Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.65

 

dc/gm

Lugano

10 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2017 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1959, professionalmente attiva quale impiegata a tempo pieno presso l’__________, il 7 agosto 2016 alle ore 14:00 circa in __________ (zona __________) è stata risucchiata da un mulinello mentre faceva il bagno in un pozzo d’acqua ed è riuscita a liberarsi a stento, subendo uno shock emozionale senza lesioni fisiche.

                                         Ella è stata dichiarata inabile al lavoro dal dott. __________ di __________. Il medico curante ha certificato dapprima un’inabilità lavorativa al 100% dall’8 agosto 2016 al 15 agosto 2016 ed in seguito, dopo una breve ripresa di lavoro a tempo pieno da parte dell’assicurata, dal 22 agosto 2016 al 50%.

                                         Visto lo stato psicologico dell’assicurata, il medico curante ha prescritto delle sedute di psicoterapia da parte dello psicologo __________.

                                         Con rapporto del 30 agosto 2016 il dott. __________ ha indicato una sindrome post traumatica da stress ICD 10 S 43.1, precisando che la terapia psicologica di supporto sia la via più logica e diretta per migliorare la sintomatologia dell’assicurata e aumentare la capacità lavorativa.

                                         A partire dal 27 settembre 2016 l’assicurata è stata certificata inabile al lavoro al 25% fino al 10 ottobre 2016.

                                         Il caso è stato annunciato alla CO 1 (doc. 1).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione dell’8 maggio 2017, l’assicuratore contro gli infortuni ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2016 (cfr. doc. 19) ed ha negato che siamo in presenza di un infortunio, nella forma di un evento traumatizzante straordinario:

 

" (…) Nel caso concreto la signora RI 1 e stata coinvolta in un mulinello d'acqua in un posto che le era noto sin dall'infanzia. Il punto in cui si trovava l'assicurata in quel momento, non era profondo (120-130 cm) e la forza che l'ha trascinata sott'acqua era tale da permetterle di ritornare a galla con la proprie forze. L'intero evento è durato meno di un minuto (verbale d'audizione del 07.09.2016) e l'assicurata non ha riportato nessuna conseguenza fisica.

Il fatto che il mulinello, quale fattore esterno, abbia causato in lei un effetto straordinario, ovvero uno shock emozionale, non significa che tale fattore esterno sia straordinario. Un mulinello d'acqua in un fiume di montagna non può infatti essere considerato un fattore straordinario, cosi come non sono straordinarie, per quanto grandi, le onde del mare. Il fattore stesso non è dunque stato straordinario, oltretutto in un posto ben noto all’assicurata. D'altronde l'intera situazione non può essere considerata di una gravità equiparabile agli eventi straordinari ammessi dalla giurisprudenza e citati alla fine del punto che precede. L'evento in questione non rappresenta quindi un evento traumatizzante straordinario.

Il fatto che l'assicurata abbia soggettivamente subito l'evento in modo diverso, non permette di giungere a conclusione diversa. Determinante non è infatti come l'evento è stato vissuto, bensì l'evento dal punto di vista oggettivo in quanto tale (DTF 118 V 61; Kieser, ATSG Kommentar, 3. Ed., N. 28 ad art. 4 LPGA). Quindi, sulle basi delle considerazioni esposte al punto precedente, la definizione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA non è adempiuta. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore ritiene che l’episodio in questione costituisca un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

 

                                         Egli contesta la pertinenza delle sentenze federali citate dall’amministrazione e rileva:

 

" (…) A sostegno del proprio rifiuto, l'assicuratore richiama le sentenze del TF 129 V 402 e 129 V 177.

Nel primo caso, i fatti riguardano un'assicurata che si è punta con una siringa usata, durante la sua attività lavorativa all'ospedale, mentre il secondo caso tratta di un assicurato che è stato vittima di una rapina sotto minaccia di arma fa fuoco.

In entrambe le situazioni il TF non ha riconosciuto gli estremi dell'infortunio.

 

6.   Le situazioni suddette, non sono paragonabili alla presente fattispecie, visto che in entrambi i casi, la minaccia acuta non era attuale.

Nella situazione della puntura con la siringa, infatti, non vi è alcuna certezza che vi sia stato un contagio concreto, ed anche nella situazione della rapina, in cui l'arma non viene usata, il pericolo non è né acuto né imminente.

Nella situazione che ha colpito la ricorrente, invece, e dal momento in cui è stata risucchiata dal mulinello, la stessa si trova immediatamente in un'acuta situazione di alto pericolo, considerato che il trascinamento verso il fondo di un fiume, è di regola letale.

Tale circostanza è nota, specie dopo le continue campagne di informazione e prevenzione relativa alla pericolosità dei nostri fiumi, ove l'utenza viene messa soprattutto in guardia per il pericolo dei mulinelli e delle loro conseguenze mortali.

 

7.   Secondo la decisione querelata, consid. 2.4., occorre dunque contestare che un mulinello non rappresenti un fattore esterno straordinario, visto che nel momento in cui una persona ne viene risucchiata, una via d'uscita non è in alcun modo scontata.

In questo senso, il raffronto della decisione con le onde del mare, non regge, visto che l'onda come tale è visibile, prevedibile ed evitabile, ciò che non è il caso di un mulinello, che può crearsi all'improvviso e soprattutto non è visibile.

Il fatto che l'episodio sia accaduto in un posto noto all'assicurata, e che l'acqua non fosse profonda, non modifica la situazione, visto che quello che conta è l'evento come tale, e meglio la forza improvvisa che ha trascinato sott'acqua l'assicurata. (…)” (doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 31 luglio 2017 il patrocinatore di CO 1 chiede di respingere il ricorso.

                                         Egli ritiene che non si tratta di un infortunio e sottolinea che i criteri per ammettere la straordinarietà vanno applicati in modo restrittivo, anche perchè la giurisprudenza parte dal presupposto che un assicurato è normalmente in grado di superare eventi traumatici, senza particolari conseguenze.

                                         Il rappresentante della convenuta sottolinea che:

 

" (…) Nel caso concreto la ricorrente si trovava in una pozza di un fiume a lei conosciuto sin dall'infanzia. Un luogo che conosceva talmente bene da conoscerne con precisione la conformazione. Essa ha infatti illustrato che lungo il corso del fiume, dopo il punto in cui si trovava, i macigni formano un imbuto che porta a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte poste a valle.

La ricorrente, alta 167 cm, si trovava in un corso d'acqua non profondo (ca. 120-130 cm) in cui essa riusciva a stare in piedi.

Nel corso d'acqua si è formato un mulinello d'acqua, come oggettivamente capita nei fiumi di montagna, come giustamente fa notare la stessa ricorrente, ricordando le campagne di informazione messe in atto. Questo mulinello si è sviluppato con una forza relativa, che ha si risucchiato la ricorrente verso il fondo, permettendole comunque di mantenersi per lo più a galla, nuotando con le proprie forze sino a trovare un appiglio e a uscire dall'acqua da sola. L'intero evento è durato meno di un minuto.

L'assicuratore è dell'avviso che l'evento non possa essere considerato straordinario al punto da poter considerare dato un infortunio.

(…)

Così la giurisprudenza ha ritenuto che potesse essere superato senza particolari conseguenze, il caso della persona che si è punta con l'ago di una siringa o – in determinate condizioni – la persona che ha assistito a una rapina a mano armata o, ancora, la persona seduta in un aereo che ha terminato la sua corsa oltre la pista d'atterraggio (decisione TF U 324/04) o quella messa a terra con violenza da agenti di sicurezza (decisione TF 8c 533/2008) o, ancora, quella bloccata in una funivia per un'ora e mezza a 300 metri di altezza (decisione TF 8c 159/2011).

Allo stesso modo l'assicuratore è dell'avviso che poteva essere superato senza particolari conseguenze l'evento vissuto dalla qui ricorrente: un mulinello in un fiume di montagna che ha creato una forza di risucchio solo temporanea e tale da poter essere contrastata con la nuotata decisa della ricorrente. Si tratta di un evento sicura-mente non paragonabile ai casi di tsunami o maremoto in cui la straordinarietà è stata ammessa.

Il caso in esame sconfessa peraltro l'asserzione di controparte secondo la quale "il trascinamento verso il fondo di un fiume, è di regola letale". L'affermazione non è vera e i casi letali in Ticino si contano sulle dita di una mano. Sono tutti casi in cui l'acqua è più profonda di 120 cm, e in cui la conformazione del terreno e la forza dell'acqua sono ben diversi dal punto in cui è successo quanto narra la ricorrente. (…)” (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 4 luglio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Il patrocinatore dell’assicurata è rimasto silente, mentre quello dell’assicuratore contro gli infortuni ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Per costante giurisprudenza, uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un lato, risulta da un evento di grande violenza realizzatosi in presenza dell’assicurato e, dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una paura istantanea anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi. Tuttavia solo degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti degli shock psichici, anch’essi straordinari, adempiono la condizione del carattere straordinario dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un infortunio (cfr. STF 8C_341/2008 del 25 settembre 2008; SVR 2017 UV Nr. 29; SVR 2017 UV Nr. 30; DTF 129 V 402 = RAMI 2003 p. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11; RAMI 2000 p. 89).

Se l’esistenza di un evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità adeguata si effettua conformemente alla regola generale, secondo cui la causalità è adeguata se, secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che si è verificato, così che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).

 

                                         In una sentenza 8C_30/2007 del 20 settembre 2007 e in una sentenza U 548/06 del 20 settembre 2007 il Tribunale federale ha ammesso l’evento straordinario nel caso di due assicurate che avevano assistito al maremoto dell’Oceano Indiano del 26 dicembre 2004.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 2005 U 545 pag. 212 l’Alta  Corte ha negato il carattere infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di un pilota il cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista ghiacciata.

 

                                         Il Tribunale federale è arrivato allo stesso risultato in una sentenza 8C_159/2011 dell’11 luglio 2011 trattandosi di un’assicurata bloccata in una funivia per un’ora e mezza a 300 metri di altezza:

 

" (…) Entgegen den Darlegungen in der Beschwerde handelte es sich demnach nicht um ein aussergewöhnliches Schreckereignis, verbunden mit einem entsprechenden psychischen Schock. Mit Ereignissen wie etwa Brand- oder Erdbebenkatastrophen, Eisenbahn- oder Flugzeugunglücken, schweren Autokollisionen, Brückeneinstürzen, Bombenabwürfen, verbrecherischen Überfällen oder sonstigen plötzlichen Todesgefahren sowie Seebeben (Urteil 8C_584/2010 vom 3. September 2008 E. 4.1), lässt sich das vorliegende Geschehen nicht vergleichen. (…)”

 

                                         Con pronuncia U 10/04 del 22 agosto 2005 pubblicata in RtiD I-2006 N. 67 pag. 265, il TFA, confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un ferraiolo caduto da una scala in un cantiere e la cui causa della morte era da fare risalire, per esclusione, a un disturbo del sistema elettrico di conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere l’esistenza di un evento terrificante straordinario nell’ipotesi in cui l’assicurato prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.

 

                                         Questa Corte, in una sentenza 35.2007.28 del 19 novembre 2007, ha negato la realizzazione di un evento di straordinaria violenza in relazione al caso di un assicurato, macchinista presso il cantiere Alptransit, che, mentre stava pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, aveva visto il segnale luminoso, indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si era così precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli inerti in caduta e salendo una scaletta aveva picchiato il ginocchio destro.

                                         In quella pronunzia era stato in particolare sottolineato che, quale macchinista che si occupava dei convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva l’avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando, non costituisce un evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali.

 

                                         Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un’altra sentenza 35.2007.98 del 18 giugno 2008 trattandosi del caso del macchinista di un treno TILO il cui modulo anteriore è deragliato.

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie, in data 7 settembre 2016 l’assicurata ha approvato e firmato il “Verbale d’audizione” nel quale l’evento in questione è stato così descritto:

 

" (…) In data 07.08.2016 verso le 14:00 si trovava presso una pozza laterale (con cascata) del fiume della __________ in zona __________ per fare il bagno in compagnia di conoscenti.

Il corso d’acqua in quel punto non era profondo (circa 120-130 cm) e lei toccava il fondo coi piedi (tenendo conto che è di cm 167 di statura).

Quando, improvvisamente, mentre si trovava alla base della piccola cascata, si è formato un mulinello che ha cominciato a risucchiarla verso il fondo della cascata, dove i macigni formano come un imbuto che porta il fiume a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle.

La signora ha subito capito di essere finita in un mulinello, essendo esperta nuotatrice ed in possesso di un brevetto da sub (Paddy 1, ottenuto in __________ nel 1982).

Non è riuscita a mettere in pratica le sue conoscenze in questi casi a causa della conformazione del fondale.

È stata risucchiata per tre volte verso il fondo, ma ha fatto di tutto per rimanere a galla ed evitare di finire nell’imbuto sotto le rocce, fino a quando è riuscita ad aggrapparsi ed ad uscire da sola dall’acqua.

Malgrado le grida lanciate, i bagnanti presenti non sono intervenuti.

L’evento ha avuto una durata inferiore ad minuto e nelle due volte che è finita sotto ha visto esattamente l’imbuto che la risucchiava, quindi non ha pensato ad altro che a nuotare ed evitare la cascata che la colpiva sulla testa.

Nell’evento non ha subito lesioni fisiche a parte aver inghiottito dell’acqua, infatti non ha dovuto far capo a cure mediche se non per lo spavento enorme subito.

 

8. Diversi

La signora riferisce che il posto dove sono avvenuti i fatti lo conosceva bene e che frequentava fino dall’infanzia.

Ha sempre evitato per prudenza i luoghi riconosciuti per la loro pericolosità.

La signora riferisce che quando è stata risucchiata era perfettamente lucida e che per 2 volte ha pensato seriamente di morire non riuscendo a liberarsi dalla corrente discendente che la intrappolava malgrado di suoi sforzi. (…)” (Doc. A punto 7-8)

 

                                         Alla luce di questa descrizione il TCA ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti da parte dell’assicuratore.

                                         Infatti, se da una parte, è appurato che il corso d’acqua non era profondo (120-130 cm) e che l’assicurata toccava il fondo con i piedi (167 cm di statura), ciò che potrebbe indurre a negare il carattere eccezionale dell’evento, d’altra parte, l’assicurata ha sottolineato che il mulinello “ha cominciato a risucchiarla verso il fondo della cascata dove i macigni formano un imbuto che porta il fiume a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle” e che “ha fatto di tutto per evitare di finire nell’imbuto sotto le rocce”.

                                         Soprattutto quest’ultimo aspetto va chiarito e approfondito prima di poter concludere che non ci troviamo di fronte a un evento terrificante. In tale contesto va rilevato che la perfetta conoscenza del posto da parte dell’assicurata e le sue capacità natatorie potrebbero semmai costituire un elemento di maggiore consapevolezza del rischio che stava effettivamente correndo.

 

                                         Si giustifica quindi l’annullamento della decisione su opposizione dell’8 maggio 2017 e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga un sopralluogo alla presenza dell’assicurata e del suo patrocinatore per chiarire la situazione.

                                         A seguito di tale accertamento CO 1 emetterà una nuova decisione.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione dell’8 maggio 2017 è annullata.

                                         §§    Gli atti sono rinviati ad CO 1 per ulteriori accertamenti e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti