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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 marzo 2016 è pervenuta
alla CO 1 (in seguito: CO 1) una notifica d'infortunio bagatella riguardante RI
1, dipendente della __________ dal 30 aprile 2001, giusta la quale: "Gli
infortuni sono avvenuti su più cadute durante gli anni. Sciando sono caduto la
prima volta a __________ nel marzo 2014. Una volta sono caduto sciando sulla
neve, un'altra volta sono caduto pedalando in bicicletta: entrambe le volte
sono caduto sulla parte sinistra battendo la spalla e la parte sinistra del
corpo" (doc. Z-2 e Zm-1).
Nel frattempo il 29 febbraio 2016 RI 1 si è sottoposto ad un esame radiografico
della spalla sinistra dal quale non sono emersi particolarità ossee, se non un
piccolo osteofita nella zona dell'articolazione glenomerale a livello
dell'omero (doc. Zm-4).
L'8 marzo 2016 l'assicurato si è sottoposto ad una artro-MRI della spalla
sinistra dalla quale sono emersi un'omartrosi, una tendonopatia inserzionale
dell'infraspinato, delle alterazioni degenerative del labbro glenoide, senza
però alcun segno di una lesione SLAP (doc. Zm-3).
1.2. Il 9 marzo 2016 l'assicurato
è stato visitato dal dr. med. __________ che ha posto la diagnosi di "condropatia
glenomerale in stato dopo probabile frattura della glena spalla sinistra;
tendinopatia inserzionale dell'infraspinato spalla sinistra",
puntualizzando che i dolori patiti dal paziente erano riconducibili ad un
infortunio (doc. Zm-5).
A causa della persistenza dei dolori, l'assicurato è stato nuovamente visitato
dal dr. med. __________, che - dopo avere ribadito la nota diagnosi - ha
ritenuto indicata un'ulteriore artroscopia e una valutazione intraoperatoria
(doc. Zm-6).
Il 13 maggio 2016 il medico fiduciario, dr. med. __________, del servizio
medico interno "__________" della __________, sulla base della
documentazione medica nel frattempo messagli a disposizione, ha osservato che i
reperti descritti nella
artro-MRI dell'8 marzo 2016 avevano carattere degenerativo e che lo status
quo ante era stato raggiunto a far tempo dal 30 giugno 2014 (doc. Zm-8).
Il 27 maggio 2016 la CO 1 ha informato l'assicurato e l'__________ di aver
deciso di non concedere la garanzia per la copertura delle spese per l'intervento
di artroscopia previsto per il 31 maggio 2016 (doc. Z-20 e doc. Zm-12).
Il 27 maggio 2016 il dr. med. __________ ha informato la CO 1 che l'intervento
di "artroscopia, revisione della cuffia, valutazione del danno
cartilagineo ed eventualmente esecuzione di microfratture alla spalla sinistra"
previsto il 31 maggio 2016 era stato posticipato al 14 giugno 2016. Nella
medesima occasione lo specialista ha sottolineato che "il danno
cartilagineo e rispettivamente la frattura avuta alla glena, sono al 100%
riconducibili ad un infortunio subito in passato" (doc. Zm-12).
1.3. Il 31 maggio 2016
l'assicurato si è sottoposto alla visita del medico fiduciario, dr. med. __________.
Nel relativo rapporto del 3 giugno 2016 lo specialista ha ritenuto raggiunto lo
status quo ante a distanza di 3-6 mesi dall'infortunio del 29 marzo 2014
e ha puntualizzato che i dolori patiti dall'assicurato erano dati in rapporto
di causalità naturale solo possibile con l'evento del 29 marzo 2014 ed erano
più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre
2015 con caduta in rampichino (doc. Zm-15).
Con decisione del 6 giugno 2016 la CO 1 ha stabilito che una "componente
causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa,
transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto
competerà al suo assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è
contemporaneamente informato. L'evento del settembre 2015 deve essere
annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il
tramite del datore di lavoro". Quale rimedio giuridico è stata
indicata la possibilità di inoltrare un'opposizione ("Secondo i termini
indicati all'art. 52 cpv. 1 LPGA, la decisione acquisterà forza di cosa
giudicata se entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua notifica non sarà
impugnata mediante opposizione da indirizzare presso la direzione generale per
la Svizzera della CO 1, __________. Secondo l'art. 10 cpv. 3 OPGA,
l'opposizione può essere presentata per iscritto o durante un colloquio
personale verbalizzato. Dev'essere motivata e contenere delle conclusioni.
L'opposizione non ha effetto sospensivo (art. 11 cpv. 1 lett. b. OPGA)"
(doc. Z-41).
A seguito della disdetta della polizza inoltrata dal datore di lavoro
con effetto al 31 dicembre 2014, l'__________ (in seguito: __________) è
diventata il nuovo assicuratore LAINF dal 1° gennaio 2015 (doc. Z-37).
L'8 giugno 2016 la CO 1 ha informato il datore di lavoro che il caso doveva
essere annunciato al nuovo assicuratore LAINF (__________), in quanto i dolori
accusati dall'assicurato erano riconducibili alla caduta in rampichino avvenuta
nel mese di settembre 2015 (doc. Z-38).
Il 10 giugno 2016 il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'__________
l'infortunio del settembre 2015 (doc. Z-48.1).
1.4. Il 14 giugno 2016
l'assicurato si è sottoposto al previsto intervento ad opera del dr. med. __________
(doc. Zm-19).
1.5. Dopo aver raccolto il parere
dell'8 agosto 2016 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, (doc. Z-54),
il 19 agosto 2016 l'__________ ha informato l'assicurato che sulla "base
delle indicazioni del nostro medico consulente i referti medici non rivelano
una patologia di origine post-traumatica relativa all'evento subito nel
settembre 2015. Tutto corrisponde con l'anamnesi resa al Dott. __________ il
01.02.2016 dove lei ha riferito di dolori presenti da circa due anni alla
spalla sinistra e anche con quella rilasciata al Dott. __________ in data
29.02.2016 dove Lei ha parlato di dolori e ipostenia da oltre un anno alla
spalla sinistra. Poiché il nesso causale tra le diagnosi e l'evento
summenzionato non è dato, non ci è possibile accordare le prestazioni derivanti
dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF. Sulla base della
documentazione abbiamo constatato che, ai sensi dell'art. 77 della Legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la competenza spetta
all'assicuratore infortuni che ha assunto i casi di infortunio avvenuti prima
del 01.01.2015, rispettivamente alla Sua cassa malati (…)."(doc.
Z-48.2).
Il 3 settembre 2016 l'__________ ha informato l'assicurato che secondo il
proprio medico consulente "tra l'evento di settembre 2015 e i dolori
alla spalla sinistra non è possibile stabilire con verosimiglianza preponderante
l'esistenza di un nesso di causalità" confermando quanto già espresso
nella precedente comunicazione del 19 agosto 2016. Da ultimo, l'Istituto
assicuratore ha puntualizzato che "in assenza di una notifica relativa
a una data precisa dell'evento annunciato non ci è possibile emettere una
decisione formale" (doc. Z-48.1).
1.6. Il 7 settembre 2016
l'assicurato ha trasmesso alla CO 1 le citate comunicazioni dell'__________ e
ha chiesto di "rivalutare il mio caso infortunio, tenendo conto della
documentazione che il Dott. __________ ha raccolto post-operatoria"
(doc. Z-48).
1.7. Il 14 settembre 2016 la CO 1
- dopo aver intimato formalmente all'__________ una copia della decisione del 6
giugno 2016 e aver sottolineato quanto ritenuto dal medico fiduciario, dr. med.
__________, nel rapporto del 3 giugno 2016 relativo la visita personale
dell'assicurato del 31 maggio 2016 - ha invitato l'Istituto assicuratore a
"voler rivedere la vostra presa di posizione nei confronti
dell'infortunato" (doc. Z-50).
Dopo aver raccolto il parere del 30 settembre 2016 del proprio medico
fiduciario, dr. med. __________, secondo il quale il danno infortunistico di
cui è affetto l'assicurato scaturisce con alta probabilità da un infortunio
subito dal paziente negli anni 90 e che l'infortunio del settembre 2015 non può
assolutamente avere causato alcunché di significativo (doc. Z-54), il 5 ottobre
2016 l'__________ ha informato la CO 1 di continuare a ritenere che nel caso di
specie la competenza spettasse all'assicuratore infortuni che aveva assunto i
casi di infortunio avvenuti prima del 01.01.2015, rispettivamente alla sua
cassa malati (doc. Z-54).
Il 10 ottobre 2016 la CO 1 - dopo aver sottolineato di aver preso atto che
secondo il medico consulente, dr. med. __________, le il danno infortunistico
di cui è affetto l'assicurato era da ascrivere con alta probabilità ad un
infortunio subito nel lontano 1990 - ha osservato di aver rilasciato il 6
giugno 2016 una decisone formale, nel frattempo cresciuta in giudicato, e che
era dell'avviso, in considerazione di quanto affermato dal dr. med. __________,
che pure l'__________ emanasse una decisione formale al riguardo (doc. Z-56).
1.8. Il 14 novembre 2016 l'assicurato
ha conferito mandato di patrocinio nelle vertenze che lo opponevano alla CO 1 e
all'__________ all'avv. RA 1 (doc. Z-60).
1.9. Su richiesta del patrocinatore dell'assicurato, il 9 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha allestito una perizia medica. Lo specialista - dopo aver rilevato di aver riscontrato intraopera-tivamente il 14 giugno 2016 una lesione del labbro anteriore, una piccola lesione del labbro posteriore, una artrosi postero inferiore alla glena omerale ed una borsite infiammatoria subacromiale - ha puntualizzato che all'età del paziente non esistono lesioni degenerative della glena ma solo di origine traumatica, che la lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra e che durante l'incidente degli anni '90 è poco probabile che il paziente si sia procurato la rottura della glena, in quanto sarebbe diventato sintomatico molto prima (doc. Zm-19).
1.10. Il 1° febbraio 2017
l'assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha chiesto all'__________
di rivedere la decisione di rifiutare l'assunzione del suo caso e di
riconoscerlo a titolo di infortunio ricoperto dalla LAINF, sulla base della
perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________, rispettivamente,
qualora non vi fosse disponibilità, di emanare una decisione formale contro la
quale si sarebbe aggravato con i rimedi giuridici che avrebbe avuto a
disposizione. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la precitata
perizia medica, rilevando in particolare che "(…), secondo il Dr. __________,
la causa della rottura della glena può essere stata unicamente di origine
traumatica, non evidenziando il mio Cliente altre affezioni patogene
tali da poter aver cagionato quella rottura. Conclude quindi il professor __________
che la causa più probabile e verosimile della rottura della glena deve essere
vista nella caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015,
eventualmente nell'infortunio sciatorio precedente intervenuto nel mee di marzo
2014. Esclude per contro il professor __________, in modo
categorico, l'opinione contraria del vostro consulente Dr. __________, per cui
tale rottura possa essere addirittura connessa con un incidente avvenuto negli
anni '90, ritenuto come un simile evento sarebbe diventato sintomatico molto
prima di quanto non sia avvenuto" (doc. Z-60; n.d.r.: il grassetto e
le sottolineature non sono della redattrice).
1.11. Il 1° febbraio 2017
l'assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha chiesto alla CO 1 di
rivedere la propria decisione del 6 giugno 2016 ex art. 53 LPGA, sulla base
della perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________, il quale
durante l'intervento del 14 giugno 2016 ha potuto constatare come il problema
del paziente non fosse la tendinopatia dell'infraspinato, bensì una lesione
cartilaginea della glena che poteva essere stata solo di natura traumatica e
che poteva essere in relazione causale anche con l'infortunio del 29 febbraio
2014. Tutte circostanze precedentemente sconosciute al medico consulente, dr.
med. __________ (doc. Z-60).
1.12. Dopo aver raccolto il parere
del 10 febbraio 2017 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,
secondo il quale la componente traumatica post infortunistica appare
preponderante, che l'infortunio automobilistico degli anni 90 non è la causa
primaria dell'attuale patologia del paziente e che l'evento infortunistico del
29 marzo 2014 è da mettere in relazione solo possibile con quanto ora noto (doc.
Zm-21), il 20 febbraio 2017 la CO 1 ha informato l'avvocato dell'assicurato che
non erano stati prodotti fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti e, pertanto,
confermava la decisione del 6 giugno 2016 che nel frattempo era cresciuta in
giudicato (doc. Z-63).
1.13. Su richiesta del patrocinatore
dell'assicurato (doc. Z-64), il 2 agosto 2017 la CO 1 ha respinto la richiesta
di revisione dell'assicurato, innanzitutto, in quanto le argomentazioni che
discendono dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla
certificazione del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere
invocati prima della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e,
secondariamente, in quanto la perizia medica dello specialista operatore non
apportava nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente
all'aspetto litigioso della causalità (doc. Z-66).
1.14. A seguito dell'opposizione
interposta il 30 agosto 2017 dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (doc.
Z-67), in data 27 marzo 2018 la CO 1 - dopo aver negato la restituzione del
termine per interporre opposizione all'assicurato - ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. Z-69.1).
1.15. Contro la decisione su
opposizione del 27 marzo 2018, l'assicurato, rappresentato dal medesimo
patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I) postulandone
l'annullamento e sollecitando, in via principale, che la CO 1 sia "tenuta
a corrispondere senza limitazioni le prestazioni assicurative derivanti
dall'infortunio del marzo 2014" e, in via subordinata, il rinvio della
causa alla CO 1 "perché riesamini ab initio le condizioni di copertura
delle conseguenze dell'infortunio del marzo 2014".
Il rappresentante dell'insorgente stigmatizza l'operato sia della CO 1 sia
dell'Allianz perché - pur essendo pacifica l'origine traumatica delle
problematiche di cui è affetto il suo cliente e, quindi, il fatto che o l'infortunio
del 2014 o quello del 2015 sono all'origine del danno infortunistico patito dal
suo assistito - nessuna delle due assicurazioni LAINF coinvolte ha riconosciuto
la propria responsabilità, corrispondendo le prestazioni di legge.
Egli chiede pertanto il richiamo degli incarti presso i due distinti
assicuratori.
Il patrocinatore dell'assicurato contesta la mancata restituzione al suo
assistito del termine per interporre opposizione da parte della CO 1,
puntualizzando che il fatto nuovo tale da giustificare una restituzione del
termine ex art. 41 LPGA non è l'intervento chirurgico del 14 giugno 2016 ed i
relativi accertamenti come ritenuto a torto dalla CO 1, bensì "la consapevolezza,
derivante dalla successiva analisi da parte dei medici coinvolti conseguita a
questa operazione, che il trauma subito dal ricorrente potesse essere messo in
relazione anche con l'infortunio del marzo 2014, quello per cui
avrebbe dovuto rispondere al CO 1. Infatti, fino a quel momento il ricorrente
riteneva, perché così indotto a credere dai funzionari e dai medici fiduciari
della CO 1, che causa del sinistro fosse l'infortunio del settembre 2015, per
il quale avrebbe risposto la __________. Solo l'esame clinico che
è stato possibile effettuare dopo l'intervento del giugno 2016, però ha
riaperto il problema della causalità del trauma anche con il sinistro del marzo
2014. Un fatto, questo, nuovo, sia per il ricorrente che per i
medici curanti - quindi sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo -
che non disponevano, prima di questo momento, dei risultati scaturiti
dall'intervento chirurgico stesso. Risultati che sono pervenuti però solo con
la perizia del prof. __________, ovvero nel gennaio 2017. A seguito della quale
il ricorrente ha presentato la sua domanda di restituzione del termine per
presentare opposizione. Dunque, tempestivamente.
Infatti, l'obiezione secondo cui il prof. __________, che aveva operato il
ricorrente nel giugno 2016, avrebbe potuto giungere a quelle conclusioni anche
prima di quel termine, è puramente formalistica. Nessun chirurgo, infatti,
mentre sta operando, ha il tempo di riflettere sui possibili nessi di causalità
dei traumi su cui interviene, cerca piuttosto di rimediare al danno su cui sta
intervenendo. Solo successivamente, quando gli è chiesto di redigere un
rapporto peritale, il prof. __________ ha potuto esaminare con distacco le
cause del trauma, riflettendo a posteriori - e di fronte alla specifica domanda
- sul problema. Di modo che anche per lui il fatto - ovvero la probabile relazione
di causalità del trauma con il sinistro del 2014 - è stato "nuovo"
solo a partire da quel momento, divenendogli consapevole, questa conclusione,
solo in sede di redazione del suo referto peritale" (n.d.r.: il
grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).
Il rappresentante dell'insorgente contesta la mancata revisione della decisione
di rifiuto della copertura assicurativa da parte della CO 1, in quanto precedentemente
"al rapporto del dr. __________, sussistevano tra i medici che avevano
esaminato il caso solamente opinioni e ipotesi, sulle quali si era fondata la
decisione della CO 1 di non coprire il caso perché lo stesso - si badi -
sarebbe stato coperto dall'assicuratrice LAINF competente al momento del
sinistro del settembre 2015. Solo che nel frattempo l'__________, forte dei
rapporti dei suoi consulenti, aveva denegato la causalità di quest’ultimo sinistro
con quello coperto dalla CO 1! Ebbene, solo con la perizia del Prof. __________
si è avuto la certezza che anche il sinistro del 2014 fosse in
relazione di causalità più che verosimile con il trauma subito
dal ricorrente! Di modo che, nell'ipotesi in cui l'assicuratrice __________ non
avesse dovuto coprire il sinistro, l'avrebbe dovuto fare la CO 1! A questa
innegabile conclusione - lo si ribadisce, nuova - si giunge però
solo con la perizia __________, che ha escluso altre cause, traumatiche o degenerative,
precedenti, del sinistro. Un conclusione peraltro condivisa dal medico
consulente dell'assicuratore. Solo infatti grazie all'intervento avvenuto in
data 14 giugno 2016 sulla spalla del ricorrente si è potuto escludere problemi
degenerativi alla base di questa patologia, mentre la componente traumatica
post-infortunistica - recente - è risultata preponderante, dovendosi escludere
in particolare qualsiasi collegamento con un infortunio automobilistico
avvenuto negli anni '90. L'argomento della resistente secondo cui il prof. __________
già nel maggio 2016 denunciava la presenza di un danno cartilagineo e della
frattura della glena è irrilevante. Il fatto nuovo che giustifica
l'accoglimento della domanda di revisione non è il trauma e la sua descrizione,
ma la sua riconduzione causale esclusiva a un effetto traumatico recente,
ovvero o al sinistro del 2015 o anche a quello - coperto dalla resistente - del
2014. Di che concludere come la revisione della decisione del 6 giugno 2016 si
imponesse addirittura d'ufficio ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA" (n.d.r.:
il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).
Il patrocinatore dell'assicurato stigmatizza l'operato della CO 1 che nella
decisione del 27 marzo 2018 ha escluso ogni sua responsabilità, in assenza di
una relazione di causalità preponderante, argomentazione mai sollevata prima,
in particolare nella decisione del 6 giugno 2016 ed in quella del 2 agosto
2017. Il suo cliente non si è quindi mai potuto esprimere al riguardo. Il
rappresentante dell'insorgente chiede quindi il rinvio degli atti alla CO 1, affinché
decida nel merito del quesito relativo alla causalità, consentendo al
ricorrente di formulare un'opposizione motivata e quindi, se del caso, ricorso
avverso la decisione su opposizione.
In ogni caso, il rappresentante del ricorrente sottolinea che, dal profilo
sostanziale, il medico consulente della CO 1 è uno specialista in medicina
interna, e non un ortopedico o un traumatologo, di modo che il suo parere non
ha valenza di perizia definitiva. Il medico fiduciario dell'__________ ha
escluso ogni relazione di causalità con l'infortunio del settembre 2015, dato
che i dolori patiti dal ricorrente si sono manifestati in occasione
dell'infortunio del marzo 2014. Il dr. med. __________ ha attestato la certezza
che il trauma all'origine dei dolori accusati dall'assicurato è di natura
infortunistica recente. Il medico consulente della CO 1 non ha comunque escluso
una causalità anche dell'evento del 2014 con la patologia insorta nel
ricorrente. In siffatte circostanze, occorre quindi che venga esperita una
perizia giudiziaria che faccia finalmente chiarezza sul caso.
1.16. Con risposta del 5 giugno 2018 la CO 1 ha prodotto l'incarto riguardante l'assicurato in questione e ha postulato la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.17. In data 6 giugno 2018 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
1.18. Il 13 settembre 2018 il TCA,
con riferimento all'istanza del 1° febbraio 2017 inviata dal patrocinatore
dell'assicurato all'Allianz
agli atti (doc. Z-60), ha chiesto al legale di comunicare entro il 21 settembre
2018 quale seguito avesse avuto la procedura amministrativa con l'__________,
producendo eventuali atti intercorsi nel frattempo con il precitato Istituto
assicuratore (doc. VII).
1.19. Il 14 settembre 2018 il
rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA l'opposizione inoltrata il
27 febbraio 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 100 OAINF, all'__________
(ed i relativi allegati, tra cui la decisione del 24 febbraio 2018
dell'Istituto assicuratore, giusta la quale "è indubbio che il
riscontro dell'artrosi gleno-omerale accertata non può essersi formata dal mese
di settembre 2015 a febbraio 2016. Tra l'evento avvenuto in settembre 2015 e
lesioni a carico della spalla sinistra o di altri distretti da ricondurre a
questo asserito infortunio non è possibile stabilire con verosimiglianza
preponderante l'esistenza di un nesso di causalità"), informando che,
dopo tale atto, non erano stati "comunicati ulteriori passi procedurali"
(doc. IX).
1.20. Il 14 settembre 2018 il TCA ha
invitato la CO 1 a prendere posizione scritta entro il 24 settembre 2018 in
merito alla contestazione sollevata dal rappresentante dell'assicurato a pag. 4
del gravame ("il ricorrente riteneva, perché così indotto a credere dai
funzionari e dai medici fiduciari della CO 1, che causa del sinistro fosse
l'infortunio del settembre 2015, per il quale avrebbe risposto la __________";
doc. VIII).
1.21. Il 20 settembre 2018 la CO 1 ha puntualizzato al TCA che né lei né il medico fiduciario avevano volutamente cercato di indurre in errore il ricorrente, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. X).
1.22. In data 26 settembre 2018 i
doc. VII e IX+1 sono stati tramessi alla CO 1 per conoscenza (doc. XI).
1.23. In data 26 settembre 2018 i
doc. VIII e X sono stati trasmessi al patrocinatore dell'assicurato per
conoscenza (doc. XII).
1.24. Il 4 ottobre 2018 la ha chiesto al TCA di sospendere la procedura in attesa della decisione su opposizione dell'__________ "che sempre di più appare essere pregiudizievole" (doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. Il
patrocinatore del ricorrente stigmatizza l'operato della CO 1 che nella
decisione del 27 marzo 2018 ha escluso ogni sua responsabilità, in assenza di
una relazione di causalità preponderante, argomentazione mai sollevata prima,
in particolare nella decisione del 6 giugno 2016 ed in quella del 2 agosto
2017. Il suo cliente non si è quindi mai potuto esprimere al riguardo. Il
rappresentante dell'insorgente lamenta sostanzialmente una violazione del
diritto di essere sentito del suo assistito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di
essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità
di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Secondo il TCA, la decisione impugnata è sufficientemente motivata e pure comprensibile. In effetti, nella medesima,
l'istituto resistente ha chiaramente indicato i motivi per cui ha respinto
sia la richiesta di restituzione del termine sia quella di revisione di
revisione presentate dall'assicurato (innanzitutto, in quanto le argomentazioni
discendenti dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla la certificazione
del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere invocate prima
della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e,
secondariamente, in quanto la perizia medica dello specialista operatore non
apporta nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente all'aspetto
litigioso della causalità). Nella sua risposta di causa (cfr.
doc. V), la CO 1 ha di nuovo chiaramente ribadito le ragioni per le quali ha respinto
sia la richiesta di restituzione del termine sia quella di revisione di
revisione presentate dall'assicurato. La decisione avversata tocca quindi ogni
aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per l'esito della
vertenza. L'assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, ha inoltre
impugnato la decisione avversata in modo congruo e completo, dimostrando di
aver perfettamente compreso le motivazioni poste a suo fondamento e di non aver
subito alcun pregiudizio ai propri diritti processuali.
Sempre per il tramite del proprio patrocinatore, l'assicurato, a cui è stata
intimata il 6 giugno 2018 la risposta della CO 1 con la facoltà di presentare
entro 10 giorni eventuali mezzi di prova, ha scelto di rimanere silente.
In siffatte circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito
va dunque disattesa. Il TCA può pertanto entrare nel merito del
ricorso.
Nel merito
2.2. Questo Tribunale constata che
con decisione del 6 giugno 2016 la CO 1 ha stabilito che una "componente
causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa,
transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto
competerà al suo assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è
contemporaneamente informato. L'evento del settembre 2015 deve essere
annunciato al nuovo assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il
tramite del datore di lavoro". Come già riportato in narrativa (cfr.
consid. 1.3), quale rimedio giuridico è stata indicata la possibilità di
inoltrare un'opposizione. Questa decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato.
Non è stata infatti interposta alcuna opposizione contro il provvedimento
appena citato.
Con la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 la CO 1 - dopo aver negato la
restituzione del termine per interporre opposizione all'assicurato - ha respinto
la richiesta di revisione, innanzitutto, in quanto le argomentazioni che
discendono dall'intervento artroscopico del 14 giugno 2016 e dalla
certificazione del 9 gennaio 2017 dello specialista curante potevano essere
invocati prima della crescita in giudicato della decisione del 6 giugno 2016 e,
secondariamente, perché la perizia medica dello specialista operatore non
apportava nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova relativamente
all'aspetto litigioso della causalità (doc. Z-66).
2.3. Occorre ora esaminare
innanzitutto se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine ex
art. 41 LPGA per interporre opposizione alla decisione del 6 giugno 2016.
2.3.1. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; STCA 35.2017.56 del 31 agosto 2017, consid. 2.4).
2.3.2. Nel caso di
specie, tutto ben considerato, il TCA ritiene che non sono dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine all'insorgente per inoltrare opposizione avverso la decisione del 6
giugno 2016.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il
fatto che l'assicurato non ha inoltrato opposizione (per lo meno, cautelativa)
avendo avuto a disposizione 30 giorni di tempo per farlo.
Come rettamente rilevato dalla CO 1, il termine per interporre opposizione ha
cominciato a decorrere in concomitanza con la degenza ospedaliera del
ricorrente, che è iniziata dopo la ricezione formale della decisione formale
della CO 1 ed è stata di breve durata. Al momento del ricovero l'assicurato era
a conoscenza della decisione LAINF appena emessa ed era stato debitamente
informato dei rimedi di diritto (e dei termini) a lui disponibili. Ciò che non
è peraltro contestato dall'assicurato.
Ne discende che, nonostante il breve ricovero dovuto all'opera-zione,
all'assicurato rimaneva ancora abbastanza tempo per eventualmente nominare un
legale (cosa che ha poi effettivamente fatto in seguito, ovvero il 14 novembre
2016), comunicare il proprio disaccordo con la decisione (in particolare, in
merito al fatto che la CO 1 non aveva riconosciuto la propria responsabilità e,
quindi, non avrebbe corrisposto le prestazioni di legge rispettivamente che si
era fondata sula parere fiduciario di un medico specialista in medicina interna
e non ortopedico o traumatologo, come poi sostenuto in seguito) e/o notificare
alla CO 1 l'intervento chirurgico come pure l'intenzione di voler attendere la
decisione dell'__________ in merito all'assunzione del danno infortunistico da
lui patito, indicando che avrebbe motivato la sua opposizione in un secondo
momento (opposizione cautelativa).
Il ricorrente pretende che quanto emerso dall'intervento chirurgico del 14
giugno 2016 e riportato nella perizia del dr. med. __________ del 9 gennaio
2017 sia un fatto tale da fondare un'incapacità di agire nel termine
d'opposizione.
Anche in questa evenienza, il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda
scusabile il fatto che l'assicurato non ha inoltrato opposizione (per lo meno,
cautelativa), avendo avuto a disposizione 30 giorni di tempo per farlo.
Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che RI 1 è stato
operato il 14 giugno 2016 dal dr. med. __________ e che i contenuti della
perizia medica del 9 gennaio 2017 redatta dallo specialista operatore avrebbero
potuto essergli forniti (su sua richiesta diretta e/o di un suo rappresentante)
e, quindi, resi noti, al più tardi già nei giorni immediatamente successivi
all'operazione del 14 giugno 2016, giustificando anche in questo caso
l'inoltro, per lo meno, di un'opposizione cautelativa.
A pag. 4 del gravame il rappresentante dell'insorgente ha sostenuto che "il
ricorrente riteneva, perché così indotto a credere dai funzionari e dai medici
fiduciari della CO 1, che causa del sinistro fosse l'infortunio del settembre
2015, per il quale avrebbe risposto la __________", chiedendo in sostanza
che la buona fede del suo assistito venga tutelata.
A questo proposito il TCA osserva che il diritto alla protezione
della buona fede di cui all’art. 9 Cost. (“Ognuno ha
diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede
da parte degli organi dello Stato.”), che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. DTF 143 V 341, consid. 3.6.2, STF
9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3 e STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2015,
consid. 5), sono cumulativamente adempiuti:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017, consid. 2.9).
La tutela della buona fede
non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione
sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un
comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato
determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,
conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,
nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta
dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; STF H
1/07 del 6 marzo 2008 consid. 6.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b; STCA
38.2016.38-39 del 15 maggio 2017, consid. 2.9).
Chiamata ad esprimersi in merito alla contestazione sollevata dal patrocinatore
dell'assicurato, la CO 1 ha puntualizzato che né lei né il medico fiduciario avevano
volutamente cercato di indurre in errore il ricorrente.
Nel caso in esame l’assicurato, ad una semplice lettura del dispositivo della
decisione del 6 giugno 2016 ["componente causale naturale come pure
adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al massimo fino al
31.12.2014. (…). L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo
assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di
lavoro"], poteva e doveva avere ben chiaro che la CO 1 rispondeva per
l'infortunio del 29 marzo 2014 sino al 31 dicembre 2014. Certo nella decisione
in questione la CO 1 ha pure ripreso quanto attestato dal medico fiduciario,
ovvero che la situazione attuale era più verosimilmente da ricondurre
all'ultimo evento traumatico del settembre 2015 con caduta in rampichino (cfr.
pag. 3 della decisione in questione: doc. Z-41). D'altra parte però nel
dispositivo l'Istituto assicuratore LAINF si è anche limitato a indicare che
l'infortunio del settembre 2015 doveva essere annunciato al nuovo assicuratore
LAINF, la __________, per il tramite del datore di lavoro. A ragione, dato che un
assicuratore sociale, in particolare un assicuratore LAINF, non ha potere
decisionale a proposito di un altro assicuratore di medesimo rango (cfr. STF U
186/00 del 12 gennaio 2001, consid. 3 c; DTF 120 V 489, consid. 1 a e rinvii
ivi citati).
In siffatte circostanze, non può essere riconosciuta la buona fede
dell'assicurato, di cui il suo patrocinatore chiede la tutela. Ferma questa
premessa, anche volendo ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che l'assicurato
fosse stato indotto a credere dai funzionari e/o dai medici fiduciari della CO
1 che l'__________ (ovvero un terzo) avrebbe assunto il caso - egli avrebbe
dovuto in ogni caso dubitare della correttezza di tale indicazione (l'assunzione
da parte di un terzo, nemmeno interpellato, della responsabilità del suo caso) e
avrebbe dovuto chiedere ragguagli in merito alla CO 1 o, quantomeno, all'__________.
In casu non troverebbe quindi applicazione la tutela della sua buona
fede ai sensi dell’art. 9 Cost., visto che l’inesattezza dell'asserita indicazione
(circa l'assunzione da parte di un altro assicuratore, segnatamente dell'__________,
del danno infortunistico) da parte dei funzionari e dei medici della CO 1 -
che, giova ribadire, era comunque incompetente a vincolare un altro
assicuratore sociale LAINF - sarebbe stata in ogni caso facilmente
riconoscibile usando la dovuta diligenza (cfr. STF 9C_809/2012 del 31 gennaio
2013 consid. 3.4.3; STCA 38.2017.178 del 9 aprile 2018, consid. 2.6).
Stante quanto precede, in siffatte circostanze, a giusta ragione la CO 1 non ha
restituito il termine all'insorgente per inoltrare opposizione avverso la
decisione del 6 giugno 2016.
2.4. Ne discende che nel caso di
specie - a fronte di una decisione cresciuta incontestata in giudicato ed in
assenza di una restituzione del termine all'insorgente per inoltrare
opposizione ex art. 41 LPGA - entrano in linea di conto soltanto i rimedi
straordinari di diritto, ovvero un'eventuale revisione processuale
ex art. 53 cpv. 1 LPGA rispettivamente un'eventuale riconsiderazione ex
art. 53 cpv. 2 LPGA.
Con espresso riferimento a quest'ultima, il TCA prende atto del fatto che, con
la decisione su opposizione del 27 marzo 2018,
l’istituto convenuto si è implicitamente rifiutato di entrare nel merito
di un’eventuale riconsiderazione della propria decisione del 6 giugno 2016. Per
costante giurisprudenza federale (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U
17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007), questa Corte non è
pertanto legittimata a esaminare questo aspetto (cfr. STCA 35.2017.145 dell'8
marzo 2018, consid. 2.1; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.6 e
2.7).
Non resta, dunque, che da
valutare l'eventualità di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA.
In presenza di una decisione formale cresciuta in giudicato, l'angolo di
giudizio di questa Corte è difatti limitato (nel caso di specie) all’esistenza
di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova.
2.4.1. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
L'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per
quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare
i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati
nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre
2017, consid. 2.5).
2.4.2. Con decisione del 6 giugno
2016 la CO 1 ha informato l'assicurato che una "componente causale
naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa, transitoriamente, al
massimo fino al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 il tutto competerà al suo
assicuratore contro le malattie (cassa malati) che qui è contemporaneamente
informato. L'evento del settembre 2015 deve essere annunciato al nuovo
assicuratore LAINF, la __________ di __________ per il tramite del datore di
lavoro" (doc. Z-41).
Il 9 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha allestito una perizia medica. Lo
specialista - dopo aver rilevato di aver riscontrato intraoperativamente il 14
giugno 2016 una lesione del labbro anteriore, una piccola lesione del labbro
posteriore, una artrosi postero inferiore alla glena omerale ed una borsite
infiammatoria subacromiale - ha puntualizzato che all'età del paziente non
esistono lesioni degenerative della glena ma solo di origine traumatica, che la
lesione della cartilagine alla glena può essere intercorsa effettivamente
durante la caduta in bicicletta del settembre 2015, eventualmente potrebbe
essere intercorsa durante un altro trauma della spalla sinistra e che durante
l'incidente degli anni '90 è poco probabile che il paziente si sia procurato la
rottura della glena, in quanto sarebbe diventato sintomatico molto prima (doc.
Zm-19).
Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curato, tale
circostanza non costituisce un fatto nuovo atto a modificare la decisione del 6
giugno 2016 della CO 1.
Infatti, in quell'occasione l'Istituto assicuratore si è basato sul parere del
medico fiduciario, dr. med. __________, che - dopo aver peraltro osservato che
l'assicurato aveva subito "innumerevoli
traumi alle spalle in pratica sportiva di hockey nel passato con riferiti anche
traumi fratturativi ai polsi risoltosi conservativamente" - ha
puntualizzato quanto segue: "l'attuale
visita medica funzionale e la valutazione degli atti portati dal paziente e
messi a disposizione della CO 1, permettono di obiettivare una significativa
limitazione della funzionalità della spalla sinistra in obiettività radiologica
compatibile con problematica condropatica della glena omerale riconducibile ad
infortunio e sospetta lesione della cuffia rotatoria in lesione cronica del
tendine bicipitale. Trattamento infiltrativo intrarticolare ha portato ottimo transitorio
beneficio con riapparizione sia delle algie sia della limitazione funzionale.
Si impone quindi come già ben considerato dall'ortopedico curante, un
trattamento invasivo sia diagnostico sia terapeutico.
A distanza di 3-6 mesi dall'infortunio del 29.03.2014 si giustifica il
raggiungimento dello status quo ante basandosi sulla documentazione
reumatologica del dr. med. __________ del 14.11.2014 e della riferita ripresa
sportiva in rampichino da parte del paziente che ha sfortunatamente portato
alla caduta riferita sulla spalla sinistra in settembre 2015 ed all'ulteriore
diagnostica radiologica e cure ortopediche.
Riguardo al nesso di causalità con l'evento del 29.03.2014 posso così
esprimermi basandomi
- sull'obiettività dei documenti (annuncio infortunistico solo il 16.03.2016,
certificazione della dr.ssa med. curante __________ del 10.05.2016 con prima
visita del 23.10.2014, con asseriti dolori ad entrambe le spalle "non
ricordava infortuni e perciò nessuna denuncia in questo contesto",
obiettività dell'esame clinico reumatologico del Dr. med. __________ del
14.11.2014, descrizione di decorso clinico nella documentazione) e
- quanto riferito dal paziente in visita (negli ultimi anni vi è stato un
progressivo aumento dei dolori alla spalla sinistra senza poter definire
obiettivamente un inizio con datazione precisa, in ripresa sportiva di
rampichino dopo il trauma del 29.03.2014). I pregiudizi alla salute adesso
presenti sono dati in rapporto di causalità solo possibile con l'evento
del 29.03.2014 per le ragioni sopraesposte. Si osserva che la situazione attuale
è più verosimilmente da ricondurre all'ultimo evento traumatico del settembre
2015 con caduta in rampichino" (doc. Zm-15; n.d.r.: la sottolineatura
è della redattrice). La CO 1 ha quindi ritenuto che una "componente
causale naturale come pure adeguata può dunque essere ammessa,
transitoriamente, al massimo fino al 31.12.2014 " (doc. Z-41).
Ora, su questo aspetto, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________
non apporta nessun nuovo elemento. Infatti, lo specialista operatore - dopo aver
osservato che è difficile stabilire una relazione di causalità preponderante e verosimile
fra la rottura della glena e la caduta in bicicletta intervenuta nel mese di
settembre 2015 - ha puntualizzato che "La lesione della cartilagine
alla glena può essere intercorsa effettivamente durante la caduta in bicicletta
del settembre 2015, eventualmente potrebbe essere anche intercorsa durante
un altro trauma della spalla sinistra" (n.d.r.: il corsivo e la
sottolineatura sono della redattrice).
Ne discende che secondo lo specialista operatore, il danno infortunistico alla
spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non secondo il
grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali: cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti) con l'evento del marzo 2014, proprio come ritenuto dal medico
fiduciario della CO 1.
Il fatto poi che il dr. med. __________ sia arrivato a questa conclusione sulla
base di argomentazioni mediche differenti rispetto a quelle dello specialista
operatore è irrilevante. Decisiva è difatti la circostanza che ambedue i medici
in questione sono arrivati alla medesima conclusione, ovvero che il danno infortunistico
alla spalla dell'assicurato è in relazione causale solo possibile (e non
secondo il grado della verosimiglianza preponderante) con l'evento del marzo
2014.
In siffatte circostanze il TCA non può condividere l'argomentazione del
patrocinatore del ricorrente, giusta la quale "solo con la perizia del
prof. __________ si è avuto la certezza che anche il sinistro del 2014
fosse in relazione di causalità più che verosimile con il trauma subito
dal ricorrente" (cfr. doc I, pag. 5; n.d.r.: le sottolineature non
sono della redattrice).
Da notare, tra l'altro, che lo stesso legale dell'assicurato il 1° febbraio
2017 - oltre a presentare l'istanza di revisione della decisione del 6 giugno
2016 alla CO 1 oggetto del presente giudizio - ha inoltrato un'istanza anche
all'__________, chiedendo all'Istituto assicuratore di rivedere la decisione di
rifiutare l'assunzione del suo caso e di riconoscerlo a titolo di infortunio
ricoperto dalla LAINF, sulla base della perizia medica del 9 gennaio 2017 del
dr. med. __________, rispettivamente, qualora non vi fosse disponibilità, di
emanare una decisione formale contro la quale si sarebbe aggravato con i rimedi
giuridici che avrebbe avuto a disposizione, rilevando in particolare - come già
riportato in narrativa al consid. 1.10 - che "(…), secondo il Dr. __________,
la causa della rottura della glena può essere stata unicamente di origine
traumatica, non evidenziando il mio Cliente altre affezioni patogene
tali da poter aver cagionato quella rottura. Conclude quindi il professor __________
che la causa più probabile e verosimile della rottura della glena deve essere
vista nella caduta in bicicletta intervenuta nel mese di settembre 2015,
eventualmente nell'infortunio sciatorio precedente intervenuto nel mee di marzo
2014. Esclude per contro il professor __________, in modo categorico,
l'opinione contraria del vostro consulente Dr. __________, per cui tale rottura
possa essere addirittura connessa con un incidente avvenuto negli anni '90,
ritenuto come un simile evento sarebbe diventato sintomatico molto prima di
quanto non sia avvenuto" (doc. Z-60; n.d.r.: il grassetto e le
sottolineature non sono della redattrice).
Di conseguenza, la perizia medica del 9 gennaio 2017 del dr. med. __________
non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la
decisione del 6 giugno 2016 (doc. Z-41), che non è stata contestata
dall'assicurato davanti ai Tribunali.
2.5. In questa sede il patrocinatore del ricorrente ha postulato - oltre all'edizione dell'incarto dalla CO 1 (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli atti il 5 giugno 2018 con la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al rappresentante dell'insorgente di presentare eventuali altri mezzi di prova; cfr. doc. VI) - il richiamo dell'incarto concernente l'assicurato dalla __________ e l'esperimento di una perizia medica giudiziaria neutrale.
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al
richiamo dell'incarto concernente l'assicurato dalla __________ e
l'esperimento di una perizia medica giudiziaria). Il TCA può segnatamente
esimersi dal dare seguito alle precitate richieste del patrocinatore
dell'assicurato, in quanto superflue ai fini dell'esito della vertenza (cfr.
STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
2.6. In esito alle considerazioni che precedono la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata ed il ricorso deve quindi essere respinto.
2.7. Stante quanto precede, il TCA può esimersi dal dare seguito alla richiesta di sospensione della procedura in attesa della decisione su opposizione dell'__________ presentata il 4 ottobre 2018 dalla CO 1 (doc. XIII), in quanto inifluente ai fini del presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti