Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.132

 

cr

Lugano

8 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 novembre 2018 emanata da

 

CO 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 4 maggio 2017 RI 1, nato nel 1966, titolare di un ufficio fiduciario e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, ha notificato all’assicuratore LAINF un evento accaduto in data 13 aprile 2017, allorquando “durante una pedalata in bici da corsa sulla strada di campagna a __________ ho improvvisamente impattato con la ruota anteriore in una grande buca che mi ha creato un grande contraccolpo alla cervicale (che si trovava già in posizione ipertesa). A partire dalla sera di giovedì fino al sabato v’è stato un progressivo aumento dei dolori fino al punto che la notte tra il 15 e il 16 aprile 2017 mi sono dovuto recare al pronto soccorso di __________ per il caso dove mi è stata constatata un’ernia” (doc. 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 agosto 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, non ritenendo che i disturbi di salute dell’assicurato fossero dovuti ad un infortunio ai sensi di legge, difettando sia il presupposto della causalità (dato che, a parere del medico consulente dell’amministrazione, la dinamica dell’evento non è tale da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica), sia quello del fattore esterno straordinario (doc. 8).

 

                               1.3.   Con opposizione del 31 agosto 2017, l’assicurato ha contestato la decisione dell’assicuratore LAINF, ritenendo che l’evento annunciato sia di “chiara natura traumatica” e che il fattore esterno straordinario sia ravvisabile nella presenza di una grande buca nel manto stradale, la quale ha “innegabilmente rappresentato la causa dannosa ed improvvisa che ha apportato il danno fisico alla mia persona, segnatamente l’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. 9).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF, dopo avere indicato che “oggetto di litigio è nel presente caso il carattere accidentale dell’evento del 13 aprile 2017”, ha confermato la precedente decisione, rilevando che “contrariamente a quanto ritenuto dall’assicurato (…) non solo la dinamica dell’evento riferito dall’assicurato dal punto di vista biomeccanico, ma anche l’intensità (contraccolpo prendendo una buca in bicicletta) non risultano essere per nulla tali da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica”, escludendo pure, ai sensi della giurisprudenza federale, che l’ernia accusata dall’interessato possa essere considerata a titolo di lesione parificata ad un infortunio ai sensi di legge (doc. 10).

 

                               1.5.   Con sentenza 35.2017.152 del 14 giugno 2018, il TCA - dopo avere rilevato come l’Istituto assicuratore abbia rifiutato di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato in data 13 aprile 2017, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di infortunio, ma con motivazioni concernenti l’(in)esistenza del nesso causale tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del 13 aprile 2017 - ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per complemento istruttorio.

                                         Il TCA ha, infatti, giudicato che spettava a CO 1 verificare, innanzitutto, se l’evento del 13 aprile 2017 costituisse, oppure no, un infortunio ai sensi di legge - valutando l’adempimento, in maniera cumulativa, dei cinque elementi costitutivi essenziali dell'infortunio - e, in caso di risposta affermativa, analizzare ed esprimersi in merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi presentati dall’assicurato con l’evento annunciato (doc. 18).

 

                               1.6.   Con decisione del 29 ottobre 2018, l’assicuratore infortuni ha nuovamente rifiutato a RI 1 il diritto a prestazioni, ritenendo che nel caso di specie il criterio del fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA non risulti adempiuto e considerando inapplicabile anche l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le alterazioni segmentali presentate dall’interessato a livello cervicale non corrispondono ad una lesione corporale parificabile a postumo di infortunio (doc. 19).

 

                               1.7.   A fronte dell’opposizione presentata dall’assicurato in data 14 novembre 2018 - con la quale ha contestato il presunto inadempimento del criterio del fattore esterno straordinario, il quale è per contro “ravvisabile nella presenza di una grande buca nel manto stradale”, che ha innegabilmente rappresentato la causa dannosa ed improvvisa del danno fisico riportato (doc. 20) - in data 27 novembre 2018 l’assicuratore infortuni ha confermato la precedente decisione, ribadendo il rifiuto di prestazioni (doc. 21).

 

                               1.8.   Con tempestivo ricorso del 18 dicembre 2018, l’assicurato ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a riconoscergli le prestazioni del caso.

                                        

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere quanto già esposto in sede di opposizione, rilevando che il fatto di finire improvvisamente ed involontariamente in una buca, della quale egli non si era accorto senza quindi avere potuto rallentare, riveste i crismi dell’evento esterno straordinario. Negare l’evento causale esterno è, a suo modo di vedere, “paradossale”.

                                     

                                         Quanto alla presunta esistenza, addotta dall’assicuratore infortuni, di “discrepanze e contraddizioni” nella dinamica di quanto accaduto prima dell’insorgenza dei disturbi, il ricorrente ha ancora una volta evidenziato di avere già chiarito tutto con l’opposizione del 31 agosto 2017, il precedente ricorso al TCA del 21 dicembre 2017, la presentazione di ulteriori mezzi di prova al TCA del 30 gennaio 2018 e le osservazioni al TCA del 25 maggio 2018.

 

                                         A proposito, infine, di eventuali patologie pregresse alla colonna cervicale - negate in ogni caso con forza dall’assicurato - il ricorrente ha rilevato che, in caso di dubbi, la CO 1 avrebbe potuto, nel corso dell’istruzione del caso, richiedere un estratto alla sua cassa malati  (cfr. doc. I).

                                     

                               1.9.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                             1.10.   Con scritto dell’8 febbraio 2019, l’assicurato ha contestato la tempestività della risposta di causa presentata dall’assicuratore resistente, ben oltre il termine di venti giorni assegnato dal TCA a tal fine.

Per tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto che “la tardiva risposta di causa con l’incarto completo presentati dalla CO 1 il 28 gennaio 2019 sono da stralciare dagli atti e non possono essere considerati nell’esame del ricorso” (doc. VII).

 

                                         Queste considerazioni del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento del 13 aprile 2017, oppure no.

 

                               2.2.   Preliminarmente va qui ricordato che, in virtù del principio inquisitorio, il TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela essere in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti giuridicamente importanti; determinante non è la provenienza di un mezzo di prova ma il suo contenuto (cfr. STCA 26.1999.119 del 24 gennaio 2000, consid. 2.2, confermata con STF K 22/00 del 30 novembre 2000). Del resto un accertamento insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, c. 2.4). Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in casu, il 27 novembre 2018), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215, consid. 3.1.1 pag. 220).

 

                                         Stante quanto precede, la risposta di causa unitamente all’incarto completo prodotti dall’amministrazione successivamente al 27 novembre 2018 (data questa, giova ribadire, di emanazione della decisione su opposizione impugnata che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali), vengono presi in considerazione ai fini del giudizio quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa, nella misura in cui vengono giudicati rilevanti. Ne discende che l'eccezione procedurale (di chiaro stampo civilistico) presentata l’8  febbraio 2019 dal ricorrente, consistente nella richiesta di estromissione della risposta di causa unitamente all’incarto completo poiché prodotti tardivamente, è respinta.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

 

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

 

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                               2.6.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

                                        

                                         Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                         Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

 

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f.  lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

 

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.8.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con la decisione impugnata, la CO 1 ha confermato il rifiuto di concedere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo inadempiuto il criterio del fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 4 LPGA e considerando pure inapplicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, dato che le alterazioni segmentali presentate dall’interessato a livello cervicale non corrispondono ad una lesione corporale parificabile a postumo di infortunio (doc. 19).

 

                                         Di parere opposto il ricorrente, il quale ha a più riprese sottolineato come l’impatto improvviso subito, mentre si trovava in sella alla propria bici, con una grande buca nel manto stradale, della quale non si era accorto, rappresenti senza ombra di dubbio la causa, unica e indiscutibile, dei dolori risentiti a livello cervicale (doc. I).

 

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che effettivamente, come messo in rilievo dall’assicuratore infortuni, dagli atti sembrerebbero emergere delle contraddizioni a proposito dell’origine dei disturbi accusati dall’interessato a livello cervicale.

 

                                         Dal referto del 16 aprile 2017, redatto presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, risulta che i dolori a livello cervicale insorti “da tre giorni” e peggiorati nel corso della notte precedente, non siano da ricollegare ad un trauma (“nega traumi, la scorsa settimana si sarebbe recato da un chiropratico dove avrebbe subito delle manipolazioni”, cfr. doc. 5).

                                         In effetti, dagli atti emerge che l’interessato si è sottoposto ad un trattamento osteopatico in data 7 aprile 2017 presso lo studio __________ (cfr. doc. 2).

                                         Anche nel certificato medico LAINF compilato dall’Ospedale di __________, al quesito “2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e disturbi?”, è stato indicato “dolore, su possibile falso movimento” (doc. 6).

 

                                         L’assicurato, per contro, nella notifica di infortunio del 4 maggio 2017, ha chiaramente ricondotto i propri dolori all’improvviso impatto, riportato in data 13 aprile 2017, della ruota anteriore della propria bici da corsa con una grande buca nell’asfalto (doc. 1).

                                         Nel certificato medico LAINF redatto in data 11 maggio 2017 dal dr. __________, alla domanda “2. Indicazioni del paziente, come è successo l’infortunio e disturbi?” il medico ha indicato che “circolando in bicicletta la ruota davanti è entrata in una buca e il paziente ha subito un contraccolpo” (doc. 3).

 

                                         Sia come sia, questo Tribunale ritiene che - a prescindere da queste apparenti discrepanze, sulle quali non occorre dilungarsi oltre, esprimendosi in particolare circa il valore preponderante da attribuire, secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) – la questione concernente l’adempimento dei requisiti indispensabili alla realizzazione della nozione di infortunio possa restare aperta, visto che in ogni caso, anche volendo dare per assodato che l’evento del 13 aprile 2017 costituisca un infortunio, adempiendone tutte le condizioni cumulative necessarie, come preteso dal ricorrente, egli non avrebbe comunque il diritto a prestazioni, come verrà esposto qui di seguito.

 

                             2.10.   Dagli atti risulta che il dr. __________, nella valutazione atti dell’11 luglio 2017, ha considerato che quanto riferito dall’assicurato non è atto, dal punto di vista biomeccanico e vista la sua intensità (contraccolpo prendendo una buca in bicicletta), a provocare l’insorgenza di un’ernia cervicale traumatica.

                                         A suo parere il danno alla salute presentato dall’interessato è riconducibile, invece, prevalentemente - in presenza di affezioni degenerative preesistenti documentate dall’esame RM della colonna cervicale del 21 aprile 2017 e viste pure le manipolazioni alle quali l’interessato si è sottoposto alcuni giorni prima della riferita instaurazione della cervico-brachialgia - all’uso in quanto tale di una bici da corsa, con la rispettiva posizione del collo e le vibrazioni ivi connesse, a prescindere da contraccolpi particolari (cfr. doc. 8).

                                     

                                         Il dr. __________ ha pure rilevato che le alterazioni segmentali e il reperto erniario documentati dalla risonanza magnetica del 21 aprile 2017 non corrispondono a nessuna lesione corporale parificabile a postumo d’infortunio (cfr. doc. 8).

 

                             2.11.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

 

                             2.12.   Il TCA non ha motivo per mettere in discussione quanto valutato, in maniera puntuale, completa e convincente - e quindi in modo pienamente probante ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata (cfr. consid. 2.11.) - dal dr. __________ a proposito dell’eziologia (non) infortunistica dei disturbi presentati da RI 1.

 

                                         Del resto, in sede ricorsuale l’assicurato si è limitato a contestare ancora una volta, come già in passato, il fatto che l’assicuratore infortuni abbia negato l’esistenza in quanto tale del fattore esterno straordinario (presupposto della nozione di infortunio), senza tuttavia apportare argomentazioni medico-specialistiche in grado di mettere in dubbio l’apprezzamento del dr. __________ a proposito della mancanza del nesso causale.

 

                                         Anche la circostanza, fatta valere dall’interessato in sede di opposizione, di avere sempre praticato attività sportiva in maniera piuttosto intensa e di essersi sempre sottoposto, da molteplici anni, in maniera regolare a trattamenti di massaggio sportivo ed osteopatici, senza mai accusare disturbi alla cervicale (doc. C) - come del resto confermato tramite referto medico del 26 gennaio 2018 dal dr. __________ (cfr. doc. 1) - non può modificare gli esiti della presente vertenza.

 

                                         In questo contesto, è utile ancora una volta evidenziare che, secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                     

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che è a ragione che l’assicuratore LAINF, sulla base delle convincenti valutazioni del medico fiduciario, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del 13 aprile 2017.

 

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti