Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.60

 

PC/sc

Lugano

25 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 aprile 2017 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 14 ottobre 2016, RI 1, nata il 7 aprile 1972, - allora attiva quale "ausiliaria di pulizia" in misura dell'80% (28 ore settimanali) dal 1° agosto 2010 presso la __________ di __________ - verso le ore 17.00, mentre si trovava nell'abitacolo della propria autovettura, ferma ed incolonnata, sulla strada cantonale in territorio di __________, è stata tamponata da un'altra automobile ed, a causa dell'urto ricevuto, ha a sua volta tamponato il veicolo che la precedeva, riportando un "trauma della colonna senza deficit", senza trauma cranico, senza perdita di conoscenza, né nausea o vomito, né formicolio agli arti (doc. 1, 6, 9 e 26).

L'Istituto assicuratore (in casu: la CO 1; in seguito: CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 è stata visitata dal medico fiduciario della CO 1 - dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM - il 18 novembre 2016, il 2 dicembre 2016, il 30 gennaio 2017, il 14 febbraio ed il 24 febbraio 2017 (doc. 20).

                               1.2.   Preso atto della valutazione medica del 9 marzo 2017 del proprio medico fiduciario, che - dopo aver rilevato una certa autolimitazione ed estensione incosciente della sintomatologia da parte dell'assicurata - ha fissato una capacità lavorativa, nell'attività abituale di impiegata nel servizio alberghiero di una casa per anziani, del 50% dal 20 marzo 2017 e del 100% dal 17 aprile 2017, data a partire della quale avrebbe raggiunto lo stato quo sine (doc. 20), il 10 marzo 2017 la CO 1 ha comunicato all'assicurata che: "(…) conformemente all'ultima visita eseguita il 24 febbraio u.s. presso lo studio medico del Dr. __________ ed alla documentazione medica in nostro possesso, Lei è in grado di riprendere il lavoro nella misura del 50% a partire dal 20.03.2017 e al 100% dal 17.04.2017. (…)" (doc. 18; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).  

                               1.3.  Il 20 marzo 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e medicina interna, medico curante dell'assicurata, ha certificato che la paziente si era presentata al lavoro per la ripresa dell'attività lavorativa al 50% che tuttavia aveva dovuto essere subito sospesa a causa della sintomatologia dolorosa (necessitante di assunzione quotidiana di AINS) ancora molto presente e che era esacerbata dagli sforzi fisici della ripresa lavorativa. Ha quindi concluso     attestando un'incapacità lavorativa completa a partire dal 20 marzo 2017, puntualizzando come vi fosse "una marcata conflittualità con il datore di lavoro che rappresenta una concausa del decorso prolungato e sfavorevole" (doc. 21).
                                       

                               1.4.   Con decisione formale del 22 marzo 2017 la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'infortunio del 14 ottobre 2016 a contare dal 17 aprile 2017, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, era stato raggiunto lo status quo sine (doc. 25).

                               1.5.   A seguito dell’opposizione interposta il 19 aprile 2017 dall'assicurata (doc. 27), in data 26 aprile 2017 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. 28).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 26 maggio 2017 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo favore di "un grado di inabilità lavorativa del 100%, percentuale che la ricorrente si riserva di adattare a dipendenza delle risultanze istruttorie, retroattivamente dal 20 marzo 2017" (doc. 1, pag. 5).

Anche in questa sede l'assicurata ribadisce che i disturbi di cui soffre (dolori a livello cervicale e di colonna vertebrale) sono da ricondurre al trauma da colpo di frusta cervicale con distorsione della stessa subito il 14 ottobre 2016 durante il tamponamento in cui è stata coinvolta.

L'insorgente contesta recisamente l'operato dell'Istituto assicuratore per aver considerato il tamponamento in questione alla stregua di infortunio banale/lieve, ritenuto che una collisione a 50 km/h (limite consentito su quel tracciato) corrisponde alla forza di impatto di una caduta libera da un'altezza di 10 metri.

Per quanto concerne la situazione conflittuale con il datore di lavoro, che a mente dell'Istituto assicuratore rappresenterebbe una concausa del decorso prolungato e sfavorevole, la ricorrente segnala che ciò non corrisponde a realtà. In ogni caso, visto che comunque il certificato del suo medico curante riusale al marzo 2017, la CO 1 avrebbe dovuto effettuare i necessari accertamenti col proprio medico di fiducia, prima di procedere con una decisione di sospensione delle prestazioni.

La ricorrente critica l'operato, per un verso, dell'Istituto assicuratore anche per non averla sottoposta ad una perizia pluri/interdisciplinare, visto che i disturbi di cui soffre sono perdurati più a lungo del "normale" (di regola, 6 mesi) e, per altro verso, del medico fiduciario visto che le sue posizioni sarebbero in contrasto con quanto appurato dagli altri medici coinvolti nella vicenda.

Da ultimo, l'insorgente chiede l'esperimento di una perizia medica giudiziaria atta a valutare la sua incapacità lavorativa, il richiamo del proprio incarto dalla CO 1 ed il proprio interrogatorio/deposizione davanti al TCA (doc. I pag. 4).       

                               1.7.   Nella risposta del 27 giugno 2017 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha prodotto l'incarto riguardante l'infortunio in questione, postulando la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.8.   In data 8 luglio 2017 la ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande (in particolare, ribadendo la richiesta di esperimento di una perizia medica giudiziaria atta a valutare la sua incapacità lavorativa), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 25 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. F1), ed il certificato medico del 5 luglio 2017 del dr. med. __________, medico curante (doc. F2).   

 

                               1.9.   Nelle osservazioni del 13 luglio 2017 l'avv. RA 1 ha riconfermato integralmente la risposta di causa, puntualizzando, per un verso, che il dr. med. __________ imputava la problematica descritta dall'assicurata ad un'insufficienza muscolare, in assenza di lesioni "fresche" rilevate dagli esami esperiti, che nulla ha a che vedere con l'infortunio del 14 ottobre 2016 e, per altro verso, che, malgrado quanto dichiara il medico curante, non è dato alcun nesso di causalità adeguata tra l'infortunio (bagatella) subito ed i problemi fisici che la ricorrente descrive (doc. IX).       

Il doc. IX è stato inviato alla ricorrente per conoscenza (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 17 aprile 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 14 ottobre 2016.

Preliminarmente va detto che l'assicurata ha chiesto il proprio interrogatorio/deposizione davanti al TCA (doc. I pag. 4), formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

 

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'infortunio del 14 ottobre 2016 a contare dal 17 aprile 2017, avendo l'assicurata raggiunto lo status quo sine, sulla base della valutazione medica del 9 marzo 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM (doc. 20).

Da parte sua, la ricorrente fa valere, fondandosi in particolare sul rapporto medico del 25 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. F1) e sul certificato medico del 5 luglio 2017 del dr. med. __________, medico curante (doc. F2), che i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 14 ottobre 2016, anche perché non ha mai sofferto in precedenza di cervicalgie (doc. VII).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
                                       

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.7.   Il TCA constata innanzitutto che l'assicurata è stata visitata il 14 ottobre 2016, giorno in cui ha subito l'infortunio, presso il pronto soccorso di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ __________, dalla dr.ssa __________, che ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% a partire da detta data al 21 ottobre 2016 (compreso) per un trauma contusivo della colonna cervico-dorsale, in assenza di trauma cranico e senza perdita di conoscenza, né nausea o vomito, né formicolio agli arti, prescrivendo antidolorifici (cfr. lettera di dimissione del 14 ottobre 2016 di cui al doc. 26).

In seguito, l'assicurata è stata sottoposta, su richiesta del proprio medico curante, a dei cicli di fisioterapia (doc. 11 e 20) e su richiesta del medico fiduciario (doc. 14), ad una MRI della colonna cervicale il 29 novembre 2016 (dalla quale non sono emerse lesioni di tipo traumatico, ma è stata evidenziata una discopatia a livello C3-C4, C4-C5 e C5-C6, D4-D5, D6-D7, D7-D8 senza compromissioni midollari o radicolari) e della colonna toraco-lombo-sacrale il 2 dicembre 2016 (dalla quale è emersa una iniziale discopatia L4-L5 e L5, S1; una protrusione discale intra-extra foraminale ds. L4-L5 con fissurazione dell'anulus fibroso ma senza segni di irritazione radicolare ed una protrusione discale centrale focale L5-S1 con fissurazione dell'anulus fibroso e contatto con entrambe le radici S1; doc. 20 e doc. B). Il 2 dicembre 2016 l'assicurata è stata visitata dal medico fiduciario che, preso atto delle risultanze delle MRI, l'ha annunciata per un esame neurologico.

Il 14 febbraio 2017 l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che ha eseguito un esame neurologico risultato "sicuramente normale", senza deficit che facessero sospettare lesioni alle strutture nervose centrali o periferiche, motivo per il quale lo specialista - che ha parimenti preso atto delle risultanze delle MRI - complessivamente non ha rilevato, dal profilo neurologico, patologie rilevanti, bensì una sintomatologia principalmente muscolo-tensiva (doc. B).

Il 24 febbraio 2017 l'assicurata è stata nuovamente visitata dal medico fiduciario che - dopo aver riassunto gli atti, riportato le dichiarazioni dell'assicurata (disturbi attuali, medicamenti, terapia, professione e situazione sociale) come pure i reperti oggettivabili (stato generale, sistema muscolo scheletrico e colonna cervicale, sistema muscolo scheletrico e colonna toraco-lombo-sacrale) ed il decorso - ha rilevato oggettivamente che "la paziente parla ancora di dolenzia alla palpazione della colonna cervicale, dei legamenti interspinosi e sovraspinosi e poco ai legamenti interspinosi e sovraspinosi da TH4 fino a L". La muscolatura paravertebrale cervicale, paravertebrale toracale e paravertebrale lombare non è contratta. Non ci sono miogelosi. Ancora ridotta la mobilità della colonna cervicale e toraco-lombo-sacrale. Non segni radicolari". Il medico fiduciario è quindi giunto alla conclusione che "esiste soggettivamente una cervico-toraco-lombalgia senza segni radicolari. Non c'è nessuna contrattura della muscolatura cervico-toraco-lombare. Non ci sono miogelosi. I segni soggettivi possono essere solo parzialmente oggettivabili in rapporto con esami clinici oggettivabili. C'è una certa autolimitazione e estensione incosciente della sintomatologia da parte della paziente. Abbiamo spiegato alla Signora che secondo la nostra opinione lei potrebbe riprendere il lavoro come impiegata nel servizio alberghiero di una casa per anziani. Abbiamo fissato una capacità lavorativa del 50% del 20.03.2017 e del 100% dal 17.04.2017. Con la ripresa del lavoro in misura del 1005 dal 17.04.2017, lo stato quo sine sarà raggiunto" (doc. 20; n.d.r. solo il corsivo è della redattrice). 

Il 20 marzo 2017 l'assicurata è stata visitata dal suo medico curante (dr.
med. __________, specialista FMH in medicina generale e medicina interna) che ha attestato che la paziente si era presentata al lavoro per la ripresa dell'attività lavorativa al 50% che tuttavia aveva dovuto essere subito sospesa a causa della sintomatologia dolorosa (necessitante di assunzione quotidiana di AINS) ancora molto presente e che era esacerbata dagli sforzi fisici della ripresa lavorativa. Ha quindi concluso attestando un'incapacità lavorativa completa a partire dal 20 marzo 2017, puntualizzando che come "trattamento è ora prevista la presa a carico con agopuntura, per cui un nuovo tentativo di ripresa lavorativa potrebbe essere possibile non prima di 4 settimane" e rilevando, da ultimo, come vi fosse "una marcata conflittualità con il datore di lavoro che rappresenta una concausa del decorso prolungato e sfavorevole" (doc. 21).

Davanti al TCA l'assicurata ha prodotto il certificato medico del 24 maggio 2017 ove il dr.
med. __________ - dopo aver posto la diagnosi ("cervico-toraco-lombalgia cronico persistente dopo tamponamento auto-auto il 14.10.2016 in/con: Incapacità lavorativa completa dal 14.10.2016 (con prova lavorativa come ausiliaria di pulizia il 20.3.2017 al 50%, sospesa per esacerbazione dei dolori); MRI cervicale-toracale 29.11.2016: plurime discopatie senza compressioni midollari; MRI lombare 2.12.2016 con protrusione discale L4-L7 senza sicura segni di irritazione radicolare e protrusione discale L5-S1 con contratto con entrambi e radici S1 specialmente a dx") - ha riportato la terapia ("AINS necessaria e prolungata; Scarso beneficio terapeutico da Tramal, Mydocalm, Xanax, Dafalgan; Stato dopo fisioterapia senza chiaro beneficio; Agopuntura con parziale beneficio"), puntualizzando che era previsto un consulto specialistico vertebrale presso il dr. med. __________, Locarno, il 6 giugno 2017 (doc. E).

Il 6 giugno 2017, l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, che ha ritenuto i dolori riferiti dalla paziente compatibili con una problematica di distorsione cervicale senza riscontro di alterazioni strutturali. Lo specialista ha osservato che la problematica appariva molto dolente ed influiva pure sullo stato psicologico della paziente. Per escludere completamente una lesione strutturale, ha annunciato la paziente per una TAC cervicale anche per un possibile trattamento di infiltrazione (doc. F1).

Il 14 giugno 2017, l'assicurata si è quindi sottoposta ad una TAC cervicale dalla quale è emersa una "rettilizazzione del rachide cervicale. No segni per listesi. No segni per fratture. Non importanti riduzioni spazi intersomatici. Ampiezza normale del canale spinale e dei forami laterali" (doc. F1).

Il 20 giugno 2017, l'assicurata è stata nuovamente visitata dal dr. med. __________, che - dopo aver riportato le dichiarazioni dell'assicurata (rilevando, tra l'altro, che la paziente appariva abbastanza esasperata per i sintomi), l'esame clinico e gli esami radiologici (TAC cervicale del 14 giugno 2017 e RM cervicale del 29 novembre 2016) - ha posto la diagnosi di "Sindrome cervicovertebrale dopo infortunio del 14.10.2016; Protrusione del disco C3-C4 senza segni per impronta del sacco durale" (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice). Lo specialista, consultato privatamente dall'assicurata, ha quindi ritenuto che "Dal punto di vista neurologico e dopo valutazione anche della TAC cervicale eseguita, (…) la problematica descritta dalla paziente sia piuttosto da imputare ad un'insufficienza muscolare per cui consiglio di insistere sui trattamenti conservativi, potenziando anche possibili terapie alternative per ridurre il doloro. Dal punto di vista ortopedico non ho ulteriori consigli da dare e sicuramente non ci sono gli estremi per trattamenti più invasivi" (doc. F1).

Il 5 luglio 2017 l'assicurata è stata nuovamente visitata dal dr. med. __________ che ha attestato come la paziente lamentasse una sintomatologia cervicale persistente dopo l'infortunio del 14 ottobre 2016 e che "Come anche valutato dallo specialista Dr. __________, __________, si tratta di postumi dell'infortunio a decorso lento ma ancora adeguato, anche perché in precedenza la paziente mai ha sofferto di cervicalgie" (doc. F2).

Val qui la pena di puntualizzare che i disturbi di cui soffre RI 1, sono stati approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

                               2.8.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.7), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico perito SIM (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurata), risulta essere dettagliato e approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6); ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia medica giudiziaria atta a valutare l'incapacità lavorativa" della ricorrente, così come da lei postulato nel gravame e nello scritto dell'8 luglio 2017; cfr. doc. I e doc. VII).

Del resto, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e medicina interna, e, quindi, non della materia che qui ci occupa rispettivamente dell'assicurata che medico non è. Quest'ultima, in particolare, ha ribadito anche in questa sede - fondandosi anche sul rapporto medico del 25 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. F1) - che i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 14 ottobre 2016. Ora, tale affermazione non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico (ritenuto come il precitato referto riporta la ormai nota ed incontestata diagnosi, senza tuttavia riferire alcunché in merito all'eziologia dei dolori in disamina). Non può quindi essere condivisa dal TCA.

D'altra parte, la tempistica (6 mesi e 3 giorni: 14 ottobre 2016-17 aprile 2017) con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo della colonna cervico-dorsale subito dall’interessata durante il tamponamento si concilia si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; cfr. pure STCA 35.2016.59 del 7 novembre 2016, consid. 2.8).

 

                                         Nel caso di specie, la CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 17 aprile 2017, dunque per oltre sei mesi, ciò che appare conforme ai principi giurisprudenziali appena citati.

In siffatte circostanze non consentono di giungere a una diversa conclusione le censure ricorsuali sollevate dalla ricorrente, in particolare con espresso riferimento all'operato del medico fiduciario e dell'Istituto assicuratore. 

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 14 ottobre 2016 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa lamentati alla colonna cervico-dorsale a far tempo dal 17 aprile 2017.

Di conseguenza la CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data.

 

                                         Stante quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.



Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti