Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2018.28

 

mm

Lugano

4 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 emanata da

 

CO 1 

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 25 marzo 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetto al carotaggio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito da una grossa pietra caduta da un’altezza di alcuni metri e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 3 aprile 2013 dell’Ospedale cantonale di __________, fratture a livello dei corpi vertebrali di C6 e di D3-5 (cfr. doc. 7).

                                         Nel prosieguo è pure insorta una problematica psichica.

 

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 1° maggio 2017, negata preliminarmente l’esistenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici e l’evento traumatico del marzo 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 16% a decorrere dal 1° maggio 2017 e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 311).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 328 e 337), in data 22 febbraio 2018, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato al 17% (cfr. doc. 360).

 

                               1.3.   Con ricorso dell’11 aprile 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha chiesto, in via principale, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché emani una nuova decisione tenendo conto che la problematica psichica costituisce una conseguenza adeguata dell’infortunio, che il reddito da valido ammonta a fr. 99'170 e che quello da invalido deve essere determinato in base ai salari statistici con una riduzione sociale del 5% e, in via subordinata, sempre la retrocessione degli atti all’CO 1 affinché rilasci una nuova decisione che consideri quanto ordinato dal TCA (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII + allegati).

 

                               1.5.   Con scritto del 28 maggio 2018, la patrocinatrice dell’assicuratore resistente ha domandato che il ricorso venga dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo (doc. VIII + allegato).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.

 

                                         Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

 

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

 

                                         A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace prodotto con lo scritto del 28 maggio 2018 si evince che la decisione su opposizione del 22 febbraio 2018 - spedita mediante Posta A Plus (cfr. la busta allegata al ricorso) - è stata impostata il giorno successivo ed è stata recapitata via casella postale sabato 24 febbraio 2018 alle ore 05:54 (cfr. doc. VIII 1).

 

                                         Ora, secondo un’ormai affermata giurisprudenza federale, la data di recapito in una cassetta delle lettere di un invio Posta A Plus, stabilita mediante il sistema di tracciamento elettronico della Posta “Track & Trace”, determina la decorrenza del termine ricorsuale (cfr. STF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Nella pronunzia appena menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale dell’AI, spedita mediante Posta A Plus venerdì 19 settembre 2014, era da considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale soltanto il lunedì successivo.

 

                                         Nel caso di specie, in ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore dell’assicurato in data 24 febbraio 2018.

 

                                         Il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia domenica 25 febbraio 2018, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

 

                                         Tenuto conto che, in virtù dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, il termine ricorsuale è giunto a scadenza martedì 10 aprile 2018.

 

                                         Consegnato all’Ufficio postale di __________ in data 11 aprile 2018 (cfr. l’allegata busta d’invio), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, quindi, dichiarato irricevibile.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti