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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 28 aprile 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 aprile 2015 RI 1, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le ore 4.00 è stato vittima di un incidente della circolazione stradale sulla __________, all'altezza di __________, nel quale ha riportato un trauma al rachide cervicale con frattura di C2 e lussazione C2/C3 ed ernia traumatica distale C5/C6 (doc. 1 e 84).
L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare: doc. 84, 89, 93, 96-98), con
decisione formale del 24 novembre 2016 (doc. 99), l'CO 1 ha negato
all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità del 4%; ritenuto
per il 2016 un reddito "da valido" di fr. 52'039.- e "da
invalido" di fr. 49'782.- determinato sulla base delle DPL),
attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.
Visto che RI 1 non aveva ritirato la raccomandata, il 12 dicembre 2016 l'CO 1
ha inviato nuovamente la decisione, per posta semplice, ricordando
all'assicurato che il secondo invio non modificava il termine di 30 giorni per
inoltrare un'eventuale opposizione (doc. 105).
1.3. Il 28 dicembre 2016 RI 1 ha
presentato tempestiva opposizione precisando che il suo legale avrebbe preso
contatto con l'CO 1 per motivarla ["(…) dopo un attenta riflessione mi
sono reso conto di non voler accettare la vostra proposta di risarcimento. (…) mi
sono interpellato con il mio avvocato il quale vi contatterà al più presto per
avere notizie ulteriormente dettagliate in merito al mio caso, per poter
intraprendere l'azione legale adeguata. Datemi conferma scritta di aver
ricevuto tale comunicazione " (doc. 106; n.d.r.: solo il corsivo è
della redattrice)].
1.4. Il 2 gennaio 2017 l'CO 1 ha
informato l'assicurato che rimaneva in attesa della presa di contatto del suo
legale entro il 31 gennaio 2017 e che, trascorso infruttuoso il predetto
termine, avrebbe preso posizione in merito alla sua opposizione (doc. 107).
Il 28 febbraio 2017 l'CO 1 - dopo aver osservato che "Lei ci aveva
preavvisato che saremmo stati contattati dal suo legale. Nonostante il termine
da noi assegnato fino al 31.1.2017 per una presa di contatto da parte del suo
rappresentante legale, nessuno si è annunciato. Inoltre, come da lei richiesto telefonicamente,
le avevamo fissato un incontro con il sottoscritto (…) in data 15.2.2017 ma
senza avvisare, non si è presentato all'incontro" - ha accordato un
ulteriore termine fino al 15 marzo 2017 "per motivare la sua
opposizione, rispettivamente dar tempo al suo rappresentante legale di prendere
contatto con il sottoscritto", avvertendo pure che, trascorso
infruttuoso il predetto termine, avrebbe preso posizione in merito alla sua
opposizione sulla scorta della documentazione in possesso (doc. 111).
Il 31 marzo 2017 l'CO 1 ha comunicato quanto segue all'assicurato: "(…) mi riferisco all'opposizione da lei interposta in data 28.12.2016 avverso la decisione del 24.11.2016 della __________ e allo scritto del 28.2.2017 della CO 1 __________ a tutt'oggi rimasto inevaso. Giusta l'art. 10 cpv.1 OPGA l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Le accordo pertanto un ultimo termine scadente il 24.4.2017 per comunicarmi su quali punti e per quali motivi non condivide la decisione impugnata. In caso di inadempienza l'opposizione verrà dichiarata irricevibile."
(doc. 113).
1.5. Il 19 aprile 2017 l'assicurato ha conferito mandato di patrocinio nella presente vertenza all'avv. __________ (doc. G).
Il 25 aprile 2017, su esplicita richiesta telefonica del patrocinatore dell'assicurato, l'avv. Patrizia Volpi dell'CO 1 gli ha risposto telefonicamente di non essere disposta a prolungare il termine fissato, in quanto era già scaduto (doc. 120).
Il 26 aprile 2017 RI 1 si è presentato alla CO 1 di __________ ove, su sua esplicita richiesta, gli è stata consegnata una copia in formato elettronico (CD contenente 113 atti) del suo dossier di infortunio (doc. 115).
Il 27 aprile 2017 l'avv. RA 1, in nome e per conto dell'assicurato, ha chiesto all'CO 1 di fissare un ulteriore congruo temine al suo assistito per sostanziare l'opposizione del 28 dicembre 2016, considerato che il suo cliente sosteneva di aver ricevuto la raccomandata del 31 marzo 2017 in data 13 aprile 2017 e che il precedente rappresentante legale - dopo aver incassato l'anticipo di fr. 2'000.- il 24 aprile 2017 (giorno di scadenza dell'impartito termine) - aveva disdetto intempestivamente l'incarico (art. 404 cpv. 2 CO), potenzialmente compromettendo la salvaguardia dei suoi diritti (doc. 118).
Il 28 aprile 2017 l'avv. __________ dell'CO 1 ha informato il patrocinatore dell'assicurato che la decisione su opposizione era già stata trasmessa alla posta e che, quand'anche non fosse stato così, non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, dato che il termine era già scaduto (doc. 119).
1.6. Con decisione su opposizione del 28 aprile 2017 l'CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto sprovvista di una motivazione e di una conclusione (art. 10 cpv. 4 OPGA) ed ha confermato la decisione del 24 novembre 2016 (doc. 116).
1.7. Il 24 maggio 2017 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, è insorto contro la predetta decisione su opposizione con un unico allegato intitolato "opposizione (art. 52 LPGA) con richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA)" (indirizzato all'CO 1 di __________) e "ricorso (art. 56 ss LPGA) con richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA)" (indirizzato al TCA), chiedendo:
"I. IN ORDINE
1. Il
presente memoriale è di accertata competenza di…
Di conseguenza è assunto nella contestuale procedura decisionale.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
II. IN VIA PRELIMINARE
1. All'opposizione è concessa la restituzione del termine ex art. 41
LPGA.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
III. NEL MERITO
A) IN VIA PRINCIPALE (DECISIONE DEMANDATA)
1. L'opposizione
all'attenzione della CO 1 è accolta.
Di conseguenza la decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28
aprile 2017 di CO 1 __________, sono annullate.
2. La procedura è rinviata a CO 1 __________ affinché proceda ad una nuova valutazione della rendita d'invalidità.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.
B) IN VIA SUBORDINATA (DECISIONE DEMANDATA)
1. Il
ricorso all'attenzione del Tribunale cantonale delle assicurazioni della
Repubblica e Cantone Ticino è accolto.
Di conseguenza la decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28
aprile 2017 di CO 1 __________, sono annullate.
2. La procedura è rinviata a CO 1 __________ affinché proceda ad una nuova valutazione della rendita d'invalidità.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.
C) IN CASO DI PRONUNZIA MATERIALE NON DEMANDATA
1. La decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28 aprile 2017 di CO 1 __________, sono annullate.
2. Il signor RI 1 è messo a beneficio di una rendita di invalidità ai sensi degli art. 18 ss LAINF.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili."
(doc. I pag. 18-20; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
In sostanza, il patrocinatore dell'assicurato contesta nel merito la decisione
del 24 novembre 2016 chiedendo la restituzione del termine per motivare
l'opposizione del 28 dicembre 2016 ex art. 41 LPGA. Anche in questa sede il rappresentante
dell'assicurato osserva che per la vertenza in oggetto il suo cliente ha
conferito il 19 aprile 2017 mandato di patrocinio all'avv. __________, il
quale, dopo aver incassato il 24 aprile 2017 un acconto di fr. 2'000.-
(restituito al suo assistito il 26 aprile successivo), ha disdetto l'incarico
intempestivamente (art. 404 cpv. 2 CO), compromettendo la posizione di RI 1
che, non essendo più assistito, il 27 aprile 2017 ha conferito mandato di
patrocinio all'attuale rappresentante legale. Quest'ultimo ribadisce in questa
sede che le conseguenze dell'intempestiva risoluzione del rapporto di mandato
da parte dell'avv. Sciuchetti, contestuale all'infruttuosa decorrente del
termine suppletivo, non possono essere ascritte a RI 1.
1.8. Con risposta del 19 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.2. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
2.3. Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che l’opposizione del 28 dicembre 2016 inoltrata personalmente da RI 1 (doc. 106) era priva di "una conclusione e una motivazione" e che, pertanto, non adempiva i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA.
L'CO 1, con lo scritto del 2 gennaio 2017 (doc. 107), oltre ad informare l'assicurato
che rimaneva in attesa della presa di contatto del suo legale, secondo quanto
comunicato dall'assicurato il 28 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3).
Il 28 febbraio 2017 l’amministrazione - dopo aver osservato che nessun legale aveva preso contatto entro il termine del 31 gennaio 2017 e aver pure puntualizzato che non si era presentato nessuno, senza avvisare, all'incontro del 15 febbraio 2017, fissato su esplicita richiesta dell'assicurato - ha nuovamente interpellato RI 1, assegnandogli un nuovo termine scadente il 15 marzo 2017 "per motivare la sua opposizione, rispettivamente dar tempo al suo rappresentante legale di prendere contatto con il sottoscritto" (doc. 111).
Considerato che RI 1 era rimasto silente e non aveva reagito in alcun modo, il
31 marzo 2017 l'CO 1 - dopo aver reso attento l'assicurato che lo scritto del
28 febbraio 2017 era rimasto inevaso e che l'opposizione doveva contenere una
conclusione e una motivazione ex art. 10 cpv. 1 OPGA - gli ha assegnato un
ultimo termine sino al 24 aprile 2017 per sanare il vizio, con le comminatorie
di legge in caso di inadempienza ex art. 10 cpv. 5 OPGA ["(…) Le
accordo pertanto un ultimo termine scadente il 24.4.2017 per comunicarmi su
quali punti e per quali motivi non condivide la decisione impugnata. In caso di
inadempienza l'opposizione verrà dichiarata irricevibile."] (doc.
113).
L'CO 1 ha dunque concesso all’assicurato, il quale è rimasto silente e non ha in nessun modo reagito, un termine complessivo di ben quasi 4 mesi (28 dicembre 2016-24 aprile 2017) per completare e motivare la propria opposizione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, poiché non adempiva i presupposti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA.
2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).
2.5. Nel caso di
specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine all'insorgente per "completare e motivare"
l'opposizione del 28 dicembre 2016.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il
fatto che l'assicurato non ha completato e motivato l'opposizione del 28
dicembre 2016, avendo avuto a disposizione, come detto sopra, ben quasi 4 mesi
di tempo.
Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che l'assicurato,
dopo aver comunicato il 28 dicembre 2016 all'CO 1 che si era consultato con il
proprio "avvocato il quale vi contatterà al più presto per avere
notizie ulteriormente dettagliate in merito al mio caso, per poter
intraprendere l'azione legale adeguata" (cfr. consid. 1.3), ha atteso
addirittura quasi 4 mesi, prima di conferire il mandato di patrocinio all'avv. __________
(ovvero al 19 aprile 2017; doc. G).
Abbondanzialmente va comunque pure rilevato che, al momento in cui l'assicurato
ha conferito mandato di patrocinio all'avv. Sciuchetti (ovvero al 19 aprile
2017; doc. G), mancavano ancora sei giorni alla scadenza dell'ultimo termine
impartito all’assicurato il 31 marzo 2017 per sanare il vizio, di modo che il
suo patrocinatore di allora - che, lo si ribadisce, era legittimato ad agire a
nome di RI 1 da una regolare procura conferitagli da quest'ultimo il 19 aprile
2017 (doc. G) - avrebbe avuto tutto il tempo necessario per completare
l'opposizione del 28 dicembre 2016 del suo assistito entro il 24 aprile 2017.
Va, infine, ricordato che, per costante giurisprudenza,
gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008
dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA
38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°
aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39
del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA
38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.5 in fine).
In siffatte circostanze, quand'anche comprovata, non consente di giungere ad altra conclusione neppure l'asserita circostanza secondo cui l'avv. __________ avrebbe disdetto intempestivamente il mandato di patrocinio conferitogli da RI 1.
2.6. In simili condizioni, occorre
quindi concludere che l'opposizione inoltrata il 28 dicembre 2016 da RI 1
contro la decisione del 24 novembre 2016 dell'CO 1, non adempiva i presupposti
dell’art. 10 cpv. 1 OPGA (in quanto priva di motivazione e di conclusione) e,
non essendo stata completata entro il 24 aprile 2017, era irricevibile.
Di conseguenza, a ragione l'CO 1 non è entrato nel merito della vertenza e la
decisione su opposizione del 28 aprile 2017 impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti