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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 marzo 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 luglio 2014 RI 1, nato nel 1983, gerente di ristorante, alle 04.00 del mattino, a seguito di un episodio di sonnambulismo, è caduto dalla tettoia della propria abitazione, riportando un trauma cranico con ematoma extradurale temporo-frontale destro.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’assicuratore infortuni, con decisione del 12 ottobre 2017, ha ritenuto che dal profilo ortopedico/traumatologico è stato raggiunto lo status quo ante con completa guarigione, mentre per quanto concerne i deficit neuropsicologici, di lieve entità, risentiti dall’interessato, ha negato che gli stessi siano in nesso causale adeguato con l’infortunio del 27 luglio 2014.
Per tali ragioni, l’assicuratore LAINF ha posto termine alla cura medica con il 31 agosto 2017 e alle indennità giornaliere a partire dal 31 luglio 2016 (doc. 12).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. 124), in data 14 marzo 2018 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua decisione del 12 ottobre 2017 (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 aprile 2018, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, il ripristino delle indennità giornaliere e delle spese di cura, nonché che venga valutato il diritto ad una rendita di invalidità e all’IMI (doc. I).
Sostanzialmente, la rappresentante del ricorrente ha rimproverato all’assicuratore LAINF di avere considerato raggiunto lo status quo ante, come ritenuto dal dr. __________, tralasciando tuttavia di prendere in debita considerazione quanto invece appurato nella perizia neurologica di parte fatta eseguire presso il __________ dell’__________.
In tale occasione, è, infatti, emersa l’esistenza di deficit cognitivi, verosimilmente conseguenti al trauma cranico riportato dall’assicurato, tali da influire sulla capacità lavorativa dell’interessato, limitandola nella misura del 25%.
Per tali ragioni, preso atto delle divergenze esistenti tra le perizie del dr. __________ e del __________ dell’__________, la patrocinatrice del ricorrente ha concluso che vada attribuito maggior credito al referto peritale di parte, in quanto più aggiornato, esaustivo e corroborato da specifici referti e test medici, al contrario di quello dell’amministrazione, il quale si è fondato unicamente sulla valutazione neuropsicologica fornita dalla psicologa Fasoletti, che medico non è.
In virtù, dunque, della maggiore attendibilità da riconoscere al referto peritale dell’__________, la rappresentante del ricorrente ha chiesto che venga ripristinato il versamento delle indennità giornaliere in misura del 25% (doc. I).
1.5. CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 6 giugno 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha contestato integralmente il tenore della risposta di causa, trasmettendo copia dell’ultimo referto medico stilato dal curante dell’interessato, “attestante il proseguimento delle cure a seguito dell’infortunio del 27 luglio 2014 e l’esistenza del nesso di causalità naturale ed adeguato con lo stesso” (doc. V + E).
1.7. Con osservazioni del 15 giugno 2018, l’assicuratore LAINF ha rilevato che il referto prodotto da controparte “non è atto a dimostrare con probabilità preponderante che tra l’evento in parola ed i disturbi lamentati dal ricorrente vi sia un nesso causale”, riconfermandosi totalmente nella decisione su opposizione impugnata (doc. VII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. VIII), per conoscenza.
1.8. In corso di causa, il TCA ha chiesto alla rappresentante del ricorrente di illustrare in quali circostanze è avvenuto l’evento infortunistico, precisando in particolare l’altezza della finestra/tettoia dalla quale è malauguratamente precipitato l’assicurato.
Questo Tribunale ha, altresì, invitato la rappresentante dell’interessato a precisare se, dopo la visita otorinolaringoiatrica del 17 dicembre 2014, l’assicurato si è sottoposto ad altre visite specialistiche di controllo oppure no (doc. IX).
L’avv. __________ ha risposto con scritto del 20 agosto 2018, nel quale ha, in particolare, precisato che l’assicurato è caduto dal secondo piano della propria abitazione, da un’altezza di circa 4 metri.
Ella ha, inoltre, trasmesso i referti del dr. __________ concernenti le visite specialistiche del 2014 e del 2015 (cfr. doc. X).
1.9. Con osservazioni del 5 settembre 2018, CO 1 ha ribadito che l’assicurato “non è in grado di dimostrare con il grado di verosimiglianza preponderante un nesso causale tra l’evento in questione e i disturbi da lui lamentati” (doc. XII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare estinto a contare dal mese di agosto 2017 il proprio obbligo a prestazioni (spese di cura) dipendente dall’evento infortunistico del 27 luglio 2014, oppure no.
Deve essere accertato, in particolare, se, come sostenuto dal ricorrente, i disturbi neuropsicologici di cui soffre costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio del 27 luglio 2014 oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alle valutazioni espresse dal proprio medico consulente (dr. __________), ha escluso la propria responsabilità per quanto riguarda i disturbi neuropsicologici, ritenendo che gli stessi non siano in nesso di causalità adeguata con l’infortunio del 27 luglio 2014.
Nel referto del 18 agosto 2017, il dr. __________, dopo avere sottolineato che dal profilo puramente traumatologico/ortopedico l’assicurato è guarito, ha ritenuto solo possibile, ma non provato secondo probabilità preponderante, l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi neuropsicologici soggettivamente risentiti dall’interessato e l’infortunio, visto che gli accertamenti strumentali non hanno dimostrato l’esistenza di lesioni strutturali (la TAC cerebrale del 21 settembre 2015 non ha mostrato alcuna alterazione specifica del parenchima cerebrale, anche dopo somministrazione del mezzo di contrasto) (cfr. doc. 110).
Di parere opposto la patrocinatrice del ricorrente, la quale ha, invece, sostenuto che i disturbi neuropsicologici dell’assicurato siano in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio annunciato (doc. I).
Ella ha fondato la propria tesi sul referto peritale del 20 febbraio 2017 redatto dai medici del __________, privatamente consultati dall’interessato.
Questi ultimi hanno rilevato che appare “verosimile che il paziente abbia riportato alcuni deficit cognitivi”, aggiungendo che “esistono tuttavia alcune incongruenze nel profilo cognitivo”, dimostrate dai test eseguiti, ciò che porta a pensare ad una “distorsione peggiorativa del quadro neuropsicologico”. Per tali ragioni, gli specialisti del __________ hanno concluso che “non possiamo pertanto pronunciarci, sulla base della valutazione effettuata, rispetto all’impatto lavorativo che tali deficit potrebbero avere. Possiamo ritenere verosimile che i deficit riscontrati nel corso dell’ultima valutazione neuropsicologica del 4.12.2015 (sig.ra __________) possano persistere, quindi possiamo ritenere possibile che attualmente vi siano complessivamente alcuni deficit neuropsicologici di grado lieve secondo la tabella 8 secondo __________. Tali deficit possono avere un impatto negativo sul rendimento durante l’attività professionale” (doc. 95).
Secondo la patrocinatrice del ricorrente, inoltre, l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi neuropsicologici dell’interessato e l’infortunio sarebbe dimostrata dal referto del redatto dal dr. __________ (cfr. doc. V).
In tale referto, il dr. __________ ha indicato che “in qualità di medico curante si certifica che il paziente sopraccitato si è recato presso il nostro studio medico per controlli a seguito dell’infortunio n° __________ nelle seguenti date: 26.07.2016 – 29.08.2016 – 15.09.2016 – 28.10.2016 – 20.02.2017 – 21.03.2017 – 19.05.2017 – 31.08.2017” (doc. E).
2.9. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.10. Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene di potere lasciare aperta la questione della causalità naturale (la quale, come visto, per il dr. __________ non è data secondo verosimiglianza preponderante, mentre per gli specialisti del __________ è verosimile), dato che, come sarà esplicitato qui di seguito (cfr. consid. 2.12.), non può in ogni caso essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi neuropsicologici fatti valere dall’interessato e l’infortunio del luglio 2014.
Nel caso di specie, da quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente considerando 2.8., occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia neuropsicologica lamentata dall’assicurato, non correla a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Dagli accertamenti strumentali effettuati non sono, infatti, emerse lesioni strutturali, non avendo la TAC del settembre 2015 messo in rilievo alcuna lesione parenchimale (cfr. doc. 110, risposta alla domanda G.5).
Inoltre, come rilevato dagli specialisti del __________, “i controlli neuroradiologici mostrano un progressivo e graduale riassorbimento dell’ematoma epidurale fronto-temporale destro con consolidamento della frattura temporo-parietale destra e della mastoide destra. Una recente RM encefalo nativa non mostra lesioni parenchimali residue di rilievo” (cfr. doc. 95 pag. 10).
Infine, come pure evidenziato dal dr. __________, la sintomatologia soggettiva risentita dall’interessato è stata rilevata attraverso un esame semi-obiettivo “che dipende molto dalla collaborazione del paziente” (cfr. doc. 110 risposta alla domanda G.5).
A tale proposito, il TCA sottolinea che nella valutazione del20 febbraio 2017 gli specialisti del __________ hanno evidenziato che durante la valutazione neuropsicologica sono stati eseguiti dei test che hanno dato risultati “i quali orientano verso una distorsione peggiorativa del quadro neuropsicologico”, sono “incompatibili con il reale profilo cognitivo del paziente esaminato” e mostrano quindi un’accentuazione dei disturbi (cfr. doc. 95 pag. 10-11).
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.11. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Visto che il ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1° gennaio 2017 (doc. 61), occorre concludere che le terapie a cui è stato sottoposto successivamente, non potevano avere lo scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi della giurisprudenza succitata.
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Ora, dalla documentazione medica agli atti risulta che l’interessato ha riportato un trauma cranico con ematoma epidurale fronto temporale destro e frattura temporo-parietale destra e della mastoide destra. Dalla TC encefalo del 28 luglio 2014 risulta un focolaio contusivo-emorragico temporale sinistro (cfr. doc. 95).
Ciò non è, tuttavia, ancora sufficiente perché possa trovare applicazione la giurisprudenza relativa ai traumi cranio-cerebrali, la quale richiede anche che l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (come, ad esempio, nella STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto).
Nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione medica, va considerato accertato che l’insorgente, immediatamente dopo il sinistro, ha presentato essenzialmente difficoltà di concentrazione e mnestiche (cfr. doc. 16 e doc. 30), valutate di lieve entità (cfr. valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 e del 4 dicembre 2015) e un acufene (cfr. doc. L).
D’altro canto, però, non può essere ammesso che egli abbia lamentato anche gli altri disturbi rientranti nel quadro tipico “in modo frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3).
In questo contesto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza deve essere attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2; STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014; STCA 35.2016.104 del 20 settembre 2017).
Dalla documentazione medica agli atti non emerge che l’interessato abbia presentato vomito, vertigini, labilità affettiva.
Neppure si può concludere, che l’interessato abbia sofferto di diffusi mal di testa.
Al contrario, il dr. __________, nel referto del 3 novembre 2014, ha indicato la presenza di “episodiche cefalee” (cfr. doc. 16, corsivo della redattrice) e, nel referto del 14 luglio 2015, di “saltuarie cefalee peraltro generalmente non limitanti” (cfr. doc. 30, corsivo della redattrice).
Anche dalla perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che l’assicurato riferisce di “sporadici mal di testa” (cfr. doc. 95 pag. 6 e pag. 11, corsivo della redattrice).
Nella consultazione neurochirurgica del 17 ottobre 2014 l’assicurato ha riferito di un offuscamento della vista. Egli è stato pertanto sottoposto il 22 dicembre 2014 ad una visita oftalmologica da parte del dr. __________, il quale ha accertato l’assenza di conseguenze sulle funzioni visive secondarie al trauma subito, precisando che la differenza di visus a sinistra è dovuta ad una ambliopia già curata durante l’infanzia (cfr. doc. 95 pag. 4).
Dal referto del 12 agosto 2014 del __________, poi, emerge che “alla consulenza psichiatrica non si evidenziavano elementi psicopatologici che possano suggerire la presenza di patologia psichiatrica acuta. Il tono dell’umore risultava in asse e non si evidenziavano sintomi della sfera psicotica” (doc. 14).
In occasione della valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2015 l’interessato ha affermato di essere “a volte un po’ arrabbiato per i postumi dell’infortunio” e che vi sarebbe stato un cambiamento del carattere con tendenza ad essere maggiormente riflessivo e prudente rispetto al passato (doc. 24, corsivo della redattrice).
Dalla perizia del __________ del 20 febbraio 2017 risulta che la compagna dell’assicurato ha riferito che a causa della necessità di ripetere più volte le cose dette vi è una “occasionale irritabilità, impulsività e tensione interna ma in assenza di violenze verbali o fisiche” (cfr. doc. 95 pag. 8, corsivo della redattrice).
Ora, non risultando che l’interessato abbia presentato in maniera frequente e persistente il quadro tipico dei disturbi, il TCA ritiene inapplicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, ragione per la quale l’adeguatezza va valutata in base alla cosiddetta “psico-prassi” (DTF 115 V 133).
2.12. Nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Dato che dalla documentazione agli atti non risultava chiara la dinamica di quanto verificatosi la notte dell’evento traumatico, con riferimento in particolare all’altezza dalla quale è precipitato l’assicurato (in alcuni referti medici l’interessato sarebbe caduto dal primo piano, cfr. doc. 8, 14, 16, 61 e doc. 110; in altri, come ad esempio nella decisione su opposizione impugnata, risulta che ciò è avvenuto dal secondo piano, cfr. doc. A), in corso di causa il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’interessato di fornire delle precisazioni (cfr. doc. IX).
In data 20 agosto 2018, l’avv. __________ ha, al riguardo, indicato quanto segue:
" (…) Durante il sonno, nel corso della notte, il nostro assistito si è esposto alla finestra adiacente ad una tettoia, precipitando dal secondo piano della sua abitazione (dall’altezza di circa 4 metri), fratturando il cranio e perforando un’arteria madre. È stato il vicino di casa, dopo aver udito dei versi di agonia provenire dall’esterno, ad avere allertato i soccorsi. Egli non ricorda nulla dell’accaduto, ma è stata l’inchiesta condotta dalla Polizia a confermare questa ricostruzione della dinamica dell’evento. Il nostro assistito, infatti, si è svegliato solo dopo tre giorni al reparto cure intense dell’Ospedale __________ di __________.” (Doc. X)
L’assicuratore LAINF ha ritenuto che il sinistro in questione debba essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
Al riguardo, questa Corte sottolinea che di norma, il Tribunale federale classifica nella categoria intermedia propriamente detta i casi di cadute verificatesi da altezze variabili, come ad esempio da scale, tetti, impalcature, ecc. (cfr. RAMI 1998 n°. U 307 p. 448, U 169/97 consid. 3a; STF 8C_396/2007 del 30 maggio 2008 consid. 3.3).
In una recentissima STF 8C_766/2017 del 30 luglio 2018, concernente il caso di un assicurato caduto da un’altezza di circa 4 metri, l’Alta Corte ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detti l’evento dannoso in questione.
Ad un’analoga conclusione il TF è pervenuto in numerosi altri casi (cfr., a titolo meramente esemplificativo, STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012, concernente un assicurato caduto in cantiere da un’altezza di circa 2.8 metri; STF 8C_305/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.4., relativa ad un assicurato caduto da una scala da circa 3 metri di altezza; STF 8C_742/2009 del 13 settembre 2010 consid. 5.1, riguardante un assicurato caduto nel vano di un ascensore ad una profondità di 2-2.5 metri; STF 8C_855/2009 del 21 aprile 2010 consid. 8.2, concernente un assicurato caduto da una scala da circa 2.5 metri di altezza; STF 8C_584/2007 del 9 settembre 2008 consid. 4.1, relativa ad un assicurato caduto da una scala da circa 3.5 metri di altezza mentre stava montando un coperchio sulla lampada posta all’esterno dell’abitazione dei genitori; U 11/07 del 27 febbraio 2008, a proposito di un assicurato che, caduto da un’altezza tra i tre e i cinque metri, aveva riportato fratture multiple ai due piedi; U 144/05 del 27 dicembre 2005, consid. 6, riguardante un assicurato caduto in cantiere da una scala da un’altezza di circa 4.5 metri, riportando la frattura del talamo calcaneare bilaterale; STFA U 31/03 del 30 novembre 2004, concernente una caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante superiore del corpo vertebrale di L1; STFA U 3/03 del 4 settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto da un’altezza di 3-4 metri, riportando una frattura da compressione lombare, sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta).
Visti i precedenti giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di media gravità in senso stretto.
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr., per dei casi analoghi nei quali il TF non ha considerato adempiuto il criterio qui in discussione, STF 8C_766/2017 del 30 luglio 2018 concernente un assicurato caduto da un’altezza di 4 metri circa; 8C_657/2013 del 3 luglio 2014, riguardante un assicurato caduto da circa 4.5 metri; 8C_807/2008 del 15 giugno 2009; U 144/05 del 27 dicembre 2005 riguardante un assicurato caduto da una scala posta a circa 4.5 metri d’altezza).
Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, a tale criterio va accordata una portata minore quando, come nel caso di specie, la persona non ricorda nulla di quanto accaduto (cfr. 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.3.2 pubblicata in SVR 2011 UV n° 10 pag. 35; vedi anche STF 8C_804/2014 del 16 novembre 2015 consid. 5.1.2.; 8C_657/2013 del 3 luglio 2014 consid. 5.4.; 8C_434/2012 del 21 novembre 2012 consid. 7.2.3. e 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4.2.1.).
Quanto alla gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, nell’infortunio del luglio 2014, l’assicurato ha riportato un trauma cranico con ematoma epidurale temporo frontale.
Egli è stato sottoposto lo stesso 27 luglio 2014 a craniotomia temporale e drenaggio di ematoma epidurale (cfr. doc. 5).
Nel prosieguo, egli ha essenzialmente lamentato dei disturbi neuropsicologici, risultati privi di sostrato organico.
Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Inoltre, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Ora, considerato che per le problematiche di natura ortopedica l’assicurato è completamente guarito (cfr. doc. 110, nel quale il dr. __________ ha evidenziato che “il nostro esame del 2.6.2017 fa vedere dal punto di vista traumatologico ortopedico una frattura clinicamente e radiologicamente guarita con una cicatrice senza particolarità. Non vengono menzionati dal paziente disturbi nella parte del cranio osseo risp. del collo risp. del cinto omero-scapolare. Da questa parte il paziente è guarito”) e tenuto conto che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, i disturbi neuropsicologici), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che i disturbi neuropsicologici risentiti dall’assicurato non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato.
Facendo difetto l’adeguatezza, come anticipato in precedenza, può quindi essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto a contare dal 31 agosto 2017 il diritto alle prestazioni dipendente dal sinistro del 27 luglio 2014, merita dunque di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti