|
|
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
mm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 21 novembre 2016 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 gennaio 2015, l’__________ dott.ssa RI 1, titolare di uno studio medico e accreditata presso la Clinica __________ di __________, ha annunciato alla CO 1 l’insorgenza di una malattia professionale consistente in intensi dolori al braccio sinistro e al gomito con disestesie soprattutto al versante radiale del gomito sinistro (cfr. doc. 23).
Con certificato del 21 settembre 2015, il dott. __________ ha attestato che l’assicurata soffre di una discartrosi C5-C7, con conflitto radicolare C6-C7 sinistra (cfr. doc. 12).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 settembre 2016, l’amministrazione ha negato che la problematica interessante il rachide cervicale costituisse una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (doc. 4).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 3), in data 21 novembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 gennaio 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che venga accertato che i disturbi alla salute annunciati costituiscono una malattia professionale e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere in sostanza che alla valutazione enunciata dal dott. __________, sulla quale l’amministrazione ha fondato la propria decisione di rifiuto, andrebbe riconosciuto un valore probatorio minore rispetto a quello da attribuire ai rapporti agli atti del medico curante specialista (doc. 12 e L), la cui tesi troverebbe peraltro conferma nella letteratura medica in materia (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 10 febbraio 2017, l’insorgente ha chiesto l’edizione dello scambio di corrispondenza che la CO 1 ha avuto con il dott. __________ (o con altri medici) e delle relative note interne, nonché l’audizione testimoniale del consulente medico appena citato (cfr. doc. V).
L’amministrazione si è espressa al riguardo il 14 marzo 2017 (doc. X + allegato).
1.6. In corso di causa, questo Tribunale ha invitato la patrocinatrice dell’assicurata a pronunciarsi in merito alla giurisprudenza secondo la quale il riconoscimento di un’affezione fuori lista quale malattia professionale secondo il cpv. 2 dell’art. 9 LAINF, “… dipende dall’esistenza di prove epidemiologiche dimostranti che la frequenza dell’affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale.” (doc. XII).
La risposta dell’avv. RA 1 è pervenuta il 2 giugno 2017 (doc. XVI + allegati).
L’assicuratore resistente ha preso posizione in proposito in data 26 giugno 2017 (doc. XVIII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi interessanti il rachide cervicale di cui soffre l’assicurata, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333 ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.3. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che sono, pure, considerate malattie professionali le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.
La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga, a dipendenza della particolare natura di una determinata affezione, che non può essere provato che essa sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF.
L’Alta Corte ha ancora ribadito questi principi in una sentenza 8C_73/2017 del 6 luglio 2017 consid. 2.2, rilevando in particolare quanto segue:
" (…).
Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75%ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 183 E. 4b S. 189). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189) spielt es indessen für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn aufgrund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus. Oder mit anderen Worten: Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75 %]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Gesamtbevölkerung, welche es ausschliesst, dass die eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus. Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189 f.; Urteil 8C_507/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.2).“
2.4. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore resistente per negare la propria responsabilità ha sostenuto che “…, la problematica presentata dall’assicurata non è causata con la verosimiglianza nettamente preponderante richiesta dall’esercizio dell’attività professionale, ma al massimo favorita dalla stessa.” (doc. 1, p. 3).
La decisione della CO 1 risulta fondata sulla valutazione chirurgica (“Chirurgische Beurteilung”) 6 giugno 2016 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ dell’__________.
Questo il suo tenore:
" (…).
Zum natürlichem Kausalzusammenhang zwischen beruflicher Tätigkeit und zervikalen Diskushernien existiert eine Fülle von medizinischen und epidemiologischen Daten. Es besteht eine Evidenz dafür, dass das Tragen von schweren Lasten auf der Schulter infolge der damit verbundenen Zwangshaltung der Halswirbelsäule nach vielen Jahren zu Ursache von degenerativen Veränderungen und Diskushernien an der Halswirbelsäule werden kann. Alleine die Haltung des Kopfes in einer bestimmten Position kann jedoch nicht zu Ursache einer zervikalen Diskushernie werden.
In der Liste der schädigenden Stoffe und der arbeitsbedingten Erkrankungen nach Artikel 14 der Verordnung im Anhang 1 UVV ist die zervikale Diskushernie nicht als eine arbeitsbedingte Erkrankung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVG aufgeführt. Eine Beurteilung nach Art. 9 Abs 1 UVG scheidet somit vorliegend aus. Damit eine Erkrankung nach den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 2 UVG als eine Berufskrankheit anerkannt werden kann, muss es überwiegend wahrscheinlich sein, dass die berufliche Tätigkeit zu mindestens 75% die Ursache der Erkrankung darstellt.
Das Anforderungsprofil einer ärztlichen Tätigkeit im Fachbereich __________ ist bekannt. Keine der dabei auftretenden Belastungen kann für sich alleine oder kumulativ zur stark überwiegenden Ursache einer Diskushernie im Bereich der Halswirbelsäule werden.” (allegato al doc. 9 – il corsivo è del redattore)
D’altro canto, agli atti figurano le certificazioni del medico curante specialista della ricorrente, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, direttore del Servizio di chirurgia vertebrale presso l’Istituto ortopedico __________ di __________, il quale ha espresso una diversa valutazione dell’eziologia dei disturbi cervicali di cui è affetta la paziente.
In effetti, con rapporto del 21 settembre 2015, egli ha segnatamente affermato di trovare “… probabile che la genesi di tale patologia possa essere messa in relazione all’attività lavorativa, consistita in eseguire interventi al naso e orecchio dal 1992 i quali richiedono mantenere una posizione inclinata del collo sul microscopio o sulle ottiche, oppure in anteflessione estrema per 60-90’ ogni volta, con considerevole forzatura della posizione relativa dei corpi vertebrali, che a mio parere hanno potuto influire sostanzialmente nell’anomala insorgenza dell’eccessiva degenerazione discale (in rapporto alla sua età) riscontrata.” (doc. 12).
Lo stesso medico curante specialista, con referto del 9 gennaio 2017, ha puntualizzato alcune delle considerazioni espresse nel frattempo dal dott. __________, rilevando in particolare quanto segue:
" (…).
1. La diagnosi precisa della paziente non è di “ernia discale cervicale, radicolopatie compressive”, bensì di discartrosi C5-C6 e C6-C7 con compressione radicolare.
2. La paziente non presenta in anamnesi recente o remota episodi di trauma, sovraccarico assiale, sollevamento di grandi pesi, esposizione a vibrazioni che possano essere chiamati in causa come agenti eziologici principali di questa anormale e precoce degenerazione discale.
3. La paziente è stata esposta a posizioni forzate in flessione e torsione-lateroflessione del collo per lunghi tempi e per un periodo pluridecennale nello svolgimento delle mansioni proprie del suo lavoro.
4. La scarsità di dati in letteratura riguardo al ruolo di tali posizioni forzate della colonna cervicale nella genesi di patologia degenerativa del rachide non dimostra in alcun modo che tali posizioni non costituiscano una causa probabile. La ragione dell’assenza in letteratura di tali dati va interpretata piuttosto come dovuta alla rarità di attività quali quella descritta sopra, e per tale motivo dati epidemiologici non possono facilmente essere ottenuti.
5. In contesti ben più frequenti quale la scoliosi lombare, è un dato di fatto che il carico asimmetrico con forze anomale di compressione lombare asimmetrica per lunghi periodi conduce ad un elevato rischio di degenerazione dei segmenti discali interessati intorno alla 5° o 6° decade della vita.
6. Meno importante, la mia specialità non è reumatologia bensì ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore. Infatti, il caso in questione non riguarda patologia reumatologica.
In conclusione, posso affermare che con ogni probabilità la patologia discale precoce lamentata dalla Dr.ssa RI 1 è dovuta in più del 75% allo svolgimento pluridecennale dell’attività come chirurgo dell’orecchio naso e gola.” (doc. L – il corsivo è del redattore)
Così invitata dal Tribunale, la rappresentante dell’assicurata ha prodotto una serie di studi epidemiologici internazionali, in base ai quali, a suo avviso, risulterebbe dimostrato “… come la frequenza dell’affezione discartrosi con radicolopatia cervicale, esattamente la stessa riscontrata nella dr. med. __________ (sinistra C5-C6 e C6-C7) sia almeno 4 volte più alta nei professionisti che assumono posture con – posizioni in consultazione a braccia sopra i 60° in inclinazione dalla posizione di riposo, - posizione in attività chirurgica con testa flessa e ruotata oltre i 30°, che nella popolazione in generale. Dagli studi qui riportati, emerge inoltre come probabile che anche queste affezioni rientrino tra la lista delle malattie professionali, proprio perché altamente frequenti e i numeri di annunci alle assicurazioni stanno vertiginosamente aumentando.” (doc. XVI + allegati).
Prendendo posizione in proposito, la patrocinatrice della CO 1 si è limitata a riconfermarsi “… nella risposta di causa corrispondente alla giurisprudenza ed alla pratica attualmente in vigore, ritenendo chiara e conclusiva la presa di posizione del __________ della __________.” (doc. XVIII).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte non ritiene che l’apprezzamento 6 giugno 2016 del dott. __________, sul quale l’amministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa servire da base per decidere, con piena cognizione di causa, in merito all’origine professionale (o meno) della patologia cervicale di cui è affetta l’insorgente.
Da una parte, il documento in questione non adempie, già di per sé, i presupposti giurisprudenziali affinché a un rapporto medico possa essere attribuito pieno valore probatorio.
Esso appare infatti come il frutto di un apprezzamento piuttosto superficiale della fattispecie. In questo senso, significativo è ad esempio il fatto che il dott. __________ abbia fondato la propria valutazione sulla diagnosi di ernia discale (che presuppone la rottura del disco intervertebrale), quando invece, così come ha precisato il dott. __________ (cfr. doc. L), l’assicurata è portatrice “soltanto” di una protusione discale in un contesto degenerativo (discartrosi). In queste condizioni, ci si può quindi legittimamente chiedere quale pertinenza possa avere la sua affermazione secondo la quale la semplice postura del capo in una determinata posizione non può essere causa di un’ernia discale cervicale.
Esso non risulta neppure sufficientemente motivato, se è vero che l’essenziale dell’analisi espressa dal sanitario consultato dall’amministrazione è condensata in appena tre righe, con le quali egli ha affermato che le sollecitazioni che la professione di otorinolaringoiatra comporta a livello cervicale, non sono adeguate a causare un’ernia del disco (cfr. allegato al doc. L, p. 2).
Dall’altra, secondo il TCA, il contenuto delle certificazioni agli atti del medico curante dell’insorgente, specialista proprio nella materia che qui interessa, è atto a generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal dott. __________, almeno nella misura in cui egli sostiene esservi, nel caso concreto, un nesso causale nettamente preponderante tra la nota patologia cervicale e l’attività professionale dell’assicurata (cfr. doc. L: “… la patologia discale precoce lamentata dalla Dr.ssa RI 1 è dovuta in più del 75% allo svolgimento pluridecennale dell’attività come chirurgo dell’__________.”).
2.7. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi interessanti il rachide cervicale – una discartrosi con compressione radicolare – sono imputabili all’attività in questione, dapprima da un profilo epidemiologico, in seguito, se necessario, nel caso concreto, il tutto alla luce dei principi giurisprudenziali relativi all’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. supra, consid. 2.3.). Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a pronunciarsi di nuovo circa il proprio obbligo a prestazioni mediante l’emanazione di una decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2’500 a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti