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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 maggio 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 dicembre 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio nel tagliare un albero, riportando un politrauma ortopedico (fratture a livello del femore destro, del soma di D12, della lamina di D11, del processo trasverso di L1 e di L2, nonché della XI costa a sinistra – cfr. doc. 19).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 1° marzo 2017, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (cfr. doc. 244).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 258), in data 9 maggio 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 268).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12 giugno 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2017 e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio, in via subordinata, la retrocessione degli atti per complemento istruttorio e, in via ancor più subordinata, l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che al momento in cui l’CO 1 ha posto fine alle prestazioni di corta durata (dicembre 2016), il suo stato di salute infortunistico sarebbe stato stabilizzato (cfr. doc. I, p. 9 e 10: “Già la sola persistenza di dolori costanti (che finora possono essere in un qualche modo contenuti con dei cicli di fisioterapia, degli antidolorifici e altri trattamenti), così come le limitazioni funzionali dell’assicurato impediscono di considerare il caso di specie stabilizzato; motivo per cui devono essere ripristinate, con effetto immediato, le erogazioni di prestazioni da parte della CO 1, sospese arbitrariamente dall’1.1.2017. (…). Inoltre, non sfugge che la CO 1 era a conoscenza della TAC nel reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ prevista per il mese di giugno 2017 (ora posticipata al mese di settembre 2017); TAC necessaria per seguire l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato. Ciò è dunque in contrasto con il ritenere la situazione del ricorrente stabilizzata e senza possibilità di miglioramento, rispettivamente di peggioramento.”).
D’altro canto, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, l’insorgente fa valere che alla valutazione espressa in proposito dal medico di __________ non può essere attribuito sufficiente valore probatorio, ritenendo di non essere “… nemmeno in grado di svolgere con rendimento normale attività lavorative leggere; questo a causa dei forti dolori anche a seguito di movimenti leggeri ma magari ripetuti nell’arco del tempo. Di conseguenza, pure il calcolo del reddito da invalido effettuato dalla CO 1 è qui contestato. All’amministrazione si rimprovera inoltre di aver omesso di considerare “… il contesto personale e professionale del ricorrente. Egli è cittadino portoghese, con permesso B, con difficoltà a livello della lingua italiana e che svolgeva la professione di manovale edile (egli era la forza lavoro della famiglia). L’assicurato segue regolarmente due volte alla settimana sedute di fisioterapia. I dolori sono ancora oggi molto importanti.” (doc. I, p. 8 s.).
Per quanto concerne infine l’entità della menomazione dell’integrità riconosciuta dall’CO 1, il ricorrente la contesta nella misura in cui le sue condizioni di salute non possono ancora essere definite stabilizzate (doc. I, p. 10).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Nel corso del mese di ottobre 2017, la patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. IX + allegati).
L’istituto resistente si è pronunciato al riguardo in data 3 novembre 2017 (doc. XI).
in diritto
2.1. Litigiosa è innanzitutto la questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° gennaio 2017, oppure no.
Nell’affermativa, questa Corte sarà poi chiamata a esaminare il diritto a una rendita d’invalidità, come pure l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.
Preliminarmente, occorre però valutare se è o meno corretto che l’CO 1 abbia negato l’eziologia infortunistica alla coxartrosi e all’impingement femoro-acetabolare a destra.
2.2. Coxartrosi e impingement femoro-acetabolare a destra: conseguenze naturali dell’infortunio del 30 dicembre 2014?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.4. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore ha fondato la decisione di negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi in discussione e l’evento traumatico del 30 dicembre 2014, facendo capo alla valutazione espressa in proposito dal proprio medico di __________ (cfr. doc. 268, p. 5 s.).
In effetti, a margine della visita di chiusura del 24 novembre 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che la coxalgia con coxa-vara e la sindrome da impingement secondo Camp sono patologie che non riguardano l’CO 1 (cfr. doc. 222, p. 5).
Invitato dall’amministrazione a motivare il proprio parere, con apprezzamento del 3 maggio 2017, lo stesso medico fiduciario ha espresso le considerazioni seguenti:
" (…) Dalle radiografie del bacino del 30.12.2014 si nota la presenza di una coxa vara bilateralmente. Le radiografie del femore dimostrano una frattura trasversa a due livelli del femore nella zona metafisaria e nella zona metafisaria prossimale.
Le fratture non hanno minimamente interessato l’articolazione coxo-femorale.
La risonanza magnetica del 26.09.2016 con mezzo di contrasto ha evidenziato un dubbio diagnostico di un impingement coxofemorale con segni di incipiente artrosi. Nelle conclusioni si legge che l’anatomia può predisporre ad un impingement femoro-acetabolare a destra.
Ricordo che nelle radiografie del bacino del 30.12.2014 era già evidente una coxa vara e ricordo che gli interventi a livello del femore hanno permesso una perfetta consolidazione del femore destro senza particolari deviazioni dell’asse e della rotazione. La coxa vara quindi risulta sicuramente preesistente all’infortunio e le fratture femorali non hanno compromesso l’asse stesso del femore non compromettendo quindi ulteriormente la mal posizione della testa femorale e non influenzando assolutamente la patologia morbosa preesistente. Ritengo quindi che sia la coxa vara che la sindrome da impingement con conseguente stato pre-artrosico non sia assolutamente in relazione causale con l’infortunio del 30.12.2014 ma con una situazione anatomica preesistente all’infortunio.” (doc. 267 – il corsivo è del redattore)
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato in termini generici la valutazione del dott. __________, sostenendo che anche l’aspetto in questione “… avrebbe dovuto essere oggetto di discussione, rispettivamente di una valutazione complessiva dell’assicurato da effettuare nel contesto di un ricovero.” (doc. I, p. 6).
Tutto ben considerato - vista anche l’assenza agli atti di pareri specialisti divergenti - questa Corte ritiene di non avere validi motivi per discostarsi dal parere - puntualmente motivato - del medico di __________, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
In esito a quanto precede, secondo il TCA, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la coxalgia con coxa-vara e la sindrome da impingement secondo Camp non costituiscono delle conseguenze naturali dell’infortunio occorso al ricorrente in data 30 dicembre 2014, di modo che l’istituto resistente era legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.
2.3. Stato di salute infortunistico stabilizzato al 1° gennaio 2017?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3.2. Nel caso di specie, dalle carte processuali risulta che l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a partire dal 1° gennaio 2017, dichiarando pertanto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata da quella medesima data.
Al riguardo, il TCA osserva che, in occasione della visita fiduciaria di chiusura del 24 novembre 2016, il dott. Frick, fondandosi sui referti dei medici curanti specialisti e sulle risultanze dell’esame clinico da lui eseguito, ha rilevato quanto segue:
" (…) L’assicurato verrà controllato con TAC nel reparto di neurochirurgia all’Ospedale __________ a __________ nel giugno del 2017. Verrà visitato dal dott. med. __________ all’Ospedale __________ in data 07.12.2016 e avrà un controllo fisiatrico all’Ospedale __________ dalla dott.ssa __________ in data 20.12.2016.
Da ulteriori provvedimenti medici non vi è da attendersi un netto e sostanziale miglioramento, il caso va quindi chiuso e valutato dal punto di vista amministrativo.” (doc. 222, p. 5)
Da parte sua, l’assicurato fa valere che, al momento in cui l’CO 1 ha proceduto alla definizione del caso, il suo stato di salute era lungi dall’essere stabilizzato, lamentando ancora importanti disturbi, controllabili soltanto mediante l’esecuzione di misure fisioterapiche e l’assunzione di antidolorifici (cfr. doc. I).
In corso di causa, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, segnatamente il referto 22 settembre 2017 del dott. __________, Caposervizio presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ e l’apprezzamento 19 ottobre 2017 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Secondo il neurochirurgo appena citato, in occasione della visita di controllo del 22 settembre 2017, “dal punto di vista strettamente osseo la situazione è completamente guarita. Il paziente presenta tuttavia dei dolori diffusi, a livello dorsale cervicale. Non ho una chiara spiegazione per questi sintomi. Al momento, dal mio punto di vista, il paziente sarebbe abile a una qualsiasi attività lavorativa che non comporti eccessivi movimenti di flessione ed estensione, e nemmeno di rotazione del tronco. Ritengo che non vi siano limiti dal punto di vista del sollevamento dei carichi sulla base della CT. Riterrei utile una presa a carico riabilitativa presso la Clinica di __________ per tentare di migliorare ulteriormente i dolori attuali.” (doc. A 12).
Con referto del 19 ottobre 2017, per quanto qui d’interesse, il dott. __________, ha innanzitutto affermato che “… per le sole conseguenze infortunistiche a livello del femore destro ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche non sono più indicate. Non è da aspettarsi peggioramento della situazione in futuro e la situazione a livello del femore destro è da ritenere stabilizzata.”. Trattandosi invece della situazione a livello del rachide, secondo lo specialista privatamente consultato dall’assicurato, “considerando la persistente e rispetto alla fase iniziale postoperatoria peggiorata sintomatologia algica a livello dorsolombare, la visita medica specialistica di controllo a un anno postoperatorio non ancora effettuata e la fusione ossea di D11-L1 radiologicamente non confermata, non si può ammettere il raggiungimento di una situazione stabilizzata in occasione della vista __________ del 24.11.2016 e ritengo la chiusura del caso d’infortunio prematura già a distanza di soli 5 mesi dopo il maggior intervento alla colonna vertebrale. (…). Attualmente persiste clinicamente ancora un deficit di riabilitazione. Evidentemente la riabilitazione specifica postoperatoria dopo l’intervento del 24.06.2016 con la chiusura del caso a distanza di soli 5 mesi è stata sospesa precocemente.” (doc. A 13, p. 4).
2.3.3. Chiamato a pronunciarsi in merito alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, il TCA constata che, successivamente all’intervento operatorio del 24 giugno 2016 (corpectomia di Th12), l’insorgente ha soggiornato presso la Clinica di __________ di __________ per circa un mese (2-30 luglio 2016). Dal relativo rapporto di uscita si apprende che i sanitari avevano consigliato all’assicurato di proseguire il trattamento fisioterapico riabilitativo a livello ambulatoriale allo scopo di ottimizzare i risultati raggiunti (cfr. doc. 188, p. 3).
A margine della consultazione del 1° settembre 2016, gli specialisti del Servizio di neurochirurgia hanno previsto una TAC di controllo a distanza di un anno, senza proporre ulteriori misure terapeutiche. Essi hanno peraltro precisato che “…, dal punto di vista medico, non sussiste una controindicazione assoluta alla ripresa lavorativa, tuttavia, in considerazione dell’entità dei due interventi e del tempo trascorso dall’infortunio, la possibilità di mantenere la mansione lavorativa usuale è altamente improbabile.” (doc. 199, p. 1).
In occasione della visita di controllo del 12 ottobre 2016, il dott. __________, Capoclinica presso l’Unità di traumatologia ed ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, diagnosticato un impingement coxo-femorale a destra (affezione non a carico dell’CO 1, cfr. supra, consid. 2.2.4.), ha affermato che “per questo tipo di patologia all’anca di destra siamo purtroppo al di là di ogni presidio chirurgico se non quello della posa di una protesi totale dell’anca. Comunque non siamo ancora a questo stadio e per cercare di alleviare i dolori verrà organizzata un’infiltrazione coxo-femorale e gli ho prescritto della fisioterapia per il mantenimento della mobilità all’arto inferiore di destra. Rivedo il paziente a 6 settimane dopo l’infiltrazione per valutare l’evoluzione clinica. L’inabilità lavorativa è prolungata sino al 31.12.2016.” (doc. 204, p. 2).
Con referto del 9 novembre 2016, la dott.ssa __________, Capo del Servizio di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha riferito di aver visitato il ricorrente, l’ultima volta, nel corso del mese di ottobre 2016 dopo il periodo riabilitativo a Novaggio e di aver riscontrato un miglioramento della sintomatologia algica, consigliando pertanto di continuare con una fisioterapia attiva e mirata (doc. 214, p. 2 s.).
Con rapporto datato 7 dicembre 2016, il dott. __________ ha fatto stato di un netto miglioramento della situazione a livello dell’anca destra, negando la necessità di procedere a ulteriori visite di controllo (doc. 229, p. 2).
La reumatologa dott.ssa __________ ha rilevato che, in occasione del consulto del 21 dicembre 2016, il ricorrente le aveva riferito “… un netto miglioramento sia a livello del controllo algico sia a livello funzionale. Permane una leggera dolenzia soprattutto quando deve portare pesi (per esempio un pacco di 6 bottiglie d’acqua minerale di 1.5 L ciascuna). Altrimenti non assume più in maniera regolare il Tilur. Abbiamo concordato d’effettuare una piccola pausa dalla fisioterapia e di ricominciare a inizio anno prossimo con un training medicalizzato sperando di migliorare ancora la stabilità a livello Th12-L2.” (doc. 236).
Tutto ben considerato, precisato che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di gennaio 2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1), il TCA ritiene di poter condividere il parere del medico di __________, distanziandosi nel contempo dalle obiezioni sollevate in proposito dal dott. __________ (e dalla patrocinatrice dell’insorgente). In effetti, dalla documentazione medica precedentemente esposta non emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, entrassero ancora in linea di conto dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche ai sensi della succitata DTF 134 V 109, tenuto conto che già a quel momento RI 1 era definitivamente inabile all’esercizio della sua abituale professione di manovale edile, mentre presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).
Alla luce di quanto precede, all’amministrazione non può dunque essere rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera.
2.4. Diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 24 novembre 2016 (cfr. doc. 268, p. 6).
In quell’occasione, il dott. __________ ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:
" (…) L’esigibilità è stata redatta in presenza dell’assicurato e della moglie con pieno accordo dello stesso.
Esigibilità del lavoro
L’assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg. Spesso pesi fino a 10 kg, di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg.
Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto.
Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione così come lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai più lavori molto pesanti.
Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano.
Molto spesso può fare lavori sopra la testa. Di rado lavori che comportano la rotazione del busto.
Talvolta può mantenere la posizione seduta inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti.
Talvolta può mantenere la posizione inginocchiata ma mai la posizione con ginocchia in flessione.
Spesso può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi.
Molto spesso può sportarsi per tragitti anche superiori ai 50 m. Talvolta per tragitti lunghi. Di rado per tragitti su terreno sconnesso. Talvolta salire e scendere le scale e di rado salire e scendere le scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono disturbi dell’equilibrio.” (doc. 222, p. 5 s.)
La rappresentante del ricorrente contesta la valutazione del medico fiduciario nei seguenti termini:
" (…) Si osserva che nessun esame sulla capacità funzionale del ricorrente è mai stato eseguito da parte della CO 1 e, di conseguenza, agli atti non vi è alcun test funzionale. (…).
Nei fatti, la CO 1 ha ripreso unicamente il classico “catalogo” descritto dal medico di __________ (pto. 7 pag. 6 della decisione impugnata) dell’esigibilità del lavoro; “catalogo” questo del tutto astratto poiché, come detto, il ricorrente non è mai stato sottoposto a una valutazione delle capacità funzionali (EFL), per conto della CO 1. (…).
Nel caso in esame, il medico di __________ non ha indicato cosa concretamente (e se) l’assicurato può svolgere come professione, precisando pure quali sono/sarebbero le eventuali controindicazioni in quell’attività specifica e in altre analoghe. Quel che è certo è che il ricorrente non è più in grado di esercitare la sua professione di manovale edile.
Il medico di __________ non si è espresso concretamente sul grado dell’incapacità lavorativa del ricorrente, tenendo conto dei reali impedimenti sia nella professione attuale sia in altre confacenti.” (doc. I, p. 7 s.)
Agli atti figura inoltre il rapporto 19 ottobre 2017 del chirurgo ortopedico dott. __________, il quale, pronunciandosi sull’esigibilità lavorativa, ha in particolare osservato che “…, in caso di dubbi concernenti la rimanente capacità lavorativa, si consiglia una valutazione del rendimento collegato all’attività lavorativa tramite una valutazione della capacità funzionale EFL (Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit) in un centro specializzato.” (doc. A 13, p. 4).
2.4.4. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________ (cfr. doc. 222), ragione per la quale, tenuto conto del solo danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta.
Questa Corte non ignora il tenore delle obiezioni sollevate dalla rappresentante dell’assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.3.), tuttavia le medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________.
In primo luogo, occorre sottolineare che l’esistenza di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, è stata ammessa anche dal medico curante specialista dell’assicurato, il neurochirurgo dott. __________, a margine della consultazione del settembre 2017, il quale ha infatti dichiarato che “… dal mio punto di vista il paziente sarebbe abile a una qualsiasi attività lavorativa che non comporti movimenti di flessione ed estensione, e nemmeno di rotazione del tronco. Ritengo che non vi siano limiti dal punto di vista del sollevamento dei carichi sulla base della CT.” (cfr. doc. A 12, p. 2; dello stesso autore si veda pure il referto del 20 settembre 2016, in cui il dott. __________ aveva già affermato non sussistere “una controindicazione assoluta alla ripresa lavorativa” in attività adeguate – cfr. doc. 199).
D’altro canto, per quanto riguarda il rapporto del dott. __________, egli non ha affatto sostenuto che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico di __________ sarebbe errato ma soltanto che, in caso di dubbio (che, in concreto, non sussiste soprattutto alla luce dei concordanti pareri espressi, rispettivamente, dal medico di __________ e dal medico curante specialista), andrebbe eseguita una valutazione delle capacità funzionali presso un centro specializzato. Del resto, secondo il TCA, non vi è ragione di dubitare che il dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa che vanta una lunga esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, sia stato in grado di definire in maniera corretta (direttamente, senza far capo a una valutazione EFL) l’esigibilità lavorativa di un assicurato con le patologie che presenta RI 1.
In queste condizioni, il fatto che l’amministrazione abbia rinunciato a disporre la valutazione in questione (circa i limiti insiti nelle valutazioni EFL, si veda comunque Gilles Rivier/Monika Seewer, Evaluation de la capacité fonctionnelle, Informations medicales SUVA, n° 73, primavera 2002, p. 32 ss.), non presta il fianco a critiche di sorta.
In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico.
2.4.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente guadagnerebbe nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 58'572.80 (cfr. doc. 247, p. 1).
Questo dato – desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 228, p. 1) e, peraltro, non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.4.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.4.7. Nel caso concreto, dal rapporto di cui al doc. 247 risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 57'393 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1, livello di qualifica 1 (fr. 67'521.95), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.
Il TCA rileva innanzitutto che l’assicuratore convenuto era legittimato a rinunciare a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (9 – cfr. estratto di cui al doc. 247, p. 3) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7 e la STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017 consid. 2.7.3, cresciute incontestate in giudicato).
Utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.
Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'319.
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, così come indicato dall’CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale ammonta nel 2017 a fr. 58'229.60, dunque inferiore a quello che l’insorgente avrebbe realizzato, sempre nel 2017, quale manovale edile (fr. 58'572.80 – cfr. supra, consid. 2.4.5.) (cfr. doc. 247, p. 1).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.
2.4.8. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico (doc. 268, p. 7).
Considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica (unico fattore entrante in linea di conto).
A titolo di raffronto, il TCA osserva di aver confermato un’analoga riduzione globale del 15% operata dall'assicuratore ad esempio nella sentenza 35.2005.73 del 20 aprile 2006, concernente un assicurato, di professione manovale, frontaliere (nel caso di specie, l’assicurato dimora in Svizzera), il quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello sinistro, era stato giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività sostitutive leggere, in una sentenza 35.2015.91 del 15 febbraio 2016 riguardante un assicurato, frontaliere, di professione operaio addetto alla produzione, il quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'omero prossimale destro, era stato giudicato in grado di esercitare (a tempo pieno e con un rendimento completo) soltanto delle attività sostitutive leggere e in una sentenza 35.2016.34 del 29 agosto 2016, concernente un’assicurata, frontaliera, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria nell’ambito della ristorazione/aiuto cucina, la quale, a causa del danno alla salute interessante l’arto superiore dominante destro, conservava una capacità lavorativa residua del 90%-100% nello svolgimento di attività leggere adeguate.
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'221.15.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'221.15 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'572.80 – risulta essere del 2.30%, arrotondato al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
Visto che l’istituto assicuratore ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.5. Entità della menomazione dell’integrità.
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 24 novembre 2016:
" (…).
1 Reperti
L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli in stato dopo frattura Th12 instabile. Stato dopo fissazione per una via d’accesso transtoracale. Stato dopo corpectomia e applicazione di un cage.
Stato dopo frattura a due livelli femore destro.
Stato dopo fissazione con fissatore esterno successivamente con chiodo endomidollare.
Stato dopo pseudo-artrosi. Asportazione del chiodo endomidollare, rialesaggio e nuovo inchiodamento.
Stato dopo infetto da stafilococco trattato con debridement chirurgico.
Persiste importante dolore a livello della colonna toraco-lombare con limitazione funzionale. Leggera ipotrofia della muscolatura dell’arto inferiore destro con raccorciamento di 1 cm della gamba destra.
Per quanto concerne la colonna viene misurata una ipercifosi di 21°. Iperlordosi. Dolori di carattere medio continuativi, presenti anche durante la notte e che si accentuano al minimo sforzo.
2 Valutazione del danno all’integrità
20%
3 Motivazione
Secondo la tabella 7.2 uno stato dopo frattura con una deviazione ipercifotica e con dolori continui presenti anche di notte dà diritto ad un indennizzo tra il 15 e il 20%. In questo caso, considerati i vari interventi che l’assicurato ha subito anche a livello del femore ritengo giustificato un indennizzo del 20%.” (doc. 221, p. 1)
Interpellato dall’amministrazione nell’ambito della procedura di opposizione, con apprezzamento del 3 maggio 2017, il medesimo medico fiduciario ha ulteriormente precisato la propria valutazione dell’IMI:
" (…) Per quanto riguarda la IMI la frattura del femore risulta perfettamente consolidata senza mal posizioni con ottimo callo osseo. All’esame clinico in occasione della mia visita di chiusura del 24.11.2016 non avevo reperito nessuna patologia a livello delle ginocchia. La circonferenza era praticamente simmetrica. Avevo solo constatato un raccorciamento dell’arto inferiore destro di 1 cm rispetto alla sinistra. Lo stato clinico dell’arto inferiore destro quindi non dà diritto ad un indennizzo IMI.
La valutazione quindi della IMI riguarda solo ed esclusivamente la problematica della schiena con una ipercifosi di 21°. Iperlordosi. Dolori di carattere medio continuativi presenti anche durante la notte e che si accentuano al minimo sforzo che, secondo la tabella 7.2, dà diritto ad un indennizzo del 20%.” (doc. 267)
Con il proprio ricorso, l’assicurato contesta l’entità dell’IMI riconosciutagli dall’amministrazione, per il motivo che, da una parte, le sue condizioni di salute infortunistiche non sarebbero ancora stabilizzate e, dall’altra, la menomazione all’integrità non sarebbe stata valutata da un medico (cfr. doc. I, p. 10 e doc. 258, p. 4 s.).
Chiamata a statuire su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal chirurgo ortopedico dott. __________, anche in considerazione del fatto che agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti.
Le obiezioni sollevate in merito dalla rappresentante del ricorrente risultano già a prima vista infondate.
Da un canto, così come dimostrato in precedenza, l’indennità riconosciuta dall’istituto assicuratore è il frutto di un’approfondita valutazione espressa proprio dal medico di __________.
Dall’altro, al considerando 2.3.3. della presente pronunzia, il TCA è pervenuto alla conclusione che nel gennaio 2017, vista la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, l’CO 1 era ben legittimato a porre fine al versamento delle prestazioni di corta durata e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, segnatamente all’IMI.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, anche nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’indennità del 20%.
2.6. Deve ancora essere esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. I, p. 11).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, tenuto conto degli elementi di valutazione emersi dalla documentazione a disposizione e alla luce della giurisprudenza federale e cantonale consultabile sui rispettivi siti web (www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Questa Corte non è legittimata a pronunciarsi in merito alla questione di sapere se l’assicurato avesse o meno diritto al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa, posto che tale aspetto non è oggetto della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 268, p. 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti