Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.122

 

mm

Lugano

10 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2018 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                      -   che, in data 30 dicembre 2013, RI 1, dipendente della __________ in qualità di aggiunto custode e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è scivolato sul ghiaccio e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 14 gennaio 2014 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura metafisaria pluriframmentata scomposta di tibia e perone distale dell’arto inferiore destro, trattata mediante osteosintesi;

 

                                     -   che l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;

 

                                     -   che, alla chiusura del caso, con decisione formale del 6 dicembre 2016, la CO 1 ha posto fine alle prestazioni di cura medica (fatta eccezione per ulteriori due cicli di fisioterapia di 9 sedute cadauno) e all’indennità giornaliera (salvo poi pagarla sino al 31 dicembre 2016, “per potersi adattare alla nuova situazione”) dal 4, rispettivamente dal 31 ottobre 2016 e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%;

 

                                     -   che l’assicurato ha interposto opposizione contro il provvedimento appena citato;

 

                                     -   che, in data 22 ottobre 2018, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che si è dichiarata disposta a rimborsare inoltre il costo di due paia di plantari/scarpe ortopediche all’anno;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 22 novembre 2018, poi completato dalla RA 1, RI 1 ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni sanitarie dal 5 ottobre 2016, quello dell’indennità giornaliera dal 1° novembre 2016, l’assegnazione di un’IMI del 45% almeno e di una rendita d’invalidità dell’11% almeno nonché il riconoscimento ad vitam del diritto ai mezzi ausiliari in ragione di almeno 4 paia di scarpe ortopediche all’anno e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I e doc. III)

 

                                     -   che, in risposta, la CO 1 ha domandato la retrocessione dell’incarto “… affinché si possa annullare la decisione del 6 dicembre 2016 e sulla base della nuova valutazione aggiuntiva del Dr. __________ emettere una nuova decisione”, e ciò alla luce della diagnosi di polineuropatia periferica fatta valere in sede di ricorso (doc. IX);

 

                                     -   che, con scritto 27 marzo 2019, la patrocinatrice di RI 1 ha comunicato al Tribunale che “nulla osta da parte nostra ad un rinvio degli atti alla CO 1 per la resa di una nuova decisione formale, debitamente preavvisata. Si accetta pertanto la proposta formulata dalla CO 1, a condizione che vengano riconosciute congrue ripetibili, vista la palese responsabilità della convenuta che ha omesso i necessari accertamenti per tempo.” (doc. XI – il corsivo è del redattore);

 

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

 

                                     -   che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere all’emanazione di una nuova decisione formale, in sostituzione di quella rilasciata il 6 dicembre 2016, che tenga conto degli elementi di giudizio acquisiti nel frattempo e ha pertanto chiesto che gli vengano retrocessi gli atti (cfr. doc. IX);

 

                                     -   che, interpellata al riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata dalla CO 1, postulando però l’assegnazione di ripetibili (doc. XI);

 

                                     -   che questa Corte prende atto della volontà concordante delle parti;

 

                                     -   che, di conseguenza, il ricorso va accolto e gli atti rinviati alla CO 1 affinché proceda all’emanazione di una nuova decisione sulle prestazioni dipendenti dal sinistro assicurato;

 

                                     -   che, visto l'esito favorevole del ricorso, il ricorrente, patrocinato da un’assicurazione di protezione giuridica, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA);

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per nuova decisione sulle prestazioni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti