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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 dicembre 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 agosto 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato da uno sgabello ed è rimasto appeso ad uno scaffale con la fede nuziale indossata al dito anulare della mano sinistra, riportando, secondo il rapporto 9 agosto 2012 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un “distacco legamentare caput falange media con FLC IV dito mano sx” (doc. 6).
Nel prosieguo, all’assicurato è stata diagnosticata una neuropatia del nervo ulnare sinistro con sovrapposta plessopatia brachiale superiore a sinistra (cfr. doc. 13 e doc. 26, p. 2).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2014, l’assicuratore ha disposto l’esecuzione di una perizia amministrativa bidisciplinare ex art. 44 LPGA, affidandone il mandato all’__________ di __________ (cfr. doc. 114).
Le visite peritali hanno avuto luogo il 5 febbraio 2015 (cfr. doc. 116).
Il rapporto peritale è stato consegnato in data 23 marzo 2015 (doc. 42).
1.3. Con decisione formale del 24 settembre 2015, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 9 ottobre 2012, rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 144).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 147), in data 30 dicembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 156).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’amministrazione affinché “… si determini sulle prestazioni dovute (…) a seguito delle conseguenze dell’infortunio 9 agosto 2012.”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Da un esame della fattispecie emerge chiaramente che anche ammettendo la preesistenza di disturbi al braccio sinistro, l’infortunio del 2012 deve in ogni caso essere almeno considerato quale concausa nell’evento e nell’aggravamento della situazione. L’evento assicurato deve pertanto essere considerato perlomeno concausale per il concretizzarsi del pregiudizio subito dal ricorrente. Se la situazione preesistente può aver contribuito all’insorgenza del danno, questo deve tuttavia essere ricollegato in gran parte all’incidente del 2012 (STFA del 2 settembre 2003 nella causa S.C., U 319/2002 consid. 2.3). Si giustifica dunque in ogni caso di annullare la decisione di RA 1.
Nel caso in cui codesto lodevole Tribunale non ritenesse di potersi pronunciare nel merito con la necessaria tranquillità, date le molteplici e diverse spiegazioni che si evincono dai documenti medici agli atti, si chiede già sin d’ora che venga ordinata una perizia indipendente atta a chiarire l’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale.” (doc. I, p. 8)
1.5. In corso di causa, la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.7. In data 28 aprile 2017, questo Tribunale ha interpellato i sanitari dell’__________, ai quali è stato chiesto di prendere posizione in merito al contenuto della certificazione 31 agosto 2015 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. IX).
La risposta dei periti amministrativi è pervenuta in data 24 maggio 2017 (doc. XII).
L’avv. RA 1 si è pronunciata in proposito in data 19 giugno 2017 (cfr. doc. XVIII), mentre l’amministrazione lo ha fatto il 20 giugno 2017 (doc. XIX).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare dal 9 ottobre 2012 (precisato che le prestazioni sono state in realtà corrisposte sino al mese di marzo 2015, con rinuncia a pretenderne la restituzione) il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’agosto 2012, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare dall’ottobre 2012, facendo essenzialmente capo alle conclusioni contenute nella perizia amministrativa elaborata dall’__________ (cfr. doc. 156).
Dalle tavole processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di febbraio 2015, l’insorgente è stato sottoposto ad accertamenti bidisciplinari, neurologici ed ortopedici, a cura dei dottori __________, spec. in psichiatria e neurologia, e __________, spec. FMH in ortopedia (cfr. doc. 116).
Per quanto qui d’interesse, i periti amministrativi hanno diagnosticato uno stato dopo caduta con intrappolamento del dito anulare sinistro in uno scaffale con ferita lacero-contusa del IV. dito a sinistra e un incipiente piccolo distacco osseo e lacerazione legamentare a livello della testa della falange intermedia del IV. dito a sinistra, nonché una cronica sindrome collo - spalla – braccio a sinistra in presenza di una chiara ipotrofia muscolare ventrale dopo lesione del plesso brachiale superiore quale conseguenza di un incidente stradale occorso l’8 luglio 1993, di una lesione del nervo ulnare quale conseguenza del sinistro appena citato, di un possibile impingement sottoacromiale della spalla sinistra e di uno stato dopo frattura omerale trattata con osteosintesi intramidollare quale conseguenza del pregresso evento (cfr. doc. 42, p. 24).
I dottori __________ e __________ hanno quindi sostenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato a livello dell’estremità superiore e della spalla sinistra correlano con i reperti organici oggettivati (cfr. doc. 42, risposta al quesito n. 1.5). D’altro canto, essi hanno precisato che in primo piano vi è la problematica neurologica con delle lesioni neurogene nella regione del plesso brachiale e del nervo ulnare, la cui presenza era stata dimostrata già nel 1993 e che sono rimaste immutate anche dopo l’evento traumatico del 2012 (cfr. doc. 42, risposta al quesito n. 1.6).
Pronunciandosi sull’aspetto eziologico, gli esperti amministrativi hanno dichiarato che la lesione lacero-contusa interessante il IV. dito della mano sinistra, come pure il piccolo distacco osseo con lacerazione legamentaria a livello della testa della falange intermedia del IV. dito a sinistra, sono nel frattempo guariti senza danno residuale. Altri danni alla salute conseguenti all’infortunio del 9 agosto 2012 non sono stati oggettivati inizialmente e non erano del resto presenti nemmeno al momento del consulto peritale. D’altro canto, le lesioni presenti a livello del plesso brachiale superiore e del nervo ulnare sinistro sono, con verosimiglianza preponderante, estranee all’infortunio in discussione.
Essi hanno inoltre riconosciuto che l’evento occorso nell’agosto 2012 potrebbe aver causato un peggioramento transitorio dello stato preesistente, tuttavia dopo alcune settimane sono state elettromiograficamente documentate le medesime lesioni neurogene che già sussistevano nel 1993. Lo stato medico finale è quindi stato raggiunto circa due mesi dopo l’infortunio del 9 agosto 2012, allorquando le conseguenze delle lesioni al dito anulare sinistro sono guarite senza lasciare postumi. Un aggravamento duraturo dello stato preesistente causato dal sinistro dell’agosto 2012 non è stato dimostrato, in quanto i reperti sono rimasti invariati (cfr. doc. 42, risposta ai quesiti n. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.5).
Agli atti figura una certificazione, datata 31 agosto 2015, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica privatamente consultato dall’assicurato, del seguente tenore:
" (…).
Il signor RI 1 ha subito un trauma a livello dell’arto superiore sx, nel 1993, che gli ha procurato una frattura dell’omero sx. associato ad un trauma distrattivo del plesso brachiale dell’arto superiore sx, che in seguito recuperato completamente permettendogli la ripresa di un’attività professionale completa, anche in attività fisiche pesanti senza restrizioni. Nel 2012 il signor RI 1 ha subito un nuovo trauma dell’arto superiore sx che ha peggiorato la situazione neurologica dell’arto superiore sx, con un nuovo trauma del plesso brachiale, con questa volta anche una influenza sulle branche motrici, soprattutto a livello del nervo ascellare, con conseguente amiotrofia del muscolo deltoide, che dopo il primo trauma del plesso nel 1993, non era presente.
Dunque, a mio parere, la situazione del plesso del braccio sx, è peggiorata dopo il nuovo trauma del 2012, con conseguenza di un’importante influenza sulle capacità lavorative, che attualmente sono ridotte per quanto riguarda un’attività fisica, rendendo possibile solamente delle attività professionali leggere, dove il paziente non deve svolgere degli sforzi con gli arti superiori.” (allegato al doc. 142)
Dalla decisione su opposizione impugnata si evince poi che, nel mese di aprile 2016, il ricorrente è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, nell’ambito degli accertamenti ordinati dall’assicurazione per l’invalidità.
In merito all’origine dei disturbi neurologici lamentati dall’assicurato, lo specialista appena citato ha in particolare sostenuto che “soprattutto i reperti nel muscolo deltoide fanno ritenere che effettivamente il trauma dell’agosto 2012 ha probabilmente provocato una esacerbazione delle precedenti lesioni motorie già constatate nel 1993 in occasione del primo incidente motociclistico. È comunque verosimile che il danno del 1993 non si fosse risolto completamente ma non abbiamo dati che permettano di essere certi di questa ipotesi …” (doc. 156, p. 9 e doc. I, p. 7).
In corso di causa, il TCA ha chiesto agli esperti dell’__________ di pronunciarsi sulle considerazioni espresse nel frattempo dal dott. __________ (cfr. doc. IX).
Con rapporto del 23 maggio 2017 (doc. XII), i dottori __________ e __________ hanno innanzitutto rilevato che, in qualità di chirurgo ortopedico, il dott. __________ non è particolarmente qualificato a valutare delle lesione neurogene (nel caso concreto, una lesione del plesso brachiale). Si tratta in effetti di una problematica neurologica che, nell’ambito della perizia eseguita a __________, è stata approfondita da uno specialista in neurologia (dott. __________ appunto).
D’altro canto, essi hanno ribadito che, successivamente all’incidente del 1993, sono state oggettivate delle lesioni del plesso brachiale e del nervo ulnare sinistro. Anche dopo il trauma occorso nel 2012, completamente diverso dal profilo della biomeccanica, è stata descritta un’identica lesione del plesso brachiale e del nervo ulnare sinistro. Tenuto conto già soltanto della sua dinamica, è inverosimile che l’evento del 2012 possa aver causato una tale rilevante lesione neurogena. Infatti, in quell’occasione, l’assicurato ha primariamente accusato una trazione del dito anulare sinistro e non è plausibile che sia potuto insorgere un danno rilevante che ha interessato le strutture nervose a livello prossimale del braccio, senza che ciò abbia contemporaneamente causato anche un grave danno al dito anulare sinistro. Nel caso concreto, le sole lesioni documentate a quel livello sono state una ferita lacero-contusa e una lacerazione osseo-legamentare della falange intermedia, dunque delle lesioni piuttosto banali. Ciò consente di escludere che sul dito anulare sinistro abbia agito una forza estremamente grande e, dunque, pure che una forza molto più importante abbia interessato la parte prossimale del braccio. Eppure una tale forza sarebbe stata necessaria affinché potesse insorgere una lesione da distrazione riguardante più nervi.
Sempre secondo i dottori __________ e __________, ci si troverebbe confrontati a un caso estremamente improbabile se le lesioni al plesso brachiale e al nervo ulnare sinistro riportate in occasione dell’infortunio del 1993 fossero nel frattempo completamente guarite, per poi riapparire vent’anni più tardi, a seguito di un evento che ha avuto una dinamica manifestamente diversa.
Per concludere, gli specialisti bernesi hanno qualificato di speculativa l’affermazione del dott. __________ secondo la quale le lesioni neurogene riportate in occasione del sinistro del 1993 sarebbero nel frattempo completamente guarite. A loro avviso, tale affermazione non risulta supportata da reperti oggettivi, refertati tempestivamente.
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia amministrativa allestita dagli specialisti dell’__________, i quali hanno proceduto a un esame particolarmente approfondito della fattispecie medica, vagliando l’insieme della documentazione a disposizione (compresa quella relativa all’incidente motociclistico accaduto nel 1993), e hanno saputo esporre le loro conclusioni in modo chiaro e motivato.
In particolare, il TCA osserva che dal referto afferente all’esame elettromiografico eseguito il 6 ottobre 1993 presso il Servizio di neurologia e neurofisiologia dell’Ospedale di __________, si evince effettivamente che già allora RI 1 presentava “… un quadro di sofferenza neurogena periferica prossimale dell’arto superiore di sx., da sofferenza del plesso brachiale ipsilaterale (tronco laterale e posteriore del plesso), con segni di sofferenza periferica tronculare del nervo ulnare a livello del gomito.” (cfr. doc. 118 – il corsivo è del redattore), ovvero quelle stesse patologie che sono state refertate successivamente all’infortunio del 9 agosto 2012 (cfr., ad esempio, il doc. 21, p. 2: “Studio ENG-EMGrafico compatibile con una neuropatia del n. ulnare sx (invariata rispetto al precedente controllo) con sovrapposta plessopatia brachiale superiore sx.”).
D’altro canto, questa Corte non ritiene che dalla certificazione del dott. __________ emergano degli indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione enunciata dai periti amministrativi (su questo aspetto, cfr. supra, consid. 2.6.).
In effetti, a proposito dell’affermazione secondo la quale il trauma subito nell’agosto 2012 avrebbe provocato un ulteriore danno neurogeno, dimostrato, in ultima analisi, dall’esistenza di un’ipotrofia del muscolo deltoide sinistro (cfr. supra, consid. 2.5.), non può essere ignorato che, in occasione dell’esame elettromiografico del 6 ottobre 1993, il muscolo deltoide sinistro presentava già dei segni di denervazione (attività di fibrillazione a riposo e sforzo massimale volontario con potenziali di unità motoria d’ampiezza limitata), ragione per la quale al reperto in questione non può essere attribuita un’importanza decisiva.
La medesima conclusione vale peraltro anche per il rapporto del neurologo dott. __________, il quale, partendo proprio dai reperti interessanti il muscolo deltoide di sinistra, pretende che l’evento traumatico dell’agosto 2012 avrebbe esacerbato lo stato preesistente (cfr. supra, consid. 2.5.)
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le conseguenze dell’infortunio assicurato si sono estinte il 9 ottobre 2012, ragione per quale, da quella data, l’CO 1 era legittimata a porre termine al proprio obbligo prestativo (anche se poi le prestazioni sono state in realtà versate sino al mese di marzo 2015).
2.8. Deve ancora essere esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1, divorziato, vive grazie all'aiuto della pubblica assistenza (cfr. la documentazione acclusa al doc. IV, specificatamente le decisioni rilasciate dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).
In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti