Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.128

 

MM/DC

Lugano

6 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 25 marzo 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetto al carotaggio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito da una grossa pietra caduta da un’altezza di alcuni metri e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 3 aprile 2013 dell’Ospedale cantonale di __________, fratture a livello dei corpi vertebrali di C6 e di D3-5. Nel prosieguo è pure insorta una problematica psichica.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con sentenza 35.2018.28 del 4 giugno 2018, questo Tribunale ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018, mediante la quale l’istituto assicuratore aveva fissato il grado d’invalidità dell’assicurato al 16% a decorrere dal 1° maggio 2017 (doc. X – inc. 35.2018.28).

 

                               1.3.   Con pronunzia 8C_482/2018 del 26 novembre 2018, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1 e, annullato il giudizio cantonale, ha rinviato la causa a questa Corte per nuova decisione (doc. I – inc. 35.2018.128).

 

                               1.4.   In data 12 dicembre 2018, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi sul tema della tempestività del ricorso (doc. II – inc. 35.2018.128).

 

                                         Il patrocinatore di RI 1 ha presentato le proprie osservazioni in data 7 gennaio 2019 (doc. III + allegati – inc. 35.2018.128), mentre l’amministrazione lo ha fatto il 17 gennaio 2019 (doc. VI – inc. 35.2018.128).

 

                               1.5.   Il 4 febbraio 2019, questo Tribunale ha interpellato il responsabile dell’Ufficio postale di __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande attinenti alla fattispecie (doc. VII – inc. 35.2018.128).

 

                                         Le sue risposte sono pervenute in data 8 febbraio 2019 (doc. VIII – inc. 35.2018.128).

 

                                         Le parti hanno avuto modo di prendere posizione in merito l’11 febbraio 2019 (doc. XI – inc. 35.2018.128), rispettivamente il 21 febbraio 2019 (doc. XIV – inc. 35.2018.128).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’impugnativa interposta da RI 1 contro la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 è tempestiva, oppure no.

 

                               2.2.   Con sentenza 35.2018.28 del 4 giugno 2018, il TCA aveva ritenuto tardivo il ricorso presentato dal rappresentante dell’assicurato, argomentando:

 

" (…) Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace prodotto con lo scritto del 28 maggio 2018 si evince che la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 - spedita mediante Posta A Plus (cfr. la busta allegata al ricorso) - è stata impostata il giorno successivo ed è stata recapitata via casella postale sabato 24 febbraio 2018 alle ore 05:54 (cfr. doc. VIII 1).

Ora, secondo un’ormai affermata giurisprudenza federale, la data di recapito in una cassetta delle lettere di un invio Posta A Plus, stabilita mediante il sistema di tracciamento elettronico della Posta “Track & Trace”, determina la decorrenza del termine ricorsuale (cfr. STF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).

Nella pronunzia appena menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale dell’AI, spedita mediante Posta A Plus venerdì 19 settembre 2014, era da considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale soltanto il lunedì successivo.

Nel caso di specie, in ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore dell’assicurato in data 24 febbraio 2018.

Il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica 25 febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

Tenuto conto che, in virtù dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì 10 aprile 2018.

Consegnato all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr. l’allegata busta d’invio), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, quindi, dichiarato irricevibile.” (STCA succitata, consid. 2.3)

 

                                         Accertata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, con sentenza 8C_482/2018 del 26 novembre 2018, il TF ha annullato la pronunzia cantonale appena menzionata e rinviato la causa al TCA per nuova decisione.

 

                                         In data 12 dicembre 2018, il TCA ha quindi concesso alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alla tempestività del ricorso (doc. II – inc. 35.2018.128).

 

                                         Questo, in particolare, il tenore delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1 il 7 gennaio 2019:

 

" (…) Già nel gravame che ho presentato al Tribunale federale di data 5 luglio 2018, che accluso, avevo confermato che la mattina del sabato 24 febbraio 2018 ero certamente andato alla casella postale dello studio a ritirare la corrispondenza. Quel periodo era molto particolare, poiché, contrariamente al mio solito lavoro, ero spesso assente dall’ufficio per giorni interi. Ricordo perfettamente che nell’occasione mi ero reso in centro città per le informazioni riguardo un apparecchio acustico e la relativa visita di controllo che avevo rimandato poiché mi prendeva un certo tempo. Di ritorno dalla commissione (verso le 10.30) mi sono recato alle Caselle dell’Ufficio postale per controllare la corrispondenza, stante il fatto che il lunedì successivo non sarei stato presente in ufficio e non volevo che si accumulasse. Ho quindi portato la corrispondenza in ufficio sulla quale ho apposto i timbri di ricezione, come ho imposto che venga sempre fatto nel mio ufficio da altri. Alla presente accludo la dichiarazione del 4 luglio 2018 – che ho inviato al Tribunale federale nel contesto del gravame – della mia segretaria, la signora __________, che accerta le modalità con le quali viene trattata la corrispondenza in entrata nello studio e la probabile circostanza che quel sabato mattina sono passato a ritirare la corrispondenza presso la casella postale.

Nego pertanto che quel sabato mattina 24.2.2018, vi fosse la decisione in oggetto presso la casella postale del mio studio presso la posta di __________. La circostanza è fuori discussione.

Nei giorni successivi sono passato presso gli sportelli della posta, chiedendo che avessero a spiegarmi come e quando avvenisse la scansione della posta A-plus quando la ricevevano. Mi è stato confermato in termini espliciti ed a viva voce che la scansione veniva fatta per tutte le lettere A-plus indistintamente in ufficio separato dalle caselle e che solo in seguito vengono poi smistate nelle diverse caselle. Pertanto la dicitura “recapitato via casella postale”, almeno all’ufficio postale di __________ centro, non significa che è stata messa alla data e all’ora indicata dal sistema T&T nella casella in questione, bensì che è stata scansionata nell’ufficio postale di __________.

Null’altro.

Quante ore dopo o quanti giorni dopo l’invio venga poi smistato ed in quali caselle non è dato a conoscere e pertanto non può essere evinto dal sistema T&T.

La sentenza del TCA del 4.6.2018 che riteneva irricevibile il ricorso è stata notificata il giorno appresso ovvero il 5.6.2018.

Già il 7.6.2018 la mia segretaria, la signora __________, ha accertato come un invio A-plus del 6.6.2018 avente quale mittente la CO 1 (rif. __________ inviato da __________) che dal sistema Track&Trace risulta essere stato “recapitato via casella postale” il 7.6.2018 alle ore 6.39, nei fatti non era presente nella casella la mattina del 7.6.2018 dopo le 8.00, allorquando si reca alle caselle per ritirare la posta.

Ho quindi richiesto informazioni alla posta con scritto raccomandato del 10.6.2018 come ravvisabile dall’allegato scritto alla Posta CH SA Caselle postali di __________. Non ho ottenuto alcuna risposta nonostante i numerosi solleciti se non quattro mesi dopo e dopo ben quattro solleciti. Peraltro lo scritto pervenutomi dalla Posta in data 15.10.2018 (ma datato 9.9.2018) è vago, non entra nello specifico di quanto accertato ed è in aperto contrasto a quanto riferito espressis verbis allo scrivente dai funzionari postali allo sportello __________.

Dei colleghi mi hanno fatto presente analoghi problemi di notifica della posta A-plus documentati in maniera circostanziata.

(…).

Si chiede pertanto che il ricorso in esame venga dichiarato ricevibile poiché il medesimo non è stato recapitato allo scrivente prima del 26.2.2018.” (doc. III – inc. 35.2018.128)

 

                                         Da parte sua, in data 17 gennaio 2019, l’amministrazione si è limitata a ribadire la posizione già fatta valere in corso di causa, riservandosi il diritto di pronunciarsi sulle risultanze degli atti istruttori eventualmente disposti dal TCA (doc. VI – inc. 35.2018.128).

 

                                         Garantito alle parti il diritto di essere sentite, questo Tribunale è ora chiamato a stabilire se, consegnando il ricorso all’ufficio postale l’11 aprile 2018, il patrocinatore di RI 1 abbia o meno rispettato il termine di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA, aspetto che verrà approfondito nei considerandi che seguono.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

 

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

 

                                         A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 134 V 49 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.4.   Nella nota sentenza di rinvio 8C_482/2018, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni relative al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dall’CO 1 per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018:

 

" (…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti).

 

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).

(…).

 

4.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con rinvio alle sentenze 9C_90/2015 consid. 3.2 e 2C_570/2011 consid. 4.3, in: StR 67/2012 pag. 301). Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (sentenza 9C_90/2015 consid. 3.2 con riferimenti).”

 

                                         Nella DTF 142 III 599 consid. 2.4.1, il Tribunale federale aveva precisato che, nel diritto delle assicurazioni sociali, non esistono disposizioni legali che obblighino gli assicuratori sociali a notificare le loro decisioni con una particolare modalità. Pertanto, gli assicuratori sono liberi di decidere il modo con il quale desiderano notificare le loro decisioni. Essi possono in particolare scegliere d’inviarle con il sistema Posta A Plus.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata successivamente più volte confermata (tra le tante, si vedano la STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.1 e la STF 8C_586/2018 del 6 dicembre 2018 consid. 5).

 

                                         Nella pronunzia 9C_90/2015 del 2 giugno 2015, citata nella sentenza di rinvio 8C_482/2018, confrontata all’obiezione del patrocinatore del ricorrente, secondo la quale la registrazione Track&Trace (“Sa 10.05.2014 06.13 zugestellt via Postfach”) non documenterebbe il deposito dell’invio nella sua casella postale ma soltanto il momento in cui esso è pervenuto presso l’ufficio postale, precisato che, sapendo i funzionari dell’ufficio postale (dei quali aveva chiesto l’interrogatorio) che egli non ritira mai la corrispondenza di sabato, la decisione in questione sarebbe stata depositata nella sua casella postale soltanto nel corso della mattinata di lunedì, la Corte federale ha rilevato segnatamente che “die Darstellung des Rechtsvertreters ist alles andere als plausibel. So wie der Rechtsanwalt die Abläufe in der Poststelle X.________ schildert, würde die Postdienstleistung A-Post Plus, welche die zuverlässige elektronische Sendungsverfolgung von der Postaufgabe bis zur Zustellung ermöglichen soll, geradezu sinnlos. Jedenfalls kann der Vorinstanz weder Willkür noch eine Gehörsverletzung vorgeworfen werden, wenn sie in antizipierter Beweiswürdigung auf die beantragte Zeugenbefragung verzichtete, auf den Track&Trace-Auszug abstellte und das darin bescheinigte Zustellungsdatum (Samstag, den 10. Mai 2014) als Eröffnungszeitpunkt der Rentenaufhebungsverfügung vom 9. Mai 2014 betrachtete. Dabei spielt es keine Rolle, ob tatsächlich bereits am Samstag, 10. Mai 2014, vom Verfügungsinhalt Kenntnis genommen wurde oder - wie der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers geltend macht - erst am darauf folgenden Montag. Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Zustellung einer Sendung nämlich nicht erforderlich, dass der Adressat sie tatsächlich in Empfang nimmt; es genügt, wenn sie in seinen Machtbereich gelangt und er demzufolge von ihr Kenntnis nehmen kann.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         In una sentenza 1C_31/2018 del 14 gennaio 2019, sempre in tema di tempestività di un ricorso interposto contro una decisione amministrativa inviata con il sistema Posta A Plus, riguardante una fattispecie in cui il patrocinatore della ricorrente aveva prodotto una dichiarazione, datata 23 giugno 2017, della sua segretaria, secondo la quale, contrariamente a quanto risultava dall’estratto Track&Trace, la decisione non sarebbe stata notificata sabato 6 maggio 2017 alle ore 8.23, in quanto proprio quel giorno, recatasi al lavoro per sbrigare delle pratiche rimaste inevase, alle ore 11.30 circa avrebbe personalmente vuotato la casella postale dello studio senza reperire l’invio in questione, il Tribunale federale ha confermato la pronunzia cantonale d’irricevibilità, formulando in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…).

3.3. Allfällige Fehler bei der Postzustellung liegen nicht ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit. Eine fehlerhafte Postzustellung ist allerdings nicht zu vermuten. Dies gilt sowohl bei der Versandart A-Post Plus als auch bei eingeschriebenen Postsendungen hinsichtlich des Avis, der in den Briefkasten oder in das Postfach des Empfängers gelegt wird. In beiden Fällen ist somit zu vermuten, dass das Zustelldatum von den Postangestellten korrekt registriert worden ist (BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604; 142 IV 201 E. 2.3 S. 204 f.). Die Vermutung kann durch den Gegenbeweis umgestossen werden. Es müssen konkrete Anzeichen für einen Fehler vorhanden sein, sodass dieser aufgrund der Umstände als plausibel erscheint (vgl. die leicht unterschiedlich formulierten, inhaltlich jedoch gleichwertigen Erwägungen a.a.O., ebenso: Urteile 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 3.2; 1C_330/2016 vom 27. September 2016 E. 2.5 mit Hinweisen).

(…).

 

4.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Verwaltungsgericht habe die bundesgerichtliche Rechtsprechung missachtet und einen falschen Massstab bei seiner Beweiswürdigung angewendet. Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf hin, dass der gute Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies nichts an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt erfolgte. Weiter wirft sie dem Verwaltungsgericht vor, es habe Beweisanträge übergangen, nämlich die angebotenen Beweisaussagen einer anderen Sekretärin sowie eines Hauswarts, die beide die Postabfertigung am betreffenden Samstag bestätigen würden. Was diese Personen konkret aussagen könnten, lässt sie jedoch offen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist deshalb nicht erkennbar und es kann offenbleiben, ob ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren tatsächlich als Beweisanträge verstanden werden können, was das Verwaltungsgericht in seiner Vernehmlassung bestreitet.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter darauf, die betreffende Mitarbeiterin könne sich an den jenen Samstag noch genau erinnern, weil es nur ganz selten vorkomme, dass sie an einem Samstag arbeite. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Erinnerung an einen Ereignisablauf, dessen Relevanz zudem erst nachträglich erkennbar wurde, nach fünf Wochen nicht mehr gleich zuverlässig ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Mitarbeiterin entgegen den internen Weisungen (vgl. E. 5.2 hiernach) auf die "Track & Trace"-Nachforschung verzichtet und gemäss ihrer eigenen Aussage die Anwaltskorrespondenz zu sich nach Hause genommen hat, wobei nicht bekannt ist, ob es diesbezüglich Weisungen gab. Dass das Verwaltungsgericht vor diesem Hintergrund und angesichts der Handwechsel, die am Montag, dem 8. Mai 2017, stattgefunden hatten, nicht ausschloss, dass bei der Postbearbeitung in der Kanzlei ein Fehler unterlief, ist nicht zu beanstanden. Daran ändert auch nichts, dass das betreffende Couvert gross und auffällig gewesen sein soll, wie die Beschwerdeführerin vorbringt.

Entscheidend ist allerdings im Ergebnis weniger die Frage, ob mögliche Fehlerquellen bei der nachträglichen Postbearbeitung in der Kanzlei erkennbar sind, als vielmehr das Bestehen von konkreten Anzeichen für einen Fehler bei der Postzustellung selbst. In dieser Hinsicht macht die Beschwerdeführerin geltend, die Zustellung des vorliegend angefochtenen Urteils des Verwaltungsgerichts habe ebenfalls nicht ordnungsgemäss funktioniert. Allerdings weist sie selbst darauf hin, dass die betreffende Poststelle Ende September 2017 geschlossen und als Hilfspoststelle in der neu eröffneten Dorfapotheke weitergeführt worden sei. Aus einem nach diesem Wechsel erfolgten Zustellungsfehler kann somit nicht auf die Zuverlässigkeit der Postzustellung in der Zeit davor geschlossen werden. Dass sich schon vorher Fehler zugetragen bzw. gehäuft hätten, wird in der Beschwerdeschrift zwar behauptet, jedoch nicht belegt.

Insgesamt lässt die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts keine Willkür erkennen (Art. 9 BV). Die Kritik der Beschwerdeführerin ist unbegründet.”

 

                                         In una sentenza 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.2, emanata in un contesto diverso da quello sub judice (sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui l’assicurato non dimostri gli sforzi compiuti per trovare un’occupazione), il TF ha segnatamente ricordato quanto segue:

 

" (…).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).”

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, l’Alta Corte si è espressa nei termini seguenti sempre a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus:

 

" 4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.

 

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire.

 

5.

5.1. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait que la décision du 31 octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son envoi par la CNA, alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une livraison le jeudi 1er novembre 2018.

 

5.2. En l'occurrence, on peine à saisir en quoi le "retard" des services postaux dans la distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur l'issue du litige sous l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose d'ailleurs pas avec précision en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. Au demeurant, le temps de distribution mentionné à titre indicatif par la Poste sur son site internet ne saurait être traité comme une promesse ou une assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un courrier A ou A Plus n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas d'admettre que l'on est en présence d'une notification irrégulière. Le grief, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.”.

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, in corso di causa, questo Tribunale si è rivolto alla dirigenza dell’ufficio postale di __________, mediante uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) le rendo noto che lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) è chiamato a derimere alcune vertenze aventi per oggetto la ricevibilità di ricorsi interposti contro decisioni amministrative intimate mediante il sistema di spedizione Posta A Plus.

A proposito dell’invio __________, spedito dalla Posta di __________ il 23 febbraio 2018, nel sistema di tracciamento degli invii Track&Trace figura la seguente indicazione: “sab 24.02.2018 - 05.54 - Recapitato via casella postale - __________ Caselle” (si veda estratto allegato).

 

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti domande:

 

1. La data e l’ora che figura nel sistema di tracciamento con la menzione “Recapitato via casella postale” corrisponde al momento in cui l’invio A Plus è pervenuto presso l’ufficio postale di destinazione oppure a quello in cui la busta è stata fisicamente depositata nella casella postale del destinatario?

 

2. Nel caso in cui dovesse corrispondere al momento in cui l’invio A Plus è pervenuto presso l’ufficio postale di destinazione, il suo deposito nella casella postale del destinatario ha luogo il giorno stesso oppure soltanto più tardi? Quando precisamente?

 

3. Nel caso concreto, ritiene plausibile che la data del 24 febbraio 2018 corrisponde al momento in cui l’invio __________ è stato registrato nel sistema, mentre quell’invio è stato fisicamente depositato nella casella postale del destinatario soltanto il lunedì 26 febbraio 2018? Voglia motivare la sua risposta.” (doc. VII – inc. 35.2018.128)

 

                                         Queste le risposte fornite il 7 febbraio 2019 da __________, Responsabile della Regione di recapito lettere __________, e da __________, Sostituto responsabile:

 

" (…).

In riferimento agli scritti in oggetto, trasmessici dal collega __________ e riguardanti il trattamento di invii A Plus, esponiamo di seguito le nostre osservazioni. Queste rispondono per analogia ad entrambi i casi.

 

1. La data e l’ora presenti nel sistema di tracciamento elettronico con la menzione “Recapitato via casella postale” indicano il momento in cui il personale, mediante l’utilizzo di uno scanner, tratta gli invii recanti il codice a barre. Quest’azione è preceduta da una fase di selezione degli invii (per tipologia di prodotto, priorità, formato) ed è seguita dal loro inserimento in casella postale.

 

2. L’inserimento degli invii in casella postale avviene il medesimo giorno del loro arrivo all’ufficio di recapito, entro un lasso di tempo dipendente dalla quantità d’invii presenti il dato giorno lavorativo. Nel rispetto della nostra offerta di prestazione, il personale impiegato all’ufficio di recapito di __________ caselle postali è chiamato a concludere la distribuzione degli invii prioritari, tra cui gli invii A Plus, entro le 07.30 dal lunedì al sabato.

 

3. Mediante il tracciamento elettronico degli invii il cliente è informato circa il loro reale stato di elaborazione. La mancata coincidenza fra il momento del rilevamento mediante scanner ed il recapito in casella postale genera inevitabilmente un’errata informazione al cliente. Inoltre il recapito del prodotto A Plus è previsto anche al sabato. Reputiamo pertanto non plausibile l’ipotesi secondo cui gli invii in oggetto siano stati rilevati mediante scanner il sabato e recapitati in casella postale unicamente il lunedì successivo. Da noi interpellato, il personale impiegato presso l’ufficio di recapito di __________ caselle postali ha confermato tale affermazione.”                    (doc. VIII – inc. 35.2018.128)

 

                                         Invitato a formulare le proprie osservazioni in proposito, l’avv. RA 1 ha in particolare rilevato che il momento in cui l’invio A Plus viene depositato in casella rimane sconosciuto, “men che meno vi sono delle direttive al riguardo, né la possibilità di una verifica. Peraltro non sarebbero altro che direttive interne. Pertanto l’affermazione che gli invii A Plus devono essere smistati entro le 7.30 della mattina risulta ad oggi una mera affermazione dell’estensore dello scritto circa la cui attuazione non vi è certezza. Inoltre abbiamo documentato agli atti come ciò non si sia stato per un altro invio, segnatamente quello per posta A Plus rif. __________, a breve distanza da quello in esame (inizio giugno 2018). Ci risulta che, nel contesto di altre procedure analoghe patrocinate da altri legali, sia stato documentato come il funzionamento del recapito degli invii A Plus come descritto ed accertato verbalmente dai funzionari della posta dall’estensore della lettera in esame, non sia per nulla dato. Le chiedo di richiamare agli atti dell’incarto in esame le fattispecie segnalate.” (doc. XI – inc. 35.2018.128).

 

                               2.6.   Posto che, come visto, secondo il Tribunale federale, vi è la presunzione che il recapito postale abbia avuto luogo correttamente (cfr. STF 1C_31/2018 consid. 3.3: “… ist somit zu vermuten, dass das Zustelldatum von den Postangestellten korrekt registriert worden ist …”, parzialmente riprodotta al consid. 2.4.), occorre ora esaminare se gli elementi evidenziati dal rappresentante dell’assicurato, destinatario dell’invio in questione, possano assurgere a indizi concreti suscettibili di rovesciare tale presunzione (in tal senso, si veda la succitata STF 1C_31/2018 consid. 4.2: “Entscheidend ist allerdings (…) das Bestehen von konkreten Anzeichen für einen Fehler bei der Postzustellung selbst.” – il corsivo è del redattore), precisato che a ciò nulla muta il fatto che, conformemente alla giurisprudenza federale, la buona fede del destinatario è da presumere (cfr. sempre la STF 1C_31/2018 consid. 4.2: “Diesbezüglich weist sie zwar zu Recht darauf hin, dass der gute Glaube zu vermuten ist (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1 S. 604 mit Hinweisen), übersieht jedoch, dass dies nichts an der erwähnten Vermutung ändert, dass die Postzustellung korrekt erfolgte.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         Preliminarmente va comunque sottolineato che la presunzione è in concreto rafforzata dalle precisazioni fornite in corso di causa dai dirigenti dell’ufficio postale di __________. In effetti, dalle loro indicazioni si evince che il momento in cui gli invii prioritari (tra i quali figurano quelli A Plus) vengono registrati mediante scansione del codice a barre figurante sulle buste (in concreto, le 5.54 di sabato 24 febbraio 2018) non corrisponde esattamente a quello in cui i medesimi invii vengono fisicamente recapitati nelle caselle postali dei destinatari, ma che la fase d’inserimento degli invii nelle rispettive caselle postali avviene, in ogni caso, il giorno stesso del loro arrivo all’ufficio di recapito (e, quindi, della loro registrazione nel sistema), “entro le 07.30 dal lunedì al sabato”, come pure che, per queste ragioni, essi non reputano “… plausibile l’ipotesi secondo cui gli invii in oggetto siano stati rilevati mediante scanner il sabato e recapitati in casella postale unicamente il lunedì successivo”, ciò che è peraltro stato confermato anche dal personale impiegato presso l’ufficio di recapito di __________ caselle postali (cfr. supra, consid. 2.5.).

                                         Dalla scheda informativa “Posta A Plus (A+) – Trasparenza dell’intero processo di spedizione”, consultabile sul sito web de LaPosta, risulta del resto che “per la posta A Plus valgono gli stessi tempi rapidi della posta A: gli invii arrivano al destinatario il giorno lavorativo dopo l’impostazione, sabato incluso.” (il corsivo è del redattore).

                                         Certo, come hanno riconosciuto anche i funzionari postali interpellati, il sistema di recapito appena descritto - specificatamente il décalage esistente tra la registrazione dell’invio mediante scansione del codice a barre e quello del suo recapito in casella postale -, è suscettibile di generare incertezze nel destinatario, ma ciò è un problema, irrilevante ai fini del presente giudizio (come detto, il recapito ha comunque luogo il giorno stesso), al quale spetta alla Posta porre rimedio. Una soluzione potrebbe essere quella prevista allorquando il recapito dell’invio A Plus non avviene nella casella postale, ma nella cassetta delle lettere del destinatario. In effetti, in quel caso, sul tracciamento dell’invio figura, oltre alla data e all’ora dell’arrivo all’ufficio di recapito, la data e l’ora in cui l’invio è stato fisicamente depositato nella cassetta delle lettere.

 

                                         Inoltre è utile ricordare che la correttezza di un recapito non può essere messa in discussione genericamente ed in linea di principio. Occorrono per contro degli indizi concreti che, nel caso specifico, facciano apparire come plausibile un’errata datazione (in questo senso, si veda la sentenza C-7037/2017 del 16 novembre 2018 del Tribunale amministrativo federale).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, nella misura in cui l’avv. RA 1 contesta la validità del sistema di spedizione Posta A Plus nel suo principio (cfr. doc. III, p. 3 – inc. 35.2018.128), le sue critiche cadono nel vuoto. In effetti, la giurisprudenza federale ha più volte confermato, peraltro ancora recentemente, la liceità del sistema in discussione (cfr. consid. 2.4.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, p. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence dévelopée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.” – il corsivo è del redattore).

 

                                         D’altro canto, l’avv. RA 1 sostiene che la mattina di sabato 24 febbraio 2018 si trovava in centro città per sbrigare una commissione personale e, visto che il lunedì successivo sarebbe stato assente dall’ufficio per un impegno professionale oltre Gottardo, di avere personalmente vuotato la casella del suo studio legale presso l’ufficio postale di __________, non trovandovi l’invio A Plus n. __________ (cfr. doc. III, p. 1 s. – inc. 35.2018.128).

 

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha così raccontato la sua personale versione dei fatti, ma ciò non può bastare per rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo correttamente.

 

                                         La dichiarazione 4 luglio 2018 della segretaria __________, secondo la quale sarebbe “… probabile che l’avv. RA 1 abbia ritirato con maggior frequenza la corrispondenza nel corso dei sabati durante il mese di febbraio 2018, ed in particolare il fine settimana del 24-25 febbraio, …” (doc. III 2 – inc. 35.2018.128), non contribuisce a fornire plausibilità alla versione dei fatti dichiarata dal rappresentante del ricorrente. Innanzitutto, quanto affermato da __________ non è altro che una mera supposizione, non avendo ella personalmente assistito alla pretesa vuotatura della casella postale da parte del suo datore di lavoro. D’altro canto, la portata probatoria di questa dichiarazione va ad ogni modo apprezzata con prudenza e circospezione (cfr., in questo senso, F. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, IIa edizione, n. 96 ad art. 157), considerato, da una parte, il legame di parentela che unisce l’avv. RA 1 alla sua segretaria (dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici [MovPop] risulta in effetti che i due sono fratello e sorella) e, dall’altra, il tempo trascorso tra il momento del ritiro della decisione impugnata e quello in cui è stata redatta la dichiarazione (4 mesi e mezzo circa; si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2, precedentemente citata, in cui si era trattato di una distanza di “sole” cinque settimane).

 

                                         Infine, il rappresentante non pretende giustamente che ci si dovrebbe fondare sul timbro apposto dal suo studio legale sulla decisione impugnata (26 febbraio 2018), in quanto esso costituisce un indizio oggettivo circa il momento in cui è stata vuotata la casella postale, ma non in merito a quello in cui l’invio è stato effettivamente recapitato in casella.

 

                                         In esito a tutto quanto precede, occorre pertanto affidarsi al tracciamento elettronico dell’invio, in base al quale la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 è stata impostata venerdì 23 febbraio 2018 con il sistema di spedizione Posta A Plus ed è stata recapitata nella casella postale del rappresentante di RI 1 sabato 24 febbraio 2018 (cfr. doc. VII – inc. 35.2018.28). Il fatto che la casella postale sia stata vuotata e, pertanto, si sia presa conoscenza della decisione su opposizione soltanto il lunedì successivo, non ha alcuna influenza sul momento determinante l’inizio della decorrenza del termine ricorsuale (cfr. supra, consid. 2.4.).

 

                                         Il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica 25 febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

 

                                         Tenuto conto che, giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì 10 aprile 2018.

 

                                         Consegnato all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr. la busta d’invio allegata al doc. I – inc. 35.2018.28), il ricorso deve essere ritenuto tardivo.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti