Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.53

 

PC/sc

Lugano

5 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 aprile 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 13 dicembre 2011 RI 1, nata nel 1968, allora attiva presso la __________ in qualità di "addetta alle pulizie" e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è stata vittima di una caduta durante il lavoro ed ha riportato varie contusioni, in particolare alla spalla destra (doc. 1).

L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le spese di cura e le indennità giornaliere sino al 30 novembre 2013 (doc. 330).

Sulla base dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 21 ottobre 2013, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano (doc. 132), con decisione del 3 novembre 2014, l’CO 1 ha negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità (in quanto, a fronte di un reddito annuo da valida di fr. 41'182.- rispettivamente da invalida di fr. 42'282.-, determinato in base alle DPL, i postumi infortunistici non influivano in modo apprezzabile sull'incapacità di guadagno), ma le ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 168).

Sulla base dei risultati della visita medica __________ del 16 dicembre 2014 e dell'apprezzamento medico del 9 gennaio 2015, ambedue redatti dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 188 e 191), con decisione del 25 febbraio 2015 l'CO 1 ha rifiutato di concedere il benestare per l'intervento chirurgico prospettato dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, a causa di una recidiva di rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra dell'assicurata (doc. 204).

Il 26 febbraio 2015 RI 1 si è sottoposta all'operazione di ricostruzione del sovraspinoso con decompressione sotto-acromiale del precitato arto ad opera del precitato specialista curante (doc. 205). 

A seguito dell’opposizione cautelativa interposta il 26 marzo 2015 da RI 1 (doc. 211) e completata il 14 aprile 2015 dall'avv. RA 1 (doc. 215), l’CO 1 - dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 23 aprile 2015 del dr. med. __________ (doc. 218) e sulla base dei risultati della visita medica __________ del 18 novembre 2015, eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (che aveva accertato un netto miglioramento dell'arto superiore destro riconducibile all'intervento da ultimo eseguito, senza però modificare l'IMI e l'esigibilità lavorativa: doc. 259) - in data 14 dicembre 2015 ha "ritirato" le precitate decisioni del 3 novembre 2014 e del  25 febbraio 2015, ripristinando le prestazioni di breve durata sino al 30 novembre 2015 (doc. 262).
Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere contestata.

                               1.2.   In data 7 marzo 2016 il patrocinatore dell'assicurata - informato dalla cliente di non aver ricevuto le indennità relative ai mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 - ha chiesto all'CO 1 di provvedere ai precitati pagamenti (doc. 271).

In data 9 marzo 2016 l'CO 1 ha precisato al legale che, sulla base della visita medico __________ del 18 novembre 20155 ove era indicata una capacità lavorativa nella misura massima possibile, erano state sospese le prestazioni di corta durata dal 1° dicembre 2015, data a partire dalla quale sarebbero partite, se del caso, le prestazioni di lunga durata (doc. 272).     

In data 17 marzo 2016 il rappresentante dell'assicurata ha trasmesso all'CO 1 i certificati medici del dr. med. __________, attestanti la piena incapacità lavorativa della sua cliente dal 14 gennaio al 14 aprile 2016, puntualizzando che le determinazioni del medico __________ collidevano con quanto attestato dallo specialista curante e chiedendo, nel caso in cui le confermassero, di volerglielo indicare, precisandogli pure quali eventuali prestazioni di lunga durata sarebbero state erogate in favore della sua assistita, se la loro convinzione era quella di una capacità lavorativa nella misura massima possibile (doc. 275).

In data 20 aprile 2016 il dr. med. __________ - dopo aver puntualizzato che i valori accertati durante la visita (in flessione/abduzione ed rotazione esterna ed interna) erano rimasti invariati rispetto alla precedente consultazione del 14 gennaio 2016 e che, pertanto, i postumi erano ormai da considerarsi stabilizzati e definitivi - ha nuovamente attestato la completa inabilità lavorativa all'attività lavorativa manuale e pesante, e, pertanto, prolungato l'incapacità lavorativa al 100% sino al 31 maggio 2016 (doc. 285).

                               1.3.   Sulla base della precitata valutazione del 18 novembre 2015 del medico __________ (che aveva accertato un netto miglioramento dell'arto superiore destro riconducibile all'intervento da ultimo eseguito, senza però modificare l'IMI e l'esigibilità lavorativa: doc. 259) ed esperiti gli accertamenti amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto dal datore di lavoro la documentazione attestante l'evoluzione salariale 2013-2015 di RI 1 come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie (doc. 286) -, con decisione del 4 maggio 2016, l’CO 1 ha negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità (in quanto, a fronte di un reddito annuo da valida nel 2015 di fr. 41'182.- rispettivamente da invalida nel 2015 di fr. 43'141.-, determinato in base alle DPL, i postumi infortunistici non influivano in modo apprezzabile sull'incapacità di guadagno) e le ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, già versata sotto forma di anticipo il 3 novembre 2014 (doc. 388).

Questa decisione, intimata al patrocinatore dell'assicurata, è cresciuta in giudicato senza essere contestata.

                               1.4.   In data 20 luglio 2016 il rappresentante dell'assicurata ha inviato il seguente scritto all'CO 1:

 

" (…) faccio seguito ai certificati di inabilità lavorativa al 100% del dr. med. __________ già trasmessivi in data 17 marzo 2016, inoltrandovi quelli successivi a copertura del periodo dal 15 aprile 2016 all'8 settembre 2016.

Sin tanto che persiste inabilità lavorativa a seguito dell'infortunio e non risulta alcuna determinazione da parte dell'AI, ritengo che alla paziente in oggetto vadano erogate le indennità per perdita di guadagno che ora l'interessata mi dice non più ricevere da voi dal 1° gennaio 2016 in poi.
Nel caso non doveste essere del medesimo avviso, vi chiedo di volermelo cortesemente indicare mediante decisione formale." (doc. 293).

 

                                         In seguito, su richiesta del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, l'assicurata è stata esaminata il 6 settembre 2016 a __________ dal Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, che ha consigliato di procedere ad un'artrolisi (doc. 295).   

Sulla base dell'apprezzamento medico del 14 settembre 2016, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 296), l'CO 1 ha concesso il 19 settembre 2016 il benestare per il precitato intervento chirurgico (doc. 298) mentre il 23 settembre 2016 ha comunicato telefonicamente al patrocinatore dell'assicurata che l'indennità giornaliera ex art. 23 cpv. 8 OAINF, sospesa dal 1° dicembre 2015 "per situazione stabilizzata e definizione rendita", sarebbe stata ripristinata a decorrere dalla data dell'operazione (doc. 299).

                               1.5.   In seguito, il 13 ottobre 2016  l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel relativo rapporto del 17 ottobre 2016, - dopo aver osservato che una RM eseguita il 20 settembre 2016 non evidenziava recidive di rottura dei tendini della cuffia dei rotatori, bensì "uno stato di diffusa tendinosi con cicatrici distrofiche a livello della riparazione precedentemente fatta ed uno stato di capsulite e di aderenze intrarticolari e a livello bursale" e dopo aver confermato che "la condizione è ormai stabilizzata e non modificabile con ulteriori trattamenti di tipo conservativo" - ha concluso che la "possibilità di un capsular release e adesiolisi è una opzione chirurgica che preferibilmente sarebbe indicata fra qualche mese in caso di assoluta stazionarietà dei sintomi, l'intervento può migliorare l'articolarità ma, come sempre, nei casi di reintervento l'esito rimane imprevedibile" (doc. 304 e 306).   

Interpellato al riguardo dal dr. med. __________, il 31 ottobre 2016 il Prof. dr. med. __________ ha confermato la propria valutazione precedente (doc. 307). Per il tramite del medico curante, il 14 novembre 2016 l'assicurata ha comunicato allo specialista bernese di accettare di sottoporsi ad un nuovo intervento di revisione della spalla destra (doc. 308).

Il 3 gennaio 2017 lo specialista bernese ha visitato l'assicurata e, nel relativo rapporto del 4 gennaio 2017 al medico curante, dopo aver posto la diagnosi di "Chronifiziertes und dekompensiertes Schultersyndrom rechts nach 2-maliger arthroscopischer Rotatorenmanschetten-Reinsertion", per un verso, ha rilevato che l'intervento, vista l'evoluzione, non era più indicato, per altro verso, ha consigliato all'assicurata di accettare i disturbi e, da ultimo, ha sottolineato che non sussisteva alcun danno patologico (doc. 309). 

                               1.6.   In data 13 gennaio 2017 il patrocinatore dell'assicurata ha comunicato all'CO 1 che alla ricaduta della sua cliente non aveva fatto seguito l'intervento chirurgico a suo tempo prospettato dal Prof. dr. med. __________, malgrado che il deficit di funzionalità dell'arto in questione fosse pressoché rimasto immutato dalla sua prima consultazione del 7 settembre 2016 e che la sua assistita continuava a lamentare dei forti disturbi, a causa dei quali il dr. med. __________ l'aveva indirizzata al dr. med. __________ per una terapia del dolore, rimanendo disponibile a percorrere l'opzione chirurgia in caso di persistenza dei dolori.

 

                                         Il rappresentante dell'assicurata ha quindi concluso come segue:

 

" Alla luce della perdurevole inabilità lavorativa (cfr. all.) ritengo che alla mia cliente vadano erogate le indennità giornaliere, che ella mi dice non percepire più da voi nonostante la ricaduta in oggetto. Nel caso doveste riconsiderare le vostre ultime determinazione e non più riconoscere alcunché a favore della mia assistita, vi chiedo di volermelo cortesemente indicare mediante decisione formale",

 

                                         allegando il certificato d'infortunio LAINF allestito dal medico curante, dr. med. __________ (doc. 310 e 311).

 

                                         Sulla base dell'apprezzamento medico del 30 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 314), l'CO 1 in medesima data ha concesso il benestare per le terapie dal dr. med. __________ presso il Centro __________ di __________ (doc. 315)

 

                               1.7.   Il 14 febbraio 2017 l'assicurata è stata visitata dal medico __________, dr. med. __________, il quale - dopo aver posto la diagnosi di "Esiti da trauma distorsivo spalla destra del 02.12.2011 con rottura del sovraspinato. Stato dopo artroscopia e riparazione del sovraspinato con tenodesi del capo lungo del bicipite il 10.09.2012. Recidiva di rottura del sovraspinato con reintervento di ricostruzione del sovraspinato, borsectomia e decompressione sotto-acromiale il 26.02.2015. Persistenti omalgie con calo della forza e riduzione funzionale" e dopo aver osservato che "Alla visita odierna confrontata con quella effettuata al momento della chiusura del dott. med. __________ in data 21.10.2013 si nota un miglioramento riguardo alla funzionalità. Anche la muscolatura del braccio non presenta una importante ipotrofia rispetto al braccio sinistro non dominante"- ha concluso che la "situazione clinica oggettivata è sovrapponibile alla visita del 21.10.2013 e di conseguenza anche l'esigibilità sul lavoro" (doc. 319).

 

                                         Dopo la precitata visita, durante il colloquio in agenzia e su richiesta dell'assicurata, l'CO 1, con espresso riferimento alle indennità giornaliere, ha "spiegato all'assicurata, quanto già spiegato al suo avvocato, che pagheremo IG dal momento in cui verrà operata per il periodo necessario per la guarigione (ca 3 mesi). Nel caso in cui non ci sarà alcun intervento, non pagheremo alcuna prestazione in contanti" (doc. 321).

 

                               1.8.   Con decisione del 3 marzo 2017, l'CO 1 ha comunicato al patrocinatore dell'assicurata quanto segue:

 

" La signora RI 1 è stata nuovamente visitata dal nostro Medico __________ in data 14.2.2017. Nel corso di questa visita il medico ha potuto constatare che lo stato di salute attuale dell'assicurata, per le sole conseguenza infortunistiche, è sovrapponibile a quanto già espresso al momento dell'emanazione della decisione del 4.5.2016.

Come già indicato nella decisione di cui sopra, stando agli accertamenti medici ed economici risulta che la signora RI 1 non è più in grado di svolgere la sua precedente attività di impiegata di pulizie. Tuttavia si può, pretendere, per i soli postumi infortunistici, che svolga un lavoro più leggero per tutto il giorno. Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile sull'incapacità al guadagno.

Nello specifico, per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni in contanti, la questione è già stato discussa direttamente con lei in data 23.9.2016 e con l'assicurata in data 17.2.2017. Per i suoi atti le inviamo le annotazioni fatte nel corso dei due colloqui citati sopra.

Nel caso in cui verrà nuovamente posta l'indicazione operatoria e il nostro medico si sarà nuovamente pronunciato sulla nostra responsabilità assicurativa, riattiveremo le indennità giornaliere secondo l'art. 23/8 OAINF.

Fino ad allora non verrà erogata alcuna prestazione in contanti." (doc. 324).

 

                               1.9.   A seguito dell’opposizione interposta sempre dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurata (doc. 325 e 326), con la quale è stato chiesto che "la spettabile CO 1 riconsideri la sua presa di posizione del 3 marzo 2017, riconoscendo all'interessata oltre all'assunzione delle spese dell'intervento alla spalla anche le indennità giornaliere a far tempo dall'interruzione del 1° dicembre 2015", l’CO 1 in data 20 aprile 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 330).

Nel frattempo il 30 marzo 2017 il dr. med. __________ - dopo aver spiegato all'assicurata che nel "caso di stazionarietà o lieve miglioramento, l'intervento è solo parzialmente indicato con una totale imprevedibilità del risultato finale" - ha attestato, per quanto concerne l'attività lavorativa, che l'assicurata poteva "effettuare solo lavori leggeri, e probabilmente per un periodo di qualche mese, iniziare  a metà tempo lavorativo" (doc. 328).

                             1.10.   Con tempestivo ricorso del 22 maggio 2017 RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo favore delle "indennità giornaliere dal 1° dicembre 2015" e della "copertura dell'intervento di artrolisi"  (doc. I, pag. 6).

Innanzitutto il patrocinatore dell'assicurata ribadisce anche in questa sede che l'CO 1, dopo la crescita in giudicato della decisione del 4 maggio 2016, avrebbe riaperto il caso per atti concludenti decidendo la ripresa delle prestazioni assicurative (indennità giornaliere) e accogliendo la nuova cura (intervento chirurgico) prospettata dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ nell'ottica di un recupero della funzionalità dell'articolazione, il tutto a dimostrazione della possibilità di ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata. A questo proposito egli sottolinea come né la terapia del dolore, consigliata dal dr. med. __________, alla quale l'assicurata si è sottoposta per ridurre la sintomatologia dolorosa, né la fisioterapia, nel frattempo intrapresa, hanno dato esiti positivi. Ciò che determina eo ipso la percorribilità dell'opzione chirurgica che neppure la CO 1 contesta in sede di decisione impugnata.

Secondariamente il legale dell'assicurata ritiene che, nonostante quanto sostenuto dall'CO 1, quest'ultimo avrebbe già proceduto ad una riconsiderazione della decisione del 4 maggio 2016 ex art. 53 cpv. 2 LPGA nella misura in cui avrebbe implicitamente stabilito - sulla base di elementi che non disponeva all'atto dell'emanazione della decisione (possibilità dell'artrolisi prospettata solo dopo il 4 maggio 2016) - che detta decisione era manifestamente errata e che si imponeva un'importante rettifica; ciò che avrebbe comportato la riapertura del caso. Il patrocinatore dell'insorgente puntualizza, infatti, che l'CO 1 avrebbe considerato il caso tuttora aperto nonostante la propria decisione del 4 maggio 2016, ritenendo che, anche dopo il secondo intervento chirurgico del dr. med. __________, la cura non fosse conclusa, per aver dato, come detto, il proprio accordo ad un ulteriore successivo intervento chirurgico e decidendo la ripresa delle prestazioni assicurative (indennità giornaliere). Ciò che costituirebbe un segno evidente di una ricaduta/riapertura del caso ai sensi dell'art. 11 OAINF per stessi atti concludenti dell'Istituto resistente.

Il legale della ricorrente sottolinea che o si autorizza la continuazione della cura o la si considera ultimata, stabilendo il diritto o meno della sua cliente a una rendita. D'altra parte, dal momento che l'CO 1, ha deciso di finanziare l'intervento chirurgico e ripristinare le indennità giornaliere, contrariamente a quanto disposto in un primo momento, risulterebbe pacifico che ha optato per la riapertura del caso.

Il rappresentante dell'insorgente ritiene inoltre che, oltre all'"inversione di marcia" dell'CO 1, debba essere considerato anche il fatto che la sua cliente non è stata posta sotto alcun provvedimento d'integrazione AI. Stante quanto precede, il caso sarebbe ancora aperto ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF sia dal profilo delle pregresse indennità giornaliere LAINF sia da quello della rendita LAINF e IMI. L'UAI non si sarebbe difatti ancora espressa circa la reintegrazione professionale né tanto meno su un'eventuale inabilità lavorativa permanente.

Concludendo, il legale chiede il riconoscimento alla sua cliente della copertura del prospettato intervento chirurgico e delle indennità giornaliere dal 1° dicembre 2015.               

A suffragio delle proprie argomentazioni notifica i seguenti mezzi di prova: "interrogatorio, documenti, edizione documenti, testimoni, perizia; si richiama da parte della CO 1, __________, dell'incartamento completo relativo alla Signora RI 1 (no. __________); si richiama dall'Ufficio AI, Bellinzona, l'edizione dell'incartamento completo relativo alla Signora RI 1 (inc. no. __________)".

                             1.11.   Nella risposta del 28 giugno 2017 l'CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha prodotto l'incarto riguardante l'infortunio in questione e ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare il ripristino delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° dicembre 2015 all'assicurata.

Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura l'eventuale riconoscimento a favore della ricorrente della "copertura dell'intervento di artrolisi", sul quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile (cfr. doc. I, pag. 6). Il TCA non può, tuttavia, esimersi dall'osservare che non ha motivo di dubitare sulla celerità con cui l'CO 1 procederà agli accertamenti dal caso ed all'esame del diritto dell'assicurata alla concessione del benestare del precitato intervento, a fronte di una chiara indicazione medica in tal senso che, val qui la pena puntualizzare, a tutt'oggi non risulta tuttavia ancora essere data (cfr., in particolare, doc. 304, 306 e 309).   

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).


Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).


In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

 

                               2.3.   Dalle carte processuali emerge che con decisione del 4 maggio 2016 - intimata al patrocinatore dell'assicurata e cresciuta in giudicato senza essere contestata - l'CO 1 ha negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità, riconoscendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, a fronte di uno stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015, data di sospensione delle indennità giornaliere (doc. 388).

 

                                         Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal patrocinatore dell'assicurata, il fatto che, successivamente alla predetta decisione, l'CO 1 - a fronte di una chiara indicazione medica posta il 6 settembre 2016 dal Prof. dr. med. __________ (doc. 295) e confermata il 14 settembre 2016 dal dr. med. __________ (doc. 296) - abbia autorizzato il 19 settembre 2016 un intervento di artrolisi (doc. 298), informando telefonicamente il legale dell'assicurata che, a decorrere dalla data dell'operazione, l'indennità giornaliera ex art. 23 cpv. 8 OAINF (sospesa dal 1° dicembre 2015 "per situazione stabilizzata e definizione rendita") sarebbe stata ripristinata (doc. 299) e che abbia concesso - preso atto che il 3 gennaio 2017 lo specialista bernese non aveva più ritenuto indicato, vista l'evoluzione e non sussistendo alcun danno patologico, l'intervento chirurgico in questione ed aveva  consigliato all'assicurata di accettare i disturbi (doc. 309) come pure dell'apprezzamento medico del 30 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 314) - il 30 gennaio 2017 il benestare per le terapie dal dr. med. __________ presso il Centro __________ di __________ (doc. 315), non costituisce una "ricaduta/riapertura del caso ai sensi dell'art. 11 OAINF per stessi atti concludenti dell'Istituto resistente" (cfr. gravame del 22 maggio 2017, doc. I, a pag. 5).

 

                                         Del resto, tenuto conto dell'esigibilità lavorativa dell'assicurata - attestata il 21 ottobre 2013 dal dr. med. __________ (doc. 132) e confermata il 18 novembre 2015 dalla dr.ssa med. __________ (che aveva accertato un netto miglioramento dell'arto superiore destro riconducibile all'intervento da ultimo eseguito, senza però modificare l'IMI e l'esigibilità lavorativa: doc. 259) ed il 14 febbraio 2017 dal dr. med. __________ (giusta il quale la "situazione clinica oggettivata è sovrapponibile alla visita del 21.10.2013 e di conseguenza anche l'esigibilità sul lavoro": doc. 319), sul cui valore probatorio pieno questo TCA non ha motivo di dubitare (trattandosi di specialisti della materia che qui ci occupa che vantano un'ampia esperienza in ambito assicurativo ed infortunistico e la cui valutazione risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali federali e cantonali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, ritenuti abili al 100% con rendimento completo in attività leggere e rispettose dei limiti funzionali derivanti dal danno infortunistico che presentavano:  cfr., tra le tante, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5 e numerosi rinvii ivi ciati) - solo la sottoposizione al prospettato intervento di artrolisi avrebbe azzerato e ridotto per un lasso di tempo circoscritto (a fronte di un tempo di recupero di ca. 2-3 mesi per un'artrolisi: cfr. doc. parere del 14 settembre 2016 del dr. med. __________ di cui al doc. 296) la capacità lavorativa dell'assicurata, determinando così una ricaduta ex art. 11 OAINF e, di conseguenza, la ripresa dell'indennità giornaliera ex art. 23 cpv. 8 OAINF da parte dell'CO 1. Senonché, l'assicurata non si è mai sottoposta al prospettato intervento, in quanto, come poc’anzi detto, lo specialista curante bernese ha concluso, al termine della visita del 3 gennaio 2017, che, vista l'evoluzione e non sussistendo alcun danno patologico, l'intervento non era più indicato ed ha consigliato all'assicurata di accettare i disturbi (doc. 309). Stante quanto precede, in casu, è a tutt'oggi assente una qualsivoglia ricaduta dell'infortunio in questione. A ragione, l'CO 1 ha informato il patrocinatore dell'insorgente, mediante la decisione impugnata, che la sua cliente "potrà annunciare una ricaduta nel caso in cui il suo stato peggiorasse e venisse posta una chiara indicazione chirurgica" (cfr. p.to 7, pag. 4; doc. 330).

 

                               2.4.   Ferme queste premesse, è dunque a giusta ragione che l'CO 1 ha trattato nella decisione impugnata la richiesta del 13 gennaio 2017 del patrocinatore dell'assicurata, volta al ripristino delle indennità giornaliere a favore della sua assistita dal 1° dicembre 2015, (cfr. doc. 310), alla stregua di un'istanza di revisione ex art. 53 cpv. 1 e di eventuale riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione del 4 maggio 2016 (con cui aveva negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità mentre le aveva riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, a fronte di uno stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015, data di sospensione delle indennità giornaliere: doc. 388) cresciuta incontestata in giudicato.

In effetti, lo scopo di un'istanza di revisione e di riconsiderazione è quello di indurre l'amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, consid. 2.5).

                               2.5.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.


L'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

 

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

                                        

                               2.6.   Nella decisione del 4 maggio 2016 l'CO 1 ha negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità, riconoscendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, a fronte di uno stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015, data di sospensione delle indennità giornaliere (doc. 388).

                                         Il 6 settembre 2016 l'assicurata è stata esaminata a __________ dal Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, che aveva consigliato di procedere ad un'artrolisi (doc. 295).

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curata, tale circostanza non costituisce un fatto nuovo atto a modificare la decisione del 4 maggio 2016 dell'CO 1. Infatti, in quell'occasione l'Istituto assicuratore ha ritenuto lo stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015 (data di sospensione delle indennità giornaliere: doc. 388). Ora, su questo aspetto, il prospettato intervento di artrolisi come pure la valutazione operata dallo specialista bernese nella precitata occasione, non apportano nessun nuovo elemento. D'altra parte non può essere nemmeno ignorato che, già il 3 gennaio 2017 (ovvero a distanza di qualche mese), il medesimo specialista, vista l'evoluzione (così come postulato il 13 ottobre 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica sulla base della RM eseguita il 20 settembre 2016: doc. 304 e 306) e non sussistendo alcun danno patologico (così come accertato pure il 13 ottobre 2016 dal dr. med. __________ sulla base della RM eseguita il 20 settembre 2016: doc. 304 e 306), ha ritenuto non più indicato l'intervento chirurgico in questione ed aveva pure consigliato all'assicurata di accettare i disturbi di cui soffriva (doc. 309).

Di conseguenza, la circostanza che il 6 settembre 2016 lo specialista bernese abbia consigliato di procedere ad un'artrolisi (doc. 295) - per poi non ritenerla più indicata, giova qui ribadirlo, già a far tempo dal 3 gennaio 2017 a fronte di una "Chronifiziertes und dekompensiertes Schultersyndrom rechts nach 2-maliger arthroscopischer Rotatorenmanschetten-Reinsertion" (doc. 309) - non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione del 4 maggio 2016 (doc. 259) che non è stata contestata dal patrocinatore dell'assicurata davanti ai Tribunali.

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curata, neppure le circostanze che la sua cliente non è stata posta sotto alcun provvedimento d'integrazione AI rispettiva-mente che l'UAI non si sarebbe ancora espressa circa la reintegrazione professionale né tanto meno su un'eventuale inabilità lavorativa permanente della sua assistita, costituiscono dei fatti nuovi atti a modificare la decisione del 4 maggio 2016 dell'CO 1. In virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore contro gli infortuni è infatti tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI) quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti) e, nel caso di specie, al 1° dicembre 2015 (allorquando l'CO 1 ha ritenuto che lo stato di salute dell'assicurata fosse stabilizzato, non potendosi più attendere dei notevoli miglioramenti da ulteriori cure) non erano in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui nulla ostava alla chiusura del caso ex art. 19 cpv. 1 LAINF. 

                               2.7.   Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

                                         L'amministrazione può quindi riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

 

                                         Inoltre va osservato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8; STCA 30.2017.10 del 22 giugno 2017, consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

                                         Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015, consid. 2.4 e rinvii ivi citati; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, consid. 2.5 e rinvii ivi citati; STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 2.5.2 e rinvii ivi citati; STCA 30.2017.10 del 22 giugno 2017, consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

 

                               2.8.   Nel presente caso l'amministrazione, dopo aver riportato i contenuti dell'art. art. 53 cpv. 2 LPGA, ha esplicitamente affermato che "non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione" (cfr. decisione su opposizione pag. 3; Doc. 330).

 

                                         Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal patrocinatore dell'assicurata, il fatto che l'CO 1 - a fronte di una chiara indicazione medica posta il 6 settembre 2016 dal Prof. dr. med. __________ (doc. 295) e confermata il 14 settembre 2016 dal dr. med. __________ (doc. 296) - abbia autorizzato il 19 settembre 2016 un intervento di artrolisi (doc. 298), informando telefonicamente il legale dell'assicurata che, a decorrere dalla data dell'operazione, l'indennità giornaliera ex art. 23 cpv. 8 OAINF (sospesa dal 1° dicembre 2015 "per situazione stabilizzata e definizione rendita") sarebbe stata ripristinata (doc. 299) e che abbia concesso - preso atto che il 3 gennaio 2017 lo specialista bernese non aveva più ritenuto indicato, vista l'evoluzione e non sussistendo alcun danno patologico, l'intervento chirurgico in questione ed aveva  consigliato all'assicurata di accettare i disturbi (doc. 309) come pure dell'apprezzamento medico del 30 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 314) - il 30 gennaio 2017 il benestare per le terapie dal dr. med. __________ presso il Centro __________ di __________ (doc. 315), non costituisce di tutta evidenza una "riconsiderazione implicita" della decisione del 4 maggio 2016 ex art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. gravame del 22 maggio 2017, doc. I, a pag. 4).

 

                                         Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza appena riportata al considerando 2.7, anche da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

                               2.9.   In questa sede il patrocinatore della ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dall'CO 1 (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 28 giugno 2017 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc. VI) - l'assunzione dei seguenti mezzi di prova: "interrogatorio, documenti, edizione documenti, testimoni, perizia; si richiama dall'Ufficio AI, Bellinzona, l'edizione dell'incartamento completo relativo alla Signora RI 1 (inc. no. __________)".

 

                                         In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, a quelle genericamente richieste dal legale dell'assicurata: "interrogatorio, documenti, edizione documenti, testimoni, perizia"). Il TCA può segnatamente esimersi dal dare seguito al richiamo dell'incarto AI riguardante l'assicurata come pure all'interrogatorio di parte, in quanto superflui ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti