Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2017.77

 

CR

Lugano

31 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2017 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 8 gennaio 1990, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nello scaricare del materiale da un camion, ha riportato un trauma distorsivo/contusivo al polso sinistro.

 

                                         Nel maggio 1992, egli è stato sottoposto a un intervento di denervazione e di artrodesi carpale parziale presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________.

                                     

                                         Con decisione formale del 29 marzo 1993, poi confermata in sede di opposizione (cfr. fascicolo 3, doc. 98), l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella sua abituale attività e gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. fascicolo 3, doc. 79).

 

                                         Con sentenza LAINF 64/94 del 26 ottobre 1994, il TCA ha respinto il ricorso intercorso nel frattempo da RI 1 (cfr. fascicolo 3, doc. 101).

 

                               1.2.   A far tempo dal 1° febbraio 2013, l’amministrazione ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a titolo di ricaduta del sinistro del 1990 (cfr. fascicolo 4, doc. 152).

 

                                         Con comunicazione del 13 novembre 2014 l’assicuratore LAINF, preso atto delle conclusioni del medico di circondario, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliere) a far tempo dal 1° gennaio 2015 (cfr. fascicolo 5 doc. 264).

 

                                         Con decisione formale del 27 maggio 2015, l’CO 1, dopo aver fatto espresso riferimento alla precedente comunicazione del 13 novembre 2014, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13% dal 1° gennaio 2015, nonché di un’IMI aggiuntiva del 5% (cfr. fascicolo 5, doc. 308).

                                         Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 316).

 

                                         Con sentenza 35.2015.77 del 18 novembre 2015 - cresciuta incontestata in giudicato - il TCA, dopo avere condiviso l’opinione dell’assicuratore LAINF di considerare lo stato di salute infortunistico dell’assicurato stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a partire dal 31 dicembre 2014 e di porre, di conseguenza, termine alla corresponsione delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° gennaio 2015, ha confermato l’entità sia della rendita di invalidità, sia dell’IMI riconosciute a RI 1 (cfr. fascicolo 6, doc. 329).

 

                               1.3.   In data 29 aprile 2016 il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una nuova ricaduta.

                                         L’assicuratore LAINF ha quindi ripristinato il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 22 aprile 2016 (cfr. fascicolo 6, doc. 348/35).

 

                                         Con scritto del 19 settembre 2016 l’assicurato, a quel momento rappresentato dall’__________, ha contestato il ripristino delle indennità giornaliere a decorrere dal 22 aprile 2016, ritenendo che la sua inabilità lavorativa debba essere fatta risalire al dicembre 2014. Per tali motivi, dunque, egli ha chiesto che “la rendita di invalidità LAINF accordata all’assicurato dal 1° gennaio 2015 deve essere sospesa e all’assicurato deve essere riconosciuta un’indennità giornaliera nella misura dell’80% dell’incapacità lavorativa” (cfr. fascicolo 6, doc. 356).

 

                                         Con comunicazione del 25 ottobre 2016, l’assicuratore LAINF ha precisato che “la nostra decisione formale del 27 maggio 2015 è stata oggetto di esame da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale con sentenza del 18 novembre 2015 ha respinto il ricorso confermando la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico del signor RI 1 rispettivamente confermando il grado di invalidità riconosciuto. La sentenza è cresciuta in giudicato” (cfr. fascicolo 6, doc. 367).

 

                                         Analoga comunicazione è poi stata fornita in data 15 marzo 2017 dalla CO 1 anche al nuovo patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1 - il quale aveva a sua volta richiesto all’assicuratore LAINF il ripristino delle prestazioni di corta durata a favore dell’interessato a far tempo dal 1° gennaio 2015 – sottolineando come “la CO 1 non è legittimata a riesaminare una decisione che è stata oggetto di esame da parte del TCA” (cfr. fascicolo 7, doc. 398).

                                        

                                         A seguito dell’opposizione presentata in data 3 aprile 2017 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, ribadendo la richiesta di ripristino del versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. fascicolo 7, doc. 404), l’assicuratore LAINF, in data 11 aprile 2017, ha rilevato che la decisione di chiusura del caso a partire dal 1° gennaio 2015 è quella datata 27 maggio 2015, sulla quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di esprimersi attraverso una sentenza cresciuta in giudicato e pertanto definitiva.

                                         Per tali ragioni, l’assicuratore LAINF ha comunicato che “se proprio lo desidera possiamo confermarle queste righe mediante una decisione formale di non entrata in materia” (cfr. fascicolo 7, doc. 405).

 

                                         Con decisione formale del 21 aprile 2017 (cfr. fascicolo 7, doc. 407), poi confermata con decisione su opposizione del 2 giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito l’impossibilità di entrare in materia sulla richiesta di ripristino delle indennità giornaliere a partire dal 1° gennaio 2015, il cui tema è stato già trattato nella decisione del 27 maggio 2015 e nella decisione su opposizione del 6 luglio 2015 dell’amministrazione, ormai divenute definitive a seguito della STCA 35.2015.77 del 18 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. A).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare le prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° gennaio 2015.

                                         A sostegno di tali pretese, il patrocinatore del ricorrente ha innanzitutto addotto la circostanza che la decisione dell’assicuratore LAINF di considerare lo stato di salute dell’assicurato stabilizzato a far tempo dal dicembre 2014 fosse errata, visto che in data 19 aprile 2016 la dr.ssa __________ ha potuto constatare una mancata consolidazione delle ossa dopo l’intervento di artrodesi del polso dell’aprile 2014.

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha poi evidenziato - dopo avere espressamente indicato che una domanda di revisione del giudizio cantonale sarebbe ormai tardiva – che la sospensione del versamento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2015, a seguito della stabilizzazione dello stato di salute, è stata oggetto unicamente di una comunicazione, datata 13 novembre 2014, da parte dell’amministrazione, contro la quale non è stata inoltrata né opposizione, né ricorso.

                                         Non essendo quindi la questione cresciuta in giudicato, a mente dell’avv. RA 1 “il riesame della decisione del 13 novembre 2014 – con oggetto la sospensione delle spese di cura e delle indennità giornaliere – spetta dunque alla CO 1” (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta - dopo avere evidenziato che la comunicazione del 13 novembre 2014 è stata superata dalla decisione del 27 maggio 2015, oggetto della sentenza cantonale del novembre 2015, cresciuta in giudicato - ha postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 ha correttamente rifiutato di entrare nel merito della richiesta di ripristino delle prestazioni di breve durata a far tempo dal 1° gennaio 2015, reputando il tema ormai superato, alla luce della STCA 35.2015.77 del 18 novembre 2015, cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               2.2.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

 

                                         In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" 4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

 

                               2.3.   Come già illustrato al considerando 1.2., dalle tavole processuali si evince che nella decisione formale del 27 maggio 2015 - con la quale l’CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13% dal 1° gennaio 2015, nonché di un’IMI aggiuntiva del 5% - l’Istituto assicuratore ha fatto espresso riferimento alla precedente comunicazione del 13 novembre 2014, poi confermata tramite scritto del 24 febbraio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 308, nel quale l’amministrazione, prima di affrontare i temi della rendita di invalidità e dell’IMI, ha indicato che: “ci riferiamo ai nostri scritti del 13 novembre 2014 e del 24 febbraio 2015”).

                                         Con scritto del 13 novembre 2014 (cfr. fascicolo 5, doc. 264) - poi ribadito in data 24 febbraio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 286) - l’assicuratore LAINF, preso atto delle conclusioni del medico di circondario, comunicava all’interessato la sospensione del versamento delle prestazioni di corta durata (spese di cura e indennità giornaliere) a far tempo dal 1° gennaio 2015, preannunciando nel contempo che “a partire dal 1° gennaio 2015 andremo quindi a valutare eventuali prestazioni di lunga durata”.

                                         Alla luce del chiaro riferimento riportato nella decisione del 27 maggio 2015 alle precedenti comunicazioni in merito alla sospensione delle prestazioni di corta durata, questo Tribunale ritiene che, come correttamente indicato dall’amministrazione, la questione della stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato facesse parte integrante della decisione del 27 maggio 2015 e della decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (cfr. fascicolo 5, doc. 316), poi confermate da questo Tribunale con STCA 35.2015.77 del 18 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato.

                                     

                                         Invano tenta quindi il patrocinatore del ricorrente di sostenere ora che la sentenza 35.2015.77 del 18 novembre 2015 riguardasse unicamente l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI riconosciute all’interessato, ritenendo che un riesame della “decisione del 13 novembre 2014 – con oggetto la sospensione delle spese di cura e dell’integrità giornaliera – spetta dunque alla CO 1” (cfr. doc. I, punto 68 a pag. 7).

                                         A tale proposito, va sottolineato che nella pronuncia citata, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA, prima di entrare nel merito delle contestazioni ricorsuali attinenti all’entità della rendita di invalidità e dell’IMI, si è preliminarmente ed espressamente già chinato sulla questione dell’effettiva stabilizzazione o meno dello stato di salute dell’interessato, dedicando al tema un intero considerando “2.2. stato di salute infortunistico stabilizzato al 31 dicembre 2014?”, giungendo alle seguenti conclusioni:

 

" (…)

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene di poter condividere la conclusione dell’assicuratore resistente secondo il quale, il 31 dicembre 2014, lo stato di salute infortunistico era da considerarsi stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. Esso era quindi legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità giornaliera, e a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).

Pertanto, nella misura in cui il ricorrente sembra pretendere che l’CO 1 venga obbligato a versargli indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno sino alla fine del mese di agosto 2015, questa sua pretesa si rivela infondata.” (cfr. STCA citata, consid. 2.2.2., pag. 5, sottolineatura della redattrice)

                                        

Visto quanto appena esposto, non può essere messo in dubbio la natura dello scritto del 13 novembre 2014 – il quale, secondo il rappresentante del ricorrente, non rappresenterebbe una decisione, ma una mera comunicazione, contro la quale non è stata presentata né opposizione, né ricorso e che pertanto non può essere cresciuta in giudicato (cfr. doc. I, punto 64 a pag. 7) - opinione che non può essere seguita da questo Tribunale.

In una sentenza STCA 35.2017.34 del 28 agosto 2017, infatti, il TCA ha già avuto modo di considerare che questo genere di comunicazione rappresenta una “decisione de facto, contestata la quale, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e della giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 145 consid. 5, l’assicuratore è tenuto a emanare una decisione formale, contro la quale è data facoltà di presentare opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA”.

La questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell’interessato e la conseguente sospensione delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° gennaio 2015, stabilita dall’amministrazione nella decisione del 27 maggio 2015 e nella decisione su opposizione del 6 luglio 2015, è quindi, come visto sopra, già stata affrontata e chiarita nella sentenza citata, peraltro cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                         Quanto all’obiezione ricorsuale relativa al fatto che “il ricorrente, all’epoca, non essendo rappresentato da un patrocinatore legale, non poteva sapere o immaginare di dovere richiedere una decisione formale al fine di fare valere i suoi diritti” (cfr. doc. I, punto 65 a pag. 7), questo Tribunale, ribadito che la questione della emanazione di una decisione formale sul tema qui di interesse è stata superata da quanto sopra esposto a proposito del tenore della decisione del 27 maggio 2015, ricorda, innanzitutto, che condizione preliminare ed imprescindibile affinché l’amministrazione sia legittimata a passare dal regime delle prestazioni di breve durata a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI) è che lo stato di salute infortunistico dell’assicurato possa ormai considerarsi stabilizzato.

                                         Inoltre e soprattutto, il TCA evidenzia che nonostante l’assicurato a quel momento non fosse patrocinato da un legale, ma fosse comunque rappresentato da un patronato, nella sentenza citata questa Corte ha espressamente indicato che “nella misura in cui il ricorrente sembra pretendere che l’CO 1 venga obbligato a versargli indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno sino alla fine del mese di agosto 2015, questa sua pretesa si rivela infondata” (cfr. STCA citata, consid. 2.2.2., pag. 5, sottolineatura della redattrice).

                                        

Resterebbe quindi, come correttamente indicato dall’amministrazione, quale unica possibilità per l’assicurato di contestare la sospensione delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2015, la via della revisione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA della sentenza 35.2015.77 del 18 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato.

                                     

                               2.4.   Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

 

                                         Pedissequamente, l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

 

                                          a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                          b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

 

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

 

                               2.5.   Nel caso di specie, lo stesso patrocinatore del ricorrente, in sede ricorsuale, ha evidenziato che “nella decisione impugnata CO 1 asserisce che il ricorrente può ancora presentare una domanda di revisione al TCA, dimenticando tuttavia che si applicano i termini previsti dall’art. 25 Lptca e che pertanto essa risulterebbe tardiva” (cfr. doc. I, punto 61 a pag. 7, sottolineatura della redattrice).

                                     

                                         Il TCA condivide questa valutazione del legale del ricorrente.

                                         Dalla chiara esposizione dei fatti riportata in sede ricorsuale e dai documenti all’incarto, emerge, infatti, che l’assicurato, dopo avere annunciato in data 29 aprile 2016 una ricaduta - per la quale l’Istituto assicuratore, in data 3 giugno 2016, gli ha riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera a partire dal 22 aprile 2016 – in data 19 settembre 2016 ha contestato, per il tramite del rappresentante dell’epoca (__________), l’asserita stabilizzazione dello stato di salute infortunistico valutata dal dr. __________, in contrasto con quanto sarebbe emerso dalla TAC eseguita il 23 marzo 2016 e dal referto della dr.ssa __________ del 19 aprile 2016, chiedendo all’assicuratore LAINF che “la rendita di invalidità LAINF accordata all’assicurato dal 1° gennaio 2015 deve essere sospesa e all’assicurato deve essere riconosciuta un’indennità giornaliera nella misura dell’80% dell’incapacità lavorativa” (cfr. fascicolo 6, doc. 356).

 

                                         In seguito, con scritto del 15 dicembre 2016 sempre indirizzato all’Istituto assicuratore, l’assicurato, per il tramite dell’__________, ha nuovamente contestato la stabilizzazione dello stato di salute riconosciuta dal dr. __________ e la conseguente sospensione delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° gennaio 2015, rilevando espressamente che:

 

" (…)

Appare palese come la CO 1 abbia chiuso con decisione del 6 luglio 2015 il caso assicurativo, allorché lo stato di salute non era assolutamente stabilizzato stante la mancata consolidazione delle ossa e l’intervento che oggi si rende ancora necessario ne è la comprova. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni che ha deciso il ricorso in data 18 novembre 2015 non era a conoscenza di questi fatti che sono stati messi in evidenza solo con il risultato dell’esame TAC del 23 marzo 2016 eseguita dalla dr.ssa __________ e che ahimé potevano essere detectati con largo anticipo se le lamentele dell’assicurato fossero state debitamente tenute in considerazione.” (cfr. fascicolo 6, doc. 377)

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, anche qualora si volesse considerare che con il ricorso del 6 luglio 2017 l’assicurato intendesse richiedere al TCA una revisione della propria precedente sentenza cresciuta in giudicato, la sua richiesta sarebbe effettivamente da considerare tardiva ai sensi dell’art. 25 Lptca, come pacificamente riconosciuto dallo stesso patrocinatore del ricorrente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti