Raccomandata |
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Incarto
n.
PC/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 1982, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata colpita al volto da una scatola di plastica, riportando la frattura dell’osso nasale e lesioni dentarie.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale
del 10 settembre 2010, l’amministrazione ha negato il diritto a un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI), vista l’assenza di un legame causale
naturale tra i disturbi localizzati al viso e il sinistro del 27 maggio 1982.
Il succitato provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 29 ottobre 2010 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. STCA 35.2017.83 del 14 dicembre 2017, consid. 1.1 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
1.2. Il 10 maggio 1985, RI 1, la quale nel frattempo era entrata alle dipendenze della ditta __________ di __________, è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico, cadendo dalle scale. In quell’occasione, ella ha lamentato contusioni all’anca e al gomito sinistro.
Con sentenza LAINF 43/86 del 23 marzo 1988, il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 28 luglio 1986, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro a decorrere dal 28 aprile 1986, a dipendenza dei postumi residuali del sinistro del maggio 1985.
Nel corso del mese di maggio 2008, l’assicurata ha preteso che venisse ripristinato il diritto alle prestazioni a dipendenza dell’infortunio del 10 maggio 1985.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 19
settembre 2011, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi interessanti l’anca e
il ginocchio sinistro denunciati dall’assicurata, non ritenuti costituire una
conseguenza naturale dell’evento occorso il 10 maggio 1985 (cfr. STCA
35.2017.83 del 14 dicembre 2017, consid. 1.2 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
1.3. Nel mese di febbraio 2016,
l’allora patrocinatore di RI 1 ha chiesto la riapertura del caso d’infortunio
del 1982, con riferimento al contenuto del rapporto 23 gennaio 2016 del dott. __________,
il quale ha attestato la presenza di una “leucoencefalopatia su base
ipossico-ischemica ma si evidenzia di conflitti neurovascolari”.
In data 17 febbraio 2017, l’istituto assicuratore ha emanato una decisione
formale mediante la quale ha dichiarato che i disturbi annunciatigli non si
trovano in nesso causale naturale con i pregressi infortuni assicurati.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personal-mente, in data 29 maggio 2017, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. STCA 35.2017.83 del 14
dicembre 2017, consid. 1.3 e 1.4 di cui al doc. 132 - fasc. 3).
La succitata decisione è stato confermata da questa Corte con sentenza LAINF
35.2017.83 del 14 dicembre 2017 (cfr. doc. 132 - fasc. 3) cresciuta
incontestata in giudicato.
1.4. Nel mese di aprile 2018,
l’assicurata personalmente ha chiesto la riapertura dei casi d’infortunio del
1982 e del 1985, con riferimento a svariata documentazione medica attestante
diversi disturbi (in particolare: Herpes, sindrome di Gilbert e battiti
ectopici ventricolari; doc. 134 e 135 - fasc. 3).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 13 giugno
2018 (cfr. doc. 137 - fasc. 3), poi confermata in sede di opposizione in data 3
ottobre 2018 (cfr. doc. 148 - fasc. 3), l’assicuratore LAINF ha negato la
propria responsabilità, ritenuto che i disturbi annunciatigli non si trovano in
nesso causale naturale con i pregressi infortuni assicurati.
1.5. Con tempestivo ricorso dell'8 novembre 2018 RI 1 ha chiesto personalmente l’annullamento della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 30 novembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2. Questa Corte rileva che la ricorrente ha chiesto, se possibile, di potersi avvalere di un avvocato (cfr. doc. I).
Al riguardo il TCA rileva che l’assicurata ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi. L’insorgente, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017, consid. 2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
La domanda di designazione di un avvocato deve, conseguente-mente, essere respinta (cfr. STF 9C_597/2018 del 18 gennaio 2019; STF 8C_484/2018 del 30 luglio 2018).
nel merito
2.3. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la
propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del mese di aprile 2018, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, l’assicuratore ha deciso di negare la sua responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati nell'aprile 2018, facendo capo ai pareri del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 136 e 143 - fasc. 3).
Interpellato dall’amministrazione in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurata, con nota del 22 maggio 2018 il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…) i disturbi attualmente lamentati non possono essere ritenuti in nesso causale sicuro o almeno probabile con i traumi (…). (…) non sono necessari ulteriori accertamenti. Sia la patologia infettiva dell'Herpes (Simplex e Zoster), la Sindrome di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari non sono patologie post traumatiche, quindi non rapportabili agli infortuni (…). Per questi motivi affermo che l'ulteriore documentazione medica agli atti non può esser messa in relazione sicura o almeno probabile con gli infrotuni del 1982 (__________) o 1985 (__________)." (cfr. doc. 136 - fasc. 3)
Interpellato nuovamente dall'CO 1 per chiarire la questione riguardante la causalità, alla luce dell'opposizione del 19 luglio 2018 inoltrata dall'allora patrocinatore dell’assicurata, nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 il dr. med. __________, dopo aver ripercorso tutta la storia clinica dell'assicurata a far tempo dal 14 aprile del 1981, ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Lo scritto dell'avvocato __________ del 19.07.2018 non apporta valore aggiunto atto a modificare le precedenti disposizioni ed in particolare le risultanze dell'apprezzamento medico CO 1-dell'11.05.2017 e la valutazione medica di parte espressa del 22.05.2018. All'interno dello scritto dell'avvocato __________ del 19.07.2018 è riportato: "La valutazione medica di parte espressa in data 22.05.2018 viene avversata dalle conclusioni del consulente tecnico sanitario fiduciario e di famiglia della mia assistita, il quale afferma che le patologie e i disturbi lamentati dall'assicurata si ritengono patologie post-traumatiche e quindi, scientificamente e proporzionalmente rapportabili agli infortuni notificati".
Ci dispiace far notare che agli atti non esiste nessun rapporto medico di alcun consulente tecnico sanitario di fiducia e di famiglia della signora RI 1, per questo motivo tali afferma-zioni non hanno un substrato documentale tangibile su cui poter essere argomentate.
Già in passato è stata espressa una chiara presa di posizione sulle opinioni avanzate dall'assicurata nei vari scritti a mano ed anche riguardo le nuove critiche della Sig.ra RI 1 esposte all'interno del documento dell'avvocato __________ del 19.07.2018 in merito le valutazioni mediche passate sono del tutto infondate ed opinabili, non basate su nessuna nuova documentazione me-dica e che non rapportano nessun valore aggiunto dal punto di vista medico, quindi non condivisibili ed argomentabili.
Per questo motivo si ritiene che le considerazioni dell'avvocato __________ espresse all'interno del suo scritto del 19.07.2018 non apportano valore aggiunto atto a modificare le precedenti disposizioni della CO 1.” (cfr. doc. 143, pag. 9 - fasc. 3)
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che il parere espresso nella nota del 22 maggio 2018 e
nell'apprezzamento medico del 13 settembre 2018 dal dr. med. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e quindi nella
materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita
piena forza probante (cfr. consid. 2.9.) - possa validamente costituire da base
al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico
fiduciario dell’amministrazione, secondo cui le problematiche oggetto
dell’annuncio di ricaduta dell'aprile 2018 - in sostanza, Herpes, la Sindrome
di Gilbert e i battiti ectopici ventricolari (cfr. doc. 135) - non possono
essere imputate agli infortuni occorsi alla ricorrente negli anni 1982 e 1985.
Del resto, nè gli
argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.
I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -
neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo
specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con
considerazioni puntuali e convincenti.
Giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti
medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche
il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre
2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio
2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del
20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi
citati).
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi annunciati all’CO 1 nell'aprile 2018 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi infortunistici assicurati.
2.10. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.10), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Questa Corte non condivide in particolare le critiche mosse dall'insorgente
all'operato dell'CO 1 per non averla sottoposta ad ulteriori accertamenti
medici rispettivamente per non averla sentita oppure visitata personalmente
(cfr. doc. I, pag. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di designare un patrocinatore d’ufficio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti