorio. L’audizione testimoniale delle persone indicate nell’allegato ricorsuale è contestata poiché inutile.” (doc. IX).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che alle dichiarazioni agli atti dei compagni di caccia di RI 1 - le quali, almeno a prima vista, appaiono atte a relativizzare la rilevanza del fatto nuovo invocato dall’amministrazione -, non possa essere a priori negato ogni valore probatorio, così come lo pretende l’istituto assicuratore resistente, il quale avrebbe invece dovuto procedere a verificarne l’affidabilità, ancora nell’ambito della procedura di opposizione. A quest’ultimo proposito, va infatti rilevato che l’audizione testimoniale dei compagni di caccia era già stata chiesta in sede di opposizione (cfr. doc. 306, p. 6: “Si chiede che vengano convocati i compagni di caccia dell’assicurato, in modo che possano indicare i comportamenti tenuti proprio dall’assicurato in queste occasioni. I compagni di caccia sono i seguenti: …”).
Riguardo allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, è utile segnalare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4)
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:
" (…).
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Tenuto conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio, ciò che l’CO 1 ha omesso di fare in violazione dell’obbligo di accertamento imposto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.
L’assicuratore LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto gli atti istruttori che giudica utili per verificare la verosimiglianza delle circostanze riportate nelle dichiarazioni agli atti (in particolare, “Il luogo dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto, occorreva al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno necessario camminare.”; “Le prede abbattute venivano portate a valle/caricate negli autoveicoli dal sottoscritto, con l’aiuto di altri cacciatori.” – il corsivo è del redattore), ad esempio eseguendo dei sopralluoghi nelle località indicate nei dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca, alla presenza dell’assicurato e dei suoi compagni di caccia e, alla luce delle relative risultanze (le quali dovranno essere oggetto di valutazione da parte di un medico), decidere nuovamente in merito all’adempimento dei presupposti della revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (specificatamente in merito alla rilevanza del fatto nuovo).
Con l’emanazione del presente giudizio, diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. XI).
2.4. Per quanto riguarda i disturbi interessanti la caviglia destra, insorti posteriormente alla ripresa dell’attività lavorativa (avvenuta in data 9 giugno 2017) e annunciati all’assicuratore in data 3 luglio 2017 (cfr. allegato al doc. VII), questo aspetto esula dall’oggetto litigioso, precisato che, secondo una costante giurisprudenza, la data di emanazione della decisione su opposizione impugnata (in casu, il 21 marzo 2017) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
L’amministrazione è comunque invitata a disporre senza indugio i relativi accertamenti e, quindi, a pronunciarsi circa il proprio obbligo a prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti