Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.130

 

PC/sc

Lugano

8 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 novembre 2018 emanata da

 

CO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 16 maggio 2016, RI 1, nata il __________ 1967, verso le ore 13:30, mentre viaggiava in moto a __________, è stata tamponata da una macchina e, a causa dell'urto ricevuto, è caduta a terra, riportando un trauma policontusivo con sospetta infrazione branca ileo-pubica ed, in particolare, un trauma contusivo diretto a livello del capo e della colonna cervicale (doc. 1, 2 e 16, inf. n. __________). 

Il 29 settembre 2016, RI 1 verso le ore 17:45, mentre era ferma ad un semaforo rosso con la propria auto, è stata tamponata da una macchina e, a causa dell'urto ricevuto, ha riportato un trauma distorsivo cervicale (doc. 1 e 16; inf. n. __________). 

L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 29 agosto 2018, l'CO 1 ha sospeso le prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° settembre 2018, in quanto i disturbi ancora presenti non potevano essere spiegati dal lato organico e non erano più in nesso di causalità adeguato con gli infortuni in questione (doc. 71).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta il 17 settembre 2018 da RI 1 (doc. 78) - dopo aver ricevuto il certificato medico del 19 ottobre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico curante dell'assicurata (doc. 83), e dopo aver acquisito agli atti l'apprezzamento medico del 13 novembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico fiduciario (doc. 84), - in data 15 novembre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 85).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2018 l’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, ritenuto che prima dell'incidente del 16 maggio 2016 godeva di buona salute fisica e mentale, che nel caso concreto - considerata la dinamica dei due incidenti che ha subito - è adempiuto il criterio della spettacolarità degli infortuni in questione/delle circostanze particolarmente spettacolari degli incidenti in questione, che a causa degli infortuni in questione ha dovuto ridurre al 50% il proprio pensum lavorativo con conseguente danno anche finanziario (doc. I).

 

                               1.4.   L'CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.5.   Il 22 febbraio 2019 RI 1 si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto svariata documentazione, in parte medica, quest'ultima già agli atti (doc. VII 1-5).

                               1.6.   L'8 marzo 2019 l'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande (doc. IX).   

                               1.7.   Il 5 aprile 2019 il TCA ha richiamato dall'CO 1 l'incarto "RI 1/CO 1 - infortunio del 29 settembre 2016 - n. __________", che è stato versato agli atti il 15 aprile 2019 (doc. XI e XII). Il 18 aprile 2019 il TCA ha informato l'assicurata di aver acquisito agli atti il precitato incarto (doc. XIII).

                               1.8.   Il 19 aprile 2019 l’assicurata ha versato agli atti "per conoscenza" (doc. XIV) il rapporto medico del 27 marzo 2019 del reparto di ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore del __________ (doc. B2), il certificato medico del 2 aprile 2019 dello psichiatra curante (doc. B3) e il referto del 25 marzo 2019 relativo alla valutazione neurologica del 20 marzo 2019 (doc. B4).

                               1.9.   Interpellato in merito alla precitata documentazione medica, l’CO 1 ha ribadito il 3 e 17 maggio 2019 le proprie tesi e domande (doc. XVI e doc. XX), producendo l’apprezzamento chirurgico del 13 maggio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia (doc. XX-1).

                             1.10.   Il 12 giugno 2019 RI 1 si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXII).

 

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 1° settembre 2018 il proprio obbligo a prestazioni in relazione agli infortuni del 16 maggio e del 29 settembre 2016.

Preliminarmente questa Corte rileva che la ricorrente ha chiesto il 12 giugno 2019 una proroga per prendere visione dei referti a cui fa riferimento la CO 1 nello scritto del 3 maggio 2019 direttamente presso la specialista curante, dr.ssa __________, facendo presente di non esserne in possesso (doc. XXII).

Al riguardo il TCA puntualizza che dalle tavole processuali emerge chiaramente che i referti indicati nello scritto del 3 maggio 2019 dell’CO 1 (doc. XVI), a cui si riferisce la ricorrente nella richiesta di proroga del 12 giugno 2019 (doc. XXII), sono quelli da lei prodotti in data 19 aprile 2019 (doc. XIV) ed in merito ai quali l’istituto assicuratore è stato interpellato il 24 aprile 2019 dal TCA (doc. XV). L’assicurata è stata debitamente informata al riguardo (doc. XXI).

La domanda di proroga per prendere visione presso la specialista curante dei citati referti che - giova qui ribadire - sono in possesso della ricorrente in quanto versati agli atti da lei il 19 aprile 2019, deve, conseguentemente, essere respinta.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

 

                               2.3.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

 

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.5.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

 

                               2.6.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

 

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la     particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti       intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione                degli sforzi compiuti.

 

                                         Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

 

                               2.7.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

 

                                         Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

 

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

 

                                         Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Dalle carte processuali emerge che, in data 16 maggio 2016, RI 1 è stata tamponata da una macchina e, a causa dell'urto ricevuto, è caduta a terra riportando un trauma policontusivo con sospetta infrazione branca ileo-pubica ed, in particolare, un trauma contusivo diretto a livello del capo e della colonna cervicale (doc. 1, 2 e 16, inf. n. __________). Il 29 settembre 2016, RI 1 mentre era ferma ad un semaforo rosso con la propria auto, è stata tamponata da una macchina e, a causa dell'urto ricevuto, ha riportato un trauma distorsivo cervicale (doc. 1 e 16; inf. n. __________). 

                                         L’assicurata ha sviluppato svariati disturbi (cefalea muscolo-tensiva, dolori cervicali, sintomatologia vertiginosa, nausea,  stanchezza e disturbi di concentrazione; doc. 8 e 42, inf. n. __________), oltre ad una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico (doc. 41, inf. n. __________).

L’assicurata si è quindi sottoposta a diverse indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure ad alcune visite mediche specialistiche (anche in Svizzera Interna).

In seguito, RI 1 ha pure sviluppato dei disturbi psichici (doc. 83, inf. n. __________).

L'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per gli eventi del 16 maggio e del 29 settembre 2016 a contare dal 1° settembre 2018, in quanto “l’assicurata presenta - oltre alle cervicalgie che a mente del medico __________ sono da ricondurre alle alterazioni degenerative pregresse - dei disturbi psichici, dei dolori che si estendono fino alla colonna lombare e alla spalle nonché delle cefalee accompagnate da nausee e vertigini” che non correlano con un danno infortunistico oggettivabile e non presentano un nesso causale adeguato con i citati infortuni. L'CO 1 si è fondato, in particolare, sulla valutazione medica del 13 novembre 2018 (doc. 84) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico fiduciario dell'Istituto assicuratore.

La ricorrente sostiene invece che i disturbi di natura somatica e psichica di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale ed adeguata degli infortuni in disamina, ritenuto in particolare che prima dell'incidente del 16 maggio 2016 godeva di buona salute (cfr. doc. I, VII e XXII).

Su questo aspetto il TCA sottolinea che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7).

                             2.10.   Dalla documentazione medica agli atti risulta che l’assicurata presenta dei danni alla salute oggettivabili a livello del rachide cervicale e del piede destro. 
                                       

                          2.10.1.   A livello della colonna cervicale la ricorrente è portatrice di “Leichte degenerative Veränderungen C4 bis C6 mit leichter foraminaler Einengung C5/C6 rechts”, come risultato dall’esame RM della colonna cervicale del 27 ottobre 2017 (cfr. doc. 68).
Al proposito, occorre osservare come nessun sanitario (neppure il medico curante) pretenda che tali alterazioni siano state causate (in senso stretto) dagli eventi infortunistici del 16 maggio e del 29 settembre 2016.
Secondo la dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico fiduciario, gli infortuni in questione hanno, dunque, transitoriamente aggravato il preesistente stato morboso con raggiungimento dello status quo sine vel ante, al più tardi a distanza di 12 mesi dall’evento medesimo (cfr. doc. 84, p. 4).


Secondo il TCA l’apprezzamento della dr.ssa med. __________ è conforme alla giurisprudenza federale, secondo la quale un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.).

                                         In concreto, dalla documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato morfologicamente lo stato preesistente nel senso richiesto dall’Alta Corte (nella RM della colonna cervicale del 27 ottobre 2017 non sono state evidenziate alterazioni post-traumatiche, né compressioni radicolari; cfr. doc. 68).
Ne consegue che gli infortuni in questione possono avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.

                                         Pertanto, avendo l’CO 1 riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di agosto 2018, l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena menzionata, avendo posto termine al versamento delle proprie prestazioni a distanza di quasi 28 mesi dopo il primo sinistro e di 23 mesi dal secondo infortunio e, quindi, ben oltre il termine di 12 mesi dopo i sinistri.
                                       

                          2.10.2.   A livello del piede destro, la ricorrente soffre di una “Post-traumatische Lisfranc-Arthrose” e di “Hallux valgus”, come indicato nel rapporto medico del 27 marzo 2019 del reparto di ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore del __________ (cfr. doc. B2).

Secondo il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, non è possibile ritenere un nesso di causalità con gli infortuni subiti dall’assicurata il 16 maggio ed il 29 settembre 2016, in quanto l’artrosi metatarsale e l’alluce valgo a destra erano già presenti prima degli infortuni menzionati, dato che le radiografie del 2015 mostravano già un’artrosi abbastanza avanzata della linea di Liesfranc ed una deformità dell’alluce valgo molto chiara (cfr. apprezzamento chirurgico del 13 maggio 2019: doc. XX-1).    

Questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________ è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere. Del resto, nè gli argomenti che l’assicurata ha sollevato in questa sede nè la documentazione medica agli atti sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti. Il rapporto medico del 27 marzo 2019 del reparto di ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore del __________ (doc. B2) è stato debitamente preso in considerazione e analizzato dal medico fiduciario, in particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nel citato rapporto del 13 maggio 2019 (doc. XX-1), in particolare, giusta le quali, tra l'altro:
le radiografie del 2015 mostrano già un’artrosi avanzata della linea di Liesfranc ed una deformità dell’alluce valgo molto chiara. La mancanza di informazioni tempestive sullo stato dell’articolazione tarso metatarsale in seguito agli infortuni del 2016 non rivela dunque un traumatismo da parte dell’avampiede destro. Il nesso di causalità tra l’artrosi della linea di Liesfranc e gli eventi del 2016 non può essere ritenuto giustificato” (doc. XX-1, pag. 5).


In esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato che la “Post-traumatische Lisfranc-Arthrose” e l’“Hallux valgus” del piede destro della ricorrente non sono in nesso di causalità naturale con gli infortuni subiti dall’assicurata il 16 maggio ed il 29 settembre 2016.

                                         Il TCA, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), ritiene dunque che al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° settembre 2018), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione causale naturale con gli infortuni subiti nel mese di maggio e settembre 2016.

 

                             2.11.   La ricorrente presenta pure una sintomatologia che non ha trovato sufficiente correlazione sul piano somatico (cefalea muscolo-tensiva, dolori cervicali, sintomatologia vertiginosa, nausea stanchezza e disturbi di concentrazione, oltre ad una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico) e dei disturbi psichici (cfr. consid. 1.1).

Il TCA rileva che agli atti figura, in particolare, una valutazione neurologica del 25 marzo 2019, effettuata dalla neurologa __________ (medico curante dell’assicurata), dalla quale emerge che RI 1 si era sottoposta all’epoca ad una TAC cervicale e poi a una TAC cerebrale completata con una RMI che non avevano evidenziato patologie in relazione con il trauma e che, a fronte di un esame neurologico nella norma (ad eccezione di una contrattura muscolare paravertebrale a livello cervicale predominante nel lato sx), una “parte della sintomatologia, caratterizzata da cervicalgie e cefalee. È migliorata a distanza di 2 anni dal trauma, ma rimane in primo piano un disturbo della concentrazione e un’importante sonnolenza diurna che potrebbe essere spiegata da una leggera deprivazione cronica di sonno, ma che sarebbe apparsa specialmente dopo il trauma cranico. Il trauma non era in sé di tale entità da spiegare questa grave sonnolenza, visto che non ha lasciato né segni neurologici specifici, né lesioni post-traumatiche sulla RMI cerebrale risultata all’epoca nella norma. L’esame neuropsicologico al quale si è sottoposta spontaneamente la paziente nel 2018 ha evidenziato piuttosto dei disturbi attenzionali legati alle problematiche emotive e non elementi per una malattia neurodegenerativa o per un declino cognitivo” (doc. B-4).

Questa Corte osserva che, in effetti, le numerose problematiche algiche di cui soffre l'assicurata (cfr. consid. 1.1) non correlano con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale (e/o cervicale) riconducibile agli infortuni in disamina (in questo senso, si vedano in particolare il referto relativo alla RMN cerebrale del 21 luglio 2016 - doc. 63: “RM-cerebrale negativa per seria patologia: il che non esclude esiti di commozione cerebrale; Iperostosis frontalis interna, più attivata dal lato sinistro, spesso di natura idiopatica ma nota associazione con diabete, endocrinopatia o disfunzione ormonale; Piccola lesione intra-muscolare temporale profonda sinistra più anteriormente senza corrispondenti alterazioni dopo contrasto comunque potrebbe trattarsi di un lipemangioma (senza significato); Non neuropatia o compressione neurale particolarmente nervo V, VII, VIII dal lato sinistro” ed il referto relativo alla MRI cervicale del 27 ottobre 2017 - doc. 68: “Leichte degenerative Veränderungen C4 bis C6 mit leichter foraminaler Einengung C5/C6 rechts”).

                                         Occorre quindi effettuare un esame particolare dell’adeguatezza (cfr. consid. 2.4-2.7).

In merito alla questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva di non aver motivo di discostarsi da quanto deciso dall’CO 1 (cfr. doc. 85, p.to 5 a pag. 8), ovvero dall’applicazione della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, che costituisce l’ipotesi più favorevole alla ricorrente.

Così come verrà diffusamente dimostrato qui di seguito, nel caso concreto, l’esistenza di un legame causale adeguato con gli infortuni del 16 maggio e del 29 settembre 2016 deve essere negata e, con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF in relazione alle numerose problematiche algiche di cui soffre la ricorrente (cfr. consid. 1.1)
                                       

                             2.12.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione degli infortuni occorsi all’assicurata il 16 maggio 2016.

                                         Tenuto conto della dinamica oggettiva degli eventi (riassunta al consid. 1.1) e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, i sinistri accaduti alla ricorrente possono essere classificati tra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

Per prassi invalsa, infatti, i tamponamenti rientrano nella categoria degli incidenti di grado medio al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. STF 8C_298/2017 del 13 agosto 2018, consid. 5.3 e rinvii ivi citati e, tra le tante, STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015, consid. 2.12 e rinvii ivi citati).

In questo contesto giova qui ricordare che il principio della priorità della "dichiarazione della prima ora" prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2; sull'argomento cfr. altresì STCA 38.2016.59 del 20 febbraio 2017, consid 2.3, con rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si sono svolti gli eventi in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si è trattato di due "normali” incidenti della circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali e cantonali citate in precedenza (STF 8C_298/2017 del 13 agosto 2018, consid. 5.3 e rinvii ivi citati e STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015, consid. 2.12 e rinvii ivi citati), riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice, l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.
Gli infortuni in questione non sono comparabili ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h; STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015, consid. 2.10).


Nell’incidente del 16 maggio 2016 l’assicurata ha riportato un trauma policontusivo con sospetta infrazione branca ileo-pubica ed, in particolare, un trauma contusivo diretto a livello del capo e della colonna cervicale (doc. 1, 2 e 16, inf. n. 24.9061.16.3) mentre in quello del 29 settembre 2016 trauma distorsivo cervicale (doc. 1 e 16; inf. n. 26.73988.16.7) secondo un meccanismo equivalente a quello di un “colpo di frusta”.

                                         In proposito, è utile segnalare che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto questo criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi, come ad esempio una posizione del corpo sfavorevole (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2). Va inoltre sottolineato che una distorsione cervicale, interessante un rachide che presenta delle rilevanti preesistenze, è specialmente suscettibile di scatenare la tipica sintomatologia, di modo che essa deve essere qualificata quale lesione particolarmente caratteristica. È tuttavia di principio necessario che la persona assicurata, immediatamente prima del sinistro, fosse perlomeno inabile al lavoro in misura parziale (cfr. STF 8C_271/2013 del 30 luglio 2013 e i riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Nella presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è stato fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurata al momento degli eventi traumatici fosse particolare. D’altra parte, sebbene il rachide cervicale dell’insorgente presentasse uno stato preesistente di natura morbosa (nella forma di “Leichte degenerative Veränderungen C4 bis C6 mit leichter foraminaler Einengung C5/C6 rechts”: cfr. referto relativo alla MRI cervicale del 27 ottobre 2017 - doc. 68), la lesione subita non può comunque essere qualificata come particolarmente caratteristica, poiché perciò sarebbe necessario che, a causa di questo stato preesistente, l’assicurata fosse stata immediatamente prima dell’infortunio almeno parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF 8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 5.4). Infine, accanto ai traumi contusivo e/o distorsivo cervicale, ella non ha lamentato altre lesioni di rilievo. Nel caso di specie, dalla documentazione di causa risulta che il trauma policontusivo è guarito senza lasciare sequele.
Tutto ciò non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).


Il TCA ritiene inoltre che non sia soddisfatto neppure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

                                         Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino all’agosto 2018 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti; cfr. STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015, consid. 2.10), dalla documentazione agli atti risulta che la cura è essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).

                                         Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

                                         Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

 

                                         Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

                                         La medesima conclusione s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti, né sono state d’altronde sostanziate dal ricorrente.

                                         In questo contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

 

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si deve quindi concludere che le numerose problematiche algiche non oggettivabili ed i disturbi psichici (cfr. consid. 1.1) di cui soffre RI 1, dopo il 31 agosto 2018 non costituiscono più una conseguenza adeguata degli eventi infortunistici occorsile il 16 maggio ed il 29 settembre 2016.

Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).


Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA
U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

                                         In siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto, a far tempo dal 1° settembre 2018.

                             2.13.  Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

 

                             2.14.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata, mediante la quale l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2018 il diritto alle prestazioni dipendente dagli infortuni del 16 maggio e del 29 settembre 2016, confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti