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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 giugno 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 febbraio 2015, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di vice-gerente di una stazione di servizio con un pensum del 50% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata investita da una motocicletta e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 13 marzo 2015 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura spiroide della tibia prossimale sinistra, una frattura composta del calcagno sinistro e un trauma cranico con riferita perdita di coscienza di circa 3 minuti (doc. 12).
Nel prosieguo le è pure stata diagnosticata una neuropatia senso-motoria del nervo peroneo sinistro (cfr. doc. 108, p. 3).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di settembre 2016 ha avuto luogo l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi dalla tibia sinistra (doc. 165).
In data 16 febbraio 2017, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di correzione delle cicatrici presenti a livello del polpaccio sinistro (doc. 234).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 aprile 2017, negata l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’infortunio del febbraio 2015 e la problematica psichica, l’assicuratore ha rifiutato l’assegnazione di una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 259).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 269), in data 20 giugno 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 285).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22 agosto 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle un’adeguata rendita d’invalidità dal 1° aprile 2017 e un’equa IMI e, in via subordinata, il rinvio degli atti per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta innanzitutto che all’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal medico __________ possa essere attribuito un pieno valore probatorio e, in questo senso, fa valere che l’amministrazione avrebbe omesso di consultare un competente consulente per l’integrazione professionale “… per una compiuta valutazione di quale sia la residuale capacità al guadagno della Signora RI 1, a seguito dell’intervenuto danno alla salute. (…). …, mal si comprende come il medico __________ possa affermare che la Signora RI 1 potrebbe lavorare come impiegata di commercio al 100% sul (supposto equilibrato) mercato del lavoro ticinese. Egli non ha le necessarie competenze per affermarlo, non disponendo di una formazione ad hoc in materia di integrazione professionale.” (doc. I, p. 4-7).
D’altro canto, l’assicurata rimprovera all’amministrazione di non aver preso in considerazione le difficoltà cognitive (difficoltà mnemoniche, di concentrazione e di calcolo) evidenziate grazie alla valutazione neuropsicologica eseguita il 21 marzo 2016 dai sanitari della Clinica __________ di __________, ciò che dimostrerebbe “… la presenza di un deficit istruttorio e quindi di una decisione emessa in assenza di un adeguato accertamento della fattispecie concreta.” (doc. I, p. 8 s.).
Trattandosi inoltre della problematica psichica, RI 1 contesta che essa non costituirebbe una conseguenza adeguata del sinistro occorso nel febbraio 2015, posto che quest’ultimo evento “… è da considerare oggettivamente idoneo a causare disturbi psichici invalidanti addizionali a quelli fisici, che peraltro si sono puntualmente presentati.” (doc. I, p. 7 s.).
Per quanto concerne infine il mancato riconoscimento di un’IMI, la ricorrente sostiene che l’istituto assicuratore non avrebbe sufficientemente motivato la relativa decisione, in violazione del suo diritto di essere sentito. Nel merito, ella rileva che risulta “… assolutamente non condivisibile che, globalmente, l’insieme delle menomazioni post-infortunistiche non raggiunga la soglia del 5%. La sola visione del materiale fotografico allegato impedisce di giungere a una simile conclusione, senza contare il peso giocato dai disturbi psichici lamentati. A proposito della rilevanza di questi ultimi disturbi, si ribadisce che il diritto all’indennità viene calcolato indipendentemente dal grado d’invalidità (…), con la conseguenza che, anche nella denegata ipotesi in cui questi disturbi non dovessero concernere la CO 1 nella valutazione del grado d’invalidità, lo stesso non potrebbe automaticamente dirsi con riferimento alla statuizione sul diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.” (doc. I, p. 11 s.).
1.5. In data 23 ottobre 2017, la patrocinatrice dell’CO 1 ha sottolineato la necessità di sottoporre l’assicurata a una nuova valutazione neuropsicologica e, in questo senso, ha postulato una proroga del termine per la risposta di causa (doc. VII).
Il 25 ottobre 2017 il TCA ha informato le parti che la causa sarebbe stata sospesa nell’attesa di conoscere gli esiti della valutazione in questione (doc. VIII).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha comunicato che, visto le risultanze della nuova valutazione neuropsicologica, si sarebbe assunto - a titolo facoltativo e senza alcun pregiudizio per il futuro – i costi della degenza riabilitativa semi-stazionaria presso la Clinica __________, riservandosi il diritto di pronunciarsi sull’oggetto litigioso una volta in possesso della valutazione del neurologo dott. __________ (doc. XI + allegati).
L’insorgente si è pronunciata in proposito il 22 gennaio 2018 (doc. XIV).
1.7. In data 3 maggio 2018, la rappresentante dell’assicurata ha prodotto il rapporto fisioterapico di uscita della Clinica __________, sottolineando come i sanitari avrebbero ritenuto indicato prolungare la terapia di una settimana (doc. XVIII + allegati).
1.8. Il 7 giugno 2018, l’avv. RA 2 ha versato agli atti un apprezzamento, datato 1° giugno 2018, del PD dott. __________, precisando che RI 1 non ha diritto né a una rendita d’invalidità né a un’IMI (doc. XX + allegato).
L’assicurata ha presentato le proprie osservazioni il 18 giugno 2018 (doc. XXII).
in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, occorre innanzitutto esaminare se l’amministrazione era legittimata a negare la propria responsabilità relativamente alla problematica psichica che presenta l’insorgente, oppure no.
In questo contesto, il TCA osserva che la ricorrente rimprovera all’CO 1 di aver valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata senza prendere in considerazione i disturbi cognitivi che ella lamenta (difficoltà mnemoniche, di concentrazione e di calcolo) (cfr. doc. I, p. 8 s.).
Al riguardo, va rilevato che agli atti figura una valutazione neuropsicologica del 15 marzo 2016, effettuata dalla neuropsicologa __________, dalla quale emerge che l’assicurata presenta in effetti dei deficit cognitivi di lieve entità suscettibili di ridurre il rendimento lavorativo, e meglio una riduzione della memoria a breve termine verbale e moderate difficoltà di apprendimento d’informazioni verbali, delle capacità di attenzione al limite della norma, come pure delle moderate difficoltà di calcolo orale e scritto (doc. 81).
In corso di causa, il 18 dicembre 2017, la ricorrente è stata sottoposta a una nuova valutazione neuropsicologica, sempre presso la Clinica __________ di __________, la quale ha evidenziato un quadro sostanzialmente immutato (cfr. doc. XI 4).
Chiamata a pronunciarsi in proposito, questa Corte osserva che le difficoltà cognitive in questione non correlano con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale (in questo senso, si veda il referto relativo alla RMN cerebrale del 27 giugno 2016 – doc. 138, p. 2: “Non evidenza di lesioni intra-craniche sospette per alterazioni post traumatiche, in particolare nelle sequenze in diffusione non alterazioni in fase attiva. Non impregnazioni patologiche dopo somministrazione di mezzo di contrasto endovena. Non ematomi sotto durali” e l’apprezzamento 1° giugno 2018 del PD dott. __________, spec. FMH in neurologia – doc. XX 1, p. 2: “Aus versicherungsmedizinisch-neurologischer Sicht handelt es sich um eine sogenannte leichte traumatische Hirnverletzung jedoch ohne Hirnverletzungsnachweis in der hochauflösenden Kernspintomographie einschliesslich geeigneter hämosiderinsensitiver Sequenzen. Eine unfallbedingte organische Grundlage für überdauernde neuropsychologische Gesundheitsbeeinträchtigungen kann daher nicht angenommen werden.” – il corsivo è del redattore).
Ora, la più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
In ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, si deve procedere a un esame particolare della causalità adeguata.
In merito alla questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva che, avendo l’assicurata riportato una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury, nozione che corrisponde a quella di commotio cerebri, utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 5.2), il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).
Così come verrà diffusamente dimostrato qui di seguito, nel caso concreto, l’esistenza di un legame causale adeguato con l’infortunio del 9 febbraio 2015 deve essere negata e, con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF in relazione ai disturbi neuropsicologici di cui soffre la ricorrente.
2.2. Disturbi psichici (e disturbi cognitivi privi di sostrato organico): causalità con l’infortunio del 9 febbraio 2015?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.3. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.5. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha lasciato aperta la questione di sapere se la problematica psichica presentata da RI 1 – un grave disturbo da stress post-traumatico secondo lo psichiatra curante dott. __________ (cfr. doc. 220), rispettivamente un disagio psichico reattivo per la dott.ssa __________, anch’ella spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 129, p. 3) - costituisce o meno una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di febbraio 2015, posto che la causalità adeguata deve comunque essere negata (cfr. doc. 285, p. 4).
Questo Tribunale condivide tale modo di procedere.
2.2.6. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica, dal verbale d’audizione dell’11 maggio 2016 - sottoscritto dall’assicurata in segno di accettazione – risulta la seguente descrizione:
" (…) Infortunio successo il 9.2.2015 davanti a casa. Ha attraversato la strada per portare il cane a fare i suoi bisogni in uno spiazzo d’erba con davanti delle specie di paratie. Ha improvvisamente sentito in lontananza il “gasare” di una moto ed una frazione di secondo dopo si è trovata addosso la moto, guidatore e passeggero. Sembra che la moto sia fuoriuscita di strada investendola.
È riuscita con il cellulare a chiamare il marito e nel frattempo gli addetti dell’hotel di fronte hanno chiamato la polizia e l’ambulanza.
Non ha mai sentito né visto la persona che ha causato l’incidente.” (doc. 124, p. 2)
Ora, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’insorgente deve essere classificato nella categoria intermedia propriamente detta.
Si osserva che l’Alta Corte, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Da parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione in cui un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si vedano pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6 e la STCA 35.2015.110 del 6 luglio 2016 consid. 2.11., cresciute in giudicato).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Secondo il TCA, il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto, l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Nell’infortunio del 9 febbraio 2015, l’assicurata ha riportato una frattura spiroide della tibia sinistra con ferita profonda alla gamba sinistra e perdita di sostanza, una frattura composta del calcagno sinistro e un trauma cranico senza danno cerebrale oggettivabile. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una neuropatia del nervo peroneo superficiale e ha denunciato difficoltà cognitive, risultate finalmente prive di sostrato organico, e dei disturbi psichici.
A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Alla luce di quanto precede, secondo questa Corte, l’assicurata ha certo riportato dei danni alla salute di una certa rilevanza, ma questi ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, la STF 8C_197/2009 del 19 novembre 2009 consid. 3.6 relativa a un politrauma definito dai medici come grave con trauma toracico e addominale nonché fratture aperte del cranio, la STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V e X a destra e di un pneumotorace, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola).
Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 ha soggiornato dal 9 febbraio al 6 marzo 2015 presso l’Ospedale __________ di __________. Durante la degenza ella è stata sottoposta a tre interventi operatori: fasciotomia, debridement delle ferite e posa di fissatore esterno femoro-tibiale sinistro (9 febbraio 2015), second look chirurgico (11 febbraio 2015) e riduzione cruenta con osteosintesi a livello della tibia prossimale (17 febbraio 2015). In data 13 settembre 2016 ha avuto luogo l’asportazione del materiale di osteosintesi (degenza 13 – 15 settembre 2016 presso la Clinica __________ di __________). Il 16 febbraio 2017 si è proceduto alla correzione delle cicatrici presenti a livello del polpaccio sinistro (degenza 16 – 18 febbraio 2017 presso la Clinica __________ di __________). Per il resto, le cure che gli sono state prestate sono consistite essenzialmente in una farmacoterapia e nell’esecuzione di (numerosi) cicli di fisioterapia, dapprima in regime di day hospital (presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________), successivamente a livello ambulatoriale.
È d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte ha negato l’adempimento di questo criterio, trattandosi di un assicurato che nel luglio 2007, a seguito della caduta da una terrazza, aveva riportato fratture a livello dei calcagni e del corpo vertebrale di L3, e che perciò era stato sottoposto a quattro interventi operatori tra il 2007 e il 2011 (cfr. STF 8C_933/2014 del 22 aprile 2015 consid. 3.2.2.2) oppure trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.4),
Il Tribunale federale ne ha per contro riconosciuto la realizzazione, trattandosi di un assicurato, vittima di un incidente della circolazione stradale con commotio cerebri, frattura al gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio sinistro e frattura del plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in particolare) sette interventi chirurgici, l’ultimo dei quali eseguito più di sette anni dopo l’evento infortunistico (cfr. STF 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3). Da parte sua, il TCA ne ha ammesso l’adempimento in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, anch’egli vittima di un incidente stradale, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’infortunio.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, non è adempiuto.
In merito, è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella presente fattispecie, è vero che il decorso delle cure è stato segnato dall’apparizione di una CRPS di tipo I al piede e alla gamba sinistra, tuttavia dalle carte processuali emerge che la patologia in questione è progressivamente regredita senza lasciare sequele di rilievo.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono soddisfatti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto precede, si deve concludere che le turbe psichiche (così come le difficoltà cognitive risultate prive di sostrato organico oggettivabile) di cui soffre la ricorrente, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 9 febbraio 2015. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità al riguardo.
Di conseguenza, questi disturbi non potranno essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione del diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione dell’integrità.
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nella presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________ in occasione della visita di chiusura (cfr. doc. 285, p. 7).
In quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver dichiarato che la ricorrente sarebbe in grado di svolgere in misura completa la professione d’impiegata di commercio, per la quale già possiede una formazione, ha così descritto l’esigibilità lavorativa:
" (…) L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi. Spesso pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado pesi superiori ai 10 kg ma mai superiori ai 25 kg.
Molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg.
Molto spesso può effettuare lavori leggeri di precisione e lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano.
Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, lavori con rotazione del busto. Molto spesso può effettuare lavori in posizione seduta/inclinata in avanti e spesso lavori in piedi/inclinati in avanti.
Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata ma talvolta la posizione in flessione delle ginocchia.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta e spesso la posizione in piedi.
Molto spesso può camminare per tragitti oltre i 50 m ma solo talvolta per tragitti lunghi, su terreni accidentati e salire e scendere le scale. Di rado può salire e scendere scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 210, p. 5)
Con la propria impugnativa, l’assicurata contesta che il parere del dott. __________ sarebbe atto a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che ella potrebbe esercitare l’attività d’impiegata di commercio nella misura del 100%, non disponendo il medico __________ di alcuna specifica formazione in materia d’integrazione professionale (cfr. doc. I, p. 4 s.).
2.3.4. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene di poter validamente far capo al parere del medico fiduciario dell’amministrazione, ragione per la quale, tenuto conto del solo danno infortunistico organico oggettivabile (in proposito, cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), è da considerare accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che la ricorrente potrebbe svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione d’impiegata di commercio (per la quale è al beneficio di un attestato federale di capacità [cfr. doc. 112, p. 1] e proprio per esercitare la quale l’assicurazione per l’invalidità ha disposto dei provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di corsi di formazione [tedesco e informatica; cfr. doc. 126 e doc. 236]).
In particolare, questo Tribunale non vede il motivo per cui uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia che vanta una grande esperienza nella medicina assicurativa (e quindi anche nella valutazione della capacità/esigibilità lavorativa), qual è indubbiamente il dott. __________, dovrebbe incontrare delle difficoltà a immaginare il genere di mansioni che è chiamato a svolgere un impiegato di commercio e a individuare gli eventuali relativi impedimenti risultanti dal danno alla salute infortunistico.
Del resto, dal sito web del Centro __________ di __________ (www.__________) risulta che, sebbene il genere di attività possa effettivamente variare da settore a settore (studi legali e notarili, fiduciarie, pubblica amministrazione, assicurazioni, banche, …), resta il fatto che le mansioni che un impiegato di commercio è chiamato a svolgere sono sempre di tipo amministrativo (contatti e relazioni, corrispondenza e documentazione, elaborazione e calcoli, gestione delle informazioni e consulenza, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, nonché acquisti e vendite), implicanti quindi un limitato impegno fisico.
In queste condizioni, l’insorgente non può essere seguita allorquando rimprovera all’istituto assicuratore resistente di aver omesso di consultare preliminarmente uno specialista in integrazione professionale.
2.3.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2017, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 62'500 per un’attività a tempo pieno (cfr. doc. 257, p. 2; in proposito, va evidenziato che per stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre riferirsi a una persona occupata a tempo pieno, indipendentemente dal fatto che prima del sinistro la persona assicurata svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale - cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Questo dato – desunto da informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 215) e peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.3.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.3.7. Nel caso concreto, dal rapporto di cui al doc. 257 risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 61'435 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1, ramo 77, 79-82, livello di qualifica 2, donne, senza operare decurtazioni di sorta né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale.
Utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1 (al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, l’edizione più recente della tabella TA 1 a disposizione dell’amministrazione, era appunto quella del 2014 – cfr. STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurata, lavorando nel 2014 nel ramo delle attività amministrative e dei servizi di supporto (livello di qualifica 2) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'811.
Riportando questo dato su 42.1 ore, esso ammonta a fr. 5'063.57 mensili oppure a fr. 60'762.84 per l'intero anno (fr. 5'063.57 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 61'005.89.
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso di specie, al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata, non esisteva ancora un contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera (entrato in vigore soltanto il 1° febbraio 2018), ragione per la quale la determinazione dell’eventuale gap salariale va eseguita prendendo in considerazione il salario statistico usuale nel settore (e quindi non il salario minimo d’assunzione risultante dal contratto collettivo di lavoro).
L’assicurata, quale dipendente della __________, avrebbe realizzato nel 2017 un reddito annuo di fr. 62'500 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra il salario medio nazionale per un'attività equivalente (cioè fr. 55'804; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 47 “Commercio al dettaglio”, livello di qualifica 2, donne: fr. 4'380 riportato su 41.8 ore/settimana = fr. 4'577.10 x 12 mesi = fr. 54'925.20 e aggiornato al 2017), ragione per la quale non vi è spazio per una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore non ha applicato alcuna riduzione sul reddito statistico da invalido, precisando che “… le limitazioni fisiche non hanno nessun influsso nell’attività amministrativa.” (doc. 257, p. 1).
Da parte sua, la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione in proposito (cfr. doc. I).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene di poter condividere l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche volendo applicare una decurtazione del 5% per tenere conto del danno alla salute infortunistico (la sola che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto), il grado d’invalidità non raggiungerebbe comunque la soglia minima legale.
Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 61'005.89.
Il grado di invalidità dell’assicurata - stabilito confrontando i fr. 61'005.89 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'500 – risulta essere del 2.39%, arrotondato al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Visto che il grado dell’invalidità non raggiunge la soglia minima legale del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF), a ragione l’assicuratore resistente ha negato all’assicurata il diritto alla rendita.
2.4. Diritto a un’IMI?
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha rifiutato l’assegnazione alla ricorrente di un’IMI (cfr. doc. 285, p. 9).
A margine della visita di chiusura del 17 gennaio 2017, il dott. __________ ha in effetti negato che fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza di una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. 210, p. 5).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora invitato il medico fiduciario in questione a motivare il proprio parere.
Con apprezzamento del 12 giugno 2017, il dott. __________ ha enunciato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Secondo la tabella 18.2 rispettivamente 18.3 una IMI per un danno della cute viene attribuita solo per lesioni estetiche particolarmente importanti. Pongo qui l’esempio di un difetto dei capelli che dà diritto a un 5%. Dermatosi grave a livello delle mani dà diritto altresì al 5%. Depigmentazione delle mani 10%. Mancanza di un padiglione auricolare 10%.
Nella situazione attuale, soprattutto dopo l’intervento eseguito dalla dott.ssa med. __________ anche in base alle fotografie sottopostemi, residua ancora una cicatrice in fase di guarigione a livello posteriore della gamba sinistra che secondo il mio parere non costituisce un danno estetico importante da giustificare una attribuzione della IMI almeno del 5%. Anche le altre patologie della gamba, in particolare la caviglia, non costituiscono secondo il mio giudizio i presupposti di una IMI. Il risultato cosmetico dopo l’intervento eseguito dalla dott.ssa med. __________ è veramente molto buono, confermo quindi la mia presa di posizione per quanto riguarda il non riconoscimento di una IMI.” (doc. 278, p. 3 s.)
Con la propria impugnativa l’insorgente, dal profilo formale, lamenta una violazione del diritto di essere sentito a causa di una carente motivazione della decisione impugnata mentre, nel merito, contesta genericamente la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ (cfr. doc. I).
A proposito della pretesa violazione del diritto di essere sentito, va rilevato che, per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. DTF 121 III 331 consid. 3b, 118 V 58; STF 2A.418/2001 del 5 marzo 2002, parzialmente pubblicata in PRA 8/2002, p. 679 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 100; M. Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, p. 368 ss.).
Nella concreta evenienza, il TCA constata che dalla decisione su opposizione del 20 giugno 2017 emergono in modo chiaro le ragioni per cui a RI 1 è stato negato il diritto a un’IMI. L’amministrazione ha in effetti fatto esplicito riferimento ai motivi contenuti nell’apprezzamento 12 giugno 2017 del dott. __________, ai quali ha riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. doc. 285, p. 9).
In queste circostanze, la censura di decisione immotivata deve essere senz’altro respinta.
Per quanto concerne il merito, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione specialistica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.
Il TCA ricorda in particolare che i disturbi psichici e quelli neuropsicologici, nella misura in cui non costituiscono delle conseguenze adeguate dell’evento traumatico del febbraio 2015 (cfr. supra consid. 2.2.6. in fine), non possono essere presi in considerazione nella valutazione della menomazione dell’integrità.
In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti